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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO ALIPARMA SRL DEFINIZIONI Ai fini del presente contratto: I. col termine “Aliparma” si intende la Aliparma srl, con sede legale in Parma, Via Adorni, n.1; II. col termine “trasporto” s’intende il “trasporto aereo”, previsto dal contratto e concluso tra il vettore e il passeggero; III. col termine “vettore” si intendono tutti i vettori aerei, contrattuali o di fatto, che trasportano o s’impegnano a trasportare il passeggero ed il suo bagaglio in base al documento di conferma; IV. col termine “bagaglio” si intendono i beni in possesso dei passeggeri, usati o tenuti in relazione al viaggio; V. col termine “documento di conferma” si intende il documento di conferma della prenotazione della disponibilità dell’aeromobile o di parte di esso; VI. col termine “Convenzione l’Unificazione Internazionale, di Alcune firmata a di Varsavia” Norme Varsavia s’intende Riguardanti il 12 la il ottobre Convenzione Trasporto 1929 per Aereo nonché la Convenzione di Varsavia così come emendata dal Protocollo firmato a l’Aia il 28 settembre 1955, la Convenzione di Guadalajara del 18 settembre 1961 complementare a quella di Varsavia e i Protocolli nn. 1, 2 e 4 adottati a Montreal il 25 settembre 1975, che modificano la Convenzione di Varsavia così come emendata dal protocollo de l’Aia, secondo quale di queste sia applicabile; VII. col termine Convenzione di Montreal del 1999 la Convenzione sulla responsabilità dei vettori aerei, aperta alla firma a Montreal il giorno 28 maggio 1999, entrata in vigore, per la Comunità europea il 28 giugno 2004; VIII. col termine Regolamento 2027/97 il Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli; ALIPARMA S.R.L. SEDE LEGALE: VIA A. M. ADORNI, 1 TEL. 0521 202313 FAX 0521.207461 43100 PARMA BASE OPERATIVA : AEROPORTO DI PARMA VIA DELL’ AEROPORTO 44/A 43010 FONTANA – PARMA UFF. OPERATIVO: TEL. 0521.982711/944668 FAX 0521.944668/982694 UFF. TECNICO: TEL. 0521.982694 FAX 0521.982694 CAPITALE SOCIALE € 520.000 INT. VERS. COD. FISC. E P. IVA 01537310342 REG. IMPRESE DI PARMA 16623 R.E.A. DI PARMA N. 161039 IX. col termine Regolamento 889/2002 il Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 maggio 2002 che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti; X. col termine “indirizzo del vettore” s’intende, in mancanza di differente specificazione, quello indicato nel documento di conferma; XI. col termine DSP, Diritto speciali di prelievo, si intende una unità di misura fissata dal Fondo Monetario Internazionale, la cui quotazione può essere verificata al sito www.imf.org. XII. col termine “locazione” si intende la messa a disposizione dell’aeromobile o parte di esso senza equipaggio; XIII. col termine “noleggio” si intende la messa a disposizione dell’aeromobile o parte di esso con equipaggio; XIV. col termine “comandante” si intende il comandante dell’aeromobile. Art. 1 DISCIPLINA APPLICABILE Il presente trasporto è soggetto alle norme e alle limitazioni in materia di responsabilità stabilite dalla Convenzione di Montreal del 1999, dal Regolamento (CE) n. 2027/97 come modificato dal Regolamento (CE) n. 889/2002 nonché, quando questi non siano applicabili, dalla Convenzione di Varsavia e dalle altre leggi applicabili. Il trasporto aereo, entro il territorio italiano, è soggetto, inoltre, alle norme del Codice della navigazione italiano. Qualora il trasporto sia effettuato sulla base di un contratto di noleggio o di locazione, le presenti condizioni si applicano solo in quanto richiamate espressamente dal contratto di noleggio o di locazione, ovvero dal documento di conferma. Art. 2 PRENOTAZIONI E DOCUMENTO DI CONFERMA Una prenotazione per uno specifico tempo di disposizione dell’aeromobile (ore di volo/numero dei passeggeri) è confermata dalla ricezione di un modulo inviato via fax da Aliparma contenente l’informativa inerente al viaggio. Tale modulo, chiamato il documento di conferma, costituisce il titolo di viaggio. 2 Il tempo di disponibilità dell’aeromobile e i nomi dei soggetti a ciò abilitati, una volta confermati, non potranno essere modificati. Tuttavia i nomi dei soggetti abilitati a fruire di un eventuale imbarco possono essere cambiati prima del check in, contro pagamento di un eventuale sovraprezzo per ognuno. Art. 3 TARIFFE Le tariffe si applicano in relazione al tempo di messa a disposizione del mezzo (wet o dry) e secondo il tempo in volo all’interno del tempo globale indicato. Art. 4 BAGAGLIO In relazione al bagaglio, si applica la legislazione nazionale italiana e/o la disciplina internazionale uniforme in materia, ivi comprese le norme in materia di perdita, danno o distruzione del bagaglio. Art. 5 ORARI E CANCELLAZIONI Aliparma svolgerà tutte le possibili attività atte a rispettare i tempi di volo, eventualmente richiesti e concordati. Art. 6 CONDOTTA A BORDO DELL’AEROMOBILE Il passeggero dovrà rispettare, sotto la propria esclusiva responsabilità tutte le leggi, i regolamenti, le prescrizioni, le richieste e le condizioni per il viaggio in vigore nello Stato di partenza, di transito e di destinazione, nonché le indicazioni e le istruzioni del vettore. Art. 7 RIFIUTO DI IMBARCO Se un passeggero, a causa del suo comportamento a bordo, mette in pericolo l’aeromobile, le persone o le cose trasportate, ovvero crea ostacolo allo svolgimento delle operazioni di volo e di quelle connesse, il vettore potrà adottare quelle misure che riterrà necessarie per impedire o evitare il protrarsi di tale comportamento, ivi compresi lo sbarco e l’adozione di eventuali misure di rigore. 