norme tecniche attuazione puc

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norme tecniche attuazione puc
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Validità delle norme.
1. Le presenti norme, insieme con quelle contenute nel Regolamento
Edilizio, interessano l'intero territorio comunale e sono finalizzate
all'attuazione del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Laconi. Esse
integrano e specificano quelle più generali, sia vincolanti che di indirizzo,
contenute nel Piano Territoriale Paesistico n° 12 della Giara di Gesturi,
Genoni e Monte Arci.
2. Le indicazioni relative alle destinazioni, densità e distanze sono
prescrittive, inderogabili e hanno validità a tempo indeterminato; quelle che
si riferiscono a opere, impianti e attrezzature di interesse pubblico, che
sono di natura previsionale, hanno invece validità limitata ai sensi della
legislazione vigente e sono subordinate ad un piano esecutivo di attuazione.
Art. 2 - Attuazione della disciplina urbanistica.
1. Le disposizioni di natura previsionale contenute nel presente Piano
Urbanistico si attuano attraverso la predisposizione di apposito Piano
Particolareggiato o di Lottizzazione convenzionato nelle ZONE C, mentre nella
ZONA D, già in fase di urbanizzazione, possono essere rilasciate concessioni
dirette, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel vigente Piano per gli
Insediamenti Produttivi.
2. Nelle zone B possono essere rilasciate concessioni edificatorie per
singoli fabbricati, purché siano rispettate tutte le indicazioni fornite dal
Piano Urbanistico Comunale. Nella zona A per gli isolati per i quali è
vigente il Piano Particolareggiato, devono essere rispettati i parametri
edilizi da questo stabiliti, mentre per gli isolati per i quali non è stato
ancora predisposto il relativo P.P. sono ammessi solo gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria e quelli di restauro conservativo,
secondo quanto stabilito dal D.A. 2266/U.
Art. 3 - Elaborati di Variante al Piano Urbanistico.
1. La variante al Piano Urbanistico è costituita dai seguenti elaborati:
− Elab. A:
Relazione tecnica illustrativa;
− Elab. B:
Norme di attuazione;
− Tav.
1:
Disciplina urbanistica del Centro Urbano (scala 1:2000);
− Tav.
2.a:
Disciplina urbanistica e infrastrutture tecnologiche del
territorio
(scala 1:10000);
− Tav.
2.b:
Disciplina urbanistica e infrastrutture tecnologiche del
territorio
(scala 1:10000);
−
Tav.
2.c:
Disciplina urbanistica e infrastrutture tecnologiche del
territorio
(scala 1:10000);
Titolo II
TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO
Art. 4 - Norme e procedure per la misura della compatibilità
paesistico-ambientale.
1.
La
fattibilità
di
ogni
intervento
in
aree
ambientalmente
significative e normativamente tutelate, ai sensi del vigente quadro
normativo regionale, è soggetta a verifica di compatibilità paesisticoambientale.
2. Nell'ambito di efficacia vincolante del P.T.P., individuato nella
cartografia del presente P.U.C. con apposita perimetrazione, lo studio di
compatibilità paesistico ambientale costituisce, pertanto, un basilare
requisito di legittimità e di conseguente fattibilità tecnica dei vari
progetti, piani e programmi suscettibili di esercitare un rilevante impatto
paesistico-ambientale.
All'interno di tale area qualsiasi intervento sul territorio è
assoggettato al regime di tutela e di autorizzazione di cui al D. Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio",
con la sola esclusione delle zone omogenee "A", "B" e "D" nonché delle zone
"C" e "G" limitrofe all'abitato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, delle Norme
di Attuazione del P.T.P. n° 12 che riconosce come congrua, ai fini della
tutela dei valori paesistico-ambientali, la disciplina dettata dal presente
Piano per dette zone omogenee.
3. Lo studio di compatibilità è strumentale rispetto alla verifica
tecnica e giuridica della sussistenza del fondamentale requisito di
compatibilità
paesistico-ambientale
e
rappresenta
un
indispensabile
presupposto
di
apprezzamento
conoscitivo
per
l'adozione
degli
atti
autorizzatori, di approvazione e/o di controllo, di competenza degli Organi
ed Uffici all'uopo preposti.
4. La procedura da utilizzare per la valutazione della compatibilità
paesistico-ambientale è quella delle liste di controllo, contenenti tutti
indistintamente i prerequisiti richiesti dalla presente normativa del P.U.C.
e da quella, sovraordinata, sia del P.T.P. n° 12 che dei disposti legislativi
emanati in ambito regionale e nazionale. La verifica della compatibilità avrà
esito positivo allorquando saranno rispettati e soddisfatti tutti i punti
della lista di controllo di cui sopra.
Ai fini della valutazione della compatibilità degli interventi, devono
essere tenute nel debito conto anche tutte le analisi contenute nelle carte
tematiche allegate al presente P.U.C., oltre alle particolari disposizioni
impartite di seguito per ciascuna zona omogenea e tendenti ad armonizzare con
l'ambiente ed il paesaggio anche gli aspetti estetici e formali degli
edifici, oltre che a fornire un riferimento normativo che tenga conto degli
orientamenti e degli indirizzi evidenziati dall'Ufficio Tutela del Paesaggio,
al cui visto sono soggetti tutti gli interventi ricadenti nel territorio
comunale.
In particolare:
a) Nella zona "A" le nuove costruzioni, le ricostruzioni, gli
ampliamenti, le ristrutturazioni, etc., se previste in sede di Piano
Particolareggiato o di Recupero, devono esteriormente intonarsi, pur con la
dovuta libertà compositiva, alle costruzioni tradizionali, anche per quanto
attiene ai materiali di finitura, agli infissi, alle coperture, etc.. La
compatibilità può ritenersi verificata quando risultano rispettate tutte le
prescrizioni e disposizioni contenute nel Piano Particolareggiato.
- Nelle zone residenziali "B", "B1", "B2", "B3", "C" e "C1" le nuove
costruzioni, le ricostruzioni, gli ampliamenti, le ristrutturazioni, etc.
devono esteriormente intonarsi, di massima e pur con la dovuta libertà
compositiva, alle costruzioni tradizionali, anche per quanto attiene ai
materiali di finitura, alle coloriture dei prospetti, agli infissi, alle
coperture, etc.. Per i manti di copertura dovranno impiegarsi preferibilmente
le tegole curve (coppi); è comunque ammesso l'impiego delle tegole
portoghesi. I cornicioni delle coperture non devono aggettare, rispetto al
piano di facciata, oltre i 50 cm. I pluviali devono essere incassati nelle
murature perimetrali dei fabbricati. Limitatamente alle zone "C", nella
predisposizione dei Piani attuativi, per l'edificazione si dovranno
privilegiare le zone a minor pendenza e quelle caratterizzate da maggiore
stabilità dal punto di vista geologico. Devono essere evitate le costruzioni
lungo le linee di cresta o di scrimolo e nelle aree boscate.
- Nelle zone "D", fermo restando che le attività che producono
inquinanti di qualsiasi natura devono attenersi alle specifiche norme di
legge, le altezze dei fabbricati devono essere quelle strettamente necessarie
ai processi tecnologici che in essi si svolgono. Inoltre una particolare cura
dovrà porsi nella coloritura sia dei prospetti che delle coperture, che
devono intonarsi all'ambiente circostante. Devono, pertanto, impiegarsi
esclusivamente i colori delle terre naturali, escludendo i colori metallici
ed il bianco.
- Nelle zone "E" l'ammissibilità e le dimensioni dei fabbricati rurali
devono essere commisurate al carico di bestiame mantenibile dopo il
miglioramento, al tipo di allevamento ed alle esigenze dei diversi
2
ordinamenti produttivi. L'ubicazione e la realizzazione dei fabbricati
rurali, comprese le abitazioni, dovrà essere tale da non arrecare disturbo al
paesaggio, danno ad eventuali presenze di monumenti archeologici-storici, e
nel rispetto, comunque, di tutte le categorie di beni di cui al D. Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
Le costruzioni destinate a residenze dovranno essere intonate a quelle
tradizionali sia per quanto riguarda le tipologie sia per quanto riguarda
l'impiego dei materiali di finitura; le coperture devono essere a due falde
inclinate con manto in tegole curve (coppi). Per tutti i fabbricati, compresi
quelli
connessi
alla
conduzione
agricola
e
zootecnica
del
fondo,
all'itticoltura, alle attività di valorizzazione e trasformazione dei
prodotti aziendali, etc. deve essere evitato l'impiego di superfici con
coloriture metalliche o bianche (serramenti, manti di copertura, etc.); per
le murature, a meno che non siano realizzate con scapoli irregolari di
pietrame
a
faccia
vista,
devono
essere
intonacate
e
tinteggiate
esclusivamente con i colori delle terre naturali.
Per l'edificazione si dovranno privilegiare le zone a minor pendenza e
quelle caratterizzate da maggiore stabilità dal punto di vista geologico.
Devono essere evitate le costruzioni lungo le linee di cresta o di scrimolo e
nelle aree boscate.
In tutta la zona E sono vietate le discariche, i depositi di
rottamazione e similari. Quelle eventualmente preesistenti, in attesa di una
loro razionale bonifica, devono obbligatoriamente essere schermate mediante
l'impiego di barriere costituite da essenze sia arboree che arbustive,
possibilmente di specie tipiche locali, adatte a garantire una completa
protezione del sito dal punto di vista percettivo.
- Nelle zone "F", ai fini della valutazione della compatibilità
paesistico-ambientale, valgono, in generale, le disposizioni contenute nel
vigente Studio di Disciplina per le parti non in contrasto col presente
P.U.C.. Nella predisposizione dei Piani attuativi, per l'edificazione si
dovranno privilegiare le zone a minor pendenza e quelle caratterizzate da
maggiore stabilità dal punto di vista geologico. Devono essere evitate le
costruzioni lungo le linee di cresta o di scrimolo e nelle aree boscate. La
viabilità deve essere studiata in modo da evitare rilevanti movimenti di
terra e le pavimentazioni stradali devono essere realizzate in terra
stabilizzata o in calcestruzzo o altri materiali colorati in pasta con
ossidi. Per quanto riguarda gli aspetti formali ed estetici degli edifici, si
rimanda a quanto già specificato per le altre zone omogenee.
