Piano Particolareggiato Insegne di Esercizio

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Piano Particolareggiato Insegne di Esercizio
C O M U N E
D I
C A M E R A N O
PROVINCIA DI ANCONA
-V SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA-AMBIENTE-
PIANO PARTICOLAREGGIATO
INSEGNE DI ESERCIZIO
Data
Dicembre 2000
Comune di Camerano
V° Settore Urbanistica
Edilizia – Ambiente
INDICE
1 - FINALITA’
Pag. 2
2 - NORME GENERALI
Pag. 2
3 - CAMPO DI APPLICAZIONE
Pag. 2
4 - DISPOSIZIONI
Pag. 3
4.1 - CARATTERISTICHE PER L'INSTALLAZIONE
Pag. 3
4.2 - TIPOLOGIE E STRUTTURE
Pag. 3
4.3 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
Pag. 4
4.4 - NORMATIVE, DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'
Pag. 4
5 - NORME TRANSITORIE
Pag. 4
Piano Particolareggiato Insegne di Esercizio
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Comune di Camerano
V° Settore Urbanistica
Edilizia – Ambiente
PIANO PARTICOLAREGGIATO INSEGNE DI ESERCIZIO
1 - FINALITA'
Il presente piano intende armonizzare l'installazione sul territorio comunale delle insegne di esercizio,
così come sono intese e definite nell'art.51 del D.P.R.495/92, Regolamento di Esecuzione ed Attuazione
del Nuovo Codice della Strada.
Detta esigenza si manifesta con la necessità di differenziare tali installazioni da tutte le altre
installazioni pubblicitarie, descritte e disciplinate dal P.G.I.P. "Piano Generale degli Impianti
Pubblicitari” previsto dalla Legge 507/93, in quanto le insegne di esercizio, proprio per la loro
peculiarità, hanno la necessità di essere installate anche in quelle parti del territorio dove il P.G.I.P. di
cui sopra, esclude o limita l'installazione di qualsiasi forma pubblicitaria.
2 - NORME GENERALI
La normativa che si applica per l'installazione di insegne di esercizio è quella contenuta nel Nuovo
Codice della Strada D.L.vo 285/95 e nel Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S. D.P.R.
495/92, entrambi con relative e successive integrazioni e modifiche. A tali norme è consentito derogare
da parte dei singoli comuni, deroghe che sono inserite sia nel P.G.I.P. che nel presente P.P.I.. Resta
implicito però il fatto che la gran parte della normativa generale che disciplina l'installazione delle
insegne di esercizio, è e resterà inderogabile, ed in quanto tale, condizione irrinunciabile da rispettare
per il rilascio dei singoli provvedimenti autorizzativi.
Più dettagliatamente devono essere rispettate le disposizioni contenute negli articoli 47, 48, 49, 50, 51,
52 e 53 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada, per tutte quelle
parti nelle quali non sono espressamente previste disposizioni in deroga, assunte autonomamente dalle
singole Amministrazioni Comunali.
3 - CAMPO DI APPLICAZIONE
Restando valida la zonizzazione del territorio così come classificata nel P.G.I.P., l'applicabilità delle
norme contenute nel presente P.P.I., sarà limitata alla sola "Zona 1” "Centro storico", in quanto per
detta porzione del territorio comunale, necessitano scelte e concetti totalmente diversi e differenziati,
rispetto ad altre porzioni o "Zone" del Comune.
Per tutte la altre "Zone" del Comune, così come sono state definite e classificate nel P.G.I.P., qualora
si volesse procedere alle installazioni di insegne di esercizio, dovranno essere applicati i concetti e i
criteri e le procedure contenuti nel P.G.I.P..
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4 - DISPOSIZIONI
E' fatto obbligo all'interno del Centro Storico (Zona 1 del P.G.I.P.), nel caso in cui necessiti l'esigenza
di installare una insegna di esercizio per contraddistinguere e segnalare una attività commerciale,
artigianale, industriale, professionale, ecc., di attenersi alle disposizioni che seguono:
4.1 - Caratteristiche per l'installazione
a)
Tutte le insegne di esercizio dovranno essere poste in aderenza alle strutture murarie o altro,
dove materialmente si svolge l'attività rappresentata nell'insegna stessa. Sono vietate in linea di
principio tutte quelle installazioni che si differenziano dalla disposizione sopra descritta, salvo
casi particolari dove l'applicabilità di tale concetto presenti oggettivi caratteri di difficoltà e per i
quali necessitino soluzioni particolari. Dette richieste saranno esaminate individualmente e le
soluzioni che saranno assunte dal Dirigente dell’Ufficio, sentita la Commissione Edilizia, per tali
casi, saranno insindacabili.
b)
Saranno comunque vietate quelle insegne per le quali si richiede l'installazione sopra il tetto dello
stabile dove si esercita l'attività, su suolo pubblico e comunque in una ubicazione diversa da dove
si svolge l'attività per la quale l'insegna è richiesta.
c)
Potranno essere autorizzabili le insegne di esercizio ricavate direttamente sulle vetrine espositive
dell'attività, o sulle finestre delle stesse. Dette vetrine o finestre, le quali di fatto assumono i
connotati di insegna a seguito dell'apposizione sulle stesse di lettere, logo tipo e marchi
identificativi dell'attività, non potranno però accogliere ulteriori messaggi pubblicitari ne
tantomeno locandine o quant'altro che possa essere identificato come ulteriore forma o
messaggio pubblicitario.
d)
Non è consentito l'abbinamento di insegne di esercizio con altre forme pubblicitarie come
bacheche o plance affissionali, pertanto ogni singolo elemento o manufatto pubblicitario dovrà
essere distinto ed ad ogni singolo manufatto, sarà applicata la relativa disciplina per la sua
installazione.
e)
Si ritiene opportuno riprende il concetto ed il significato di "Preinsegna”, sottolineando che tale
tipologia di impianto pubblicitario non ha nessuna attinenza o similitudine con le insegne di
esercizio e per tale ragione le preinsegne non soggiacciono alle disposizioni dei P.P.I., ma alle
norme più generali del Codice della Strada, del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del
C.d.S. e del P.G.I.P. del Comune.
