Bollettino n. 11.2

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Bollettino n. 11.2
Bollettino
Anno XXXIII
n. 11.2
16/30 novembre 2016
2 dicembre 2016
1
Delibere e provvedimenti urgenti
16/30 novembre 2016
Sommario
Provvedimenti adottati dalla Commissione
1
Delibere e Provvedimenti urgenti adottati o resi pubblici
nella quindicina di riferimento
3
3
2
Comunicazioni
18
3
Altre decisioni
21
4
Appendice
27
Indice cronologico
31
Indice per materia
33
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
Direzione e redazione: via G. B. Martini, 3 – 00198 ROMA, tel. 06/84771
Direttore responsabile: Antonella Nibaldi
Redazione: Laura Ferri (coordinatrice)
Elaborazione e composizione: Claudia Amadio, Alfredo Gloria
2
Delibere e provvedimenti urgenti
16/30 novembre 2016
Provvedimenti adottati dalla Commissione
1 Delibere e provvedimenti urgenti adottati o resi pubblici
nella quindicina di riferimento
Delibera n. 19734
corrente e di deposito titoli unitamente ai riferiti tre clienti presso FinecoBank S.p.A.;
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di tre
mesi, del sig. Francesco Sanzeri dall’albo unico
dei consulenti finanziari
2) art. 108, comma 6, per aver accettato un finanziamento dai clienti;
RILEVATO che con nota del 2 febbraio 2016 il sig. Sanzeri ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento in oggetto e, in riscontro, con nota del 23 febbraio 2016 è
stata trasmessa alla parte la documentazione richiesta e che
con nota del 22 marzo 2016 il sig. Sanzeri ha presentato le
proprie deduzioni difensive;
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n.
16190 del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni (di
seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»);
VISTA la Relazione per la Commissione del 28 aprile
2016, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti
contestati al sig. Francesco Sanzeri e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e
dell’entità della relativa sanzione;
VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio
della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 7424 del 5 ottobre 1993,
recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti
finanziari del Sig. Francesco Sanzeri, nato il 6 gennaio 1964
a Cittiglio (VA) e residente […omissis…];
VISTA la nota del 28 aprile 2016 con le quale è stata
tramessa al sig. Sanzeri copia della Relazione con cui l’Ufficio
Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione
contestata e alla specifica determinazione della sanzione;
VISTA la documentazione trasmessa con del 10 giugno
2015 e del 15 dicembre 2015 da Banca Fideuram S.p.A. (di
seguito anche “la Banca”) e la nota del 16 settembre 2015
di FinecoBank S.p.A. da cui sono emerse talune irregolarità
commesse dal sig. Francesco Sanzeri nello svolgimento
dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta
fuori sede (di seguito, anche solo “consulente finanziario”);
ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate con
nota del 26 maggio 2016 dal sig. Sanzeri in replica alla predetta Relazione USA;
CONSIDERATO che le controdeduzioni di cui alla citata
nota del 26 maggio 2016 non presentano sostanziali elementi
di novità rispetto a quanto argomentato con le deduzioni difensive presentate in precedenza;
VISTA la nota del 19 gennaio 2016, notificata alla parte in pari data con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete, Promotori e Consulenti Finanziari
ha contestato al consulente finanziario sig. Francesco Sanzeri la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre
2007:
RITENUTO,
RITENUTO avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel
corso dell’istruttoria, di condividere quanto rappresentato
dall’Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti e alla sanzione da applicare nel caso di specie;
RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig.
Francesco Sanzeri la violazione delle seguenti disposizioni del
regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29
ottobre 2007: 1) art. 106, comma 1, lett. e) per aver accettato
e mantenuto l’incarico di procuratore conferito dai clienti e
per essere cointestatario di rapporti di conto corrente e di
1) art. 106, comma 1, lett. e):
-
per aver accettato e mantenuto l’incarico di
procuratore conferito da tre clienti;
-
per essere cointestatario di rapporti di conto
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Delibere e provvedimenti urgenti
16/30 novembre 2016
Delibera n. 19753
deposito titoli unitamente ai clienti presso FinecoBank S.p.A.;
2) art. 108, comma 6, per aver accettato un finanziamento
dai clienti;
Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del Sig. Stefano Trulli per
violazione dell’art. 18, comma 1, del D. Lgs. n.
58/1998
CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell’entità della sanzione:
-
-
-
ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Regolamento
Consob n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di
cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) del
d.lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione
e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi
violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento
e di altre disposizioni generali o particolari impartite
dalla stessa Consob;
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio
della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre
2013 e successive modificazioni;
ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. b), n. 2 e n. 7) del
regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone la sospensione da uno a quattro mesi dall’Albo
in caso di esercitato di attività incompatibili con
l’attività di consulente finanziario ai sensi dell’art.
106, comma 1, lett. e) e nell’ipotesi di percezione di
compensi o finanziamenti in violazione dell’art. 108,
comma 6, del citato regolamento;
VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare,
l’art. 18, comma 1, secondo cui “l'esercizio professionale nei
confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche”;
VISTO l’esposto trasmesso alla Consob in data 1° agosto
2014, con cui alcuni investitori hanno segnalato che il sig.
Stefano Trulli avrebbe prestato nei loro confronti, in assenza
delle prescritte autorizzazioni, il servizio di investimento
avente ad oggetto la gestione di portafogli;
nel caso di specie, ai fini della determinazione della
sanzione da applicare, occorre tenere conto delle seguenti circostanze:
-
si è trattato di 3 clienti di cui due legate da un
rapporto di parentela;
-
l’importo del finanziamento risulta di rilevante
entità;
-
il sig. Sanzeri ha ricoperto l’incarico di procuratore per conto delle clienti per un significativo periodo di tempo;
-
sulla base degli atti del procedimento le violazioni accertate risultano imputabili al sig. Sanzeri a
titolo di dolo;
VISTE le note trasmesse dal 15 gennaio 2015 al 24 giugno 2015, con cui un intermediario, a riscontro di richieste di
informazioni, ha fornito informazioni concernenti l’attività
posta in essere dal sig. Trulli nei confronti di alcuni investitori;
VISTE le note trasmesse il 1° e l’8 aprile 2015, con cui il
sig. Trulli, a riscontro di richieste di informazioni, ha fornito
informazioni e documenti in merito all’attività dallo stesso
posta in essere nei confronti di alcuni investitori;
VISTA la nota trasmessa in data 15 luglio 2015,
nell’ambito della cooperazione internazionale, con cui sono
state fornite ulteriori informazioni in merito all’attività posta
in essere dal sig. Trulli;
SULLA BASE
BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla
presente delibera e ne costituisce parte integrante, nonché
negli atti in esso richiamati;
VISTE le note trasmesse dal 16 luglio 2015 al 7 gennaio
2016, con cui alcuni investitori, a riscontro di richieste di informazioni, hanno fornito informazioni e documenti concernenti il servizio di gestione di portafogli prestato nei loro confronti dal sig. Trulli;
D E L I B E R A:
VISTA la lettera del 29 febbraio 2016, notificata in data
4 marzo 2016, con cui la Divisione Tutela del Consumatore,
Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell’attività di vigilanza, ha contestato al sig. Stefano
Trulli, ai sensi degli artt. 190 e 195 del D. Lgs. n. 58/1998, la
violazione dell’art. 18, comma 1, del medesimo Decreto, che
riserva la prestazione in via professionale nei confronti del
pubblico dei servizi e delle attività di investimento aventi ad
oggetto strumenti finanziari a determinati soggetti in possesso di specifici requisiti e della relativa autorizzazione ad
operare;
Il Sig. Francesco Sanzeri, nato il 6 gennaio 1964 a Cittiglio (VA) e residente […omissis…], è sospeso dall’Albo unico
dei consulenti finanziari per un periodo di tre mesi.
La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ex
art. 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla
Corte d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
22 settembre 2016
RILEVATO che con nota pervenuta in data 8 aprile 2016
il sig. Trulli ha presentato le proprie deduzioni difensive con
riguardo all’addebito contestatogli;
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas
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Delibere e provvedimenti urgenti
16/30 novembre 2016
ESAMINATA la Relazione per la Commissione del 18 luglio 2016, con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati, formulando conseguenti proposte in ordine alla quantificazione
della relativa sanzione;
sta in essere, che decorre quanto meno dal mese di
marzo 2013 al mese di dicembre 2013;
VISTA la nota del 18 luglio 2016 con le quale è stata
tramessa al sig. Trulli copia della Relazione con cui l’Ufficio
Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione
proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione
contestata e alla specifica determinazione della sanzione;
ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate con
nota del 22 agosto 2016 dalla parte in replica alla predetta
Relazione USA;
Nei confronti del sig. Stefano Trulli è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 80.000,00, della quale è
contestualmente ingiunto al medesimo il pagamento.
Il pagamento della predetta sanzione deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F 23, reperibile presso
qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia
postale, del quale si allega alla presente delibera, ad ogni
buon conto, fac-simile precompilato.
VISTO l’art. 11 della Legge n. 689/1981, il quale prevede che «Nella determinazione della sanzione amministrativa
pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie
facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione,
all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»;
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo
inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere
dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore
ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma
6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la
sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del
termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la
maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel
medesimo periodo.
TENUTO CONTO,
CONTO in base al complesso delle informazioni disponibili, dei seguenti parametri:
la gravità soggettiva della condotta posta in essere;
il sig. Trulli ha tenuto un atteggiamento non collaborativo nell’ambito dell’attività di vigilanza, dinanzi a richieste strumentali alla ricostruzione dei fatti
oggetto di accertamento;
D E L I B E R A:
VISTO l’art. 190, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, il
quale, per la violazione dell’art. 18, comma 1, del medesimo
Decreto prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila;
-
-
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla
presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli
atti in esso richiamati;
RITENUTA,
RITENUTA sulla base delle risultanze istruttorie, definitivamente accertata la contestata violazione dell’art. 18,
comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, da imputarsi al sig. Trulli,
per avere il medesimo esercitato in via professionale e nei
confronti del pubblico un’attività riconducibile al servizio di
gestione di portafogli, rientrante nel novero della menzionata riserva;
la gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla
norma violata e alla diffusione delle conseguenze
dannose, anche potenziali;
l’ambito dell’attività, che ha interessato quanto meno undici investitori, che hanno conferito a tal fine
circa 215.000,00 euro e che hanno conseguito perdite, costituite anche da commissioni di performance, nella maggior parte dei casi corrispondenti
all’intero patrimonio conferito;
RITENUTO,
RITENUTO con riferimento all’elemento soggettivo,
che la violazione accertata sia imputabile al sig. Trulli quanto meno a titolo di colpa;
CONSIDERATO che le predette controdeduzioni non
presentano sostanziali elementi di novità rispetto a quanto
argomentato con le deduzioni difensive presentate in precedenza;
-
-
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata
comunicazione alla Consob, attraverso l’invio di copia del
modello attestante il versamento effettuato.
CONSIDERATO,
CONSIDERATO riguardo alla gravità obiettiva, che:
-
-
La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.
la previsione di una riserva di attività per lo svolgimento professionale dei servizi di investimento è di
significativa importanza per la salvaguardia di rilevanti interessi pubblici in tema di tutela degli investitori e del risparmio, nonché dei soggetti che svolgono professionalmente tale attività in conformità
al quadro normativo di riferimento;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex
art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla Corte d’Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.
5 ottobre 2016
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas
l’arco temporale entro cui la violazione è stata po-
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Delibere e provvedimenti urgenti
16/30 novembre 2016
Delibera n. 19778
PREMESSO che al fine di effettuare le opportune verifiche la Banca ha provveduto a convocare presso la filiale di
Ancona i clienti facenti parte del portafoglio assegnato al
consulente. In particolare sulla scorta di quanto evidenziato
dai sigg. […omissis…], clienti assegnati al consulente, troverebbe conferma il modus operandi del sig. Giannotti così come illustrato dall’Avv. […omissis…]. Difatti sarebbero stati
accesi presso Finecobank all’insaputa dei predetti clienti rapporti di conto corrente a loro intestati i quali sarebbero stati
utilizzati da parte del sig. Giannotti per far confluire le somme rivenienti dal disinvestimento di quote OICVM in essere
presso la Banca. Dall’analisi degli estratti conto delle posizioni
accese presso Finecobank risulterebbero bonifici a favore del
consulente aventi a oggetto le somme rivenienti dai disinvestimenti sopra riferiti;
Sospensione cautelare, per un periodo di sessanta giorni, del sig. Gianluca Giannotti
dall’esercizio dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
VISTA la legge del 7 giugno 1974, n. 216, come successivamente modificata ed integrata;
VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58,
come successivamente modificato ed integrato;
VISTA la propria delibera n. 11504 del 23 giugno 1998;
PREMESSO in particolare che la sig.ra […omissis…] ha
disconosciuto le seguenti operazioni di bonifico disposte a
favore di un conto corrente n. […omissis…] intestato alla stessa sig.ra […omissis…]acceso presso Banca Fineco a sua insaputa dal consulente Giannotti e rivenienti da precedenti operazioni di disinvestimento:
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n.
16190 del 29 ottobre 2007;
VISTA la propria delibera n. 16737 del 18 dicembre
2008;
-
bonifico del 08/10/2014 per un importo di 12.606,84
euro riveniente dal riscatto di quote di un OICVM denominato ”Euromobiliare Int Fund Sicav”;
-
bonifico del 08/10/2014 per un importo di 29.153, 87
euro riveniente dal riscatto di quote di un OICVM denominato “Pictet Emerging Local Curr Debt R Eur”;
PREMESSO che con nota del 20 aprile 2016 (Prot. Consob 0036282/16 del 22 aprile 2016) Credito Emiliano S.p.a.
(di seguito anche Credito Emiliano) segnalava di aver assunto
il provvedimento di recesso per giusta causa nei confronti del
sig. Giannotti. Nella suindicata nota la Banca precisava che il
15 marzo 2016 era stata rinvenuta sulla scrivania del consulente presso la filiale di Ancona della stessa Banca una rendicontazione relativa a un “dividendo OICVM n.
43367480/LU8283 44357/7. 763000/EUROFUNDLUX MULTI IN
COME F4 cl D” di 2.145,00 euro, formalmente intestata alla
cliente […omissis…] e palesemente artefatta;
-
bonifico del 08/10/2014 per un importo di 31.209,00
euro riveniente dal riscatto di quote di OICVM denominato “Pimco Emerging MarketsBond e Acc Eur”;
-
bonifico del 11/02/2015 per un importo di 38.663,97
euro rivenienti dal riscatto di quote di OICVM denominato “Euromobiliare International”;
-
bonifico del 12/02/2015 per un importo di 9.980,00
euro rivenienti dal riscatto di quote di OICVM denominato “Euromobiliare International”.
PREMESSO che con nota del 21 luglio 2016 (Prot. Consob 0067633/16 del 21 luglio 2016) la Banca ha ulteriormente precisato di essere stata contattata dal legale del sig.
