PROVINCIA DI CASERTA

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PROVINCIA DI CASERTA
PROVINCIA DI CASERTA
MUSEO PROVINCIALE CAMPANO
Disciplinare per il Servizio di custodia e casierato
del "Museo Provinciale Campano"
Premessa
L'anno 2013 , il mese di ………. , il giorno….. (………),. in Capua presso gli Uffici del Museo Campano,
il Direttoredel Museo, concede, quale controprestazione del servizio di custodia e casierato, in uso gratuito
al Signor ……………… nato a …….il …………. dipendente della Provincia di Caserta in servizio presso il
Museo Campano dal ………….., inquadrato nella Categoria B con qualifica di custode casiere del Museo
Campano, l'alloggio annesso al Museo Campano sito in Capua alla Via Roma 68, per abitazione sua e della
sua famiglia.
Detto alloggio si compone di n. 5 vani, n 2 bagni e vano cucina, opportunamente ristrutturato ed in
condizioni di abitabilità e di manutenzione conformi alla normativa vigente.
La concessione viene disciplinata come segue.
Articolo 1
Oggetto della concessione
La premessa costituisce parte integrante del presente disciplinare.
Articolo 2
Orario di lavoro
Il dipendente Signor ……………….., quale custode casiere, è tenuto a prestare attività lavorativa per le ore
contrattualmente previste e sulla base del vigente orario lavorativo del Museo Campano, in modo da tenere
conto delle operazioni di apertura e chiusura dello stesso.
Per particolari esigenze organizzative il Direttore, previo accordo con l'interessato, può disporre variazioni
dell'articolazione dell'orario di lavoro, senza modificare la durata della prestazione lavorativa giornaliera e
settimanale.
L'accertamento della presenza in servizio del custode casiere avviene con le stesse modalità previste per il
restante personale.
Articolo 3
Compiti del custode casiere
Il custode casiere deve attendere ai seguenti compiti:
1. Provvedere all'apertura e chiusura del complesso museale, secondo gli orari di funzionamento
stabiliti;
2. Ispezionare, dopo l'orario di chiusura, i locali e gli spazi affidati in custodia, verificando ogni sera la
chiusura di tutti gli impianti elettrici, delle porte, delle finestre, delle pertinenze e dei portoni di
accesso;
3. Attivare ogni sera e disattivare all'apertura l'impianto di sicurezza;
4. Garantire il ritiro di posta, telegrammi, merci e materiali destinati al Museo Campano;
5. Controllare e verificare il corretto funzionamento degli impianti di sicurezza, degli impianti elettrici,
idrici, termici, dei segnalatori di incendio, comunicando ai responsabili tecnici e amministrativi
eventuali disfunzioni ed informando, in caso di necessità, le autorità competenti.
6. Segnalare e relazionare in merito ad eventuali danni, anomalie e guasti di qualsiasi genere che si
dovessero riscontrare al fabbricato o agli impianti e, nel caso di danni causati da terzi, effettuare
denuncia, indicando, se possibile, il nominativo del responsabile verso il quale l'Amministrazione
possa esercitare azione di risarcimento danni;
7. Esporre, nei modi e nei tempi prescritti, la bandiera nazionale, europea, lo stendardo, il
gonfalone,ecc. ;
8. Vigilare affinché gli ingressi ed i locali di pertinenza del Museo, ivi compresa la biglietteria, restino
sempre puliti e liberi da veicoli non autorizzati, da depositi di cose e da animali evitando, inoltre,
che vi sostino persone estranee e/o non autorizzate.
Il custode casiere si impegna, inoltre, ad essere disponibile, come da successivo articolo 5, durante l'orario di
chiusura del Museo, ivi compreso il periodo notturno, provvedendo in particolare:
a) a trasmettere eventuali comunicazioni urgenti al Direttoredel Museo;
b) a richiedere l'intervento immediato delle autorità di pubblica sicurezza o di vigilanza privata, informando
contestualmente il Direttoreed il Responsabile interno per la Sicurezza, in caso d'incendio o d'intrusione o di
entrata in funzione di apparecchiature di allarme collegate ai sistemi di antincendio e di antifurto.
