Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord
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Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord
Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord OGGETTO: iscrizione anagrafica di nuovi cittadini di Stati comunitari. In merito all’argomento in oggetto, si espongono alcune valutazioni. Il Ministero dell'Interno con circolare telegrafica n.38/2006 del 18 ottobre 2006 ha fatto presente che sono pervenuti allo stesso Ministero numerosi quesiti da parte dei Comuni, per conoscere se, l’iscrizione anagrafica dei soggetti aventi la cittadinanza di uno Stato membro della Comunità Europea, risulti necessaria la preventiva esibizione del titolo di soggiorno, alla luce della direttiva del Consiglio e del Parlamento dell’Unione Europea 2004/38/CE, per la quale al 30 aprile 2006 è scaduto il termine entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto emanare le disposizioni di attuazione. In particolare, tale direttiva dell’Unione Europea, che mira a semplificare e rafforzare il diritto di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione, non prevede il possesso della carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro che intendono dimorare per un periodo superiore a tre mesi, contemplando la possibilità di richiedere unicamente un’iscrizione presso le Autorità competenti. In relazione a tale direttiva, ai soli fini meramente anagrafici, il Ministero è dell’avviso che i soli cittadini dell’Unione aventi la cittadinanza di uno Stato membro, così come definiti esclusivamente dal punto 1) dell'articolo 2 della Direttiva in argomento, possono essere iscritti nei registri della popolazione residente, anche senza la preventiva esibizione della carta di soggiorno, una volta verificato il requisito della dimora abituale, restando fermo l’obbligo, sancito dall’art.14 Del DPR 223/1989 indistintamente per cittadini italiani e stranieri che trasferiscono la residenza dall’estero, di esibire passaporto o documento equipollente. Si espongono alcuni aspetti peculiari. Alloggi – rapporto superficie e volume con il numero abitanti dell’alloggio. La legislazione (nazionale e regionale) stabilisce che gli alloggi dei cittadini extracomunitari che soggiornano in Italia a seguito del possesso di regolari permessi di soggiorno debbano avere determinati requisiti di superficie in rapporto al numero degli utenti. Questa legislazione demanda ai Comuni la competenza per il rilascio dell’attestazione di conformità. L’aspetto da chiarire riguarda i contenuti di questa attestazione e in particolare se con la stessa debbano ritenersi soddisfatti tutti i requisiti relativi all’abitabilità. In merito si rileva che compete al Comune l’accertamento di ogni altro requisito ai fini della idoneità dell’immobile destinato ad uso abitazione, previo parere del servizio d’igiene dell’A.S.L. per quanto di competenza dello stesso. La legge anagrafica ed il relativo regolamento di attuazione nulla dispongono in ordine al numero di persone che possono risiedere all'interno di una civile abitazione, mentre la legge n. 40/1998 ed il relativo regolamento di attuazione dispongono che il cittadino extracomunitario che chiede il ricongiungimento familiare debba produrre una dichiarazione di idoneità dell'alloggio rilasciata dal Comune di residenza in base ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. SEDE CENTRALE Piazzale Risorgimento, n°14 24128 – BERGAMO Tel 035/40.35.40 – Fax 035/25.06.82 C.F.: 95100580166 E-Mail:[email protected] DELEGAZIONE NORDEST Via Fontane, n°95/b 31050 – VILLORBA (TV) Tel 0422/30.34.42 – Fax 0422/42.77.15 E-Mail: [email protected] http://www.conord.org 1 Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord Si vengono così a creare delle situazioni contraddittorie, nel senso che dal certificato anagrafico risultano residenti per esempio n. 8 persone, nella dichiarazione di idoneità “alloggiativa” risulta invece che l'alloggio può ospitare n. 4 persone. L'ufficiale d'anagrafe non dispone di alcuna discrezionalità in ordine alla richiesta di residenza anagrafica. Peraltro la circolare del Ministero dell'interno del 29 maggio 1995 n. 8 ha ribadito che "..in presenza di quello che costituisce un diritto-dovere del cittadino richiedere ed avere la residenza anagrafica, non si può assolutamente ipotizzare l'esistenza di una discrezionalità dell'amministrazione comunale, ma soltanto il dovere di compiere un atto dovuto ancorato all'accertamento obiettivo di un presupposto di fatto, e cioè la presenza abituale del soggetto sul territorio comunale". In merito emergono