Giannotti, Avv. […omissis…], il quale nel corso di incontri tenutisi il 5 maggio e l’11 maggio 2016 con dipendenti della
Banca ha denunciato l’esistenza di “una condotta malversativa che sarebbe stata posta in essere dal suo assistito in danno
della clientela”. Sulla base di quanto riferito dal legale la condotta posta in essere dal consulente sarebbe consistita
nell’aprire posizioni di conto corrente presso altri intermediari
(principalmente Finecobank Banca Fineco S.p.a. di seguito
anche Finecobank o anche Banca Fineco) a insaputa dei clienti e utilizzando i documenti identificativi di questi ultimi già
acquisiti dallo stesso consulente per la costituzione di rapporti di conto corrente presso Credito Emiliano. Su tali conti correnti il consulente avrebbe fatto confluire le disponibilità derivanti da operazioni di disinvestimento perfezionate presso
Credito Emiliano e successivamente avrebbe distratto le
somme rivenienti dai disinvestimenti, effettuando operazioni
di bonifico a valere sugli stessi conti correnti e a favore di
propri conti correnti a mezzo del canale online;
-
La sig.ra […omissis…] ha altresì disconosciuto le ulteriori operazioni di bonifico disposte a mezzo del
canale on line dallo stesso Giannotti a valere sul
conto corrente n. […omissis…] intestato alla stessa
sig.ra […omissis…] acceso presso Banca Fineco a sua
insaputa aventi come beneficiario lo stesso sig.
Gianluca Giannotti e disposte dal 10/10/2014 al
17/08/2015 per un importo complessivo di euro
156.770,00;
VISTA la delibera dell’Organismo per la tenuta dell’Albo
unico dei consulenti finanziari n. 1 del 14 gennaio 2009;
VISTA la propria delibera n. 12018 del 16 giugno 1999
recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti
finanziari del sig. Gianluca Giannotti, nato ad Ancona il 12
novembre 1966 […omissis…];
PREMESSO che la cliente sig.ra […omissis…] ha disconosciuto la richiesta di rimborso avente a oggetto n. 10.180,59
quote del Fondo denominato “GLO MUL AS INC A/DIS/EUR”
effettuata in data 04/04/2016;
PREMESSO che infine il sig. […omissis…] ha disconosciuto le seguenti operazione di bonifico disposte a favore del
conto corrente n. […omissis…] intestato allo stesso sig.
[…omissis…] acceso presso Banca Fineco a sua insaputa dal
consulente Giannotti e rivenienti da precedenti operazioni di
disinvestimento:
6
Delibere e provvedimenti urgenti
16/30 novembre 2016
-
bonifico del 07/02/2014 per un importo di 8.299,91
euro rivenienti dal riscatto di quote di un OICVM denominato ”Franklin Templeton China” ;
di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano
presumere l’esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di
disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob;
-
bonifico del 07/02/2014 per un importo di 33.724,25
euro rivenienti dal riscatto di quote di un OICVM denominato “F Global Bond Fund”;
-
bonifico del 07/02/2014 per un importo di 23.102,57
euro rivenienti dal riscatto di quote di un OICVM denominato “Carmagnac Gestion Patrimoine”.
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 111, comma 1, del
regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29
ottobre 2007, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all’articolo 55, comma 1, del decreto
legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, la Consob valuta la
gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la
sanzione della radiazione dall’Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita ed alla reiterazione della violazione;
Il sig. […omissis…] ha altresì disconosciuto le ulteriori
operazioni di bonifico disposte a mezzo canale on line dallo
stesso Giannotti a valere sul conto corrente n. […omissis…]
intestato allo stesso sig. […omissis…] acceso presso Banca
Fineco a sua insaputa avente come beneficiario lo stesso sig.
Gianluca Giannotti disposte dal 17/02/2014 al 01/12/2014
per un importo complessivo di euro 64.800,00;
CONSIDERATO che i comportamenti innanzi descritti
sono tali da compromettere l’affidabilità del consulente abilitato all’offerta fuori sede nei confronti dei risparmiatori;
CONSIDERATO
CONSIDERATO,
ATO in particolare, che le condotte sopra indicate, in ragione della loro gravità, dell’entità dei danni cagionati, della continuazione, delle modalità fraudolente con
cui sono state realizzate dal sig. Gianluca Giannotti, sono
sanzionabili con la radiazione dall’Albo;
RITENUTI,
RITENUTI pertanto, esistenti, a carico del sig. Gianluca
Giannotti, in considerazione di quanto sopra rappresentato,
elementi che fanno presumere il perfezionamento delle seguenti fattispecie:
-
acquisizione, anche mediante distrazione a favore di
terzi, della disponibilità di somme e di valori di pertinenza dei clienti;
-
perfezionamento di operazioni non autorizzate dai
clienti a valere sui rapporti di pertinenza di questi
ultimi;
-
comunicazione di informazioni e trasmissione di documentazione ai clienti non rispondente al vero;
-
utilizzo indebito di codici di accesso telematico ai
rapporti di pertinenza dei clienti;
RITENUTA la necessità e l’urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il
sig. Gianluca Giannotti dall’attività di consulente finanziario
abilitato all’offerta fuori sede;
RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti di questa Commissione,
come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare,
contenga elementi tali da suffragare l’esistenza di gravi
violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob e che, pertanto, sussistano i
presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione, in via cautelare, del medesimo sig. Gianluca Giannotti dall’esercizio dell’attività di consulente finanziario
abilitato all’offerta fuori sede, per un periodo di sessanta
giorni, ai sensi dell’art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;
CONSIDERATO che i comportamenti del sig. Gianluca
Giannotti, come sopra rappresentati, integrano ipotesi di violazione dell’art. 107, comma 1 e dell’art. 108, comma 7 del
regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29
ottobre 2007, per aver:
-
acquisito, anche mediante distrazione a favore di terzi, la disponibilità di somme e di valori di pertinenza
dei clienti;
-
perfezionato operazioni non autorizzate dai clienti a
valere sui rapporti di pertinenza di questi ultimi;
-
comunicato informazioni e consegnato documentazione ai clienti non rispondente al vero;
-
utilizzato indebitamente i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti;
D E L I B E R A:
Il sig. Gianluca Giannotti, nato ad nato ad Ancona il 12
novembre 1966 […omissis…] è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato
all’offerta fuori sede per un periodo di sessanta giorni, ai sensi
dell’art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.
La presente delibera verrà portata a conoscenza dell'interessato e pubblicata nel bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta
giorni dalla data di comunicazione.
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 55, comma 1, del
decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, la Consob, in
caso di necessità ed urgenza, può disporre in via cautelare la
sospensione del consulente finanziario abilitato all’offerta
fuori sede dall’esercizio dell’attività per un periodo massimo
11 novembre 2016
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas
7
Delibere e provvedimenti urgenti
16/30 novembre 2016
Delibera n. 19779
La Società è autorizzata all’esercizio del servizio di investimento di cui all’art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, lettera:
Autorizzazione della EUCLIDEA SIM S.p.A.
all’esercizio del servizio di investimento di cui
all’art. 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed iscrizione
della stessa Società nell’albo delle SIM
d) gestione di portafogli.
L’autorizzazione alla prestazione del suddetto servizio è
rilasciata con le seguenti modalità operative: “con detenzione,
anche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti
finanziari della clientela e con assunzione di rischi da parte
della Società stessa”.
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e
successive modificazioni;
La presente delibera verrà portata a conoscenza della EUCLIDEA SIM S.p.A. nei modi e nei termini di legge e pubblicata
nel Bollettino della Consob.
VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, approvato con propria delibera n. 16190 del 29
ottobre 2007 e successive modificazioni;
Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni
dalla data di comunicazione.
VISTO il regolamento adottato congiuntamente con
Banca d'Italia con provvedimento del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;
17 novembre 2016
VISTO il decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione Economica n. 468 del 1998;
Delibera n. 19781
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas
Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di CHL S.p.A. per violazione
dell’art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998 e
dell’art. 6 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 17221/2010
VISTO il decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione Economica n. 469 del 1998;
VISTO il regolamento della Banca d’Italia del 4 agosto
2000 e successive modificazioni;
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
VISTA la propria delibera n. 11760 del 22 dicembre 1998
con la quale è stato istituito l’albo delle SIM e delle imprese
di investimento extracomunitarie di cui all’art. 20, comma 1,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTA l’istanza, presentata con note del 1° marzo 2016,
con la quale Euclidea Società di Intermediazione Mobiliare
S.p.A. – in forma abbreviata EUCLIDEA SIM S.p.A. – ha chiesto
di essere autorizzata all’esercizio del servizio di gestione di
portafogli di cui all’art. 1, comma 5, lettera d), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con detenzione, anche
temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e con assunzione di rischi da parte
della Società stessa, e di essere iscritta nell’albo delle SIM di
cui all’art. 20, comma 1, del medesimo decreto;
VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio
della Consob, adottato con delibera n. 18750
del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTE le successive note del 22 luglio 2016, del 4 ottobre
2016 e del 25 ottobre 2016 con le quali EUCLIDEA SIM S.p.A.
ha trasmesso le informazioni integrative richieste;
VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n.
17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni, recante
disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (di
seguito, anche solo «Regolamento OPC») e, nello specifico,
l’art. 6, il quale richiede che, qualora un’operazione con parte
correlata sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione
previsti dall’art. 114, comma 1, del TUF, nel comunicato
stampa da pubblicare siano inclusi:
VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di
seguito, anche solo «TUF») e, in particolare, l’art. 114, comma
5, il quale stabilisce tra l’altro che la Consob può, anche in via
generale, richiedere agli emittenti quotati che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti
necessari per l’informazione del pubblico;
SENTITA la Banca d’Italia;
RITENUTO che sussistono i presupposti per l'accoglimento dell’istanza;
D E L I B E R A:
«a) l’indicazione che la controparte dell’operazione è una
parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
E’ disposta l’iscrizione della Euclidea Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A. – in forma abbreviata EUCLIDEA SIM
S.p.A. –, con sede in Milano, nell’albo di cui all'art. 20, comma
1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
b) la denominazione o il nominativo della controparte
dell’operazione;
8
Delibere e provvedimenti urgenti
16/30 novembre 2016
rie, la violazione del combinato disposto dell’art. 114, comma
5, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell’art. 6 del Regolamento OPC;
c) se l’operazione supera o meno le soglie di rilevanza
identificate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera
a), e l’indicazione circa l’eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi
dell’articolo 5;
VISTO l’art. 193, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 (nel testo vigente all’epoca dei fatti contestati), il quale prevede che
«Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare
le comunicazioni previste dagli articoli 114 [...] è applicabile la
sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l’inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative […]»;
d) la procedura che è stata o sarà seguita per
l’approvazione dell’operazione e, in particolare, se la
società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto
dagli articoli 13 e 14;
VISTO l’art. 11 della Legge n. 689/1981, il quale prevede
che «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite
massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta
dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e
alle sue condizioni economiche»;
e) l’eventuale approvazione dell’operazione nonostante
l’avviso contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti»;
RILEVATO che, all’esito dell’istruttoria svolta dalla Divisione Corporate Governance, Ufficio Controlli Societari e Tutela dei Diritti dei Soci (di seguito, anche «DCG»), è emerso
che nei comunicati stampa diffusi in data 30 maggio, 1° ottobre e 12 dicembre 2014 in merito al collocamento in forma
riservata del Prestito Obbligazionario CHL 6% 2014-2018
Convertibile (di seguito, «POC 2014-2018») presso parti correlate, la Società non ha correttamente adempiuto agli obblighi
di trasparenza previsti dal Regolamento OPC nel caso in cui
una società ponga in essere un’operazione con parti correlate;
TENUTO CONTO,
CONTO in particolare, della gravità obiettiva
della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli
interessi protetti dalle norme violate ed alla diffusione delle
conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell’eventuale
sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla
responsabilità;
VISTA la lettera del 3 marzo 2016, notificata alla Società
in pari data, con cui, a seguito della valutazione degli elementi informativi acquisiti nel corso dell’istruttoria svolta, la
DCG – ai sensi dell’art 193, comma 1, del TUF (nel testo vigente all’epoca dei fatti contestati) e dell’art. 195, comma 1,
del medesimo TUF – ha contestato a CHL S.p.A. la violazione
degli obblighi di informativa al pubblico previsti dal combinato disposto dell’art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998 e
dell’art. 6 del Regolamento OPC;
CONSIDERATO che, con riguardo alla gravità obiettiva,
assumono altresì rilevanza, in particolare, gli elementi di seguito indicati:
RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione la Società è stata resa edotta della facoltà di produrre atti
difensivi in relazione ai fatti contestati;
VISTA la nota pervenuta il 1° aprile 2016, con cui la Società ha riconosciuto che i comunicati stampa diffusi in data
30 maggio 2014, 1 ottobre 2014 e 12 dicembre 2014 non
riportavano le informazioni richieste dall’art. 6 del Regolamento OPC;
-
l’esatto adempimento da parte degli emittenti quotati degli obblighi informativi previsti dalla normativa
di riferimento rappresenta un importante strumento
per una corretta e puntuale informazione degli investitori, del mercato e della stessa Consob;
-
nel caso di specie, l’inosservanza della disciplina in
oggetto ha privato il mercato di elementi informativi
necessari alla piena conoscenza delle caratteristiche
delle operazioni e del relativo iter procedurale;
CONSIDERATO,
CONSIDERATO con riferimento all’elemento soggettivo,
che la violazione accertata è imputabile alla Società quantomeno a titolo di colpa;
ESAMINATA la Relazione per la Commissione del 14
settembre 2016, con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative,
esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie
considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti
contestati, formulando conseguenti proposte in ordine alla
quantificazione della relativa sanzione;
RILEVATO che, quale elemento attenuativo del grado di
responsabilità ascritto e, dunque, della sanzione di seguito
indicata si è, altresì, tenuto conto del comportamento tenuto
dalla Società, sintomatico di un atteggiamento collaborativo;
SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso
dell’istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla
presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli
atti in esso richiamati;
VISTA la nota del 15 settembre 2016 con la quale è stata
trasmessa copia della citata Relazione per la Commissione
con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha espresso le
proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati a CHL S.p.A. ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e
dell’entità della relativa sanzione;
D E L I B E R A:
RILEVATO che CHL S.p.A. non si è avvalsa della facoltà di
presentare controdeduzioni scritte;
Nei confronti di CHL S.p.A., con sede legale in Firenze, Via
G. Marconi n. 128, è applicata la sanzione amministrativa
pecuniaria di euro 15.000,00, della quale è contestualmente
ingiunto il pagamento alla medesima Società.
RITENUTA accertata, sulla base delle risultanze istrutto-
Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30
9
Delibere e provvedimenti urgenti
16/30 novembre 2016
VISTA la propria delibera n. 19602 del 4 maggio 2016,
relativa all’istituzione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e all’adozione del regolamento di attuazione del
citato art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo n.
