l ...2...S - Ordine dei giornalisti Lombardia
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AVV . MICHELE MARIA DE CAROLIS Piazza San Giorgio, 2 - 20123 MILANO • · · ORDINE DEI GIORNALISTI LOMBARDIA CON SIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE Prot. or. Muano :Z!? l ...2 ...S;;=U•-- 1".J""Sl cy ,Qa/S. - Spett.le Consiglio di Disciplina Territoriale Ordine dei Giornalisti della Lombardia Via A. da Recanate l 20124 Milano Via PEC : consiglio. disciplina@pec .odg.mi .it MEMORIA DIFENSIVA Il sottoscritto avv. Michele Maria De Carolis, difensore (v. all. l) dei giornalisti pubblicisti ……….. (Prot. N. 131/15/PC/ac), …………. (Prot. N. 132/15/PC/ac), ………….. (Prot. N. 133115/PC/ac) e …………. (Prot. N. 134/15/PC/ac), nonché dei sigg. …………., direttore responsabile di "Settegiorni" (Prot. N. 139/15/PC/ac), ……….., direttore responsabile de "Il Giornale di Cantù" (Prot. N . 140/15/PC/ac) e ……………, direttore responsabile de "il Giornale di Carate" (Prot. N . 141/15/PC/ac), tutti invitati a comparire davanti a codesto Collegio per il giorno 27 aprile 2015 nell'ambito dei rispettivi procedimenti disciplinari aperti nei loro confronti, rappresenta quanto segue. Tutti i procedimenti di cui si discute hanno ad oggetto alcuni articoli di stampa pubblicati sulle testate sopra citate riguardanti la persona di ……… e alcuni suoi pubblici comportamenti - fatti oggetto di cronaca e critica da parte delle medesime testate (su cui, v. ìnf ra) - e nascono "in seguito alla Tel. 02.72605550- Fax 02.72605555- awmichelemartadecatoliStmgmail.com AVV. MICHELE MARrA DE CAROLIS segnalazione di …….. e dello stesso ………." (cfr. pag. l degli inviti a comparire notificati ai direttori ………… e Ferrario). La sig.ra ………. in effetti - per come risulta dai rispettivi siti internet, ………. (che è testata concorrente dei settimanali di cui si tratta) nonché ……………. (il cui Consiglio di Disciplina oggi procede nei confronti di giornalisti e direttori dei settimanali di cui si tratta)- con mail in atti del 31 gennaio 2014 avente quale oggetto "per Anna Contini. Ciao, ……….", si rivolge al "Gentile presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia" pregandolo "di sottoporre ali 'attenzione del Consiglio regionale Ogl e del Consiglio di disciplina territoriale il servizio di tre pagine uscito sul settimanale Settegiorni nel novembre 2013 "; senza che, peraltro, tale servizio sia neppure ben identificabile, per non esserne stata indicata la data di pubblicazione ovvero allegata copia alla predetta mail. Ma a prescindere da quanto afferma nella sua segnalazione la predetta Rosi Brandi - che, per i motivi sopra richiamati, davvero poco vale ai fini dei presenti procedimenti - pare invece necessario sottolineare fin da subito la rilevanza di ciò che afferma e chiede il diretto interessato …… nel suo esposto, protocollato agli atti i1 4 dicembre 2014. Ciò perché (come si è detto e si vedrà) negli articoli oggi in contestazione si è narrato della complessiva "vicenda" che ha visto esclusivo protagonista …….. e che, fra l'altro, "veniva presa in considerazione …….", a seguito della quale "era lo stesso scrivente (……….., appunto; N.d.R.) che, non riuscendo a sostenere psicologicamente l'impatto mediatico della notizia, chiedeva l'allontanamento ……., dove esercitava il ……., per un certo periodo, decorso il quale veniva mandato presso …………, per coadiuvare ……. titolare anche ………" (cfr. esposto …………, pag. 1). Ebbene, dopo nove pagine di racconti e descrizioni sia della sua propria vicenda che degli articoli di cui questa è stata fatto oggetto, …………. giunge, infine, ad affermare (cfr. pag. 9) che "Codesto Consiglio non potrà esimersi dal valutare" ''la 2 AVV. MICHELE MARIA DE CAROLIS condotta attribuibile a ……….., nonché al loro direttore, che certo non è estraneo a quanto fin qui pubblicato", ritenendola "assunta in palese violazione delle regole deontologiche che sovrintendono alla professione giornalistica, dal rispetto della persona, della sua reputazione e della sua riservatezza, alla luce del trattamento riservato ai dati anche sensibili dell'esponente, in