due ordini di problemi: a) di ordine anagrafico, riferito alla formazione del foglio di famiglia riferito ad un determinato nucleo familiare e ad un determinato sito abitativo individuabile nell’ambito della toponomastica e della numerazione civica; b) di ordine edilizio, relativamente alla compatibilità abitativa rispetto alla consistenza dell’unità immobiliare. A tale riguardo si sostiene: a) il cittadino ha diritto di scegliere il luogo di residenza, e non sembra possa essere eccepita in questa sede l’agibilità o meno dell’unità immobiliare, essendo questa rilevabile, in via ricognitiva od occasionale, da parte degli organi addetti alla vigilanza edilizia; b) ad evitare il sovraffollamento, in particolare presente in particolare nelle situazioni immigratorie di soggetti in possesso dei requisiti di legge per ottenere la residenza ancorché cittadini d’altro Paese, l’ordinamento prevede alcune regole. Nel caso in cui risultasse all’ufficio di anagrafe che, come si è detto non è organo istituzionale preordinato a codesto tipo di vigilanza, l’esistenza di situazioni di sovraffollamento in relazione ai parametri dell’edilizia abitativa previsti dalla Regione di competenza, provvede alla segnalazione al servizio di Igiene dell’Unità Sanitaria Locale ed all’Ufficio della Polizia Municipale. Gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno e che abbiano fissata in un Comune della Repubblica la loro dimora abituale, sono iscritti nell’anagrafe della popolazione residente alle stesse condizioni dei cittadini italiani. E’ richiesto, in questi casi, che l’ufficiale d’anagrafe annoti l’avvenuta iscrizione anagrafica sul permesso di soggiorno e comunichi alla Questura territorialmente competente, l’iscrizione di ogni mutazione anagrafica ( cambiamento d’indirizzo, cancellazione). Sempre in connessione con il particolare status, il cittadino extracomunitario è tenuto a rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel Comune entro 60 giorni dal rinnovo del permesso o della carta di soggiorno, allegando il documento rinnovato. Anche di questa avvenuta dichiarazione, l’ufficiale d’anagrafe è tenuto a darne comunicazione al competente Questore. SEDE CENTRALE Piazzale Risorgimento, n°14 24128 – BERGAMO Tel 035/40.35.40 – Fax 035/25.06.82 C.F.: 95100580166 E-Mail:[email protected] DELEGAZIONE NORDEST Via Fontane, n°95/b 31050 – VILLORBA (TV) Tel 0422/30.34.42 – Fax 0422/42.77.15 E-Mail: [email protected] http://www.conord.org 2 Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord Una particolare forma di cancellazione è infine, prevista per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione anzidetta, trascorso un anno dalla scadenza del permesso o della carta di soggiorno, previo avviso a provvedervi nei successivi trenta giorni. Il collegamento tra le speciali norme riguardanti la “legalizzazione” dei cittadini stranieri lavoratori subordinati ( per ultima la Legge n.222/2002 ) e quelle concernenti l’A.P.R. ( Anagrafe della popolazione residente, contenute del Regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con il D.P.R. n.223/1989), crea qualche giustificato dubbio operativo agli ufficiali d’anagrafe. Infatti mentre è richiesta per il cittadino extracomunitario l’idoneità dell’alloggio che i Comuni prima (in sede di certificazione) e le Questure dopo valutano in base al titolo legale ed alla superficie dell’alloggio, quest’ultima (la superficie) calcolata in base ai parametri fissati dalle leggi regionali per i requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica - non altrettanto è richiesto (almeno non direttamente all’interessato, ma talvolta al datore di lavoro), nel caso di prima ammissione ed iscrizione del cittadino straniero interessato, all’anagrafe dei residenti. Appare quindi giustificato il dubbio dell’ufficiale d’anagrafe in merito all’accettazione di una richiesta di residenza del nucleo di cittadini extracomunitari, ed al possibile rifiuto di concessione, legando quest’ultimo diniego alla inidoneità dell’alloggio, desunta in base al rapporto: persone-superficie di cui alle norme regionali in materia di assegnazione alloggi (ERP). In merito al concetto di della residenza, il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per i servizi demografici - ha più volte ricordato che, come ribadito da costante giurisprudenza, lo stesso concetto è fondato sulla dimora abituale del soggetto sul territorio comunale, cioè dall’elemento oggettivo della permanenza in tale luogo e soggettivo dell’intenzione di avervi stabilito dimora, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali. Sull’argomento