Gli approfondimenti di LF - 31-2016 - Ferie non

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Gli approfondimenti di LF - 31-2016 - Ferie non
Gli Approfondimenti di Lavorofacile.it
Numero 31/2016 – Giovedì 4 agosto 2016
Ferie non godute e versamento dei contributi previdenziali
Scade il 22 agosto 2016 il termine entro il quale i datori di lavoro devono versare i
contributi all’INPS relativi alle giornate di ferie maturate dai lavoratori dipendenti nel 2014
e non godute entro i successivi 18 mesi, ossia entro il 30 giugno u.s.
A cura di Matteo Cremonesi
L’art. 36 della Costituzione sancisce il diritto fondamentale e irrinunciabile dei lavoratori ad
un periodo di ferie annuali per recuperare le energie psicofisiche perse durante lo
svolgimento dell’attività lavorativa.
La disposizione costituzionale ha trovato poi attuazione nell’art. 2109, comma 2, del
codice civile, con il quale il legislatore ha fissato i seguenti principi: la durata delle ferie è
fissata dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi e secondo equità; l'epoca del godimento
delle ferie è stabilita dal datore di lavoro che deve tenere conto delle esigenze dell'impresa
e degli interessi del lavoratore; il periodo feriale deve essere possibilmente continuativo; il
lavoratore ha diritto alla retribuzione.
Spetta quindi alla contrattazione collettiva regolamentare la fruizione delle ferie, stabilendo
sia i criteri di calcolo dei giorni da riconoscere al lavoratore, sia la durata delle ferie stesse.
Salvo disposizioni più favorevoli dei contratti collettivi o di quello individuale di lavoro, il
D.Lgs. n. 66/2003 riconosce al lavoratore il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite
non inferiore a quattro settimane, di cui almeno due devono essere fruite nel corso
dell’anno di maturazione, mentre le altre due, entro i 18 mesi successivi all’anno di
maturazione.
Si possono quindi individuare diversi periodi di fruizione delle ferie:
- un primo periodo di almeno due settimane da fruire nel corso dell’anno di
maturazione. Quest’ultimo, se richiesto dal lavoratore, può essere goduto in
maniera continuativa. La contrattazione collettiva può ridurre il periodo al di sotto
delle due settimane soltanto in presenza di eccezionali ragioni di servizio.
- un secondo periodo, anch’esso di due settimane, deve essere fruito (anche in modo
frazionato) entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione. In relazione a
questo secondo blocco di due settimane di ferie, la contrattazione collettiva può
anche spostare il termine per il godimento oltre i 18 mesi previsti dalla Legge.
Invece nel caso in cui il termine stabilito dal contratto collettivo sia più breve dei 18
mesi, il superamento di esso non dà luogo alla sanzione prevista dalla legge, ma
alle sanzioni eventualmente previste dal contratto collettivo.
- un terzo periodo di ferie può essere individuato dal contratto collettivo o da quello
individuale. Questo periodo, che eccede le 4 settimane di ferie legali, può essere
sia fruito in modo frazionato, sia monetizzato. Infatti la monetizzazione delle ferie è
esclusa solo per i primi due periodi, salvo che non intervenga la risoluzione del
rapporto di lavoro in corso d’anno oppure nel caso in cui si tratti di contratti a tempo
determinato di durata inferiore all’anno.
Mancata fruizione delle ferie - Ma cosa succede se le ferie non vengono fruite? In via
generale la mancata fruizione delle prime 4 settimane comporta un danno per il lavoratore
consistente nel mancato recupero delle energie psicofisiche. In questo caso il lavoratore
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può agire in giudizio per richiedere il risarcimento del danno biologico ed esistenziale
oppure può pretenderne il godimento seppur tardivo.
Ai fini che qui interessa evidenziare, in caso di mancata fruizione del periodo di ferie entro
il termine previsto dalla legge (18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione)
ovvero entro il termine più ampio fissato dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro è
tenuto a versare all’INPS i contributi sulle ferie maturate, anche se non godute dal
lavoratore.
