Reti di Imprese

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Reti di Imprese
Reti di Imprese
faq
_________________________________________________________________________________
1.
Che cosa sono le Reti d’impresa?..........................................................................................4
2.
Che cos’è il Contratto di rete? ................................................................................................4
3.
Qual è lo scopo del Contratto di rete? ...................................................................................4
5.
Come aderire ad un Contratto di rete? ..................................................................................5
6.
Quali sono i soggetti che possono sottoscrivere un Contratto di rete? ...............................5
7.
Quale può essere la durata di un Contratto di rete? .............................................................5
8.
Il Contratto di rete si applica ad alcuni settori particolari? ....................................................6
9.
La Rete presenta dei limiti territoriali?....................................................................................6
10. Quali sono i primi passi da compiere se si intende costituire una Rete?............................6
11. Quali sono i contenuti obbligatori del Contratto di rete?.......................................................6
12. Quali sono gli elementi facoltativi nella sottoscrizione di un Contratto di rete?..................7
13. Quali sono le possibili configurazioni di una Rete di imprese?............................................8
14. Quali possono essere i contenuti del Programma di Rete? .................................................8
15. Quali elementi, non obbligatori né facoltativi, sarebbe opportuno prevedere? ..................9
Anche in assenza del Fondo Patrimoniale e dell’Organo Comune, sarebbe opportuno
indicare i seguenti elementi:............................................................................................................9
16. Quali sono le procedure da seguire per assicurare la validità del Contratto di rete? ........9
17. Possono esserci ulteriori sottoscrizioni del Contratto di rete successivamente al suo
deposito? ..........................................................................................................................................9
18. Come possono essere organizzati i rapporti interni alla rete? ........................................... 10
19. La Rete ha responsabilità verso i soggetti terzi? ................................................................ 10
20. L’impresa inadempiente agli obblighi assunti in rete è responsabile nei confronti delle
altre alleate? ................................................................................................................................... 10
21. L’Organo Comune può incorrere in responsabilità? ........................................................... 11
22. Le Reti possono acquisire soggettività giuridica? ............................................................... 11
23. Le Reti possono acquisire soggettività tributaria? .............................................................. 11
24. In quali casi è consigliabile partecipare ad una Rete? ....................................................... 12
25. Che differenza c’è tra una Rete ed altre forme di aggregazione aziendale? ................... 13
26. E’ possibile recedere anticipatamente dal Contratto di rete? ............................................ 13
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27. Sono previste delle agevolazioni fiscali per le imprese che sottoscrivono Contratti di
rete? ................................................................................................................................................ 13
28. Quali altri agevolazioni sono previste per le reti di impresa? ............................................. 14
29. La Rete può partecipare a una gara o appalto pubblico? .................................................. 14
30. Con quali modalità una Rete può partecipare agli appalti pubblici? ................................. 15
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1. Che cosa sono le Reti d’impresa?
La Rete tra imprese si applica a numerose figure di tipo organizzativo (consorzi, ATI,
Associazioni, GEIE, ecc.) accomunate dalla modalità collaborativa che unisce imprese
diverse, con modalità distinte a seconda dello strumento contrattuale prescelto.
Ciò che contraddistingue la Rete di imprese - come diretta manifestazione della
sottoscrizione di un Contratto di rete - è la finalità strategica della collaborazione
finalizzata ad aumentare la capacità innovativa e la competitività dell’aggregazione e
delle singole imprese che la compongono.
2. Che cos’è il Contratto di rete?
È uno strumento giuridico-economico di cooperazione fra imprese che si impegnano
reciprocamente, in attuazione di un programma comune, a collaborare in forme ed
ambiti attinenti le proprie attività, scambiando informazioni e/o prestazioni di natura
industriale, commerciale, tecnica o tecnologica e/o realizzando in comune determinate
attività attinenti l’oggetto di ciascuna impresa.
Il riferimento normativo per il contratto di rete è il D.L. 10 febbraio 2009 n. 5 (art. 3
comma 4 ter e quater) e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.).
Il Legislatore è intervenuto più volte a disciplinare questo strumento giuridico: l’ultimo
intervento normativo è il D.L 179/2012, come convertito dalla L. 221/2012.
