Indennità di disoccupazione 2010
Transcript
Indennità di disoccupazione 2010
Indennità di disoccupazione 2010 (scheda aggiornata con le modifiche apportate dalla Legge 247/07 di attuazione del protocollo sul Welfare del 23 luglio 2007 e la circolare INPS N. 115 del 31 dicembre 2008) Legge 24 novembre 2009 n. 167 Decreto n. 100 del 17.12.09 Circolare INPS n. 29 del 3 marzo 2010 Contributo del Dsga Rodolfo Mario Sicari ed. marzo 2010 Cos’è l’indennità di disoccupazione L’indennità di disoccupazione è un sostegno economico che spetta al lavoratore assicurato contro la disoccupazione involontaria. A chi spetta Al lavoratore con contratto a tempo determinato alla scadenza del termine del contratto. Al lavoratore a tempo indeterminato che è stato licenziato anzitempo (ristrutturazioni aziendali, massimo di assenze per malattia, ecc.) A chi non spetta In base alla legge finanziaria del 1999 l’indennità di disoccupazione non spetta a chi si dimette volontariamente. Fanno eccezione le lavoratrici madri e coloro che si sono dimessi per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing) L’indennità di disoccupazione è di due tipologie: » con requisiti ordinari. » con requisiti ridotti. INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI ORDINARI -1 Requisiti ordinari: Almeno 1 settimana di contributi versati o dovuti che risalgono a 2 anni prima della data della cessazione dal lavoro . Almeno 1 anno di contribuzione (52 contributi settimanali o 12 mensili, ovvero un corrispondente periodo di attività soggetta all'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione) nei 24 mesi precedenti la data di cessazione dal lavoro . N.B. nelle 52 settimane rientrano anche i giorni retribuiti di ferie, malattia, infortunio, maternità, festività. Termini di presentazione della domanda: La domanda va presentata alla sede INPS della propria città, anche tramite la sede circoscrizionale per l’impiego, entro il 68° 68° giorno dal licenziamento. licenziamento NB: è bene però presentarla subito, poiché l'indennità decorre: dall'8° giorno dal licenziamento, se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni, dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi. Moduli da presentare (E’ possibile scaricare la modulistica necessaria dal sito http://www.inps.it/ ) : La modulistica da presentare è stata modificata dall'Inps a seguito della circolare n. 115 del 31/12/2008. Pertanto i moduli da utilizzare sono: Mod. DS 21 compilato dal lavoratore (si trova all'INPS o presso un patronato); • • Il Modello ANF/PREST, da compilarsi, nel caso di richiesta dell’assegno al nucleo familiare • Eventualmente anche i modelli: o Il modello DS22LD, che riguarda solo i “lavoratori domestici”; o Il modello DS22/ed, di nuova istituzione, che riguarda il trattamento speciale edili ex legge 427/1975 o Mod. DS 22 compilato dal datore di lavoro (questo modello non è più obbligatorio dal 2009); INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI ORDINARI -2 L'indennità L'indennità di disoccupazione viene corrisposta ogni mese con assegno ed è concessa per un periodo massimo di 8 mesi (per 12 mesi per chi ha compiuto 50 anni). Essa è corrisposta nella misura del 60 % per i primi 6 mesi, del 50 % per i successivi 2 mesi e al 40 % per gli ulteriori mesi, della retribuzione percepita nei 3 mesi precedenti la cessazione dal lavoro. L’importo massimo dell’ dell’indennità indennità è di € 858,58 elevato a € 1.031,93 per i lavoratori che hanno una retribuzione mensile lorda superiore a € 1.857,48. Il diritto a percepire l’ l’indennità indennità di disoccupazione ordinaria decade sia nel caso di un nuovo rapporto di lavoro dipendente di oltre 5 giorni (è possibile dopo tale rapporto presentare una nuova domanda), che nel caso di qualsiasi rapporto di lavoro parasubordinato da denunciare al centro per l’impiego (collaborazione occasionale o CO.CO.CO.). Il diritto a ricevere l'indennità decade anche nel caso si diventi titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione di inabilità, pensione di invalidità) . A chi si può fare ricorso Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il mancato accoglimento. Il ricorso va presentato, o spedito con Raccomandata A/R, alla sede INPS che ha respinto la domanda. Informazioni più dettagliate: presso le sedi sindacali, patronati o presso gli uffici dell’INPS. Dal 3 marzo 2010 la domanda di disoccupazione con requisiti normali può essere presentata anche on line Con la circolare n. 29 del 3 marzo 2010 l'INPS ha comunicato che è possibile presentare la domanda di indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali anche con modalità on line. E’ necessario essere in possesso del codice PIN (codice personale di riconoscimento), che va richiesto all'INPS stesso. Vantaggi: non occorre recarsi presso gli uffici INPS o dell’Impiego, seguire on line lo stato di lavorazione della propria domanda, ricevere un "sms" (dal mese di aprile 2010) che avvisa dell'avvenuta liquidazione dell’indennità . La procedura prevede anche la possibilità di stampare la domanda e la relativa ricevuta. Per accedere al servizio bisogna collegarsi al portale www.inps.it “Sistema informativo dei percettori delle prestazioni a sostegno del reddito – autenticazione PIN – Servizi per il cittadino – Sportello virtuale”. In alternativa la nuova funzione è accessibile tra i Servizi per il Cittadino al link "Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito". Sono anche disponibili le seguenti funzioni: • 1) Simulazione dell’indennità di disoccupazione. Sulla base delle informazioni disponibili all’Istituto, si può ottenere il prospetto della potenziale prestazione di disoccupazione ordinaria con requisiti normali nell’eventualità