Indennità di disoccupazione 2010

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Indennità di disoccupazione 2010
Indennità di disoccupazione
2010
(scheda aggiornata con le modifiche apportate dalla Legge 247/07 di attuazione del
protocollo sul Welfare del 23 luglio 2007 e la circolare INPS N. 115 del 31 dicembre 2008)
Legge 24 novembre 2009 n. 167
Decreto n. 100 del 17.12.09
Circolare INPS n. 29 del 3 marzo 2010
Contributo del Dsga Rodolfo Mario Sicari
ed. marzo 2010
Cos’è l’indennità di disoccupazione
L’indennità di disoccupazione è un sostegno economico che
spetta al lavoratore assicurato contro la disoccupazione
involontaria.
A chi spetta
Al lavoratore con contratto a tempo determinato alla scadenza
del termine del contratto. Al lavoratore a tempo indeterminato
che è stato licenziato anzitempo (ristrutturazioni aziendali,
massimo di assenze per malattia, ecc.)
A chi non spetta
In base alla legge finanziaria del 1999 l’indennità di
disoccupazione non spetta a chi si dimette volontariamente.
Fanno eccezione le lavoratrici madri e coloro che si sono
dimessi per giusta causa (mancato pagamento della
retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni,
mobbing)
L’indennità di disoccupazione è di due tipologie:
» con requisiti ordinari.
» con requisiti ridotti.
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI ORDINARI -1
Requisiti ordinari:
Almeno 1 settimana di contributi versati o dovuti che risalgono a 2 anni prima della data
della cessazione dal lavoro .
Almeno 1 anno di contribuzione (52 contributi settimanali o 12 mensili, ovvero un corrispondente
periodo di attività soggetta all'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione) nei 24 mesi
precedenti la data di cessazione dal lavoro .
N.B. nelle 52 settimane rientrano anche i giorni retribuiti di ferie, malattia, infortunio, maternità, festività.
Termini di presentazione della domanda:
La domanda va presentata alla sede INPS della propria città, anche tramite la sede circoscrizionale per
l’impiego, entro il 68°
68° giorno dal licenziamento.
licenziamento
NB: è bene però presentarla subito, poiché l'indennità decorre: dall'8° giorno dal licenziamento, se la
domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni, dal 5° giorno successivo alla presentazione della
domanda negli altri casi.
Moduli da presentare (E’ possibile scaricare la modulistica necessaria dal sito http://www.inps.it/ ) :
La modulistica da presentare è stata modificata dall'Inps a seguito della circolare n. 115 del 31/12/2008.
Pertanto i moduli da utilizzare sono:
Mod. DS 21 compilato dal lavoratore (si trova all'INPS o presso un patronato);
•
•
Il Modello ANF/PREST, da compilarsi, nel caso di richiesta dell’assegno al nucleo familiare
•
Eventualmente anche i modelli:
o Il modello DS22LD, che riguarda solo i “lavoratori domestici”;
o Il modello DS22/ed, di nuova istituzione, che riguarda il trattamento speciale edili ex legge 427/1975
o Mod. DS 22 compilato dal datore di lavoro (questo modello non è più obbligatorio dal 2009);
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI ORDINARI -2
L'indennità
L'indennità di disoccupazione viene corrisposta ogni mese con assegno ed è
concessa per un periodo massimo di 8 mesi (per 12 mesi per chi ha compiuto
50 anni).
Essa è corrisposta nella misura del 60 % per i primi 6 mesi, del 50 % per i successivi
2 mesi e al 40 % per gli ulteriori mesi, della retribuzione percepita nei 3
mesi precedenti la cessazione dal lavoro.
L’importo massimo dell’
dell’indennità
indennità è di € 858,58 elevato a € 1.031,93 per i lavoratori che
hanno una retribuzione mensile lorda superiore a € 1.857,48.
Il diritto a percepire l’
l’indennità
indennità di disoccupazione ordinaria decade sia nel caso di un
nuovo rapporto di lavoro dipendente di oltre 5 giorni (è possibile dopo tale rapporto
presentare una nuova domanda), che nel caso di qualsiasi rapporto di lavoro
parasubordinato da denunciare al centro per l’impiego (collaborazione occasionale o
CO.CO.CO.).