3. Qual è lo scopo del Contratto di rete?
Lo scopo è quello di accrescere, attraverso la collaborazione e la condivisione, la
capacità innovativa e la competitività sul mercato sia delle singole imprese che della
rete nel suo complesso.
Con tale finalità, i contraenti si obbligano, sulla base di un programma comune e
predefinito, a:
· collaborare in forme ed ambiti attinenti le attività delle imprese (es.
creazione di un marchio comune, definizione di una politica dei prezzi,
creazione di gruppi di acquisto, sviluppo di un nuovo prodotto, ecc.);
· scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale,
tecnica o tecnologica (es. condivisione degli esiti della ricerca, scambio
di informazioni commerciali, scambio di prodotti tra segmenti della filiera,
ecc.);
· esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria
impresa (es. attività ricerca e sviluppo, gestione di laboratori di analisi,
condivisione di piattaforme logistiche, ecc.).
4. Quali sono i vantaggi derivanti dall’adesione ad un Contratto di rete?
Questo strumento ben si presta ad essere un “veicolo di miglioramento competitivo”
sia per le PMI che hanno la possibilità di raggiungere obiettivi di sviluppo maggiori
rispetto a quelli che riuscirebbero a perseguire agendo uti singuli, sia per le grandi
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imprese, poiché l’aggregazione consente a imprese specializzate in campi diversi di
avvalersi della sinergia della rete, per rafforzare il proprio business o per
svilupparne uno nuovo, nonché per gestire e superare momenti di crisi,
servendosi dell’esperienza dalle altre imprese partecipanti, operando eventualmente
anche in contesti internazionali, senza rinunciare alla propria autonomia giuridica.
5. Come aderire ad un Contratto di rete?
Trattandosi di un contratto tipico di “aggregazione tra imprese con comunione di
scopo” e ad applicazione generale è aperto ad adesioni successive e può essere
impiegato trasversalmente nei vari settori merceologici. All’interno del contratto, le
imprese specificano autonomamente modalità, ruoli e responsabilità che intendono
adottare all’interno della propria organizzazione, pertanto la rete può definirsi una
struttura “aperta”. Inoltre, esso dovrà prevedere requisiti e modalità operative per
consentire adesioni successive rispetto ai sottoscrittori originali
6. Quali sono i soggetti che possono sottoscrivere un Contratto di rete?
Il D.L. 5/2009 e s.m.i. si riferisce genericamente a “imprenditori” non ponendo vincoli
per quanto riguarda forma giuridica, numero dei partecipanti, localizzazione e
settore produttivo dei soggetti aderenti.
Ai sensi dell'art. 2082 c.c. è imprenditore colui che esercita professionalmente
un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e
servizi. La qualità di imprenditore è poi oggetto di pubblicità: si può quindi desumere
dalle risultanze del Registro delle Imprese se un soggetto è titolare di un'attività
d'impresa
La rete potrebbe essere costituita da organizzazioni con forma giuridica diversa tra
loro (c.d. reti miste): sono quindi incluse:
· imprese individuali,
· società,
· associazioni senza scopo di lucro,
· enti che abbiano per oggetto esclusivo o principale un’attività di impresa
non necessariamente commerciale (es. Fondazioni).
Non è previsto un numero minimo di aderenti. Possono, inoltre, essere parte di un
Contratto di rete, anche società tra loro collegate e controllate (art. 2359 c.c).
7. Quale può essere la durata di un Contratto di rete?
Non ci sono vincoli temporali per la realizzazione degli obiettivi strategici, se non
quelli stabiliti nel Contratto, in base all’oggetto e alla natura dell’aggregazione: le
imprese partecipanti alla rete stabiliranno quanto far durare il sodalizio affinché
possano meglio esplicarsi le sinergie del gruppo in funzione della realizzazione del
Programma comune.
Particolare attenzione sarà richiesta nella determinazione, da parte delle imprese in
rete, della durata del contratto nel cui programma sia contemplata la partecipazione a
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gare pubbliche: in tal caso, infatti, la durata dovrà tenere conto dei tempi di
realizzazione del progetto.