179 del 2007;
giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante
modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della
riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla
presente fac-simile precompilato.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di
mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla
data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo
nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della
Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe
gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
VISTI,
VISTI in particolare, gli artt. 5 e 6 del regolamento adottato con la richiamata delibera n. 19602, che definiscono la
composizione del collegio dell’Arbitro, le modalità di designazione e di composizione dei componenti e i requisiti che gli
stessi devono possedere, la durata dell’incarico e la sua rinnovabilità per una sola volta;
PRESO ATTO della nota del 22 luglio 2016, con la quale
- su invito della Consob rivolto con lettera del 9 giugno 2016
- il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti
(CNCU) ha designato: l’avv. Giorgio Afferni, quale membro
effettivo del collegio, il prof. avv. Vincenzo Farina e l’avv. Donato Patera, quali membri supplenti;
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata
comunicazione alla Consob, attraverso l’invio di copia del
modello attestante il versamento effettuato.
PRESO ATTO della nota del 5 agosto 2016 e della nota
integrativa del 14 novembre 2016, con le quali - su invito
della Consob rivolto con lettera del 9 giugno 2016 - le associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative hanno congiuntamente designato: il prof. avv. Giuseppe Guizzi, quale membro effettivo del collegio, il prof. avv.
Raffaele Lener e il prof. avv. Francesco De Santis, quali membri supplenti;
La presente delibera è notificata alla Società e pubblicata
per estratto nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex
art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla Corte d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
VALUTATE le manifestazioni di interesse pervenute a seguito della pubblicazione dell’avviso di selezione di tre componenti effettivi e di sei membri supplenti del collegio
dell’Arbitro, di designazione Consob, pubblicato sul sito della
Consob in data 9 giugno 2016;
17 novembre 2016
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas
Delibera n. 19782
VERIFICATA in capo ai soggetti di seguito indicati, anche sulla base delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 dagli stessi prodotte, la sussistenza dei requisiti prescritti dagli artt. 5 e 6 del
citato regolamento;
Nomina dei componenti effettivi e supplenti
dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (Acf)
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
D E L I B E R A:
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;
A decorrere dal 12 dicembre 2016 sono nominati componenti effettivi del collegio dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni;
VISTO l’art. 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina
dei mercati finanziari”;
VISTO il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e
successive modificazioni, recante “Istituzione di procedure di
conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di
garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione
dell’articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n.
262”;
VISTO,
VISTO in particolare, l’art. 2, commi 5-bis e 5-ter del richiamato decreto legislativo n. 179 del 2007, introdotti
dall’art. 1-bis del decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130,
recante “Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica
il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE
(direttiva sull'ADR per i consumatori)”;
-
dott. Gianpaolo Eduardo BARBUZZI, presidente (su
designazione della Consob);
-
dott.ssa Daniela MORGANTE, membro effettivo (su
designazione della Consob);
-
prof.ssa Marilena RISPOLI FARINA, membro effettivo
(su designazione della Consob);
-
avv. Giorgio AFFERNI, membro effettivo (su designazione del CNCU);
-
prof. avv. Giuseppe GUIZZI, membro effettivo (su designazione delle associazioni di categoria degli intermediari).
Sono nominati membri supplenti del collegio dell’Arbitro
per le Controversie Finanziarie (ACF):
10
Delibere e provvedimenti urgenti
16/30 novembre 2016
-
prof. Antonio ALBANESE, membro supplente (su designazione della Consob);
-
prof.ssa Maria Debora BRAGA, membro supplente (su
designazione della Consob);
-
prof. avv. Michele DE MARI, membro supplente (su
designazione della Consob);
-
prof. avv. Raffaele DI RAIMO, membro supplente (su
designazione della Consob);
-
prof. avv. Federico FERRO-LUZZI, membro supplente
(su designazione della Consob);
-
prof. avv. Luigi SALAMONE, membro supplente (su
designazione della Consob);
-
Prof. Vincenzo FARINA, membro supplente (su designazione del CNCU);
-
avv. Donato PATERA, membro supplente (su designazione del CNCU);
-
prof. avv. Francesco DE SANTIS, membro supplente
(su designazione delle associazioni di categoria degli
intermediari);
-
chiamato decreto legislativo n. 179 del 2007, introdotti
dall’art. 1-bis del decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130,
recante “Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica
il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE
(direttiva sull'ADR per i consumatori)”;
VISTA la propria delibera n. 19602 del 4 maggio 2016,
relativa all’istituzione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e all’adozione del regolamento di attuazione del
citato art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo n.
179 del 2007;
VISTO,
VISTO in particolare, l’art. 2, comma 1, della richiamata delibera n. 19602, a norma del quale “La Consob adotta,
con successive delibere disposizioni di attuazione del regolamento, disciplinanti l’organizzazione e il funzionamento
dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie, e ne determina la
data di avvio dell’operatività.”;
VISTA la propria delibera n. 19700 del 3 agosto 2016,
di “Adozione delle disposizioni organizzative e di funzionamento dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie, ai sensi
dell’articolo 19, comma 3, del regolamento emanato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016”;
VISTA la propria delibera n. 19701 del 3 agosto 2016,
di “Adozione del codice deontologico per i componenti del
collegio dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie, di cui
all’articolo 7, comma 1, del regolamento emanato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016”;
prof. avv. Raffaele LENER, membro supplente (su designazione delle associazioni di categoria degli intermediari).
VISTA la delibera n. 19729 del 21 settembre 2016, con
la quale è stato costituito l’Ufficio di Segreteria tecnica
dell’ACF;
La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della
Consob.
23 novembre 2016
VISTA la delibera n. 19782 del 23 novembre 2016 con
la quale sono stati nominati i componenti effettivi e supplenti del collegio dell’ACF;
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas
Delibera n. 19783
RITENUTO di determinare la data di avvio
dell’operatività dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie
(ACF);
Avvio dell’operatività dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (Acf) e adozione di disposizioni
transitorie
RITENUTO,
RITENUTO altresì, di adottare disposizioni transitorie
volte, da un lato, ad assicurare un più agevole accesso alle
procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie
da parte degli investitori e, dall’altro, di consentire agli intermediari di gestire al meglio gli adempimenti connessi
all’adesione al nuovo Arbitro e all’inoltro delle deduzioni
nell’ambito delle procedure di ricorso;
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni;
D E L I B E R A:
VISTO l’art. 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262,
recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”;
Art. 1
(Avvio dell’operatività dell’Arbitro
per le Controversie FFiinanziarie)
VISTO il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e
successive modificazioni, recante “Istituzione di procedure di
conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di
garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione
dell’articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005,
n. 262”;
1. La data di avvio dell’operatività dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) è il 9 gennaio 2017.
Art. 2
(Disposizioni transitorie )
1. Per un periodo di due anni dalla data di avvio
VISTO,
VISTO in particolare, l’art. 2, commi 5-bis e 5-ter del ri-
11
Delibere e provvedimenti urgenti
16/30 novembre 2016
dell’operatività dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), come determinata all’articolo 1, gli investitori
che non si avvalgono del supporto di un’associazione
dei consumatori ovvero di un procuratore possono presentare il ricorso all’Arbitro e la relativa documentazione in forma cartacea, fermo restando che le fasi successive all’inoltro del ricorso si svolgeranno secondo le modalità informatiche rese note sul sito web dell’Arbitro.
VISTA la delibera n. 19729 del 21 settembre 2016 recante l’“Istituzione dell’Ufficio di Segreteria tecnica
dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie”;
CONSIDERATA l’esigenza di procedere all’attribuzione
della responsabilità del predetto Ufficio di Segreteria tecnica;
VISTO il curriculum vitae del dott. Vincenzo CIMINO e
CON
NSIDERATO che, sulla base del curriculum stesso, il
CO
dott. CIMINO risulta in possesso di esperienza e professionalità idonee a ricoprire l’incarico di Responsabile
dell’Ufficio di Segreteria tecnica dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie;
2. Per un periodo di due anni dalla data di avvio
dell’operatività dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) gli intermediari che si avvalgono di una associazione di categoria provvedono, nei trenta giorni successivi alla ricezione del ricorso, a trasmettere le proprie
deduzioni e la relativa documentazione all’associazione
che, entro 15 giorni dalla ricezione, le inoltra all’ACF
con le modalità rese note sul sito web, ai sensi
dell’articolo 11, comma 4, del predetto regolamento.
CONSIDERATA l’esigenza di procedere all’attribuzione
della responsabilità dell’Ufficio Consumer Protection, coordinato nell’ambito della Divisione Tutela del Consumatore,
ed attualmente retto dal dott. Vincenzo CIMINO;
3. Entro quattro mesi dalla data di avvio dell’operatività
dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), gli intermediari provvedono a modificare la documentazione
contrattuale al fine di adempiere agli obblighi informativi previsti dall’articolo 3, comma 4, lettera a), del regolamento adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio
2016.
VISTO il curriculum vitae del dott. Enea FRANZA e
CONSIIDERATO che, sulla base del curriculum stesso, il
CONS
dott. FRANZA risulta in possesso di esperienza e professionalità idonee a ricoprire l’incarico di Responsabile
dell’Ufficio Consumer Protection, coordinato nell’ambito
della Divisione Tutela del Consumatore;
La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della
Consob.
SU PROPOSTA del Presidente, formulata ai sensi
dell’art. 31 del citato Regolamento concernente
l’organizzazione e il funzionamento della CONSOB, sentiti il
Direttore Generale e il Responsabile della Divisione Tutela
del Consumatore;
23 novembre 2016
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas
D E L I B E R A:
A:
Delibera n. 19784
A decorrere dal 1° dicembre 2016 la responsabilità
dell’Ufficio di Segreteria tecnica dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie è attribuita al dott. Vincenzo CIMINO, direttore.
Nomina del responsabile dell’Ufficio di Segreteria tecnica dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie e del responsabile dell’Ufficio Consumer Protection
A decorrere dalla stessa data la responsabilità
dell’Ufficio Consumer Protection, coordinato nell’ambito
della Divisione Tutela del Consumatore, è attribuita al dott.
Enea FRANZA, condirettore.
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive
modificazioni e integrazioni;
Il dott. FRANZA continuerà a ricoprire ad interim
l’incarico di Responsabile dell’Ufficio di Segreteria della
Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo svolgimento delle
procedure di conciliazione e di arbitrato iniziate innanzi alla
Camera e non ancora concluse alla data di avvio
dell’operatività dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie.
VISTO il Regolamento del personale della CONSOB,
adottato dalla Commissione con delibera n. 13859 del 4
dicembre 2002, resa esecutiva con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2002, e le successive modificazioni;
VISTO il Regolamento concernente l’organizzazione e il
funzionamento della CONSOB, adottato dalla Commissione
con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994, resa esecutiva
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25
novembre 1994, e le successive modificazioni;
La presente delibera sarà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della CONSOB.
Avverso la stessa è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di sessanta
giorni dalla data di notifica o dalla comunicazione in via
amministrativa.
VISTA la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, di “Istituzione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e
adozione del Regolamento di attuazione dell’articolo 2,
commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007,
n. 179”;
23 novembre 2016
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas
12
Delibere e provvedimenti urgenti
16/30 novembre 2016
Delibera n. 19785
nata Responsabile della Divisione Strategie Regolamentari.
A decorrere dalla stessa data e fino al 31 gennaio 2017
alla dott.ssa ROSSETTI è affidato l’incarico di temporanea
reggenza dell’Ufficio Regolamentazione, coordinato
nell’ambito della Divisione Strategie Regolamentari.
Nomina del responsabile della Divisione Strategie
Regolamentari e affidamento della temporanea
reggenza dell’Ufficio Regolamentazione
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
La presente delibera sarà portata a conoscenza
dell’interessata e pubblicata nel Bollettino della CONSOB.
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive
modificazioni e integrazioni;
23 novembre 2016
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas
VISTO il Regolamento del personale della CONSOB,
adottato dalla Commissione con delibera n. 13859 del 4
dicembre 2002, resa esecutiva con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2002, e le successive modificazioni;
Delibera n. 19787
Nomina in ruolo nella qualifica di vice assistente di due dipendenti a seguito del superamento
del periodo di prova
VISTO il Regolamento concernente l’organizzazione e
il funzionamento della CONSOB, adottato dalla Commissione con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994, resa
esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 1994, e le successive modificazioni;
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive
modificazioni e integrazioni;
VISTA la delibera n. 19525 del 24 febbraio 2016, recante l’affidamento della temporanea reggenza della Divisione Strategie Regolamentari al dott. Giuseppe
D’AGOSTINO, vice Direttore Generale, a decorrere dal 1°
marzo 2016 e per il periodo di due mesi;
VISTO il Regolamento del personale della CONSOB,
adottato dalla Commissione con delibera n. 13859 del 4
dicembre 2002 resa esecutiva con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2002 e le successive
modificazioni e integrazioni;
VISTE le successive delibere n. 19583 del 27 aprile
2016, n. 19646 del 30 giugno 2016, n. 19740 del 29 settembre 2016 e n. 19760 del 17 ottobre 2016, recanti la
proroga della predetta temporanea reggenza per un periodo complessivo di sei mesi e diciotto giorni a decorrere dal
1° maggio 2016 e fino al 18 novembre 2016;
VISTA la delibera n. 19458 del 9 dicembre 2015, recante l’approvazione della graduatoria finale del concorso pubblico, riservato a soggetti video-lesi, a due posti di vice assistente con mansioni di centralinista telefonico da destinare
alla sede di Roma e la nomina in prova, a decorrere dal 1°
marzo 2016, del Sig. Gianluca BATTISTI e della Sig.ra. Stefania CIREDDU, candidati risultati vincitori;
RITENUTO che la dott.ssa Adriana ROSSETTI, condirettore centrale, sia in possesso dei requisiti più idonei per
ricoprire l’incarico di Responsabile della Divisione Strategie Regolamentari;
VISTE le relazioni del responsabile dell’unità organizzativa cui i suddetti dipendenti sono assegnati, redatte ai sensi dell’art. 48 della II parte del già citato Regolamento del
personale e contenenti una valutazione favorevole
dell’attività svolta dai medesimi dipendenti durante il periodo
di prova;
TENUTO CONTO che, a seguito della scomparsa della
dott.ssa Paola BARTOLA, condirettore, Responsabile
dell’Ufficio Regolamentazione, coordinato nell’ambito della stessa Divisione Strategie Regolamentari, si rende necessario procedere alla sostituzione della medesima, al
fine di garantire la piena funzionalità e la continuità
dell’attività dell’Ufficio di cui si tratta;
RITENUTO che gli stessi possono essere nominati in
ruolo;
RITENUTO,
RITENUTO nelle more di una compiuta valutazione in
ordine alla figura professionale più idonea a ricoprire
l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Regolamentazione, di
affidare la temporanea reggenza dello stesso al Responsabile della Divisione Strategie Regolamentari, nell’ambito
della quale l’Ufficio in questione è coordinato;
D E L I B E R A:
Art. 1
Il Sig. Gianluca BATTISTI e la Sig.ra Stefania CIREDDU sono nominati vice assistente nel ruolo del personale della carriera operativa del personale della CONSOB a decorrere dal 1°
marzo 2016.
