Regolamento del cerimoniale - Provincia Regionale di Catania

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Regolamento del cerimoniale - Provincia Regionale di Catania
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
denominata “Libero Consorzio Comunale” ai sensi della L.R. n. 8/2014
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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della Giunta
Nr. 109
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL CERIMONIALE.
Del 05/09/2014
L’anno duemilaquattordici…il giorno cinque.del mese settembre
alle ore 12:00 nella sede della Provincia Regionale di Catania, denominata “Libero Consorzio
Comunale” ai sensi della L.R. n. 8/2014 – Via Nuovaluce, 67/a – Tremestieri Etneo (Catania), il
Commissario Straordinario, Dr. Giuseppe Romano, con le competenze della Giunta, ai sensi
del decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 515/GAB. del 19 febbraio 2014 e del
successivo decreto di conferma n. 87/serv. 1°/S.G. del 08/04/2014, assistito dal Segretario
Generale avv. Francesca Ganci.
Vista la proposta di deliberazione n. 117 del 21/08/2014 redatta dal Dirigente Dott.ssa Santa
Caruso del Servizio PR.01 UFFICIO DI GABINETTO - UFFICIO STAMPA, che di seguito si
trascrive:
Visto lo Statuto dell’Ente;
Vista la L.R. n°8/2014;
Visto il DPCM 16 aprile 2008;
Considerato che il Cerimoniale è la disciplina delle pubbliche relazioni relative alla rappresentanza
ufficiale degli Enti e delle cariche rappresentative di essi;
Ritenuto che il Cerimoniale con la sua giusta e corretta applicazione dimostra ed esalta il senso
civico, al fine di comprendere e rispettare le istituzioni costituite, esprime sentimenti di
uguaglianza e di forte appartenenza ad una collettività;
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
Considerato che il Cerimoniale è fondato sull’applicazione delle regole, sull’ordine ed il rispetto
della dignità della persona, esso, inoltre, contribuisce alla conoscenza dei doveri oltre che dei
diritti;
Che le regole del cerimoniale rappresentano l’espressione di precisi ed importanti significati, che
hanno lo scopo di evidenziare e rappresentare l’ordinamento dello Stato nelle sue varie
articolazioni, fornendo ausilio al funzionamento delle Istituzioni;
Ritenuto che bisogna dotarsi di un regolamento apposito e che a tal fine tale strumento è
organizzato in 26 articoli, allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale,
redatto sulla base dei principi e dei criteri dettati in materia dalla normativa vigente;
Per le ragioni espresse,
PROPONE DI DELIBERARE
Approvare il Regolamento del Cerimoniale organizzato in 26 articoli, allegato alla presente
proposta quale parte integrante e sostanziale della stessa.
Dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa.
Trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i Servizi dell’Ente.
Pubblicare il Regolamento contenuto nella presente deliberazione nel sito istituzionale dell’Ente.
Visto il parere di regolarità tecnico/amministrativa “Favorevole” reso in data 26/08/2014 dal
Dirigente Dott.ssa Santa Caruso del Servizio PR.01 UFFICIO DI GABINETTO - UFFICIO
STAMPA;
Visto il parere di regolarità contabile “Parere non dovuto” reso in data 03/09/2014 dal Dirigente del
Servizio Finanziario;
Ritenuto di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
DELIBERA
Approvare il Regolamento del Cerimoniale organizzato in 26 articoli, allegato alla presente
proposta quale parte integrante e sostanziale della stessa.
Dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa.
Trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i Servizi dell’Ente.
Pubblicare il Regolamento contenuto nella presente deliberazione nel sito istituzionale dell’Ente.
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
Dare mandato al Dirigente Proponente di porre in essere tutti gli adempimenti gestionali
conseguenti.
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi i termini previsti dall’art. 12, c. 1, L.R. 44/91.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario Generale
Avv. Francesca Ganci
Il Commissario Straordinario
Dott. Giuseppe Romano
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
Denominata “Libero Consorzio Comunale” ai sensi della L.R. n. 8/2014
REGOLAMENTO DEL CERIMONIALE
ART. 1
FINALITA’ E CONTENUTO
Il presente regolamento contiene l’insieme delle norme e dei principi che riguardano la
rappresentanza dell’Ente, le manifestazioni pubbliche, le visite ufficiali, gli incontri, gli eventi
vari che impongono attuazione di regole di cerimoniale, al fine di garantirne l’ordinato
svolgimento. Esso disciplina, inoltre la gerarchia degli Organi della Provincia Regionale di
Catania, oggi Libero Consorzio Comunale istituito con legge regionale del 24 marzo 2014 n.8.