8. Il Contratto di rete si applica ad alcuni settori particolari?
No, non è prevista alcuna limitazione circa la natura merceologica: esistono sia reti
orizzontali – tra imprese che operano nei medesimi settori - che verticali (tra imprese
presenti all’interno di una catena di fornitura). La rete può essere sottoscritta da
organizzazioni che operano in settori diversi (es. imprese di produzione di beni e
imprese della distribuzione), purché esse abbiamo individuato e formalizzato uno
scopo comune per “fare rete”. Una stessa impresa può partecipare a più reti che si
prefiggono obiettivi strategici diversi purché tutti connessi o inerenti all’attività svolta
dall’impresa stessa, sempre che quest’ultima sia in grado di ottemperare gli impegni
nascenti da più contratti di rete e che non sia espressamente vietato nel singolo
Contratto di rete.
9. La Rete presenta dei limiti territoriali?
No, la legge non impone vincoli territoriali di appartenenza geografica tra gli
imprenditori aderenti alla rete. Come meglio dettagliato nella circolare dell’Agenzia
delle Entrate 15/E del 14 aprile 2011, possono costituire una rete anche le filiali di
società estere, con stabile organizzazione in Italia.
10. Quali sono i primi passi da compiere se si intende costituire una Rete?
Un’impresa che intende costituire una rete dovrà necessariamente fare un’analisi della
propria competitività aziendale ed individuare così quali fattori poter migliorare (con
l’aiuto di altre imprese) o cosa poter realizzare. Superata questa prima fase, il passo
successivo potrebbe essere rappresentato dall’individuazione delle imprese (o della
tipologia di imprese) con le quali potrebbe essere possibile l’aggregazione in un’ottica
di miglioramento della competitività reciproca. Una buona riuscita dell’aggregazione
passerà attraverso l’analisi delle esigenze di ogni singola impresa, affinché possano
essere analizzate le esigenze comuni. Una volta selezionate le imprese “colleghe”
sarà possibile individuare il tipo di progetto o obiettivo (chiari e misurabili) ai quali
mirare; solo dopo aver selezionato il comune interesse da perseguire, si potranno
definire le attività che la Rete potrebbe svolgere e dare inizio alla progettazione e
predisposizione del contratto, in modo conforme ai requisiti di legge.
11. Quali sono i contenuti obbligatori del Contratto di rete?
Perché sia valido ed efficace, il Contratto di rete deve essere redatto nel rispetto di
determinati contenuti necessari:
a. indicazione dettagliata dei soggetti sottoscrittori attraverso il nome, la ditta, la
ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria adesione
del Contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede
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della rete, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune
(elemento opzionale);
b. indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della
capacità competitiva delle imprese accludendo le modalità concordate tra le
stesse per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;
c. definizione di un Programma di rete nel quale devono essere riportati:
· diritti ed obblighi di ciascun partecipante;
· modalità previste per il raggiungimento degli scopi previsti dalla Rete;
· misura e criteri di valutazione dei conferimenti al fondo (se previsto);
d. durata del Contratto medesimo, modalità per la successiva adesione di altri
imprenditori e cause facoltative di recesso anticipato;
e. se presente l’Organo comune, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione
del soggetto prescelto per svolgere tale ufficio, i poteri di gestione e
rappresentanza e le regole per la sua sostituzione;
f. regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o
aspetto di interesse comune che non rientri nelle competenze conferite
all’Organo Comune per l’esecuzione del Contratto, se presente, nonché,
qualora il Contratto preveda la modificabilità a maggioranza del Programma di
rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica.
In assenza di questi requisiti cogenti il contratto di rete è nullo.
12. Quali sono gli elementi facoltativi nella sottoscrizione di un Contratto di
rete?