SU PROPOSTA del Presidente, formulata sentito il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 31 del citato Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento
della CONSOB;
I dipendenti sopra indicati prenderanno posto nel ruolo,
nel seguente ordine: Sig. Gianluca BATTISTI e Sig.ra Stefania
CIREDDU, dopo il Sig. Marcello LORETI.
D E L I B E R A:
Art. 2
A decorrere dalla data della presente delibera la
dott.ssa Adriana ROSSETTI, condirettore centrale, è nomi-
La presente delibera sarà portata a conoscenza degli inte-
13
Delibere e provvedimenti urgenti
16/30 novembre 2016
ressati e pubblicata nel Bollettino della CONSOB. Avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino della CONSOB.
cale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati,
neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o
votato la lista risultata prima per numero di voti”;
VISTI gli articoli 144-ter e seguenti del Regolamento
Emittenti, approvato con delibera Consob n. 11971 del 14
maggio 1999 come successivamente modificato ed integrato,
recanti le norme di attuazione delle disposizioni di legge sopra menzionate;
23 novembre 2016
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas
Delibera n. 19789
VISTO in particolare l'articolo 144-septies, comma 1, del
citato Regolamento, secondo cui “La Consob pubblica, entro
trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, la quota di
partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei
candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo, tramite strumenti anche informatici di diffusione delle
informazioni”;
Pubblicazione della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
CONSIDERATO che risulta necessario procedere alla
pubblicazione prevista dal richiamato articolo 144-septies,
comma 1, del Regolamento Emittenti, per la società I Grandi
Viaggi S.p.A. che ha chiuso l'esercizio sociale il 31 ottobre
2016;
D E L I B E R A:
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e
le successive modificazioni e integrazioni;
VISTI in particolare gli articoli 147-ter, comma 1 e 148,
comma 2, del citato decreto, ai sensi dei quali, rispettivamente, “Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo
del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob
con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del
flottante e degli assetti proprietari delle società quotate....” e
“…La Consob stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sinda-
SOCIETÀ
I Grandi Viaggi S.p.A.
Fatta salva l’eventuale minor quota prevista dallo statuto,
la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle
liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo della società I Grandi Viaggi S.p.A. è individuata come segue.
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
CLASSE DI
QUOTA DI
QUOTA DI
CAPITALIZZAZIONE
FLOTTANTE
MAGGIORANZA
> 25%
< 50%
< = 375 milioni di €
sì
no
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
2,5%
La presente delibera verrà pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.
23 novembre 2016
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas
Delibera n. 19792
VISTA la Delibera Consob 30 giugno 1998, n. 11517,
con la quale MTS SpA è stata autorizzata alla gestione del
mercato regolamentato “MTS Corporate”;
Approvazione delle modifiche al Regolamento
del mercato MTS Corporate - Mercato regolamentato all’ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati - Organizzato e
gestito da MTS SpA
VISTA la lettera di MTS SpA del 29 settembre 2016, con
cui sono state comunicate le modifiche al Regolamento del
mercato regolamentato “MTS Corporate”, approvate dall'Assemblea di MTS SpA del 28 settembre 2016;
VISTO il parere della Banca d'Italia, comunicato in data
16 novembre 2016;
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le sue successive modificazioni ed integrazioni;
RITENUTO che le modifiche complessivamente apportate al Regolamento del “Mercato regolamentato
all’ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli
emessi da organismi internazionali partecipati da Stati” or-
VISTO l’art. 63, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58;
14
Delibere e provvedimenti urgenti
16/30 novembre 2016
incorpora per riferimento le informazioni relative
all’Offerente contenute nel Documento di Registrazione relativo all’offerta ed alla quotazione delle azioni anche a servizio dell’Offerta;
ganizzato e gestito da MTS SpA sono conformi alla disciplina comunitaria e idonee ad assicurare la trasparenza del
mercato, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori;
D E L I B E R A:
CONSIDERATO che l’Offerta è promossa nell’ambito di
una complessiva operazione, annunciata da BMPS al mercato in data 25 ottobre 2016, avente ad oggetto: (i) il deconsolidamento dei Non Performing Loans nel portafoglio di
BMPS e delle sue controllate MPS Capital Services S.p.A. e
MPS Leasing & Factoring S.p.A.; (ii) un’operazione di liability
management exercise (“LME”) che include l’Offerta; e (iii)
l’aumento del capitale di BMPS, con esclusione del diritto
d’opzione, per un controvalore massimo 5 miliardi di Euro
(“l’Aumento di Capitale”); (iv) la copertura media del 40%
dei crediti classificati nelle categorie delle inadempienze
probabili ed esposizioni scadute deteriorate;
Sono approvate le modifiche al Regolamento del mercato
regolamentato “MTS Corporate, organizzato e gestito da MTS
SpA, approvate dall’Assemblea della Società del 28 settembre
2016 e trasmesse alla Consob con lettera del 29 settembre
2016.
La presente delibera verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul Bollettino della Consob.
25 novembre 2016
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas
VISTA la nota del 17 novembre 2016 (prot. n.
0102817/16) con la quale la Consob ha comunicato
all’Offerente di aver avviato il procedimento amministrativo
n. 53721/16 relativo all’Offerta;
Delibera n. 19794
Approvazione del documento relativo all’offerta
pubblica di acquisto volontaria promossa da
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ai sensi
degli articoli 102 e ss. del D. Lgs. n. 58/1998 e
successive modificazioni, su titoli emessi o garantiti da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
VISTE la nota dell’8 novembre 2016 (prot. n.
0099939/16) con cui sono state formulate richieste di carattere pre-istruttorio e la nota del 18 novembre 2016 (prot.
n. 0103242/16) con cui sono state formulate richieste
istruttorie in ordine al Documento d’Offerta;
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
CONSIDERATI gli elementi informativi e documentali
contenuti nelle note di BMPS del 9 novembre 2016 (prot. n.
0100339/16); 21 novembre 2016 (prot. n. 0103576/16) e 25
novembre 2016 (prot. n. 105130/16) e nella nota del Collegio Sindacale di BMPS del 25 novembre 2016 (prot. n.
0104828/16);
VISTA la Legge n. 216 del 7 giugno 1974 e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e
successive modificazioni e integrazioni (“Tuf”);
VISTA l’autorizzazione della Banca Centrale Europea
del 23 novembre 2016 - trasmessa con nota di BMPS del 24
novembre 2016 (prot. n. 0104411/16) - concernente
l’acquisto dei Titoli nell’ambito dell’Offerta ai sensi degli
artt. 77 e 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e la computabilità delle azioni di nuova emissione rivenienti
dall’Aumento di Capitale Monte Paschi, tra cui quelle a servizio dell’Offerta, nel Capitale Primario di Classe 1 (Common
Equity Tier 1) dell’Offerente ai sensi dell’art. 26 e 28 del Regolamento (UE) n. 575/2013;
VISTI in particolare gli articoli 101-bis e ss. del Tuf;
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive
modificazioni;
VISTO il Regolamento approvato con delibera Consob del
14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni e integrazioni (“Regolamento Emittenti”);
CONSIDERATO che, con comunicazione diffusa in data
14 novembre 2016, ai sensi degli artt. 102, primo comma,
del Tuf (la “Comunicazione”) e 37 del Regolamento Emittenti, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“BMPS” o
l’“Offerente”) ha comunicato la decisione di promuovere, ai
sensi degli artt. 102 e ss. del Tuf, un’offerta pubblica di acquisto volontaria (l’“Offerta”) su taluni titoli emessi o garantiti da BMPS in circolazione (i “Titoli”);
VISTA
VISTA l’autorizzazione della Banca d’Italia, ai sensi
dell’art. 56 del D. Lgs. 385/93, rilasciata il 23 novembre
2016 - trasmessa con nota di BMPS del 24 novembre 2016
(prot. n. 0104411/16) - concernente le modificazioni allo
statuto della BMPS deliberate dal Consiglio di Amministrazione e sottoposte all’approvazione dell’Assemblea dei Soci
del 24 novembre 2016 in relazione alla delega al Consiglio
di Amministrazione per l’Aumento di Capitale;
CONSIDERATO che la citata Comunicazione è risultata
contenere gli elementi informativi previsti dall’articolo 37,
comma 1, del Regolamento Emittenti;
VISTI (i) il verbale dell’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di BMPS del 24 novembre 2016 relativo
all’attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega
per l’Aumento di Capitale ai sensi dell’art. 2343 del codice
civile e (ii) il verbale dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione di BMPS del 24 novembre 2016 relativo
all’approvazione, in esercizio parziale di detta delega,
dell’Aumento di Capitale a servizio del Liability Management (LME), inclusa l’Offerta;
CONSIDERATO che, in data 15 novembre 2016, con
nota inoltrata per posta elettronica certificata (prot. n.
0102175/16), l’Offerente ha trasmesso alla Consob, nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 102, comma 3, del
Tuf, il documento relativo all’Offerta destinato alla pubblicazione (“Documento d’Offerta”), redatto in conformità alle
disposizioni di cui al citato Regolamento Emittenti e che
15
Delibere e provvedimenti urgenti
16/30 novembre 2016
VISTE la Nota Informativa del 17 novembre 2016 (prot.
n. 0102614/16), la Relazione Informativa del 25 novembre
2016 (prot. n. 0104867/16), l’Integrazione alla Relazione
Informativa del 26 novembre 2016 (prot. n. 0105144/16)
con cui si sono forniti elementi informativi preliminari
sull’Offerta e la proposta degli Uffici di cui alla Relazione
del 28 novembre 2016 (prot. n. 105162/16) e le relative
motivazioni, condivise dalla Commissione, che integralmente si richiamano;
Antonveneta 220.000 Non- XS0131739236
Capital
cumulative
Trust II
Floating Rate
Guaranteed
Trust Preferred
Securities garantite da BMPS
Banca
€2.160.558.000 IT0004352586
Monte dei Tasso Variabile
Paschi di
Subordinato
Siena S.p.A Upper Tier II
2008 – 2018
Banca
€500.000.000 XS0236480322
Monte dei Subordinated
Tier II Paschi di
Floating Rate
Siena S.p.A. Notes due 2017
VISTA la nota del 25 novembre 2016 (prot. n.
0105056/16) con cui, BMPS - al fine di adempiere
all’obbligo di prestazione della garanzia di esatto adempimento ai sensi dell’articolo 37-bis del Regolamento Emittenti - ha trasmesso la delibera del Consiglio di Amministrazione di BMPS del 24 novembre 2016 che ha approvato
l’aumento di capitale a servizio dell’LME, inclusa l’Offerta,
nonché l’allegato Parere di congruità della società di revisione EY S.p.A., redatto ai sensi dell’art. 2441, quinto e sesto
comma, del Codice Civile e dell’articolo 158 del Tuf;
Banca
Monte dei
Paschi di
Siena S.p.A.
€150.000.000
Subordinated
Lower Tier II
Floating Rate
Notes due 2018
Banca
€100.000.000
Monte dei Subordinated
Paschi di
10NC5 Lower
Siena S.p.A. Tier II Notes due
October 2018
Banca
€500.000.000
Monte dei Lower Tier II
Paschi di
Subordinated
Siena S.p.A. 7.00 per cent.
Notes due 2019
Banca
€500.000.000
Monte dei Lower Tier II
Paschi di
Subordinated
Siena S.p.A 5.00 per cent.
Notes Due 2020
Banca
€500.000.000
Monte dei Lower Tier II
Paschi di
Subordinated
Siena S.p.A 5.60 per cent.
Notes due 2020
RITENUTO che la suddetta delibera sia idonea a costituire la garanzia di esatto adempimento delle obbligazioni
assunte dall’Offerente con l’Offerta, stante la circostanza
secondo cui il corrispettivo offerto è vincolato alla sottoscrizione dell’aumento di capitale al servizio dell’LME e che
il buon esito dell’aumento di capitale è condizione di efficacia dell’offerta;
VISTA la nota del 27 novembre (prot. n. 0105158/16)
con la quale l’Offerente ha richiesto alla Consob, ai sensi
dell’art. 40, secondo comma e terzo comma, del Regolamento Emittenti, che il periodo di adesione relativo all’Offerta
abbia inizio alle ore 14:00 del 28 novembre 2016 (“Inizio
del periodo di adesione”) e si concluda il 2 dicembre 2016
(estremi inclusi);
VISTO il Documento d’Offerta trasmesso dall’Offerente
con nota del 28 novembre 2016 (prot. n. 105160/16) contenente le modifiche e le integrazioni effettuate nel corso
dell’iter istruttorio;
CONSIDERATO che i Titoli oggetto dell’Offerta, come
indicati nel Documento d’Offerta da ultimo trasmesso sono i
seguenti:
Titoli Emittente
Serie
ISIN
Antonveneta 80.000 NonXS0122238115
Capital
cumulative
Trust I
Floating Rate
Guaranteed
Trust Preferred
Tier I
Securities
garantite da
BMPS
MPS Capital €350.000.000 XS0121342827
Trust I
7,990% Noncumulative Trust
Preferred Securities garantite
da BMPS
85%
100%
100%
XS0238916620
100%
XS0391999801
100%
XS0415922730
100%
XS0503326083
100%
XS0540544912
100%
CONSIDERATO che con riferimento alle 220.000 Noncumulative Floating Rate Guaranteed Trust Preferred Securities garantite da BMPS, lo svolgimento dell’Offerta è soggetto
alla condizione che, prima dell’Inizio del periodo di adesione,
la documentazione contrattuale relativa al suddettotitolo sia
modificata attraverso la procedura di consent solicitation
menzionata nella citata Comunicazione, evento di cui sarà
data notizia attraverso apposito comunicato stampa da pubblicarsi entro l’Inizio del periodo di adesione;
Prezzo di
Acquisto
85%
CONSIDERATO che il corrispettivo, come indicato nel
Documento d’Offerta sarà:
85%
16
pari al prezzo di acquisto indicato, in percentuale del
valore nominale, per ciascuna serie di Titoli, nella tabella sopra riportata, oltre a: i) per i Titoli Tier I, un
ammontare pari ai proventi dovuti, come meglio precisato nel Documento d’Offerta e ii) per i Titoli Tier II,
al rateo interessi maturato dall’ultima data di pagamento, come meglio precisato nel Documento
d’Offerta;
Delibere e provvedimenti urgenti
16/30 novembre 2016
-
D E L I B E R A:
vincolato alla contestuale sottoscrizione delle azioni
di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di nuova
emissione rivenienti dall’Aumento di Capitale
dell’Offerente;
E’ approvato, ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del Tuf,
il Documento d’Offerta, nel testo inviato in data 15 novembre
2016 e da ultimo modificato in data 28 novembre 2016, concernente l’offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ai sensi dell’articolo
102 e ss. del Tuf, avente ad oggetto i Titoli, emessi o garantiti
da BMPS, in circolazione.
