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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
ALIPARMA SRL
DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto:
I. col termine “Aliparma” si intende la Aliparma srl, con sede legale in Parma,
Via Adorni, n.1;
II. col termine “trasporto” s’intende il “trasporto aereo”, previsto dal contratto
e concluso tra il vettore e il passeggero;
III. col termine “vettore” si intendono tutti i vettori aerei, contrattuali o di
fatto, che trasportano o s’impegnano a trasportare il passeggero ed il suo
bagaglio in base al documento di conferma;
IV. col termine “bagaglio” si intendono i beni in possesso dei passeggeri, usati
o tenuti in relazione al viaggio;
V. col termine “documento di conferma” si intende il documento di conferma
della prenotazione della disponibilità dell’aeromobile o di parte di esso;
VI. col
termine
“Convenzione
l’Unificazione
Internazionale,
di
Alcune
firmata
a
di
Varsavia”
Norme
Varsavia
s’intende
Riguardanti
il
12
la
il
ottobre
Convenzione
Trasporto
1929
per
Aereo
nonché
la
Convenzione di Varsavia così come emendata dal Protocollo firmato a l’Aia
il 28 settembre 1955, la Convenzione di Guadalajara del 18 settembre
1961 complementare a quella di Varsavia e i Protocolli nn. 1, 2 e 4
adottati a Montreal il 25 settembre 1975, che modificano la Convenzione
di Varsavia così come emendata dal protocollo de l’Aia, secondo quale di
queste sia applicabile;
VII. col termine Convenzione di Montreal del 1999 la Convenzione sulla
responsabilità dei vettori aerei, aperta alla firma a Montreal il giorno 28
maggio 1999, entrata in vigore, per la Comunità europea il 28 giugno
2004;
VIII. col termine Regolamento 2027/97 il Regolamento (CE) n. 2027/97 del
Consiglio del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con
riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli;
ALIPARMA S.R.L.
SEDE LEGALE: VIA A. M. ADORNI, 1 TEL. 0521 202313 FAX 0521.207461 43100 PARMA
BASE OPERATIVA : AEROPORTO DI PARMA VIA DELL’ AEROPORTO 44/A 43010 FONTANA – PARMA
UFF. OPERATIVO: TEL. 0521.982711/944668 FAX 0521.944668/982694
UFF. TECNICO: TEL. 0521.982694 FAX 0521.982694
CAPITALE SOCIALE € 520.000 INT. VERS. COD. FISC. E P. IVA 01537310342 REG. IMPRESE DI PARMA 16623 R.E.A. DI PARMA N.
161039
IX. col termine Regolamento 889/2002 il Regolamento (CE) n. 889/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 maggio 2002 che modifica il
regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in
caso di incidenti;
X. col termine “indirizzo del vettore” s’intende, in mancanza di differente
specificazione, quello indicato nel documento di conferma;
XI. col termine DSP, Diritto speciali di prelievo, si intende una unità di misura
fissata dal Fondo Monetario Internazionale, la cui quotazione può essere
verificata al sito www.imf.org.
XII.
col termine “locazione” si intende la messa a disposizione dell’aeromobile
o parte di esso senza equipaggio;
XIII.
col termine “noleggio” si intende la messa a disposizione dell’aeromobile o
parte di esso con equipaggio;
XIV. col termine “comandante” si intende il comandante dell’aeromobile.
Art. 1 DISCIPLINA APPLICABILE
Il presente trasporto è soggetto alle norme e alle limitazioni in materia
di responsabilità stabilite dalla Convenzione di Montreal del 1999, dal
Regolamento (CE) n. 2027/97 come modificato dal Regolamento (CE) n.
889/2002
nonché,
quando
questi
non
siano
applicabili,
dalla
Convenzione di Varsavia e dalle altre leggi applicabili. Il trasporto aereo,
entro il territorio italiano, è soggetto, inoltre, alle norme del Codice della
navigazione italiano.
Qualora il trasporto sia effettuato sulla base di un contratto di noleggio o
di locazione, le presenti condizioni si applicano solo in quanto richiamate
espressamente dal contratto di noleggio o di locazione, ovvero dal
documento di conferma.
