ZOOTECNIA BIOLOGICA E MEDICINA VETERINARIA
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ZOOTECNIA BIOLOGICA E MEDICINA VETERINARIA
1 ZOOTECNIA BIOLOGICA E MEDICINA VETERINARIA NON CONVENZIONALE Paolo Pignattelli (*) PREMESSA Più volte abbiamo ricordato, anche su questa rivista, come il Regolamento CE 1804/99, recepito a livello nazionale con il decreto MiPAF n. 91436 (04. 08. 00) e successive modifiche, faccia precisi riferimenti alla Medicina non convenzionale veterinaria (MNCV). Infatti, relativamente alla Profilassi e cure veterinarie di cui alla sezione B, capitolo 5, del regolamento stesso, al paragrafo 5.4, evidenziamo: “L’uso di medicinali veterinari nell’agricoltura biologica deve essere conforme ai seguenti principi: a). i prodotti fitoterapici (ad esempio: estratti vegetali - esclusi gli antibiotici - essenze, ecc.), omeopatici (ad esempio: sostanze vegetali, animali o minerali), gli oligoelementi ed i prodotti elencati nell’allegato II, parte C, sezione 3 (§), sono preferiti agli antibiotici o ai medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura [ omissis…….].” Dalla normativa riportata si evince che la stessa “introduce” ed “autorizza”, anche se non ufficialmente, la MNCV e relativi prodotti fitoterapici, omeopatici, oligoelementi, ecc., “questi prodotti sono preferiti agli antibiotici o ai medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura“. La MNCV è quindi intesa soprattutto come terapia e non come profilassi, i cui dettami sono precisati al precedente punto 5.1 e sono riportati nella tabella 1. Tabella 1. Profilassi e cure veterinarie. (CE. 1804/99, sez. B. cap.5, punto 5.1) ______________________________________________________________________________ 5.1 - La profilassi nella zootecnia biologica è basata sui seguenti principi a). scelta delle razze o delle linee o ceppi appropriati di animali, come specificato nel capitolo 3 (origine degli animali) b). applicazione di regole di allevamento adeguate alle esigenze di ciascuna specie che stimolino una adeguata resistenza alle singole malattie ed evitino le infezioni c). uso di alimenti di alta qualità, abbinato a movimento regolare fisico ed accesso ai pascoli, stimolando così le difese immunologiche naturali degli animali, d). adeguata densità degli animali, evitando così il sovraffollamento e qualsiasi problema sanitario che ne potrebbe derivare. Inoltre al paragrafo 5.5, viene precisato: “Oltre ai suddetti principi si applicano le seguenti norme: a). è vietato l’impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici, o altri stimolanti artificiali della crescita) nonché l’uso di ormoni o sostanze analoghe destinate a controllare la riproduzione (ad esempio: al fine di indurre o sincronizzare gli estri) o ad altri scopi. Tuttavia possono essere somministrati ormoni a singoli animali nell’ambito di trattamenti terapeutici veterinari. b)….omissis (tratta di profilassi igienicosanitaria e vaccinazioni). __________________________________________________________________________ (*) Presidente Associazione Italiana di Zootecnia Biologica e Biodinamica (ZOOBIODI) - Istituto di Zootecnica, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università di Milano. (§) Vi è riportato l’elenco delle “Materie di origine minerale per mangimi” quali Sodio, Calcio, Fosforo, Magnesio e Zolfo, specificando per ciascuna l’esatta denominazione e provenienza (es. salgemma grezzo estratto da giacimenti è una delle fonti di approvvigionamento ammesse per il sodio). 