Nella formulazione del Contratto la legge indica tre elementi facoltativi che, a
discrezione dei partecipanti, il legislatore individua nelle seguenti previsioni:
1) Fondo Patrimoniale, è costituito dall’insieme di conferimenti (denaro, beni in
natura mobili o immobili, materiali o immateriali, servizi, prestazioni d’opera,
purché suscettibili di valutazione economica) messi a disposizione dagli
aderenti alla rete per il raggiungimento degli scopi prestabiliti. Nel Contratto
dovranno essere indicate la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti
iniziali al Fondo e degli eventuali contributi successivi che ciascun
partecipante si obbliga a versare, nonché le regole di gestione del Fondo
Patrimoniale stesso, inclusa la ripartizione dei costi/ricavi. L’obbligo del
conferimento vale per tutti i partecipanti ma la misura può variare a discrezione
dell’autonomia privata: è possibile optare per un sistema proporzionale alla
dimensione della singola impresa o stabilire un criterio di conferimenti uguale
per tutti. Va altresì precisato che il legislatore ha stabilito che l’istituzione del
Fondo Patrimoniale in rete seguirà la medesima disciplina del fondo consortile,
“in quanto compatibile”.
2) Organo Comune ha la funzione di dare esecuzione al contratto e di
rappresentare, salvo che sia diversamente previsto, la rete unitariamente intesa
e le organizzazioni aderenti alla Rete nelle:
§ procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni,
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§
§
§
negli interventi di garanzia per l’accesso al credito,
nei processi di internazionalizzazione e di innovazione,
nell’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi
di qualità (o di cui sia garantita la genuinità della provenienza),
§ nello svolgimento di operazioni economiche complesse e, più in generale,
nella gestione di reti costituite da un numero elevato di partecipanti.
L’Organo Comune risponderà del proprio operato nei confronti delle
imprese secondo le regole del mandato.
3) Cause facoltative di recesso anticipato
Aggiuntive a quelle previste, per legge, in materia di scioglimento totale o
parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo e le condizioni per
l’esercizio del relativo diritto. Affinché l’uscita non comporti rilevanti problemi per
la rete occorre che vengano dettagliatamente individuate e chiarite nel
Contratto le possibili circostanze che rendano il recesso anticipato un evento
previsto, circoscritto e regolato.
13. Quali sono le possibili configurazioni di una Rete di imprese?
La rete potrà essere organizzata come di seguito indicato:
· senza Fondo Patrimoniale e senza Organo Comune;
· con Organo Comune, senza Fondo Patrimoniale;
· con Organo Comune e apporto di uno o più patrimoni destinati;
· con Organo Comune e un Fondo Patrimoniale comune;
· reti con un’organizzazione interna e un fondo comune con autonomia patrimoniale
(artt. 2614 e 2615 c.c.).
14. Quali possono essere i contenuti del Programma di Rete?
Il Programma di rete rappresenta la traduzione in termini giuridici e pratici delle
modalità di attuazione della rete fra le parti ai fini del raggiungimento dell’obiettivo
strategico e rappresenta il fulcro del Contratto la cui dettagliata definizione
rappresenterà la base per l’ottimale riuscita dell’aggregazione. Pertanto esso dovrà
contenere i seguenti elementi:
· diritti, diritti amministrativi e patrimoniali: (ad esempio, diritto al godimento dei
vantaggi derivanti dall’aggregazione) ed obblighi (possono avere contenuto vario,
informativo, prestazioni, positive o negative, di “dare” o “facere”, purché risultino
determinabili) dei partecipanti;
· modalità per l’esecuzione dello scopo comune.
Se prevista l’istituzione di un Fondo Comune, il Programma di rete dovrà anche
includere la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli
eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare,
nonché le regole e procedure decisionali relative alle spese, alla rendicontazione e alla
gestione del Fondo stesso.
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15. Quali elementi, non obbligatori né facoltativi, sarebbe opportuno
prevedere?
Anche in assenza del Fondo Patrimoniale e dell’Organo Comune, sarebbe opportuno
indicare i seguenti elementi:
· denominazione della Rete e previsione di un segno distintivo, elementi utili a
rendere immediatamente autonoma l’identificazione della Rete rispetto alle
imprese partecipanti;
· modalità di esclusione delle partecipanti nel caso in cui un’impresa intenda
recedere dal contratto prima della naturale scadenza;
· clausola di riservatezza;
· clausola di non concorrenza e con impegno di esclusiva, in considerazione del
fatto che ogni impresa partecipante alla Rete manterrà al tempo stesso la propria
autonomia aziendale;
· clausola arbitrale o foro di competenza per eventuali controversie sorgenti dal
rapporto contrattuale.
16. Quali sono le procedure da seguire per assicurare la validità del Contratto
di rete?