3 Art. 8 MODIFICHE DEL CONTRATTO Nessun agente, ausiliario, dipendente, preposto e rappresentante del vettore ha il potere di sostituire, modificare od annullare le norme delle presenti condizioni di contratto. Art. 9 RESPONSABILITA’ DEL VETTORE CON RIFERIMENTO AL PASSEGGERO Risarcimento in caso di morte o lesioni Secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Montreal 1999, nonché dal Regolamento (CE) 2027/97, così come modificato dal Regolamento (CE) 889/2002, la responsabilità del vettore per morte, ferite o lesioni al passeggero è disciplinata come segue. Non vi sono limiti finanziari di responsabilità in caso di lesioni o morte del passeggero. Per danni fino a 100000 DSP (equivalenti a circa € 120,000) il vettore aereo non può contestare le richieste di risarcimento. Al di là di tale importo il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile. Anticipi di pagamento In caso di lesioni o morte di un passeggero, il vettore deve versare entro 15 giorni dall'identificazione della persona avente titolo al risarcimento, un anticipo di pagamento per far fronte a immediate necessità economiche. In caso di morte, l'anticipo non può essere inferiore a 16000 DSP (equivalenti a circa €19,300). Responsabilità del vettore contraente e del vettore effettivo Se il vettore aereo che opera il volo non è il vettore aereo contraente, il passeggero ha il diritto di presentare una richiesta di risarcimento o un reclamo a entrambi. 4 Agenti, ausiliari, dipendenti, preposti e rappresentanti Per quanto non previsto dal regolamento CE n. 2027/97, ogni esclusione o limitazione di responsabilità del vettore si applicherà agli agenti, ausiliari, dipendenti, preposti e rappresentanti del vettore ed a qualsiasi persona fisica o giuridica, i cui aeromobili siano utilizzati dal vettore stesso per il trasporto, compresi gli agenti, i dipendenti, i rappresentanti ed i preposti di detta persona fisica o giuridica. Termini per l'azione di risarcimento Le vie legali devono essere adite entro due anni dalla data di arrivo o dalla data alla quale il volo sarebbe dovuto arrivare. Art. 10 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRIVACY ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs 196/2003 Informativa Finalità e modalità del trattamento. I dati già assunti da Aliparma S.r.l. o che ad essa verranno in seguito comunicati o acquisiti, saranno utilizzati al solo fine di adempiere ad obblighi contrattuali, contabili, amministrativi e previsti dalla legge; pertanto non viene richiesto il consenso esplicito dell’interessato, ai sensi dell’art. 24, lett. B) del D.Lgs. 196/2003. Tali dati saranno trattati in parte con supporti cartacei ed in parte con strumenti elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dallo stesso D.Lgs 196/2003 ed il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza per assicurarne la riservatezza e la tutela dei diritti dell’interessato. Natura obbligatoria e conseguenze del rifiuto dei dati. Il conferimento dei dati è obbligatorio. La mancata disponibilità di dati rilevanti ai fini del corretto e completo svolgimento delle attività può rendere più difficile, più costoso ed, in alcuni casi, impossibile l’incarico assunto da Aliparma S.r.l. Nei casi in cui, per lo svolgimento delle attività, fosse necessario acquisire da terzi informazioni o dati e ciò richieda il consenso degli interessati sarà cura dell’interessato procurare tale consenso in modo da consentire il corretto esercizio dell’incarico da parte di Aliparma S.r.l.. 5 Soggetti a cui dati potranno essere comunicati - ambito di diffusione. I dati non saranno divulgati all’esterno salvo che a persone, organi ed enti che esercitano funzioni di sorveglianza su Aliparma S.r.l.. od a società, anche estere, da essa controllate o ad essa collegate e fatte salve richieste provenienti da autorità e/o soggetti a cui sia riconosciuta la facoltà di accedere a tali dati da norma di legge o di normativa secondaria o comunitaria, compreso ma non limitatamente a: società di recapito della corrispondenza, banche ed istituti di credito finanziari, società di assicurazione, società di recupero crediti o di factoring, studi legali, studi professionali e agenti. Titolare ed incaricati del trattamento. Titolare del trattamento è Aliparma S.r.l. con sede in Parma, Via A.M. Adorni, 1 e Responsabile dello stesso è Protechta S.r.l. con sede in Parma, Via A.M. Adorni 1. I successivi eventuali