ART. 2
CERIMONIERE
Spetta al cerimoniere il compito di curare le procedure di rappresentanza dell’Ente.
Il Cerimoniere segue gli avvenimenti e le ricorrenze significative per l’Ente, propone le
opportune iniziative organizzative, cura lo scadenzario aggiornato degli eventi che riguardano
la rappresentanza dell’Ente.
Per avviare e per gestire l’organizzazione del cerimoniale egli dovrà:
a. coordinare tutti gli interessati alla organizzazione stessa;
b. individuare il luogo della cerimonia, i locali interessati con gli accessi, gli itinerari e le
modalità di trasporto;
c. informare, se necessario, l’autorità di pubblica sicurezza preposta per richiedere eventuali
servizi d’ordine, di sicurezza e di viabilità, nonché i servizi sanitari e di protezione civile e quelli
antincendio;
d. stilare il programma e darne informazione interna ed esterna;
e. affidare gli incarichi e disporre le presenze del personale addetto durante la cerimonia,
proporre gli inviti e disporne l’invio;
g. accertare le adesioni, disporre il piazzamento dei posti secondo l’ordine delle precedenze;
h. nei convegni e manifestazioni pubbliche, comporre il tavolo di presidenza, fornire istruzioni
per la distribuzione delle pubblicazioni;
i. esercitare il controllo generale sugli aspetti organizzativi e formali al momento dell’evento.
Nello svolgimento delle suddette attività, il Cerimoniere si ispira a criteri di buon senso e
garbo.
ART.3
L’UFFICIO DEL CERIMONIALE
E’ istituito all’interno dell’Ufficio di Gabinetto di Presidenza – Staff del Presidente “l’Ufficio del
Cerimoniale“ affidando ai dipendenti che rivestono il profilo di Istruttore Direttivo Cerimoniere,
la conduzione di tale Ufficio, sotto le direttive ed il coordinamento del Capo di Gabinetto.
L’Ufficio del Cerimoniale curerà il protocollo del cerimoniale ponendo in essere le seguenti
attività:
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Organizzazione eventi, cerimonie e manifestazioni che coinvolgono il Presidente o un
suo rappresentante;
Collaborazione con Enti ed organismi per le celebrazioni di feste Istituzionali;
Cura degli incontri ufficiali del Presidente sia nelle sedi Istituzionali dell’Ente che
all’esterno con autorità civili, militari e religiose;
Organizzazione di convegni e visite che includano incontri con il Presidente;
Acquisizione e gestione di premi e doni di rappresentanza per ricorrenze, visite e
festeggiamenti di varia tipologia;
Disposizioni relative alla presenza del Gonfalone in manifestazioni pubbliche ed eventi
di varia natura istituzionale;
Supporto nell’organizzazione di eventi da realizzare nella struttura del centro fieristico
“Le Ciminiere “ e nelle sedi dell’Ente;
Studio, tenuta e aggiornamento delle norme e delle prassi protocollari, anche ai fini di
consulenza ad altri soggetti pubblici;
Aggiornamento di un database delle massime autorità a livello locale e nazionale;
Formula pareri relativi alla richiesta di patrocini nonché di adesioni dell’Ente a comitati
d’onore e iniziative varie;
Predisposizione delle istruzioni relative all’esposizione delle bandiere e all’uso dei
simboli di Stato;
Attivazione dell’iter procedurale per la richiesta di patrocinio alle massime cariche dello
Stato.
L’Ufficio del Cerimoniale potrà avvalersi della collaborazione del personale assegnato
all’Ufficio di Gabinetto e, previa autorizzazione del Dirigente competente, anche di personale
di altri Servizi..
