PROTOCOLLO D`INTESA SUL PERCORSO DI APPRENDISTATO

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PROTOCOLLO D`INTESA SUL PERCORSO DI APPRENDISTATO
PROTOCOLLO D'INTESA
SUL PERCORSO DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE
PER L'ACQUISIZIONE DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA
TRA
L'Università degli Studi di Padova, con sede legale in Padova, Via 8 febbraio, 2, C.F.
80006480281, P.NA 00742430283, nella persona del prof. Giuseppe Zaccaria, nato a Padova, il
25/0311947 e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta, che agisce in
quest'atto nella sua qualità di Rettore pro tempore e pertanto autorizzato al presente atto.
E
Confindustria Veneto, con sede legale in via Torino l5l/c, 30172 Mestre Venezia, C.F.
80009940273, rappresentata dal Presidente Andrea Tomat, ivi domiciliato per la carica e autorizzato
alla firma del presente atto
PREMESSO CHE
•
Il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, art. 1, definisce tre tipologie di contratto di
apprendistato:
1) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
2) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
3) apprendistato di alta formazione e ricerca.
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Il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, art. 5, stabilisce che:
Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di
apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione
secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i
dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di
specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per
l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di età
compresa tra i diciotto anni e i ventinove armi.
La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per
l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni, per i
soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di
ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale
o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro,
della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico
In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione
o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle
loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni
formative o di ricerca di cui al comma che precede, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
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L'Università di Padova e la Regione Veneto hanno sottoscritto, nel 2011 , un protocollo d'intesa
che ha consentito l'avvio di un percorso sperimentale di apprendistato di alta formazione per
l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca.
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A tutt'oggi non è ancora intervenuta la disciplina regionale dei profili formativi
dell'apprendistato per l'alta fonnazione e le parti finnatarie del presente accordo intendono
dare continuità alla sperimentazione avviata con il protocollo sopra citato, cogliendo la
possibilità offerta dall'art. 5, terzo comma, del D. Lgs. 167/2011
•
La Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato
del lavoro", dall'art. 42 all'art 46, regolamenta l'apprendistato, quale fonna di inserimento ad
alta valenza fonnativa, nelle tre tipologie che erano previste dal d.1gs. 276 del 2003.
•
E' in corso, presso i competenti organi regionali, l'iter legislativo che porterà alla modifica
della stessa legge regionale 3/2009, nella parte riguardante l'apprendistato, affinché venga
recepito il dettato nonnativo di cui al D. Lgs. 167/20 Il.
Tutto ciò premesso, le parti
SI ACCORDANO SU QUANTO SEGUE
Art. 1- Oggetto dell'accordo
Con il presente accordo l'Università degli Studi di Padova e Confindustria Veneto promuovono
l'avvio di un percorso di apprendistato di alta fonnazione volto all'acquisizione del titolo di dottore
di ricerca.
Per quanto attiene alla formazione universitaria neclessaria per l'acquisizione del titolo, l'Università
degli Studi di Padova si impegna a realizzare il percorso di alta fonnazione mediante le proprie
Scuole di Dottorato, nel rispetto delle nonne di legge e del Regolamento di Ateneo in materia di
Dottorati di ricerca.
La realizzazione del percorso prevede la parallda stipulazione di un contratto di lavoro in
apprendistato di alta formazione fra il dottorando ammesso al percorso formativo e un datore di
lavoro (d'ora in poi "Azienda"), che concorre alla realizzazione del progetto fonnativo nel luogo di
lavoro.
Art. 2 - Condizioni per l'attivazione del percorso di apprendistato di alta formazione
Un'Azienda attiva un percorso di apprendistato di alta fonnazione inviando all'Università una
lettera d'intenti in cui dichiara fonnalmente l'interesse ad assumere in Apprendistato di Alta
Fonnazione un neo-iscritto al dottorato di ricerca" a cui allega uno specifico progetto fonnativo
concordato con il Consiglio Direttivo della Scuola di Dottorato.
Il dottorando che partecipa al percorso è scelto dall' Azienda mediante un'apposita selezione
riservata ai candidati dottorandi risultati idonei al concorso di ammissione alla Scuola di Dottorato,
non ancora iscritti, di età non superiore a 29 anni.
