AT 19 - 10 novembre 2002

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AT 19 - 10 novembre 2002
Ormai tutto è stato detto, tutto è stato documentato, tutto è stato
impresso nelle nostre
menti: è la tragedia di
San Giuliano.
In momenti così tragici le parole, le riprese televisive, le interviste passano in secondo piano, poiché si è nell’intimità dei
propri sentimenti e nel silenzio più assoluto.
Si vuole riflettere, meditare, pensare in
modo diverso, vivere gli affetti più cari,
più profondi, più sinceri. E le parole si
perdono nell’aria senza lasciare traccia.
Tutto sfuma, tutto diventa ostile.
L’evento tragico di San Giuliano, che si è
consumato con la morte di ventisei alunni, una insegnante e due collaboratrici
scolastiche non lo dimenticheremo, anzi
continueremo a viverlo in un susseguirsi
di immagini di dolore che straziano il
cuore.
Siamo stati colpiti profondamente e lo
siamo ancora di più oggi per quelle mamme e papà che vivono nel ricordo dei loro
bambini nei quali avevano riposto tutto il
loro amore, le loro tenerezze, le loro carezze, immaginando un futuro migliore.
Ci associamo alle parole di Ciampi, del
Papa e dei politici, che hanno voluto dare
un conforto, una parola d’amore alle persone, ci uniamo agli elogi fatti alla Protezione Civile, ai Volontari ed a tutte le
Associazioni umanitarie che si stanno
prodigando in quelle terre per dare il meglio di se stessi sia dal punto di vista mo-
Un tragico evento
per la scuola
rale che materiale.
Le tendopoli, i camper, le roulotte, ecc.,
che dovranno sopperire alle prime necessità della gente rimasta senza un tetto, senza un lavoro, senza affetti familiari, devono indurci a prodigarci, contribuendo e partecipando alle varie raccolte che Rai, Mediaset, La Stampa,
ecc. hanno avviato sin dal primo momento della tragedia.
Siamo vicini alla famiglia della nostra
collega rimasta vittima, siamo vicini
alla collega ricoverata in Ospedale nella disperata lotta tra la vita e la morte,
siamo vicini ai familiari dei collaboratori scolastici, siamo vicini alle famiglie
degli alunni, a tutto il Molise e alle altre
zone colpite.
Siamo però convinti che questa immane tragedia, forse, poteva essere evitata
con un po’ più di attenzione e di cura
per l’edificio pubblico.
Ci viene da pensare, al
di là dell’ineluttabilità e
della gravità di questo
evento, quanto sia difficile nelle scuole, con
tutte le buone intenzioni
dei dirigenti scolastici e dei consigli di
amministrazione, mettere a norma un
impianto elettrico, imbiancare un’aula,
sostituire un banco o una sedia, cambiare
un vetro rotto; la burocrazia è micidiale;
quindi riteniamo che dobbiamo continuare a fare prevenzione in virtù di norme e
regolamenti già in vigore e denunciare
quelle inadempienze che riscontriamo nel
nostro quotidiano lavoro.
Lavorare in ambienti sicuri ed a norma di
legge è d’obbligo per utenti e operatori di
qualsiasi struttura pubblica e privata al
servizio del cittadino.
Non possiamo ricordarci di questa o
quella disposizione solamente a tragedie
consumate.
Cesare Leone
Formula per dimagrire:
MLMMID
Spiegazione a pag. 8
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ASTENSIONE
OBBLIGATORIA
PER
MATERNITÀ
Art.25 decreto legislativo 26.3.2001 n.151.
I periodi corrispondenti al congedo obbligatorio di maternità verificatesi al di fuori del
rapporto di lavoro, sono considerati utili ai
fini pensionistici qualora il soggetto possa
far valere, all'atto della domanda, almeno
cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro (art. 25, comma
2, del D.L.vo n. 151/01).
L'INPDAP, con informativa n. 24 del
29.10.2002 comunica di aver ravvisato perplessità interpretative, di legittimità e di merito e di aver chiesto ai Ministeri vigilanti ed
al Dipartimento della Funzione Pubblica il
rispettivo avviso circa la corretta applicazione della norma in argomento.
Nell'attesa dell'emanazione della circolare esplicativa, le sedi provinciali INPDAP, con riserva
di successiva trattazione, sono state invitate ad
acquisire le istanze di riconoscimento dei periodi,
da parte dei soggetti interessati.