- Per le cave, ai fini della tutela paesistico-ambientale del territorio
comunale, l'attività estrattiva può essere esercitata, previo espletamento di
tutte le pratiche autorizzative e concessorie richieste dalla vigente
normativa, esclusivamente nella parte di territorio comunale individuato come
areale "C2" nel vigente Piano Regionale dell'Attività Estrattiva, ma
limitatamente all'ambito "2c" di cui al P.T.P. n° 12 e per la parte di esso
non compresa nella perimetrazione delle aree in cui il P.T.P. stesso ha
efficacia vincolante. Rimangono escluse anche le zone H, con particolare
riguardo alle zone "H5" di rispetto delle emergenze archeologiche e storiche,
e le sottozone agricole E2 individuate nel presente P.U.C.. E' vietata
qualsiasi attività di ricerca o estrazione di minerale, entro una fascia di
1500 metri dal perimetro urbano.
5. In tutti i casi in cui è prevista la previa verifica di compatibilità
paesistico-ambientale, i proponenti soggetti pubblici e privati devono
produrre ai competenti organi dell'Amministrazione Regionale - in via
preventiva o a corredo dell'atto da autorizzare, approvare o assoggettare a
controllo - i seguenti elaborati illustrativi e d'indagine:
a) individuazione fisico-descrittiva dell'ambito dove è prevista la
realizzazione della proposta di piano o edificatoria;
b) descrizione analitica sia dell'ambito oggetto dell'intervento che dei
luoghi di più vasta area ad esso circostanti, con evidenziazione del grado di
vulnerabilità dell'ambiente per effetto dell'intervento proposto, avendo
particolare riguardo ai valori naturalistici, ai beni storici e culturali,
agli aspetti percettivi, alla conservazione dei suoli ed al rischio
idrogeologico;
c) caratteristiche progettuali dell'intervento proposto ed illustrazione
delle possibili alternative di localizzazione;
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d) simulazione degli effetti dell'iniziativa sul paesaggio e sulle altre
componenti
ambientali,
valutando
anche
le
possibili
alternative
di
localizzazione considerate;
e) individuazione di concrete misure per l'eliminazione dei possibili
effetti negativi e, se ineliminabili, per minimizzarne lo sfavorevole impatto
sull'ambiente.
6. Lo studio di compatibilità paesistico-ambientale è obbligatorio
limitatamente ai soli casi per i quali esso è espressamente previsto dalla
presente normativa e da quella sovraordinata del P.T.P.. Anche in tali casi,
tuttavia, tale studio non è necessario, indipendentemente dall'uso e
dall'interessato grado di tutela:
- per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
edifici, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non
alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per
l'esercizio dell'attività agrosilvopastorale che non comportino alterazione
permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie ed altre opere
civili e sempreché si tratti di attività e opere che non alterino l'assetto
idrogeologico del territorio;
- per ogni intervento anche di ristrutturazione delle strutture murarie,
impianti e prospetti di preesistenti manufatti edilizi che non riguardino
modifiche di destinazione d'uso né comportino maggiorazioni delle superfici
utili residenziali, salvi gli aumenti superficiari e di volume necessari nei limiti ed in conformità del presente P.U.C. - per la realizzazione di
essenziali dotazioni di servizio o l'abbattimento di eventuali barriere
architettoniche.
7. Tutte le carte tematiche allegate al presente P.U.C. costituiscono un
quadro generale di riferimento per la caratterizzazione fisico-descrittiva
del territorio comunale di Laconi.
8. Negli articoli seguenti, oltre alle prescrizioni relative agli ambiti
territoriali individuati dal P.T.P. n° 12 ed ai normali parametri urbanistici
ed edilizi, sono riportate, ove occorrenti, anche ulteriori particolari
indicazioni
relative
alla
compatibilità
paesistico-ambientale
degli
interventi.
Art. 5 - Valutazione dell'impatto ambientale.
1. Ai sensi dei D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377 e del 27 dicembre
1988, per gli interventi di opere pubbliche o private suscettibili di
esercitare rilevanti influenze sul preesistente assetto del territorio,
l'autorizzazione e/o la concessione per la loro realizzazione è rilasciata
soltanto previa favorevole verifica dello studio di impatto ambientale, come
prevista al successivo comma.
Fra tali nuovi interventi e opere soggetti al suaccennato accertamento
di compatibilità sono da comprendersi strade, autostrade, ferrovie e filovie,
dighe e acquedotti, elettrodotti e gasdotti, stabilimenti industriali,
attività estrattive e di cava, grandi trasformazioni e bonifiche agrarie,
impianti di depurazione, discariche ed impianti di smaltimento di rifiuti
urbani e/o industriali, etc.
2. I proponenti pubblici o privati (fermo restando l'onere di ogni altra
procedura di accertamento, nulla osta, benestare o atto autorizzativo e
concessorio eventualmente prescritto dalla vigente legislazione) devono
fornire, oltre che agli Enti all'uopo preposti per legge, anche alla
Amministrazione Comunale, in via preventiva o a corredo dell'atto da
autorizzare, le informazioni di seguito riportate:
a) Descrizione del progetto, comprese in particolare:
- una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del
progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di
costruzione e di funzionamento;
- una descrizione delle principali caratteristiche dei processi
produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei
materiali impiegati;
- una valutazione del tipo e della quantità di residui e delle emissioni
previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione,
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luce, calore, radiazione, etc.) risultanti dall'attività del progetto
proposto.
b) Eventualmente una descrizione sommaria delle principali alternative
prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni di
scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale.
c) Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente
soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare
riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua,
all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio
architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari
fattori.
d) Una descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto
sull'ambiente:
- dovuti all'esistenza del progetto;
- dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
- dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive
e allo smaltimento dei rifiuti;
e) la menzione da parte del proponente dei metodi di previsione
utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.
f) Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e, se
possibile, compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.
g) Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei
punti precedenti.
h) Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche, mancanza di
conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti.
Il documento deve essere convalidato dall'attestazione di un esperto
(quale ingegnere, chimico, biologo, geologo, botanico, agronomo), iscritto
nei relativi albi professionali, che deve garantire, sotto la sua personale
responsabilità e limitatamente alle proprie specifiche competenze, il
rispetto dei Piani e delle norme esistenti in materia di tutela ambientale ed
applicabili al caso in questione, e l'idoneità delle soluzioni tecniche
studiate a questo fine nel progetto.
Art. 6 Norme per la stabilità del territorio.
E’ vietato costruire manufatti nelle aree instabili o potenzialmente
instabili, nelle aree a forte pendenza, nelle aree golenali o inondabili,
nelle aree a rischio di erosione, lungo le linee di cresta, in corrispondenza
di scrimoli, in tutte le altre aree riconosciute a rischio geomorfologico,
così come indicato nella cartografia del P.U.C..
Al fine di assicurare la stabilità del territorio sul quale si inducono
sollecitazioni e deformazioni, ogni progetto di opere pubbliche e private
dovrà essere realizzato con l’osservanza delle prescrizioni di cui al D.M.
11/03/88 ed alla circolare esplicativa 24/9/88 n. 30483. Le scelte di
progetto, i calcoli e le verifiche devono essere sempre basati sulla
caratterizzazione geotecnica del sottosuolo, ottenuta per mezzo di rilievi,
indagini e prove. I risultati delle indagini devono essere oggetto di
apposite relazioni, facenti parte integrante del progetto.
La relazione geologica e quella geotecnica sono obbligatorie nei seguenti
casi:
a) progetti di opere ricadenti in aree assoggettate a vincoli di tipo
idrogeologico (punto B.5 del D.M. 11/03/88);
b) progetti di manufatti di materiali sciolti e rinterri (punto E);
c) progetti di gallerie e di manufatti sotterranei (punto F);
d) studi di stabilità dei pendii naturali e progetti di opere di
stabilizzazione di pendii e frane, progetti di scavi non armati (punto
G);
e) progetto di opere di fondazione o di sostegno di manufatti situati
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su pendii o in prossimità di pendii naturali e artificiali (punto
C.4.2.);
f) progetti di opere di fondazione di manufatti situati in aree ove
possono verificarsi fenomeni di subsidenza o altri fenomeni di
dissesto sia di origine antropica che geologica (ad es. in aree con
vuoti sotterranei, naturali e artificiali, punto C.3);
g) studi di fattibilità geologica e geotecnica di opere che possono
comportare variazioni significative nelle condizioni del suolo e del
sottosuolo (punto H) quali:
− nuovi insediamenti urbani civili o industriali;
− ristrutturazione di insediamenti già esistenti;
− reti idriche e fognarie urbane e reti di sottoservizi di qualsiasi
tipo;
− strade, ferrovie e idrovie;
− bacini idrici artificiali e sistemi di derivazione da corsi d’acqua;
− sistemi di impianti per l’estrazione di liquidi o gas dal
sottosuolo;
− bonifiche e sistemazioni del territorio;
− attività estrattive di materiali da costruzione;
− cimiteri (cfr. anche il DPR n. 803/75 e il DPR n. 285/90);
h) progetti relativi a discariche e colmate (punto I);
i) progetti relativi ad emungimenti da acquiferi sotterranei (punto L);
j) progetti di interventi di consolidamento di terreni e rocce (punto M);
k) progetti di opere di ancoraggio (punto O).
La sola relazione geotecnica è obbligatoria nei seguenti casi:
a) progetti di opere di fondazione di qualsiasi tipo;
b) progetti di opere di sostegno;
c) progetti di drenaggi o filtri.
L'ampiezza delle indagini deve essere proporzionata alle dimensioni, al
tipo, alle caratteristiche strutturali, all'importanza dell'opera, alla
complessità del sottosuolo ed allo stato delle conoscenze sulla zona in
esame. Lo studio geotecnico deve essere esteso alla parte di sottosuolo
influenzata direttamente o indirettamente dalla costruzione del manufatto e
che influenza il comportamento del manufatto stesso.
Nel caso di modesti manufatti che ricadono in zone già note, le indagini
in sito e in laboratorio sui terreni di fondazione possono essere ridotte od
omesse, sempreché sia possibile procedere alla caratterizzazione dei terreni
sulla base di dati e di notizie raccolti mediante indagini precedenti,
eseguite su terreni simili ed in aree adiacenti. In tale caso dovranno essere
specificate le fonti dalle quali si è pervenuti alla caratterizzazione
fisico-meccanica del sottosuolo.
