ZOOTECNIA BIOLOGICA E MEDICINA VETERINARIA

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ZOOTECNIA BIOLOGICA E MEDICINA VETERINARIA
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ZOOTECNIA BIOLOGICA E MEDICINA VETERINARIA
NON CONVENZIONALE
Paolo Pignattelli (*)
PREMESSA
Più volte abbiamo ricordato, anche su questa rivista, come il Regolamento CE 1804/99,
recepito a livello nazionale con il decreto MiPAF n. 91436 (04. 08. 00) e successive modifiche,
faccia precisi riferimenti alla Medicina non convenzionale veterinaria (MNCV). Infatti,
relativamente alla Profilassi e cure veterinarie di cui alla sezione B, capitolo 5, del regolamento
stesso, al paragrafo 5.4, evidenziamo: “L’uso di medicinali veterinari nell’agricoltura biologica
deve essere conforme ai seguenti principi:
a). i prodotti fitoterapici (ad esempio: estratti vegetali - esclusi gli antibiotici - essenze, ecc.),
omeopatici (ad esempio: sostanze vegetali, animali o minerali), gli oligoelementi ed i prodotti
elencati nell’allegato II, parte C, sezione 3 (§), sono preferiti agli antibiotici o ai medicinali
veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie
animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura [ omissis…….].”
Dalla normativa riportata si evince che la stessa “introduce” ed “autorizza”, anche se non
ufficialmente, la MNCV e relativi prodotti fitoterapici, omeopatici, oligoelementi, ecc., “questi
prodotti sono preferiti agli antibiotici o ai medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi
chimica, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle
circostanze che hanno richiesto la cura“. La MNCV è quindi intesa soprattutto come terapia e non
come profilassi, i cui dettami sono precisati al precedente punto 5.1 e sono riportati nella tabella 1.
Tabella 1. Profilassi e cure veterinarie. (CE. 1804/99, sez. B. cap.5, punto 5.1)
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5.1 - La profilassi nella zootecnia biologica è basata sui seguenti principi
a). scelta delle razze o delle linee o ceppi appropriati di animali, come specificato nel
capitolo 3 (origine degli animali)
b). applicazione di regole di allevamento adeguate alle esigenze di ciascuna specie
che stimolino una adeguata resistenza alle singole malattie ed evitino le infezioni
c). uso di alimenti di alta qualità, abbinato a movimento regolare fisico ed accesso ai
pascoli, stimolando così le difese immunologiche naturali degli animali,
d). adeguata densità degli animali, evitando così il sovraffollamento e qualsiasi
problema sanitario che ne potrebbe derivare.
Inoltre al paragrafo 5.5, viene precisato: “Oltre ai suddetti principi si applicano le seguenti
norme:
a). è vietato l’impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi
antibiotici, coccidiostatici, o altri stimolanti artificiali della crescita) nonché l’uso di ormoni o
sostanze analoghe destinate a controllare la riproduzione (ad esempio: al fine di indurre o
sincronizzare gli estri) o ad altri scopi. Tuttavia possono essere somministrati ormoni a singoli
animali nell’ambito di trattamenti terapeutici veterinari. b)….omissis (tratta di profilassi igienicosanitaria e vaccinazioni).
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(*) Presidente Associazione Italiana di Zootecnia Biologica e Biodinamica (ZOOBIODI) - Istituto
di Zootecnica, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università di Milano.
(§) Vi è riportato l’elenco delle “Materie di origine minerale per mangimi” quali Sodio, Calcio, Fosforo,
Magnesio e Zolfo, specificando per ciascuna l’esatta denominazione e provenienza (es. salgemma grezzo
estratto da giacimenti è una delle fonti di approvvigionamento ammesse per il sodio).
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Le norme contenute nei citati paragrafi sembrano non tenere conto del vastissimo campo
d’applicazione (profilassi, terapia, probiotica, ecc.) della MNCV che, se da un lato viene
enfaticamente consigliata dall’altro, viene confinata alla sola terapia, leggi: “purché abbiano
efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la
cura “ (5.4.a) ed esclusa dalla probiotica, leggi: “è vietato l’impiego di sostanze destinate a
stimolare la crescita o la produzione (compresi - e non quali:- antibiotici, coccidiostatici, o altri
stimolanti artificiali della crescita) (5.5.a). Su questi aspetti torneremo fra poco.