ROMA , 29-10-2002 - Informativa n. 24
L’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 151/01, in favore degli iscritti al fondo
pensioni lavoratori dipendenti ed alle forme
di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria (e quindi
degli iscritti all’INPDAP), considera utili, ai
fini pensionistici, i periodi corrispondenti al
congedo obbligatorio di maternità verificatisi
al di fuori del rapporto di lavoro, a condizione che il soggetto possa far valere , all’atto
della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di
lavoro.
Alcun limite viene posto alla collocazione
temporale dei periodi utili da valutare.
Al riguardo, si rappresenta che in fase di
emanazione di direttive applicative della disposizione in esame sono sorte da parte di
questa Gestione previdenziale notevoli perplessità interpretative, di legittimità e di merito. E' stata inoltrata ai competenti Ministeri
Vigilanti, nonché al Dipartimento della Funzione Pubblica, formale richiesta per conoscere il rispettivo avviso circa la corretta interpretazione della norma di cui trattasi.
Sarà cura di questo Istituto, una volta pervenuti i pareri, fornire , in merito, le dovute
istruzioni operative. Le Sedi provinciali
INPDAP, nell’attesa dell’emanazione della
circolare esplicativa, sono invitate ad acqui-
sire, da parte dei soggetti interessati, le
istanze di riconoscimento dei periodi in
questione , con riserva di successiva trattazione.
IL DIRIGENTE GENERALE
( Dott.ssa Rosalba Amato )
CONTRIBUTI
DOVUTI NEI CASI DI
DECURTAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PER ASSENZA DAL SERVIZIO
ED ASTENSIONE FACOLTATIVA PER
MATERNITÀ
L’INPDAP con informativa n. 23 del
25/10/2002 ha fornito precisazioni sui contributi dovuti nei casi in cui la retribuzione
spettante ai dipendenti subisca una decurtazione per assenza dal servizio per malattia, per sciopero e per astensione facoltativa. Nello specifico:
- assenza per malattia: la contribuzione
deve essere commisurata alla retribuzione
intera cui il dipendente avrebbe avuto diritto se fosse stato in servizio l’intero periodo di riferimento;
- astensione facoltativa con retribuzione
parziale: i contributi previdenziali sono dovuti sulla parte di retribuzione corrisposta;
- astensione facoltativa senza retribuzione: non è dovuto alcun contributo;
- astensione dal lavoro per sciopero: sono
dovuti i contributi previdenziali da calcolarsi
sulla intera retribuzione cui il dipendente
avrebbe avuto diritto se fosse stato in servizio.
Roma, 25-10-2002—Informativa n. 23
Oggetto: Calcolo dei contributi dovuti alla
Cassa Stato nei casi di assenza dal servizio
per periodi di malattia, sciopero ed astensione facoltativa per maternità.
Sono stati rappresentati numerosi dubbi in
merito alla determinazione della contribuzione dovuta a questo Istituto nei casi in
cui la retribuzione spettante ai dipendenti
subisca una decurtazione per assenze dal
servizio per malattia, per sciopero e per
astensione facoltativa per maternità.
Al riguardo si precisa che l’art. 13 della
legge 29/4/1976 n. 177, tuttora vigente, ha
stabilito che ai fini contributivi “gli assegni
imponibili si considerano integralmente
anche se dovuti in misura ridotta”.
Pertanto nei casi in cui la retribuzione dell'iscritto sia ridotta per assenza per malattia
la contribuzione deve essere commisurata
alla retribuzione intera cui il dipendente
avrebbe avuto diritto se fosse stato in servizio l'intero periodo di riferimento.
Per quanto riguarda l'astensione facoltativa
dal lavoro per maternità in costanza di rapporto di lavoro il Decreto Legislativo n°
564/96 prevede che tali periodi sono riguardati dalla contribuzione figurativa senza vantare alcun requisito di anzianità contributiva. Pertanto l'ente datore di lavoro è
tenuto a versare i contributi come di seguito indicato:
1. Nel caso di astensione facoltativa con
retribuzione parziale i contributi previdenziali sono dovuti sulla parte di retribuzione
corrisposta;
2. Per l’astensione facoltativa senza retribuzione l'ente non è tenuto a versare alcun
contributo. Infine, l'astensione dal lavoro
per sciopero, pur determinando una sospensione del rapporto d'impiego per quanto attiene all'esecuzione delle due obbligazioni fondamentali quali la prestazione
dell'attività lavorativa e la relativa retribuzione non ha riflessi né sull'anzianità di
servizio né sul diritto al congedo ordinario
dei lavoratori dipendenti. Per quanto precede sussiste l'obbligo per il datore di lavoro
di procedere alla relativa copertura ai fini previdenziali, da calcolarsi sulla intera retribuzione cui l'iscritto avrebbe avuto diritto se fosse
stato in servizio.