Contenuto delle relazioni geologica e geotecnica:
a) La relazione geologica deve comprendere e illustrare:
− la situazione litostratigrafica locale;
− la definizione dell’origine e natura dei litotipi, del loro stato di
alterazione e fratturazione e della loro degradabilità;
− i lineamenti geomorfologici della zona , nonché gli eventuali processi
morfologici e i dissesti in atto e potenziali;
− i caratteri geostrutturali generali, la geometria e le caratteristiche
delle superfici di discontinuità;
− lo schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea.
b)
La relazione geotecnica deve comprendere e illustrare:
− la localizzazione dell’area interessata dall’intervento;
− i criteri di programmazione ed i risultati delle indagini in sito e di
laboratorio e le tecniche adottate;
− la scelta dei parametri geotecnici di progetto, riferiti alle
caratteristiche dell’opera;
6
− il programma di eventuali ulteriori indagini, che si raccomandano per
la successiva fase esecutiva.
Per tutto quanto non esplicitamente citato nel presente articolo si
rimanda al D.M. 11 marzo 1988 ed alla normativa specifica.
Titolo III
DISCIPLINA DEGLI AMBITI DI TUTELA
E VINCOLI CONNESSI
Art. 7 - Ambiti di tutela
1. A seguito delle prescrizioni contenute nel P.T.P. n° 12, l'intero
territorio comunale di Laconi è articolato in tre areali riferibili a diversi
gradi di tutela e individuati nella cartografia come ambiti di grado "1",
"2b" e "2c". Per ciascuno di detti ambiti vengono di seguito individuati gli
usi consentiti.
2. La perimetrazione dei summenzionati tre ambiti, che è stata rilevata
dalla cartografia del P.T.P. n° 12, è riportata nella cartografia in scala
1:10000 del presente Piano (tavv. 3 a/b/c).
Art. 8 - Ambito "1" di conservazione integrale.
1. E' l'ambito nel quale deve essere garantita la conservazione
integrale dei singoli caratteri naturalistici, storici, morfologici e dei
rispettivi insiemi.
Esso comprende quelle aree che, presentando eccezionali caratteristiche
dal punto di vista naturalistico, storico, archeologico e scientifico, non
ammettono alterazioni dello stato attuale dei luoghi e sono suscettibili dei
soli interventi volti alla conservazione, difesa, ripristino, restauro e
fruizione della risorsa.
2. Gli usi consentiti nell'ambito di conservazione integrale di grado
"1" sono quelli riportati nella tabella riepilogativa delle attività e degli
interventi compatibili di cui al seguente Titolo V e cioè tutti quelli
indicati con la lettera A e quelli indicati con le lettere Ba; Ca, Cb, Cf;
Da, Dd, De; Ea; Fa, Fb; La.
3. Nell'ambito di tutela di grado "1" è vietata l'attività di cava ed in
generale tutte le attività estrattive. Per le attività di cava preesistenti è
posto l'obbligo inderogabile di minimizzare i negativi impatti sul territorio
in ogni stadio di avanzamento dei lavori di cavazione, nonché di provvedere a
fine attività alla dovuta sistemazione dello stato dei luoghi. Ogni stadio di
avanzamento del programma di cavazione dovrà essere autorizzato ai sensi del
D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del
paesaggio". Eventuali rinnovi dell'autorizzazione all'esercizio di tali cave
oltre i termini della normale scadenza o del programma di cavazione, sono
obbligatoriamente
subordinati
alla
presentazione
dello
studio
di
compatibilità paesistico-ambientale.
4. Per le preesistenti attività produttive, previa rigorosa verifica di
compatibilità
paesistico-ambientale,
possono
essere
autorizzati
gli
interventi di riqualificazione produttiva, ristrutturazione ed eventuale
ampliamento delle aziende economico produttive legittimamente insediate ed
operanti, quando gli interventi risultino essenziali per la fisiologica
economicità aziendale ed imposti da oggettive esigenze di economia di scala
e/o di adeguamento tecnologico.
Art. 9 - Ambito "2b" di trasformazione.
1. E' l'ambito comprendente le aree che,
naturali
o
seminaturali
di
rilevante
valore
pur costituendo sistemi
paesistico,
ambientale,
7
archeologico e scientifico, ammettono limitate modifiche
luoghi, anche al fine di una loro migliore utilizzazione.
dello
stato
dei
2. Gli usi consentiti nell'ambito di trasformazione di grado "2b" sono
quelli riportati nella tabella riepilogativa delle attività e degli
interventi compatibili di cui al seguente Titolo V e cioè quelli indicati con
le lettere Aa, Ab, Ac, Ad, Ae, Af, Ag, Ah, Ai, Al; Ba; Ca, Cb, Cc, Cd, Ce,
Cf, Cg; Da, Db, Dc, Dd, De; Ea, Eb, Ec, Ed; Fa, Fb, Fc, Fd, Fe, Ff; Ga, Gb,
Gc, Gd; Ha, Hb, Hc, Hd, He, Hf,Hg; Ia, Ib; La.
Art. 10 - Ambito "2c" di trasformazione.
1. E' l'ambito comprendente le aree che, al di fuori della eccezionalità
e rarità delle risorse e pur presentando qualità ambientali o particolari
ambiti meritevoli di tutela, possono essere oggetto di trasformazione.
2. Gli usi consentiti nell'ambito di trasformazione di grado "2c" sono
quelli riportati nella tabella riepilogativa delle attività e degli
interventi compatibili di cui al seguente Titolo V e cioè quelli indicati con
le lettere Aa, Ab, Ac, Ad, Ae, Af, Ag, Ah, Ai, Al; Ba; Ca, Cb, Cc, Cd, Ce,
Cf, Cg; Da, Db, Dc, Dd, De; Ea, Eb, Ec, Ed; Fa, Fb, Fc, Fd, Fe, Ff; Ga, Gb,
Gc, Gd; Ha, Hb, Hc, Hd, He, Hf, Hg; Ia, Ib; La, Lb, Lc, Ld.
Art. 11 - Aree vulnerabili.
1. Le aree a forte rischio ambientale, individuate nella tavola del
P.U.C. relativa alle aree vulnerabili, sono:
a) le aree a forte pendenza in relazione alla natura geologica,
pedologica e morfologica dei terreni, oltre alle cave dismesse;
b) le aree inondabili di fondo valle;
c) le aree in erosione o a forte rischio di erosione;
d) le aree comprese entro una fascia di larghezza non minore di 15 m
lungo le linee di cresta o di scrimolo.
2. Nelle aree di cui al comma precedente, individuate nella carta delle
zone vulnerabili (tav. n° 1) come zone omogenee "H6", qualunque sia l'ambito
di tutela del P.T.P. all'interno del quale esse sono ricomprese, non è
consentito l'intervento edificatorio.
Titolo IV
DISCIPLINA DELLE ZONE OMOGENEE
E VINCOLI CONNESSI
Art. 12 - Zone territoriali omogenee.
1. Al fine di differenziare la normativa urbanistica, adattandola alle
diverse situazioni, il territorio comunale è suddiviso altresì in zone
territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 17 della Legge
06/08/1967 n. 765, secondo i tipi e le definizioni indicati nel D.P.G.R.
20/12/1983 n. 2266/U.
2. Tali zone omogenee, delimitate come indicato nelle planimetrie del
presente Piano, sono così definite:
- ZONE A - Centro storico-artistico e di particolare pregio ambientale.
Le parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono
carattere
storico,
artistico,
di
particolare
pregio
ambientale
o
tradizionale, o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono
considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati
stessi.
- ZONE B - Completamento residenziale.
Le parti di territorio totalmente o
dalle zone A.
parzialmente
edificate,
diverse
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- ZONE C - Espansione residenziale.
Le parti di territorio destinate a nuovi complessi residenziali, che
risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunge
i limiti di superficie utilizzata richiesti per le zone B.
- ZONE D - industriali, artigianali e commerciali.
Le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti
industriali, artigianali, commerciali, di conservazione, trasformazione o
commercializzazione di prodotti agricoli e/o della pesca.
- ZONE E - Agricole.
Ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. n° 228 del 3/8/1994, sono definite
zone agricole le parti del territorio destinate all'agricoltura, alla
pastorizia, alla zootecnia, all'itticoltura, alle attività di conservazione e
di trasformazione dei prodotti aziendali, all'agriturismo, alla silvicoltura
e alla coltivazione industriale del legno.
- ZONE F - Turistiche
Le parti di territorio di interesse turistico, con insediamenti di tipo
prevalentemente stagionale.
- ZONE G - Servizi Generali.
Le parti del territorio destinate ad edifici, attrezzature ed impianti,
pubblici e privati, riservati a servizi di interesse generale, quali
strutture per l'istruzione secondaria, superiore ed universitaria, i beni
culturali, la sanità, lo sport e le attività ricreative, il credito, le
comunicazioni, o quali mercati generali, parchi, depuratori, impianti di
potabilizzazione, inceneritori e simili.
- ZONE H - Salvaguardia.
Le parti del territorio non classificabili secondo i criteri in
precedenza definiti e che rivestono un particolare pregio ambientale,
naturalistico, geomorfologico, speleologico, archeologico, paesaggistico o di
particolare interesse per la collettività, quali la fascia di rispetto
attorno agli agglomerati urbani, la fascia di rispetto cimiteriale, la fascia
lungo le strade statali provinciali e comunali, la fascia di rispetto intorno
alle emergenze di carattere archeologico, etc..
Art. 13 - ZONA A - Vecchio centro.
1. Sono consentiti solo gli interventi di manutenzione ordinaria, di
manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, così come
definiti dall'articolo 31 della Legge 05/08/1978, n. 457.
2. Per gli interventi diversi da quelli sopra specificati è obbligatorio
fare
riferimento
alle
norme
e
disposizioni
contenute
nei
Piani
Particolareggiati all'uopo predisposti. Il presente P.U.C. riconosce come
normalmente applicabili le norme e disposizioni contenute nel Piano
Particolareggiato vigente, esteso a sette isolati della zona omogenea "A" ed
approvato con delibera del C.C. n° 64 del 9/12/96.
3. Per gli interventi di risanamento conservativo, la densità fondiaria
e la cubatura non devono superare quelle preesistenti, computate senza tener
conto delle sovrastrutture di epoca recente, prive di valore storico,
artistico
o
ambientale,
salvo
disposizioni
diverse
del
Piano
Particolareggiato o, eventualmente, del Piano di Recupero.
4. Per le nuove costruzioni, le sopraelevazioni e le ricostruzioni a
seguito di demolizione, quando siano ammesse in sede di Piano Attuativo,
l'indice fondiario non può superare quello medio di zona.
5. Per le operazioni di risanamento non è consentito superare le altezze
degli edifici preesistenti computate senza tener conto di soprastrutture o di
sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture.