mutamenti della persona del Titolare e/o del Responsabile saranno resi noti mediante indicazione in apposita sezione del sito web www.pizzarotti.it dell’Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.; potranno inoltre essere richieste ulteriori informazioni scrivendo all’indirizzo e-mail: [email protected] Diritti dell’interessato: In relazione al presente trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 7: 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 6 3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Art. 11 LEGGE E FORO APPLICABILE In ogni caso, per qualsiasi contenzioso derivante, anche indirettamente dalle negoziazioni preliminari, dalla stipula, dall’esecuzione nonché dalla mancata o parziale esecuzione del presente contratto, si applicherà il diritto italiano e la competenza del giudice di Parma. 7 Allegato DISPOSIZIONI RELATIVE AI BAGAGLI AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DEI TRASPORTI N. 1/36 DEL 28 GENNAIO 1987 Ai fini della sicurezza aeroportuale e della sicurezza del volo il bagaglio registrato è soggetto alle limitazioni di peso previste e a ciascun passeggero è consentito compatibilmente con la il trasporto disponibilità gratuito di spazio in negli cabina – appositi alloggiamenti o sotto i sedili – di un solo bagaglio a mano, non eccedente il peso di Kg 5, identificato con un’etichetta recante nome e cognome del passeggero stesso, a condizione, che la somma delle dimensioni (base, altezza, profondità) non superi complessivamente i 115 cm. In aggiunta al suddetto bagaglio a mano, al passeggero è permesso di portare in cabina – sempre compatibilmente con lo spazio disponibile - i sotto elencati articoli: • una borsetta o borsa porta documenti; • un apparecchio fotografico, una videocamera o lettore CD • un ombrello o bastone da passeggio; • un soprabito o una coperta; • un paio di stampelle o altro mezzo per deambulare; • una culla portatile e cibo per neonati; • libri, giornali e riviste da leggere durante il viaggio; • beni acquistati all’interno dell’aeroporto. E’ fatto divieto al passeggero, per ragioni di sicurezza, di comprendere nel proprio bagaglio (registrato o a mano) i seguenti articoli o oggetti pericolosi: esplosivi, armi, munizioni, capsule a nastro, fuochi d’artificio e razzi; • gas complessi (refrigeranti, infiammabili, non infiammabili e velenosi) come butano, ossigeno, azoto liquido, nonché bombole per autorespiratori; • liquidi e solidi infiammabili, come fiammiferi, vernici, solventi, accendini; 8 combustibili per accendini, • veleni e sostanze infettive, come insetticidi, erbicidi e materiali con virus vivi; • agenti corrosivi, come acidi, alcali, mercurio e batterie ad elementi liquidi; • materiali radioattivi; • materiali ossidanti, come polvere candeggiante e perossidi; • altri oggetti pericolosi come materiali magnetici, sgradevoli o irritanti; • dispositivi di allarme ed eventuali batterie al litio installate per la relativa alimentazione; • ghiaccio secco; • torcia subacquea con batterie inserite. E’ fatto altresì divieto al passeggero di inserire nel proprio bagaglio registrato: • oggetti che possono costituire pericolo per l’aeromobile o per le persone o cose che si trovano a bordo; • animali vivi; • oggetti di valore, fragili o deperibili, denaro, gioielli, metalli preziosi, argenteria, titoli negoziabili, titoli di credito o altri valori, documenti commerciali, passaporti e altri documenti di identità o campionari. Non rientrano nel divieto di cui sopra articoli quali: • medicinali o articoli da toeletta necessari per il viaggio (in quantità ragionevoli); • bevande alcoliche in modica quantità; • articoli da fumo in modica quantità; • “pace makers” cardiaci anche contenenti materiali radioattivi; • piccoli cilindri meccanici di anidride carbonica (compresi ricambi sufficienti per il viaggio) portati dai passeggeri per azionare arti meccanici; • piccoli cilindri di ossigeno o d’aria per uso medico Conformemente alla normativa internazionale, la Circolare del Ministero dei trasporti n. 40/0151 del 18 marzo 1996, integrata dalla Circolare ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) n. 99-2632/DG del 22 luglio 1999, proibisce l’uso, a bordo degli elettronici portatili, fatta eccezione per: • dispositivi di ausilio all’udito; • pace-makers; 9 aeromobili, tutti i dispositivi • rasoi elettrici; • riproduttori portatili di suoni non a lettura laser o digitali; • computer portatili non collegati né con stampanti né con lettori CD, limitatamente alla sola fase di crociera e previa specifica approvazione del Comandante. L’uso a bordo dei suddetti dispositivi è consentito prima della chiusura delle porte dell’aeromobile, a meno che il Comandante dello stesso non ritenga che il loro uso sia incompatibile con le operazioni in corso. Il Comandante dell’aeromobile può autorizzare l’uso dei summenzionati dispositivi anche durante eventuali lunghe attese a terra nell’aeromobile a porte chiuse, sempre che lo ritenga compatibile con la situazione in atto. 10