1 2 Le norme contenute nei citati paragrafi sembrano non tenere conto del vastissimo campo d’applicazione (profilassi, terapia, probiotica, ecc.) della MNCV che, se da un lato viene enfaticamente consigliata dall’altro, viene confinata alla sola terapia, leggi: “purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura “ (5.4.a) ed esclusa dalla probiotica, leggi: “è vietato l’impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi - e non quali:- antibiotici, coccidiostatici, o altri stimolanti artificiali della crescita) (5.5.a). Su questi aspetti torneremo fra poco. QUALE MEDICINA NON CONVENZIONALE IN ZOOTECNIA BIOLOGICA Quanto riportato in premessa sulla “ufficializzazione” di alcune branche della MNCV evidenzia il ritardo, soprattutto temporale, ma anche tecnologico, del legislatore a prendere atto che la MNCV è una realtà consolidata da alcuni anni anche in Italia. Ricordiamo che per MNCV o medicina naturale s’intendono una serie di discipline mediche, alcune antichissime, che in parte si oppongono, ma soprattutto integrano, la cosiddetta Medicina convenzionale (MC) che da esse deriva. Omeopatia, Omotossicologia, Fitoterapia, Aromaterapia, Oligoterapia, Floriterapia, Medicina tradizionale cinese di cui Agopuntura in particolare ed infine le Terapie manuali sono le branche della MNCV che in ordine decrescente vengono praticate dagli oltre 1000 veterinari esperti, circa il 4,5% degli oltre 21.000 veterinari che praticano la professione. Per esperti indichiamo solo quei veterinari che hanno seguito almeno un corso di Medicina non convenzionale (MNC). Esperti e non specialisti purtroppo, dal momento che ancor oggi in Italia manca il riconoscimento ufficiale delle numerose e valide Scuole della MNCV e l’insegnamento ufficiale della MNCV nelle Università italiane. A questi vanno aggiunti non meno di altri 5.000 veterinari che abbinano le due medicine e questo numero è in crescente aumento, tanto che molti prevedono che supererà l’80% dell’intera forza nei prossimi 10-15 anni. Va comunque precisato che la quasi totalità dei veterinari che applicano la MNCV in zootecnia biologica sono esperti a pieno titolo. Sicuramente l’Omeopatia è la più impiegata, sia negli animali da reddito, sia in quelli d’affezione e sportivi, in questi ultimi spesso associata alla Fitoterapia ed in molti casi anche all’Agopuntura ed alle Terapie manuali. Fatto 100 il totale uso della MNCV si ritiene che l’Omeopatia si collochi fra il 70-80% rispetto alle altre, con qualche eccezione a seconda del comparto zootecnico interessato; tali percentuali aumentano del 5-10% nell’allevamento biologico. La stessa percentuale detiene l’Agopuntura nei cavalli, mentre la Fito-aromaterapia è impiegata per circa il 50% nell’allevamento avicolo, cunicolo e suino convenzionale e supera il 70% in quello biologico. Ricapitolando, Omeopatia, Fito-aromaterapia, Omotossicologia, Oligoterapia e Floriterapia sono le branche che, in ordine decrescente, trovano applicazione negli animali da reddito allevati con metodo convenzionale e biologico, come pure e nello stesso ordine, anche negli animali da compagnia, cavalli inclusi, nei quali viene anche usata, con buona frequenza, l’Agopuntura, l’Aromaterapia p.d. e le Terapie manuali, che invece hanno ancora impieghi molto limitati negli altri animali. Alcune aree del nostro Paese, come le regioni centrali, sono fortunatamente caratterizzate, più di altre, da una buona penetrazione della MNCV negli allevamenti zootecnici biologici e non. Particolari condizioni, anche pedologiche, ne hanno favorito l’espandersi: dalle politiche agrozootecniche per il recupero delle zone marginali, all’accesso ai contributi, anche comunitari, per l’impiego dei trattamenti dolci, a basso impatto ambientale rientranti nei piani di protezione e salvaguardia del territorio, dal recupero ed incremento dell’allevamento brado e semibrado, ma soprattutto per l’espandersi dell’allevamento con metodo biologico ed inoltre da una maggior sensibilità ed interesse per l’ecologia ed il benessere degli animali in allevamento all’incremento dell’agriturismo, fino al recupero delle tradizioni alimentari e gastronomiche. Molte Comunità Montane, Associazioni, Consorzi, ecc. non solo del Centro Italia, hanno favorito l’implementazione della MNCV assieme a quella dell’allevamento biologico nei vari 2 3 allevamenti con azioni dirette, quali corsi di formazione, contributi, ecc. ed indirette, fino alla promozione e vendita dei prodotti a marchio. Infine, non ci stancheremo mai di ricordare, se mai ce ne fosse bisogno, che, come nella MC, anche nella MNCV il ruolo del Veterinario risulta importante ed insostituibile quale unico professionista