Provvedimento AGCM vs Collistar : intensificatore abbronzatura

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Provvedimento AGCM vs Collistar : intensificatore abbronzatura
PS6131 - COLLISTAR-ACCELERATORE ABBRONZATURA +71,5
Provvedimento n. 22233
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 23 marzo 2011;
SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;
VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo”, come modificato
dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato con delibera
dell’Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6
dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);
VISTI i propri provvedimenti dell’ 11 novembre 2010 con i quali l’Autorità ha deliberato: a) ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento, di disporre di una consulenza tecnica; b) ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Regolamento, di
prorogare il termine di conclusione del procedimento per esigenze istruttorie;
VISTO inoltre il provvedimento del 26 gennaio 2011, con il quale, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Regolamento,
l’Autorità ha disposto un’ulteriore proroga del termine di conclusione del procedimento;
VISTI gli atti del procedimento;
I. LA PARTE
1. Collistar S.p.A. (di seguito, Collistar) in qualità di professionista ai
Consumo. La società, appartenente al Gruppo Bolton, è attiva nella
all'estero, di prodotti cosmetici, di profumeria, igienici ed affini nonché
la cura della persona e della casa.
Il fatturato realizzato dalla società nell’esercizio chiuso al 31 dicembre
con un utile di esercizio di oltre tredici milioni di euro.
sensi dell’articolo 18, lettera b), del Codice del
produzione e nel commercio, sia in Italia che
di ogni tipo di prodotto occorrente per l’igiene e
2009 risulta pari a oltre novanta milioni di euro
II. LA PRATICA COMMERCIALE
2. Il presente procedimento concerne il comportamento posto in essere da Collistar, nella qualità di professionista,
consistente nella diffusione – a mezzo stampa, via internet, per via radiofonica e sulle confezioni - di messaggi
pubblicitari intesi a presentare il prodotto Superabbronzante intensivo ultra-rapido, speciale week-end e sole poco
intenso – della linea Speciale abbronzatura perfetta, come innovativo e atto a garantire, fino allo specifico valore
percentuale ivi indicato (71,5 %), una veloce ed intensa abbronzatura.
3. Il messaggio pubblicitario a stampa1 riporta l’immagine del flacone del Superabbronzante, di color arancio, sulla
parte alta del quale è apposta, in riquadro giallo, la dicitura “acceleratore + 71,5%” e, sulla parte bassa, l’indicazione
“Bassa protezione. UVA SPF 6”. Inoltre, sulla medesima pagina pubblicitaria, campeggia, in alto e centralmente, un
cerchio del medesimo colore giallo sul quale compare, a caratteri dimensionalmente evidenziati, il claim “novità
assoluta – abbronzatura più rapida e intensa + 71,5%”; più sotto e a lato, a caratteri molto minori, appare, tra varie,
l’affermazione: “Unico nel suo genere, questo innovativo solare segna un decisivo passo avanti nel campo degli
abbronzanti. La sua innovativa formulazione è infatti in grado di accelerare e potenziare fino a + 71,5%2
l’abbronzatura”. Accanto alla predetta percentuale è apposto un asterisco che rinvia, a fondo pagina, alla precisazione
(in caratteri ancora più minuti) “Test condotti su 20 soggetti con applicazione del prodotto una volta al giorno per 12
giorni: incremento massimo di abbronzatura 71,5% rispetto al placebo (valore medio 42 %)”3.
Si riproducono le immagini del messaggio a stampa nonché della parte anteriore della confezione cartonata:
1 [Presente a pag. 43 del settimanale Donna, allegato al quotidiano La Repubblica del 12 giugno 2010. ]
2 [ Il grassetto è evidenziato, nel testo originale, in color arancio.]
3 [La pagina pubblicitaria riporta anche le seguenti indicazioni: “-VERO E PROPRIO ATTIVATORE DI ABBRONZATURA, stimola ed
incrementa la naturale produzione di melanina, consentendo di abbronzarsi in pochissimo tempo, anche quando il sole è poco intenso.
Utilizzato alcuni giorni prima dell’esposizione al sole, prepara la pelle e favorisce l’abbronzatura – PUNTO DI FORZA DEL PRODOTTO è
la sinergia superabbronzante dell’Unipertan® - esclusivo complesso intensificatore dell’abbronzatura che sta alla base dei solari
Collistar – con l’oleil Tiroxina, il betacarotene e l’estratto di carota che ne potenziano l’efficacia e fanno sì che il colore ottenuto sia più
luminoso e duri a lungo.-ABBRONZATURA ULTRA RAPIDA ma sicura grazie ai filtri UV-A e UV-B e Infrarossi, alla vitamina E che
combatte i radicali liberi, all’Unicotrozon che protegge dai pericoli dell’ozono, a preziosi olii vegetali che idratano la pelle e la difendono
dall’azione inaridente di vento e salsedine. – ADATTO SIA PER IL VISO CHE PER IL CORPO”.]
4. I suddetti claim compaiono anche sul sito internet facente capo al professionista4 ove è, inoltre, aggiunto che
“l’efficacia di Superabbronzante Intensivo Ultra-Rapido nell’accelerare il processo di abbronzatura rispetto a un
prodotto placebo è stata evidenziata nel corso di uno specifico studio clinico su 20 soggetti. In tale fase si è proceduto
ad applicare in due diverse parti del corpo i due prodotti sia per i 7 giorni precedenti l’esposizione che per i successivi 5
di esposizione al sole simulata. Si è poi controllata a intervalli di tempo regolari la variazione del colore cutaneo, con il
relativo indice di melanina, mediante una sonda colorimetrica. Risultato: rispetto all’area trattata con placebo e
ugualmente esposta a dosi stabilite di radiazioni UV-A, quella trattata con Superabbronzante Intensivo Ultra-Rapido ha
avuto un incremento massimo dell’abbronzatura di +71,5% (valore medio +42%)”.
5. Sul predetto sito internet, www.collistar.it, il professionista vantava, altresì, l’approvazione, da parte della Food and
Drug Administration5, del mix di filtri protettivi, asseritamente presente nel medesimo prodotto.
6. La confezione cartonata reitera claim e informazioni già riportati nei messaggi a stampa e in internet riproducendo,
ancora una volta con assoluta enfasi cromatica e dimensionale, il valore percentuale massimo di abbronzatura
raggiungibile con l’uso del prodotto6.
7. La campagna promozionale si è svolta anche attraverso messaggi radiofonici che, sebbene senza spendita di valori
percentuali, evidenziavano la performance abbronzante del prodotto in termini di massima rapidità. Il testo dello spot,
recitato a due voci, è: “Dalla ricerca Collistar, Superabbronzante Intensivo ultrarapido speciale weekend, il nuovo
solare Collistar che ti abbronza in metà tempo anche con sole poco intenso. Super abbronzante intensivo: la tua
abbronzatura non è mai stata così rapida. Provalo! In profumeria. Collistar: io guardo il risultato”.