IL DIRIGENTE GENERALE
Dott.ssa Rosalba Amato
RIPOSI
E PERMESSI SPETTANTI AI
GENITORI DI DISABILI GRAVIPRECISAZIONI
Con l’informativa n. 22 del 25/10 u.s.
l’INPDAP ha fornito le seguenti precisazioni sui riposi e permessi spettanti ai genitori di disabili gravi, ai sensi dell’art. 42
del D.lvo n. 151/2001:
i permessi ed i congedi in argomento,
spettano al genitore lavoratore anche
quando l’altro genitore non ne abbia diritto con la conseguenza che il genitore lavoratore ha diritto ai suddetti istituti giuridici
anche quando l’altro genitore non svolte
attività lavorativa, e ciò a prescindere dalla minore o dalla maggiore età del figlio
portatore di handicap grave;
- il genitore lavoratore, nell’esercizio del
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diritto alla fruizione del congedo straordinario, di cui all’art. 80, comma 2, della legge
388/2000, non è obbligato a fornire alcuna
documentazione comprovante l’impossibilità
da parte dell’altro genitore che non lavora
di poter prestare assistenza;
- tale diritto è esercitabile anche nell’ipotesi
in cui siano presenti nella famiglia altri soggetti non lavoratori in grado di prestare assistenza al disabile;
- il congedo in questione non può essere fruito contemporaneamente da entrambi i genitori;
- non è possibile, in relazione al figlio portatore di handicap, la fruizione contemporanea dell’astensione facoltativa da parte di un
genitore e del congedo straordinario retribuito di 2 anni da parte dell’altro;
- è possibile che uno dei genitori sia in congedo parentale (astensione facoltativa per
maternità) e l’altro goda dei permessi di cui
alla legge 104/92;
- è impossibile il cumulo dei suddetti benefici da parte di uno stesso genitore.
ROMA, 25-10-2002 - Informativa n. 22
Oggetto: Art.42 del D.Lgs. n.151/2001.
Riposi e permessi spettanti ai genitori di
disabili gravi. Precisazioni.
Il D.Lgs. n. 151 del 26.3.2001 , recante il
testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e di sostegno della maternità
e della paternità, emanato a norma dell’art.15
della legge 8 marzo 2000 n.53 ed entrato in
vigore il 27.4.2001, ha armonizzato e coordinato le disposizioni vigenti in materia recate
dalle molteplici fonti succedutesi nel tempo,
intervenendo, tra l’altro, in materia di riposi e
permessi spettanti ai genitori di disabili gravi.
In particolare, l’art.42 del citato testo unico
disciplina sia il diritto alla fruizione dei permessi spettanti ai genitori , ai sensi dei commi 1, 2 e 3 della legge 104/92, che il congedo straordinario della durata massima di due
anni, di cui al comma 2, art.4 L.53/00, illustrato da questo Istituto con la circolare n.2
del 10 gennaio 2002.
Ciò premesso, si partecipa che, a seguito di
una riconsiderazione interpretativa
delle disposizioni testuali in esame, le direttive contenute nel presente provvedimento
sono emanate a parziale rettifica delle istruzioni già contenute nella precedente
circolare 2/02 citata.
Il neretto
di Gian Piero Benente
Grandi responsabilità,
nessuna tutela.
E’ triste pensare che ci sia
voluta una tragedia come
quella di San Giuliano di Puglia per rendersi conto che
la maggioranza delle scuole
in Italia è fatta male e che gli
insegnanti sono gli unici lavoratori per i quali non viene
stipulata un’assi-curazione
relativa ai possibili infortuni.
Ciò dimostra come la società
in generale non consideri
l’insegna-mento come attività
lavorativa e continui a pensare ad una scuola, ormai lontana nel tempo, in cui il docente non faceva altro che
starsene in cattedra a spiegare e ad interrogare. La scuola
media attuale, ma anche
l’elementare, impegna oggi
sia i docenti, sia gli alunni in
molteplici attività operative
che vanno dalla costruzione
di oggetti, alle rappresentazioni teatrali, alle ricerche in
ambienti, naturali o artificiali,
esterni all’edificio scolastico.
Esse prevedono l’uso di attrezzi manuali, ma anche forni per ceramica o altri strumenti alimentati a corrente
elettrica, che comportano in
varia misura, nonostante il
massimo della prudenza, il
pericolo d’incidenti per tutti.