VISTI gli altri atti istruttori del procedimento;
VISTO l’articolo 102, quarto comma, del Tuf, ai sensi del
quale la Consob “entro quindici giorni dalla presentazione del
documento di offerta (…) lo approva se esso è idoneo a consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta. Con l'approvazione la Consob può indicare all'offerente
informazioni integrative da fornire, specifiche modalità di
pubblicazione del documento d'offerta nonché particolari garanzie da prestare. Il termine è di trenta giorni per le offerte
aventi ad oggetto o corrispettivo prodotti finanziari non quotati o diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116. Qualora si
renda necessario richiedere all'offerente informazioni supplementari, tali termini sono sospesi, per una sola volta, fino alla
ricezione delle stesse. Tali informazioni sono fornite entro il
termine fissato dalla Consob, comunque non superiore a quindici giorni. (…) Decorsi i termini di cui al presente comma, il
documento d'offerta si considera approvato.”;
Il periodo di adesione all’Offerta avrà inizio alle ore 14:00
del 28 novembre 2016 e terminerà il 2 dicembre 2016
(estremi inclusi) salvo proroga.
La presente delibera sarà comunicata all’Offerente mediante posta elettronica certificata e sarà pubblicata nel sito
Internet (www.consob.it) nonché nel Bollettino della Consob.
Il presente provvedimento, potrà essere impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione o, per i soggetti non destinatari della stessa, dalla data di pubblicazione nel predetto
Bollettino.
28 novembre 2016
CONSIDERATA l’approvazione, in data 28 novembre
2016, del Documento di Registrazione relativo a Banca Monte
dei Paschi di Siena S.p.A.;
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas
RITENUTO che il Documento d’Offerta trasmesso
dall’Offerente con la citata nota del 15 novembre 2016, come
da ultimo modificato in data 28 novembre 2016, sia idoneo a
consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio
sull’Offerta;
17
Delibere e provvedimenti urgenti
16/30 novembre 2016
2 Comunicazioni
Comunicazione n. 0101125
0101 125 dell’11dell’11- 1111- 2016
46,48% del medesimo capitale; nel corso del periodo
di adesione Hitachi non risulta aver acquistato fuori
Opa azioni Ansaldo;
Inviata alla Hitachi Rail Italy Investments S.r.l., alla
Hitachi Ltd e allo studio legale…
Oggetto:
-
il 21 marzo 2016 - data di pagamento dell’Offerta Hitachi, avendo impugnato la citata Delibera del 3
febbraio 2016 ed avendo ottenuto dal Tar del Lazio Decreto n. 837 del 18 febbraio 2016 - la sospensione
in via cautelare degli effetti della decisione assunta
dalla Consob, ha corrisposto agli azionisti aderenti
9,68 euro per azione, ossia il prezzo di Offerta originario (9,50 euro) volontariamente aumentato da Hitachi stessa in data 1° marzo 2016, ai sensi dell’art.
43, comma 1, del Regolamento Emittenti, di 0,18 euro;
-
il 23 marzo 2016, Hitachi ha acquistato complessivamente n. 8.581.223 azioni, pari a circa il 4,29% del
capitale di Ansaldo, al prezzo di euro 10,50 per azione, arrivando a detenere il controllo di diritto
dell’Emittente con una partecipazione pari a circa il
50,77% del capitale; conseguentemente, Hitachi, in
ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 42,
comma 3, del Regolamento Emittenti, ha adeguato il
corrispettivo dell’Opa all’ultimo prezzo pagato superiore al prezzo di Offerta ed ha corrisposto il conguaglio in denaro a coloro che avevano aderito
all’Offerta.
Ansaldo STS S.p.A. – Quesito in merito
all’applicabilità dell’obbligo di offerta pubblica
di acquisto da consolidamento, di cui all'art.
106, comma 3, lettera b), del D. Lgs. n. 58 del
1998, a fronte degli acquisti di azioni Ansaldo
STS S.p.A. effettuati da Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. successivamente alla data di pagamento relativa all'offerta pubblica di acquisto
obbligatoria da quest’ultima promossa su azioni
Ansaldo STS S.p.A..
Si fa riferimento alle note del … trasmesse dallo Studio
Legale … (lo “Studio Legale”), in nome e per conto di Hitachi
Rail Italy Investments S.r.l. (“Hitachi”), mediante le quali è
stato posto alla Commissione un quesito in merito al sorgere
in capo ad Hitachi di un obbligo di Opa da consolidamento di cui al combinato disposto degli artt. 106, comma 3, lettera
b), del D. Lgs. n. 58 del 1998 (“Tuf”) e 46 del Regolamento
Consob n. 11971 del 1999 (“Regolamento Emittenti”) – per
effetto di acquisti di azioni emesse da Ansaldo STS S.p.A.
(“Ansaldo” o l’“Emittente”) da essa stessa effettuati (gli “Acquisti”) e/o effettuabili in futuro (gli “Ulteriori Acquisti”), successivamente alla chiusura dell’offerta pubblica di acquisto
promossa dalla medesima Hitachi, ai sensi dell’art. 106, comma 1-bis, del Tuf sulla totalità delle azioni Ansaldo
(l’“Offerta”).
Sulla base delle informazioni agli atti, successivamente al
23 marzo 2016, Hitachi non risulta aver acquistato alcuna
ulteriore azione Ansaldo; pertanto, gli Acquisti effettuati da
Hitachi successivamente alla data di pagamento dell’Offerta
risultano ancora, alla data della presente comunicazione,
complessivamente inferiori, per uno 0,71%, alla soglia percentuale del 5% di cui all’art. 106, comma 3, lettera b), del
Tuf.
1. Descrizione della fattispecie e quesito formulato
Il quesito formulato con la citata nota del … in merito
all’eventuale sorgere di un obbligo di Opa da consolidamento
in capo a Hitachi (il “Quesito”), fa seguito ai seguenti eventi
noti alla Consob e al mercato:
-
il 2 novembre 2015, Hitachi ha acquistato da Finmeccanica S.p.A. il 40,07% del capitale di Ansaldo ad
un prezzo pari a 9,50 euro per azione e, in pari data,
ha comunicato al mercato, ai sensi dell’art. 102,
comma 1, del Tuf, il sorgere dell’obbligo di promuovere l’Offerta;
-
il 4 novembre 2015, Hitachi ha promosso l’Offerta, ad
un prezzo pari a euro 9,50 per azione, che è iniziata a
far data dal 4 gennaio 2016 e si è conclusa il successivo 14 marzo 2016;
-
nel corso dell’Offerta, il 3 febbraio 2016, la Consob
ha deliberato, ai sensi degli artt. 106, terzo comma,
lettera d), numero 2), del Tuf e 47 - octies, del Regolamento Emittenti, la rettifica in aumento del prezzo
di Offerta da euro 9,50 a euro 9,899 per azione – cfr.
Delibera n. 19507 del 3 febbraio 2016;
-
nell’ambito dell’Offerta, Hitachi ha acquistato il
6,41% del capitale di Ansaldo arrivando a detenere il
***
Lo Studio Legale, ricostruendo la fattispecie, ritiene di poter escludere il sorgere di un obbligo di Opa da consolidamento in capo a Hitachi sia rispetto agli Acquisti già effettuati sia
rispetto agli eventuali, futuri Ulteriori Acquisti, “indipendentemente dalla percentuale del capitale di Ansaldo acquistata”.
Tale valutazione si basa essenzialmente sulla postulata
applicabilità al caso di specie dell’orientamento della Consob
secondo il quale un soggetto che detiene una quota di capitale di un emittente quotato, compresa tra il 30% ed il 50%,
tale da poter arrivare al controllo di diritto del medesimo
emittente acquistando meno del 5% del relativo capitale - i.e.
3% prima della modifica dell’art. 106, comma 3, lettera b), del
Tuf, avvenuto ad opera dell’art. 7 della Legge n. 33 del 9 aprile
2009, e dell’innalzamento della soglia - è libero nel compiere
ulteriori acquisti anche al di sopra della soglia del 5%.
Nel sostenere l’applicabilità del suddetto orientamento
vengono citate la Comunicazione n. DEM/2042919 del 14
giugno 2002 - ove si afferma fra l’altro che: “chiunque possa
18
Comunicazioni
16/30 novembre 2016
superare la soglia del 50% dei diritti di voto con un incremento
inferiore al 3% non dovrà più ritenersi vincolato ad alcun obbligo di offerta di consolidamento” e che “una volta superata
la soglia del controllo di diritto, ogni ulteriore acquisto è irrilevante” - e le due più recenti Comunicazioni conformi n.
DEM/11016918 del 4 marzo 2011 - ove, successivamente
all’innalzamento della soglia dal 3% al 5%, è stato affermato
che “adeguando il predetto orientamento alla nuova soglia
individuata per l’OPA da consolidamento, risulterebbe possibile
per un soggetto che detenga una partecipazione rilevante ai
fini OPA superiore ai 45% da più di dodici mesi acquistare liberamente e senza ulteriori limiti azioni della società” – e n.
DCG/0080574 del 15 ottobre 2015.
pur non rinviando espressamente alla lettera b) del comma 3,
dell’art. 106 del Tuf, si applicherebbe per eadem ratio anche al
superamento della soglia del 5% da parte del controllante di
fatto, in quanto, qualora “si opinasse diversamente, in tutti i
casi di OPA i) promossa da un’offerente che deteneva inizialmente una partecipazione compresa tra il 30% ed il 50% del
capitale sociale dell’emittente e ii) all’esito della quale lo stesso offerente venga ad acquisire un (ulteriore) partecipazione
superiore al 5% del capitale sociale dell’emittente, l’offerente
sarebbe altresì tenuto a promuovere una successiva Opa da
consolidamento la cui “utilità” economica per gli oblati sarebbe del tutto inesistente in quanto l’offerta verrebbe promossa
allo stesso identico prezzo della precedente OPA”.
Dunque, secondo il ragionamento dello Studio Legale,
“avendo Hitachi raggiunto una percentuale pari al 46,482%
del capitale di Ansaldo attraverso un acquisto della partecipazione di maggioranza relativa e la successiva Opa obbligatoria
essa non potrà essere assoggettata alla disciplina dell’Opa da
consolidamento anche nello scenario in cui dovesse compiere
acquisti di azioni Ansaldo in misura superiore al 5% del relativo capitale”; ciò in quanto, ai fini del calcolo della partecipazione acquistata nel periodo di tempo previsto dall’art. 46 del
Regolamento Emittenti – 12 mesi - “non possono e non devono ovviamente essere computati” né i) “gli acquisti che hanno
portato al superamento della soglia del 30%”, ossia l’acquisto,
effettuato da Hitachi il 2 novembre 2015 avente ad oggetto il
40,07% del capitale di Ansaldo da cui è conseguito l’obbligo
di Opa ex art. 106, comma 1-bis, del Tuf, né ii) gli acquisti
“forzosamente” effettuati nel corso della successiva Opa obbligatoria”, pari a circa il 6,41 % del capitale.
In conclusione, nel ribadire che a proprio parere la partecipazione acquisita da Hitachi in Opa debba essere “sterilizzata e non conteggiata nel computo della partecipazione rilevante ai fini dell’insorgenza di un obbligo di Opa”, viene chiesto alla Commissione di “confermare che eventuali ulteriori
acquisti in misura superiore allo 0,71% del capitale sociale di
Ansaldo” e, comunque, gli Ulteriori Acquisti che “verrebbero
effettuati, da parte di Hitachi, in qualsiasi misura e percentuale” non comportino il sorgere di un obbligo di Opa da consolidamento su azioni Ansaldo in capo ad Hitachi medesima.
2. Considerazioni
Come anticipato, Hitachi, dopo aver acquistato una partecipazione pari al 40,07% del capitale di Ansaldo, ad esito
dell’Offerta, nell’ambito della quale ha acquistato circa il
6,41% del capitale, è arrivata ad essere titolare del 46,48%
del capitale della società e, successivamente alla data di pagamento (21 marzo 2016), ha effettuato gli Acquisti, pari
complessivamente al 4,29% del capitale, arrivando in tal modo a superare la soglia del 50% del capitale di Ansaldo.
Un’ulteriore riflessione addotta a sostegno dell’irrilevanza
degli acquisti effettuati da Hitachi nell’ambito dell’Opa verte
sulla ratio stessa dell’Opa da consolidamento che dovrebbe
rinvenirsi nel garantire a tutti gli azionisti la distribuzione di
“un premio di controllo che un soggetto che detenga una partecipazione compresa tra il 30% e il 50% si troverebbe a corrispondere qualora, per rafforzare la propria posizione di controllo, effettuasse uno o più acquisti di azioni teleologicamente collegati e in un lasso temporale non sufficientemente diluito”; ciò stante, non sarebbe logico, secondo il ragionamento
dello Studio Legale, prendere in considerazione e ritenere rilevanti gli acquisti “doverosamente compiuti dall’offerente
all’esito e per l’effetto di un’Opa /per di più come nel caso di
specie avente carattere obbligatorio) promossa sull’intero capitale sociale della società Target, attraverso cui tutti gli azionisti si sono già visti riconoscere il cosiddetto premio di controllo ed il diritto di exit”.
Come noto, l’art. 106, comma 3, lettera b), del Tuf, stabilisce che: “La Consob disciplina con regolamento le ipotesi in
cui:…b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti superiori al
5% o alla maggiorazione dei diritti di voto in misura superiore
al cinque per cento dei medesimi, da parte di coloro che già
detengono la partecipazione indicata nei commi 1 e 1-ter senza detenere la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea
ordinaria”.
In ottemperanza alla delega regolamentare, l’art. 46 del
Regolamento Emittenti prevede che: “L’obbligo di offerta di
cui all’articolo 106, comma 3, lettera b), del Testo unico consegue alla maggiorazione, ovvero all’acquisto, anche indiretto ai
sensi dell’articolo 45, di più del 5 per cento del numero complessivo dei diritti di voto ovvero del capitale rappresentato da
titoli che attribuiscono diritti di voto sugli argomenti indicati
nell’articolo 105 del Testo unico nell’arco di dodici mesi”.
Infine, lo Studio Legale richiama ad ulteriore avallo di
quanto sostenuto, il disposto dell’art. 106, comma 4, del Tuf,
che prevede l’Opa totalitaria esimente; la suddetta norma1
1
Dunque, i presupposti normativi per l’applicabilità
dell’Opa da consolidamento, la cui ratio è quella di “evitare
che coloro che detengono una partecipazione compresa tra il
30% e il 50% del capitale possano rafforzare in misura rilevante la propria posizione in un periodo di tempo non sufficientemente diluito” - Cfr. Comunicazione n. DEM/2018528
del 20 marzo 2002 – e di ammettere “la riduzione della contendibilità dell’emittente …. a condizione che il consolidamento della partecipazione avvenga in un periodo di tempo tale da
non superare il 5% nell’arco di dodici mesi” – Cfr. Comunica-
Il comma 4 dell’art. 106 del Tuf stabilisce che: “4. L'obbligo di
offerta non sussiste se la partecipazione indicata nei commi 1,
1-bis e 1-ter è detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio rivolta a tutti i possessori di titoli per la totalità dei titoli in loro possesso, purché, nel caso di offerta pubblica di scambio, siano offerti titoli quotati in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario o sia offerto come alternativa un corrispettivo in contanti”.