ART. 4
REGOLE DELL’ORDINE DELLE PRECEDENZE
Se alla cerimonia interviene il Presidente della Repubblica, il Presidente di una Camera, il
Presidente del Consiglio dei Ministri o della Corte Costituzionale, ad essi va riservata una
poltrona centrale della prima fila (se vi è un corridoio centrale la poltrona è sistemata sul
corridoio, che rimarrà libero alle spalle di essa).
Nelle cerimonie ufficiali in cui interviene un’alta Carica dello Stato il protocollo è curato dal
cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, coadiuvato da quello dell’Ente.
I Cardinali della Chiesa Cattolica seguono d’importanza immediatamente il Capo dello Stato.
Per tutte le cariche dello Stato si deve fare riferimento all’ordine delle precedenze previsto dal
Protocollo di Stato. Tuttavia, la natura della manifestazione o il ruolo particolare di taluno può
consentire una collocazione diversa rispetto all’ordine delle precedenze.
Fra gli appartenenti alla stessa qualifica ha la precedenza il più anziano nella carica e, a
parità, il più anziano d’età.
A parità di rango hanno precedenza gli stranieri e chi è ospitato per la prima volta. Nel caso in
cui non si possa ricorrere ad alcuna precedenza si può ricorrere all’ordine alfabetico degli Enti
partecipanti.
Il consorte segue il coniuge, salvo nelle manifestazioni ufficiali formali ove prende il posto
subito dopo i pari rango del coniuge, se non vi è un settore destinato ai consorti.
Tutti gli altri invitati, che non rientrano nell’ordine delle precedenze, prendono posto secondo
l’ordine di arrivo, salvo il criterio ausiliario dell’età.
Se nel corso di una cerimonia vi è una premiazione di rilievo sarà bene disporre i premiati ed i
giurati, distintamente, in posizione separata dagli altri invitati.
ART. 5
ORDINE DI PRECEDENZE TRA LE CARICHE PUBBLICHE
L’ordine di precedenza è determinato dalle disposizioni generali in materia di cerimoniale e
disciplina delle precedenze tra le cariche pubbliche di cui al Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 14 aprile 2006 e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
16 aprile 2008.
ART. 6
LA RAPPRESENTANZA ALLE CERIMONIE
Se la cerimonia è ufficiale, il titolare della carica o dell’organo invitato in rappresentanza
dell’ente o del settore, o della categoria cui appartiene, avrà cura di delegare, in caso di
indisponibilità, un proprio rappresentante, scelto fra i suoi pari rango o fra i suoi vicari.
La rappresentanza non è ammessa nei pranzi e nei ricevimenti. Non è ammessa neppure nel
rendere visita, mentre è ammessa nella restituzione della visita.
Il rappresentante prende posto in coda alle autorità dello stesso rango del rappresentato.
Della delega deve essere data notizia all’invitante.
ART. 7
LA PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA
Dopo aver dato conferma tempestiva (almeno 48 ore prima) della propria presenza, l’invitato
avrà cura di giungere puntualmente alla manifestazione.
L’invitato non può pretendere un posto a sé riservato se non ha dato tempestiva conferma e
se non è puntuale.
L’invito è sempre personale. Non è ammesso pertanto di girarlo ad altra persona, come non è
ammesso farsi accompagnare nei casi non previsti.
ART.8
L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI
Fra due posti a sedere vicini, il posto d’onore è quello di destra (si intende per chi siede, e cioè
il sinistro per chi guarda dal fronte). Fra tre posti quello d’onore è nel mezzo, il secondo è alla
destra di chi siede, ed il terzo è a sinistra. E via proseguendo.
Nelle manifestazioni ufficiali, siedono al tavolo della presidenza la personalità ospitante e gli
oratori che hanno un ruolo diretto nella manifestazione. Essi parlano anche dal tavolo.
In platea siedono gli invitati, compresi gli oratori. Questi parlano dal leggio o podio, che sarà
posto vicino al tavolo della presidenza.
ART. 9
PROGRAMMA DELLA VISITA UFFICIALE
Il responsabile del cerimoniale deve redigere puntualmente il programma delle visite ufficiali,
con l’indicazione precisa dei tempi e dei luoghi e dei partecipanti ufficiali.