Il Contratto di rete deve essere stipulato sotto forma di atto pubblico, (tale formalità
richiede l’intervento del notaio o di altro pubblico ufficiale incaricato di redigere l’atto) o
scrittura privata autenticata (ed in tal caso il notaio o il pubblico ufficiale si
limiteranno all’autenticazione delle firme apposte sul Contratto redatto dalle imprese).
Alla luce delle novità legislative introdotte dalla Legge n. 134/2012 il contratto di rete
può essere sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 24 o 25 del Codice delle
Amministrazioni Digitali (D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82) da ciascun imprenditore o
rappresentante legale delle imprese aderenti e trasmesso ai competenti uffici del
Registro delle Imprese.
17. Possono esserci ulteriori sottoscrizioni del Contratto di rete
successivamente al suo deposito?
Sì,. il Contratto di rete può prevedere nuove adesioni, sulla base di criteri e regole
predefinite, anche successivamente alla data di deposito del Contratto originale.
Le modifiche al contratto di rete sono redatte e depositate per l’iscrizione a cura
dell’impresa indicata nell’atto modificativo presso la sezione del Registro imprese
presso cui è iscritta la stessa impresa. L’ufficio del Registro delle Imprese provvede
alla comunicazione delle modifiche al contratto a tutti gli uffici presso cui sono iscritte
le altre imprese e le annotazioni delle modifiche avverranno d’ufficio.
La legge non indica un tempo entro il quale occorre apportare gli eventuali
aggiornamenti al Contratto e procedere al successivo deposito.
Di contro, un Contratto di rete “chiuso”, che non preveda l’adesione di nuove imprese
successivamente al suo deposito originario, non può considerarsi illegittimo: spetta
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agli aderenti stabilire il grado di apertura della rete, in relazione al comune interesse e
agli obiettivi prefissati.
18. Come possono essere organizzati i rapporti interni alla rete?
La gestione dei rapporti interni alla rete è definita nel Programma di rete, fulcro del
Contratto, poiché è il “luogo” dove tutti i partecipanti alla rete sono chiamati a rendere
quanto più precisa, chiara e sostenibile la regolamentazione della collaborazione. È
utile tenere in conto, in fase di progettazione dell’architettura del contratto, che:
· le imprese della rete potranno definire ogni aspetto relativo a diritti e obblighi di
ciascuno, nella misura che si renderà opportuna;
· occorrerà indicare attività e modalità con le quali si intenderà perseguire e
declinare gli obiettivi strategici;
· dette attività dovranno rispondere alle concrete necessità/possibilità delle
singole imprese di attuarli;
· le modalità che si possono adottare sono diverse anche in funzione delle
caratteristiche, degli obiettivi e della struttura della rete.
19. La Rete ha responsabilità verso i soggetti terzi?
Sì, salvo i casi in cui la rete preveda relazioni esclusivamente interne tra le imprese
aderenti (es. rete finalizzata allo scambio di informazioni o di prestazioni).
L’Organo Comune, laddove previsto, ha il principale compito di gestire i rapporti verso
l’esterno, agendo come interlocutore unico e quindi soggetto aggregatore di
riferimento sul mercato. Il regime della responsabilità verso i terzi si atteggerà
diversamente a seconda che l’Organo Comune agisca in forza di un mandato con
rappresentanza o senza rappresentanza.
Inoltre, l’Organo comune agisce in rappresentanza delle rete quando essa acquista
soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche
individuali, partecipanti al contratto – salvo che sia diversamente disposto nello stesso
– nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni,
nelle procedure relative ad interventi di accesso al credito, nonché all’utilizzazione di
strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità.
20. L’impresa inadempiente agli obblighi assunti in rete è responsabile nei
confronti delle altre alleate?
Sì, nei casi in cui un’impresa aderente alla rete risulti inadempiente verso gli obblighi
pattuiti e derivanti dalla sua adesione alla rete stessa, si applicheranno le regole del
codice civile in tema di risoluzione del contratto plurilaterale con comunione di scopo.
Occorrerà, inoltre, distinguere se l’inadempimento si considera rilevante o essenziale.
