Regolamento corsi di recupero e sportello help a.s. 2015/2016

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Regolamento corsi di recupero e sportello help a.s. 2015/2016
Istituto d’ Istruzione Secondaria “F. de Sanctis”
Sant’ Angelo dei Lombardi (AV) Via Boschetto, 1
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9004:2009
REGOLAMENTO CORSI DI RECUPERO E SPORTELLO HELP
a.s. 2015/2016
Art.1
Ogni docente, nella propria disciplina, alla fine di ogni unità didattica o modulo disciplinare, rilevate eventuali
difficoltà di apprendimento, può effettuare delle “pause didattiche” documentate attraverso la registrazione sul registro
personale e sul registro di classe.
Art.2
Nel corso del consiglio di Novembre, ravvisatane la necessità, il Consiglio di classe, tramite il Responsabile di
indirizzo, può chiedere al Dirigente scolastico l’attivazione di corsi di recupero, per tutte le classi, ad eccezione delle
classi prime e quinte.
Art.3
Per le classi quinte, in ogni momento dell’anno ma preferibilmente nel mese di marzo, il Consiglio di classe può
chiedere l’attivazione di corsi di potenziamento/approfondimento solo per la materia oggetto di seconda prova scritta
dell’Esame di Stato.
Il pagamento corrisposto ai docenti per i corsi di potenziamento/approfondimento è da considerarsi come ore aggiuntive
di insegnamento; pertanto il compenso da corrispondere al docente sarà di euro 35,00 all’ora, come da CCNL.
Art.4
Subito dopo gli scrutini intermedi, rilevate le difficoltà degli alunni, i Coordinatori di classe e i Responsabili di
indirizzo comunicano alle collaboratrici del DS le richieste di attivazione di interventi di recupero o di potenziamento
(art.2 D.M. n. 80/07). Lo stesso dicasi per i corsi da organizzare al termine dell’anno scolastico.
Art.5
Le collaboratrici del DS individuano i corsi da attivare nei diversi indirizzi sulla base di criteri in ordine a:
a. materie caratterizzanti l’indirizzo;
b. numero degli alunni con difficoltà nella stessa materia;
c. particolari esigenze didattiche dettate da difficoltà emergenti in sede di scrutinio.
Art.6
I corsi medesimi possono essere attivati per un numero di alunni non inferiore a 8.
Art.7
Nello stesso gruppo possono essere inseriti alunni di classi parallele, anche di indirizzi diversi, qualora il programma
disciplinare coincida.
Art.8
Tutti i docenti dell’Istituto comunicano la propria disponibilità, ovvero la non disponibilità a svolgere corsi di recupero
compilando l’apposito modulo ad inizio d’anno scolastico.
Art.9
La scelta dei docenti avviene sulla base della disponibilità e in ordine alle seguenti priorità:
1. docente della materia e della classe;
2. docente dell’indirizzo;
3. docente dell’Istituto;
4. docente esterno da graduatoria.
Art.10
Ai fini dell’organizzazione dei corsi, i genitori di tutti gli alunni o gli stessi alunni se maggiorenni, devono dichiarare se
intendono o non intendono avvalersi dei corsi di recupero organizzati dalla scuola a mezzo modulo dichiarazione
predisposto dalla Scuola.
Art.11
I docenti, all’inizio dell’anno scolastico, dichiarano la propria disponibilità a svolgere o non svolgere Corsi di recupero
e sportello Help.
Art.12
Gli alunni sono informati dell’attivazione e/o la non attivazione dei corsi di recupero a mezzo comunicazione del
Coordinatore di classe.
Art.13
Al termine delle attività di recupero svolte nell’arco dell’anno scolastico e nel corso del periodo estivo, i docenti della
classe effettuano prove di verifica secondo la tipologia della disciplina tenendo presente che ogni prova costituisce
documentazione che va conservata agli atti.
Art.14
Alla prova di verifica va allegata la griglia di valutazione.
Art.15
La prova di verifica è obbligatoria anche per gli alunni che non frequentano i corsi di recupero organizzati dalla
Scuola.
Art.16
Il Consiglio di classe individua la natura delle carenze (art.3 D.M. n. 80/07) che viene tempestivamente comunicata alle
famiglie e su questa il docente incaricato di svolgere attività di recupero indirizza la propria azione.
Art.17
Il docente incaricato di svolgere il corso di recupero deve affrontare sezioni ben precise ed enucleate della
programmazione, in cui si sono manifestati i problemi di apprendimento che hanno fatto scaturire il debito formativo
(linee guida per la didattica); qualora sia un docente diverso deve preventivamente prendere contatto con l’insegnante
della classe.
Art.18
Il docente ha l’obbligo di documentare, attraverso testimonianze tangibili, la sua azione. Per ogni alunno dovrà
individuare e annotare sull’apposito registro tutti gli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissi ed
esplicitati nella programmazione delle attività di recupero. Tutti gli interventi dovranno essere strutturati in forma tale
da poter essere allegati al fascicolo personale dell’alunno.
Art.19
Il docente del corso di recupero deve compilare il registro in ogni sua parte riferendo in ordine alla frequenza,
all’argomento svolto e alla metodologia utilizzata.
Art.20
Gli alunni che hanno il debito in una delle discipline per cui il corso non è stato attivato sono comunque tenuti a
svolgere la prova di verifica a cura del docente della classe, per la disciplina in cui è stato contratto il debito.
Art.21
Al termine dell’anno scolastico, per gli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, il
giudizio finale viene sospeso e, pertanto, il Coordinatore di classe comunica, per iscritto, alle famiglie interessate le
specifiche carenze rilevate per ciascun alunno, il calendario degli interventi didattici finalizzati al recupero (art.5 D.M.
n. 80/07) e la data della prova di verifica.
Art.22
Le attività di recupero si concludono entro il 31 agosto e, entro tale data, il docente della classe effettua le prove di
verifica (come da art. 13). I calendari delle prove e degli scrutini sono fissati dalla Scuola. Dall’esito delle prove di
verifica il Consiglio di classe formula il giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva e attribuisce,
per il triennio, il credito scolastico.
Art.23
Le modalità di recupero e di verifica devono essere pubblicate nel POF e comunicate alle famiglie entro il 31 dicembre
(art. 9 D.M. n. 80/07);
Art.24
Lo sportello Help può essere attivato in qualsiasi momento dell’anno, si svolge nelle ore extracurricolari e dura da 1 ad
un massimo di due ore per disciplina;
Art.24
Lo sportello è a richiesta dell’alunno, il quale si deve prenotare presso lo sportello didattico, (su Apposito modello) in
base alla disponibilità del docente;
Art.24
Possono partecipare allo sportello un numero di alunni che va da un minimo di 5 ad un massimo di 10.
Il presente regolamento è stato integrato ed approvato nelle sedute del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto del 6/10/2015, contestualmente
all’approvazione del POF.