III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO
1) L’iter del procedimento
8. Sulla base di dati acquisiti d’ufficio ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, in data 28 luglio 2010 è stato
comunicato l’avvio, con contestuale richiesta di informazioni, del procedimento istruttorio PS6131 a Collistar per
presunta violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e 23, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo. In
particolare, è stato contestato al professionista l’utilizzo, in seno alla comunicazione pubblicitaria, di indicazioni di
incerta veridicità, non suffragate da adeguati riscontri scientifici, circa la reale efficacia del prodotto reclamizzato - i. e.
le asserite garanzie di incremento di abbronzatura fino ad un massimo conseguibile nella precisa percentuale indicata –
nonché il richiamo, privo di ulteriori specifiche, all’approvazione asseritamente acquisita, da parte di ente governativo
estero, sul mix di filtri presenti nel prodotto solare.
9. Il 7 settembre 2010, Collistar ha trasmesso una nota di risposta, corredata di alcuni allegati; il 1° ottobre 2010,
l’Autorità ha richiesto ulteriori documentate informazioni ed il 26 ottobre 2010 sono pervenuti i conseguenti riscontri
del professionista.
10. In esito alla decisione dell’Autorità di affidare, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento, un incarico peritale
all’IFO/Istituti Fisioterapici Ospitalieri 7 - al fine di comprendere e valutare adeguatamente la documentazione tecnica
4 [In particolare, all’indirizzo:
http://www.collistar.it/index.asp?IsCompress=y&GetToPost=y&GetToPostValue=AwAwbsAwAwdvAwAwAwAwTgTgAwAwWfTgArArAwAw
Gv-Wf-CEbs-RiWf-AwAw-it-CERi (visualizzato l’8 luglio 2010 e tuttora accessibile), si legge: “Novità- Superabbronzante Intensivo UltraRapido SPF 6 Speciale week-end e sole poco intenso – Unico nel suo genere, questo rivoluzionario solare assicura un effetto
abbronzante senza precedenti. Rigorosi test hanno infatti dimostrato che accelera e potenzia l’abbronzatura grazie all’associazione
dell’Unipertan® - esclusivo complesso energizzante e intensificatore di abbronzatura che sta alla base dei solari Collistar - con l’oleil
tirosina, il betacarotene e l’estratto di carota che ne potenziano l’efficacia. Vero e proprio attivatore di abbronzatura, il prodotto stimola,
accelera e incrementa la naturale produzione di melanina, consentendo di abbronzarsi in pochissimo tempo, anche quando il sole è poco
intenso. Inoltre, fa sì che il colore ottenuto sia più luminoso e duri più a lungo. La sua formula, ricca di vitamina E, glicerolo e preziosi
oli vegetali, difende l’epidermide dall'azione inaridente di vento e salsedine e le assicura un’intensa azione nutriente, idratante e
antinvecchiamento. Utilizzato alcuni giorni prima, prepara la pelle al sole”. (Il grassetto è nel testo).]
5 [Agenzia governativa statunitense che ha lo scopo di proteggere la salute dei cittadini mediante attività di regolamentazione e
controllo circa l’immissione in commercio di varie tipologie di prodotti, ivi compresi i cosmetici.]
6 [Il fronte della confezione è interamente occupato dall’immagine del flacone, di color arancio, sul quale viene evidenziata, in giallo, la
dicitura “acceleratore + 71,5 %”. A lato dell’immagine, compare la sezione di un cerchio recante, in campo giallo, la dicitura – a
caratteri dimensionalmente maggiorati rispetto al resto del testo – “ABBRONZATURA PIU’ RAPIDA E INTENSA + 71,5%*”, ove la
predetta percentuale ha dimensioni ancora più vistose. L’asterisco ivi apposto rinvia alla precisazione, apposta sul retro della confezione
“Test condotti su 20 soggetti con applicazione del prodotto una volta al giorno per 12 giorni: incremento massimo di abbronzatura
71,5% rispetto al placebo (valore medio 42%)”. Tale precisazione, redatta in caratteri minutissimi, è preceduta dalla descrizione del
prodotto, in caratteri solo poco più grandi: “SUPERABBRONZANTE INTENSIVO ULTRA-RAPIDO. Unico nel suo genere, questo
rivoluzionario solare assicura un effetto abbronzante senza precedenti. Rigorosi test hanno, infatti dimostrato che accelera e potenzia
fino al 71,5% l’abbronzatura. Tale straordinario risultato è stato ottenuto grazie all’associazione dell’Unipertan® - esclusivo complesso
energizzante e intensificatore di abbronzatura che sta alla base dei solari Collistar – con l’oleil tirosina, il betacarotene e l’estratto di
carota che ne potenziano l’efficacia. Vero e proprio attivatore di abbronzatura, il prodotto stimola, accelera e incrementa la naturale
produzione di melanina consentendo di abbronzarsi in pochissimo tempo, anche quando il sole è poco intenso. Inoltre, fa sì che il colore
ottenuto sia più luminoso e duri più a lungo. La sua formula, ricca di Vitamina E, glicerolo e preziosi olii vegetali, difende l’epidermide
dall’azione inaridente di vento e salsedine e le assicura un’intensa azione nutriente, idratante ed antinvecchiamento. Adatto sia per il
viso che per il corpo, viene prontamente assorbito garantendo alla pelle morbidezza e benessere anche dopo molte ore di sole. E’
consigliato con le lampade UV-A di cui potenzia l’effetto abbronzante” (il grassetto è nel testo).]
7 [Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) sono il primo Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – IRCCS di Roma. Gli IRCCS
sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e che operano secondo standard di eccellenza, perseguono finalità di ricerca,
prodotta dalla parte a supporto delle attestazioni pubblicitarie sul prodotto – in data 17 novembre 2010 sono stati
notificati a Collistar il provvedimento recante l’individuazione del consulente incaricato e il novero dei quesiti
sottopostigli e la delibera di proroga del termine finale del procedimento.
11. In data 19 novembre 2010 è stata inoltrata all’IFO la richiesta di collaborazione tecnica: in esito all’accettazione
dell’incarico, l’Ente ha trasmesso, il 30 dicembre 2010, i risultati della perizia che sono stati comunicati dall’Autorità a
Collistar.
12. Il 21 gennaio 2011 sono pervenute le repliche del professionista, con allegata nota tecnica, che sono state inviate,
in pari data, all’IFO per l’acquisizione di un parere; l’Ente si è espresso al riguardo con nota del 1° febbraio 2011.
13. In data 2 febbraio 2011 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi
dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento.
14. Il 7 febbraio 2011, nel corso di un accesso agli atti eseguito presso gli uffici dell’Autorità, Collistar ha preso visione
ed acquisito copia del parere dell’IFO del 1° febbraio 2011 e, il successivo 11 febbraio 2011, ha trasmesso brevi
osservazioni conclusive.