QUALE MEDICINA NON CONVENZIONALE IN ZOOTECNIA BIOLOGICA
Quanto riportato in premessa sulla “ufficializzazione” di alcune branche della MNCV
evidenzia il ritardo, soprattutto temporale, ma anche tecnologico, del legislatore a prendere atto che
la MNCV è una realtà consolidata da alcuni anni anche in Italia. Ricordiamo che per MNCV o
medicina naturale s’intendono una serie di discipline mediche, alcune antichissime, che in parte si
oppongono, ma soprattutto integrano, la cosiddetta Medicina convenzionale (MC) che da esse
deriva.
Omeopatia, Omotossicologia, Fitoterapia, Aromaterapia, Oligoterapia, Floriterapia, Medicina
tradizionale cinese di cui Agopuntura in particolare ed infine le Terapie manuali sono le branche
della MNCV che in ordine decrescente vengono praticate dagli oltre 1000 veterinari esperti, circa il
4,5% degli oltre 21.000 veterinari che praticano la professione. Per esperti indichiamo solo quei
veterinari che hanno seguito almeno un corso di Medicina non convenzionale (MNC). Esperti e non
specialisti purtroppo, dal momento che ancor oggi in Italia manca il riconoscimento ufficiale delle
numerose e valide Scuole della MNCV e l’insegnamento ufficiale della MNCV nelle Università
italiane. A questi vanno aggiunti non meno di altri 5.000 veterinari che abbinano le due medicine e
questo numero è in crescente aumento, tanto che molti prevedono che supererà l’80% dell’intera
forza nei prossimi 10-15 anni. Va comunque precisato che la quasi totalità dei veterinari che
applicano la MNCV in zootecnia biologica sono esperti a pieno titolo.
Sicuramente l’Omeopatia è la più impiegata, sia negli animali da reddito, sia in quelli
d’affezione e sportivi, in questi ultimi spesso associata alla Fitoterapia ed in molti casi anche
all’Agopuntura ed alle Terapie manuali. Fatto 100 il totale uso della MNCV si ritiene che
l’Omeopatia si collochi fra il 70-80% rispetto alle altre, con qualche eccezione a seconda del
comparto zootecnico interessato; tali percentuali aumentano del 5-10% nell’allevamento biologico.
La stessa percentuale detiene l’Agopuntura nei cavalli, mentre la Fito-aromaterapia è impiegata per
circa il 50% nell’allevamento avicolo, cunicolo e suino convenzionale e supera il 70% in quello
biologico.
Ricapitolando, Omeopatia, Fito-aromaterapia, Omotossicologia, Oligoterapia e Floriterapia
sono le branche che, in ordine decrescente, trovano applicazione negli animali da reddito allevati
con metodo convenzionale e biologico, come pure e nello stesso ordine, anche negli animali da
compagnia, cavalli inclusi, nei quali viene anche usata, con buona frequenza, l’Agopuntura,
l’Aromaterapia p.d. e le Terapie manuali, che invece hanno ancora impieghi molto limitati negli
altri animali.
Alcune aree del nostro Paese, come le regioni centrali, sono fortunatamente caratterizzate,
più di altre, da una buona penetrazione della MNCV negli allevamenti zootecnici biologici e non.
Particolari condizioni, anche pedologiche, ne hanno favorito l’espandersi: dalle politiche agrozootecniche per il recupero delle zone marginali, all’accesso ai contributi, anche comunitari, per
l’impiego dei trattamenti dolci, a basso impatto ambientale rientranti nei piani di protezione e
salvaguardia del territorio, dal recupero ed incremento dell’allevamento brado e semibrado, ma
soprattutto per l’espandersi dell’allevamento con metodo biologico ed inoltre da una maggior
sensibilità ed interesse per l’ecologia ed il benessere degli animali in allevamento all’incremento
dell’agriturismo, fino al recupero delle tradizioni alimentari e gastronomiche.
Molte Comunità Montane, Associazioni, Consorzi, ecc. non solo del Centro Italia, hanno
favorito l’implementazione della MNCV assieme a quella dell’allevamento biologico nei vari
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allevamenti con azioni dirette, quali corsi di formazione, contributi, ecc. ed indirette, fino alla
promozione e vendita dei prodotti a marchio.