Il diritto a ricevere l'indennità decade anche nel caso si diventi titolare di un
trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione di
inabilità, pensione di invalidità) .
A chi si può fare ricorso
Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al
Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si
comunica il mancato accoglimento. Il ricorso va presentato, o spedito con Raccomandata A/R, alla
sede INPS che ha respinto la domanda. Informazioni più dettagliate: presso le sedi sindacali,
patronati o presso gli uffici dell’INPS.
Dal 3 marzo 2010 la domanda di disoccupazione con requisiti
normali può essere presentata anche on line
Con la circolare n. 29 del 3 marzo 2010 l'INPS ha comunicato che è possibile
presentare la domanda di indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con
requisiti normali anche con modalità on line.
E’ necessario essere in possesso del codice PIN (codice personale di
riconoscimento), che va richiesto all'INPS stesso.
Vantaggi: non occorre recarsi presso gli uffici INPS o dell’Impiego, seguire on line lo
stato di lavorazione della propria domanda, ricevere un "sms" (dal mese di aprile
2010) che avvisa dell'avvenuta liquidazione dell’indennità .
La procedura prevede anche la possibilità di stampare la domanda e la relativa
ricevuta.
Per accedere al servizio bisogna collegarsi al portale
www.inps.it
“Sistema informativo dei percettori delle prestazioni a sostegno del reddito –
autenticazione PIN – Servizi per il cittadino – Sportello virtuale”.
In alternativa la nuova funzione è accessibile tra i Servizi per il Cittadino al link
"Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito".
Sono anche disponibili le seguenti funzioni:
• 1) Simulazione dell’indennità di disoccupazione. Sulla base delle informazioni
disponibili all’Istituto, si può ottenere il prospetto della potenziale prestazione di
disoccupazione ordinaria con requisiti normali nell’eventualità della cessazione del
rapporto di lavoro.
•
2) Stato delle prestazioni a sostegno del reddito in corso. Il lavoratore può
interrogare gli archivi per ottenere l’elenco delle prestazioni liquidate .
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI ORDINARI –
PERSONALE GIA’ CON INCARICO ANNUALE -1
• In seguito alla convenzione del 05 agosto 2009 stipulata tra il
MIUR , L’INPS e il MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E
DELLE POLITICHE SOCIALI il 16 DICEMBRE 2009 L’INPS HA
DIRAMATO LA CIRCOLARE N. 125 CONTENENTE PROPRIO LE
MODALITA’ DI APPLICAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE
PER
USUFRUIRE
DELL’INDENNITA’
DI
DISOCCUPAZIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA.
• Destinatario del beneficio e’ tutto il personale docente ,
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni
scolastiche già titolare di un contratto di supplenza annuale o
sino al termine delle attività didattiche nell’anno scolastico
2008/2009 (o almeno 180 giorni nella stessa scuola), che non ha
ottenuto un analogo nuovo contratto nell’anno 2009/2010, a
seguito delle razionalizzazioni di spesa previsti dal decreto legge
n. 112 del 25.06.2008, art. 64, convertito con modificazioni dalla
legge n. 113 del 06.08.2008 (c.d. Legge Brunetta).
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI ORDINARI –
PERSONALE GIA’ CON INCARICO ANNUALE -2
•
•
•
A tale personale spetterà per i periodi di utilizzo il normale trattamento
economico previsto dal CCNL Comparto Scuola e riferito alle ore di servizio
effettivamente svolto, mentre l’indennità ordinaria di disoccupazione verrà
corrisposta per i periodi di non lavoro.