2) Le evidenze acquisite
La campagna promozionale: durata e modalità
15. Il prodotto Collistar - Superabbronzante intensivo ultra-rapido, speciale week-end e sole poco intenso è stato
oggetto nel corso del 2010 - per il periodo da aprile a luglio – di una campagna promozionale modulata su diversificati
supporti media recanti - omogeneamente e reiteratamente - i claim contestati nella comunicazione di avvio:
i) a mezzo pagina di stampa (diramata oltre che nella modalità sopra illustrata, oggetto di contestazione, anche in
versione distinta relativa all’intera gamma della linea solari Collistar8) nella quale è riservato estremo risalto cromatico
e dimensionale, rispetto al resto, alla percentuale massima di abbronzatura ottenibile di “71,5 %”. La campagna a
mezzo stampa è stata diramata su riviste ad ampia diffusione nazionale9;
ii) mediante affissione stradale (210x280) riproducente, a tutto campo, l’immagine del flacone e, immediatamente
accanto, su campo giallo e a caratteri cubitali, il claim “Novità, abbronzatura più rapida e intensa, + 71,5 %);
iii) attraverso messaggi radiofonici della durata di venti secondi, trasmessi – nel periodo dal 14 al 27 giugno 2010 e
per complessivi 1.099 passaggi - su diverse emittenti10;
iv) sul sito internet aziendale a far tempo dal lancio commerciale del prodotto (ad oggi, tuttavia, il prodotto in esame
non è più reclamizzato on line);
v) sulla confezione cartonata e sul flacone del prodotto.
La commercializzazione del prodotto
16. Il prodotto Collistar - Superabbronzante intensivo ultra-rapido, speciale week-end e sole poco intenso – è stato
lanciato sul mercato nel mese di marzo 2010, attraverso l’esclusivo canale di vendita costituito dalle farmacie dislocate
sul territorio nazionale. Nel periodo da marzo a settembre 2010 sono stati venduti complessivamente n. 43.042 pezzi
con un fatturato pari a € 462.238,77.
Il prodotto reclamizzato e la documentazione scientifica inviata dal professionista
17. Il Superabbronzante intensivo ultra-rapido, speciale week-end e sole poco intenso è un prodotto cosmetico la cui
vantata performance consiste nella massimizzazione dell’azione dei raggi UV nell’indurre la formazione di melanina e,
quindi, nell’azione di intensificazione e velocizzazione dell’abbronzatura.
18. A supporto scientifico dei dichiarati vanti prestazionali, il professionista ha trasmesso11:
a) “Valutazione clinico-strumentale, in doppio cieco e controllata con placebo, dell’efficacia di un prodotto cosmetico
acceleratore di abbronzatura”12 del 30 luglio 2009, condotta dall’azienda Farcoderm S.r.l. (con sede a S. Martino
prevalentemente clinica e traslazionale nel campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a
prestazioni di ricovero e cura di alta specialità. ( Art. 1- D.L. 288/03). L’istituto conduce studi e sperimentazioni anche, tra altri, nello
specifico settore dermatologico.]
8 [Anche se il messaggio riguarda l’intera linea solare Collistar (“Sole sicuro, abbronzatura rapida, colore intenso. Collistar, da sempre
n. 1 in Profumeria, propone un’ampia gamma di solari e doposole: scegli quelli “su misura” per te. Solo in profumeria a prezzi
invitanti”) e riproduce, in foto, tutti i relativi prodotti, a centro pagina campeggia – proprio in corrispondenza del flacone del
Superabbronzante – un disco giallo che reca, in caratteri ben visibili, la dicitura “novità assoluta – abbronzatura più intensa + 71,5 %”.]
9 [“Uscite settimanali”: Su Sette de Il Corriere della Sera, Io-donna e Grazia (28 aprile-2maggio); su Venerdì de La Repubblica (3-9
maggio); su Diva e Donna (10-16 maggio); su Oggi (17-23 maggio); su Gioia (31 maggio-6 giugno); su La Repubblica delle Donne e
Sportweek, (7-13 giugno); su Venerdì de La Repubblica, Io-donna, Famiglia Cristiana, Gente e Vanity Fair (14-20 giugno); su Chi (2127 giugno); su L’Espresso, Donna Moderna e Tu-Style (28 giugno-4 luglio). “Uscite mensili”: su Velvet (giugno); su Amica, Dove,
Panorama Travel, Marie Claire Travel, Vogue, Traveller, In viaggio (luglio).]
10 [RDS (23), ITALIA 5 (173), INFO 45 circuito (109), RADIO 105 (14), RMC (14), 105 CLASSICS (14), RTL (16), DEEJAY (14),
CAPITAL (14), RISMI (14), CNR circuito (658), R101 (14), RADIO 1-2-3 (22) (In parentesi, il numero dei passaggi).]
11 [In allegato alla nota del 6 settembre 2010, di risposta alla richiesta di informazioni contenuta nella comunicazione di avvio del
procedimento]
12 [Detto studio clinico è stato condotto, nel periodo giugno/luglio 2009, per valutare l’efficacia del Superabbronzante Collistar, su un
gruppo di venti donne – sane – aventi fototipo cutaneo III (secondo la classificazione Fitzpatrick) ed arruolate secondo specifici criteri di
inclusione. Il protocollo seguito è stato il doppio cieco, controllato con placebo. Ogni soggetto è stato allocato in maniera casuale
(randomizzata) ad uno dei due gruppi strumentali: quello di studio e quello di controllo. La sede di applicazione dei prodotti attivo e
Siccomario- Pavia), in collaborazione con il laboratorio di Farmabiochimica dell’Università di Pavia, diretto dal Prof.
Fulvio Marzatico13”;
b) parere tecnico-scientifico del 2 settembre 2010, rilasciato da Farcoderm S.r.l. a commento del suddetto test clinicostrumentale eseguito14;
c) relazione tecnica del Responsabile R&D Collistar, Dr. Alessandro Palmitano15;
19. In esito alla richiesta, avanzata in data 1° ottobre 2010, di ulteriori informazioni, Collistar ha, tra l’altro, inviato:
d) scheda tecnica recante la formula quali-quantitativa del prodotto solare reclamizzato16;
e) Ordine di produzione, Lista di prelievo e Controllo di qualità relativi al prodotto Collistar Superabbronzante intensivo
ultrarapido effettuati, su ordine di Collistar S.p.A., presso areaDerma Laboratorio Cosmetico;
f) test condotti dai Laboratori francesi Sederma in merito a Tyr-ol (“A photoprotective tanning activator”- marzo
1993)17;
g) test condotti dai Laboratori francesi Sederma in merito al Tyr-Excel™ (“Tan enhancer and misture protecting agent”2003)18;
h) slides descrittive del Tyr-Excel™ predisposte dai Laboratori francesi Sederma (“Tyr-Excel™ Tan enhancer” –data non
precisata)19;
i) test condotti dai laboratori svizzeri Induchem relativi all’ “Unipertan® Veg-24/242/2002 – Tanning accelerationCosmetic active ingredient complex for tanning acceleration”20.
placebo è stata randomizzata dal responsabile dello studio. La valutazione di efficacia del prodotto è stata effettuata dopo applicazione
ripetuta del prodotto ed esposizione ai raggi UV controllata su due siti cutanei adiacenti. Ulteriori due siti sono stati trattati con una
formulazione placebo. Ad intervalli di tempo regolari, antecedenti ad ogni esposizione, l’efficacia del prodotto è stata valutata mediante
sonda colorimetrica in grado di registrare variazioni del colore cutaneo (indice di melanina). La sezione 2 del documento reca distinte
tabelle che riportano, per ciascuno dei volontari e per ogni giorno dell’esperimento, i “risultati indice di melanina trattata”,
rispettivamente, “con il prodotto test” e con il placebo. Da esse risulta che, sulla zona trattata con il Superabbronzante, l’indice
massimo di melanina rilevato è stato di 71,5% per un unico volontario mentre il valore medio di incremento rilevato al termine della
sperimentazione è stato di 41,9%. Con riguardo, invece, alla zona trattata con il placebo, il massimo incremento di melanina raggiunto, da un solo soggetto - è stato di 41,4% mentre il valore medio di incremento rilevato al termine della sperimentazione è stato
di 18,5 %. Le conclusioni dello studio attestano che l’applicazione cutanea ripetuta del Superabbronzante è “in grado di determinare
una variazione dell’indice di melanina – misurato in situ mediante metodo colorimetrico – superiore rispetto a quanto accade in un’area
trattata con un prodotto placebo ed ugualmente esposta a dosi stabilite di radiazione UVA. Le variazioni percentuali del parametro
registrate nell’area cutanea trattata sono, infatti, mediamente circa 2 volte superiori rispetto a quelle registrate nell’area non trattata”.]