Inoltre, i ragazzi di oggi, molto più vivaci e poco controllabili di un tempo, riescono a
scivolare e a fratturarsi gambe, polsi e dita anche solo
scendendo le scale o correndo
tra i banchi, e non solo durante le lezioni di educazione fisica. Sarebbe quindi più naturale che automaticamente fossero tutti tutelati da apposite assicurazioni presso l’Inail, cosa
che invece non avviene. A
questo proposito, c’è poi un
aspetto ancora più grave che
riguarda i docenti ed è la responsabilità personale civile degli insegnanti verso gli alunni
stessi che sono loro affidati.
Quando succedono incidenti
gravi ci si può salvare solo se
si può dimostrare di non aver
avuto alcuna possibilità di intervenire per evitare l’evento e
di aver messo in atto ogni precauzione, ma questo è sempre
molto difficile da fare in quanto anche ad un insegnante
può succedere di avere qualche breve momento di distrazione o di voltare le spalle
proprio nel momento sbagliato. Molti di noi si tutelano personalmente stipulando un’assicurazione di responsabilità
civile, ma non tutti lo fanno, e
poi il nocciolo del problema
sta nel fatto che, considerata
l’enorme responsabilità che
grava sul lavoratore docente,
per la quale non viene elargita
alcuna indennità economica,
almeno una tutela generale da
parte dello stato in questo
senso sarebbe d’obbligo.
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Relazioni, foto e video
dell’incontro di Sapri:
“La cultura tecnologica
dalla primaria alla secondaria
tra una riforma e l’altra:
Elaborazione di un curricolo”
Cosa aspetti ad acquistarlo?
€ 15,00 + € 2,00 per sped. postale
Versamento sul C.C.P. n. 203109
intestato: ANIAT Cultura Tecnologica
C.so Bramante, 14 – 10134 Torino
In particolare, l’articolo in questione, all’ultimo capoverso, stabilisce che i
riposi, i permessi ed i congedi , ivi previsti,
spettano al genitore lavoratore anche
quando l’altro genitore non ne abbia diritto ,
con la conseguenza che il genitore
lavoratore ha diritto alle suddette agevolazioni anche quando l’altro genitore non
svolge attività lavorativa, e ciò a prescindere
dalla minore o dalla maggiore età del
figlio portatore di handicap grave.
La revisione interpretativa delle direttive
fornite riguarda in particolare la
disciplina applicabile ai genitori di figli disabili maggiorenni conviventi.
Il genitore lavoratore, nell’esercizio del dirit-
to alla fruizione del congedo
straordinario , di cui all’art.80 , comma 2,
della legge 388/2000, non è obbligato a
fornire alcuna documentazione comprovante l’impossibilità da parte dell’altro
genitore che non lavora di poter prestare
assistenza. Tale diritto è esercitabile
anche nell’ipotesi in cui siano presenti nella famiglia altri soggetti non lavoratori in
grado di prestare assistenza al disabile.
In relazione a quanto suesposto, si ribadiscono gli altri principi e criteri direttivi già
enunciati con la circolare n.2 del 2002 e si
coglie l’occasione per puntualizzare :
- che il congedo in questione non può essere fruito contemporaneamente da entrambi
i genitori;
che , in base al dettato del comma 4 del citato art.42 , non è possibile , in relazione al
figlio portatore di handicap, la fruizione contemporanea dell’astensione facoltativa da
parte di un genitore e del congedo straordinario retribuito di 2 anni da parte dell’altro;
- che è, invece, prevista la possibilità che uno
dei genitori sia in congedo parentale (cfr. astensione facoltativa per maternità ) e l’altro goda
dei permessi di cui alla legge 104/92;
- che resta ferma, per i suddetti benefici ,
l’impossibilità del cumulo da parte di uno
stesso genitore.
IL DIRIGENTE GENERALE
( Dott.ssa Rosalba Amato )
Nel periodo delle vacanze natalizie
gli uffici dell’ANIAT
resteranno chiusi
da domenica 22 dicembre 2002
a lunedì 6 gennaio 2003.
