NOVITA` IN TEMA DI PRESTAZIONI DI SERVIZI

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NOVITA` IN TEMA DI PRESTAZIONI DI SERVIZI
NOVITA’ IN TEMA DI PRESTAZIONI DI SERVIZI SCAMBIATE CON SOGGETTI ESTERI La Comunitaria per il 2010 (legge 217/2011 articolo 8 comma 2) ha introdotto novità sostanziali ai fini IVA in materia di prestazioni di servizi effettuate da soggetti non residenti – comunque stabiliti a fini IVA (in UE) -­‐ o in ogni caso operatori economici (in extra UE) -­‐ a soggetti stabiliti in Italia, anch’essi dotati della soggettività passiva ai fini dell’ IVA. La portata della modifica è limitata alle cosidette “prestazioni generiche”, cioè ad operazioni che trovano la loro disciplina nell’articolo 7-­‐ter del DPR 633/1972 tra cui molte delle più comuni prestazioni effettuate da e nei confronti degli enti pubblici come le consulenze, la cessione di diritti d’autore, il commercio elettronico etc. Se un operatore economico straniero fornisce una consulenza ad un ente pubblico italiano (dotato di PI) scatta il cosiddetto “principio del committente” che radica la territorialità IVA (se IVA dovuta se no si applicheranno le specifiche cause di esenzione , non imponibilità etc. previste da DPR 633/72) appunto nel paese del committente, in questo caso in Italia. Ciò significa che va corrisposta l’IVA al fisco italiano attraverso meccanismi differenziati a seconda che ci si trovi nella sfera commerciale dell’ ente (ad es consulenza nell’ambito di un contratto di ricerca c/terzi) o in quella istituzionale (ad.es. consulenza giuridica su un appalto pubblico) atteso che anche gli enti pubblici per il sol fatto di possedere la partita IVA sono soggetti all’ “IVA estero” anche laddove operino nella sfera istituzionale. Tutto ciò è appunto regolato dall’articolo 7-­‐ter del DPR 633/72 che contiene le novità in tema di IVA recate dal recepimento della direttiva 2008/8/CE avvenuta con il D.lgs 18/2011. Le modifiche della comunitaria 2010, che sono in vigore dal 17 marzo 2012, intervengono su due fronti: -­‐
Il momento di effettuazione della prestazione di servizi da parte del prestatore estero. Tale momento è fondamentale in quanto da esso partono tutti gli adempimenti strumentali (fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento dell’imposta) -­‐ Le modalità di assolvimento dell’obbligo tributario Sul primo punto la legge dispone una rilevante novità rispetto alla legislazione previgente che prevedeva – per le prestazioni di servizio come quelle in parola – il momento di effettuazione della prestazione legata al pagamento del corrispettivo. Quindi il pagamento faceva scattare l’obbligo della fatturazione (art. 21 DPR 633/72): il prestatore emetteva una fattura senza addebito di IVA (poiché la territorialità è in Italia ai sensi del principio del “committente”) che veniva integrata/auto fatturata (l’integrazione veniva consentita dalla Circolare 12/2010 per le prestazioni in ambito UE in analogia con quanto previsto dalla normativa intracomunitaria mentre ora è obbligatoria). Dal 17 di marzo 2012 invece il momento di effettuazione della prestazione scatterà al momento di ultimazione della prestazione secondo principi consolidati nell’ambito della imposizione diretta e gli adempimenti, se il fornitore è comunitario, devono seguire le regole previste dagli articoli 46 e 47 del DL 331/1993 in materia di acquisti intracomunitari. Ci sono poi regole specifiche che prevedono che – se la prestazione è di carattere periodico o continuativo – essa si consideri effettuata alla data di maturazione del corrispettivo. I pagamenti anticipati realizzano l’effettuazione della prestazione, limitatamente all’importo pagato, mentre – e non è una novità da poco – l’emissione della fattura anticipata non determina effettuazione dell’operazione. Inoltre le stesse prestazioni, inoltre, se a carattere continuativo e di durata ultrannuale, in assenza di pagamenti, si considerano effettuate al 31 dicembre di ciascun anno, fino a quando non sono ultimate. Gli operatori si scontreranno subito con il problema , di non facile soluzione, di stabilire quando un’operazione – indifferentemente in ambito UE o EXTRA UE – può dirsi effettuata. Per le prestazioni in UE ci soccorre la normativa intracomunitaria già ricordata che dà una soluzione al secondo problema, quello delle modalità di assolvimento dell’obbligo tributario. Il secondo comma dell’articolo 8 della legge 217/2011 prevede infatti – con una modifica dell’articolo 17 comma 2 della legge sull’ IVA – che per le prestazioni “generiche” rese da un soggetto passivo stabilito in altro stato membro nei confronti di un committente soggetto passivo in Italia , si applichino le norme dell’articolo 46 e dell’articolo 47 del DL 331/1993 dettate in materia di acquisti intracomunitari. Per gli Enti questo comporta: -­‐
In attività istituzionale à protocollazione della fattura ed integrazione entro il mese successivo a quello in cui ne sono venuti in possesso indicando il controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione espressi in valuta estera nonché dell’ammontare dell’ IVA calcolata secondo l’aliquota applicabile (art. 46 comma 3, DL 331/1993), annotazione anche nell’apposito registro previsto per gli acquisti INTRA UE istituzionali -­‐
In attività commerciale à protocollazione ed integrazione della stessa entro il mese di ricevimento nel registro vendite ed in quello degli acquisti secondo l’ordine della numerazione con indicazione anche del corrispettivo dell’operazione espresso in valuta estera art. 47 comma 1 primo periodo DL 331/1993) per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta In caso di mancato ricevimento della fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione occorre emettere entro il mese seguente autofattura in unico esemplare indicando anche il numero di partita IVA del prestatore UE ed annotandola entro il mese di emissione. Il problema invece si pone tutto intero per le prestazioni ricevute da prestatori Extra-­‐UE dove non c’è deroga al principio dell’ultimazione della prestazione. E’ da ricordare che gli enti pubblici devono obbligatoriamente, per queste prestazioni Extra-­‐Ce, auto fatturarsi sia in ambito commerciale (annotazione quindi sul registro delle fatture emesse e sul registro degli acquisti) che – in maniera “atipica” – nel campo istituzionale. Una possibile soluzione potrebbe essere quella – caldeggiata dalla stampa specializzata – di valorizzare le indicazioni dell’articolo 226 della Direttiva CE/112/2006 che al nr. 7 del comma 1 laddove si precisa l’obbligatorietà di indicare , come elemento della fattura, “la data in cui è effettuata o ultimata la cessione di beni o la prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto l'acconto di cui all'articolo 220, punti 4) e 5), sempreché tale data sia determinata e diversa dalla data di emissione della fattura”. Ciò comporterebbe una semplificazione notevole perché nell’emettere l’autofattura si potrebbe far riferimento alla data della fattura estera in mancanza di diversa indicazione. Per finire un paradosso che potrebbe concretizzarsi. Si è visto che l’emissione della fattura non ha rilevanza rispetto al radicamento del momento di effettuazione della prestazione. Di conseguenza potrebbe succedere che qualora il fornitore comunitario provvedesse anticipatamente alla fatturazione, in assenza del verificarsi del momento impositivo, il ricevimento della fattura non avrebbe conseguenze rispetto all’integrazione della fattura : si porrebbe quindi il problema di capire quale sia il successivo momento di effettuazione su cui cominciare gli adempimenti che portano alla liquidazione dell’ imposta. Su tutte le questioni aperte è auspicabile un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate con un documento di prassi.