Bozza ACCORDO SOSTITUTIVO ex art. 11 L. 241

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Bozza ACCORDO SOSTITUTIVO ex art. 11 L. 241
Bozza
ACCORDO SOSTITUTIVO
ex art. 11 L. 241/1990
dell'Ordinanza di Ripristino Ambientale
tra
Consorzio Parco del Mincio, corrente in Mantova, P.zza Porta Giulia, 10, - P.I. 01590190201 C.F.
93006600204 - in persona del Presidente pro tempore Alessandro Benatti, nato a Mantova il 15 febbraio
1967 e residente a Curtatone (MN) in Via Natta 32, (di seguito denominato anche "Ente Parco");
e
la società SIRAM S.p.A. Divisione Biomasse con sede legale in Milano Via Bisceglie n. 95, in persona
del dirigente responsabile Ing. Alberto Allasia, nato a Cuneo il 31/03/1966 e domiciliato presso la sede
di SIRAM situata in Via Roma 119 Cavallermaggiore (CN)
ed
il Sig. Matteo BARBI, nato a Ostiglia il 17/08/1985, residente a Serravalle Po (MN) Via Sordello n. 5.
(di seguito indicate unitariamente anche come "Parti")
PREMESSA
VISTO l'art. 28 L. Reg. Lombardia n. 86 de130 novembre 1983;
VISTO l'art. 61 co. 13 L. Reg. Lombardia n. 31 del 5 dicembre 2008;
VISTA la legge istitutiva dell'Ente Parco del Mincio;
VISTO lo Statuto dell'Ente del Parco del Mincio;
VISTO il co. l bis dell'art. 181 co. 1-quinquies D. L.vo 2004/42 ( cd. Codice Beni Culturali e
Paesaggio) concernente la facoltà di disporre la rimessione in pristino delle aree o degli
immobili soggetti a vincoli paesaggistici da parte del trasgressore prima che venga disposta
d'ufficio dall'autorità amministrativa competente;
CONSIDERATO che il Sig. Matteo BARBI in nome e per conto e nell’interesse di Siram S.p.A.
(seppur nell'erronea presupposizione della loro regolarità) poneva in essere un'attività di abbattimento
di alberi in zona demaniale e danneggiamento di soprassuolo arboreo:
CONSIDERATO che l'area interessata era la sponda sinistra del fiume Mincio nonché l'isolotto
in località Governolo nel territorio del Comune di Roncoferraro (MN) (ricadenti in Zona classificata
"Zona di riequilibrio e tampone ecologico" Art. 39 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco del Mincio: D. di
G.R. n° 7/193 del 28.6.2000), e le operazioni di taglio delle piante ed esbosco - su iniziativa e sotto la
direzione del Sig. Matteo Barbi (responsabile area commerciale nord est di Siram S.p.A. Divisione
Biomasse)
-
iniziavano
in
data
8
luglio
2010
e
proseguivano
sino
al
12
luglio 2010;
CONSIDERATO che tale vicenda era, altresì, oggetto di indagine penale da parte della Procura della
Repubblica di Mantova come da proc. pen n. 3690/2010 RG. NR.;
CONSIDERATO che in data 20 settembre 2010 l'Ente Parco comunicava a SIRAM S.p.A. in persona
del Dr. Alberto Allasia (Prot. n. 4179.3.2 e n. 4181.3.2 del 2010) ed al Sig. Matteo Barbi (Prot. n.
4178.3.2 e n. 4180.3.2) l'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 L. 7.8.1990 n.
241 finalizzato all'emissione entro 40 giorni dell'ordinanza di ripristino ambientale integrale di
cui
all'art.
28
L.R.
86
del
30
novembre
1983
e
art.
61
co.
13
L.
Reg.
5
dicembre 2008 n. 31;
CONSIDERATO che con comunicazione del 30 luglio 2010 indirizzata alle Autorità amministrative
competenti ed all'Autorità Giudiziaria, SIRAM s.p.a. ed il Sig. Barbi Matteo manifestavano
espressamente la propria disponibilità a concordare con l'Autorità amministrativa competente - e a
porre in essere a proprie spese - tutte le iniziative intese al ripristino dello stato dei luoghi, come
prevede la normativa ambientale;
CONSIDERATO che con ulteriore comunicazione pervenuta all'Ente Parco il 25 marzo 2011 (prot.