Come per le vetrine anche per le pareti degli edifici dove si svolgono direttamente le attività
commerciali, artigianali, industriali, professionali, ecc., potranno essere presentate richieste di
autorizzazione per la realizzare di insegne di esercizio su tali superfici, per la realizzazione di
supergrafiche, murales e trompe l'oil, il tutto nel rispetto del contesto architettonico dell'edificio
dove dovrebbero essere realizzate, nonché nel rispetto e salvaguardia del contesto urbanistico
circostante. Tali richieste, oltre al rispetto delle norme generali e specifiche, saranno anche
sottoposte al vaglio di ragioni di opportunità, soprattutto in ragione dell'effetto ambientale che il
tipo di intervento proposto potrà generare nella sua globalità.
Le targhe, consistono in indicazioni di attività imprenditoriali, professionali, di associazioni di
enti; esse vanno collocate (se più di una) in appositi porta targhe multipli da installare sull’atrio
di ingresso degli edifici, ovvero a lato dell’ingresso stesso. Le targhe devono avere dimensioni
non superiori a cm2 1500.
4.2 - Tipologie e strutture
- Le insegne di esercizio installate nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 4.1, dovranno essere
realizzate con i seguenti materiali: legno (i pannelli di fondo non devono essere ottenuti tramite
assemblaggio, tipo doghe, listoni, ecc., e non possono sovrapporsi ad elementi architettonici
preesistenti in legno); ottone; rame; bronzo; ferro; acciaio (purchè non lucido); vetro (in lastre
formanti caratteri monocromatici); pietra; pittura (non fosforescente); altri materiali tradizionali.
- E’ comunque escluso l’uso di alluminio anodizzato, di mosaici e di materiali plastici.
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Particolare cautela è adottata nell’uso dei colori, specialmente del rosso e del verde e del loro
abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in
corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni; è consentita la croce rossa luminosa
esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.
Sono vietate insegne di plastica con il sistema retroilluminante in trasparenza o scatolare.
Sono vietate le insegne di esercizio poste a “bandiera” rispetto la facciata dell’edificio, salvo quelle
delle farmacie, ai sensi di legge.
Le insegne installate in aderenza al fabbricato possono essere anche del tipo luminoso, tramite
fonte interna o eseguite con tubo al neon del diametro massimo di mm. 15, con esclusione delle
insegne lampeggianti ed in ogni caso da non generare confusione con la segnaletica stradale.
Sono consigliabili scritte a lettere semplici o scatolate, con sistema illuminante posto sul retro delle
lettere, in modo da ottenere l'illuminazione riflessa dal retro; è altresì consigliabile l'illuminazione
indiretta delle insegne realizzate con il sistema delle lettere semplici o scatolate, mediante
l'installazione di ampolle in vetro chiaro con supporti in ferro battuto o similare, o comunque con
faretti o similari, i quali consentano di illuminare l'insegna indirettamente, assieme a tutto il
contesto ambientale dove l'insegna è collocata.
4.3 - Domanda di autorizzazione
Tutte le richieste di autorizzazione presentate al Comune per l'installazione dì insegne di esercizio,
ferme restando le disposizioni di cui al presente P.P.I., dovranno essere redatte nella forma e nei modi
previsti dal P.G.I.P., utilizzando l'apposito stampato ed allegando allo stesso un disegno tecnico delle
soluzioni proposte, unicamente ad una ricostruzione tecnica o virtuale dell'installazione dell'insegna di
esercizio cosi come prevista, simulandone la collocazione direttamente sulla superficie, sulla parete o
altro, per la quale si richiede il rilascio dell'autorizzazione.
4.4 - Normative, dichiarazione di responsabilità
Qualsiasi soluzione scelta sul tipo di insegna da installare, dovrà comunque essere adottata nel rispetto
delle norme giuridiche e tecniche che disciplinano la materia specifica: norme e normative elettriche,
norme e normative meccaniche. A tale proposito si richiede una dichiarazione a firma del titolare o del
legale rappresentante dell'attività o del produttore o del fornitore dell'insegna di esercizio per la quale si
richiede l'installazione, nella quale dichiarazione si certifica che quanto si andrà ad installare è stato
progettato e costruito nel rispetto delle normative vigenti in materia.
5 - NORME TRANSITORIE
L'applicazione delle disposizioni di cui al presente P.P.I., decorre, per l'installazione di nuove
insegne, dal quindicesimo giorno a decorrere dalla sua pubblicazione. Relativamente
all'adeguamento delle eventuali insegne di esercizio esistenti e non a norma, viene concesso un
termine massimo di 90 giorni di tempo, a decorrere sempre dal quindicesimo giorno dalla data
di pubblicazione del P.P.I., entro il quale termine dovrà essere presentata una nuova domanda
per l'installazione della nuova insegna, concepita nel rispetto delle disposizione del presente
P.P.I..
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