Riconoscimento della Cittadinanza Italiana ai Cittadini Stranieri di

Transcript

Riconoscimento della Cittadinanza Italiana ai Cittadini Stranieri di
CARTA DEI SERVIZI DEL COMUNE DI SASSARI
Settore
Macro categoria attività
Finalità attività
PUNTO CITTA'
Stato civile
Servizio che comprende tutte le diverse attività connesse al
riconoscimento della cittadinanza italiana
Riconoscimento della Cittadinanza Italiana ai Cittadini Stranieri di
Ceppo Italiano
Ai sensi delle Leggi 13.6.1912 n. 555 e 05.02.1992 n. 91 sulla
cittadinanza italiana, i figli nati all’estero da padre cittadino italiano,
acquisiscono dalla nascita il possesso della cittadinanza italiana.
Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza,
quarta generazione ed oltre di nostri emigrati siano investiti della
cittadinanza italiana.
Descrizione del servizio
Detta eventualità si è ancor più estesa per gli appartenenti a famiglia
d’antica origine italiana i quali siano nati dopo il 1° gennaio 1948 in
quanto, a partire da tale data, debbono essere considerati, secondo il
dettato della sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983 della Corte
Costituzionale, cittadini italiani anche i figli nati da madre in possesso
della cittadinanza italiana all’epoca della loro nascita, ovvero riconosciuti
dalla madre o la cui maternità sia stata giudizialmente dichiarata.
Ne consegue che pure i discendenti di emigrante sono da reputarsi
cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il
1° gennaio 1948, data d’entrata in vigore della Costituzione
repubblicana.
Per quanto sopra, coloro che si trovano in tale condizione e non risultano
cittadini italiani a causa della assenza di registrazione dei loro atti di
stato civile, possono in qualsiasi tempo, richiedere il riconoscimento del
proprio status di cittadino italiano.
Destinatari
Documentazione
•
Essere discendenti di emigrati italiani all'estero e non aver mai
rinunciato alla cittadinanza italiana
Passaporto in corso di validità e Codice fiscale.
Non occorre in questo caso il permesso di soggiorno, ma è invece
necessaria una dichiarazione di presenza: gli stranieri che non
provengono da Paesi dell’area Schengen formulano la dichiarazione di
presenza all’Autorità di frontiera, al momento dell’ingresso, mentre gli
stranieri che provengono dall’area Schengen dichiarano la propria
presenza al Questore, entro otto giorni dall’ingresso.
La documentazione in possesso del richiedente viene valutata
dall'Ufficiale di Stato Civile per la verifica dei requisiti relativi al
riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis. Nel caso vi
siano gli estremi per accogliere la richiesta di cittadinanza, l'interessato
può chiedere la residenza e se dai controlli risulta che egli ne abbia
diritto, si procede all'iscrizione anagrafica e la pratica può essere avviata.
Se i controlli della documentazione prodotta per la cittadinanza si
protraggono oltre 90 giorni dall'ingresso in Italia, è necessario fare
richiesta di permesso di soggiorno.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del
richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al
richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo. In base
alla Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 del 8.4.1991, lo
straniero rivendicante il riconoscimento della cittadinanza italiana deve
produrre i seguenti documenti:
1. Estratto per riassunto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato
all'estero, comprensivo di tutte le annotazioni;
2. Atto di nascita dell’interessato e, nel caso dei coniugati, atto di
matrimonio;
3. Atti di nascita, di matrimonio e morte di tutti i suoi ascendenti in
linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso
della cittadinanza italiana;
4. Certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero
d’emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana
attestante che l'avo italiano, a suo tempo emigrato dall'Italia non
acquistò la cittadinanza dello Stato estero d’emigrazione
anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
5. Certificato rilasciato dalla competente autorità consolare italiana
attestante che né gli ascendenti in linea retta, né la persona
rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai
rinunciato ai termini dell'art. 7 Legge 13.6.1912 n. 555 e/o
dell’art. 11 Legge 5.2.1992 n. 91;
6. Certificato di residenza (sarà acquisito direttamente dall’ufficio
competente al procedimento).
Lo straniero d’origine italiana, residente legalmente nello Stato che
intende ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, deve
presentare domanda, in carta resa legale da Euro 16,00 al Sindaco del
Comune di residenza e i certificati forniti a corredo della medesima, ove
rilasciati in Italia da Autorità italiane, dovranno essere prodotti in
conformità con le disposizioni vigenti in materia di bollo.
I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti su
carta semplice ed opportunamente legalizzati, salvo che non sia previsto
l’esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali
ratificate dall’Italia.
I documenti di cui sopra, dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in
lingua italiana la quale, se gli stessi sono esibiti in Italia, dovrà essere
redatta su carta bollata.
Modulistica
Allo sportello e sul sito web
Costi
Nessuno
Modalità d'accesso
ufficio
indirizzo
orario
Punto Città – ufficio cittadinanza
c.so Angioy n. 15
Dal lunedì al venerdì ore 8,30-11,30
Martedì ore 15,30-17,30
telefono
fax
WEB
MAIL
Accessibilità
079 279867/863
079 279859
www.comune.sassari.it
[email protected]
Modalità di presentazione della richiesta:
1. attraverso lo sportello comunale:
Comune di Sassari – Punto Città - C.so G.M. Angioi,
15 – 07100 Sassari;
Impegni
dell'Amministrazione
(standard di qualità')
Responsabilità
Indicazione sul sito internet del nominativo del
responsabile e dei contatti.
Reclami
I cittadini hanno diritto a segnalare inadempienze presso Punto Città o
l'Urp. La risposta verrà inviata entro 30 gg. dal ricevimento del reclamo.
La modulistica è disponibile presso l'Urp e sul sito web:
http://servizialcittadino.comune.sassari.it/index.php/news/urp/modulistic
a_urp
Vedere anche scheda “Urp”.
Ricorsi e/o esposti
Ricorso al Tribunale ordinario o al TAR.
Esposto al Prefetto nella sua funzione di Autorità di vigilanza
Valutazione della
qualità' dei servizi
Report “mettiamoci la faccia“ presso Punto città e Punto città 2