Art 7 - Comune di San Canzian d`Isonzo

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Art 7 - Comune di San Canzian d`Isonzo
Art 7 ZONA OMOGENEA B1 (nucleo urbano)
1. Comprende i complessi edilizi di origine rurale e residenziale di formazione più antica, in
condizioni di accentuato degrado edilizio alla data di adozione del presente P.R.G. o
caratterizzati da un elevato grado di compromissione e trasformazione dei caratteri architettonici
originari.
2. In tale zona debbono essere adottate particolari misure e prescrizioni per il raggiungimento degli
obiettivi di salvaguardia e ripristino delle caratteristiche e degli elementi architettonici più
significativi e di valore ambientale anche con la riproposizione e recupero del tessuto
urbanistico compromesso.
3. In tale zona il P.R.G. si attua sia con interventi diretti che con interventi indiretti, nei limiti e
secondo le modalità stabilite ai successivi commi del presente articolo.
4.
Con intervento diretto sono ammesse le seguenti operazioni edilizie:
manutenzione ordinaria e straordinaria;
restauro e risanamento conservativo;
ristrutturazione edilizia con o senza incremento volumetrico secondo i limiti
successivamente descritti;
demolizione e ricostruzione con mantenimento della sagoma dell’edificio
E’ammesso l'ampliamento degli edifici principali esistenti alla data di adozione del P.R.G.,
fino ad un massimo di mc. 80 per alloggio esistente e comunque in misura non superiore al
20% della volumetria dell'edificio preesistente. E' altresì ammesso l'ampliamento in termini
di superficie coperta degli edifici esistenti nei limiti del 20% della superficie coperta
esistente. L’edificio ottenuto in seguito all’ampliamento non dovrà prevedere aumenti di
unità immobiliari.
Per i locali con destinazione d’uso commerciale al dettaglio, artigianato di servizio ed
esercizi pubblici, qualora sia dimostrata l’impossibilità di ricavare all’interno degli stessi
adeguati servizi igienici (in quanto la loro realizzazione comporterebbe la riduzione della
superficie oltre il minimo consentito dalle norme vigenti in materia), saranno ammessi
aumenti volumetrici limitati esclusivamente ai servizi igienici stessi, per un volume non
superiore a 30 mc.
Gli ampliamenti di cui ai due punti precedenti vengono ammessi a condizione che non
alterino le caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici originari. Nel caso di
edifici tipologicamente compiuti e costituiti da più alloggi, gli ampliamenti saranno concessi
soltanto sulla base di un progetto unitario riferito alla totalità dell'edificio.
Non sono ammessi ampliamenti consistenti nella costruzione di edifici accessori, quali
garages, ripostigli, centrali termiche ecc., isolati all'interno della proprietà e che non siano
accorpati ed aderenti agli edifici preesistenti.
E' sempre ammessa la conservazione ed il recupero a fini residenziali degli edifici rurali in
genere. Tali edifici possono anche essere recuperati per altre funzioni purché compatibili
con la destinazione residenziale.
In tutti i casi di interventi edilizi che eccedono la semplice manutenzione straordinaria dovrà
obbligatoriamente essere prevista l’eliminazione delle costruzioni accessorie prive di valore.
Tali volumi rimossi potranno essere riutilizzati per gli ampliamenti dell'edificio principale
anche in aggiunta agli ampliamenti già concessi dalla normativa di zona.
L'altezza massima degli edifici non potrà superare quella degli edifici preesistenti e
circostanti.
Negli interventi di ampliamento, le distanze dai confini e tra gli edifici non potranno essere
inferiori a quelle stabilite dal Codice Civile.
In tutti i casi di ricostruzione o ampliamento di edifici esistenti, sia in senso orizzontale che
verticale, le pareti finestrate oggetto di intervento, dovranno rispettare la distanza minima
assoluta di ml. 10 dalle pareti di edifici principali antistanti preesistenti, siano queste ultime
finestrate o non.
Lungo il filo stradale della viabilità urbana gli edifici dovranno rispettare gli allineamenti
preesistenti.
L’intervento di nuova costruzione è consentito unicamente sui lotti liberi che non
costituiscono pertinenza urbanistica di edifici esistenti, nel rispetto dei seguenti indici
urbanistici edilizi.
IF max
:
2,00 mc/mq
RC max
:
50%
H max
:
9,50 m
DE min
:
-10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
- secondo codice civile tra pareti cieche e pareti di edifici antistanti;
- a contatto con edifici esistenti.
DC min
:
secondo codice civile.
DS min
:
- secondo allineamenti esistenti.
5. Con intervento indiretto, oltre le operazioni edilizie di cui al precedente comma, sono ammesse
anche operazioni di ristrutturazione urbanistica solo nel caso di recupero della struttura
urbanistica originaria. I perimetri di P.R.P.C. proposti dai proprietari delle aree interessate
dovranno essere preventivamente concordati con l’Amministrazione Comunale che li
Approverà con apposita Deliberazione del Consiglio Comunale e non potranno interessare
un'area inferiore a 1000 mq. Il piano attuativo potrà essere esteso a tutto un ambito o isolato,
ovvero anche solo ad una sua parte, purché tale parte risulti autonomamente utilizzabile e
funzionale e non possa in alcun modo intralciare o compromettere l'attuazione della parte
residua.