13 [Ricercatore in Farmacologia presso Università di Pavia, facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Dipartimento di Medicina
Legale, Scienze Forensi e Farmaco-Tossicologiche-Antonio Fornari (banca dati MIUR-Cineca).]
14 [La nota illustra sinteticamente il protocollo osservato nel test effettuato sul Superabbronzante Collistar. L’azienda si sofferma, poi,
sulla opportunità di fornire il vanto di efficacia del solare “sotto forma di variazione percentuale” in quanto “strumento idoneo a far
comprendere al consumatore medio informazioni la cui comprensione rimarrebbe all’interno della comunità scientifica e/o comunque
ristretta ad una elite di persone che ne possiede strumenti di decodifica”; in particolare, poi, il “termine percentuale massimale”
sarebbe la modalità consueta per esemplificare specifici vanti di efficacia “per la quasi totalità di prodotti cosmetici”. Farcoderm
richiama espressamente che “per sua natura e presentazione il prodotto si riferisce a consumatori melano-competenti” (ossia
appartenenti a fototipo III) “così come i soggetti che hanno partecipato allo studio”. Inoltre, il Superabbronzante “esprime chiaramente
la sua capacità di bassa protezione (SPF 6) che rappresenta il fattore di protezione minimo normativamente previsto”.]
15 [La nota richiama, molto sinteticamente, natura e sperimentazioni sulle materie prime -Tyr-ol e Tyr-Excel – impiegate nella
fabbricazione del Superabbronzante nonché gli esiti del test eseguito da Farcoderm S.r.l. sul Superabbronzante aggiungendo che
“Collistar ha, inoltre, deciso di dotare il prodotto di un SPF” (ossia un Sun Protective Factor, sigla che, convenzionalmente, individua il
tipo di filtro protettivo presente nel prodotto solare) “basso pari a 6, conforme alla raccomandazione Colipa del 2006”.]
16 [La scheda reca la denominazione, la funzione e concentrazione (in percentuale) di ognuna delle sostanze componenti il
Superabbronzante. L’elenco attesta la presenza nel prodotto, tra le altre, della oleyl tirosina, dell’olio di Luffa Cylindrica e dell’acido
oleico.]
17 [Il Tyr-ol è un rafforzatore di abbronzatura sviluppato da Sederma nel 1993. E’ composto da N-Oleoyl-tyrosine (50%), acido oleico
(20%) e Butylene glicol (30%). L’aminoacido Tyrosina è il principale precursore (ossia, in biochimica, una sostanza da cui viene
prodotta un’altra – più attiva o più matura – attraverso il metabolismo) della melanina, il pigmento della pelle umana. L’efficacia del
Tyr-ol è stata verificata mediante test in vivo, con placebo, sull’avambraccio di 15 volontari esposti ad irradiazione di raggi UVA per 10
minuti al giorno e per un periodo di due settimane (esclusi i weekend). Le misurazioni colorimetriche sono state effettuate sia su zona
non trattata (controllo) sia su altre due zone distinte trattate, giornalmente, l’una con un placebo e l’altra con una crema contenente la
percentuale di 1,75% di Tyr-ol. Le creme utilizzate (per il placebo e con il Tyr-ol) recavano filtro solare. Il colore della pelle è stato
controllato ogni giorno in base ad usuali parametri. I risultati dello studio hanno attestato che la zona trattata con la crema recante il
Tyr-ol ha raggiunto un incremento di abbronzatura di + 69% rispetto a quella trattata con placebo, evidenziando che detto composto è
in grado, anche in presenza di filtri solari, di accelerare l’abbronzatura provocata dai raggi UVA e, pertanto, di, stimolare la melagenesi
della pelle.]
18 [Il Tyr-Excel™ è un nuovo composto che “costituisce un ulteriore passo avanti della ricerca Sederma al fine di rafforzare la
performance del Tyr-ol, senza alterare la tollerabilità della pelle”. E’ costituito da una “associazione di Oleoyl-Tyrosina e olio di Luffa
Cilindrica” e uno studio in vitro ha dimostrato che il suo impiego nelle creme solari per viso e corpo - nella percentuale del 2% - è in
grado di incrementare rapidamente l’abbronzatura dell’epidermide (esposta ad irradiazione di raggi UVA al 2.25J/cm²), lasciandola, nel
contempo, morbida e idratata. ]
19 [Le schede illustrano, in estrema sintesi, caratteristiche e test già individuati nel documento sub g). ]
20 [L’UNIPERTAN® è un complesso che potenzia e accelera il processo della sintesi della melanina, migliorando la qualità
dell'abbronzatura e aumentandone intensità e durata. La disponibilità biologica dell’Unipertan ed i suoi effetti come acceleratore ed
intensificatore dell’abbronzatura sono stati valutati attraverso tre test clinico-dermatologici effettuati, secondo il protocollo illustrato
nella dispensa, su 22 soggetti ambosessi e di mezza età, utilizzando un Cromatometro LF 90. In esito ad analisi comparative su tre
creme (applicate sulla schiena dei volontari) contenenti rispettivamente il 5% di Unipertan® P-24, P-242 e P-2002 è stato dimostrato
“Approvazione della Food and Drug Administration Usa”
20. In riferimento all’ approvazione, asseritamente acquisita, sul mix di filtri presenti nel prodotto solare in esame, da
parte della Food and Drug Administration, il professionista ha espressamente precisato21 “che trattasi di un mero
refuso sui testi che sono comparsi esclusivamente sul sito internet della società e non nei messaggi pubblicitari che
sono stati diffusi a mezzo stampa e attraverso la radio. Infatti, l’approvazione della Food and Drug Administration si
riferiva ai filtri solari dell’intera range dei prodotti solari Collistar, prodotti e distribuiti sino al 2009. Per la campagna
2010, invece, la società ha sostituito tutti i filtri impiegati in precedenza (e cioè, quelli approvati dall’Ente statunitense)
sostituendoli con altri filtri, alcuni dei quali attualmente al vaglio della medesima Autorità per la nuova approvazione
finale”.
Il suddetto “refuso” è stato rimosso dal sito aziendale, sul quale, ad oggi, non vi è cenno di approvazione alcuna da
parte del suddetto Ente.