6. Per eventuali trasformazioni o nuove costruzioni, quando siano
ammesse in sede di Piano Attuativo, l'altezza massima di ogni edificio non
9
può superare quella degli edifici circostanti di carattere storico, artistico
o ambientale.
7. Le distanze tra gli edifici, ove non sia tecnicamente opportuno
costruire sul confine, non possono essere inferiori a quelle intercorrenti
tra gli edifici preesistenti, computate senza tener conto di costruzioni
aggiunte di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.
Nelle zone inedificate o risultanti libere in seguito a demolizione, quando
il lotto si estende sul fronte stradale o in profondità per una lunghezza
inferiore a 20 metri, nel caso di impossibilità di costruire in aderenza,
qualora il rispetto della distanza tra le pareti finestrate comporti
l'inutilizzazione dell'area o una soluzione tecnica inaccettabile, può essere
consentita la riduzione della distanza, nel rispetto delle disposizioni del
Codice Civile.
8. Sono consentite le costruzioni in aderenza o con muri in comune nel
rispetto di quanto previsto dal Codice Civile.
9. Al
esistenti, è
a distanze
disposizioni
fine di migliorare le condizioni igieniche dei fabbricati
consentita l'apertura di finestre nei vani privi di luci dirette
inferiori a quelle sopraindicate, purché nel rispetto delle
fissate al riguardo dal Codice Civile.
10. Le costruzioni devono essere allineate col filo stradale. E'
consentito l'arretramento quando, attraverso apposita convenzione fra tutti i
proprietari facenti parte di uno stesso isolato, prospicienti sulla medesima
strada, questo fosse convenuto in misura uniforme; oppure venga definito in
sede di Piano Attuativo. Tale arretramento può anche venire disposto in sede
di esame del progetto da parte della Commissione Edilizia, quando questa lo
ritenga opportuno per migliorare la regolarità delle sedi viarie o degli
spazi pubblici adiacenti. L'area di risulta dovrà, in tali casi, essere
destinata ad uso pubblico.
11. Per ogni edificio è necessario predisporre una superficie per la
sosta privata nella misura di 1,00 m² per ogni 10,00 m³ di costruzione; detta
superficie potrà essere anche interrata purché di facile accesso e
compatibile con i regolamenti sanitari e della prevenzione antincendi.
12. Per le nuove costruzioni, i cortili devono avere dimensione minima
pari a 4,00 metri e superficie minima pari a 1/5 delle superfici verticali
che li circondano.
13. Ai sensi dell'Art. 27 della L. 05/08/1978 n. 457, l'intera zona A è,
per la sua natura, zona di recupero del patrimonio edilizio esistente.
Art. 14 - ZONA B - Di completamento.
1. Per le nuove costruzioni l'indice fondiario viene fissato in 2,50
m³/m². Nel caso di ricostruzione a seguito di demolizione sono ammessi volumi
superiori ai predetti limiti di densità fondiaria quando non eccedano il 70
per cento del volume preesistente.
2. L'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli
edifici preesistenti e circostanti, e comunque l'altezza media della zona.
In ogni caso l'altezza degli edifici non deve essere superiore a 1,5
volte la larghezza della strada, con un massimo di 16,00 m. Fanno eccezione
gli edifici che formano oggetto di Piani Particolareggiati o Lottizzazioni
convenzionate con previsioni planovolumetriche.
3. La distanza minima assoluta tra le pareti finestrate e pareti di
edifici antistanti è fissata in 8,00 metri.
4. E' fatta salva la possibilità di conservare l'allineamento dei
fabbricati esistenti nei tratti di strada con tessuto urbano già definito.
5. E' consentito l'arretramento quando, attraverso apposita convenzione
fra tutti i proprietari facenti parte di uno stesso isolato, prospicienti
sulla medesima strada, questo fosse convenuto in misura uniforme; oppure
10
venga definito in sede di Piano Attuativo. Tale arretramento può anche venire
disposto in sede di esame del progetto da parte della Commissione Edilizia,
quando questa lo ritenga opportuno per migliorare la regolarità delle sedi
viarie o degli spazi pubblici adiacenti. L'area di risulta dovrà, in tali
casi, essere destinata ad uso pubblico.
6. Nelle zone inedificate o risultanti libere in seguito a demolizione,
contenute in un tessuto urbano già definito o consolidato, che si estendano
sul fronte stradale o in profondità per una lunghezza inferiore a 20 metri,
nel caso di impossibilità di costruire in aderenza, qualora il rispetto della
distanza tra le pareti finestrate comporti l'inutilizzazione dell'area o una
soluzione tecnica inaccettabile, può essere consentita la riduzione della
distanza, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile.
7. Al fine di migliorare le condizioni igieniche dei fabbricati
esistenti, è consentita l'apertura di finestre nei vani privi di luci dirette
a distanze inferiori a quelle sopra indicate, purché nel rispetto delle
disposizioni fissate al riguardo dal Codice Civile.
8. Per ogni edificio è necessario predisporre una
sosta privata nella misura di 1,00 m² per ogni 10,00 m³ di
superficie potrà essere anche interrata purché di
compatibile con i regolamenti sanitari e della prevenzione
superficie per la
costruzione; detta
facile accesso e
antincendi.
9. All'interno dei cortili è consentita la costruzione di un fabbricato
accessorio aperto almeno su due lati, avente un'altezza non superiore ai 3,00
m e superficie in pianta non superiore a 20,00 m². Per le nuove costruzioni,
i cortili devono avere dimensione minima pari a 4,00 metri e superficie
minima pari a 1/5 delle superfici verticali che li circondano.
Art. 15 - SOTTOZONE B2 e B3
1. La sottozona B2, relativa ad interventi di edilizia cooperativa, è
stata oggetto di lottizzazione ed è in fase di completamento.
2. La sottozona B3 è interessata da un piano di edilizia economica
popolare, in base alla L. del 18/04/1962 n. 167, ed è in fase di
completamento.
3. Per queste due zone che possono assimilarsi a zone di espansione
residenziale, valgono le norme generali della zona "C".
Art. 16 - ZONE B1 - Borgate rurali ex ETFAS.
1. Sono i centri rurali costituiti dai nuclei abitativi e direzionali ex
ETFAS, ricadenti nel territorio comunale e, in coerenza con le direttive per
le zone agricole, sono individuati nella zonizzazione come zone omogenee
"B1".
2. In tali zone sono consentiti solo gli interventi di manutenzione
ordinaria,
di
manutenzione
straordinaria,
di
restauro
e
risanamento
conservativo, così come definiti dall'articolo 31 della Legge 05/08/1978, n.
457. Possono essere consentiti anche gli ampliamenti strettamente necessari
per la realizzazione di servizi igienici e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche e gli ampliamenti necessari alla conduzione del fondo di
pertinenza ed all'agrituirismo (cfr. attività E.d delle tabelle del
successivo art. 25), che non superino il 25% della cubatura preesistente:
tali interventi devono essere tali da non modificare in maniera sostanziale
l'aspetto esteriore degli edifici interessati.
Art. 17 - ZONA C - di espansione.
1.
L'edificazione
è
consentita
previa
approvazione,
da
parte
dell'Amministrazione Comunale, di Piani di Lottizzazione regolarmente
11
convenzionati ed estesi all'intera superficie di ciascun comparto, così come
esplicitato nella tav. 4.
2. Il Piano di Lottizzazione deve rispettare i valori minimi relativi
alle parti di superficie destinate ai servizi primari, secondari e a
parcheggio.
3. La ripartizione della zona è la seguente:
- superficie massima per lotti residenziali
- superficie minima per verde attrezzato, istruzione, etc.
72%
12%
4. L'indice territoriale massimo è fissato in 1,00 m³/m².
5. La densità fondiaria, la superficie minima dei lotti, i rapporti di
copertura, le posizioni reciproche dei fabbricati, le loro altezze, etc. sono
definite nel Piano di Lottizzazione.
6. Il rapporto di copertura è fissato, per ciascun lotto, in un massimo
di 0,3 m²/m².
7. L'altezza massima dei fabbricati è fissata in 7,50 m; il numero
massimo di piani fuori terra è di due, oltre all'eventuale piano
seminterrato.
8. Il distacco minimo dei fabbricati dai confini con lotti privati, con
gli spazi per pubblici servizi e con le strade comunali è di 4,00 m; il
distacco minimo dei fabbricati dalle strade di lottizzazione è di 3,00 m.
9. La distanza minima tra pareti finestrate è di 8,00 m.
10. Per ogni edificio è necessario predisporre una
sosta privata nella misura di 1,00 m² per ogni 10,00 m³ di
superficie potrà essere anche interrata purché di
compatibile con i regolamenti sanitari e della prevenzione
superficie per la
costruzione; detta
facile accesso e
antincendi.
11. Gli spazi inedificati dei lotti devono essere sistemati a giardino.
12. Le recinzioni dei lotti potranno essere a parete piena fino ad
un'altezza massima di 0,60 m dal piano di sistemazione definitiva dello
spazio pubblico esterno e comunque mai superiore ai 2/3 dell'altezza
complessiva della recinzione; mentre la parte superiore, fino ad un'altezza
massima complessiva di 2,00 m, dovrà essere ad aria passante. Le recinzioni
di separazione tra i lotti privati dovranno essere dello stesso tipo di
quelle di confine con gli spazi pubblici.
13. Le caratteristiche delle recinzioni, i materiali di finitura e la
coloritura delle stesse e delle facciate dei fabbricati dovranno essere, per
quanto possibile, uniformi. I colori, in particolare, andranno scelti tra
quelli delle terre naturali, rimanendo assolutamente escluso il colore bianco
salvo che all'interno degli eventuali loggiati o nella riquadratura delle
luci delle facciate. All'atto della richiesta della concessione edificatoria
il
richiedente
avrà
cura
di
precisare,
producendo
una
adeguata
documentazione, quali materiali e quali colorazioni intende adottare al fine
di conseguire un'omogeneità architettonica con le altre costruzioni del
comparto.
Art. 18 - ZONA D - Industriale e artigianale.
1. L'edificazione è consentita solo nei limiti stabiliti dalle norme e
disposizioni contenute nel Piano per gli Insediamenti Produttivi attualmente
vigente nel Comune di Laconi.
2. Eventuali varianti al Piano attuativo devono rispettare i valori
minimi, indicati al seguente punto 3, relativi alle parti di superficie
destinate a servizi primari, secondari e a parcheggio.