Se l’incontro o gli incontri avvengono nell’ambito di una visita articolata è d’uopo concepire il
programma della visita prevedendo momenti di pausa e se gli ospiti non sono della Città
possono essere inseriti momenti turistici. Il programma va concordato preventivamente con gli
ospiti.
Il programma è tradotto nella lingua dell’ospite, se straniero, e contiene inoltre ogni notizia,
riferimento e recapito utile.
Incontri e visite di Capi di Stato e di Governo sono disciplinati dal Protocollo di Stato.
ART. 10
L’ACCOGLIENZA
Gli incontri ufficiali avvengono di solito nella sede ufficiale dell’Ente o in una sede di
rappresentanza.
L’ospite viene ricevuto dal Presidente o da un suo vicario all’ingresso del palazzo.
Se l’ospite non viene dalla stessa città, il Presidente invierà all’aeroporto o alla stazione
ferroviaria un proprio rappresentante con il compito di accoglienza. Questi porgerà all’ospite il
programma della visita e le informazioni utili.
Si disporrà, inoltre, l’accompagnamento in autovettura per l’arrivo, la partenza e gli
spostamenti ufficiali.
ART. 11
LA BANDIERA NAZIONALE
I toni cromatici della bandiera della Repubblica, indicati dall’art.12 della Costituzione sono:
verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguale dimensioni, con i seguenti codici Pantone
tessile, su tessuto stamina (fiocco) di poliestere: Verde 17-6153 – Bianco 11-0601 – Rosso 18
– 1662.
L’utilizzo di altri tessuti deve produrre lo stesso risultato cromatico ottenuto sull’esemplare
custodito presso il Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nonché presso ogni Prefettura e ogni Rappresentanza diplomatica italiana all’estero.
Le dimensioni ordinarie delle bandiere sono le seguenti:
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per esterno cm 300 x 200 oppure cm. 450 x 300 (asta da balcone m.4, asta da terra
m.8);
per interno cm 150 x 100 (asta da interno cm 250).
ART.12
L’ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA NAZIONALE SUGLI EDIFICI PUBBLICI
Sull’esposizione e sulle modalità d’uso delle bandiere si fa espresso richiamo alle disposizioni
fissate dalla legge n.22 del 5 febbraio 1998, nonché dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 aprile 2000 n.121, che indicano che la bandiera nazionale,
insieme a quella europea, va esposta in permanenza su tutti gli edifici pubblici congiuntamente
a quella dei rispettivi Enti territoriali.
Possono essere esposte bandiere di Stati stranieri o di Organismi internazionali solo in
occasione di visite ufficiali di autorità estere o incontri internazionali, limitatamente alla durata
dell’evento o per le celebrazioni di particolari ricorrenze.
Le bandiere vanno esposte in buono stato, in posizione confacente. Su di esse e sull’asta che
le reca non possono essere applicate figure, scritte o lettere di alcun tipo, sia che vengano
esposte all’interno che all’esterno.
Se la bandiera nazionale è esposta insieme ad altre ad essa spetta il posto d’onore a destra
(se sono due) o al centro (se sono di più). Deve inoltre essere issata per prima ed ammainata
per ultima.
Quando si riceve un ospite straniero (in forma ufficiale), va esposta la bandiera straniera a
fianco della bandiera italiana. Per ragioni di cortesia ed in conformità alla consuetudine, nello
stretto periodo della visita, alla bandiera straniera può essere ceduto il posto d’onore.
Esempi:
E
I
E
I
R
RPC
I
E
E
O
PC
I
RPC
E. EUROPEA – I. ITALIANA – R. REGIONE - P. PROVINCIA - C. COMUNE – O. OSPITE
ART. 13
L’ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA NAZIONALE
ALL’INTERNO DELLA SEDE DELL’ENTE
La bandiera nazionale va esposta, unitamente a quella Europea, a quella della Regione
Siciliana e alla bandiera dell’Ente all’interno dei seguenti locali:
a. Ufficio del Presidente;
b. Sala della Giunta e sala dell’Assemblea.
In tutte le sale ed uffici sopra indicati si espone il ritratto del Capo dello Stato.
All’interno degli uffici pubblici le bandiere nazionale e europea devono essere esposte su aste
poste a terra, alle spalle e a destra della scrivania del titolare della carica.