I risultati della perizia affidata ad IFO- Istituti Fisioterapici Ospitalieri
21. Al fine dell’ adeguata valutazione della documentazione clinica e delle informazioni scientifiche trasmesse dal
professionista - in vista della compiuta verifica di correttezza del messaggio pubblicitario contestato - l’Autorità ha
ritenuto opportuno conferire, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento, all’IFO-Istituti Fisioterapici Ospitalieri un
incarico peritale nel quale sono stati formulati alcuni quesiti circa la suddetta documentazione (interamente trasmessa
all’Ente) con riguardo alla correttezza della metodologia di analisi utilizzata, nonché alla rilevanza, alla pertinenza allo
scopo e alla condivisibilità in ambito scientifico degli esiti della sperimentazione, segnatamente in relazione a
componenti e principi attivi impiegati - nella specifica percentuale contenuta nel prodotto -, nonché alla dichiarata
efficacia del Superabbronzante22.
22. Con nota pervenuta il 30 dicembre 2010, in riscontro ai quesiti posti dall’Autorità, l’IFO ha precisato che: a) la
documentazione inviata non contiene studi “che dimostrino una correlazione tra dose impiegata ed effetto pigmentante
dei principi” utilizzati, mentre da un lato conferma l’esistenza di “un condiviso consenso scientifico sull’attività di
favorire la pigmentazione cutanea dei principi contenuti nel prodotto Unipertan®”; b) lo studio eseguito da Farcoderm
S.r.l.23, pur essendo “metodologicamente corretto e con disegno statistico ben condotto”, risulta limitato a soggetti del
Fototipo III della classificazione Fitzpatrick24 (lo stesso vale per lo studio Sederma svolto sul Tyr-excel, per il quale
manca il fototipo secondo Fitzpratick dei quindici soggetti esaminati; c) lo studio Farcoderm sull’efficacia del prodotto,
non riporta i “dati di range” e il “valore della mediana (+42%)” che “meglio avrebbe espresso l’efficacia del prodotto
rispettivamente ad esso superiore del 50% dei 20 soggetti testati e ad esso inferiore nell’altro 50%”, mentre il valore
riportato nel messaggio “<<Abbronzatura più rapida ed intensa + 71,5%>> si è verificato in un solo soggetto sui 20
in totale testati mentre in altri 2 sono stati rilevati un aumento dell’abbronzatura rispettivamente del 70% e 65%”.
23. Il 21 gennaio 2011 Collistar ha svolto osservazioni e prodotto una nota di commento e risposta della Farcoderm
S.r.l. sui risultati della perizia. Dette osservazioni del professionista sono state sottoposte al parere del consulente
tecnico che, in data 1° febbraio 2011, dopo aver effettuato alcune precisazioni25, ha ribadito che la percentuale di
che la crema contenente il 5% di Unipertan® P-2002 ha ottenuto l’abbronzatura di massima intensità. Paragonato ai controlli,
l’aumento conseguito è stato superiore al 40%. E’ stato anche dimostrato che l’ Unipertan® è atossico e ben tollerato dalla cute.]
21 [Nella nota del 6 settembre 2010, di risposta alla richiesta di informazioni contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento.]
22 [In particolare, sono stati rivolti all’IFO i seguenti quesiti: i) se esista un condiviso consenso scientifico sull’efficacia del Tyr-Excel™
(sostanza che addiziona l’N-oleil-Tyrosina all’olio di semi di Luffa cilindrica) quale fattore atto a stimolare la melanogenesi e, quindi a
intensificare, velocizzare e rendere durevole nel tempo l’effetto abbronzante sotto l’azione dei raggi UVA, precisando, altresì - anche in
base alla documentazione scientifica prodotta dal professionista - se l’utilizzo di tale materia prima sia diffuso in ambito cosmetico
oppure rivesta, al contrario, carattere di novità; ii) se l’efficacia attribuibile a detta sostanza sia riferibile anche alla specifica
percentuale della stessa utilizzata nella composizione del prodotto, così come risultante dalla documentazione tecnico-scientifica
prodotta dal professionista; iii) se esista un condiviso consenso scientifico sugli effetti dell’Unipertan® (ATP, Idrolizzato Proteico,
Tirosina, Vitamina B2) descritto, nella comunicazione pubblicitaria in esame, quale “innovativo biocomplesso che accelera ed intensifica
il naturale processo di pigmentazione della pelle…”; iv) l’attendibilità della documentazione tecnico-scientifica prodotta dal
professionista a supporto degli specifici vanti pubblicitari di efficacia del prodotto relativamente alla sua capacità di determinare gli
effetti di accelerazione della produzione di melanina nei valori percentuali indicati, chiarendo, altresì, se quest’ultima sia riferibile
indistintamente alla pelle di tutti i fototipi (classificazione Fitzpatrick).]
23 [“Valutazione clinico-strumentale, in doppio cieco e controllata con placebo, dell’efficacia di un prodotto cosmetico acceleratore di
abbronzatura”. Nella risposta si afferma anche che la Luffa cylindrica contenuta nel tyr-excel viene “correntemente impiegata con
funzioni abbronzanti in cosmetologia” e di essa la letteratura medica riporta virtù antiossidanti e fotoprotettive; “tuttavia, vi è tuttora
mancanza di dati scientifici riguardanti le proprietà termiche, meccaniche e chimiche di queste fibre”.]
24 [Il fototipo della pelle (TSS) è un sistema tradizionale di classificazione sviluppato dal dermatologo statunitense Thomas Fitzpatrick
(1919-2003) e basato sulla variabile sensibilità epidermica dell’individuo alla luce del sole. La tabella riproduce schematicamente tale
tradizionale classificazione (fonte: AIDECO-Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia):
I fototipi bassi (I, II) sono i più sensibili e, pertanto, risultano maggiormente esposti a rischi - e danni – derivanti dall’esposizione
solare. Non sono, tuttavia, del tutto immuni al fotodanneggiamento (radiazioni ultraviolette e fotosensibilizzazione) anche i fototipi
successivi (III, IV e V), nonché il più alto (VI) tipico delle razze “di colore”. L’ individuazione del fototipo è, pertanto, elemento
imprescindibile per scegliere la corretta protezione solare della pelle nonché per valutare efficacia e non nocività dei prodotti intesi,
invece, a stimolare la melanogenesi. ]
25 [Il consulente afferma: i) di aver preso atto che il principio attivo contenuto nel prodotto reclamizzato sia il Tyr-ol/Tyr-Excel e che
l’Olio di Luffa ne favorisce l’efficacia. Precisa, tuttavia che dalla letteratura non risulta che gli altri ingredienti inseriti nella composizione
del prodotto siano da soli in grado di provocare un effetto abbronzante e, quindi, “appare tutto da dimostrare il possibile <<effetto
efficacia (+ 71,5%) apposta con grande risalto nella comunicazione pubblicitaria in esame, “non evidenzia che, in
realtà, tale valore si è verificato in un solo soggetto sui 20 in totale testati”.
3) Le argomentazioni difensive della Parte
24. Nelle note trasmesse nel corso del procedimento26, il professionista ha rigettato integralmente la contestata
scorrettezza della praticae richiama e rinviato tutta la documentazione scientifica prodotta in atti. Da essa risulterebbe
inequivocamente dimostrata la natura innovativa e l’efficacia del cosmetico in esame circa “la massimizzazione
dell’azione dei raggi UV nell’indurre la formazione di melanina e, quindi, nell’azione di intensificazione e velocizzazione
dell’abbronzatura”. Inoltre, il prodotto sarebbe “in grado di svolgere anche un’azione protettiva che, come chiaramente
indicato, sia nella confezione che in pubblicità, consiste in una proprietà di <<bassa protezione>> (SPF 6), fattore di
protezione in linea con le prescrizioni legislative in vigore”.