12
3. La ripartizione della zona è la seguente:
- superficie massima per lotti produttivi
- superficie minima per spazi pubblici
75%
10%
4. L'indice territoriale massimo è fissato in 1,5 m³/m².
5. La densità fondiaria, la superficie minima dei lotti, i rapporti di
copertura, le posizioni reciproche dei fabbricati, le loro altezze, etc. sono
definite nel Piano Attuativo.
6. Nei lotti, oltre agli edifici e agli impianti di interesse
artigianale e industriale, sono consentiti uffici, magazzini, mense e
attrezzature di servizio. E' invece vietato costruire in essi edifici di
abitazione ad eccezione dei locali strettamente indispensabili per il
personale di custodia.
7. Ogni complesso industriale o artigianale deve sorgere isolato nel
lotto e i distacchi dai confini non devono essere inferiori a 6,00 metri,
mentre il distacco dal filo stradale non deve essere inferiore a quanto
previsto dal D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147, a seconda delle diverse categorie
di strade.
8. Nelle aree di minimo distacco possono sorgere costruzioni accessorie
anche addossate ai confini di proprietà, purché la superficie coperta delle
stesse non superi i 150 m² e le altezze non siano superiori a 4,00 metri.
9. All'interno del lotto devono essere previste aree di dimensioni
adeguate per consentire la manovra ed il parcheggio di tutti gli automezzi
interessati all'attività del complesso. Tali aree non devono essere inferiori
al 25% della superficie del lotto.
Art. 19 - ZONA E - Agricola.
1. Ai sensi dell'art. 8 del D.P.G.R. 3/8/94, n° 228, la zona agricola
"E" è suddivisa nelle seguenti sottozone:
E1)
aree
caratterizzate
da
una
produzione
agricola
tipica
e
specializzata (nel territorio comunale di Laconi non sono
individuati comparti definiti "E1");
E2)
aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva,
anche in relazione all'estensione, composizione e localizzazione
dei terreni;
E3)
aree che, caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario,
sono contemporaneamente utilizzabili per scopi agricolo-produttivi
e per scopi residenziali;
E4)
aree
che,
caratterizzate
dalla
presenza
di
preesistenze
insediative, sono utilizzabili per l'organizzazione di centri
rurali;
E5)
aree marginali per attività agricola nelle quali viene ravvisata
l'esigenza
di
garantire
condizioni
adeguate
di
stabilità
ambientale;
Ed)
aree destinate all'insediamento di attività di tipo agroindustriale;
Ed1) aree di pertinenza di attività produttive preesistenti.
2. In tutte le sottozone agricole sono ammesse le seguenti costruzioni:
a) fabbricati ed impianti connessi alla conduzione agricola e zootecnica
del fondo, all'itticoltura, alla valorizzazione e trasformazione dei prodotti
aziendali, con esclusione degli impianti classificabili come industriali;
b) fabbricati per agriturismo;
c) fabbricati funzionali alla conduzione e gestione dei boschi e degli
impianti arborei industriali (forestazione produttiva);
d) strutture per il recupero terapeutico dei disabili, dei tossico
dipendenti e per il recupero del disagio sociale.
Tali interventi devono essere necessariamente compatibili con gli usi
ammessi dal P.T.P. e schematicamente riportati nelle tabelle di cui al
successivo art. 26.
13
3. Gli indici fondiari massimi da applicare nelle diverse sottozone
omogenee sono i seguenti:
a) sottozona E2
− 0,03 m³/m² per le residenze;
− 0,20 m³/m² per i fabbricati ed impianti connessi alla conduzione
agricola
e
zootecnica
del
fondo,
all'itticoltura,
alla
valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali, con
esclusione degli impianti classificabili come industriali;
− 0,01 m³/m² per i fabbricati funzionali alla conduzione e gestione
dei boschi e degli impianti arborei industriali (forestazione
produttiva);
− 0,10 m³/m² per le strutture per il recupero terapeutico dei
disabili, dei tossico dipendenti e per il recupero del disagio
sociale.
b) sottozona E3
− 0,015 m³/m² per le residenze;
− 0,10 m³/m² per i fabbricati ed impianti connessi alla conduzione
agricola
e
zootecnica
del
fondo,
all'itticoltura,
alla
valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali, con
esclusione degli impianti classificabili come industriali;
− 0,01 m³/m² per i fabbricati funzionali alla conduzione e gestione
dei boschi e degli impianti arborei industriali (forestazione
produttiva);
− 0,10 m³/m² per le strutture per il recupero terapeutico dei
disabili, dei tossico dipendenti e per il recupero del disagio
sociale.
c) sottozona E4
− non sono ammesse nuove costruzioni per residenza, in quanto queste
devono essere ubicate nel centro rurale adiacente ad ogni
sottozona E4;
− 0,20 m³/m² per i fabbricati ed impianti connessi alla conduzione
agricola
e
zootecnica
del
fondo,
all'itticoltura,
alla
valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali, con
esclusione degli impianti classificabili come industriali;
− 0,01 m³/m² per i fabbricati funzionali alla conduzione e gestione
dei boschi e degli impianti arborei industriali (forestazione
produttiva);
− 0,10 m³/m² per le strutture per il recupero terapeutico dei
disabili, dei tossico dipendenti e per il recupero del disagio
sociale.
d) sottozona E5
− 0,01 m³/m² per le residenze;
− 0,05 m³/m² per i fabbricati ed impianti connessi alla conduzione
agricola
e
zootecnica
del
fondo,
all'itticoltura,
alla
valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali, con
esclusione degli impianti classificabili come industriali;
− 0,01 m³/m² per i fabbricati funzionali alla conduzione e gestione
dei boschi e degli impianti arborei industriali (forestazione
produttiva);
− 0,10 m³/m² per le strutture per il recupero terapeutico dei
disabili, dei tossico dipendenti e per il recupero del disagio
sociale.
4. Con
fabbricati e
telefoniche,
elevato fino
deliberazione del Consiglio Comunale l'indice fondiario per i
gli impianti di interesse pubblico, quali cabine ENEL, centrali
stazioni di ponti radio, ripetitori e simili, potrà essere
a 1,00 m³/m².
5. Ai fini edificatori, anche per le residenze, la superficie minima di
intervento è stabilita in 10000 m², salvo per quanto riguarda la destinazione
per impianti serricoli, impianti orticoli in pieno campo e impianti
vivaistici, per i quali è stabilita in 5000 m². Nel caso che dette superfici
minime siano costituite con corpi aziendali non confinanti, questi devono
essere in numero non maggiore di tre. Per evitare che aree già computate come
superfici utili ai fini edificatori vengano ulteriormente utilizzate al fine
di raggiungere la superficie minima di cui sopra, il richiedente la
concessione dovrà dichiarare con atto di notorietà la sussistenza di questo
14
indispensabile requisito e l'Ufficio Tecnico Comunale dovrà tenere un
apposito registro aggiornato, contenente l'elenco dei mappali già computati
ai fini edificatori.
6. Per interventi con indici superiori a quelli sopraindicati, o
comunque con volumi superiori a 3000 m³, o con numero di addetti superiore a
20 unità, o con numero di capi bovini superiori alle 100 unità (o numero
equivalente di capi di altre specie), la realizzazione dell'intervento è
subordinata oltre che a conforme deliberazione del Consiglio Comunale, al
parere favorevole dell'Assessorato Regionale Degli Enti Locali, sentita la
Commissione Urbanistica Regionale, che dovrà essere espresso entro 30 giorni
dal ricevimento della pratica.
7. In tutte le sottozone agricole, per le costruzioni esistenti sono
sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria ed il risanamento e restauro conservativo. La ristrutturazione
e l'ampliamento sono consentiti purché vengano rispettati i valori dei
parametri edificatori sopra riportati. E' sempre consentito l'ampliamento
nella misura strettamente necessaria alla realizzazione dei servizi igienici
o per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Per le costruzioni esistenti e non più funzionali alle esigenze del
fondo è consentito il cambio della destinazione d'uso, purché la nuova
destinazione sia compresa tra quelle ammesse per le zone agricole.
L'ampliamento del volume residenziale deve essere realizzato utilizzando
l'eventuale parte rustica contigua all'edificio, sempreché questa non risulti
necessaria alla conduzione del fondo.
8. I nuovi fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi devono
distare non meno di 50 m dai confini di proprietà. Le distanze minime di
detti fabbricati dalle zone omogenee A, B, C, F e G sono fissate in 500 m se
trattasi di allevamenti per suini; 300 m se trattasi di allevamenti per
avicunicoli; 100 m per allevamenti bovini, ovicaprini ed equini. Detti
fabbricati devono inoltre avere un rapporto di copertura con l'area di
pertinenza non superiore al 50%.
I fabbricati per gli insediamenti produttivi di tipo agro-industriale
devono essere ubicati esclusivamente nelle aree a tale scopo destinate dal
P.U.C. oppure nella zona omogenea "D". Il rapporto di copertura per gli
insediamenti di tipo agro-industriale non può superare il 50 per cento
dell'area di pertinenza.
Le serre fisse, senza strutture murarie fuori terra, sono considerate a
tutti gli effetti strutture di protezione delle colture agrarie, con regime
normato dall'art. 878 del Codice Civile per quanto attiene le distanze dai
confini di proprietà. Le serre fisse, caratterizzate da strutture murarie
fuori terra, nonché gli impianti di acqua coltura e per l'agricoltura
specializzata, sono ammesse nei limiti di un rapporto di copertura non
superiore al 50 per cento del fondo su cui insistono, senza limiti di
volumetria.
Ogni serra, purché volta alla protezione o forzatura delle colture, può
essere installata previa autorizzazione edilizia, fermo restando nelle zone
vincolate l'obbligo di acquisire il prescritto provvedimento autorizzativo di
cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e
del paesaggio".
9. Per gli edifici esistenti ubicati nelle zone di protezione delle
strade di cui al D.M. 1/4/1968, n° 1404, e successive modifiche ed
integrazioni, ed in quelle di rispetto al nastro stradale, sono consentite le
seguenti opere:
a)
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione
edilizia, come definite dall'art. 31 della Legge 5/8/1978, n° 457;
b)
dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne;
c)
ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla
disciplina igienico-sanitaria vigente.
Detti interventi saranno autorizzati purché non comportino l'avanzamento
dell'edificio esistente sul fronte stradale.
