Etichetta alimentare, ecco le novità del Regolamento europeo

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Etichetta alimentare, ecco le novità del Regolamento europeo
 S A V Consulenza & Marketing S.r.l.
Etichetta alimentare,
ecco le novità del Regolamento europeo
Eurocarne.it 03-12-2014
Eurocarne Post a colloquio con Saverio Linguanti, specialista
della legislazione alimentare. “A partire dal prossimo 13 dicembre
ci saranno molti cambiamenti, anche per il settore della carne.
Previsti, tra gli altri, obblighi per la vendita a distanza e
adempimenti per i prodotti freschi”.
Novità in arrivo per gli addetti ai lavori del settore alimentare. A partire dal prossimo 13 dicembre entrerà in vigore il Regolamento UE 1169/2011 che indirizzerà l’attività di etichettatura, per controllare le informazioni sui prodotti del mercato e aiutare il consumatore a compiere scelte [email protected] www.linguanti.it fax 030-­‐‑316798 S A V Consulenza & Marketing S.r.l.
consapevoli. Eurocarne Post fa luce sulle novità e le problematiche della nuova normativa con Saverio Linguanti, titolare dell’omonimo studio di consulenza a Brescia, specializzato nel campo della legislazione alimentare e del diritto amministrativo applicato alle procedure alimentari. Dott. Linguanti, con l’entrata in vigore del Regolamento UE 1169/2011 in materia di etichettatura ci saranno una serie di importanti cambiamenti per gli operatori del settore alimentare. Quali sono le novità più importanti? “Per prima cosa, c’è una estensione del campo di applicazione dell’etichettatura dei prodotti alimentari anche alle comunità, intese come ‘qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale’. Sono poi previsti obblighi nel contesto della vendita a distanza dei prodotti alimentari ed anche da parte dei responsabili delle informazioni degli alimenti per assicurare e verificare la conformità ai requisiti della norma, il cui riferimento metodologico diventa il Regolamento 178/2002. È istituito anche il principio secondo il quale le informazioni sui prodotti alimentari commercializzati devono essere date dal fornitore in modo da consentire all’acquirente o al trasformatore di dare le giuste notizie al consumatore. E poi ancora, adempimenti supplementari per i prodotti ai quali è aggiunta caffeina o fitosteroli, fitostanoli o esteri di fitostanolo”. Cosa cambia, in particolare, per gli operatori del settore carne? “Ci sono numerose regolamentazioni anche per le preparazioni. Ad esempio, è previsto nel caso di carni fresche suine, ovine, caprine e di volatili l’obbligo dell’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza, oltre a quella della denominazione di vendita. Si deve anche rendere nota la data del primo congelamento per le carni e loro preparati e ripetere il nome degli allergeni presenti ogni qual volta si trovino in più ingredienti e coadiuvanti tecnologici impiegati nella loro lavorazione. Infine, alcune azioni sono indirizzate alla regolarizzazione dei budelli per insaccati non commestibili”. Quali sono gli obiettivi del Regolamento comunitario? “Con questa serie di normative si intende definire le basi che garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, tenendo conto delle loro differenze di percezione e garantendo al tempo stesso il buon funzionamento del mercato interno”. Quale lo stato dell’arte delle pratiche di etichettatura in Italia? “Ad oggi nel nostro Paese l’etichettatura dei prodotti alimentari è disciplinata dal Decreto legislativo 109/1992, ma dal 14 dicembre 2014 subentreranno le nuove disposizioni con probabili problematiche di applicazione legate soprattutto al versante sanzionatorio. A questo proposito, in attesa del nuovo Decreto legislativo che individuerà la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento CE 1169, il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero della Salute ha predisposto una specifica circolare per chiarire l’applicabilità, alle corrispondenti disposizioni del regolamento, delle sanzioni disposte ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 18 del Decreto legislativo n. 109/1992. Per quanto riguarda lo stato dell’arte, chiariamo che le attività di controllo ufficiale eseguite nel corso del 2013 hanno rilevato irregolarità di etichettatura [email protected] www.linguanti.it fax 030-­‐‑316798 S A V Consulenza & Marketing S.r.l.
pari al 2,1% in fase di ispezione e pari al 4,6% in fase analitica”. Dalla normativa comunitaria sono esclusi tutti i prodotti preconfezionati, e quindi anche la carne, della Gdo. Perché? “I cosiddetti prodotti alimentari pre-­‐incartati sul luogo di vendita sono inseriti dal Regolamento 1169/2011 fra i prodotti alimentari non preimballati, per i quali vale l’obbligo generale di indicare gli ingredienti allergenici. Gli Stati membri possono prevedere disposizioni specifiche per questa categoria di presentazione dei prodotti alimentari”. Fonte: Osservatorio Eurocarne http://www.eurocarne.it/it/etichetta-­‐alimentare-­‐ecco-­‐le-­‐novita-­‐del-­‐regolamento-­‐europeo [email protected] www.linguanti.it fax 030-­‐‑316798