19
Comunicazioni
16/30 novembre 2016
zione n. 0080574 del 15 ottobre 2015 - sono:
-
-
qualificato alla stregua di un superamento “determinato […]
da cause indipendenti dalla volontà dell'acquirente” e, pertanto, essere riconducibile al caso di esenzione previsto dall’art.
106, comma 5, lett. c), del Tuf.
la presenza di un soggetto che individualmente o in
concerto con altri soggetti detiene una partecipazione compresa tra il 30% ed il 50% del capitale di una
quotata;
Stante quanto sopra, una volta esclusa la rilevanza degli
acquisti effettuati in Opa ed escluso che essi debbano essere
conteggiati nel computo della soglia del 5%, per quanto riguarda l’individuazione del momento t0 da cui iniziare a calcolare il periodo di 12 mesi di cui al citato art. 46 del Regolamento Emittenti, si deve stabilire se, nel caso di specie, tale
momento sia rappresentato:
l’effettuazione da parte di tale soggetto di acquisti,
diretti o indiretti, in misura superiore al 5% del capitale della medesima società - o l’avvenuta maggiorazione dei diritti di voto di cui esso è titolare in misura
superiore a tale soglia - in un lasso di tempo inferiore
a 12 mesi; in relazione all’intervallo temporale considerato dalla norma regolamentare si rammenta che il
dies a quo di tale termine (“t0”) deve essere individuato nel “momento in cui si verifica il presupposto per
l’applicabilità della norma, cioè dal giorno in cui il
soggetto viene a detenere una partecipazione compresa tra il trenta per cento del capitale ordinario e la
maggioranza assoluta dei diritti di voto esercitabili
nell’assemblea ordinaria” – cfr. Comunicazione n.
99093452 del 22 dicembre 1999 e Comunicazione n.
DEM/61943 del 9 agosto 2000.
stabilire la rilevanza o meno degli acquisti effettuati
da Hitachi in corso d’Opa, tenuto conto che l’obbligo
di effettuare l’Offerta è sorto in capo a Hitachi nel
momento in cui la medesima già deteneva una partecipazione fra il 30% e il 50% del capitale di Ansaldo;
-
chiarire quale sia il momento iniziale (“t0”) da cui iniziare a computare l’eventuale superamento da parte
di Hitachi della soglia dell’Opa da consolidamento;
-
una volta definito quanto sopra, verificare
l’applicabilità del citato orientamento, da cui conseguirebbe l’inapplicabilità al caso di specie dell’obbligo
di Opa da consolidamento.
dal momento in cui per la prima volta Hitachi si è
trovata formalmente ad essere titolare di una partecipazione compresa tra il 30% ed il 50%, ossia il 2
novembre 2015, con l’acquisto del 40,07% o, diversamente,
-
dal successivo momento di chiusura dell’Offerta – segnatamente, la data di pagamento, 21 marzo 2016 in cui, ad esito dell’Offerta, Hitachi è arrivata a detenere il 46,48% del capitale di Ansaldo.
Sul punto si rileva che, se pur applicando letteralmente le
indicazioni fornite dalla citata Comunicazione del 22 dicembre 1999, che fa riferimento al “momento in cui si verifica il
presupposto per l’applicabilità della norma”, si dovrebbe prendere in considerazione la prima data del 2 novembre 2015,
nel caso di specie appare corretto, invece, far riferimento alla
successiva data del 21 marzo 2016; ciò in quanto i) l’acquisto
della partecipazione di maggioranza, pari al 40,07%, ha già
costituito il presupposto giuridico da cui è sorto in capo a
Hitachi un obbligo di Opa totalitaria su azioni Ansaldo e ii) la
partecipazione percentuale pari al 46,48% del capitale è stata
raggiunta dalla medesima Hitachi unicamente per effetto
delle azioni acquisite in Opa che, come detto, devono essere
“sterilizzate”.
Con riferimento al caso in esame, al fine di valutare
l’applicabilità del principio affermato nelle Comunicazioni
Consob citate dallo Studio Legale e sopra menzionate, appare
necessario:
-
-
Tutto ciò premesso, posto che Hitachi, mediante acquisti
- effettuati successivamente al pagamento delle azioni conferite in Opa - complessivamente inferiori alla soglia del 5% di
cui all’art. 106, comma 3, lettera b), del Tuf (segnatamente,
4,29%), è arrivata a detenere l’attuale partecipazione di maggioranza assoluta (pari al 50,77%) del capitale di Ansaldo, si
ritiene di poter concordare con lo Studio Legale in merito
all’applicabilità del citato orientamento secondo il quale la
disciplina dell'Opa da consolidamento cessa di applicarsi
quando la partecipazione detenuta dal soggetto controllante
sia almeno pari al 45%+1 azione del capitale della società
target, in assenza di acquisti effettuati nei 12 mesi precedenti
che possano essere considerati rilevanti.
In merito al primo aspetto da considerare, ossia la rilevanza o meno, ai fini del raggiungimento della soglia del 5%,
degli acquisti azionari effettuati da Hitachi nell’ambito
dell’Offerta obbligatoria (promossa, come detto quando già
deteneva una partecipazione tra il 30% e il 50%), si ritiene di
poter concordare con le considerazioni svolte dallo Studio
Legale, nel senso di ritenere rilevanti unicamente gli acquisti
effettuati dopo la chiusura dell’Offerta e di non conteggiare le
azioni acquisite in Opa. Ciò in quanto, tali azioni sono state
acquisite da Hitachi in esecuzione di un obbligo normativo –
ex art. 106, comma 1- bis del Tuf -, nell’ambito di una procedura di offerta in cui tutti i soci avrebbero potuto vendere su
un piano di parità.
Per quanto sopra rappresentato e considerato si ritiene
che gli Acquisti effettuati da Hitachi il 23 marzo 2016 e gli
eventuali futuri Ulteriori Acquisti che la medesima dovesse
effettuare nei 12 mesi successivi alla data di pagamento
dell’Offerta – 21 marzo 2016 – non comporteranno il sorgere
di un obbligo di Opa da consolidamento in capo a Hitachi.
A ciò si aggiunga che l’acquisto di una partecipazione
tramite adesione da parte degli oblati ad un’Opa obbligatoria
ed il superamento di una soglia percentuale rilevante ai fini
Opa che, eventualmente, ne consegua potrebbe essere altresì
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas
20
Comunicazioni
16/30 novembre 2016
3 Altre decisioni
1. Richieste di divulgazione
di informazioni ai sensi dell'art. 114
del Decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58
-
al punto terzo all’ordine del giorno della richiamata Assemblea del 24 novembre 2016, in seduta straordinaria,
concernente la “Proposta di attribuzione al Consiglio di
Amministrazione di delega ai sensi dell’art. 2443 del codice civile - da esercitarsi entro e non oltre il 30 giugno 2017
- per aumentare a pagamento in denaro, anche in via
scindibile, in una o più volte e per singole tranche, il capitale sociale, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del codice civile per
un importo massimo complessivo di euro 5.000.000.000
(cinque miliardi/00), comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo. Conseguenti modifiche statutarie. Deliberazioni
inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri”;
-
alla Relazione Illustrativa pubblicata in argomento ai sensi dell’art. 125-ter del Tuf nella quale, in ordine alla proposta di delega ad aumentare il capitale sociale è stato
rappresentato che:
i)
“l’Aumento di Capitale è finalizzato al rafforzamento patrimoniale della Banca nell’ambito di una più ampia operazione - … annunciata al mercato in data 24 ottobre
2016 - che contempla, tra l’altro, il deconsolidamento del
portafoglio di crediti in sofferenza del gruppo BMPS …”;
ii)
“l’implementazione complessiva dell’operazione - e, quindi, di ciascuna delle misure da essa inscindibilmente previste, compreso l’Aumento di Capitale - risponde alla primaria esigenza di soddisfare i requisiti e le richieste segnalati
dalla competente Autorità di Vigilanza (Bce), la quale, in
particolare, ha fatto presente l’assoluta necessità, per il
futuro della Banca, di predisporre e annunciare una soluzione credibile e strutturale per risolvere in modo strutturale il problema delle sofferenze del gruppo Mps”;
Banca Monte dei Paschi di Siena Spa
Con riferimento:
-
-
all'Assemblea dei soci convocata per il 24 novembre
2016, per deliberare, tra l’altro, in sede straordinaria, sul
seguente punto all’ordine del giorno: “Situazione patrimoniale al 30 settembre 2016 e proposta di riduzione del
capitale sociale a copertura delle perdite pregresse e delle
perdite risultanti dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2016”;
alla Relazione Illustrativa redatta e pubblicata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 125-ter del Tuf in
ordine all’argomento sopra citato (punto primo di parte
straordinaria), in particolare a quanto rappresentato, nel
paragrafo “Iniziative che la Banca intende assumere per il
risanamento della gestione e per il mantenimento delle
condizioni di continuità aziendale”, in merito al “Risanamento della gestione” e alla “Continuità aziendale”;
la Commissione, al riguardo, ha chiesto alla Società di integrare la Relazione Illustrativa relativa al primo punto
all’ordine del giorno di parte straordinaria con i seguenti elementi informativi:
(i) informazioni finanziarie pro-forma idonee a rappresentare gli effetti delle complessive operazioni presentate al
mercato in data 25 ottobre 2016 sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria consolidata alla data del
30.9.2016;
iii) per via dell’attuale contesto di mercato di particolare volatilità e incertezza ed alla luce degli approfondimenti di
carattere giuridico svolti dalla Banca, il Consiglio di Amministrazione “ha valutato la possibilità di combinare una
offerta di sottoscrizione … con … una potenziale operazione di c.d. liability management … e un private placement
da riservarsi a soggetti qualificati e/o istituzionali” e, pertanto, “ ha ritenuto che il riconoscimento del diritto di opzione agli attuali azionisti della Banca non sia compatibile
con le concrete condizioni nelle quali si prevede che
l’Aumento di Capitale debba essere effettuato”.
(ii) evidenza di eventuali significative variazioni riguardanti
le informazioni richieste al punto (i), intervenute dopo la
presentazione al mercato del 25 ottobre 2016;
(iii) aggiornamenti su elementi che hanno determinato le incertezze sulla continuità aziendale con particolare riferimento alla realizzazione del progetto, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 ottobre e presentato
al mercato il 25 ottobre 2016, nonché sull’ispezione in
corso da parte della Bce e di Banca d’Italia;
Inoltre, con specifico riguardo alla determinazione del prezzo
delle nuove azioni, è stato rappresentato che, in considerazione di quanto precede, “il Consiglio di Amministrazione ritiene
opportuno proporre all’assemblea l’attribuzione di una delega
che includa la facoltà di determinare il prezzo di emissione
delle nuove azioni che fossero emesse nell’ambito di, o in connessione a, un’offerta di sottoscrizione … in base a un metodo
flessibile quale il book building e in applicazione del criterio
dell’open price”, ritenendo “tale metodologia … coerente con
le previsioni dell’art. 2441, comma 6, cod. civ. dal momento
che porta alla formazione di un prezzo che riflette il congruo
(iv) indicazioni in merito alle autorizzazioni delle Autorità di
vigilanza competenti necessarie per l’esecuzione della
complessiva Operazione rappresentata all’Assemblea,
nonché alla relativa tempistica, ove disponibile;
(v) le considerazioni degli Amministratori su eventuali iniziative alternative al progetto del 24 ottobre 2016 al fine di
garantire la continuità aziendale.
Con riferimento:
21
Altre decisioni
16/30 novembre 2016
zo […] mediante assegnazione agli Azionisti di BMPS di titoli rappresentativi di junior notes rivenienti dalla cartolarizzazione di crediti in sofferenza”;
apprezzamento del mercato del valore economico delle azioni
nello specifico contesto dell’operazione”. Peraltro, viene altresì
precisato che “in una prospettiva di flessibilità e al fine di agevolare quanto più possibile l’esito positivo dell’Aumento di Capitale …, si propone altresì che, per le azioni che fossero collocate con modalità differenti da quelle menzionate in precedenza o nei casi in cui il metodo del c.d. book building non portasse alla determinazione di un prezzo, il prezzo di emissione
possa essere determinato dal Consiglio di Amministrazione con
metodi anche diversi dal book building, eventualmente tenendo conto, tra l’altro, della situazione patrimoniale, economica
e finanziaria della Banca e del gruppo ad essa facente capo,
delle prospettive del relativo andamento reddituale, nonché
delle condizioni di mercato prevalenti al momento della determinazione del prezzo”;
-
la Commissione ha chiesto alla Società di integrare la Relazione Illustrativa relativa al primo punto all’ordine del giorno
di parte ordinaria con i seguenti elementi informativi:
la Commissione, al fine di garantire una chiara e completa
informazione in vista dell’Assemblea, ha chiesto alla Società
di integrare la Relazione Illustrativa relativa al terzo punto
all’ordine del giorno di parte straordinaria con indicazione:
(i) sviluppi riguardanti gli elementi tecnico-giuridici della
Cartolarizzazione intervenuti successivamente alla data di
pubblicazione della Relazione Illustrativa prima citata, ivi
inclusi il valore lordo del “Portafoglio NPLs”, l’ammontare
complessivo e di ciascuna delle diverse tranches di notes,
i termini del finanziamento bridge, nonché dell’accordo
con Quaestio Sgr Capital Management Sgr Spa, evidenziando, inoltre, gli effetti che ne possono derivare sui diritti dei titoli oggetto di assegnazione agli azionisti “Beneficiari”;
a) che in data 14 novembre 2016 la Banca ha comunicato al
mercato, ai sensi dell’art. 102 del Tuf, l’intenzione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria con
obbligo di reinvestimento del corrispettivo in azioni ordinarie Bmps di nuova emissione sui titoli subordinati ivi
indicati, precisando, in particolare, le modalità con le
quali l’obbligo di versare il conferimento in denaro ai fini
della sottoscrizione dell’aumento di capitale verrà adempiuto dai soggetti aderenti all’offerta pubblica sopra detta;
(ii) modalità e tempi di determinazione da parte del Consiglio
di Amministrazione del fair value dei titoli oggetto di assegnazione agli azionisti “Beneficiari”;
(iii) valutazioni aggiornate in ordine al pieno soddisfacimento
del test di derecognition ai fini contabili e prudenziali.
b) delle motivazioni in base alle quali il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che i criteri di determinazione del
prezzo delle azioni di nuova emissione, indicati in detta
Relazione, siano compatibili con il dettato dell’art. 2441,
comma 6, c.c., eventualmente anche mediante una sintesi
delle argomentazioni di carattere giuridico fornite dagli
advisor legali della Banca ed esaminate dallo stesso Consiglio di Amministrazione;
Con riferimento:
c) della eventualità che, nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione del portafoglio Npl descritta nella medesima Relazione, possano essere gratuitamente assegnate
agli azionisti esistenti delle junior notes a titolo di misura
compensativa dell’esclusione del diritto di opzione, indicandone le relative modalità, ove definite;
d) delle motivazioni in base alle quali il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che la Relazione della Società di
Revisione pubblicata con riferimento alla proposta di aumento di capitale sottoposta alla prossima Assemblea sia
compatibile con quanto previsto dall’art. 158 del Tuf, anche tenendo conto della tempistica indicata dalla stessa
Società di Revisione nella suddetta Relazione.