Nel caso di esproprio di un edificio per la realizzazione o
l'ampliamento di strade e per la realizzazione di opere pubbliche in genere,
e nei casi di demolizione è consentita la ricostruzione con mantenimento
della destinazione d'uso, nei limiti stabiliti al precedente comma 6, in area
15
agricola adiacente, anche se questa risulta di superficie inferiore al valore
minimo stabilito al precedente comma 5.
10. Ferme restando le prescrizioni di cui alla Legge 10/5/76, n° 319 e
relativa circolare d'attuazione, e fino all'entrata in vigore di nuove norme
statali o regionali in materia, le abitazioni in zona agricola, a meno che
non siano allacciate a fognature comunali, dovranno essere dotate di un
idoneo impianto di depurazione delle acque nere (fosse Imhoff, o altri
sistemi
approvati
dall'Amministrazione
Comunale),
con
dispersione
dell'effluente chiarificato per sub irrigazione o con altro sistema ammesso
dalle normative vigenti, fermo restando che è esclusa la possibilità di
scarico delle acque usate nei bacini a cielo aperto. Anche gli insediamenti
agro-alimentari e gli allevamenti zootecnici intensivi dovranno essere dotati
di idonei sistemi di depurazione e smaltimento approvati dall'Amministrazione
Comunale. A tale norma devono adeguarsi anche tutte le abitazioni, gli
insediamenti
agro-industriali
e
gli
allevamenti
zootecnici
intensivi
esistenti.
11.
In
tutte
le
sottozone
agricole
è
consentito
l'esercizio
dell'agriturismo, quale attività collaterale od ausiliaria a quella agricola
e/o zootecnica.
Sono ammessi tre posti letto ad ettaro per destinazione agrituristica.
Per ogni posto letto va computata una cubatura massima di 50 m³. Tale
cubatura per posti letto con destinazione agrituristica è aggiuntiva rispetto
ai volumi massimi ammissibili per la residenza. La superficie minima del
fondo non deve essere inferiore a 3 ettari.
Il concessionario, con atto d'obbligo, deve impegnarsi a vincolare al
fondo le strutture edilizie, a non frazionare una superficie non inferiore a
3 ha individuata nel progetto e a mantenere la destinazione agrituristica dei
posti letto. Si applicano gli stessi indici e parametri prescritti per le
zone E ed il progetto deve prevedere sia le residenze sia le attrezzature e
gli impianti, a meno che essi preesistano e siano adeguati alla produzione
indicata nel progetto.
12. Per punti di ristoro devono intendersi i bar, i ristoranti e le
tavole calde, cui possono essere annesse, purché di dimensione limitate,
altre strutture di servizio relative a posti letto nel numero massimi di
venti e ad attività sportive e ricreative.
La realizzazione dei punti di ristoro, anche indipendenti da una azienda
agricola, è ammessa quando essi siano ubicati ad una distanza dal perimetro
urbano non inferiore a 500 metri.
L'indice fondiario è fissato in 0,01 m³/m², incrementabili fino a 0,10
m³/m² previa apposita delibera del Consiglio Comunale. Il lotto minimo
vincolato per la realizzazione di nuovi punti di ristoro isolati è fissato in
3 ettari. Quando il punto di ristoro è incluso in un fondo agricolo
comprendente attrezzature e residenze, alla superficie minima di 3 ha
vincolata al punto di ristoro va aggiunta quella minima di 3 ha relativa al
fondo agricolo.
13. Per gli edifici ad uso abitazione:
- l'altezza massima è fissata in 7,00 m ;
- la distanza dai confini del lotto deve essere non inferiore a 10,00 m
e il distacco dagli edifici speciali, non minore di 15,00 m;
- i fabbricati devono distare dalle strade di penetrazione al lotto non
meno di 6,00 m e dalle strade pubbliche non meno di quanto previsto dal
D.P.R. 26/4/1993, n. 147.
14. Per gli edifici ed impianti speciali per l'agricoltura:
- l'altezza dei fabbricati sarà la minima compatibile con le tipologie
speciali per l'agricoltura;
- i fabbricati devono distare dalle strade di penetrazione al lotto non
meno di 6,00 m e dalle strade pubbliche non meno di quanto previsto
dal D.P.R. 26/4/1993, n. 147.
15. Ai fini della tutela del patrimonio boschivo, tutti i lavori di
trasformazione agraria quali miglioramenti fondiari, decespugliamenti, etc.,
interessanti
terreni
soggetti
a
vincolo
specifico,
sono
subordinati
16
all'autorizzazione da parte del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale,
che sta predisponendo l'apposita cartografia.
16. Nelle zone E5, ad evitare un eventuale rischio di erosione dei suoli
dovuto alla carenza di un'adeguata e diffusa copertura vegetale, deve essere
favorita la piantumazione, anche a carattere produttivo, con essenze
preferibilmente locali.
17. Nelle zone designate "Ed" ed "Ed1", nelle quali sono da tempo
insediate attività produttive (salumificio e confezionamento sabbie silicee,
rispettivamente) sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, le ristrutturazioni e gli ampliamenti legati ad esigenze
funzionali e tecnologiche, purché questi ultimi non superino il 25% della
cubatura esistente.
18. In tutta la zona E sono vietate le discariche, i depositi di
rottamazione e similari. Quelle eventualmente preesistenti, in attesa di una
loro razionale bonifica, devono obbligatoriamente essere schermate mediante
l'impiego di barriere costituite da essenze sia arboree che arbustive,
possibilmente di specie tipiche locali, adatte a garantire una completa
protezione del sito dal punto di vista percettivo.
19. Nei complessi forestali presenti nel territorio comunale devono
essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, tutti gli
interventi culturali atti ad assicurarne la conservazione e la tutela,
favorendo, per quanto possibile, la diffusione delle specie tipiche locali.
20. Quanto ai fabbricati rurali, l'ammissibilità e le dimensioni di essi
devono essere commisurate al carico di bestiame mantenibile dopo il
miglioramento, al tipo di allevamento ed alle esigenze dei diversi
ordinamenti produttivi.
L'ubicazione e la realizzazione dei fabbricati rurali, comprese le
abitazioni, dovrà essere tale da non arrecare disturbo al paesaggio, danno ad
eventuali presenze di monumenti archeologici-storici, e nel rispetto,
comunque, di tutte le categorie di beni di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.
42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
Le costruzioni destinate a residenze dovranno essere intonate a quelle
tradizionali sia per quanto riguarda le tipologie sia per quanto riguarda
l'impiego dei materiali di finitura; le coperture devono essere a due falde
inclinate con manto in tegole curve (coppi). Per tutti i fabbricati, compresi
quelli
connessi
alla
conduzione
agricola
e
zootecnica
del
fondo,
all'itticoltura, alle attività di valorizzazione e trasformazione dei
prodotti aziendali, etc. deve essere evitato l'impiego di superfici con
coloriture metalliche o bianche (serramenti, manti di copertura, etc.); per
le murature devono essere impiegate esclusivamente tinteggiature con i colori
delle terre naturali.
21. Nell'altopiano del Sarcidano (limitatamente alla zona compresa tra
la ferrovia ed i confini con i territori comunali di Meana Sardo, Aritzo,
Gadoni, Villanova Tulo, Isili, Nurallao), nel quale sono presenti numerose
sorgenti superficiali che alimentano gli acquedotti dei Comuni limitrofi, è
vietata, di norma, la ricerca idrica mediante trivellazione. Eventuali
deroghe possono essere concesse da parte del Consiglio Comunale, ferme
restando tutte le altre necessarie autorizzazioni rilasciate da parte delle
Autorità competenti, secondo le prescrizioni della normativa vigente.
Art. 20 - ZONA F - Turistica.
1. In base all'Art. 38 della L.R. 22/12/89 n. 45, lo Studio di
Disciplina adottato dal C.C. di Laconi e reso esecutivo con D.A. n° 710/U del
31/3/1983, resta in vigore per le parti non in contrasto con le previsioni
contenute negli strumenti urbanistici di cui all'art. 3 primo comma lettera
a) della summenzionata L.R. n. 45.
2. All'interno della zona è consentita l'edificazione di strutture
destinate ad albergo, attrezzature ricreative e residences, motel ed
organismi collettivi, bungalows e ville unifamiliari, campeggi, secondo le
17
indicazioni contenute nel vigente Studio di Disciplina delle zone "F", previa
predisposizione di specifici Piani attuativi, estesi alle singole sub-zone
così come individuate negli elaborati cartografici.
Gli spazi liberi dai fabbricati dovranno essere tenuti a verde.
Gli interventi dovranno risultare autosufficienti dal lato igienico
sanitario, nel rispetto della normativa vigente.
3. L'indice fondiario massimo prescritto è di 0,75 m³/m².
4. Il 50% della superficie territoriale deve essere destinata a spazi
per attrezzature di interesse comune, al verde attrezzato a parco, gioco e
sport e per parcheggi. Almeno il 60% di tali aree devono essere pubbliche.
5. Per le caratteristiche e la suddivisione della zona F, come per tutti
gli altri parametri urbanistici ed edilizi, si rimanda al Regolamento di
Attuazione dell'apposito Studio di Disciplina.
6. I Piani attuativi devono essere integrati con un rigoroso studio di
compatibilità paesistico-ambientale come disciplinato all'art. 4, che dovrà,
peraltro individuare, all'interno delle sub zone, le localizzazioni delle
volumetrie in maniera da privilegiare gli areali a debole pendenza.
7. Per quanto riguarda in particolare il nuovo comparto di zona "F"
individuato in prossimità della borgata rurale di S. Sofia (cfr. la tav. 3c),
esso è destinato ad un intervento di iniziativa privata per la realizzazione
di una residenza alberghiera. L'edificazione potrà essere attuata previa
predisposizione di un apposito Piano attuativo esteso all'intero comparto e
che rispetti la ripartizione degli spazi di cui al precedente punto 4, oltre
alle indicazioni che possono evincersi dallo studio di compatibilità
paesistico-ambientale allegato al presente P.U.C.. Per tale comparto di zona
"F" l'indice territoriale è fissato in 0,20 m³/m².
Art. 21 - ZONE G (G1, G2, G3 e G4) - Servizi generali
1. Sono consentiti gli interventi finalizzati alla realizzazione delle
opere specificate, per le zone "G", al precedente Titolo IV, art. 11. Sono
altresì consentiti sull'esistente gli interventi edilizi, quando sono rivolti
alla trasformazione della destinazione d'uso precedente con altra specifica
della zona.