1160.3.2/11) SIRAM S.p.A. (la quale in precedenza aveva sottoposto all'Ente Parco del Mincio un
progetto di ripristino ambientale) proponeva un intervento di spostamento del legname abbattuto
(temporaneamente accatastato in sinistra idrografica del fiume Mincio e sull'isola fluviale di
Governolo) ed il successivo collocamento in un'area indicata dall'Ente Parco: e ciò al fine di porre lo
stato dei luoghi nelle condizioni di intervenire con la lavorazione del suolo e le successive operazioni di
trapianto;
CONSIDERATO che l'Ente Parco autorizzava Siram S.p.a. al suddetto spostamento;
CONSIDERATO che nei mesi successivi veniva concordato tra le Parti un articolato progetto di
ripristino ambientale;
CONSIDERATO che il progetto definitivo approvato da SIRAM S p.A. (documento del 9 novembre
2010 Prot. DER-CN-PN-163-10-0-AA-AA-ER) è pervenuto a l'Ente Parco in data 9 dicembre 2010 e
che in esso sono sufficientemente precisati gli obblighi assunti dalle Parti in merito alle modalità di
intervento (tipologia e numero delle piante, dimensioni, luogo di messa a dimora, ecc.);
CONSIDERATO che con deduzioni pervenute all'Ente Parco il 18/10/10 (prot. 4587 e 4598/10), Siram
S.p.a. e il sig. Barbi Matteo ribadivano la volontà di ripristinare spontaneamente lo status quo ante
secondo le modalità concordare con i tecnici dell'Ente Parco e contenute nel menzionato progetto;
RITENUTO che il detto progetto deve ritenersi del tutto idoneo all'integrale ripristino ambientale,
essendo
previsti
interventi
migliorativi
rispetto
allo
status
quo
ante,
con
costi
ad
esclusivo carico di Siram S.p.a. e del sig. Barbi Matteo i quali dovranno ritenersi obbligati in solido;
RITENUTO peraltro che il 27 ottobre 2010 l'Ente Parco concedeva il nulla osta alle operazioni di
spostamento del legname accatastato, propedeutiche all'esecuzione del ripristino ambientale;
RITENUTO che con atti di data 22 marzo 2011 alla SIRAM S.p.a. in persona del Dr. Alberto Allasia,
ed al Sig. Matteo Barbi veniva comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 L.
241/1990, propedeutico all'emissione dell'ordinanza di ripristino ambientale integrale di cui
all'art. 61 co. 13 L. Reg. Lombardia 31/2008 ed art. 28 L. Reg. 86/1 83 con invito a presentare
deduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento;
RILEVATO che per quanto sopra l'Ente Parco non deve procedere all'eventuale ordinanza-ingiunzione
di ripristino ambientale, perché il progetto presentato da Siram S.p.a. e dal sig. Barbi deve essere
ritenuto del tutto idoneo a soddisfare l'interesse pubblico, assicurando un integrale recupero ambientale
con conseguente eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla condotta consistita nel
danneggiamento del soprassuolo arboreo;
RILEVATO che è stata espressamente richiesta con una manifestazione di volontà seria ed
inequivocabile la possibilità di ripristinare spontaneamente agli effetti di cui all'art. co. l bis
dell'art. 181 co. 1-quinquies D. L.vo 2004/42 (cd. Codice Beni Culturali e Paesaggio) lo status quo
ante secondo le modalità del progetto di recupero concertato tra le Parti;
RILEVATO che non v'è in concreto alcuna ragione od interesse che possa allo stato sconsigliare
la definizione del procedimento amministrativo con un accordo sostitutivo del procedimento
amministrativo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 L. 241/1 90, il quale testualmente
prevede che" ... l'Amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei
terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine
di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di
questo".
TUTTO CIO' PREMESSO
Le premesse fanno parte integrante del presente accordo ed hanno indotto le Parti a sottoscriverlo.
Siram Spa e il sig. Barbi Matteo vengono espressamente autorizzati dall'Ente Parco ad eseguire
l'intervento di ripristino ambientale secondo le modalità previste nel Progetto in atti presentato da
SIRAM SpA, il quale forma parte integrante del presente accordo e viene in calce allegato.
Le operazioni intese al ripristino ambientale avranno inizio a far data dal 1^ ottobre 2011 e saranno
ultimate entro il 28 febbraio 2012, con costi a carico esclusivo di Siram Spa e del sig. Barbi.
Siram Spa, in relazione al periodo di due anni nei quali avrà in gestione la totale manutenzione e cura
della zona piantumata, condizione quest'ultima risultante dal progetto allegato, a totale garanzia dei
relativi adempimenti, fornirà quale beneficiario all'Ente Parco, entro trenta giorni dalla sottoscrizione
del presente accordo, una fideiussione bancaria a prima richiesta con esonero dalla preventiva
escussione, avente validità per tutto il suddetto periodo per un importo pari ad € 50.000 (diconsi
cinquantamila//00).
A seguito dell'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere ed il rispetto di tutte le condizioni di cui al
progetto allegato al presente accordo, l'Ente Parco si riterrà integralmente soddisfatto, non potendo più
avanzare più alcuna pretesa a titolo risarcitorio nei confronti di Siram Spa e del sig. Barbi.
Il presente accordo avente valenza transattiva non si estende naturalmente alle sanzioni amministrative
pecuniarie che l'Ente Parco potrà irrogare (ove ne ricorrano i presupposti di legge) a Siram Spa ed al
Sig. Barbi Matteo di cui ai verbali di accertamento d i trasgressione in data 15/09/2010 prot. 4118 e
4119 che mantengono la loro piena validità ed efficacia
Nell'ipotesi di inadempimento del presente accordo imputabile a Siram Spa e/o al sig. Barbi, l'Ente
Parco del Mincio provvederà senz'altro all'emissione dell'Ordinanza di ripristino ambientale ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 28 di cui all'art. 28 L. R. 86 del 30 novembre 198 ed art. 61 co. 13 L. Reg. 5
dicembre 2008 n° 31.
Mantova, lì 06 luglio 2011
Parco del Mincio
Si allega: copia progetto
Siram S.p.a.
Matteo Barbi