ART. 14
L’IMBANDIERAMENTO CIVILE
Oltre ai casi di imbandieramento permanente previsti per taluni edifici dalla legge 22 del 1998,
la bandiera nazionale e quella europea vanno esposte sui pubblici edifici nei giorni:
-
7 gennaio Anniversario del primo tricolore;
5 febbraio Festa del Santo patrono;
11 febbraio Patti lateranensi;
25 aprile Liberazione dal nazifascismo;
1 maggio Festa del lavoro;
- 9 maggio Giornata d’Europa;
- 2 giugno Festa della Repubblica;
- 4 ottobre San Francesco;
- Prima domenica di novembre Festa dell’unità nazionale;
- 4 novembre Festa delle forze armate;
inoltre il 24 ottobre la prassi impone di esporre la bandiera dell’ONU accompagnata dalle
bandiere nazionale ed europea.
ART. 15
STEMMA E GONFALONE
Il Gonfalone e lo Stemma della Provincia Regionale di Catania, oggi denominata “Libero
Consorzio Comunale” ai sensi della D.L. n. 8/2014, sono, tranne diverse disposizioni
normative, quelli approvati con decreto del re d’Italia Umberto I di Savoia il 7 luglio del 1883,
con il quale la Provincia di Catania venne autorizzata a fregiarsi di uno stemma.
ART. 16
USO DEL GONFALONE
Il gonfalone rappresenta l’Ente nelle manifestazioni civili, militari, religiose, di tipo umanitario e
solidaristico, cui partecipa ufficialmente l’Amministrazione, accompagnando il Presidente o chi
lo rappresenta.
L’uso dello stemma e del gonfalone è riservato esclusivamente all’Ente.
Il Presidente ha facoltà di concessione dell’uso della rappresentazione dello stemma ad altri
enti od associazioni operanti nel territorio nei casi di patrocinio ed in occasione di
manifestazioni e ricorrenze ufficiali.
ART. 17
UTILIZZO DEL GONFALONE NELL’AMBITO DI INIZIATIVE
ORGANIZZATE DA SOGGETTI ESTERNI ALL’ENTE
L’Ente può disporre l’uso e l’esposizione del gonfalone in occasione di manifestazioni ed
iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni, Movimenti che
perseguono obiettivi di rilevanza sociale, culturale, morale e civile della collettività.
L’invio del gonfalone è subordinato alla valutazione sia del carattere civile ed etico
dell’iniziativa, sia della sua capacità di rappresentazione della comunità locale.
L’Ente può prevedere la partecipazione del proprio gonfalone a manifestazioni ed iniziative
organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori del proprio territorio.
La partecipazione del gonfalone a pubbliche manifestazioni organizzate da soggetti esterni
all’Ente viene di volta in volta autorizzata dal Presidente,
ART. 18
PORTAGONFALONE, SCORTA E COLLOCAZIONE DEL GONFALONE
Il gonfalone dovrà essere scortato da almeno un componente della Polizia Locale e portato da
tre dipendenti in alta uniforme, di cui uno sorregge il gonfalone e gli altri si porranno ai lati
dello stesso. In casi eccezionali, il gonfalone potrà essere portato da persona individuata dal
Presidente o da chi lo sostituisce.
La partecipazione del gonfalone deve essere accompagnata dal Presidente o da altro
rappresentante della Provincia da lui delegato, munito di fascia azzurra.
Nelle cerimonie civili e patriottiche il gonfalone deve essere collocato in testa al corteo,
riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valor civile e militare.
Se alla cerimonia presenzia il gonfalone della Regione, questo deve avere il posto d'onore.
Quando il gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore
alla destra del tavolo di presidenza.
Se alla riunione sono presenti la bandiera nazionale e quella europea, il posto d'onore è
riservato a queste ultime.
ART. 19
RIPRODUZIONE DELLO STEMMA
Lo stemma dell’Ente viene riprodotto:
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sulla carta e sugli atti d’ufficio;
sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati;
sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente,
compartecipate o patrocinate dall’Ente;
sulle pubblicazioni curate, compartecipate o patrocinate dall’Ente;
sulle targhe murali nelle sedi degli Uffici dell’Ente;
sugli automezzi;
sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti di rappresentanza;
sul sito internet dell’Ente;
su ogni altro atto, documento od oggetto su cui l’Ente intende riprodurre il suo stemma.