violazione del limite dell'essenzialità, alla lealtà con cui occorre qffrontare le notizie più delicate e riferire fatti, solo ave accertati. Tutto ciò premesso, l 'esponente chiede che Codesto Consiglio voglia valutare l 'avvio di procedimento disciplinare, nei confronti degli autori degli articoli, apparsi fra l'ottobre ed il novembre 2014, allegati al presente esposto, non solo nella parte in cui riguardano lo scrivente, ma anche, ex oftìcio. nelle parti in cui si occupano di altri soggetti". Lette le espresse e chiare richieste dell'esponente colpisce, allora, il fatto che tra coloro di cui ………. chiede valutarsi la condotta professionale non risulti alcuno degli odierni sottoposti a procedimento disciplinare, i quali, d'altra parte, sono o autori o responsabili di articoli (pur fatti oggetto di procedimento disciplinare ma) di cui il medesimo …………. non lamenta alcunché. Infatti, non risulta che tra le contestazioni disciplinari di cui alle convocazioni davanti a codesto Consiglio di Disciplina vi sia alcun articolo pubblicato "fra l 'ottobre ed il novembre 2014'' né su "Settegiorni" né su "ll Giornale di Carate" né su "Il Giornale di Cantù". Gli articoli di stampa richiamati nelle odierne contestazioni trattano di fatti la cui veridicità e il cui interesse per il pubblico nessuno -e men che meno ………… - mette in dubbio. Con riferimento alle posizioni dei giornalisti ……. e ………… i presenti procedimenti hanno ad esclusivo oggetto la verifica del rispetto o meno degli artt. 6, 8 e 11 del codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali (All . A al D. Lgs. n. 196/2003), oltre che degli artt. 2 e 48 della L. n. 69/1963. 3 AVV. MICHELE MARIA DE CAROLIS Ebbene, se solo si pone a confronto la lettera della legge con il contenuto degli articoli di stampa in contestazione appare evidente come non possa sussistere alcuna ipotizzata violazione. In effetti, come (molto sinteticamente) si legge nelle convocazioni agli atti, "nei servizi si dà notizia ………….. intercettato da …………. su una chat per omosessuali. La scoperta verrà poi rivelata a un giornalista". In sostanza, si è data doverosa notizia e si è fatta legittima critica dei pubblici comportamenti tenuti da …………….. il quale - nel pieno esercizio ………….., essendo oltre tutto …………… in una cittadina lombarda - frequentava plurime chat presenti in Internet dedicate a soggetti omosessuali, essendo egli alla specifica ricerca di un partner del proprio stesso sesso con cui intrattenere una duratura relazione sentimentale e sessuale. Con ciò, dunque, il sacerdote contravvenendo ……………… effettuato nel momento in cui ha deciso di dedicare la propria vita a Dio e alla Fede, bensì negando anche, in radice, alcuni dei principi fondamentali su cui la Chiesa Cattolica si fonda e a cui egli appartiene di diritto, ovvero la famiglia e il Sacramento del matrimonio costituito dall'unione di uomo e donna. Principi e Sacramenti che, d'altro canto, per primo ……………… dovrebbe tutelare e insegnare ai fedeli. A mero titolo di esempio, si riportano alcune recenti notizie di stampa che -a prescindere dagli orientamenti sessuali e religiosi di ciascuno - dimostrano la "gravità" della notizia e, in ogni caso, la assoluta rilevanza e attualità del tema trattato dai settimanali in questione. Il28 marzo 2013 è uscito nelle librerie il volume "Il cielo e la terra" (Ed. Mondadori, 2013) contenente una serie di profonde riflessioni del cardinale Bergoglio - attuale Papa Francesco - condivise con il rabbino argentino Abraham Skorka. Tra esse anche un accenno al celibato dei sacerdoti: «Mentre ero seminarista rimasi abbagliato da una ragazza che conobbi al matrimonio di uno zio. Mi colpì la 4 AVV, MICBlilLE MARIA DE CAROLIS sua bellezza, il suo acume ... e bé, rimasi in confùsione per un bel po' di tempo, mi faceva girare la testa . Poi la decisione: «Tornai a scegliere il cammino religioso> . Questo per rimarcare: «lo sono a favore del mantenimento del celibato, con tutti i pro e i contro che comporta, perché sono dieci secoli dì esperienze positive più che di errori». In un'intervista rilasciata il 19 gennaio 2014 al quotidiano "Sm" di Malaga, l'arcivescovo emerito di Pamplona, Fernando Sebastian Aguìlar, nominato cardinale proprio da Papa Francesco, richiesto dì commentare il suo famoso "Chi sono io per giudicare?", ha detto: «Il Papa accentua i gesti di rispetto e di stima a tutte le persone, ma non tradisce né modifica il magistero tradizionale della Chiesa. Una cosa è manifestare accoglienza e affetto a una persona omosessuale, un 'altra è giustificare moralmente l'esercizio del! 