25. Anche il valore percentuale massimo indicato in pubblicità – ha affermato la società - è un dato acclarato dalle
risultanze di test clinico strumentale effettuato su un campione di consumatori, effettivamente raggiunto da uno dei
soggetti esaminati “e pressoché conseguito anche in altri due casi”. Proprio in relazione all’indicazione di valore
massimo conseguito, Collistar ha precisato trattarsi di una prassi pubblicitaria comunemente utilizzata nel mercato dei
prodotti cosmetici – e dei solari, in particolare – “al punto che si ritiene ragionevolmente ipotizzabile che il
consumatore medio, interessato all’acquisto di prodotti specifici in profumeria, sia in grado di valutare compiutamente
la correttezza pubblicitaria dei dati numerici forniti, potendosi anche avvalere, nel caso specifico, della
<<consulenza>> professionale che il profumiere è in grado di fornire su tutti i prodotti cosmetici posti in vendita”.
26. Inoltre, il 21 gennaio 2011 Collistar, nel produrre una nota di commento e risposta della Farcoderm S.r.l.27 sui
risultati della perizia, ha osservato, altresì, che il parere reso dal consulente tecnico “appare, in ogni caso, parziale, in
quanto non sembra abbia considerato adeguatamente e in modo completo la documentazione tecnica di supporto”
complessivamente trasmessa dalla società “con particolare riferimento alla scheda tecnica indicante la concentrazione
nel prodotto finito del principio attivo <<Oleyl Tyrosine>> (artefice della performance pigmentante accelerata), così
come risultante dagli studi condotti dal produttore del Tyr-excel, Sederma S.A. (…). In tali studi, la citata <<Luffa
Cylindrica>> (presa in considerazione dall’Istituto San Gallicano), in realtà, risulta svolgere solo un’azione di supporto
al principio attivo <<Oleyl Tyrosine>>, provvedendo ad esaltarne l’efficacia”.
27. Con nota del 10 febbraio 2011, Collistar ha svolto osservazioni conclusive anche in relazione alle precisazioni
formulate, da ultimo, dall’IFO28 aggiungendo che l’indicazione, in pubblicità, del valore percentuale massimo della
performance abbronzante del prodotto è stata effettivamente verificata nel test eseguito in riferimento ad uno dei
soggetti esaminati; per altri due soggetti, inoltre, il valore ottenuto è stato “molto vicino a quello massimo riportato”.
Nella comunicazione pubblicitaria – prosegue il professionista – “è stata correttamente riportata, nelle note asteriscate,
anche la percentuale media del risultato effettivamente conseguito nel test (vs placebo), pari al 42 %, percentuale
puntualmente verificata anche dall’Istituto consultato dall’Autorità”.
28. Nella medesima nota, il professionista ha ribadito la veridicità, anche alla luce dei rilievi dell’IFO, di tutte le
affermazioni pubblicitarie esaminate in quanto adeguatamente supportate e comprovate dalla documentazione tecnica
prodotta.
La società ha dichiarato, inoltre, di aver già provveduto a modificare il packaging del Superabbronzante29 nel senso di
espungere, sia dal fronte anteriore che nella descrittiva sul retro della confesione, la percentuale oggetto di
contestazione e di impegnarsi, da subito, ad eliminare “qualsiasi riferimento numerico” dalla futura pubblicità del
prodotto.
sinergico>> di questi ingredienti ai fini dell’abbronzatura”; ii) che, pur confermando che la percentuale di principio attivo impiegata
nella fabbricazione del prodotto corrisponde a quella individuata nella documentazione tecnico-scientifica dei laboratori Sederma,
risulta, comunque, non evidente, nella medesima documentazione, la base scientifica della scelta della percentuale dell’1,75% rispetto
ad altra concentrazione; iii) che sarebbe stato utile inserire, nelle tabelle illustrate dallo studio eseguito da Farcoderm, “anche i valori
assoluti min max” aggiungendo, inoltre, che “i soggetti della popolazione generale appartenenti al fototipo I e II non sanno di essere
melanocompromessi”; iv) che nello studio Sederma (“Tan enhancer and misture protecting agent”- 2003), pur “metodologicamente
corretto e statisticamente ben condotto, manca la definizione del fototipo dei 15 soggetti esaminati”. ]
26 [In data, rispettivamente, 6 settembre e 25 ottobre 2010 nonché 20 gennaio 2011.]
27 [Farcoderm precisa, tra l’altro, di aver effettuato il proprio studio a supporto del prodotto Collistar mentre quelli relativi a Tyr-ol e
Tyr excel sono stati eseguiti nei laboratori del produttore, Sederma: in essi si evidenzia che l’olio di Luffa Cilindrica determina una
migliore efficacia del principio Oleil Tyrosine, che è il principio attivo contenuto nell’ingrediente Tyr-Excel. Lo studio Farcoderm, mira a
evidenziare l’efficacia pigmentante del Superabbronzante Collistar in base al fatto che la percentuale di Tyr-excel ivi impiegata (1,75%)
è proprio quella utilizzata nella medesima sperimentazione di Sederma. In tal modo, secondo la società, si darebbe “ulteriore prova
dell’efficacia del prodotto quale acceleratore di abbronzatura”. La Farcoderm ammette poi che il proprio studio sia stato limitato a
soggetti appartenenti al Fototipo III motivando, da un lato, che i soggetti a fototipo più basso sono “melanocompromessi”, e, dall’altro,
che il Superabbronzante Collistar “è chiaramente presentato con un fattore di protezione basso e tale informazione, esplicitata in
pubblicità è, di per sé, in grado di fornire informazioni adeguate anche per i soggetti di fototipo I e II”.]
28 [ In relazione al mancato accenno – in parte della sperimentazione scientifica prodotta, nonché nel messaggio pubblicitario - ai
fototipi , la società ha precisato che tale dato non viene, usualmente comunicato nelle reclame dei prodotti abbronzanti posto che “la
legislazione cosmetica in vigore non prevede nulla al riguardo”. È difficile, inoltre – prosegue il professionista – che il consumatore
medio sia effettivamente a conoscenza del proprio fototipo e, del resto, l’indicazione del fattore di protezione apposta sulla confezione
del prodotto resta, di per sé, adeguata ed esaustiva circa i “possibili rischi di esposizione al sole”.]
29 [La società ha allegato, a comprova, la bozza grafica del nuovo flacone.]
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
29. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo stampa, via internet e
su supporto radiofonico, in data 14 febbraio 2011 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.