Art. 2 PRENOTAZIONI E DOCUMENTO DI CONFERMA
Una
prenotazione
per
uno
specifico
tempo
di
disposizione
dell’aeromobile (ore di volo/numero dei passeggeri) è confermata dalla
ricezione
di
un
modulo
inviato
via
fax
da
Aliparma
contenente
l’informativa inerente al viaggio.
Tale modulo, chiamato il documento di conferma, costituisce il titolo di
viaggio.
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Il tempo di disponibilità dell’aeromobile e i nomi dei soggetti a ciò
abilitati, una volta confermati, non potranno essere modificati.
Tuttavia i nomi dei soggetti abilitati a fruire di un eventuale imbarco
possono essere cambiati prima del check in, contro pagamento di un
eventuale sovraprezzo per ognuno.
Art. 3 TARIFFE
Le tariffe si applicano in relazione al tempo di messa a disposizione del
mezzo (wet o dry) e secondo il tempo in volo all’interno del tempo
globale indicato.
Art. 4 BAGAGLIO
In relazione al bagaglio, si applica la legislazione nazionale italiana e/o la
disciplina internazionale uniforme in materia, ivi comprese le norme in
materia di perdita, danno o distruzione del bagaglio.
Art. 5 ORARI E CANCELLAZIONI
Aliparma svolgerà tutte le possibili attività atte a rispettare i tempi di
volo, eventualmente richiesti e concordati.
Art. 6 CONDOTTA A BORDO DELL’AEROMOBILE
Il passeggero dovrà rispettare, sotto la propria esclusiva responsabilità
tutte le leggi, i regolamenti, le prescrizioni, le richieste e le condizioni
per il viaggio in vigore nello Stato di partenza, di transito e di
destinazione, nonché le indicazioni e le istruzioni del vettore.
Art. 7 RIFIUTO DI IMBARCO
Se un passeggero, a causa del suo comportamento a bordo, mette in
pericolo l’aeromobile, le persone o le cose trasportate, ovvero crea
ostacolo allo svolgimento delle operazioni di volo e di quelle connesse, il
vettore potrà adottare quelle misure che riterrà necessarie per impedire
o evitare il protrarsi di tale comportamento, ivi compresi lo sbarco e
l’adozione di eventuali misure di rigore.
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Art. 8 MODIFICHE DEL CONTRATTO
Nessun agente, ausiliario, dipendente, preposto e rappresentante del
vettore ha il potere di sostituire, modificare od annullare le norme delle
presenti condizioni di contratto.
Art. 9 RESPONSABILITA’ DEL VETTORE CON RIFERIMENTO AL
PASSEGGERO
Risarcimento in caso di morte o lesioni
Secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Montreal 1999, nonché
dal Regolamento (CE) 2027/97, così come modificato dal Regolamento
(CE) 889/2002, la responsabilità del vettore per morte, ferite o lesioni al
passeggero è disciplinata come segue.
Non vi sono limiti finanziari di responsabilità in caso di lesioni o morte
del passeggero. Per danni fino a 100000 DSP (equivalenti a circa €
120,000) il vettore aereo non può contestare le richieste di risarcimento.
Al di là di tale importo il vettore aereo può contestare una richiesta di
risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è
imputabile.
Anticipi di pagamento
In caso di lesioni o morte di un passeggero, il vettore deve versare entro
15 giorni dall'identificazione della persona avente titolo al risarcimento,
un
anticipo
di
pagamento
per
far
fronte
a
immediate
necessità
economiche. In caso di morte, l'anticipo non può essere inferiore a
16000 DSP (equivalenti a circa €19,300).
Responsabilità del vettore contraente e del vettore effettivo
Se il vettore aereo che opera il volo non è il vettore aereo contraente, il
passeggero ha il diritto di presentare una richiesta di risarcimento o un
reclamo a entrambi.
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Agenti, ausiliari, dipendenti, preposti e rappresentanti
Per quanto non previsto dal regolamento CE n. 2027/97, ogni esclusione
o limitazione di responsabilità del vettore si applicherà agli agenti,
ausiliari, dipendenti, preposti e rappresentanti del vettore ed a qualsiasi
persona fisica o giuridica, i cui aeromobili siano utilizzati dal vettore
stesso per il trasporto, compresi gli agenti, i dipendenti, i rappresentanti
ed i preposti di detta persona fisica o giuridica.