Con riferimento:
-
alla Relazione Illustrativa redatta e pubblicata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 125-ter del Tuf in
ordine all’argomento sopra citato, in particolare alla realizzazione delle due fasi principali della “Cartolarizzazione
[…]: (i) una fase transitoria (la “Fase Bridge”), da completare entro il 2016; e (ii) una fase finale (la “Fase Takeout”),
da completare indicativamente nel primo semestre 2017”;
al punto primo all’ordine del giorno della richiamata Assemblea dei soci convocata per il 24 novembre 2016, in
seduta ordinaria, concernente “l’imputazione del sovrapprezzo che andrà ad originarsi a seguito dell’esercizio della
delega e conseguente esecuzione dell’aumento di capitale
[…]” e “la distribuzione in natura della riserva sovrapprez-
22
-
al punto all’ordine del giorno della richiamata Assemblea
del 24 novembre 2016, in seduta ordinaria, concernente
la “Nomina di un amministratore per integrazione del
Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti” e, in particolare, alla
proposta di nominare quale amministratore, ai sensi
dell’art. 2386 c.c., il dott. Marco Morelli, cooptato dal
Consiglio di Amministrazione di codesta Banca in data 14
settembre u.s.;
-
alla Relazione Illustrativa redatta e pubblicata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 125-ter del Tuf in
ordine all’argomento sopra citato (punto secondo di parte
ordinaria). In detta Relazione, in particolare, è stato rappresentato – anche in vista dell’eventuale presentazione
di candidature da parte degli altri soci - che “la disciplina
sui requisiti degli esponenti bancari prevista dall’art. 26
TUB [ndr, d.lgs. n. 385/1993] è stata modificata dal D.Lgs.
n. 72/2015 che, in attuazione della normativa europea (Direttiva Crd IV) stabilisce una nuova disciplina dei requisiti
degli esponenti bancari, prevedendo … che i soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento
dell’incarico. Ai fini della “idoneità” gli esponenti, oltre a
possedere requisiti di onorabilità (omogenei per tutti gli
esponenti), professionalità e indipendenza (graduati secondo principi di proporzionalità), devono soddisfare criteri di competenza e correttezza, che saranno enucleati a
Altre decisioni
16/30 novembre 2016
vata dalla circostanza che nelle relazioni di revisione sui
bilanci d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2015
emesse dalla Bdo Italia Spa il 27 aprile 2016, pur esprimendo un giudizio positivo senza rilievi, la predetta società di revisione ha richiamato l’informativa fornita
dalla Società in merito in merito alle incertezze sulla
continuità aziendale;
cura del Ministro dell’Economia e delle Finanze (di seguito
il “Mef”), con decreto adottato sentita la Banca d’Italia …
Il menzionato art. 26 del Tub … prevede che … il concetto
di “correttezza” – di introduzione completamente nuova
all’interno del nostro ordinamento – abbia riguardo “tra
l’altro, alle relazioni d’affari dell’esponente, alle condotte
tenute nei confronti dell’autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte,
nonché ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla
correttezza dell’esponente””.
Inoltre, nella medesima Relazione è stato precisato che,
sebbene la nuova disciplina in tema di requisiti prevista
dal nuovo art. 26 del Tub non sia ancora efficace, non essendo stati emanati i decreti attuativi ivi previsti, in ogni
caso “il Consiglio in sede di verifica dei requisiti dei nuovi
consiglieri terrà conto anche dei criteri di idoneità sopra
indicati, come da indicazione della Banca Centrale Europea” e che, infatti, già in occasione della verifica dei requisiti di professionalità ed onorabilità del Dott. Marco
Morelli a seguito della sua cooptazione, “il Consiglio, tenendo conto anche dei criteri di idoneità sopra indicati, ha
confermato all’unanimità in data 14 ottobre 2016 la sussistenza dei requisiti di professionalità ed onorabilità del
medesimo e il rispetto dei criteri di competenza e correttezza”;
-
-
alla relazione di revisione sul bilancio semestrale consolidato al 30 giugno 2016 della Società, emessa dalla
Bdo Italia Spa il 29 settembre 2016, la quale contiene la
dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio a
causa degli effetti connessi alle molteplici significative
incertezze sulla continuità aziendale;
-
la Commissione, tenuto conto di quanto sopra, in sostituzione degli obblighi di informativa fissati con la sopra
citata nota del 8 luglio 2016, ha chiesto di:
-
diffondere al mercato, entro la fine di ogni mese con le
modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del regolamento Consob n. 11971/1999, un comunicato
stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate
alla fine del mese precedente:
a) la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo
ad essa facente capo, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo
termine;
al provvedimento dell’8 ottobre 2013 con il quale la Banca d’Italia ha irrogato al dott. Morelli una sanzione pecuniaria amministrativa di Euro 208.500 per irregolarità
nelle comunicazioni di vigilanza in relazione
all’operazione Fresh realizzata, come noto, nel 2009 dalla
Banca;
b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo
ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziaria,
commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura
etc.);
la Commissione, al fine di garantire una chiara e completa
informazione in vista dell’Assemblea, ha chiesto alla Società
di integrare la Relazione Illustrativa relativa al secondo punto
all’ordine del giorno di parte ordinaria con l’indicazione delle
valutazioni svolte dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 ottobre 2016 in ordine al possesso del requisito di
correttezza da parte del dott. Morelli, tenuto conto di tutte le
circostanze sopra rappresentate.
c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso
parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all’ultima relazione finanziaria annuale
o semestrale approvata ex art. 154-ter del Tuf;
-
Le informazioni richieste dovranno essere oggetto di
un’apposita integrazione delle Relazioni Illustrative da pubblicarsi con le medesime modalità previste per la pubblicazione
della documentazione già diffusa, entro il 22 novembre 2016.
Dell’avvenuta pubblicazione di detta integrazione dovrà essere data notizia mediante la diffusione di un comunicato
stampa con le modalità previste dalla parte III, titolo II, capo I
del Regolamento Consob n. 11971/99, con l’indicazione che
le informazioni sono fornite su richiesta della Consob.
integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali
previste dal vigente art. 154-ter del Tuf e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria,
nonché, laddove rilevanti, i relativi comunicati stampa
aventi ad oggetto l’approvazione dei suddetti documenti contabili, con le seguenti ulteriori informazioni:
a) l’eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative
pledge e di ogni altra clausola dell’indebitamento della
Società e del Gruppo ad essa facente capo, comportante
limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie, con
l’indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di
dette clausole;
Chl Spa
b) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con l’evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti.
Con riferimento:
-
alla nota dell’8 luglio 2016, con la quale la Commissione aveva richiesto alla Società, ai sensi dell’art. 114 del
d.lgs. n. 58/98, di fornire al mercato, con cadenza trimestrale, informazioni quali-quantitative sullo stato di incertezza gestionale e finanziaria. La richiesta era moti-
La Commissione ha inoltre precisato che, tenuto conto delle
modifiche apportate dal d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 25 alle
disposizioni relative alle relazioni finanziarie di cui all’art.
154-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 ed in particolare
23
Altre decisioni
16/30 novembre 2016
c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso
parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all’ultima relazione finanziaria annuale
o semestrale approvata ex art. 154-ter del Tuf;
all’eliminazione dell’obbligo della pubblicazione del resoconto intermedio di gestione relativo al primo e al terzo
trimestre d’esercizio dell’esercizio potrà essere assolto tramite uno specifico comunicato stampa ovvero nel rendiconto trimestrale, qualora pubblicato su base volontaria. Tali
informazioni dovranno essere pubblicate comunque entro
45 giorni dalla fine del periodo di riferimento e con le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971/1999.
-
La Commissione ha altresì chiesto che nei comunicati stampa,
da diffondere ai sensi della presente richiesta, sia riportata
ogni informazione utile per un compiuto apprezzamento
dell’evoluzione della situazione societaria, con l’indicazione
che detti comunicati stampa sono diffusi su richiesta della
Consob, , ed il primo adempimento della diffusione delle informazioni mensili è fissato al 30 novembre 2016.
a) l’eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative
pledge e di ogni altra clausola dell’indebitamento della
Società e del Gruppo ad essa facente capo, comportante
limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie, con
l’indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di
dette clausole;
Acotel Group Spa
b) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con l’evidenziazione degli scostamenti dei
dati consuntivati rispetto a quelli previsti.
Con riferimento:
-
alla nota dell’8 luglio 2016, con la quale la Commissione aveva richiesto alla Società, ai sensi dell’art. 114 del
d.Lgs. n. 58/98, di fornire al mercato, con cadenza trimestrale, informazioni quali-quantitative sullo stato di
incertezza gestionale e finanziaria. La richiesta in parola
era motivata dalla circostanza che nelle relazioni di revisione sui bilanci d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2015, emesse in data 1 aprile 2016, la Reconta
Ernst & Young Spa, pur esprimendo un giudizio positivo,
ha richiamato l’informativa fornita dalla Società in merito alle incertezze sulla continuità aziendale;
-
alla relazione di revisione sul bilancio semestrale consolidato al 30 giugno 2016 del gruppo Acotel, emesse dalla Reconta Ernst & Young Spa il 30 settembre 2016, la
quale contiene la dichiarazione di impossibilità ad
esprimere un giudizio a causa degli effetti connessi alle
molteplici significative incertezze sulla continuità
aziendale;
-
la Commissione, tenuto conto di quanto sopra, in sostituzione degli obblighi di informativa fissati con la sopra
citata nota dell’8 luglio 2016, ha chiesto di:
-
diffondere al mercato, entro la fine di ogni mese con le
modalità previste nella parte III, Titolo II, Capo I del regolamento Consob n. 11971/1999, un comunicato
stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate
alla fine del mese precedente:
integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali
previste dal vigente art. 154-ter del Tuf e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria,
nonché, laddove rilevanti, i relativi comunicati stampa
aventi ad oggetto l’approvazione dei suddetti documenti contabili, con le seguenti ulteriori informazioni:
La Commissione ha inoltre precisato che, tenuto conto delle
modifiche apportate dal d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 25 alle
disposizioni relative alle relazioni finanziarie di cui all’art.
154-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 ed in particolare
all’eliminazione dell’obbligo della pubblicazione del resoconto intermedio di gestione relativo al primo e al terzo
trimestre d’esercizio dell’esercizio potrà essere assolto tramite uno specifico comunicato stampa ovvero nel rendiconto trimestrale, qualora pubblicato su base volontaria. Tali
informazioni dovranno essere pubblicate comunque entro
45 giorni dalla fine del periodo di riferimento e con le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971/1999.
La Commissione ha altresì chiesto che nei comunicati stampa, da diffondere ai sensi della presente richiesta, sia riportata ogni informazione utile per un compiuto apprezzamento dell’evoluzione della situazione societaria, con
l’indicazione che detti comunicati stampa sono diffusi su
richiesta della Consob, ed il primo adempimento della diffusione delle informazioni mensili è fissato al 30 novembre
2016.
2. Documenti d’offerta relativi alle offerte
pubbliche di acquisto o di scambio
ai sensi del Decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58
Periodo
d’offerta
a) la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo
ad essa facente capo, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo
termine;
Operazione
28/11/2016 Offerta pubblica di acquisto volontaria (Lia02/12/2016 bility Management - offerta Lme), promossa
(ai sensi degli artt. 102 e ss. del d.lgs. n.
58/98) da Monte dei Paschi di Siena Spa
su obbligazioni subordinate da essa emesse o
garantite con obbligo di reinvestimento in
azioni ordinarie della stessa Banca.
b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo
ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziaria,
commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura
etc.);
Il corrispettivo in denaro per ciascun titolo
portato in adesione è pari al prezzo di acqui-
24
Altre decisioni
16/30 novembre 2016
sto, per ciascuna serie di titoli, unitamente:
3. Inoltri di rapporti alla Magistratura
- per i Titoli Tier I, al pagamento di un ammontare pari ai proventi dovuti, ai sensi
delle rispettive disposizioni contrattuali,
prima della data di pagamento
dell’offerta, in conseguenza del perfezionamento della stessa offerta;
Nel periodo di riferimento la Commissione ha deliberato
l'inoltro all'Autorità Giudiziaria di tre rapporti in relazione a
fatti comportanti ipotesi di violazione di legge sanzionate
penalmente.
- per i Titoli Tier II, al rateo interessi maturato dall’ultima data di pagamento degli
interessi della relativa serie di Titoli Tier II
(inclusa) antecedente la data di pagamento dell’offerta e la data di pagamento
dell’offerta (esclusa).
4. Verifiche ispettive
Nel periodo di riferimento sono state disposte due verifiche
ispettiva nei confronti di due soggetti vigilati.
25
Altre decisioni
16/30 novembre 2016
26
16/30 novembre 2016
Appendice
Provvedimenti delle Corti di Appello
> Sentenza della Corte d'Appello di Milano
29
Sezione Prima Civile - 11.10/09.11.2016:
Opposizione promossa a norma dell'art. 195 del d.lgs. n. 58/1998 dal sig. Alberto Penati avverso la delibera Consob n. 19343 dell'8.9.2015 di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie
> Decreto della Corte d'Appello di Firenze
29
Sezione Prima Civile - 22.01/21.11.2016:
Opposizione promossa a norma dell'art. 195 del d.lgs. n. 58/1998 dal sig. Massimiliano
Capece Minutolo Del Sasso avverso la delibera Consob n. 18924 del 21.5.2014 di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie
> Decreto della Corte d'Appello di Firenze
30
Sezione Prima Civile - 22.01/21.11.2016:
Opposizione promossa a norma dell'art. 195 del d.lgs. n. 58/1998 dal sig. Carlo Querci
avverso la delibera Consob n. 18924 del 21.5.2014 di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie
> Decreto della Corte d'Appello di Firenze
30
Sezione Prima Civile - 22.01/21.11.2016:
Opposizione promossa a norma dell'art. 195 del d.lgs. n. 58/1998 dal sig. Campaini
Turiddo avverso la delibera Consob n. 18924 del 21.5.2014 di applicazione di sanzioni
amministrative pecuniarie
27
Appendice
16/30 novembre 2013
28
Appendice
16/30 novembre 2016
Provvedimenti della Corti d’Appello
Voglia la Corte:
Sentenza della Corte d'Appello di Milano
-
in via principale, dichiarare l’inammissibilità del ricorso;
-
in linea gradata, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, respingere il ricorso per l’assoluta
infondatezza delle motivazioni ivi addotte.