'omosessualità (...). Credo che sia questa la posizione del Papa». Ancora, il 24 novembre 2014 Papa Francesco ha nominato come nuovo prefetto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti ìl cardinale guineano Robert Sarah. Il vaticanista Matteo Matuni ha spiegato: '(<ll mondo tradizionalista può tirare un sospiro di sollievo, ricordando come Sarah sia uno dei porporati che più sostengono l 'applicazione del motu proprio Summorum Pontificum)), Sarah, infatti) durante il Sinodo dell'ottobre 2014 contestava «l 'impianto del documento, e sulle aperture alle coppie formate da persone dello stesso sesso osservava che "quanto è stato pubblicato è un tentativo per fare pressione sulla chiesa e farle cambiare la dottrina", visto che "mai s'è voluto giudicare la persona omosessuale, ma i comportamenti e le unioni omosessuali sono una grave deviazione della sessualità". [...}Sempre nelle giornate sinodali, il cardinale guineano spiegava che "quelli messi in atto da determinati governi e da determinate organizzazioni sono tentativi di contrastare la concezione dì famiglia naturale, fondata sul rapporto uomo-donna: e la Chiesa non può tacere di fronte a questo"». 5 AVV. M:ICHELE MARIA DE CAROLIS Infine, il 18 dicembre 2014 lo stesso Papa Francesco, rivolgendosi alla delegazione della Chiesa evangelica luterana tedesca, notoriamente "progressista'' sui temi eticamente sensibili, ha affermato: <<Di grandissima attualità sono le questioni relative alla dignità della persona umana ali 'inizio e alla fine della sua vita, cosi come quelle attinenti alla famiglia, al matrimonio e alla sessualità, che non possono essere taciute o tralasciate solo perché non si vuole mettere a repentaglio il consenso ecumenico finora raggiunto. Sarebbe un peccato se, su tali importanti questioni legate all'esistenza umana, si verificassero nuove differenze confessionali». Sono, d'altra parte, recentissime alcune notizie di cronaca relative a "scandali sessuali" all'interno della Chiesa Cattolica determinati da comportamenti di alcuni ministri di culto, fra cui quello recentissimo reso noto da tutti ipiù noti quotidiani nazionali fra cui il "Corriere della Sera" (v. all. 2), il quale ha diffuso non solo idati anagrafici del sacerdote in questione ma - diversamente da quanto fatto dai settimanali di che trattasi, vincolati al segreto professionale su espressa richiesta del soggetto intervistato, fonte della notizia - anche di quelli del soggetto privato autore della pubblica denuncia. E in essa si è dato atto - non diversamente da quanto accaduto nel caso oggetto dei presenti procedimenti - di tutti i particolari della vicenda, pur "delicati" e ma assolutamente "essenziali" per la completezza dell'informazione del pubblico. Se questi sono - come sono – i presupposti della "vicenda" che ha riguardato …………, pare allora evidente come, in primo luogo, non possa sussistere la violazione dell'art. 6 del codice deontologico relativo al trattamento dei dati Qersonali il q uale al suo rimo comma, recita: "La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti". 