Nel primo caso, le imprese possono chiedere la risoluzione del Contratto limitatamente
all’impresa inadempiente, oltre al risarcimento del danno derivato; nel secondo caso,
invece, le imprese adempienti potrebbero optare per tre alternative:
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· risoluzione dell’intero contratto con risarcimento del danno a carico
dell’inadempiente;
· esclusione dell’impresa ma solo se espressamente previsto nel contratto;
· esatto adempimento da parte dell’impresa inadempiente che può essere
accompagnato dalla richiesta di risarcimento del danno.
21. L’Organo Comune può incorrere in responsabilità?
Sì, nei confronti di:
Ø terzi, nell’ipotesi di mandato senza rappresentanza: la responsabilità opera
limitatamente al momento immediatamente precedente al trasferimento degli
effetti prodotti dall’attività esercitata in forza del mandato conferito; è ammesso
il successivo diritto di rivalsa sulle imprese mandatarie;
Ø imprese mandanti: in tal senso la condotta dell’Organo soggiace alle ordinarie
regole previste dal codice civile (ex artt. 1710, 1712, 1713 del codice civile).
22. Le Reti possono acquisire soggettività giuridica?
Sì, alla luce dell’art. 45 della Legge n. 134/2012 e delle recentissime integrazioni
apportate dalla Legge n. 221/2012, e dai successivi chiarimenti dell’Agenzia delle
Entrate con la Circolare n. 20/E del 18.06.2013, la Rete dotata di Fondo Patrimoniale
e Organo Comune può scegliere di acquisire la soggettività giuridica.
Da questa scelta deriva l’obbligo, tra l’altro, di:
- stipulare il contratto per atto pubblico, scrittura privata autenticata o per atto
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 Codice dell’Amministrazione Digitale
(D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.);
- esprimere nel contratto di rete la chiara volontà delle imprese partecipanti a
ottenere la soggettività giuridica (se non espressamente dichiarata, dovrà
essere formalizzata in via integrativa nell’originario contratto proprio in seguito
alle rilevanti conseguenze che sulle singole imprese questa opzione
determina);
- indicare denominazione e sede propria della Rete;
- effettuare l’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro Imprese dove ha sede
la Rete;
Con l’acquisizione della soggettività giuridica, si parla di rete-soggetto che costituisce
una organizzazione non appartenente agli altri soggetti e nei confronti della quale il
presupposto di imposta si verifica in maniera autonoma e unitaria.
L’acquisto della soggettività giuridica rimane comunque opzionale.
23. Le Reti possono acquisire soggettività tributaria?
Si, nel momento in cui essa diventa rete-soggetto, con l’acquisizione della partita Iva,
come chiaramente indicato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del
18.06.2013.
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Le reti-soggetto rientrano quindi tra gli enti commerciali, o non commerciali, “diversi
dalle società”, indicati ai sensi dell’art. 73, comma 2, del Testo unico delle imposte sui
redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) nei confronti dei quali il presupposto di
imposta si verifica in maniera autonoma e unitaria.
Se la rete non acquista soggettività giuridica, l’adesione, ipso facto, ad un Contratto di
rete non comporta “l’estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle
imprese che aderiscono all’accordo, né l’attribuzione di soggettività tributaria alla Rete
risultante dal Contratto stesso”.
E’ inoltre possibile, a richiesta delle imprese, attribuire alla rete di imprese (non
soggetto giuridico) un codice fiscale, ai sensi dell’art. 2 del DPR 29 settembre 1973
n. 605, secondo cui possono essere iscritte all’Anagrafe tributaria le organizzazioni di
persone o di beni prive di personalità giuridica. La risoluzione n. 70/E Agenzia delle
Entrate chiarisce come effettuare la richiesta del CF da parte dell’impresa di rete.
24. In quali casi è consigliabile partecipare ad una Rete?
La rete si presenta come lo strumento più adatto alle PMI grazie alla flessibilità
contrattuale e ai costi contenuti, collocandosi in una posizione intermedia tra
l’individualismo dell’impresa e il collettivismo del Consorzio.
La valutazione sull’opportunità di stipulare un Contratto di rete deve essere
necessariamente condotta caso per caso, alla luce del vantaggio e della convenienza
che ciascun soggetto aderente può conseguire.