Il piano attuativo dovrà prevedere la cessione di aree di uso pubblico al fine di realizzare
parcheggi, passaggi, verde e quant’altro ritenuto necessario per la fruizione da parte
pubblica delle aree progettate;
Il piano attuativo dovrà privilegiare la ricostruzione del tessuto urbanistico originario o,
quantomeno, la riproposizione delle tipologie in linea di antico impianto.
Il piano attuativo potrà prevedere interventi di ampliamento e ricostruzione in seguito a
demolizioni fino al raggiungimento dell'indice fondiario massimo If = 2,5 mc./mq.
Nei casi di ristrutturazione urbanistica, per le nuove costruzioni, previste dal piano
attuativo è fissata la distanza minima dai confini di proprietà pari a m. 5,00, fatta salva la
necessità di ricostruire in allineamento nei casi di edifici abbinati a schiera.
6. Prescrizioni edilizie ed urbanistiche particolari. In tutti i casi di interventi edilizi, sia ad
intervento diretto che indiretto, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le norme, di seguito
riportate, riguardanti le caratteristiche e le modalità costruttive. Gli edifici che allo stato di fatto
non risultino avere tali caratteristiche edilizie e che siano oggetto di intervento edilizio
eccedente la manutenzione straordinaria, dovranno essere adeguati ad esse.
A) i fori relativi alle finestrature sulle facciate lungo la viabilità pubblica dovranno
obbligatoriamente essere realizzati prevedendo che la dimensione in altezza prevalga su
quella in larghezza, con un rapporto fra la dimensione in altezza e quella in larghezza di
norma pari al valore 1,5.
B) i riquadri esterni di porte e finestre, qualora previsti, nonché soglie, davanzali e simili,
devono essere realizzati in analogia alla tipologia degli edifici limitrofi esistenti.
C) le vetrine commerciali dovranno avere dimensioni in larghezza pari alla dimensione
corrispondente delle forature dei piani superiori. Ove si richiedano vaste superfici
orizzontali di mostra, le vetrine devono preferibilmente essere realizzate su una parete
arretrata formando così un porticato che mantenga il ritmo delle aperture di facciata degli
edifici.
D) Portoni e androni carrai esistenti e di pregio ambientale devono essere recuperati.
E) Gli infissi esterni dovranno essere realizzati in legno naturale o verniciato. Sono ammessi
serramenti con struttura in lega leggera o metallo preverniciati o in materiale plastico,
purché si armonizzino con l'architettura della facciata dell'edificio. In tutti i casi dovrà essere
presentata una campionatura dei serramenti da porre in opera che dovrà essere approvata
dall’Amministrazione Comunale.
F) le imposte oscuranti saranno del tipo a libro o a pacchetto ad ante in legno naturale o
verniciato fissate con cardini alla muratura o sui masselli in pietra. Sono vietate le
saracinesche scorrevoli. Sono ammessi oscuranti con ante apribili a libro con struttura in
lega leggera preverniciata o in materiale plastico, purché si armonizzino con l'architettura
della facciata dell'edificio.
G) lungo il filo stradale della viabilità pubblica è vietata la realizzazione di balconi
aggettanti e di qualsiasi volume edilizio a sporgere.
H) le pareti perimetrali esterne dei fabbricati dovranno essere intonacate al civile con tinte a
calce o ad impasto, dovranno essere tinteggiate con colori pastello chiari e terre naturali. In
tutti i casi dovrà essere presentata una campionatura dei colori da porre in opera.
I) E' vietato l'impiego di materiali ceramici per rivestimento di pareti perimetrali esterne
degli edifici. Non sono ammessi rivestimenti, anche in pietra, per formare zoccolature di
altezza superiore a cm. 10.
L) Le recinzioni, se non realizzate in muratura tradizionale, con pietra e ciottoli di fiume,
dovranno essere realizzate in laterizi o in calcestruzzo ed intonacate. Verso gli spazi pubblici
non sono ammesse recinzioni con rete metallica o frangisole.
M) Le coperture dei tetti dovranno essere a falda, capanna o padiglione e dovranno
rispettare le pendenze preesistenti nella zona. Il manto di copertura dovrà essere in tegole
curve. Sono vietate le coperture a terrazza. Le sporgenze dei tetti (linde) dovranno
riproporre i modelli tradizionali con travi in legno a vista squadrate o sagomate, o cornicioni
in intonaco sagomato. E’ vietata la costruzione di abbaini del tipo sporgente rispetto alla
linea di falda della copertura delle facciate prospicienti gli spazi pubblici o comunque a
vista;
N) Le grondaie ed i pluviali dovranno essere del tipo in lamiera zincata preverniciata o in
rame naturale.
O) I comignoli dovranno essere costruiti secondo le forme e le dimensioni tradizionali. E'
escluso l'impiego di elementi prefabbricati in cls a vista, sono invece ammesse le torrette in
rame;
P) Le balaustre di balconi e terrazze nonché i cancelli delle recinzioni dovranno essere
realizzate in legno naturale o verniciato, in metallo preverniciato o in ferro battuto. In tutti i
casi dovrà essere presentata una campionatura dei materiali da porre in opera;