Termini per l'azione di risarcimento
Le vie legali devono essere adite entro due anni dalla data di arrivo o
dalla data alla quale il volo sarebbe dovuto arrivare.
Art. 10 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRIVACY ai sensi dell’Art.
13 del D.Lgs 196/2003
Informativa Finalità e modalità del trattamento.
I dati già assunti da Aliparma S.r.l. o che ad essa verranno in seguito
comunicati o acquisiti, saranno utilizzati al solo fine di adempiere ad
obblighi contrattuali, contabili, amministrativi e previsti dalla legge;
pertanto non viene richiesto il consenso esplicito dell’interessato, ai
sensi dell’art. 24, lett. B) del D.Lgs. 196/2003.
Tali dati saranno trattati in parte con supporti cartacei ed in parte con
strumenti elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dallo
stesso D.Lgs 196/2003 ed il trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza per assicurarne la riservatezza e la
tutela dei diritti dell’interessato.
Natura obbligatoria e conseguenze del rifiuto dei dati.
Il conferimento dei dati è obbligatorio. La mancata disponibilità di dati
rilevanti ai fini del corretto e completo svolgimento delle attività può
rendere più difficile, più costoso ed, in alcuni casi, impossibile l’incarico
assunto da Aliparma S.r.l.
Nei casi in cui, per lo svolgimento delle attività, fosse necessario
acquisire da terzi informazioni o dati e ciò richieda il consenso degli
interessati sarà cura dell’interessato procurare tale consenso in modo da
consentire il corretto esercizio dell’incarico da parte di Aliparma S.r.l..
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Soggetti a cui dati potranno essere comunicati - ambito di diffusione.
I dati non saranno divulgati all’esterno salvo che a persone, organi ed
enti che esercitano funzioni di sorveglianza su Aliparma S.r.l.. od a
società, anche estere, da essa controllate o ad essa collegate e fatte
salve richieste provenienti da autorità e/o soggetti a cui sia riconosciuta
la facoltà di accedere a tali dati da norma di legge o di normativa
secondaria o comunitaria, compreso ma non limitatamente a: società di
recapito della corrispondenza, banche ed istituti di credito finanziari,
società di assicurazione, società di recupero crediti o di factoring, studi
legali, studi professionali e agenti.
Titolare ed incaricati del trattamento.
Titolare del trattamento è Aliparma S.r.l. con sede in Parma, Via A.M.
Adorni, 1 e Responsabile dello stesso è Protechta S.r.l. con sede in
Parma, Via A.M. Adorni 1. I successivi eventuali mutamenti della
persona del Titolare e/o del Responsabile saranno resi noti mediante
indicazione
in
apposita
sezione
del
sito
web
www.pizzarotti.it
dell’Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.; potranno inoltre essere richieste
ulteriori
informazioni
scrivendo
all’indirizzo
e-mail:
[email protected]
Diritti dell’interessato:
In relazione al presente trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 7:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno
di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
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3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per
motivi
legittimi
al
trattamento
dei
dati
personali
che
lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Art. 11 LEGGE E FORO APPLICABILE
In ogni caso, per qualsiasi contenzioso derivante, anche indirettamente
dalle negoziazioni preliminari, dalla stipula, dall’esecuzione nonché dalla
mancata o parziale esecuzione del presente contratto, si applicherà il
diritto italiano e la competenza del giudice di Parma.
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Allegato
DISPOSIZIONI RELATIVE AI BAGAGLI AI SENSI DEL DECRETO DEL
MINISTRO DEI TRASPORTI N. 1/36 DEL 28 GENNAIO 1987
Ai fini della sicurezza aeroportuale e della sicurezza del volo
il bagaglio
registrato è soggetto alle limitazioni di peso previste e a ciascun
passeggero
è
consentito
compatibilmente
con
la
il
trasporto
disponibilità
gratuito
di
spazio
in
negli
cabina
–
appositi
alloggiamenti o sotto i sedili – di un solo bagaglio a mano, non
eccedente il peso di Kg 5, identificato con un’etichetta recante nome e
cognome del passeggero stesso, a condizione, che la somma delle
dimensioni (base, altezza, profondità) non superi complessivamente i
115 cm.