6 AVV. MICHELE MARIA DE CAROLIS Mentre non può certo affermarsi la violazione del comma 2 del citato art. 6, avendo le notizie e i dati "rivelati" dagli articoli in questione evidente rilievo sul ruolo e sulla vita pubblica di ………….; senza dimenticare che, come recita il comma 3 dello stesso articolo, "commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti". D'altra parte, è nota la giurisprudenza la quale afferma che "i principi di essenzialità e di interesse pubblico delle notizie appaiono logicamente ed indissolubilmente connessi, posto che la notizia non essenziale è appunto una notizia non rispondente al/ 'interessepubblico" (così, Trib. Roma, 6 maggio 2005). Il Consiglio d'Europa, in particolare, ha ricordato che i media possono diffondere informazioni sulla vita privata dei rappresentanti delle istituzioni quando queste siano direttamente connesse alla condotta tenuta dal rappresentante in questione. Mentre è pacifico come la legge sulla privacy non possa "obliterare" la legge n. 633/1941 sul diritto d'autore, il cui art. 97 recita: "Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dali 'ufficio pubblico coperto (...) o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico". E proprio sulla base di tale norma si suole articolare l'ampiezza del diritto di cronaca: si può pubblicare tutto ciò che è collegato a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Nel concetto di pubblicazione lecita è compresa anche la fotografia di persone che godano di notorietà o che ricoprano uffici pubblici. Stante, come visto, la "la rilevanza sociale della notizia" e la conseguente "essenzialità dell'informazione ", legittimamente i giornalisti hanno fornito al pubblico le notizie de quibus e la descrizione delle abitudini sessuali nonché la fotografia di ……., così potendosi escludere anche la ventilata violazione degli artt. 8 e 11 del già citato codice deontologico (entrambi con riferimento al loro primo comma, unici di interesse nel caso di specie). 7 AVV. MICHELE MARIA DE CAROLIS Dall'insussistenza delle ipotizzate violazioni contestate ai giornalisti pubblicisti deriva, all'evidenza, l'assenza di qualsiasi responsabilità, sia pure soltanto deontologica, in capo ai direttori responsabili …….., Ferrario e ……….., a carico dei quali, d'altra parte, è escluso- per quanto consta in atti- che sia stato contestato alcun fatto di reato da parte dell'unico avente diritto, ovvero ……………... ****** Tutto quanto sopra premesso, il sottoscritto difensore ritiene che siano stati rispettati i principi della deontologia espressi dagli artt. 2 e 48 della L. n. 69/1963 e che, in particolare, si sia: • legittimamente esercitato il diritto di cronaca anche tramite un'informazione critica, essendo state verificate le fonti anche attraverso interviste dirette con tutti i singoli interessati, le cui opinioni sono state pubblicate sempre integralmente e contestualmente alla narrazione dei fatti di cui si è presa conoscenza; • rispettata la verità sostanziale dei fatti per come conosciuti e riconosciuti tali anche dal diretto interessato, ……………..; • rispettato i principi dell'interesse pubblico e della continenza nell'esposizione dei fatti e delle opinioni, anche attraverso una corretta composizione degli articoli de quibus; • rispettato il dovere di buona fede e lealtà; • osservato i principi di decoro e dignità professionale nonché di rispetto della dignità dell'Ordine Professionale di appartenenza. Gli articoli in contestazione non hanno compromesso l'autonomia del giornalista né da un punto di vista oggettivo (imparzialità per la materia trattata), né dal punto di vista soggettivo (imparzialità nei confronti del pubblico), né può imputarsi al giornalista di aver agito con l'intento di gratuitamente ledere la persona in quanto tale. 8 Si ritiene, pertanto, che sia stata effettuata una corretta informazione al pubblico e che sia stato legittimamente esercitato il costituzionale diritto di critica sociale, non avendo gli articoli in questione celato alcun intento lesivo dell'onore e della reputazione di …………….. ovvero della sensibilità del pubblico dei lettori. ****** Per concludere, si ritiene che le condotte mantenute dai Giornalisti e dai Direttori debbano considerarsi pienamente conformi ai principi della deontologia espressi in materia. * ***** Si allegano i seguenti documenti: l) 2) nomine a difensore di fiducia; copia dell'articolo pubblicato 1'8 aprile 2015 ed estrapolato dal sito Internet del Corriere della Sera dal titolo "Era in cerca soltanto di sesso quel prete mi ha rovinato la vita" a firma …………….. Con osservanza . Milano, li 22 aprile 2015 1