Art. 3 - Articolazione del percorso e titolo rilasciato
Il percorso fonnativo ha durata triennale e prevede la partecipazione del dottorando a non meno di
150 ore annue di attività didattica e fonnativa fOffilale all'interno della Scuola di Dottorato, svolte
secondo le modalità indicate dal Consiglio Direttivo della Scuola di Dottorato specificamente
interessata. L'attività didattica si svolge presso l'Ateneo patavino, o presso le diverse sedi indicate
dal Consiglio Direttivo della Scuola di Dottorato alla quale il dottorando è iscritto, e può svolgersi
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anche presso università, enti privati o pubblici o di ricerca stranieri. Sulla base degli atti d'indirizzo
adottati dai Consigli direttivi delle Scuole di Dottorato, il dottorando, oltre all'attività fonnativa
all'interno della Scuola, può svolgere attività didattiea di supporto in aula e in laboratorio, fino a un
massimo di ulteriori 50 ore annue.
Gli accordi specificamente stipulati fra Azienda e Ateneo indicano inoltre la quantità di ore
necessarie per la definizione congiunta del progetto di ricerca, le ore necessarie per la
partecipazione ad altre attività universitarie eventualmente attivate dalla Scuola o alle quali la
Scuola aderisca, nonché l'importo di eventuali contributi a carico della singola azienda per le spese
di funzionamento della Scuola di Dottorato.
Il dottorando apprendista sarà seguito da un tuton~ universitario nominato dalla Scuola e da un
tutore aziendale nominato dall'Azienda.
L'ammissione del dottorando agli anni di corso successivi al primo, nonché l'ammissione all'esame
finale, è soggetta alle regole generali in materia di dottorato di ricerca e spetta esclusivamente agli
organi competenti dell' Ateneo.
Al tennine del percorso fonnativo, l'Università degli Studi di Padova rilascia il titolo di dottore di
ricerca al dottorando che abbia superato l'esame finale, svolto secondo le nonne di legge e del
Regolamento di Ateneo in materia di Dottorati di ricerca.
La certificazione delle competenze acquisite dal dottorando sarà rilasciata a cura del Direttore della
Scuola.
Art. 4 - Rapporti tra le parti e partenariati
I rapporti tra le Parti del presente protocollo saranno intrattenuti da:
• Confindustria Veneto: Area Innovazione, Capitale Umano e Education, Luca Innocentini, Tel.
041 2517511, e-mail: [email protected]
• Università di Padova: Servizio Fonnazione alla Ricerca, Donatella Martella, tel. 049 8271925 e­
mail: [email protected]
Confindustria Veneto agevolerà la collaborazione delle Associazioni provinciali quali partner nella
realizzazione del progetto.
Le attività di cui al presente protocollo saranno oggetto di monitoraggio da parte dei sottoscrittori
dello stesso o da loro delegati.
Art. 5 - Comunicazioni
Alla chiusura delle iscrizioni al dottorato di ricerca, l'Università comunicherà a Confindustria
Veneto il numero di contratti attivati, i nomi dei dottorandi apprendisti e le aziende coinvolte.
Nel contratto di assunzione del dottorando apprendista sono indicati il nome e la qualifica del
Tutore aziendale, che segue il dottorando nel percorso fonnativo interno all'azienda ed il nome del
Tutore universitario, nominato dagli organi compett::nti della Scuola di Dottorato.
La Scuola di Dottorato e l'Azienda definiranno il piano fonnativo individuale dell' Apprendista in
cui saranno indicati il titolo del progetto, i nomi del tutore aziendale e del tutore universitario, le
modalità di svolgimento dell'attività fonnativa interna ed esterna all'azienda, i risultati di
apprendimento attesi in esito al percorso e le competenze oggetto della certificazione che sarà
rilasciata al tennine del percorso di apprendistato di alta fonnazione. Il piano fonnativo individuale
è parte integrante della convenzione che sarà stipulata tra Università e Azienda. Copia del piano
fonnativo individuale dovrà essere consegnata all'Apprendista quale parte integrante del contratto
di assunzione e trasmessa a Confindustria Veneto.
L'azienda dovrà procedere alla comunicazione obbligatoria di assunzione secondo la procedura
telematica Adempimenti On Line - COVeneto (www.venetolavoro.it).
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Art.6 - Risorse
Non sono previsti, nel presente protocollo, oneri a carico delle parti.
Art.7 - Durata dell'accordo
Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e si applica al 28°, al 29° e al 30° ciclo di
dottorati di ricerca dell'Università di Padova. L'accordo può essere oggetto di disdetta ad iniziativa
di ciascuna delle parti con preavviso di almeno sei mesi rispetto all'inizio dei corsi di dottorato. In
ogni caso la convenzione si applica sino al compimento dei percorsi già iniziati alla scadenza della
disdetta.
Padova - Venezia,
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