La rete può essere lo strumento per sperimentare sinergie comuni tra imprese
attualmente autonome ma che intendono procedere gradualmente verso forme
aggregative “forti” (le imprese che intendono sperimentare forti forme di aggregazione
sono quelle maggiormente interessate alla costituzione di una Rete – soggetto che
abbia appunto una propria autonomia patrimoniale e rappresentativa).
La rete, infine, può essere impiegata per realizzare forme di coordinamento tra le
imprese operanti all’interno di una “filiera” basate sullo sviluppo di funzioni condivise
(es. in ambito di ricerca, produzione, progettazione, logistica, raccolta dei
finanziamenti, etc.). Su come debbano o possano essere realizzate queste forme di
collaborazione la legge lascia ampia scelta ponendo come unica condizione che le
attività gestite dalla rete siano attinenti all’esercizio dell’impresa.
Dal punto di vista della forza/vincoli dei legami tra partner, la rete offre molta libertà, ex
ante ovvero nella fase di definizione di tali legami attraverso la progettazione del
Contratto, essendo uno strumento di cooperazione interaziendale che può essere
snello e flessibile, rispetto ad altre forme di cooperazione più strutturate quali ad
esempio i Consorzi. .
Si può “fare Rete” per incrementare la produttività e la competitività, per condividere
conoscenze e competenze, per raggiungere nuovi mercati ed internazionalizzare la
propria offerta, per la possibilità di accesso a finanziamenti per investimenti, per la
ricerca e lo sviluppo, per semplificare l’organizzazione o sviluppare maggiore
produttività innovativa.
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25. Che differenza c’è tra una Rete ed altre forme di aggregazione aziendale?
La collaborazione tra imprese è un fenomeno ampiamente diffuso nel mondo
industriale. Per grandi linee, le aggregazioni possono essere classificate, in base alla
diversa “qualità” di vincoli:
· rapporti formali, come ad esempio relazioni di natura commerciale e tecnico
produttiva delle subforniture (es. Franchising, subfornitura);
· rapporti contrattuali, ovvero rapporti di collaborazione spesso incentrati
sull’ampliamento di quote di mercato (es. Consorzi, ATI, Geie, ecc.);
· rapporti patrimoniali, che si caratterizzano per la presenza di partecipazioni
all’interno del capitale delle diverse aziende (joint venture, holding company,
ecc.).
·
26. E’ possibile recedere anticipatamente dal Contratto di rete?
Sì, il recesso è consentito e soggiace alle regole dettate dal Codice Civile in tema di
risoluzione del contratto plurilaterale con comunione di scopo, oltre ad altre cause
eventualmente previste all’interno del Contratto di rete. Il recesso anticipato comporta
lo scioglimento del vincolo contrattuale limitatamente al soggetto che lo esercita
restando, dunque, il Contratto di rete efficace e valido per le parti rimanenti. In caso di
presenza di Fondo Patrimoniale, il recesso anticipato non dà diritto alla restituzione del
conferimento iniziale del soggetto recedente (almeno, come risulta dalla prassi, fino al
momento dello scioglimento dell’intera rete).
Nei casi di recesso anticipato si può prevedere che permanga in capo al recedente
l’obbligo di portare avanti l’esecuzione delle prestazioni posto a suo carico dal
Contratto, come specificato nel Programma di rete.
27. Sono previste delle agevolazioni fiscali per le imprese che sottoscrivono
Contratti di rete?
Attualmente no, iIl beneficio della sospensione di imposta era limitato ai periodi di
imposta compresi tra il 2010 e il 2012 e solo per le reti dotate del Fondo
Patrimoniale, come stabilito all’art. 42 comma 2-quater del D.L. 78/2010 (convertito
nella Legge 30 luglio 2010 n. 122). Il beneficio fiscale inoltre non operava
automaticamente, perché erano previsti dei limiti massimi di risorse a disposizione ed
un termine di validità. Il Decreto ha introdotto una detassazione temporanea degli utili
che l’imprenditore destina ad una riserva vincolata per la realizzazione degli
investimenti previsti dal Programma di rete stipulato con altre imprese (l’agevolazione
rileva ai fini delle imposte sui redditi – IRPEF e IRES – con esclusione dell’IRAP).