2. Sono vietati gli edifici per abitazione, a
strettamente indispensabili per il personale di servizio.
meno
di
quelli
3. L'indice territoriale massimo è fissato in 0,01 m³/m². Detto valore
può essere incrementato solo a seguito della predisposizione di un apposito
Piano Attuativo esteso a ciascun comparto considerato per intero.
4. Le nuove costruzioni e gli ampliamenti si attuano attraverso Piani
Attuativi di iniziativa pubblica e/o privata (questi ultimi devono essere
convenzionati).
Il Piano Attuativo dovrà rispondere, in generale e fatte salve le
diverse
disposizioni
riportate
ai
numeri
seguenti,
alle
seguenti
prescrizioni:
a) Indice fondiario massimo 2,50 m³/m².
b) Rapporto di copertura massimo 0,30 m²/m².
c) Altezza massima dei fabbricati non superiore a 10 m.
d) I singoli insediamenti dovranno essere dotati di aree di parcheggio in
misura adeguata alla destinazione degli immobili. In ogni caso, nelle
nuove costruzioni con destinazioni commerciali e direzionali, dovrà
essere assicurata una dotazione di spazi pubblici o ad uso pubblico,
escluse le sedi viarie, non inferiore all'80% della superficie lorda
di pavimento degli edifici previsti, di cui almeno la metà destinata a
parcheggio. Nel caso di edifici ed impianti pubblici o di interesse
pubblico, le aree da cedere o da rendere disponibili potranno essere
limitate agli spazi da destinare a parcheggio.
18
e) Le aree del lotto non occupate da costruzioni o attrezzature e non
destinate alla viabilità o parcheggio dovranno essere sistemate e
mantenute a giardino.
5. Per la sottozona G1 contermine all'abitato è consentita, in
particolare, la ristrutturazione e l'ampliamento del fabbricato esistente,
solo se finalizzata alla realizzazione di una struttura di tipo alberghiero.
In tale caso l'ampliamento dovrà risultare accorpato col fabbricato esistente
e la volumetria risultante, compreso il corpo di fabbrica esistente, non
dovrà superare il limite massimo di 7.000 m³. L'altezza dei fabbricati non
dovrà superare i 10 m. Dovrà essere assicurata una dotazione di parcheggi
pubblici o ad uso pubblico, escluse le sedi viarie, non inferiore al 40%
della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti.
6. Nelle sottozone G2, destinate rispettivamente alla realizzazione
delle nuove caserme della Polizia Stradale e della Residenza Sanitaria
Assistita, è consentita la realizzazione, anche per iniziativa privata, di
tali fabbricati destinati a servizi generali di interesse pubblico. L'indice
fondiario massimo ammesso è pari a 2,5 m³/m². L'altezza dei fabbricati non
dovrà superare i 10 m. Dovrà essere assicurata una dotazione di parcheggi
pubblici, escluse le sedi viarie, non inferiore al 40% della superficie lorda
di pavimento degli edifici previsti.
7. Nella sottozona G3, ubicata nella parte settentrionale del territorio
comunale, è in fase di realizzazione l'ippodromo comunale finanziato con i
fondi della Legge 64. Il presente P.U.C. recepisce come congrue le previsioni
del progetto approvato.
8. Le sottozone G4 comprendono sia i tre comparti in cui sono ubicati i
servizi generali pubblici esistenti (il depuratore comunale, la caserma dei
Carabinieri,
il
liceo-ginnasio)
sia
altri
due
comparti,
contermini
all'abitato,
già
individuati
nel
precedente
P.U.C.
e
ubicati,
rispettivamente, il primo a nord dell'abitato, il secondo ad est della
Parrocchiale (l'Amministrazione intende riservare questi due comparti per
futuri interventi connessi con lo sviluppo turistico-ricettivo). Vi sono
inoltre due ulteriori comparti, già previsti dal vigente Studio di Disciplina
come zone servizi generali di pertinenza della zona "F", di cui il primo, a
nord del parco, è contermine all'abitato.
Nei primi tre comparti sono ammessi, oltre agli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento e di restauro
conservativo, gli ampliamenti richiesti dalle esigenze dei servizi pubblici
che vi si svolgono. Detti interventi possono essere autorizzati con
concessione diretta, senza la predisposizione, cioè, di un Piano attuativo.
Negli altri quattro comparti che risultano ancora inedificati, qualunque
intervento è soggetto alla predisposizione di un apposito Piano attuativo,
coi limiti imposti al precedente punto 4.
Art. 22 - ZONE H
collettività. Norme per
zone archeologiche.
- Di particolare pregio o interesse per la
la tutela, valorizzazione e fruizione delle
1. Sono ammesse soltanto le coltivazioni agrarie, la conservazione delle
alberature esistenti, la sistemazione ed il completamento degli impianti e
delle opere pubbliche esistenti.
2. E' altresì consentita la manutenzione ed il risanamento degli edifici
esistenti.
3. Si distinguono sette tipi di zone "H":
− ZONA H1 - fascia di rispetto cimiteriale e quella intorno al
depuratore fognario.
− ZONA H2 - parco regionale tutelato con D.M. del 2/10/1978 (Legge del
1/6/1939).
− ZONA H3 - fascia di rispetto attorno al perimetro urbano.
− ZONA H4 - zona di inedificabilità assoluta a tutela di comparti di
pregio naturalistico.
19
− ZONA H5 - zona di inedificabilità assoluta intorno alle emergenze di
interesse archeologico.
− ZONA H6 - zona di inedificabilità assoluta relativa alle aree
vulnerabili.
− ZONA H7 - zona corrispondente all'ambito "1" di tutela integrale
individuato dal P.T.P n° 12, con l'esclusione di alcuni comparti di
detto ambito che sono stati invece individuati come H5 e H6 e
sottoposti ad un grado di tutela ancor più restrittivo.
4. Nella zona H1 sono vietate le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le
ricostruzioni dei fabbricati esistenti. Nel cimitero comunale sono consentite
le costruzioni funerarie.
5. Nella zona H2, che individua il parco regionale, sono di massima
consentite le attività ammesse per l'areale "1" di tutela integrale, di cui
al precedente art. 7, con l'esclusione, però, delle attività designate come
Ae, Ah, Al, Cd e Dd.
6. Nella zona H3 è ammessa la costruzione di fabbricati a servizio di
aziende agricole con limite massimo di densità fondiaria pari a 0,001 m³/m²,
con altezze massime non superiori a 4,50 m e distacchi come per la zona E.
7. Nella zona H4 non è consentita alcuna costruzione, trattandosi di
comparti di particolare pregio naturalistico per la presenza di grotte,
sorgenti, etc.. Sono ammessi esclusivamente il restauro conservativo e le
manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'esistente, le pratiche agricole
per la tutela del patrimonio boschivo, le opere necessarie per la
salvaguardia delle bellezze naturali e le opere provvisionali necessarie per
la salvaguardia dell'incolumità delle persone e delle cose.
8. Nelle zone H5, costituenti le fasce di rispetto intorno alle
emergenze di interesse archeologico e storico ed aventi una estensione
variabile da 50 a 200 metri tutt'intorno al manufatto da proteggere, è
vietato, di massima, qualsiasi intervento a meno che non sia teso alla
salvaguardia, alla valorizzazione ed alla fruizione dell'esistente, nel qual
caso dovrà essere richiesta la preventiva autorizzazione della competente
Soprintendenza
ai
Beni
Archeologici.
Gli
interventi
ordinariamente
ammissibili sono quelli volti alla valorizzazione del Bene Archeologico e
sono di norma riconducibili alle seguenti opere:
a) campagne di scavo;
b) realizzazione di percorsi pedonali in terra battuta stabilizzata
o
selciati ad opus incertum;
c) apposizione di segnali turistici e di eventuali pannelli didascalici;
d) recinzioni ad aria passante, con parte basamentale in muro a secco.
In particolare sono ammessi solo gli usi, tra quelli specificati nella
tabella riepilogativa delle attività e degli interventi compatibili di cui al
seguente Titolo V, indicati con le lettere Aa, Ac, Ad, Af, Ag, Ai; Ca, Cb;
Da; Fa, Fb; La.
Sono inoltre vietati gli scavi e i movimenti di terra in genere e le
eventuali arature non devono interessare una profondità maggiore dello strato
superficiale di terreno vegetale e comunque non maggiore di 50 cm, rimanendo
pertanto escluse le arature profonde per scopi agricoli.
9. Nella zona H6, delimitante le aree vulnerabili, è vietata
l'edificazione. Sono ammessi esclusivamente il restauro conservativo e le
manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'esistente, le opere di difesa del
suolo ed in generale le attività consentite per gli ambiti di tutela di grado
"1" di cui al precedente art. 7.
10. La zona H7 comprende l'areale di grado "1" di tutela integrale
individuato dal P.T.P. n° 12, con l'esclusione della parte del parco
regionale che, pur ricadendo in tale ambito di tutela, richiede tuttavia
maggiori vincoli per la sua salvaguardia ed è stato pertanto individuato come
zona "H2". Nella zona H7 valgono le norme e le disposizioni di cui al
precedente art. 7.
20
Art. 23 - Cave e Miniere.
1. L'attività estrattiva di cava è disciplinata dalla Legge Regionale
7/6/1989, n° 30 e dal Piano Regionale dell'Attività Estrattiva di Cava.
2. Ai sensi dell'art. 11 della L.R. 30/89, il presente P.U.C. recepisce
tutte integralmente le norme e le disposizioni contenute nel vigente Piano
Regionale dell'Attività Estrattiva di Cava, fermi restando però i maggiori
limiti di cui al seguente comma 3, imposti dal presente P.U.C..
3. Ai fini della tutela paesistico-ambientale del territorio comunale,
l'attività estrattiva può essere esercitata, previo espletamento di tutte le
pratiche autorizzative e concessorie richieste dalla vigente normativa,
esclusivamente nella parte di territorio comunale individuato come areale
"C2" nel vigente Piano Regionale dell'Attività Estrattiva, ma limitatamente
all'ambito "2c" di cui al P.T.P. n° 12 e per la parte di esso non compresa
nella perimetrazione delle aree in cui il P.T.P. stesso ha efficacia
vincolante. Rimangono escluse anche le zone H, con particolare riguardo alle
zone "H5" di rispetto delle emergenze archeologiche e storiche, e le
sottozone agricole E2 individuate nel presente P.U.C..
4. E' vietata qualsiasi attività di ricerca o estrazione di minerale,
entro una fascia di 1500 metri dal perimetro urbano.