in grado di poter formulare una corretta diagnosi, prescrivere un’adeguata terapia e valutare i risultati anche in relazione agli aspetti che coinvolgono direttamente ed indirettamente la salute umana. Se tutto questo è basilare nell’allevamento convenzionale lo diventa ancora di più nell’allevamento zootecnico condotto con metodo biologico. COSA DICE LA LEGGE Relativamente alla MNCV la nostra normativa è in notevole ritardo rispetto a quella degli altri partner comunitari, inoltre, manca a tutto oggi, anche l’approvazione di una Farmacopea ufficiale omeopatica veterinaria. La situazione è decisamente migliore in campo umano. Recentemente infatti, 21 giugno2006, è stato anche pubblicato in Gazzetta Ufficiale 142, Suppl. Ord. n. 153, del D.L.del 24 Aprile 2006 n. 219, che finalmente recepisce la Direttiva Europea 2001/83/CE e successive direttive di modifica, relativa ad un Codice Comunitario concernente i Medicinali per Uso Umano, nonché la Direttiva 2003/94/CE che riguarda anche i medicinali omeopatici, antroposofici, omotossicologi e fitoterapici. Fortunatamente un piccolo passo è stato fatto nei confronti della MNCV con l’approvazione della direttiva 2004/28/CE. Nella GU n. 121 del 26, 05, 2006–Supplemento Ordinario n. 127, è stato infatti pubblicato il decreto legislativo del 6 04 2006 n. 193 su “Attuazione della direttiva 2004/28 CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari”. Il decreto, che abroga il D.L. 27 gennaio 1992, n. 119 e successive modifiche, il decreto del Ministero della Sanità, 10 maggio 2001, n. 306, il D.L. 24 febbraio 1997, il D.L. 4 febbraio 1993, n. 66 e successive modifiche ed il D.L. 17 marzo 1995, n. 110, si applica ai medicinali veterinari, incluse le premiscele per alimenti medicamentosi ed anche ai medicinali veterinari omeopatici nel rispetto di quanto specificato negli articoli 1, (10 e 11), 20, 21, 22, 23, 24 e 45. Per quanto ci riguarda (art 3), il decreto non si applica ai medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione veterinaria destinata ad un determinato animale o ad un ristretto numero di animali (le formule magistrali) nonché ai medicinali preparati in farmacia in base alle prescrizioni della farmacopea sia italiana che europea e destinati ad essere forniti direttamente all’utente finale (le formule officinali). Non è questa la sede per entrare nei dettagli dei singoli articoli, tuttavia, è importante sottolineare come il legislatore europeo, da cui discende la norma italiana, abbia dato ampio riconoscimento al medicinale veterinario omeopatico. Innanzitutto, con una precisa definizione (art. 1-f): “ogni medicinale veterinario ottenuto da sostanze denominate materiali di partenza omeopatici secondo un processo di fabbricazione omeopatico descritto dalla Farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee attualmente utilizzate ufficialmente dagli Stati membri. Un medicinale veterinario omeopatico può contenere più materiali di partenza”. Trattasi quindi di un riconoscimento ufficiale dell’Omeopatia, dei suoi prodotti medicamentosi e dei relativi metodi di fabbricazione descritti nella Farmacopea europea e/o in quelle utilizzate ufficialmente dagli Stati membri. Nel D.L. 193, specificamente orientato al farmaco veterinario, le altre branche della MNCV (Omotossicologia, Fito-aromaterapia, Oligoterapia, ecc.) non compaiono espressamente, come l’Omeopatia, ma sono, comunque, indirettamente coinvolte ogni qualvolta impiegano un medicinale veterinario secondo la definizione e per gli scopi definiti all’art. 1 paragrafo a, punto 1: “ogni sostanza o associazione di sostanze presentate come aventi proprietà curative e profilattiche delle malattie animali” E’ il caso, per esempio, delle piante officinali e dei loro derivati che, a seconda di come sono presentate posso essere delle semplici tisane oppure farmaci a tutti gli effetti. Ma anche, al punto 2 dello stesso paragrafo: […..] sostanza/e somministrate “allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche mediante un’azione farmacologica, immunologia o metabolica, oppure di stabilire