L’uso dello stemma da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, deve essere
preventivamente autorizzato dal Presidente, quando egli ne ravvisi l’opportunità e la
convenienza al fine di valorizzare le iniziative e le attività svolte dai cittadini in forma singola
e/o associata.
Chi ne fosse autorizzato deve dimostrare di farne buon uso.
Qualora si ravvisi l’improprietà dell’uso dello stemma, il Presidente può revocarne
l’autorizzazione.
ART. 20
LA FASCIA AZZURRA
La fascia è il distintivo della carica di Presidente. E’ di colore azzurro con lo Stemma della
Repubblica e lo Stemma dell’Ente, da portare a tracolla sulla spalla destra.
L’uso della fascia azzurra è strettamente riservato alla persona del Presidente, il quale può
farsi rappresentare in via eccezionale da un suo delegato.
La fascia va indossata nelle occasioni di cerimonie pubbliche ufficiali in cui l’Ente è
ufficialmente rappresentato, per consentire l’immediata riconoscibilità del Presidente o del suo
delegato.
ART. 21
L’INNO NAZIONALE
Durante l’esecuzione dell’Inno nazionale, le autorità civili e tutti i presenti sono in piedi, fermi,
con le braccia distese lungo il corpo in posizione analoga all’ “attenti militare“.
Se si vuole manifestare la propria devozione all’inno nazionale ed a ciò che esso simboleggia,
potrà essere portata la mano destra sul cuore.
Se è prevista l’esecuzione di più inni nazionali, l’inno italiano viene eseguito per ultimo, per
ragioni di ospitalità.
ART. 22
GLI ONORI CIVILI
L’Ente può tributare onori particolari a soggetti o ad enti di riconosciuta rilevanza pubblica,
intitolando vie e piazze o edifici pubblici o istituti o erigendo monumenti o affiggendo lapidi
commemorative.
Le delibere che dispongono onori di tale natura devono essere motivate da ragioni conformi ai
valori stabiliti dalla Carta costituzionale e ai principi universali di libertà, democrazia e diritto.
ART. 23
IL LIBRO D’ONORE
Alle personalità in visita viene chiesta la cortesia di apporre la propria firma sul libro d’onore,
prima di lasciare la sede. Il responsabile del cerimoniale ha pertanto cura di custodire ed
aggiornare il libro con l’indicazione dei sottoscrittori, l’occasione e la data.
ART. 24
CASI DI LUTTO
In occasione dei funerali di Amministratori e di Consiglieri, nonché del Segretario Generale,
del Direttore Generale, deceduti durante la permanenza in carica, l’Ente partecipa ai funerali
con il Gonfalone.
ART. 25
IL LUTTO PUBBLICO
Per eventi luttuosi che riguardano alcune cariche pubbliche nazionali o straniere o per fatti che
coinvolgano tragicamente l’intera collettività o parte di essa, può essere deliberato il lutto
pubblico.
Le forme di manifestazione del lutto sono graduabili. Devono essere esposte anzitutto la
bandiera nazionale ed europea a mezz’asta sugli edifici pubblici. Alla bandiera possono
essere adattate due strisce di velo nero (obbligatorie per le bandiere portate nelle pubbliche
cerimonie funebri ed in quelle esposte all’interno). Possono essere deliberate in aggiunta, altre
forme di manifestazioni come un minuto di raccoglimento nell’Aula dell’Assemblea o quella di
Giunta.
Il lutto è deliberato dal Presidente.
ART.26
SCAMBIO DI VISITE TRA LE AUTORITA’
(VISITE D’INSEDIAMENTO E DI CONGEDO)
In occasione di insediamento e di congedo, i vertici degli organi di governo ricevono o rendono
visita, secondo il reciproco rango, alle autorità che rivestono cariche pubbliche nella
circoscrizione.
In occasione del loro incontro le autorità possono determinare, d’intesa fra loro, le modalità
dell’eventuale restituzione della visita.
Le visite vengono effettuate iniziando dall’autorità più elevata ad hanno luogo nelle rispettive
sedi ufficiali.