Le comunicazioni urgenti
verranno pubblicate sul sito internet:
www.arpnet.it/aniat
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Nella scuola dell’infanzia e 1° elementare
(D.M. n. 100 del 18.9.2002-Progetto finanziario di supporto)
Lettera circolare 119 - Roma 31 ottobre 2002
Si fa seguito alle lettere circolari con le quali
sono state fornite indicazioni ed istruzioni al
fine di favorire al massimo della funzionalità
l'attuazione del Progetto di sperimentazione
nazionale segnalato in oggetto, che, come è
noto, rappresenta nell'insieme delle diverse
progettazioni autonomamente realizzate dalle scuole un laboratorio di ricerca per la riforma degli ordinamenti scolastici della
scuola dell'infanzia e della scuola elementare
(denominata scuola primaria nel disegno di
legge di riforma). I bisogni emergenti dall'attuazione del progetto nazionale comportano
la messa a punto anche di un piano di supporto e di monitoraggio da realizzare con
specifiche risorse finanziarie. Già nella lettera circolare n.101 del 18 settembre 2002 al
punto G sono state delineate forme di intervento finanziario per il sostegno dei progetti
di sperimentazione delle scuole, fra le quali
quelle già allocate quale quota perequativa
assegnata agli Uffici Scolastici Regionali dal
fondo della legge 18 dicembre 1997 n.440
ed indicate nella lettera circolare n.93 del 6
agosto 2002.Con la presente viene messa a
disposizione una ulteriore e specifica risorsa
finanziaria pari a 1.550.000,00 euro dal
cap.1226-spese per iniziative di ricerca e
innovazione, valutazione e monitoraggio.
A. Risorse finanziarie per le scuole
Alle scuole dislocate sul territorio, attualmente impegnate nella sperimentazione di
cui al D.M. n.100/2002, vengono pertanto
destinati finanziamenti pari a 1.325.000,00
euro, assegnati ai Centri Servizi Amministrativi dei capoluoghi di regione secondo gli
importi di cui all'allegata tabella. I Direttori
regionali avranno a completa disposizione il
5% circa della somma assegnata, da finalizzare in via prioritaria, per azioni perequative,
e di supporto a livello locale. Tale somma va
ad aggiungersi alle risorse già a disposizione
con il fondo indicato nella lettera circolare
n.93 del 6 agosto 2002.
Il 95% della restante somma sarà automaticamente assegnato dagli stessi Direttori regionali alle scuole statali e paritarie impegnate nella sperimentazione, secondo i seguenti
parametri oggettivi:
una quota - base fissa pari a € 2.700,00;
una quota legata al numero di plessi coinvolti nella sperimentazione e appartenenti
all'istituzione scolastica, pari, per ogni
plesso superiore al primo, a euro 397,15;
una quota legata al numero delle classi e/o
sezioni impegnate nella sperimentazione,
pari, per ogni classe e/o sezione oltre la
prima, a euro 152,22;
una quota fissa per le istituzioni che sperimentano su tutte le classi e/o sezioni pari a
euro 2.096,77.
L'entità del finanziamento automatico per
le scuole impegnate nell'attuazione della
sperimentazione in oggetto, consentirà alle
stesse di quantificare le risorse disponibili
per tutte le attività da realizzare, in particolare quelle indicate ai punti A-B-C-D della
lettera circolare n.101 del 18.9.2002.
I Direttori regionali comunicheranno comunque sollecitamente il concreto ammontare dei finanziamenti che competono
a ciascuna scuola sulla base degli elementi
su indicati. Il suddetto finanziamento potrà
essere integrato con le somme destinate
alle scuole per la realizzazione dei piani
dell'offerta formativa presentati nei precedenti anni scolastici ed eventualmente non
utilizzate dalle stesse nei decorsi esercizi
finanziari. Le risorse a disposizione delle
scuole sono vincolate per spese ed oneri
connessi alla realizzazione della sperimentazione di cui al D.M.n.100 del 18.9.2002.
B.Valutazione e monitoraggio
In coerenza con le finalità del progetto di
sperimentazione nazionale il decreto
n.100/2002 all'art.10 prevede l'istituzione
di un Osservatorio nazionale e di Osservatori regionali ai quali è affidato il compito
di attivare monitoraggi e valutazioni delle
diverse fasi di attuazione del progetto nelle
scuole, rilevando processi ed esiti dell'innovazione e proponendo ove necessario gli
opportuni suggerimenti per garantire la
coerenza delle attività sperimentali con gli
obiettivi definiti. Per tutte le attività affidate agli Osservatori regionali viene assegnato ai Centri Servizi Amministrativi capoluogo di regione un finanziamento com-
plessivo pari a 225.000,00 euro ripartiti tramite i parametri oggettivi della consistenza
numerica delle scuole impegnate nella sperimentazione e riportati puntualmente nella
tabella allegata.
I Direttori regionali, attivando le opportune
intese e collaborazioni con gli I.R.R.E., finalizzeranno le somme a loro disposizione per
le azioni degli Osservatori regionali, avvalendosi dei supporti tecnici dell'Amministrazione, della diretta collaborazione delle scuole sperimentali nonché dei rappresentanti
degli Enti Locali e dell'Università.