una diagnosi medica. Molti dei prodotti “naturali” usati nella 3 4 MNCV possono rientrare in questa definizione se vengono presentati come stimolatori e/o rinforzanti l’immunocompetenza, modulatori della flora microbica intestinale, promotori e/o regolatori dell’omeostasi, ecc. (per esempio: molti fitocomposti, oligolelementi, eec). In questa accezione rientra anche il dettato, sempre dell’art. 1, paragrafo b, punto 3, che definisce l’origine delle sostanze di cui al paragrafo precedente: di cui…… vegetale, come microrganismi, piante, parti di piante, secrezioni vegetali, sostanze ottenute per estrazione. Non rientrano nel citato contesto quelle formulazioni di “mangimi complementari” a base di materie prime vegetali e o parti di esse commercializzati in Fito-aromaterapia come coadiuvanti alimentari in corso di situazioni patologiche diverse. I mangimi complementari sono regolati dalla legge 281/63 e successive modifiche. Da quanto esposto si evidenzia che, fatte salve le citate eccezioni, qualsiasi prodotto contenente sostanze farmacologicamente attive destinato sia alla MCV sia alla MNCV e “presentato come avente proprietà curative e/o profilattiche delle malattie degli animali, sia d’affezione, sia d’interesse zootecnico come pure allo scopo di ripristinarne, correggere o modificare le funzioni fisiologiche mediante un’azione farmacologica, immunologia o metabolica”, non può prescindere dal rispetto della normativa vigente (D.L. del 6. 04 2006 n. 193) in materia di produzione, commercializzazione ed impiego del farmaco veterinario. In tale contesto si segnala che negli allegati del regolamento 2377/90 sono inclusi anche i derivati ottenuti da vegetali e che hanno un’attività farmacologica; anche in questo caso, soltanto i prodotti iscritti negli allegati I, II e III possono essere utilizzati per la preparazione di specialita’ medicinali veterinarie da impiegare nella terapia di malattie di animali produttori di alimenti per l’uomo, sia dell’allevamento convenzionale, sia con metodo biologico. Infine per quanto attiene l’Oligoterapia è opportuno ricordare il Regolamento CE n.1334/2003- OJ. L. 187, 26, 07, 2003 e successivi aggiornamenti che detta le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi, appartenenti al gruppo degli oligoelementi, nell'alimentazione degli animali. Nel regolamento vengono specificati per gli otto elementi ammessi (Ferro, Iodio, Cobalto, Rame, Manganese, Zinco, Molibdeno e Selenio) i rispettivi sali, compresa la forma chelata, limitatamente a Ferro, Manganese, Rame e Zinco, quest’ultima. Onde evitare confusione ricordiamo che il Regolamento CE 1804/99 e relativo recepimento italiano [decreto MiPAF n. 91436 (04. 08. 00) e successive modifiche], alla Sezione B, capitolo 5 “Profilassi e cure veterinarie” nonché all’Allegato II, parte D “Additivi alimentari” alla voce 1.1 “Elementi in tracce” vengono ammessi gli stessi oligoelementi previsti nel sopraccitato Reg. CE 1334/2003 ed agli stessi dosaggi per le diverse specie animali, ma con due limitazioni, il numero di sali ammessi è molto ridotto (da 1 a 4 per elemento) e non è prevista la forma chelata. L’entrata in vigore del D.L. 193/2006 impone anche una piccola correzione all’aggiornamento della citata Sezione B, Capitolo5, Profilassi e cure veterinarie, del Reg. CE 1804/99, apportata a suo tempo dal D.M. del 4/8/2000 (GU n° 211 del 9/9/2000), laddove si fa riferimento al D.L. del 27/1/1992, n° 119 ed al D.L. del 17/3/1995, n° 110, entrambi abrogati dallo stesso D.L. 193/2006. CONCLUSIONI L’applicazione della MNCV nella zootecnia biologica è una realtà consolidata nonostante i numerosi dubbi e vuoti normativi. Il suo campo d’applicazione è molto vasto e comprende la profilassi e la cura delle diverse malattie e patologie nonché azioni di tipo eugenetico, probiotico, ecc., anche se va sottolineato che non deve essere mai considerata una panacea per tutti i mali. Il Reg. CE 1804/99, come evidenziato in premessa, sembrerebbe assegnare alle sue tre principali branche, Omeopatia, Fito-aromaterapia ed Oligoterapia, solo un impiego terapeutico