Infine, non ci stancheremo mai di ricordare, se mai ce ne fosse bisogno, che, come nella MC,
anche nella MNCV il ruolo del Veterinario risulta importante ed insostituibile quale unico
professionista in grado di poter formulare una corretta diagnosi, prescrivere un’adeguata terapia e
valutare i risultati anche in relazione agli aspetti che coinvolgono direttamente ed indirettamente la
salute umana. Se tutto questo è basilare nell’allevamento convenzionale lo diventa ancora di più
nell’allevamento zootecnico condotto con metodo biologico.
COSA DICE LA LEGGE
Relativamente alla MNCV la nostra normativa è in notevole ritardo rispetto a quella degli
altri partner comunitari, inoltre, manca a tutto oggi, anche l’approvazione di una Farmacopea
ufficiale omeopatica veterinaria. La situazione è decisamente migliore in campo umano.
Recentemente infatti, 21 giugno2006, è stato anche pubblicato in Gazzetta Ufficiale 142, Suppl.
Ord. n. 153, del D.L.del 24 Aprile 2006 n. 219, che finalmente recepisce la Direttiva Europea
2001/83/CE e successive direttive di modifica, relativa ad un Codice Comunitario concernente i
Medicinali per Uso Umano, nonché la Direttiva 2003/94/CE che riguarda anche i medicinali
omeopatici, antroposofici, omotossicologi e fitoterapici.
Fortunatamente un piccolo passo è stato fatto nei confronti della MNCV con l’approvazione
della direttiva 2004/28/CE. Nella GU n. 121 del 26, 05, 2006–Supplemento Ordinario n. 127, è
stato infatti pubblicato il decreto legislativo del 6 04 2006 n. 193 su “Attuazione della direttiva
2004/28 CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari”. Il decreto, che abroga il D.L. 27
gennaio 1992, n. 119 e successive modifiche, il decreto del Ministero della Sanità, 10 maggio 2001,
n. 306, il D.L. 24 febbraio 1997, il D.L. 4 febbraio 1993, n. 66 e successive modifiche ed il D.L. 17
marzo 1995, n. 110, si applica ai medicinali veterinari, incluse le premiscele per alimenti
medicamentosi ed anche ai medicinali veterinari omeopatici nel rispetto di quanto specificato negli
articoli 1, (10 e 11), 20, 21, 22, 23, 24 e 45. Per quanto ci riguarda (art 3), il decreto non si applica
ai medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione veterinaria destinata ad un
determinato animale o ad un ristretto numero di animali (le formule magistrali) nonché ai
medicinali preparati in farmacia in base alle prescrizioni della farmacopea sia italiana che europea e
destinati ad essere forniti direttamente all’utente finale (le formule officinali).
Non è questa la sede per entrare nei dettagli dei singoli articoli, tuttavia, è importante
sottolineare come il legislatore europeo, da cui discende la norma italiana, abbia dato ampio
riconoscimento al medicinale veterinario omeopatico. Innanzitutto, con una precisa definizione (art.
1-f): “ogni medicinale veterinario ottenuto da sostanze denominate materiali di partenza
omeopatici secondo un processo di fabbricazione omeopatico descritto dalla Farmacopea europea
o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee attualmente utilizzate ufficialmente dagli Stati
membri. Un medicinale veterinario omeopatico può contenere più materiali di partenza”. Trattasi
quindi di un riconoscimento ufficiale dell’Omeopatia, dei suoi prodotti medicamentosi e dei relativi
metodi di fabbricazione descritti nella Farmacopea europea e/o in quelle utilizzate ufficialmente
dagli Stati membri.
Nel D.L. 193, specificamente orientato al farmaco veterinario, le altre branche della MNCV
(Omotossicologia, Fito-aromaterapia, Oligoterapia, ecc.) non compaiono espressamente, come
l’Omeopatia, ma sono, comunque, indirettamente coinvolte ogni qualvolta impiegano un medicinale
veterinario secondo la definizione e per gli scopi definiti all’art. 1 paragrafo a, punto 1: “ogni
sostanza o associazione di sostanze presentate come aventi proprietà curative e profilattiche delle
malattie animali” E’ il caso, per esempio, delle piante officinali e dei loro derivati che, a seconda di
come sono presentate posso essere delle semplici tisane oppure farmaci a tutti gli effetti. Ma anche,
al punto 2 dello stesso paragrafo: […..] sostanza/e somministrate “allo scopo di ripristinare,
correggere o modificare funzioni fisiologiche mediante un’azione farmacologica, immunologia o
metabolica, oppure di stabilire una diagnosi medica. Molti dei prodotti “naturali” usati nella
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MNCV possono rientrare in questa definizione se vengono presentati come stimolatori e/o
rinforzanti l’immunocompetenza, modulatori della flora microbica intestinale, promotori e/o
regolatori dell’omeostasi, ecc. (per esempio: molti fitocomposti, oligolelementi, eec). In questa
accezione rientra anche il dettato, sempre dell’art. 1, paragrafo b, punto 3, che definisce l’origine
delle sostanze di cui al paragrafo precedente: di cui…… vegetale, come microrganismi, piante,
parti di piante, secrezioni vegetali, sostanze ottenute per estrazione.