30. Con parere pervenuto in data 16 marzo 2011, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in
esame non risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e 23, comma 1, lettera d), del Codice del
Consumo, premettendo, in generale, che “con riferimento al profilo della completezza e della veridicità delle
informazioni da fornire in merito alle caratteristiche del prodotto pubblicizzato, ai fini della valutazione dell’effettiva
convenienza all’acquisto del medesimo, il consumatore dev’essere posto nella condizione di averne chiara e immediata
contezza, con la conseguenza che la completezza della comunicazione pubblicitaria deve coniugarsi alla chiarezza e
all’immediata percettibilità delle caratteristiche stesse del prodotto promosso”. Quanto al caso di specie, è stato,
tuttavia, valutato che, in base alla complessiva documentazione versata in atti, ivi compresi i “documenti prodotti
dall’Istituto Dermatologico San Gallicano (…), il professionista non risulta aver fornito ai consumatori informazioni non
vere ovvero particolarmente incomplete in ordine alla natura, alle caratteristiche e ai risultati derivanti dall’uso del
prodotto offerto; in particolare, si evidenzia che le informazioni in questione sarebbero sorrette da adeguati riscontri
scientifici, soprattutto quelle attinenti ai valori percentuali indicati nei vari messaggi pubblicitari”.
Detta Autorità ha, per l’effetto, ritenuto che la pratica in esame non sia tale da indurre in errore il consumatore, “non
facendogli assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
31. Dall’istruttoria svolta emerge la scorrettezza, ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e 23, comma 1,
lettera d), del Codice del Consumo, della pratica commerciale posta in essere da Collistar, consistente nella diffusione –
a mezzo stampa, internet, radio e sulle confezioni - di messaggi pubblicitari intesi a presentare il prodotto
Superabbronzante intensivo ultra-rapido, speciale week-end e sole poco intenso – della linea Speciale abbronzatura
perfetta, come idoneo a garantire un’elevata stimolazione dell’abbronzatura, evidenziata ed enfatizzata in una specifica
percentuale. E’ stato rilevato, infatti – in difformità da quanto ritenuto nel parere reso dall’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni - che tale indicazione di efficacia del prodotto, proprio per le peculiari modalità con le quali viene
prospettata ai consumatori, non trovi un’adeguata e corretta corrispondenza con la documentazione scientifica versata
in atti, anche alla luce delle valutazioni espresse dal consulente tecnico incaricato della perizia.
La scorrettezza della pratica deriva, inoltre, dall’accertata insussistenza della, pur vantata, autorizzazione rilasciata, in
merito al medesimo prodotto reclamizzato, dalla Food and Drug Administration americana.
32. Occorre, anzitutto, rilevare che a supporto della percentuale indicativa della massima efficacia abbronzante
conseguibile - come esaltata nella comunicazione pubblicitaria - il professionista produce, tra l’altro, studi su taluni
componenti presenti nel solare (elaborati dalle rispettive società produttrici) in seno ai quali, tuttavia, l’Ente incaricato
della perizia - pur valutando in alcuni casi corretta la metodologia ivi utilizzata ovvero confermando il consenso
scientifico sull’efficacia abbronzante di sostanze individuate - non ha rinvenuto la conferma dell’effetto abbronzante
accreditato al prodotto nel suo complesso, né comunque la dimostrazione di alcun effetto sinergico dei vari
componenti30.
33. Sempre sulla scorta delle valutazioni testualmente rilasciate dall’IFO, occorre soffermarsi sulle risultanze dell’unica
sperimentazione scientifica effettuata direttamente sul solare, del pari prodotta dal professionista a supporto della
spendita del valore percentuale massimo in seno alla propria comunicazione pubblicitaria. Da tale test è emerso che
soltanto uno dei venti volontari sottopostisi all’indagine ha raggiunto, in esito all’uso del solare Collistar nel periodo
prescritto, un massimo di abbronzatura pari al 71,5% rispetto alla data di inizio della sperimentazione; tutti gli altri
soggetti esaminati si sono, invece, attestati su valori più bassi contribuendo a realizzare una media del 42% di
incremento.
34. Ora, anche se l’indicazione di tale valore medio è riportata nella campagna pubblicitaria del Superabbronzante,
l’indicazione medesima, a causa delle ridottissime dimensioni del carattere e della collocazione assolutamente
defilata31 resta, evidentemente, del tutto offuscata dall’enfasi dimensionale, cromatica e di posizione riservata reiteratamente e su tutti i supporti media - al valore massimo di 71,5 %.
35. Come già stigmatizzato in numerosi precedenti dell’Autorità32, non è corretto rappresentare, per di più con grande
risalto e reiterata enfasi pubblicitaria, il valore massimo risultante dalle sperimentazioni effettuate quale specifico
30 [Nella nota in data 30 dicembre 2010, l’IFO precisa, infatti, che “Non vi sono studi nella documentazione inviata che dimostrino una
correlazione tra dose impiegata ed effetto pigmentante dei principi impiegati” ed aggiunge, in seno alla successiva nota del 1° febbraio
2011, che “dalla letteratura non risulta che gli altri ingredienti” - oltre al principio attivo Tyr-ol/Tyr-Excel inserito nella composizione del
prodotto – “siano da soli in grado di provocare un effetto abbronzante e, quindi, appare tutto da dimostrare il possibile <<effetto
sinergico>> di questi ingredienti ai fini dell’abbronzatura”.]
31 [Sul retro della confezione cartonata e del flacone nonché in calce al foglio a stampa ed alla relativa pagina web.]
32 [PS1474 – provv. del 16 settembre 2009, n. 20298, in Boll. n. 38/09; PS1730 - provv. del 18 novembre 2009, n. 20493, in Boll. n.
47/09; PS4030 - provv. del 3 marzo 2010, n. 20862, in Boll. n. 9/10; PS4331 - provv. del 6 maggio 2010, n. 21082, in Boll. n. 18/10.]
vanto prestazionale di un prodotto cosmetico: tale indicazione, particolarmente attraente per il consumatore per via
del prospettato supporto scientifico, non è, infatti, esemplificativa dell’efficacia attribuibile all’uso del prodotto per la
generalità dei potenziali acquirenti.
36. Peraltro, nel caso de quo, la spendita con grande evidenza del valore percentuale, preceduto dal segno “più” e non
circondato da altre specifiche di analogo rilievo, risulta ingannevole in quanto non chiarisce affatto il punto di partenza
rispetto al quale può raggiungersi il pur vantato incremento di abbronzatura. In particolare, essendo tale misurazione
riferita alla variazione assoluta del colore cutaneo dei soggetti sottoposti ad irradiazione UVA a cui era stato applicato il
prodotto, la percentuale utilizzata non dà adeguata contezza della reale performance incrementale ascrivibile al
prodotto, come sarebbe stato desumibile dalla differenza tra il valore medio risultante dal test con placebo ed il valore
medio ottenuto nella contestuale sperimentazione sul solare.
37. Pertanto, la prospettazione di efficacia così conformata appare idonea - soprattutto perché è su di essa che si
incentra la campagna promozionale del prodotto - ad indurre in errore il consumatore medio circa i risultati che si
possono attendere dal suo uso, fuorviandolo da scelte commerciali consapevoli.