dimenticando la loro poliedricità d’azione. L’Omeopatia ripristinando l’omeostasi potrebbe rientrare a giusto titolo nel capitolo della profilassi igienico medicamentosa con buona pace di coloro che recentemente la stanno attuando in molti allevamenti, non solo biologici, soprattutto nella prevenzione delle malattie cosiddette 4 5 condizionate e nel trattamento della gestante al fine di avere parti più facili e piccoli più sani e vitali. Infatti, è ampiamente dimostrato che alcuni rimedi omeopatici, tra i rimedi di fondo, dimostrano, se somministrati durante la gravidanza, d’influenzare positivamente lo svolgersi del parto in tutte le sue fasi come pure lo sviluppo del feto. Anche sugli Isoterapici e Nosodi, entrambi parte integrante dell’Omeopatia, sono in corso studi per verificarne la reale efficacia nella profilassi delle malattie infettive. La Fito-aromaterapia presenta un campo d’applicazione veterinario praticamente illimitato, anche se i fitopreparati e/o i fitocomplessi sono utili soprattutto come antibatterici, antimicotici, antiparassitari e disinfettanti con il vantaggio di una riduzione del rischio che si istauri il meccanismo della resistenza. Più limitato è il potenziale delle fitomedicine in relazione ai sistemi immunitario ed endocrino, anche se i riscontri positivi sono in costante aumento. Per quanto attiene l’Oligoterapia, è’ scientificamente provato che la somministrazione agli animali degli oligoelementi, quali fattori attivi di un elevato numero di funzioni vitali dell’organismo, possa garantire l’omeostasi e sia in grado di curare o prevenire le patologie dovute alla loro carenza o squilibri. Ma è anche provato il loro ruolo di modulatori della flora microbica intestinale a favore di microrganismi utili, anche attraverso modificazioni secondarie del pH, con notevole miglioramento delle performance zootecniche (effetto probiotico). E’ stata anche riconosciuta la loro possibilità d’attivare e potenziare l'immunità, soprattutto cellulo mediata, come pure di ottimizzare la sintesi, con innalzamento dei livelli ematici, di alcuni ormoni (LH, FSG, GH) ed infine di ottimizzare il metabolismo minerale. La citata gamma di funzioni è notevolmente esaltata dalla forma chelata degli oligoelementi, che tuttavia non è ammessa dal Regolamento CE 1804/99 e successive modifiche. Altra importante omissione è quella relativa all’Omotossicosi, figlia illustre dell’Omeopatia, un metodo biologico che fa ricorso ad un’ampia farmacologia omeopatica moderna, basandosi su solide basi della biochimica (ad esempio: catalizzatori del ciclo di Krebs), dell’immunologia (ad esempio: antitossine/tossine), dell’endocrinologia (ad esempio: utilizzo di preparati di ghiandole) e della psico-somatica. Come pure quella della Floriterapia, conosciamo veterinari omeopati che l’applicano con successo, da alcuni anni, nei vitelli e nei suinetti allevati con metodo biologico e non. Sul piano della normativa qualche speranza sull’approvazione di altre branche della MNCV viene da un’interessante iniziativa dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna, che avvalendosi dell'art. 121 della Costituzione, nella seduta del 5 luglio 2006, ha approvato la proposta di legge alle Camere: "Disciplina delle Medicine Non Convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria”. La proposta riguarda la regolamentazione dell’Omeopatia, Omotossicologica, Agopuntura, Ayurvedica, Medicina Tradizionale Cinese, Fitoterapia, Antroposofica, Medicina Tradizionale Tibetana, oltre che Osteopatia e Chiropratica Al termine di questa breve e, per ragioni spazio, incompleta disamina dei rapporti fra MNCV e Zootecnia biologica ricordiamo che l’uso della MNCV è anche finalizzato, in armonia col metodo biologico, alla salvaguardia del benessere sia umano sia animale, con il preciso scopo di ridurre l’impatto ambientale, la presenza di residui chimico-farmaceutici nelle derrate animali, la farmaco resistenza e fare si che le produzioni animali (carne, latte, uova, ecc.) corrispondano completamente alle aspettative dei consumatori. <<<<<<<<<<>>>>>>>>>> 5