Si confida nella puntuale e tempestiva attuazione della presente lettera circolare, tenuto
conto del rilievo che il supporto finanziario
assume per la realizzazione dell'iniziativa
sperimentale quale laboratorio di ricerca per
la riforma degli ordinamenti scolastici.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Silvio Criscuoli
ALLE SCUOLE TERREMOTATE:
Verifica dello stato degli edifici scolastici
Roma, 31 ottobre 2002
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca ha impartito direttive ai responsabili degli uffici scolastici regionali
dell' Abruzzo, della Basilicata, della Campania, del Molise e della Puglia per verificare immediatamente dopo il terremoto:
eventuali situazioni di inagibilità delle scuole;
eventuali problemi di trasferimento, anche
temporaneo, di aule e classi; intese con gli
enti locali per trovare soluzioni di emergenza in situazioni straordinarie, per garantire la sicurezza dei docenti e degli alunni
alla ripresa delle lezioni.
Al Ministero è operante una task force di
tecnici, fax 065895789, per rispondere a
quesiti e dare indicazioni ai dirigenti scolastici, alle famiglie e agli alunni coinvolti
nel terremoto.
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Competenze informatiche
del personale della scuola
Oggetto: Piano di formazione sulle competenze informatiche e tecnologiche del personale della scuola.
Roma, 28 ottobre 2002
La circolare n° 55 del 21/5/2002 presenta un
complesso progetto di intervento formativo,
rivolto agli insegnanti di ogni ordine e grado,
sui temi delle competenze informatiche e
tecnologiche integrate nella didattica. Tale
intervento, nella sua articolazione, è pienamente funzionale al processo di innovazione
in atto nella scuola che a questi temi rivolge
particolare attenzione.
Approssimandosi l'avvio delle attività di formazione previste dalla circolare citata, si
richiama l'attenzione su alcuni aspetti fondamentali per la riuscita dell'intero progetto e
su taluni adattamenti resi necessari dalle iniziative di innovazione in corso.
Il Piano nazionale di formazione sulle competenze informatiche e tecnologiche del personale della scuola costituisce un intervento
a carattere pluriennale che consentirà, anche
grazie alla disponibilità di materiali in rete e
alla presenza di figure competenti all'interno
di ogni istituzione scolastica, di completare
l'azione formativa, fino a soddisfare tutto il
bisogno esistente in questa area. Gli eventuali fabbisogni finanziari che dovessero emergere potranno trovare risposta nei finanziamenti previsti dalla direttiva sulla formazione.
L'attuale sviluppo delle azioni tese a supportare il processo di innovazione in atto, che
inserisce le tecnologie informatiche nei nuovi curricoli delle scuole dell'infanzia e primaria, suggerisce di privilegiare la formazione
dei docenti di tali istituzioni scolastiche, specie in considerazione delle minori occasioni
di cui hanno potuto fruire in passato. Gli Uffici scolastici regionali, nelle forme e nei
modi ritenuti più opportuni, individueranno
le soluzioni organizzative idonee (es. diversa
ripartizione percentuale tra i gradi di scuola)
a rispondere alle esigenze qui segnalate, come peraltro già previsto dalle linee guida per
l'attuazione del Piano (§ 2.1).
Le scelte organizzative privilegeranno, per
la scuola dell'infanzia e primaria, sedi di
corso coincidenti con le sedi di servizio dei
corsisti e il ricorso a docenti interni a tali
scuole per lo svolgimento delle attività
tutoriali. Ciò non esclude, tuttavia, di avvalersi, specie per l'erogazione dei moduli
relativi all'area tecnologica, di docenti provenienti da altre istituzioni scolastiche,
purché in possesso delle competenze necessarie. Con l'occasione si richiama quanto indicato nelle Linee guida per l'attuazione del piano, in cui veniva precisato che
destinatari del "percorso A" sono "docenti
con scarsa o nessuna competenza sulle
Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC)".