38. Va, inoltre evidenziata, in ordine ai vanti prestazionali accreditabili al Superabbronzante nella comunicazione
pubblicitaria, l’osservazione dell’IFO circa la circoscritta rappresentatività del campione utilizzato nell’unica
sperimentazione disponibile sul prodotto: in essa, infatti, la performance del solare è stata testata solo su soggetti di
fototipo III, la cui epidermide – secondo la tradizionale classificazione di Fitzpatrick - è mediamente più resistente ai
rischi derivanti dalla prolungata esposizione al sole. Anche sotto tale profilo, appare ingannevole la prospettazione di
efficacia del Superabbronzante utilizzata nei messaggi ove si consideri che essa è spesa in modo da risultare valevole
per tutti i consumatori, indipendentemente dal fototipo di appartenenza. Al riguardo, non può, infatti, condividersi
l’assunto della Parte secondo cui l’indicazione del fattore di protezione 6 – il più basso consentito – contenuto nel
Superabbronzante sia, di per sé, sufficiente a sostituire il dato mancante ed allertare adeguatamente i consumatori
appartenenti al fototipo I e II. Essi, infatti, come rilevato espressamente dall’IFO, “non sanno di essere
melanocompromessi”, ossia non sono precisamente edotti, in genere, del fatto di possedere un’epidermide più delicata
e perciò maggiormente esposta ai rischi connessi all’esposizione solare, tanto più quando il prodotto da utilizzare sia,
come in questo caso, un acceleratore di abbronzatura testato – per efficacia e rischi – su soggetti di pelle mediamente
più “resistente”. Né, in merito, com’è evidente, potrebbe considerarsi dirimente per il consumatore la “consulenza
professionale del profumiere”.
39. Il messaggio risulta, altresì, idoneo ad indurre in errore i consumatori circa il richiamo – già presente sul sito
internet aziendale e non altrimenti corredato di altre specifiche - all’approvazione asseritamente acquisita - e, in realtà,
mai rilasciata - da parte della Food and Drug Administration- USA sul mix di filtri presenti nello specifico prodotto
solare. La pratica deve ritenersi scorretta, ai sensi dell’articolo 23, lettera d), del Codice, in quanto il professionista ha
lasciato intendere, in modo non rispondente al vero, che il suo prodotto è stato validato da un organismo pubblico
straniero di particolare rilevanza e indiscusso prestigio.
40. Come già richiamato dall’Autorità in alcuni precedenti33, è evidente quale grande suggestione - e lusinga
all’acquisto - possa esercitare sul consumatore medio la prospettazione, in merito al dato prodotto, dell’approvazione
ricevuta da un Ente autorevole e internazionalmente riconosciuto. Nel caso de quo, la spendita dell’ - inveritiero avallo scientifico da parte della Food ed Drug Administration circa il Superabbronzante ha conferito ulteriore valenza
decettiva al messaggio suggerendosi, in tal modo, al consumatore medio un quid pluris – in termini di affidamento e
riconoscimento circa le particolari caratteristiche di novità e scientificità del prodotto - in grado di falsarne le scelte
commerciali.
41. In merito alla contrarietà alla diligenza professionale della pratica descritta, non si riscontra nel caso di specie, da
parte di Collistar, il normale grado di competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo
alla qualità del professionista ed alle caratteristiche dell’attività svolta, con riferimento all’ambiguità e incompletezza
dei contenuti informativi relativi alle possibilità d’impiego e ai risultati ottenibili attraverso l’uso del cosmetico
pubblicizzato. Tale aspetto appare maggiormente rilevante in quanto trattasi di prodotto specificamente dedicato per
l’esposizione solare e destinato, quindi, ad uso per il quale è richiesta, in ogni caso, maggiore avvertenza e cautela da
parte dei consumatori al fine di evitare spiacevoli inconvenienti e reazioni.
42. Alla luce di quanto evidenziato, si ritiene che la pratica in esame integri una violazione degli artt. 20, 21, comma
1, lettera b), e 23, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo.
VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
43. Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale
scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto
conto della gravità e della durata della violazione.
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo
11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in
33 [PS411B – provv. del 3 luglio 2008, n. 18572, in Boll. n. 26/08; PS469 -provv. del 10 dicembre 2009, n. 20553, in Boll. n. 51/09.]
particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della
personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
44. Con riguardo alla gravità della violazione, deve tenersi conto, nella fattispecie in esame, dell’importanza e della
dimensione economica del professionista: Collistar , che fa parte di un gruppo – Bolton - di notevole dimensione ed
importanza34, è presente, in posizione consolidata sul mercato nazionale ed internazionale con reti di vendite
specifiche nel settore delle profumerie. Va aggiunto che la società presenta, nell’ultimo bilancio disponibile, ricavi di
esercizio pari a oltre novanta milioni di euro35.
45. La gravità si apprezza, inoltre, in ragione dell’ampia e capillare diffusione del messaggio che - soprattutto via
internet – è stata suscettibile di raggiungere un vasto pubblico di utenti visti anche i non scarsi dati di vendita del
Superabbronzante intensivo ultra-rapido come forniti dalla Società.
46. Per quanto riguarda, poi, la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, risulta che la pratica
commerciale è stata posta in essere da aprile a luglio 2010.
47. In considerazione di tutti tali elementi, si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione amministrativa
pecuniaria applicabile nei confronti di Collistar S.p.A. nella misura di 100.000 € (centomila euro).
RITENUTO, pertanto, in difformità dal parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e sulla base delle
considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta in quanto contraria alle disposizioni di
cui agli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e 23, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo;
DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Collistar
S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli
artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e 23, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o
continuazione;
b) di irrogare alla società Collistar S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € (centomila euro).
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al
Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle
banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato
telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e
CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia
delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Ai sensi dell’articolo 37, comma 49 del decreto legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a
presentare il modello F24 con modalità telematiche.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di
mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino
alla data del pagamento medesimo. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6,
della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a
decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo
periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello
attestante il versamento effettuato.
34 [Sul sito internet dedicato, il gruppo è presentato come un “fast-growing international company manufacturing and marketing a wide
range of high quality branded consumer goods worldwide. The Group brand portfolio is rich of more than 50 product lines ranging from
Food and Household Care products through Adhesives and Glues to Personal Care and Beauty Care products”
(http://www.boltongroup.net/pages/Today_detail.aspx?id=1).
Dal medesimo sito, si evince che Bolton, nel corso degli ultimi dieci anni, ha raddoppiato le vendite, ha quasi duplicato gli investimenti
in pubblicità, ha acquistato 11 grandi compagnie e relative marchi ed ha stabilito succursali in cinque paesi. Inoltre, proprio in Italia, il
Gruppo ha realizzato il 48,8% delle vendite complessive. Inoltre, a pag. 4 della Relazione sulla gestione del Bilancio al 31.12.2009, si
legge che Collistar S.p.A. “ha in portafoglio, tra le immobilizzazioni finanziarie, il 23 % del capitale della Bolton Services S.p.A., società
che, come per il passato, ha continuato a svolgere a favore delle società consorziate attività di consulenza e collaborazione di natura
organizzativa, commerciale ed amministrativa”. ]
35 [A pag. 1 della Relazione sulla gestione del Bilancio al 31 dicembre 2009, si legge che “I ricavi di esercizio ammontano a Euro
93.078.909 ed evidenziano un incremento di 23.424 sul precedente esercizio. La Società ha migliorato la propria posizione sul mercato
che, a sua volta, ha invece mostrato forti segni di cedimento. Si può, quindi, affermare che le vendite dell’esercizio sono risultate molto
soddisfacenti rispetto alle attese anche grazie al lancio di nuovi prodotti”.]
Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità
può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1,
lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni
dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
IL PRESIDENTE
Luigi Fiorentino
Antonio Catricalà