centro medico e caduta di un paziente

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22.12.2006 TRIBUNALE di MONZA – (un centro medico è responsabile per la
caduta di un paziente?).
§ - L'assenza del corrimano e la prevedibile frequentazione del centro medico da parte di
persone con possibili difficoltà di deambulazione e comunque anziane, rende fondata la tesi
della responsabilità della struttura per non avere predisposto un ambiente sicuro e protetto per
gli avventori della medesima, ed anzi: la presenza di un corrimano che non accompagna la
discesa degli avventori fino al livello del suolo appare persino elemento insidioso per delle
persone di normali condizioni fisiche. In questo contesto, la presenza o meno di strisce nere
appare comunque misura troppo blanda per ritenere assolto il dovere in questione. [ Avv.
Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net ]
Trib. Monza, 27-11-2006
omissis
Svolgimento del processo e Motivi della decisione
1. Domanda di risarcimento del danno presentata da G.P., n. 21.8.1937, la quale ha esposto
che in data 25.10.2004 mentre stava scendendo le scale di marmo bianco, posta su pavimento
bianco, del centro medico politerapico di Monza, non si avvedeva dell'ultimo gradino, siccome
il corrimano si interrompeva prima della fine della scala. Ne è conseguita una caduta,
successive lesioni, e dunque la responsabilità della convenuta ex artt. 2043 e 2051 c.c.
Regolarmente notificata, la convenuta è stata dichiarata contumace all'udienza del 24.11.2005.
2. Così le prove orali: (ud. 21.4.2006) "Sono G.R., res. Monza, di professione radiologo e
direttore sanitario del C. s.r.l., del quale A.C., con la quale convivo, è amministratrice unica
(c.i. n. xxx). Confermo che la sig.ra P. in data xxx si recò presso il centro per un controllo. La
signora è scivolata non dalla scala ma dal pianerottolo posto alla fine della stessa, e
dell'ampiezza di circa un metro e mezzo; dopo il pianerottolo c'è un ulteriore gradino e poi il
pavimento del corridoio. Il corrimano c'era sulla scala, ma non sul pianerottolo per il gradino.
Sia la scala che il pianerottolo non erano di marmo bianco, ma di gres giallo; siccome era già
successo che qualcuno fosse caduto, era stato apposta una striscia nera su tutta la scala e anche
sul pianerottolo, dislocata in orizzontale per fare vedere che c'era il gradino. Queste strisce
sono presenti su tutte le scale del politerapico. Non ho visto quando cadde la signora ma fui
chiamato immediatamente, che era ancora per terra, sul corridoio dopo il pianerottolo. Le
facemmo subito delle lastre. Riscontrammo una frattura dell'omero e dell'anca. Il centro è
frequentato in prevalenza da persone anziane. Dopo il fatto apponemmo un corrimano, anzi un
arco, in corrispondenza del pianerottolo.
Accorse ad aiutare la sig.ra P. anche la dott.ssa V., che l'aveva già in cura e fu avvisata subito
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dell'incidente. Abbiamo avvisato due volte l'assicurazione, ma in nessun caso avemmo
riscontro, e anzi la polizza ci è stata disdetta". "Sono M.V.; sono terapista della riabilitazione
presso il C. Ero nella zona riabilitativa del primo piano, mentre la sig.ra P. è caduto nella zona
diagnostica, posta nel seminterrato. Io sono arrivata dopo un po', perché stava lavorando, la
sig.ra P. era già stata adagiata su di un lettino della radiologia. Ricordo solo che mi disse che
era caduta non avendo visto l'ultimo gradino. Preciso che non c'era un corrimano in
corrispondenza dell'ultimo gradino. Preciso che quest'ultimo gradino partiva da un
pianerottolo, al quale accedeva una scala dotata di corrimano. Ricordo che una mia collega mi
mostrò il gradino in corrispondenza del quale si ebbe la caduta; la collega si chiama P.C.
Ricordo che non feci caso al momento se sui gradini fosse presente una striscia di
segnalazione. Dopo che accompagnai la sig.ra nell'ambulanza, rientrando nel centro, la mia
collega C. commentò dicendo che se era vero che non c'era il corrimano, c'erano però le strisce
nere. Io non ho controllato, data l'ora (posto che dovevo tornare a casa) e non pensando al fatto
che ne sarebbe sorta una causa. Ho un ricordo vago di un'altra signora che aveva inciampato,
non però nello stesso posto. Successivamente all'incidente occorso alla sig.ra P., dopo poco
tempo venne realizzato un corrimano in corrispondenza dell'ultimo gradino".
L'assenza del corrimano, l'apposizione dello stesso successiva all'incidente della sig.ra P., la
prevedibile frequentazione del centro medico da parte di persone con possibili difficoltà di
deambulazione e comunque anziane rende fondata la tesi della responsabilità della struttura
per non avere predisposto un ambiente sicuro e protetto per gli avventori della medesima, ed
anzi: la presenza di un corrimano che non accompagna la discesa degli avventori fino al livello
del suolo appare persino elemento insidioso per delle persone di normali condizioni fisiche. In
questo contesto, la presenza o meno di strisce nere appare comunque misura troppo blanda per
ritenere assolto il dovere in questione.
La c.t.u., a firma dott.ssa C.B., evidenzia lesioni per invalidità temporanea di 16 gg. al 100%, 4
mesi al 75% e 3 mesi al 50%, con postumi permanenti al 23-24%. Sono documentate spese
mediche per Euro 190,00.
In termini monetari, ciò equivale a Euro 40,16 x (16 + (120 : 100 x 75) + (90 : 100 x 50)) =
40,16 x 151 = 6.064,16 a titolo di danno biologico temporaneo. A titolo di danno biologico
permanente, viste le tabelle milanesi (che si adottano per l'uniformità di trattamento che ne
deriva), l'inabilità evidenziata comporta un risarcimento di Euro 47.973,50. Sul totale, pari a
Euro 54.037,66, è dovuto un danno morale pari a 1/3, ammontante quindi a Euro 18.012,55,
per un totale di Euro 72.050,21. Su tale somma sono dovuti gli interessi c.d. compensativi (cfr.
Cass. SS.UU. n. 1712/1995), dal giorno dell'infortunio (xxx) al saldo effettivo, pari al
2,8191%, così individuati sulla base della tabella istat-interessi diffusa in ambito milanese, che
si adotta per esigenza di uniformità di trattamento. Il danno esistenziale non ha dignità
autonoma, nel caso in esame, rispetto al danno morale, sicché nulla spetta sul punto.
Sono poi dovute le spese di c.t.u. e c.t.p., per un totale di Euro 744,00, oltre alle spese mediche
riconosciute in c.t.u., pari a Euro 190,00. Quali antistatario sono dovute inoltre, a causa della
soccombenza, spese di lite all'avv. L. per Euro 11.205,86, di cui Euro 1.789,86 per spese, Euro
2.121,00 per diritti, Euro 7.295,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a.
P.Q.M.
Il tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e/o eccezione
respinta. CONDANNA Il C. s.r.l. al pagamento a favore di G.P. - di Euro 72.050,21, oltre
interessi dal giorno dell'infortunio (25.10.2004) al saldo effettivo, pari al 2,8191%, a titolo di
risarcimento del danno alla persona - di Euro 934,00 a titolo di rimborso spese a favore
dell'avv. G.L. - Euro 11.205,86, di cui Euro 1.789,86 per spese, Euro 2.121,00 per diritti, Euro
7.295,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. Così deciso in Monza il 24
novembre 2006. Depositata in Cancelleria il 27 novembre 2006.
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22/12/2006