Le azioni formative sulla alfabetizzazione
informatica previste per i docenti delle
scuole dell'infanzia e primaria, presso cui è
in atto il progetto di sperimentazione di cui
al DM 100/2002, costituiranno un primo
urgente intervento, a carico dell'Istituto
Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa (INDIRE),
finalizzato a sostenere gli insegnanti in
questa fase dell'attività didattica. Gli obiettivi perseguiti sono comunque coerenti con
quelli del Piano nazionale e con le azioni
ad esso sinergiche. La Direttiva n° 74/2002
sulla formazione del personale della scuola
prevede (art.1, ultimo comma) che "Per
realizzare la massima coerenza e sinergia
nella fase di radicale trasformazione delle
scuole verso l'autonomia e verso il miglioramento dell'offerta formativa, le iniziative
di formazione organizzate per il personale
delle scuole statali sono aperte anche al
personale delle scuole paritarie." Tali indicazioni riguardano pertanto anche le iniziative relative a questo progetto. L'attuazione
del progetto prevede che all'Amministrazione centrale sia riservato il compito di
assicurare azioni di supporto, tra cui la produzione di materiali didattici da fruire attraverso una piattaforma di e-learning integrata con l'attività d'aula. In particolare si
fa presente che i materiali e i servizi previsti per il percorso A, in fase di realizzazio-
ne a cura di INDIRE, conterranno esempi,
studio di casi e proposte esercitative calibrati
per i diversi ordini e gradi di scuola e per le
diverse aree disciplinari, come già indicato
nelle linee guida. Gli Uffici scolastici regionali potranno riservare una quota di finanziamento per eventuali iniziative di sostegno
generale a carattere regionale (es. formazione dei tutor per i percorsi B e C). Si richiama
inoltre l'attenzione sull'opportunità di assicurare, a livello regionale e di singola istituzione scolastica, procedure di informazione e di
confronto con le OO.SS. sulle questioni di
competenza (definizione dei criteri su: impiego delle risorse finanziarie, dislocazione
territoriale dei corsi, individuazione dei docenti destinatari del piano, scelta dei docenti
che svolgeranno attività tutoriale, ecc.).
Si comunica infine che, anche in base a
quanto emerso nella conferenza di servizio
svoltasi a Roma il 25 - 26 marzo 2002 , è
stato predisposto un portale internet a cura
dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del
Sistema dell'Istruzione (INVALSI) per la
gestione dell'iscrizione ai corsi del Piano.
All'indirizzo www.invalsi.it/monfortic gli
Uffici Scolastici Regionali potranno, a partire dal 21 Ottobre 2002, registrare la lista degli istituti sede dei corsi di formazione, mentre tutti gli istituti scolastici che hanno già
ricevuto la password, potranno a loro volta registrare i nominativi dei docenti selezionati. Tali docenti, con modalità analoghe e sullo stesso sito internet, potranno, a
partire dai primi di dicembre, iscriversi ai
corsi scegliendo tra le sedi disponibili.
In considerazione della complessità delle
operazioni e del prossimo avvio delle attività di formazione si richiede che le registrazioni siano effettuate con la massima
tempestività e attenzione. Si fa riserva di
fornire con successiva circolare le opportune indicazioni operative. Al fine di assicurare il miglior avvio dell'iniziativa, si
pregano le SS.LL. di dare ampia diffusione alla presente.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale CAPO
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Operazioni sulle istituzioni
scolastiche statali
NOVEMBRE 2002
I fatti
Nuove indicazioni:
è bene discuterne
Roma, 30 ottobre 2002
Con ministeriale 25 maggio 2001, n. 1244, sono state fornite indicazioni sulla effettuabilità delle operazioni comunque incidenti sulla preesistente configurazione
della rete scolastica, con particolare riguardo alle attività relative al dimensionamento delle istituzioni scolastiche nonché alla costituzione e soppressione di nuovi
indirizzi di studio, corsi o sezioni ed alle istituzioni, soppressioni, fusioni, sdoppiamenti, accorpamenti e cambi di aggregazione di scuole o parti di esse. In proposito
si ribadisce preliminarmente l'opportunità che - ove non si pongano come interventi obiettivamente necessitati od assolutamente ineludibili - non si proceda, nell'immediato, ad attività incidenti sulle operazioni di dimensionamento già effettuate, anche perché definite solo recentemente e caratterizzate da particolari procedure, presupposti e condizioni che ne hanno determinato il perfezionamento.
D'altra parte gli eventuali interventi ritenuti strettamente indispensabili - di carattere occasionale e contingente - oltre a non implicare alcuna rimodulazione sostanziale delle operazioni suindicate, dovranno comunque tener conto degli indici di
riferimento, non solo numerici, previsti dalla relativa normativa (D.P.R. 18 giugno
1998, n.233) e delle disposizioni inerenti alle dotazioni organiche del personale
dirigenziale scolastico, come contemplate dal D. M. 15 marzo 2002, n. 33.