Per lo svolgimento dei compiti di cui sopra, il custode casiere ha libero accesso a tutti i locali di pertinenza e
dispone di un telefono cellulare di servizio, opportunamente connesso al sistema di sicurezza
Articolo 4
Accesso agli uffici ed alle Sale espositive
Al custode casiere sono affidate le chiavi di accesso ai locali dell'intero edificio museale in custodia.
Le chiavi dei locali sono dotate di apposito talloncino sul quale è riportata l'esatta indicazione dei locali cui
esse si riferiscono, nonché il numero della chiave stessa.
Tutte le chiavi trovano ordinata collocazione in un apposito contenitore chiuso ed opportunamente custodito.
Articolo 5
Disponibilità
Il custode casiere, dal termine dell'orario di apertura del Museo fino all'inizio della successiva apertura, è
tenuto ad assicurare la disponibilità per l'intera settimana.
Il custode casiere ha diritto ad un giorno di riposo settimanale da fruirsi in base alle esigenze di servizio ed in
base alle esigenze collegate all'orario dell'apertura del Museo.
Tale disponibilità ha lo scopo di garantire la custodia dell'edificio e l'espletamento di tutti gli adempimenti
aventi carattere di occasionalità ed imprevedibilità (ricevere posta, rispondere al citofono e al telefono,
garantire l'accesso ai dipendenti ed eventualmente al personale tecnico autorizzato, nonché altri adempimenti
similari che non richiedono una attività continuativa).
Per tale disponibilità, che deve essere prestata anche nelle festività infrasettimanali, il custode casiere non
acquisisce alcun diritto a compensi e/o attività aggiuntive.
Articolo 6
Assenze
Le ferie dovranno essere programmate con il direttore. Durante le assenze dal lavoro, previste dalla
normativa vigente, il custode casiere sarà sostituito, nelle mansioni svolte durante l'orario di lavoro, da altro
dipendente in servizio presso il Museo.
Durante i turni di riposo settimanale di cui le assenze del presente articolo, il Direttoreindividua le modalità
che possano garantire, in caso di necessità, l'accesso ai locali fuori dall'orario di apertura del Museo.
Articolo 7
Assenze brevi
Qualora il custode casiere, durante l'orario di lavoro, debba assentarsi, dovrà chiederne preventiva
autorizzazione al Direttoreo a chi lo sostituisce, il quale provvederà a disporne la sostituzione.
Articolo 8
Alloggio di servizio
Il custode casiere deve valersi dell'alloggio assegnatogli per uso esclusivo proprio e della sua famiglia e non
può cederlo in locazione neppure in parte.
Non vi può ospitare, sia pure temporaneamente, parenti o estranei, senza la preventiva autorizzazione del
Responsabile Amministrativo.
Durante l'orario di lavoro deve evitare di trattenersi nell'alloggio assegnato.
Nell'alloggio di servizio non può essere effettuata alcuna attività di carattere commerciale o professionale.
Ha l'obbligo di curare la manutenzione dell'alloggio di servizio con diligenza, rispondendo, nei confronti
dell'Amministrazione degli eventuali danni che si dovessero riscontrare.
Il custode casiere non può apportare modifiche strutturali all'alloggio ne effettuare lavori di straordinaria
manutenzione senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.
Le spese per i lavori di ordinaria manutenzione sono a carico del custode casiere, quelle per i lavori di
straordinaria manutenzione sono a carico dell'Amministrazione.
L'Amministrazione può disporre, in caso di motivata necessità, l'accesso all'alloggio previo preavviso.