Non rientrano nel citato contesto quelle formulazioni di “mangimi complementari” a base di
materie prime vegetali e o parti di esse commercializzati in Fito-aromaterapia come coadiuvanti
alimentari in corso di situazioni patologiche diverse. I mangimi complementari sono regolati dalla
legge 281/63 e successive modifiche.
Da quanto esposto si evidenzia che, fatte salve le citate eccezioni, qualsiasi prodotto
contenente sostanze farmacologicamente attive destinato sia alla MCV sia alla MNCV e
“presentato come avente proprietà curative e/o profilattiche delle malattie degli animali, sia
d’affezione, sia d’interesse zootecnico come pure allo scopo di ripristinarne, correggere o
modificare le funzioni fisiologiche mediante un’azione farmacologica, immunologia o metabolica”,
non può prescindere dal rispetto della normativa vigente (D.L. del 6. 04 2006 n. 193) in materia di
produzione, commercializzazione ed impiego del farmaco veterinario.
In tale contesto si segnala che negli allegati del regolamento 2377/90 sono inclusi anche i
derivati ottenuti da vegetali e che hanno un’attività farmacologica; anche in questo caso, soltanto i
prodotti iscritti negli allegati I, II e III possono essere utilizzati per la preparazione di specialita’
medicinali veterinarie da impiegare nella terapia di malattie di animali produttori di alimenti per
l’uomo, sia dell’allevamento convenzionale, sia con metodo biologico.
Infine per quanto attiene l’Oligoterapia è opportuno ricordare il Regolamento CE
n.1334/2003- OJ. L. 187, 26, 07, 2003 e successivi aggiornamenti che detta le condizioni per
l'autorizzazione di una serie di additivi, appartenenti al gruppo degli oligoelementi,
nell'alimentazione degli animali. Nel regolamento vengono specificati per gli otto elementi
ammessi (Ferro, Iodio, Cobalto, Rame, Manganese, Zinco, Molibdeno e Selenio) i rispettivi sali,
compresa la forma chelata, limitatamente a Ferro, Manganese, Rame e Zinco, quest’ultima.
Onde evitare confusione ricordiamo che il Regolamento CE 1804/99 e relativo recepimento
italiano [decreto MiPAF n. 91436 (04. 08. 00) e successive modifiche], alla Sezione B, capitolo 5
“Profilassi e cure veterinarie” nonché all’Allegato II, parte D “Additivi alimentari” alla voce 1.1
“Elementi in tracce” vengono ammessi gli stessi oligoelementi previsti nel sopraccitato Reg. CE
1334/2003 ed agli stessi dosaggi per le diverse specie animali, ma con due limitazioni, il numero di
sali ammessi è molto ridotto (da 1 a 4 per elemento) e non è prevista la forma chelata.
L’entrata in vigore del D.L. 193/2006 impone anche una piccola correzione
all’aggiornamento della citata Sezione B, Capitolo5, Profilassi e cure veterinarie, del Reg. CE
1804/99, apportata a suo tempo dal D.M. del 4/8/2000 (GU n° 211 del 9/9/2000), laddove si fa
riferimento al D.L. del 27/1/1992, n° 119 ed al D.L. del 17/3/1995, n° 110, entrambi abrogati dallo
stesso D.L. 193/2006.
CONCLUSIONI
L’applicazione della MNCV nella zootecnia biologica è una realtà consolidata nonostante i
numerosi dubbi e vuoti normativi. Il suo campo d’applicazione è molto vasto e comprende la
profilassi e la cura delle diverse malattie e patologie nonché azioni di tipo eugenetico, probiotico,
ecc., anche se va sottolineato che non deve essere mai considerata una panacea per tutti i mali. Il
Reg. CE 1804/99, come evidenziato in premessa, sembrerebbe assegnare alle sue tre principali
branche, Omeopatia, Fito-aromaterapia ed Oligoterapia, solo un impiego terapeutico dimenticando
la loro poliedricità d’azione.