Art. 24. - Distanze minime a protezione del nastro stradale.
1. Al di fuori delle zone omogenee A e B, nell'edificazione sono da
rispettare le distanze minime per la protezione del nastro stradale,
stabilite dal D.P.R. del 26 aprile 1993, n. 147.
2. Nella fascia di rispetto compresa entro tale distanza, è vietata la
costruzione di qualsiasi manufatto. Tuttavia la superficie compresa entro
tale fascia può essere utilizzata ai fini del computo della volumetria
edificabile.
3. Per le costruzioni esistenti vale quanto stabilito al precedente art.
18, comma 9.
TITOLO V
RIEPILOGO DELLE ATTIVITA' E DEGLI INTERVENTI COMPATIBILI
NEI DIVERSI AREALI IN CUI E' SUDDIVISO IL TERRITORIO.
Art. 25. - Tabelle riepilogative.
1. Nelle pagine seguenti sono riportate in forma tabellare le diverse
attività e gli interventi compatibili per ciascuno degli areali in cui
risulta suddiviso il territorio comunale di Laconi, con la sola esclusione
delle zone omogenee "A", "B" e "D", nonché in quelle "C" e "G" contermini al
centro abitato.
21
ATTIVITA' E INTERVENTI COMPATIBILI
A.
ATTIVITA' E INTERVENTI COMPATIBILI CON LA CONSERVAZIONE DELLA RISORSA
AMBITI TERRITORIALI
"1" "2b" "2b" "2b" "2b" "2c" "2c" "2c" "2c"
E2 E3 E4 E5 E2 E3 E4 E5
A.a - Attività scientifiche comprendenti l'insieme delle attività finalizzate allo studio, controllo e conservazione
delle risorse ambientali.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A.b - Attività naturalistiche, comprendenti le forme di fruizione dell'ambiente a fini didattici e ricreativi, con
eventuale realizzazione di infrastrutture leggere quali: segnaletica, sentieri natura, postazioni naturalistiche, aree
belvedere, capanni di osservazione, etc..
A.c - Attività culturali, comprendenti le forme di fruizione delle aree archeologiche, dei monumenti e dei beni
culturali in genere, con eventuale realizzazione di infrastrutture leggere necessarie alla conservazione del bene.
A.d - Interventi di difesa e ripristino ambientale nei confronti di situazioni di alterazione naturale o artificiale
dell'ambiente (interventi di difesa dell'assetto idrogeologico, nel rispetto della dinamica dei processi ambientali).
A.e - Attività di pesca, itticoltura e/o acquacoltura estensiva attraverso interventi di utilizzazione dei corpi
idrici superficiali per attività volte alla produzione ittica in generale, ed associata ad interventi necessari per la
tutela, valorizzazione e recupero degli ambienti umidi.
A.f - Attività di recupero delle tipologie originarie delle strutture esistenti attraverso interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria e restauro conservativo.
A.g - Interventi di apertura e sistemazione delle piste forestali strettamente necessarie alla gestione del bene.
A.h - Interventi di installazione di tralicci, antenne e strutture simili necessari per la salvaguardia delle risorse
naturali.
A.i - Interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico.
A.l - Interventi connessi alla realizzazione di opere pubbliche o di preminente interesse pubblico, quali: opere
stradali, opere pubbliche connesse al soddisfacimento del fabbisogno idrico ed altre opere di servizio pubblico o di
preminente interesse pubblico.
22
B.
ATTIVITA' E INTERVENTI DI CARATTERE RICREATIVO E CULTURALE
AMBITI TERRITORIALI
"1" "2b" "2b" "2b" "2b" "2c" "2c" "2c" "2c"
E2 E3 E4 E5 E2 E3 E4 E5
B.a - Infrastrutture leggere e amovibili di supporto alle attività sportive; infrastrutture leggere per le funzioni
di spogliatoio, di ristoro, di ricovero di attrezzature, posti di pronto soccorso e servizi igienici; parco giochi.
X
C.
AMBITI TERRITORIALI
"1" "2b" "2b" "2b" "2b" "2c" "2c" "2c" "2c"
E2 E3 E4 E5 E2 E3 E4 E5
ATTIVITA' E INTERVENTI DI CARATTERE SILVO-FORESTALE
X
X
X
X
X
X
X
X
C.a - Interventi volti alla gestione, miglioramento e ricostituzione boschiva a fini ambientali, ivi compresi quelli
tendenti ad assicurare una migliore resistenza agli incendi.
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
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X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
C.b - Interventi di rimboschimento, sempreché effettuati col fine di ricostituire la copertura vegetale preesistente
con essenze autoctone.
C.c - Interventi di disboscamento dei soprassuoli artificiali e di rinettamento dei pascoli dalla flora infestante
erbacea ed arbustiva.
C.d - Interventi di arboricoltura da legno e produttiva.
C.e - Interventi volti alla realizzazione di ricoveri precari, funzionali alla gestione del soprassuolo.
C.f - Opere per la valorizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali punti di riserva d'acqua per lo
spegnimento degli incendi.
X
C.g - Realizzazione di infrastrutture ed attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione compatibile del
bosco.
23
D.
ATTIVITA' E INTERVENTI DI CARATTERE TECNOLOGICO
AMBITI TERRITORIALI
"1" "2b" "2b" "2b" "2b" "2c" "2c" "2c" "2c"
E2 E3 E4 E5 E2 E3 E4 E5
D.a - Opere antincendio e protezione civile.
X
X
X
X
X
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X
X
D.b - Impianti .di depurazione, discariche controllate, inceneritori, fognature.
D.c - Strade, ferrovie.
D.d - Traverse, dighe, acquedotti e altre opere idrauliche finalizzate all'approvvigionamento idrico.
D.e - Impianti e reti elettriche e di approvvigionamento di energia.
E.
ATTIVITA' E INTERVENTI DI CARATTERE AGRICOLO
AMBITI TERRITORIALI
"1" "2b" "2b" "2b" "2b" "2c" "2c" "2c" "2c"
E2 E3 E4 E5 E2 E3 E4 E5
E.a - Interventi di adeguamento tecnologico ed economico finalizzati al mantenimento delle attività agricole
preesistenti.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E.b - Miglioramenti fondiari atti a rendere maggiormente funzionale la destinazione d'uso agricolo compatibile con la
risorsa suolo (irrigazione, strade interpoderali, impianti di coltivazioni arboree, elettrificazioni, reti di dreno,
etc.).
E.c - Impianti di agricoltura protetta (serre) e manufatti atti allo stoccaggio e trasformazioni delle produzioni
agricole aziendali.
E.d - Nuove edificazioni attinenti l'esercizio dell'attività agricola e legate all'esercizio delle attività di
controllo e gestione della risorsa (in questi casi è ammesso anche l'ampliamento controllato degli edifici esistenti,
nonché interventi diretti alla realizzazione di residenze strettamente necessarie alla conduzione del fondo e
all'agriturismo.
24
F.
ATTIVITA' E INTERVENTI DI CARATTERE PASCOLATIVO E ZOOTECNICO
AMBITI TERRITORIALI
"1" "2b" "2b" "2b" "2b" "2c" "2c" "2c" "2c"
E2 E3 E4 E5 E2 E3 E4 E5
F.a - Pascolamento controllato e non.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
F.b - Mantenimento e razionalizzazione dell'uso di superfici a foraggiere.
F.c - Miglioramento di pascoli attraverso opere di spietramento superficiale e decespugliamento compatibili con la
salvaguardia della risorsa suolo.
F.d - Ammodernamento, razionalizzazione e costruzione di stalle e ovili e relativi impianti di mungitura,
elettrificazione e refrigerazione.
F.e - Interventi atti a migliorare e potenziare l'attività produttiva, diretti anche alla realizzazione di impianti e
manufatti destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti, a scala aziendale.
F.f - Insediamenti zootecnici di tipo industriale, quali gli impianti di produzione intensiva attinenti l'esercizio
dell'attività zootecnica.
G.
ATTIVITA' E INTERVENTI DI CARATTERE ESTRATTIVO
AMBITI TERRITORIALI
"1" "2b" "2b" "2b" "2b" "2c" "2c" "2c" "2c"
E2 E3 E4 E5 E2 E3 E4 E5
G.a - Escavazione, lavorazione del materiale di cava, a norma delle vigenti leggi in materia, con l'obbligo del
successivo ripristino ambientale.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
G.b - Stabilizzazione di discariche di inerti e fanghi, al fine di evitare trasporti di solidi e inquinanti.
G.c - Cave di prestito e coltivazioni minerarie.
G.d - Ricerche minerarie.
25
H.
ATTIVITA' E INTERVENTI DI CARATTERE TURISTICO
AMBITI TERRITORIALI
"1" "2b" "2b" "2b" "2b" "2c" "2c" "2c" "2c"
E2 E3 E4 E5 E2 E3 E4 E5
H.a - Infrastrutture di base, fruizione e servizio: percorsi attrezzati, attrezzature di rifugio, ristoro e soccorso,
verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, impianti sportivi.
H.b - Infrastrutture di accesso, stazionamento e distribuzione.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
H.c - Recupero del patrimonio edilizio esistente.
H.d - Strutture ricettive quali alberghi, ostelli, residence e bungalow.
H.e - Strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, aree di sosta.
H.f - Strutture residenziali stagionali.
H.g - Punti di ristoro nel rispetto del D.A. n. 2266/83 e strutture di carattere turistico ricettivo di limitatissima
volumetria.
I.
ATTIVITA' E INTERVENTI DI CARATTERE PRODUTTIVO
AMBITI TERRITORIALI
"1" "2b" "2b" "2b" "2b" "2c" "2c" "2c" "2c"
E2 E3 E4 E5 E2 E3 E4 E5
I.a - Acquacoltura intensiva.
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I.b - Impianti artigianali.
I.c - Impianti industriali.
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L.
ALTRE ATTIVITA' E INTERVENTI DI CARATTERE INSEDIATIVO
AMBITI TERRITORIALI
"1" "2b" "2b" "2b" "2b" "2c" "2c" "2c" "2c"
E2 E3 E4 E5 E2 E3 E4 E5
L.a - Demolizione di edifici e manufatti in contrasto col contesto paesistico-ambientale.
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L.b - Riqualificazione urbanistica dell'esistente mediante interventi di riordino funzionale e formale.
L.c - Integrazione dell'esistente finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno abitativo, produttivo e di servizio.
L.d - Attività ed interventi residenziali e attività terziarie e produttive legate alla residenza.
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