L’agevolazione opera esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte
sui redditi dovuti per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili
destinati al Fondo Patrimoniale comune.
Con il provvedimento del 14.06.2013 dell’Agenzia delle Entrate (prot. 2013/72980) è
stata resa nota la misura percentuale del risparmio imposta – per il 2012 - pari a
all’83,0423%. Tale percentuale è stata determinata sulla base del rapporto tra le
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risorse stanziate per l’anno 2013, ammontanti ad euro 14 milioni, e l’importo del
risparmio d’imposta complessivamente chiesto entro la data del 23 maggio 2013 pari
ad euro 16.858.862.
28. Quali altri agevolazioni sono previste per le reti di impresa?
Numerose sono le Amministrazioni pubbliche a livello centrale e regionale che hanno
messo a disposizione fondi consistenti per agevolare la nascita e lo sviluppo di reti di
imprese.
Di recente, ad esempio, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile
2013, il Decreto dell’8 gennaio 2013 del Ministero per gli affari regionali, il
turismo e lo sport che mette a disposizione contributi per le aggregazioni tra
imprese turistiche. L'obiettivo dell’intervento è quello di supportare i processi di
riorganizzazione della filiera turistica, migliorare la specializzazione e la
qualificazione del comparto. L'importo concedibile è fissato in 200.000 euro per
progetto di rete. (per info, consultare il sito del Ministero)
È inoltre diventato definitivamente operativo il Fondo per la Crescita Sostenibile,
ex Fondo speciale rotativo, previsto nel “Decreto Sviluppo” (art. 23 del DL n.
83/2012, convertito con legge n. 134/2012) per avviare un’innovativa modalità di
interventi a favore della competitività delle imprese. Il Ministero dello Sviluppo
Economico attribuisce priorità ai programmi realizzati dalle imprese che
sottoscrivono contratti di rete in grado di individuare chiaramente la suddivisione
delle competenze e identifichi un soggetto capofila. Sono previsti 600 milioni di euro.
Per info, consultare il sito del Mise.
Numerosi sono, infine, i finanziamenti attivi a livello regionale a favore delle reti di
imprese.
29. La Rete può partecipare a una gara o appalto pubblico?
Si, il legislatore è recentemente intervenuto sulla disciplina, con Legge n. 221/2012
contemplando la partecipazione a gare ed appalti pubblici anche per le Reti d’impresa,
del pari dei consorzi ordinari o delle ATI, novellando in questo modo il testo dell’art.
34, comma 1, lettera e bis e dell’art. 37, comma 15 bis del Codice degli Appalti (D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163). Al fine di superare eventuali criticità operative delle prime
applicazioni della normativa, l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (AVCP)
ha reso note alcune indicazioni generali sulle procedure di partecipazione alle gare per
le reti di impresa: la Determinazione n. 3 del 23.04.2013 è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 120 del 24.05.2013 .
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30. Con quali modalità una Rete può partecipare agli appalti pubblici?
La partecipazione alle gare pubbliche è ora aperta a tutte le reti di impresa purché vi
siano rispettate alcune condizioni, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura
organizzativa.
In particolare, è necessario che:
-
il contratto sia sottoscritto con atto pubblico, scrittura privata autenticata o con
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del Codice dell’Amministrazione
Digitale - CAD (sono quindi esclusi i contratti stipulati con mera firma digitale ex
art. 24 CAD);
- la partecipazione congiunta alle gare deve essere individuata come uno degli
scopi strategici inclusi nel programma di rete originariamente depositato;
- tutte le partecipanti devono essere in possesso dei requisiti generali di cui
all’art. 38 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163). e devono
attestarli in conformità della vigente normativa.
È fatto divieto di partecipare ad una gara d’appalto in forma individuale, se
l’imprenditore o l’impresa vi partecipa già per mezzo della rete.
La modalità partecipativa sarà necessariamente diversa a seconda del grado di
strutturazione proprio della rete:
1) rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di
soggettività giuridica;
2) rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti
sprovviste di organo comune;
3) rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica.
Per le istruzioni operative, si può fare riferimento alla Determinazione n. 3 del
23.04.2013 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici.
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