In aggiunta al suddetto bagaglio a mano, al passeggero è permesso di
portare in cabina – sempre compatibilmente con lo spazio disponibile - i
sotto elencati articoli:
• una borsetta o borsa porta documenti;
• un apparecchio fotografico, una videocamera o lettore CD
• un ombrello o bastone da passeggio;
• un soprabito o una coperta;
• un paio di stampelle o altro mezzo per deambulare;
• una culla portatile e cibo per neonati;
• libri, giornali e riviste da leggere durante il viaggio;
• beni acquistati all’interno dell’aeroporto.
E’ fatto divieto al passeggero, per ragioni di sicurezza, di comprendere
nel proprio bagaglio (registrato o a mano) i seguenti articoli o oggetti
pericolosi:
esplosivi, armi, munizioni, capsule a nastro, fuochi d’artificio e razzi;
• gas complessi (refrigeranti, infiammabili, non infiammabili e velenosi)
come
butano,
ossigeno,
azoto
liquido,
nonché
bombole
per
autorespiratori;
• liquidi
e
solidi
infiammabili,
come
fiammiferi, vernici, solventi, accendini;
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combustibili
per
accendini,
• veleni e sostanze infettive, come insetticidi, erbicidi e materiali con
virus vivi;
• agenti corrosivi, come acidi, alcali, mercurio e batterie ad elementi
liquidi;
• materiali radioattivi;
• materiali ossidanti, come polvere candeggiante e perossidi;
• altri oggetti pericolosi come materiali magnetici, sgradevoli o irritanti;
• dispositivi di allarme ed eventuali batterie al litio installate per la
relativa alimentazione;
• ghiaccio secco;
• torcia subacquea con batterie inserite.
E’ fatto altresì divieto al passeggero di inserire nel proprio bagaglio
registrato:
• oggetti che possono costituire pericolo per l’aeromobile o per le
persone o cose che si trovano a bordo;
• animali vivi;
• oggetti di valore, fragili o deperibili, denaro, gioielli, metalli preziosi,
argenteria, titoli negoziabili, titoli di credito o altri valori, documenti
commerciali, passaporti e altri documenti di identità o campionari.
Non rientrano nel divieto di cui sopra articoli quali:
•
medicinali o articoli da toeletta necessari per il viaggio (in quantità
ragionevoli);
•
bevande alcoliche in modica quantità;
•
articoli da fumo in modica quantità;
•
“pace makers” cardiaci anche contenenti materiali radioattivi;
•
piccoli cilindri meccanici di anidride carbonica (compresi ricambi
sufficienti per il viaggio) portati dai passeggeri per azionare arti
meccanici;
•
piccoli cilindri di ossigeno o d’aria per uso medico
Conformemente alla normativa internazionale, la Circolare del Ministero
dei trasporti n. 40/0151 del 18 marzo 1996, integrata dalla Circolare
ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) n. 99-2632/DG del 22 luglio
1999,
proibisce
l’uso,
a
bordo
degli
elettronici portatili, fatta eccezione per:
•
dispositivi di ausilio all’udito;
•
pace-makers;
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aeromobili,
tutti
i
dispositivi
•
rasoi elettrici;
•
riproduttori portatili di suoni non a lettura laser o digitali;
•
computer portatili non collegati né con stampanti né con lettori CD,
limitatamente alla sola fase di crociera e previa specifica approvazione
del Comandante.
L’uso a bordo dei suddetti dispositivi è consentito prima della chiusura
delle porte dell’aeromobile, a meno che il Comandante dello stesso non
ritenga che il loro uso sia incompatibile con le operazioni in corso.
Il Comandante dell’aeromobile può autorizzare l’uso dei summenzionati
dispositivi anche durante eventuali lunghe attese a terra nell’aeromobile
a porte chiuse, sempre che lo ritenga compatibile con la situazione in
atto.
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