la Cassazione Civile ( Sezione I – 29 maggio 1979, n.3075) ha stabilito un principio tuttora valido in base al quale l’Amministrazione comunale non deve limitarsi a prendere atto della dichiarazione di trasferimento della residenza di un cittadino, “ma ne controlla la verità, procedendo all’accertamento della residenza anche per mezzo delle proprie indagini”. L’iscrizione anagrafica, pertanto, è condizionata unicamente dalla verifica delle corrispondenza fra quanto dichiarato dal cittadino cioè l’intenzione di risiedere nel Comune e la “res facti”, ovverossia l’effettiva presenza abituale dello stesso sul territorio del Comune, che dovrà formare oggetto di apposito accertamento disposto dall’Ufficiale di anagrafe, non potendo essere vincolata né allo svolgimento di attività lavorativa sul territorio comunale, né alla disponibilità di un’abitazione. La natura dell’alloggio non può costituire ostacolo alla concessione della residenza, mentre è possibile rigettare l’istanza con apposito provvedimento, nell’ipotesi in cui non vi sia corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto invece emerso dagli accertamenti. L’art. 19, comma 2 del vigente regolamento anagrafico ( D.P.R. n. 223/1989) stabilisce il potere-dovere dell’Ufficiale d’anagrafe di ordinare gli accertamenti per verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l’iscrizione. SEDE CENTRALE Piazzale Risorgimento, n°14 24128 – BERGAMO Tel 035/40.35.40 – Fax 035/25.06.82 C.F.: 95100580166 E-Mail:[email protected] DELEGAZIONE NORDEST Via Fontane, n°95/b 31050 – VILLORBA (TV) Tel 0422/30.34.42 – Fax 0422/42.77.15 E-Mail: [email protected] http://www.conord.org 3 Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord Gli accertamenti sono svolti a mezzo degli organi di Polizia municipale o di altro personale comunale a ciò autorizzato utilizzando l’apposito modello predisposto dall’ I.S.T.A.T., quale verbale di accertamento. I provvedimenti che respingono la richiesta d’iscrizione anagrafica, nei casi sopra esposti ( discordanza tra dichiarazione ed accertamento) andranno formalizzati ai sensi dell’art. 3 della Legge n.241/1990, con adeguata motivazione, per consentire agli interessati una eventuale impugnativa. In conclusione, pertanto, la questione sotto il profilo meramente anagrafico non si pone, in quanto si è avuto ampiamente modo di chiarire la finalità dell’istituto della residenza, in base al quale, una volta verificata la corrispondenza tra dichiarazione del richiedente e situazione effettivamente esistente, l’iscrizione non dovrebbe risultare oggetto di diniego senza rischio di impugnative di presumibile esito vittorioso. Gli organi di polizia Municipale, ovviamente, in sede accertativa, in qualità di organi di Polizia Giudiziaria, rileveranno l’esistenza di eventuali violazioni di norme collegate al particolare status dei cittadini interessati, con particolare riferimento alla persistenza della dimora stabile e della validità del permesso o carta di soggiorno, curando le necessarie comunicazioni alla competente Questura. Specificatamente i cittadini dei Paesi della Comunità Europea che rimangono in Italia al massimo per tre mesi dovranno solo comunicare alla autorità la loro presenza, senza chiedere un permesso di soggiorno. Infatti l’obbligo di chiedere il permesso per soggiorni di breve durata, come quelli per turismo o affari, viene abolito e sostituito da una dichiarazione. Questo non significa chiunque può entrare in Italia per soggiorni brevi senza alcuna formalità: infatti rimane indispensabile il passaggio al Consolato per chiedere il visto d’ingresso (a meno che siano in vigore accordi particolari con il proprio Paese d'origine). In attesa di “concretizzazione” di nuove disposizioni legislative, da parte degli organi del potere legislativo o esecutivo, delle quali non si anticipa nulla per il fatto che possono essere modificate anche all’ultimo momento nelle discussioni parlamentari, si segnalano gli estremi delle recenti disposizioni legislative vigenti: - Decreto legislativo n. 3 in data 8 gennaio 2007 “Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 – serie generale- in data 30 gennaio 2007; - Decreto Legislativo n. 5 in data 8 gennaio 2007 “Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 – serie generale – in data 31 gennaio 2007. Bergamo, anno 2007 SEDE CENTRALE Piazzale Risorgimento, n°14 24128 – BERGAMO Tel 035/40.35.40 – Fax 035/25.06.82 C.F.: 95100580166 E-Mail:[email protected] DELEGAZIONE NORDEST Via Fontane, n°95/b 31050 – VILLORBA (TV) Tel 0422/30.34.42 – Fax 0422/42.77.15 E-Mail: [email protected] http://www.conord.org 4