Istituzioni 7 - Università degli Studi dell`Insubria
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Istituzioni 7 - Università degli Studi dell`Insubria
SERVITU’ PREDIALI • Diritti reali limitati su cosa altrui di godimento (servitutes praediorum iura in re aliena) • Diritti soggettivi di natura reale in forza dei quali il proprietario di un fondo (per l’utilità dello stesso fondo) può pretendere dal proprietario di un fondo vicino un determinato comportamento di tolleranza (pati) o di omissione (non facere) -> eccezione servitù oneris ferendi • Il rapporto giuridico non è circoscritto alle persone degli attuali proprietari • Nemini res sua servit = a nessuno serve la cosa propria = non è concepitbile una servitù su cosa propria • Servitus in faciendo consistere nequit = la servitù non può consistere in un fare • Servitù positive / negative • • • • • • • Servitutes praediorum rusticorum - servitù rustiche (res mancipi) - iter, via, actus (XII Tavole) - aquae ductus (XII Tavole) - aquae hastus - pecoris pascendi/ad aquam appellendi Servitutes praediorum urbanorum - servitù urbane (res nec mancipi) - stillicidii - altius non tollendiproiciendi - ne luminibus officiatur MODI DI COSTITUZIONE: mancipatio (solo le s.p.r.), in iure cessio, deductio servitutis dalla manc., adiudicatio, l. x vindicationem, pactum + stipulatio, usucapio (lex Scribonia, I sec. a.C.), destinazione del padre di famiglia (Giustiniano) • CAUSE DI ESTINZIONE: mancipatio, in iure cessio, legato per vind., confusione, rinunzia (alienazione a terzi), non usus, impossibilità fisica o giuridica • TUTELA GIUDIZIARIA: vindicatio servitutis in rem (actio confessoria) • Vindicatio servitutis • C. Aquilius iudex esto. Si paret A. Agerio ius esse per fundum quo de agitur ire agere neque ea res arbitrio C. Aquilii iudicis A. Agerio restituetur, quanti ea res erit, tantam pecuniam c. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio condemnato; si non paret absolvito • Servitù di passaggio (a piedi, con il bestiame, anche con veicoli). • Sia giudice C.A., Se risulta che A.A. ha diritto di passare e condurre (bestiame) per il fondo di cui si tratta…(prosegue come la rei vindicatio) PEGNO (PIGNUS DATUM) - IPOTECA (PIGNUS CONVENTUM - HYPOTHECA) • Fiducia cum creditore (res mancipi) • Pignus datum su res nec mancipi mobili (l.a. per pignoris capionem) • Fine età repubblicana: il pretore riconosce il possesso ad interdicta al creditore pigneratizio • Pignus conventum (hypotheca) -> res nec mancipi immobili • A. Serviana (invecta et illata dell’affittuario a garanzia del locatore per il credito della mercede) • A. Serviana utilis detta pigneraticia (in rem) • Pegno e ipoteca = iura in re aliena • Realizzazione diritto del creditore • Lex commissoria (vietata da Costantino) - ius distrahendi • Oggetto -> cose corporali con Giustiniano anche cose incorporali (usufrutto, servitù, superficie) • Pegno del credito - pregno del pegno (subpignus) • • • • • • CAUSE DI ESTINZIONE (NATURA DI DIRITTO REALE) - distruzione res Confuzione esercizio del ius distrahendi lex commissoria - rinuncia • (FUNZIONE DI GARANZIA) • estinzione dell’obbligazione garantita POSSESSO • POSSESSIO - POSSIDERE ->SEDERE + SUFFISSO POT (radice di pot-estas, pot-se, pat-er) • DETENZIONE E USO DI UNA COSA AL MODO DEL PROPRIETARIO SENZA NECESSITA’ DI UN TITOLO DI LEGITTIMAZIONE • DETENZIONE = disposizione materiale della cosa (deve essere corporale) • USARE DA PROPRIETARIO = adoperare la cosa, ed eventualmente ricavarne utile • IRRILEVANZA DEL TITOLO DI LEGITTIMAZIONE = si può essere possessori anche senza essere proprietari (possessio = res facti, valutata erilevante in quanto tale) • L’ORDINAMENTO GIURIDICO TUTELA TALE RES FACTI CONTRO CHIUNQUE NON POSSA OPPORRE AL POSSESSORE UN PROPRIO DIRITTO CIRCA LA RES O NON POSSA DIMOSTRARE DI AVERE SUBITO DALLO STESSO POSSESSORE UN TORTO RIGUARDO ALLA RES • ELEMENTI DEL POSSESSO (detto possessio civilis o ad interdicta) • 1. DETENZIONE (da sola detta possessio naturalis) • 2. ANIMUS POSSIDENDI (intenzione di tenere la cosa come propria) • Se poi