In ordine, poi, alle altre attività precitate, si ribadisce come le SS. VV., di concerto con
le Regioni interessate, possano dare seguito a quelle richieste, formulate d'intesa dagli
Enti locali (Comuni e Province) con le Istituzioni scolastiche coinvolte, obiettivamente
necessarie ed indilazionabili e finalizzate essenzialmente al riequilibrio ed alla risistemazione degli assetti preesistenti.
In ogni caso si evidenzia l'opportunità che le SS. VV. medesime, nella valutazione di
merito relativa all'effettiva sussistenza dei necessari presupposti per l'adozione dei provvedimenti richiesti, tengano conto anche delle eventuali implicazioni collegate con la
prossima riforma degli Ordinamenti scolastici, che imporrebbe di non ampliare gli attuali percorsi formativi nelle more della riorganizzazione degli stessi.
Resta fermo, altresì, che la concreta fattibilità delle operazioni effettuabili rimane comunque subordinata all'effettiva sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla vigente
normativa di riferimento, con particolare riguardo alla presenza del necessario numero
di alunni, alle previste delibere di assunzione degli oneri di legge da parte degli Enti
locali rispettivamente competenti, alla disponibilità di locali idonei e, soprattutto, alla
stretta osservanza dei limiti imposti dalle disposizioni dirette ad assicurare il rispetto
dell'organico di diritto e delle situazioni di fatto concernenti le dotazioni organiche del
personale docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado. In particolare, per
quanto riguarda quest'ultimo punto, si ribadisce che tutte le operazioni indicate nella
presente nota, ritenute strettamente indispensabili, non potranno essere effettuate in
eccedenza rispetto alle dotazioni organiche facenti capo a ciascuna Direzione regionale
e dovranno, comunque, essere definite in tempo utile per consentire, da un lato, la corretta, tempestiva e razionale determinazione, da parte dell'Amministrazione scolastica,
dell'organico di diritto per l'anno scolastico successivo (anche ai fini della mobilità del
relativo personale) e, dall'altro, alle famiglie una scelta consapevole delle opportunità concretamente offerte dalle Istituzioni scolastiche sul territorio.
IL DIRETTORE GENERALE
Bruno Pagnani
1
Gian Piero Benente
Dibattito sulla riforma
Via libera alla tecnologia
nella riforma Moratti
Maria Famiglietti
3
Didattica
Le risorse materiali : UD n. 2
dal tronco ai semilavorati
8
Liliana Ferraiolo
L’ambiente casa:
l’organismo costruttivo
Chiara Vitale
12
Riquadro didattica
Una tazzina come spunto per
avviare il pensiero analitico
15
L’hard disk o disco fisso
del computer
17
La produzione di un testo scientifico
Pedagogia in classe
Orientamento come processo
21
Scuola superiore
L’arco : terza fase
Anna Messinese
23
Informazione
tecnico—scientifica
Conversioni dell’energia
27
Sisto Cherchi
Educare al consumo
Agricoltura biologica:
la consociazione
Michele Piccione
31
8
Teoria e pratica
nella didattica della tecnologia
in ogni ordine di scuola
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formazione del personale della scuola D.M. 27.04.2001
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COMITATO DEI CITTADINI PER I DIRITTI DELL’UOMO (CCDU)
Conosci qualcuno che ha subito danni dal trattamento di elettroshock, lobotomia, psicofarmaci o abusi sessuali
da parte di psichiatri o qualsiasi altro trattamento nel campo della salute mentale?
Chiama il CCDU allo 011.798.600, servizio di segreteria e fax. Tutte le informazioni saranno considerate confidenziali. Il CCDU è un’associazione internazione fondata a Los Angeles nel 1969 ed è presente in Italia dal
1979. Il suo scopo è di denunciare violazione dei diritti umani nel campo della salute mentale e di assistere le
persone che hanno subito tali violazioni in azioni legali che consentano di riparare il danno da loro subiti.
Le numerose riforme di cui il CCDU è stato artefice a livello internazionale gli sono valse ampio riconoscimento da parte di istituzioni autorevoli tra cui l’O.N.U. Rivolgersi a Vicenzo Calà 011.771.55.06
Soluzione all’indovinello IERI, OGGI, DOMANI: Mangiare La Metà Muoversi Il Doppio
Notiziario dell’ANIAT associato all’Unione Stampa Periodica Italiana – Aut.Trib.Torino n.1859 del 9/3/1967
Direttore resp.: Cesare Leone V.Direttore: Vincenzo Valenza Amministr.ne: C.Leone, G.P.Benente, A.Bellonio
Impaginazione grafica: Fabio Leone – La presente copia è stata stampata in proprio l’ 8 novembre 2002