Un ulteriore beneficio è arrivato, poi, con il D.L. n. 134 del 25 settembre 2009
(convertito dalla Legge 24 novembre 2009 n. 167 ) laddove ha previsto che “per il
corrente anno scolastico 2009/10 l’amministrazione scolastica è tenuta ad
assegnare le supplenze – indipendentemente dalle graduatorie di istituto - al
personale inserito, invece, nelle graduatorie ad esaurimento” e che “si possono
promuovere in accordo con le regioni, progetti da tre ad otto mesi mediante
l’utilizzo proprio di questa particolare tipologia di precari, percettori dell’indennità
di disoccupazione, con la corresponsione di un’indennità di partecipazione con
risorse messe a disposizione dalle regioni” .
L’art. 5 del decreto n. 100 del 17.12.09 (integrazioni al decreto n. 82 /09 con la
possibilità per docenti ed ATA di essere inseriti negli elenchi prioritari anche se
nell’A.S. 08/09 abbiano ottenuto tramite le graduatorie di istituto una supplenza di
almeno 180 giorni, in un’unica scuola, anche con proroghe o conferme
contrattuali ) stabilisce la decadenza dal diritto a percepire l’indennità di
disoccupazione qualora spettante e fatte salve eventuali diverse determinazioni
già assunte, in presenza di rinuncia, senza valido motivo all’offerta di
partecipazione al progetto regionale, la cui disponibilità doveva essere
presentata entro il termine del 14 gennaio 2010, cosi come già avviene per quella
di inclusione negli elenchi prioritari.
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI. -1
•
Sono considerati requisiti ridotti avere svolto almeno 78 giornate effettive di lavoro
nell’anno precedente a quello in cui si presenta la domanda e avere almeno un
contributo settimanale entro la fine del biennio precedente.
•
Termini di presentazione della domanda tra il 1°
1° gennaio e il 31 marzo di ogni
anno presso la sede dell’INPS.
I termini sono prescrittivi.
Valgono i giorni di festività, ferie e maternità purché siano stati retribuiti e quindi siano stati pagati i relativi
contributi.
•
Modalità di pagamento: l’indennità viene corrisposta con erogazione di un unico
assegno.
assegno
L’importo dell’assegno è pari al 35 % per i primi 120 giorni e al 40 % per i successivi
giorni fino a un massimo di 180 giorni della retribuzione media percepita giornalmente
nel precedente anno, moltiplicata per i giorni lavorati nell’anno solare di riferimento,
fino ad un massimo di 156 giorni.
L’assegno viene recapitato o presso il domicilio del lavoratore o nelle altre modalità
richieste dallo stesso (sportello, bonifico, ecc.).
Modulistica
E’ necessario presentare:
•
il mod. DS 21, sottoscritto dal lavoratore;
•
il mod. DL 86/88 bis, compilato dal datore di lavoro;
•
il mod. 01M o CUD, certificazione del datore di lavoro della settimana di contribuzione nel biennio precedente;
•
il mod. Anf/Prest, da compilarsi, nel caso di richiesta dell’assegno al nucleo familiare
E’ possibile scaricare la modulistica necessaria dal sito: http://www.inps.it/
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI. -2
Ricorso
Se la domanda viene respinta, è possibile presentare ricorso, in carta libera, al
Comitato Provinciale dell’INPS entro 90 giorni dalla data di ricevimento della lettera in
cui l’INPS comunica il rifiuto. Il ricorso può essere presentato direttamente agli sportelli
della sede Inps che ha respinto la domanda o inviato tramite raccomandata A/R o
presentato tramite un Patronato riconosciuto per legge. Riferimento legislativo: D.lvo
n. 297 del 19 dicembre 2002.
Si ricorda che l’indennità di disoccupazione è un reddito che va dichiarato nella
apposita sezione del Mod 730 o Mod Unico riservata ai redditi assimilabili al lavoro
dipendente.
Informazioni più dettagliate: presso le sedi Sindacali, il patronato o presso gli uffici
dell’INPS.
Contributi
I periodi per cui si è percepita l’indennità di disoccupazione sono considerati
contribuzione figurativa. I contributi figurativi sono accreditati dall'INPS d’ufficio
(non serve presentare alcuna domanda) e possono essere ricongiunti ai fini
pensionistici ai sensi della legge 29/1979 al pari degli altri periodi con assicurazione
Inps.
ASS.TE AMM.VO FRANCESCO PALMA