della cessazione del rapporto di lavoro. • 2) Stato delle prestazioni a sostegno del reddito in corso. Il lavoratore può interrogare gli archivi per ottenere l’elenco delle prestazioni liquidate . INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI ORDINARI – PERSONALE GIA’ CON INCARICO ANNUALE -1 • In seguito alla convenzione del 05 agosto 2009 stipulata tra il MIUR , L’INPS e il MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI il 16 DICEMBRE 2009 L’INPS HA DIRAMATO LA CIRCOLARE N. 125 CONTENENTE PROPRIO LE MODALITA’ DI APPLICAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER USUFRUIRE DELL’INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA. • Destinatario del beneficio e’ tutto il personale docente , amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche già titolare di un contratto di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche nell’anno scolastico 2008/2009 (o almeno 180 giorni nella stessa scuola), che non ha ottenuto un analogo nuovo contratto nell’anno 2009/2010, a seguito delle razionalizzazioni di spesa previsti dal decreto legge n. 112 del 25.06.2008, art. 64, convertito con modificazioni dalla legge n. 113 del 06.08.2008 (c.d. Legge Brunetta). INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI ORDINARI – PERSONALE GIA’ CON INCARICO ANNUALE -2 • • • A tale personale spetterà per i periodi di utilizzo il normale trattamento economico previsto dal CCNL Comparto Scuola e riferito alle ore di servizio effettivamente svolto, mentre l’indennità ordinaria di disoccupazione verrà corrisposta per i periodi di non lavoro. Un ulteriore beneficio è arrivato, poi, con il D.L. n. 134 del 25 settembre 2009 (convertito dalla Legge 24 novembre 2009 n. 167 ) laddove ha previsto che “per il corrente anno scolastico 2009/10 l’amministrazione scolastica è tenuta ad assegnare le supplenze – indipendentemente dalle graduatorie di istituto - al personale inserito, invece, nelle graduatorie ad esaurimento” e che “si possono promuovere in accordo con le regioni, progetti da tre ad otto mesi mediante l’utilizzo proprio di questa particolare tipologia di precari, percettori dell’indennità di disoccupazione, con la corresponsione di un’indennità di partecipazione con risorse messe a disposizione dalle regioni” . L’art. 5 del decreto n. 100 del 17.12.09 (integrazioni al decreto n. 82 /09 con la possibilità per docenti ed ATA di essere inseriti negli elenchi prioritari anche se nell’A.S. 08/09 abbiano ottenuto tramite le graduatorie di istituto una supplenza di almeno 180 giorni, in un’unica scuola, anche con proroghe o conferme contrattuali ) stabilisce la decadenza dal diritto a percepire l’indennità di disoccupazione qualora spettante e fatte salve eventuali diverse determinazioni già assunte, in presenza di rinuncia, senza valido motivo all’offerta di partecipazione al progetto regionale, la cui disponibilità doveva essere presentata entro il termine del 14 gennaio 2010, cosi come già avviene per quella di inclusione negli elenchi prioritari. INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI. -1 • Sono considerati requisiti ridotti avere svolto almeno 78 giornate effettive di lavoro nell’anno precedente a quello in cui si presenta la domanda e avere almeno un contributo settimanale entro la fine del biennio precedente. • Termini di presentazione della domanda tra il 1° 1° gennaio e il 31 marzo di ogni anno presso la sede dell’INPS. I termini sono prescrittivi. Valgono i giorni di festività, ferie e maternità purché siano stati retribuiti e quindi siano stati pagati i relativi contributi. • Modalità di pagamento: l’indennità viene corrisposta con erogazione di un unico assegno. assegno L’importo dell’assegno è pari al 35 % per i primi 120 giorni e al 40 % per i successivi giorni fino a un massimo di 180 giorni della retribuzione media percepita giornalmente nel precedente anno, moltiplicata per i giorni lavorati nell’anno solare di riferimento, fino ad un massimo di 156 giorni. L’assegno viene recapitato o presso il domicilio del lavoratore o nelle altre modalità richieste dallo stesso (sportello, bonifico, ecc.). Modulistica E’ necessario presentare: • il mod. DS 21, sottoscritto dal lavoratore; • il mod. DL 86/88 bis, compilato dal datore di lavoro; • il mod. 01M o CUD, certificazione del datore di lavoro della settimana di contribuzione nel biennio precedente; • il mod. Anf/Prest, da compilarsi, nel caso di richiesta dell’assegno al nucleo familiare E’ possibile scaricare la modulistica necessaria dal sito: http://www.inps.it/ INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI. -2 Ricorso Se la domanda viene respinta, è possibile presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell’INPS entro 90 giorni dalla data di ricevimento della lettera in cui l’INPS comunica il rifiuto. Il ricorso può essere presentato direttamente agli sportelli della sede Inps che ha respinto la domanda o inviato tramite raccomandata A/R o presentato tramite un Patronato riconosciuto per legge. Riferimento legislativo: D.lvo n. 297 del 19 dicembre 2002. Si ricorda che l’indennità di disoccupazione è un reddito che va dichiarato nella apposita sezione del Mod 730 o Mod Unico riservata ai redditi assimilabili al lavoro dipendente. Informazioni più dettagliate: presso le sedi Sindacali, il patronato o presso gli uffici dell’INPS. Contributi I periodi per cui si è percepita l’indennità di disoccupazione sono considerati contribuzione figurativa. I contributi figurativi sono accreditati dall'INPS d’ufficio (non serve presentare alcuna domanda) e possono essere ricongiunti ai fini pensionistici ai sensi della legge 29/1979 al pari degli altri periodi con assicurazione Inps. ASS.TE AMM.VO FRANCESCO PALMA