ricorrono anche 1) b.f. iniziale 2) titulus o iusta causa 3) carattere habilis della res 4) tempus 5) cittadinanza romana possessore • ecco che si ha una POSSESSIO AD USUCAPIONEM (proprietà pretoria, in bonis habere) • E’ capace di possedere solo chi sia sui iuris, le persone alieni iuris detengono in nome del padre o del padrone (sono degli strumenti del vero possessore) • Possessori civili o ad interdicta anomali (senza animus possidendi) -> precarista - sequestratario - creditore pignoratizio • Di regola il possesso si perde per il venire meno della detenzione e dell’animus possidendi (diverse, però, le deroghe: es. dei saltus hiberni et aestivi, del servus fugitivus si conserva il possesso solo animo) • TUTELA PROCESSUALE (POSSESSO CIVILE O AD INTERDICTA) • INTERDICTA (INTERDETTI) • RETINENDAE (al fine di conservare il possesso) • RECIPERANDAE (al fine di fare recuperare il possesso) INTERDICTA RETINENDAE POSSESSIONIS (al fine di conservare il possesso) UTI POSSIDETIS Uti nunc eas aedes quibus de agitur nec vi nec clam nec precario alter ab altero possidetis, quo minus ita possideatis vim fieri veto COME POSSEDETE. Vieto l’uso della violenza per impedire che possediate quella casa con le modalità con le quali ora ne avete il possesso, non ottenuto con violenza, clandestinamente o a titolo precario dalla controparte Relativo ai beni immobili, parte integrante della sua formulazione era l’exceptio vitiosae possessionis, proteggeva colui che possedeva (attualmente) la res nec vi nec clam nec precario ab altero (in modo non violento, non clandestino, non per concessione precaria rispetto all’avversario) • UTRUBI • Utrubi vestrum hic homo quo de agitur nec vi nec clam nec precario ab altero fuit, apud quem maiore parte huiusce anni fuit, quo minus is eum ducat vim fieri veto • PRESSO QUELLO DEI DUE • Vieto l’uso della violenza per impedire che quello di voi due presso il quale lo schiavo di cui si tratta è stato per la maggiore parte di quest’anno, senza violenza o clandestinamente o a titolo di precario nei confronti della controparte, lo porti seco • Relativo ai beni mobili, proteggeva colui chel possedeva la res nec vi nec clam nec precario ab altero; non tanto chi possedesse attualmente bensì colui che avesse posseduto per più tempo durante l’ultimo anno (poteva, quindi, assumere funzione recuperatoria, difesa privata legittima) INTERDICTA RECIPERANDAE POSSESSIONIS (al fine di recuperare il possesso) • • • • 1) UNDE VI (da dove con la violenza) Unde in hoc anno tu illum vi deiecisti aut familia tua deiecit cum ille possideret quod nec vi nec clam nec precario a te possideret eo illum quaeque ille tunc ibi habuit restituas (Il fondo, l’edificio) da dove, nel corso dell’anno, tu lo hai espulso con la violenza o i tuoi schiavi lo hanno espulso, mentre egli era nel possesso non ottenuto con violenza, clandestinamente o a titolo precario da te, restituisciglielo insieme alle cose che allora vi teneva Concesso in favore di chi avesse subito uno spossessamento violento, purchè, non fosse trascorso più di 1 anno e purchè, vista la presenza dell’exceptio vitiosae possessionis, lo spossessato avesse posseduto la res nec vi nec clam nec precario ab altero (in modo non violento, non clandestino, non per concessione precaria rispetto all’avversario autore dello spoglio, in caso contrario lo spoglio sarebbe stato legittimo) • 2) DE VI ARMATA - Da dove con la violenza (con l’uso delle armi) • Unde tu illum vi hominibus coactis armatisve deiecisti aut familia tua deiecit eo illum quaeque ille tunc ibi habuit restituas • (Il fondo, l’edificio) da dove, tu lo hai espulso con la violenza mediante l’impiego di una banda armata o i tuoi schivi lo hanno espluso, restituisciglielo insieme alle cose che allora vi teneva • Vista la gravità della violenza con cui si era consumato lo spoglio, era dato allo spossessato anche nell’ipotesi in cui avesse posseduto la res vi clam precario ab altero (in modo violento, clandestino, per concessione precaria rispetto all’avversario autore dello spoglio, anche cioè nel caso di possessio iniusta)