Riconoscimento della Cittadinanza Italiana ai Cittadini Stranieri di
Transcript
Riconoscimento della Cittadinanza Italiana ai Cittadini Stranieri di
CARTA DEI SERVIZI DEL COMUNE DI SASSARI Settore Macro categoria attività Finalità attività PUNTO CITTA' Stato civile Servizio che comprende tutte le diverse attività connesse al riconoscimento della cittadinanza italiana Riconoscimento della Cittadinanza Italiana ai Cittadini Stranieri di Ceppo Italiano Ai sensi delle Leggi 13.6.1912 n. 555 e 05.02.1992 n. 91 sulla cittadinanza italiana, i figli nati all’estero da padre cittadino italiano, acquisiscono dalla nascita il possesso della cittadinanza italiana. Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di nostri emigrati siano investiti della cittadinanza italiana. Descrizione del servizio Detta eventualità si è ancor più estesa per gli appartenenti a famiglia d’antica origine italiana i quali siano nati dopo il 1° gennaio 1948 in quanto, a partire da tale data, debbono essere considerati, secondo il dettato della sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983 della Corte Costituzionale, cittadini italiani anche i figli nati da madre in possesso della cittadinanza italiana all’epoca della loro nascita, ovvero riconosciuti dalla madre o la cui maternità sia stata giudizialmente dichiarata. Ne consegue che pure i discendenti di emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data d’entrata in vigore della Costituzione repubblicana. Per quanto sopra, coloro che si trovano in tale condizione e non risultano cittadini italiani a causa della assenza di registrazione dei loro atti di stato civile, possono in qualsiasi tempo, richiedere il riconoscimento del proprio status di cittadino italiano. Destinatari Documentazione • Essere discendenti di emigrati italiani all'estero e non aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana Passaporto in corso di validità e Codice fiscale. Non occorre in questo caso il permesso di soggiorno, ma è invece necessaria una dichiarazione di presenza: gli stranieri che non provengono da Paesi dell’area Schengen formulano la dichiarazione di presenza all’Autorità di frontiera, al momento dell’ingresso, mentre gli stranieri che provengono dall’area Schengen dichiarano la propria presenza al Questore, entro otto giorni dall’ingresso. La documentazione in possesso del richiedente viene valutata dall'Ufficiale di Stato Civile per la verifica dei requisiti relativi al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis. Nel caso vi siano gli estremi per accogliere la richiesta di cittadinanza, l'interessato può chiedere la residenza e se dai controlli risulta che egli ne abbia diritto, si procede all'iscrizione anagrafica e la pratica può essere avviata. Se i controlli della documentazione prodotta per la cittadinanza si protraggono oltre 90 giorni dall'ingresso in Italia, è necessario fare richiesta di permesso di soggiorno. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo. In base alla Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 del 8.4.1991, lo straniero rivendicante il riconoscimento della cittadinanza italiana deve produrre i seguenti documenti: 1. Estratto per riassunto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, comprensivo di tutte le annotazioni; 2. Atto di nascita dell’interessato e, nel caso dei coniugati, atto di matrimonio; 3. Atti di nascita, di matrimonio e morte di tutti i suoi ascendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana; 4. Certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero d’emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana attestante che l'avo italiano, a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero d’emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato; 5. Certificato rilasciato dalla competente autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta, né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 Legge 13.6.1912 n. 555 e/o dell’art. 11 Legge 5.2.1992 n. 91; 6. Certificato di residenza (sarà acquisito direttamente dall’ufficio competente al procedimento). Lo straniero d’origine italiana, residente legalmente nello Stato che intende ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, deve presentare domanda, in carta resa legale da Euro 16,00 al Sindaco del Comune di residenza e i certificati forniti a corredo della medesima, ove rilasciati in Italia da Autorità italiane, dovranno essere prodotti in conformità con le disposizioni vigenti in materia di bollo. I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice ed opportunamente legalizzati, salvo che non sia previsto l’esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall’Italia. I documenti di cui sopra, dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana la quale, se gli stessi sono esibiti in Italia, dovrà essere redatta su carta bollata. Modulistica Allo sportello e sul sito web Costi Nessuno Modalità d'accesso ufficio indirizzo orario Punto Città – ufficio cittadinanza c.so Angioy n. 15 Dal lunedì al venerdì ore 8,30-11,30 Martedì ore 15,30-17,30 telefono fax WEB MAIL Accessibilità 079 279867/863 079 279859 www.comune.sassari.it [email protected] Modalità di presentazione della richiesta: 1. attraverso lo sportello comunale: Comune di Sassari – Punto Città - C.so G.M. Angioi, 15 – 07100 Sassari; Impegni dell'Amministrazione (standard di qualità') Responsabilità Indicazione sul sito internet del nominativo del responsabile e dei contatti. Reclami I cittadini hanno diritto a segnalare inadempienze presso Punto Città o l'Urp. La risposta verrà inviata entro 30 gg. dal ricevimento del reclamo. La modulistica è disponibile presso l'Urp e sul sito web: http://servizialcittadino.comune.sassari.it/index.php/news/urp/modulistic a_urp Vedere anche scheda “Urp”. Ricorsi e/o esposti Ricorso al Tribunale ordinario o al TAR. Esposto al Prefetto nella sua funzione di Autorità di vigilanza Valutazione della qualità' dei servizi Report “mettiamoci la faccia“ presso Punto città e Punto città 2