L’Omeopatia ripristinando l’omeostasi potrebbe rientrare a giusto titolo nel capitolo della
profilassi igienico medicamentosa con buona pace di coloro che recentemente la stanno attuando in
molti allevamenti, non solo biologici, soprattutto nella prevenzione delle malattie cosiddette
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condizionate e nel trattamento della gestante al fine di avere parti più facili e piccoli più sani e
vitali. Infatti, è ampiamente dimostrato che alcuni rimedi omeopatici, tra i rimedi di fondo,
dimostrano, se somministrati durante la gravidanza, d’influenzare positivamente lo svolgersi del
parto in tutte le sue fasi come pure lo sviluppo del feto. Anche sugli Isoterapici e Nosodi, entrambi
parte integrante dell’Omeopatia, sono in corso studi per verificarne la reale efficacia nella profilassi
delle malattie infettive.
La Fito-aromaterapia presenta un campo d’applicazione veterinario praticamente illimitato,
anche se i fitopreparati e/o i fitocomplessi sono utili soprattutto come antibatterici, antimicotici,
antiparassitari e disinfettanti con il vantaggio di una riduzione del rischio che si istauri il
meccanismo della resistenza. Più limitato è il potenziale delle fitomedicine in relazione ai sistemi
immunitario ed endocrino, anche se i riscontri positivi sono in costante aumento.
Per quanto attiene l’Oligoterapia, è’ scientificamente provato che la somministrazione agli
animali degli oligoelementi, quali fattori attivi di un elevato numero di funzioni vitali
dell’organismo, possa garantire l’omeostasi e sia in grado di curare o prevenire le patologie dovute
alla loro carenza o squilibri. Ma è anche provato il loro ruolo di modulatori della flora microbica
intestinale a favore di microrganismi utili, anche attraverso modificazioni secondarie del pH, con
notevole miglioramento delle performance zootecniche (effetto probiotico). E’ stata anche
riconosciuta la loro possibilità d’attivare e potenziare l'immunità, soprattutto cellulo mediata, come
pure di ottimizzare la sintesi, con innalzamento dei livelli ematici, di alcuni ormoni (LH, FSG, GH)
ed infine di ottimizzare il metabolismo minerale. La citata gamma di funzioni è notevolmente
esaltata dalla forma chelata degli oligoelementi, che tuttavia non è ammessa dal Regolamento CE
1804/99 e successive modifiche.
Altra importante omissione è quella relativa all’Omotossicosi, figlia illustre dell’Omeopatia,
un metodo biologico che fa ricorso ad un’ampia farmacologia omeopatica moderna, basandosi su
solide basi della biochimica (ad esempio: catalizzatori del ciclo di Krebs), dell’immunologia (ad
esempio: antitossine/tossine), dell’endocrinologia (ad esempio: utilizzo di preparati di ghiandole) e
della psico-somatica. Come pure quella della Floriterapia, conosciamo veterinari omeopati che
l’applicano con successo, da alcuni anni, nei vitelli e nei suinetti allevati con metodo biologico e
non.
Sul piano della normativa qualche speranza sull’approvazione di altre branche della MNCV
viene da un’interessante iniziativa dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna, che
avvalendosi dell'art. 121 della Costituzione, nella seduta del 5 luglio 2006, ha approvato la proposta
di legge alle Camere: "Disciplina delle Medicine Non Convenzionali esercitate da laureati in
medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria”. La proposta riguarda la regolamentazione
dell’Omeopatia, Omotossicologica, Agopuntura, Ayurvedica, Medicina Tradizionale Cinese,
Fitoterapia, Antroposofica, Medicina Tradizionale Tibetana, oltre che Osteopatia e Chiropratica
Al termine di questa breve e, per ragioni spazio, incompleta disamina dei rapporti fra
MNCV e Zootecnia biologica ricordiamo che l’uso della MNCV è anche finalizzato, in armonia col
metodo biologico, alla salvaguardia del benessere sia umano sia animale, con il preciso scopo di
ridurre l’impatto ambientale, la presenza di residui chimico-farmaceutici nelle derrate animali, la
farmaco resistenza e fare si che le produzioni animali (carne, latte, uova, ecc.) corrispondano
completamente alle aspettative dei consumatori.
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