Sezione Prima Civile 11.10/09.11.2016
Sentenza n. 4132/2016
RG n. 1840/2016
Opposizione promossa a norma dell’art. 195
del d.lgs. n. 58/1998 dal sig. Alberto Penati
avverso la delibera Consob n. 19343
dell’8.9.2015 di applicazione di sanzioni
amministrative pecuniarie
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
[…omissis…]
PQM
La Corte d'appello di Milano
La corte d’appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così
provvede:
composta dai magistrati:
[…omissis…]
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
accoglie il ricorso proposto nell’interesse di Alberto Penati avverso la delibera Consob n. 19343 dell’8.9.2015,
delibera di cui dunque dispone l’annullamento:
[…omissis…]
Nel procedimento civile di cui al numero di ruolo generale
sopra riportato, promosso con ricorso notificato alla Consob
in data 1.4.2016, sulle conclusioni precisate dalle parti, con
discussione svoltasi all’udienza pubblica del giorno
11.10.2016, tra:
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno
11 ottobre 2016
Il Consigliere est.
[…omissis…]
Il Presidente
[…omissis…]
Alberto Penati, […omissis…]
RICORRENTE
Decreto della Corte d'Appello di Firenze
E
Sezione Prima Civile 22.01/21.11.2016
CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la
Borsa […omissis…]
Decreto n. 690/2016
RG n. 391/2014
RESISTENTE
Opposizione promossa a norma dell’art. 195
del d.lgs. n. 58/1998 dal sig. Massimiliano
Capece Minutolo Del Sasso avverso la delibera Consob n. 18924 del 21.5.2014 di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie
Oggetto: opposizione ex art. 195, comma 4, D.lgs.
24.2.1998, n. 58 (TUF) e successive modificazioni
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
Piaccia alla Corte d’appello adita, previe le pronunce e le
declatorie tutte del caso, in accoglimento del presente gravame;
La Corte d’Appello di Firenze, Sezione I^ civile, in persona dei
magistrati:
-
in via principale, accogliere la domanda formulata con
il presente ricorso dal dott. Penati, fondata in fatto e in
diritto, per i motivi di cui in narrativa, e, per l’effetto,
annullare il provvedimento sanzionatorio comminato da
Consob con delibera n. 19343 dell’8.9.2015;
Riunita in camera di consiglio per deliberare sull’opposizione
ex art. 195 comma 4 D.L. n. 58/1998 iscritta al n. 391/14 R.G.
V.G. proposta da
-
in via istruttoria, ai sensi dell’art. 195, TUF, comma 7, si
chiede l’audizione personale del dott. Penati;
-
in ogni caso, con vittoria di spese, compensi di avvocato, oltre alle spese forfettarie, cpa e iva.
[…omissis…]
Capece Minutolo Del Sasso Massimiliano […omissis…]
OPPONENTE
contro
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - CONSOB
Per la resistente Consob:
29
Appendice
16/30 novembre 2016
[…omissis…]
PQM
OPPOSTA
La corte d’appello di Firenze, sezione I civile, definitivamente
pronunciando nella causa in oggetto, ogni altra domanda,
eccezione e deduzione disattesa, respinge l’opposizione proposta da Querci Carlo avverso la delibera Consob n. 18924 del
21 maggio 2014 […omissis…]
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
[…omissis…]
Firenze, 22.1.2016
PQM
Il Presidente
[…omissis…]
La corte d’appello di Firenze, sezione I civile, definitivamente
pronunciando nella causa in oggetto, ogni altra domanda,
eccezione e deduzione disattesa, respinge l’opposizione proposta da Capece Minutolo Del Sasso Massimiliano avverso la
delibera Consob n. 18924 del 21 maggio 2014 […omissis…]
Decreto della Corte d'Appello di Firenze
Sezione Prima Civile 22.01/21.11.2016
Decreto n. 689/2016
Firenze, 22.1.2016
RG n. 432/2014
Il Presidente
[…omissis…]
Opposizione promossa a norma dell’art. 195
del d.lgs. n. 58/1998 dal sig. Campaini Turiddo avverso la delibera Consob n. 18924
del 21.5.2014 di applicazione di sanzioni
amministrative pecuniarie
Decreto della Corte d'Appello di Firenze
Sezione Prima Civile 22.01/21.11.2016
La Corte d’Appello di Firenze, Sezione I^ civile, in persona dei
magistrati:
Decreto n. 691/2016
RG n. 431/2014
Opposizione promossa a norma dell’art. 195
del d.lgs. n. 58/1998 dal sig. Carlo Querci
avverso la delibera Consob n. 18924 del
21.5.2014 di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie
[…omissis…]
Riunita in camera di consiglio per deliberare sull’opposizione
ex art. 195 comma 4 D.L. n. 58/1998 iscritta al n. 432/14 R.G.
V.G. proposta da
La Corte d’Appello di Firenze, Sezione I^ civile, in persona dei
magistrati:
Campaini Turiddo […omissis…]
OPPONENTE
[…omissis…]
Riunita in camera di consiglio per deliberare sull’opposizione
ex art. 195 comma 4 D.L. n. 58/1998 iscritta al n. 431/14 R.G.
V.G. proposta da
contro
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - CONSOB
[…omissis…]
Querci Carlo […omissis…]
OPPOSTA
OPPONENTE
Ha pronunciato il seguente
contro
DECRETO
[…omissis…]
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - CONSOB
[…omissis…]
PQM
OPPOSTA
La corte d’appello di Firenze, sezione I civile, definitivamente
pronunciando nella causa in oggetto, ogni altra domanda,
eccezione e deduzione disattesa, respinge l’opposizione proposta da Campaini Turiddo avverso la delibera Consob n.
18924 del 21 maggio 2014 […omissis…]
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
[…omissis…]
Firenze, 22.1.2016
Il Presidente
[…omissis…]
30
Appendice
16/30 novembre 2016
Indice cronologico
16-30 novembre 2016
1 Delibere e provvedimenti urgenti
Delibera n. 19734
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di tre mesi, del sig. Francesco Sanzeri dall'albo unico dei consulenti finanziari
3
Delibera n. 19753
Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria
nei confronti del Sig. Stefano Trulli per violazione
dell’art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998
4
Delibera n. 19778
Sospensione cautelare, per un periodo di sessanta
giorni, del sig. Gianluca Giannotti dall'esercizio
dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede
6
Delibera n. 19779
Autorizzazione della EUCLIDEA SIM S.p.A. all'esercizio
del servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5,
lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 ed iscrizione della stessa Società nell'albo delle
SIM
8
Delibera n. 19781
Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria
nei confronti di CHL S.p.A. per violazione dell'art. 114,
comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 6 del Regolamento adottato con
delibera Consob n.
17221/2010
8
Delibera n. 19782
Nomina dei componenti effettivi e supplenti dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (Acf)
10
Delibera n. 19783
Avvio dell'operatività dell'Arbitro per le Controversie
Finanziarie (Acf) e adozione di disposizioni transitorie
11
Delibera n. 19784
Nomina del responsabile dell'Ufficio di Segreteria
tecnica dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie e
del responsabile dell'Ufficio Consumer Protection
12
Delibera n. 19785
Nomina del responsabile della Divisione Strategie
Regolamentari e affidamento della temporanea reggenza dell'Ufficio Regolamentazione
Delibera n. 19787
Nomina in ruolo nella qualifica di vice assistente di
due dipendenti a seguito del superamento del periodo di prova
Delibera n. 19789
Pubblicazione della quota di partecipazione richiesta
per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo
14
Delibera n. 19792
Approvazione delle modifiche al Regolamento del
mercato MTS Corporate - Mercato regolamentato
all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei
titoli emessi da organismi internazionali partecipati
da Stati - Organizzato e gestito da MTS SpA
14
Delibera n. 19794
Approvazione del documento relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ai sensi degli articoli 102
e ss. del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni,
su titoli emessi o garantiti da Banca Monte dei Paschi
di Siena S.p.A.
15
2 Comunicazioni
Comunicazione n. 0101125 dell'11-11-2016
Ansaldo STS S.p.A. - Quesito in merito all'applicabilità
dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto da consolidamento, di cui all'art. 106, comma 3, lettera b), del
D. Lgs. n. 58 del 1998, a fronte degli acquisti di azioni
Ansaldo STS S.p.A. effettuati da Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. successivamente alla data di pagamento relativa all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria da quest'ultima promossa su azioni Ansaldo
STS S.p.A..
18
3 Altre decisioni
1. Richieste di divulgazione di informazioni ai sensi
dell'art. 114, comma 5, del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
21
13
2. Documenti d’offerta relativi alle offerte pubbliche
di acquisto o di scambio ai sensi del d.lgs.
24.2.1998, n. 58, pubblicati nel mese di riferimento
24
13
3. Inoltri di rapporti alla Magistratura
25
4 Verifiche ispettive
25
31
Appendice
16/30 novembre 2016
Appendice
1. Provvedimenti delle Corti di Appello
Sentenza della Corte d'Appello di Milano
Sezione Prima Civile - 11.10/09.11.2016:
Decreto della Corte d'Appello di Firenze
Sezione Prima Civile - 22.01/21.11.2016:
29
Opposizione promossa a norma dell'art. 195 del d.lgs. n.
58/1998 dal sig. Carlo Querci avverso la delibera Consob n.
18924 del 21.5.2014 di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie
Opposizione promossa a norma dell'art. 195 del d.lgs. n.
58/1998 dal sig. Alberto Penati avverso la delibera Consob n.
19343 dell'8.9.2015 di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie
Decreto della Corte d'Appello di Firenze
Sezione Prima Civile - 22.01/21.11.2016:
30
Decreto della Corte d'Appello di Firenze
Sezione Prima Civile - 22.01/21.11.2016:
29
Opposizione promossa a norma dell'art. 195 del d.lgs. n.
58/1998 dal sig. Campaini Turiddo avverso la delibera Consob n. 18924 del 21.5.2014 di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie
Opposizione promossa a norma dell'art. 195 del d.lgs. n.
58/1998 dal sig. Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso
avverso la delibera Consob n. 18924 del 21.5.2014 di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie
32
Indici
16/30 novembre 2016
30
Indice per materia
16-30 novembre 2016
Arbitro per le Controversie Finanziarie
(ACF)
Delibera n. 19782
Nomina dei componenti effettivi e supplenti dell'Arbitro
per le Controversie Finanziarie (Acf)
Delibera n. 19783
Avvio dell'operatività dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (Acf) e adozione di disposizioni transitorie
Delibera n. 19784
Nomina del responsabile dell'Ufficio di Segreteria tecnica
dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie e del responsabile dell'Ufficio Consumer Protection
Mercati regolamentati
10
11
12
Consob
Delibera n. 19784
Nomina del responsabile dell'Ufficio di Segreteria tecnica
dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie e del responsabile dell'Ufficio Consumer Protection
Delibera n. 19785
Nomina del responsabile della Divisione Strategie Regolamentari e affidamento della temporanea reggenza
dell'Ufficio Regolamentazione
Delibera n. 19787
Nomina in ruolo nella qualifica di vice assistente di due
dipendenti a seguito del superamento del periodo di
prova
12
13
13
Consulenti finanziari abilitati all’offerta
fuori sede
Delibera n. 19734
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di tre mesi, del
sig. Francesco Sanzeri dall'albo unico dei consulenti finanziari
Delibera n. 19778
Sospensione cautelare, per un periodo di sessanta giorni,
del sig. Gianluca Giannotti dall'esercizio dell'attività di
consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede
3
6
Offerta pubblica di acquisto o di scambio
Documenti d’offerta relativi alle offerte pubbliche di
acquisto o di scambio ai sensi del d.lgs. 24.2.1998,
n. 58, pubblicati nel periodo di riferimento
24
Delibera n. 19794
Approvazione del documento relativo all'offerta pubblica
di acquisto volontaria promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ai sensi degli articoli 102 e ss. del D.
Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni, su titoli emessi o garantiti da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
15
Comunicazione n. 0101125 dell'11-11-2016
Ansaldo STS S.p.A. - Quesito in merito all'applicabilità
dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto da consolidamento, di cui all'art. 106, comma 3, lettera b), del D. Lgs.
n. 58 del 1998, a fronte degli acquisti di azioni Ansaldo
STS S.p.A. effettuati da Hitachi Rail Italy Investments S.r.l.
successivamente alla data di pagamento relativa all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria da quest'ultima promossa su azioni Ansaldo STS S.p.A..
18
Provvedimenti altre autorità
Sentenza della Corte d'Appello di Milano
Sezione Prima Civile - 11.10/09.11.2016:
14
33
29
Opposizione promossa a norma dell'art. 195 del d.lgs. n. 58/1998
dal sig. Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso avverso la delibera Consob n. 18924 del 21.5.2014 di applicazione di sanzioni
amministrative pecuniarie
Decreto della Corte d'Appello di Firenze
Sezione Prima Civile - 22.01/21.11.2016:
25
29
Opposizione promossa a norma dell'art. 195 del d.lgs. n. 58/1998
dal sig. Alberto Penati avverso la delibera Consob n. 19343
dell'8.9.2015 di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie
Decreto della Corte d'Appello di Firenze
Sezione Prima Civile - 22.01/21.11.2016:
Inoltri alla Magistratura
Rapporti
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1. Provvedimenti delle Corti di Appello
Emittenti quotati
Delibera n. 19789
Pubblicazione della quota di partecipazione richiesta per
la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione
degli organi di amministrazione e controllo
Delibera n. 19792
Approvazione delle modifiche al Regolamento del mercato MTS Corporate - Mercato regolamentato all'ingrosso
delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da
organismi internazionali partecipati da Stati - Organizzato e gestito da MTS SpA
Opposizione promossa a norma dell'art. 195 del d.lgs. n. 58/1998
dal sig. Carlo Querci avverso la delibera Consob n. 18924 del
21.5.2014 di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie
Indici
16/30 novembre 2016
30
Decreto della Corte d'Appello di Firenze
Sezione Prima Civile - 22.01/21.11.2016:
30
Opposizione promossa a norma dell'art. 195 del d.lgs. n. 58/1998
dal sig. Campaini Turiddo avverso la delibera Consob n. 18924
del 21.5.2014 di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie
Richieste di divulgazione
di informazioni ai sensi dell'art. 114
del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
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Verifiche ispettive
Sanzioni
Delibera n. 19734
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di tre mesi, del
sig. Francesco Sanzeri dall'albo unico dei consulenti finanziari
Delibera n. 19753
Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei
confronti del Sig. Stefano Trulli per violazione dell’art. 18,
comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998
Delibera n. 19781
Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei
confronti di CHL S.p.A. per violazione dell'art. 114, comma
5, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 6 del Regolamento
adottato con delibera Consob n. 17221/2010
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Indici
16/30 novembre 2016
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