All'atto della cessazione della concessione, sarà redatto verbale di constatazione dello stato dei locali, anche
ai fini di accertare eventuali responsabilità per danni.
Articolo 9
Utenze e tasse
La concessione dell'alloggio da diritto:
- all'uso gratuito del riscaldamento in quanto l’impianto è di radiatori split caldo/freddo;
- alla gratuita utilizzazione del telefono, limitatamente al canone;
- alla utilizzazione gratuita dell’ energia elettrica limitatamente al noleggio del contatore ed alla quota
determinata dall’ ufficio tecnico competente, in base alla tipologia dell’ alloggio ed ai componenti
del nucleo familiare.
Le forniture di gas e di acqua potabile sono a carico del custode casiere.
Resta inteso che essendo il riscaldamento centralizzato, nelle giornate di chiusura, il custode casiere dovrà
provvedere a suo carico alle spese di riscaldamento.
E’ parimenti, a carico del custode casiere ogni tassa connessa all’ utilizzazione dell’ alloggio.
Articolo 10
Termine della concessione
La durata dell'affidamento del servizio e la connessa concessione dell' alloggio si intende di anni 5 (cinque)
dalla data di questo disciplinare, rinnovabile automaticamente salvo disdetta di una delle due parti.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, con preavviso di 6 (sei) mesi, al custode casiere,
l'affidamento del servizio e la connessa concessione gratuita dell'alloggio.
Inoltre, l'affidamento del servizio potrà essere revocato:
- per gravi e documentai motivi. In tal caso il rilascio dell'alloggio dovrà avvenire entro il termine massimo
di 90 (novanta) giorni dalla notifica all'interessato del relativo provvedimento;
- per il venir meno della necessità del servizio. In tale caso l'Amministrazione potrà concedere al medesimo
custode casiere l'alloggio per il tempo necessario a trovare idonea soluzione abitativa.
L'affidamento del servizio e la connessa concessione dell'alloggio cesserà:
- con effetto immediato al termine del rapporto di impiego;
- su istanza dello stesso custode casiere debitamente documentata e presentata al Responsabile
Amministrativo con preavviso di 6 (sei) mesi.
Per i periodo di cui ai commi precedenti, il sig………………. è tenuto a corrispondere il canone per
l’occupazione dell’ alloggio, stabilito dall’ Ufficio tecnico competente in base alla normativa vigente nonché
a pagare, o rimborsare, anche le quote delle spese accessorie, poste a a carico del’ Amministrazione per
lì’uso dell’ alloggio.
L'Amministrazione, in caso di decesso del custode casiere, o per altri gravi e documentati motivi, può
consentire ai familiari del custode casiere di conservare l'uso dell'alloggio per un periodo massimo di 120
(centoventi) giorni, previa corresponsione di un canone forfettario di fitto.
La concessione non costituisce, in alcun caso, diritto acquisito, nè dà luogo a risarcimento di sorta, ove venga
revocata o, comunque, venga a cessare.
Articolo 11
Azione coattiva di rilascio dell'alloggio
Per qualunque atto coattivo necessario per l'adempimento previsto dall'articolo 10, l'Amministrazione si
avvarrà del procedimento esecutivo in via amministrativa.
Articolo 12
Referente per il servizio
Per tutto quanto concerne lo stabile di cui assume la custodia, il custode casiere è posto alla diretta
dipendenza del Direttore, o di chi lo sostituisce, cha ha l’obbligo di vigilare sul suo operato.
Articolo 13
Disposizioni finali
Il Signor ……… è immesso in servizio ed assume l'incarico della custodia e del casierato indicato in
premessa a decorrere dal ……………… e, da tale data, si obbliga all'osservanza degli adempimenti qui
previsti.
Questo atto, condiviso e sottoscritto tra le parti, viene redatto in duplice esemplare ed in carta libera.
Letto, confermato e sottoscritto.
Capua lì ……………………………………
Il Custode casiere
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Il Direttore
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