Il medesimo obbligo riguarda anche il periodo di ferie eccedente le 4 settimane minime se
previsto contrattualmente.
Sanzioni - Il datore di lavoro che non fa fruire al lavoratore il periodo minimo feriale, ossia
le 4 settimane, entro il termine stabilito dalla legge o quello più ampio previsto dai contratti
collettivi, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria come segue:
- Sanzione base: da 100 a 600 euro;
- Violazione riferita a più di 5 lavoratori (quindi almeno 6) o si è verificata in almeno due
anni: da 400 a 1.500 euro;
- Violazione riferita a più di 10 lavoratori (quindi almeno 11) o si è verificata in almeno 4
anni: da 800 a 4.500 euro, senza possibilità di applicazione della sanzione ridotta.
La violazione si configura, dando luogo alle sanzioni di cui sopra, non solo nel caso in cui
il lavoratore nei periodi indicati, non abbia in alcun modo fruito delle ferie cui ha diritto, ma
anche qualora egli non abbia goduto anche solo di una parte di detto periodo e ciò anche
nella caso in cui il godimento di detto congedo annale sia in corso di godimento in quanto
il periodo deve essere fruito nel corso dell’anno di maturazione e non oltre il termine di
esso. Al fine di evitare l’applicazione della sanzione, vanno imputate con criterio di priorità
le ferie maturate nei periodo rispetto ai quali è più vicina la data di scadenza del termine
per il godimento.
Il momento impositivo - L’INPS, con la circ. 186/1999 (modificata dalla circ. 15/2002) ha
fissato il termine entro il quale scade l’obbligazione contributiva riferita ai compensi
spettanti ai lavoratori dipendenti per ferie maturate e non godute.
In particolare il momento nel quale va dichiarata sussistente l’obbligazione contributiva
sugli eventuali compensi spettanti per le ferie maturate e non godute, è stato individuato
dall’INPS partendo dal concetto di “maturato”, prendendo in considerazione la
regolamentazione legislativa, contrattuale aziendale o individuale. Poiché questa
situazione è riconducibile tra gli elementi variabili della retribuzione, gli adempimenti
contributivi possono essere effettuati nel mese successivo a quello di competenza.
L’INPS, con la circolare 137/2007, dopo l’intervento del Ministero del lavoro che ha
risposto all’interpello del 26 ottobre 2006, ha adeguato le precedenti istruzioni
all’evoluzione normativa.
Ad oggi la situazione è la seguente:
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Fattispecie
Scadenza dell’obbligazione contributiva
4 settimane di ferie minime obbligatorie 18° mese (ovvero termine più ampio previsto
previste dal DLgs 66/2003
dalla contrattazione collettiva) successivo
all’anno di maturazione
Ferie eccedenti le 4 settimane di legge:
Rispettivamente:
- assenza
di
regolamentazione
- 18° mese successivo all’anno di
contrattuale aziendale o individuale in
maturazione;
materia di termine ultimo per il
godimento delle ferie;
- presenza di accordi e/o regolamenti
aziendali o pattuizioni individuali che
- termine
fissato
dall’accordo,
prevedono un termine ultimo di
regolamento o pattuizione individuale
godimento delle ferie (più ampio di 18
mesi)
Pertanto, relativamente alle ferie maturate nel 2014 la situazione è questa:
le prime due settimane andavano fruite nell’anno di maturazione (e quindi nel
2014);
le altre due settimane andavano fruite entro il 30 giugno 2016; l’eventuale ulteriore
periodo feriale previsto in eccedenza dalla contrattazione può essere invece monetizzato.
La contribuzione, tuttavia, va in ogni caso assolta entro il prossimo 22/08/2016, su tutte le
ferie arretrate risultanti al 30/06/2016 insieme al pagamento dei contributi relativi al mese
di luglio 2016. Il differimento dal 16 al 20 agosto è previsto dall’art. 3-quater del DL
n.16/2012, introdotto in sede di conversione dalla Legge n.44/2012, che ha inserito
nell’art. 37 del DL n.223/06 una previsione a regime secondo cui gli adempimenti fiscali ed
il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, c. 4 D.Lgs. n.241/97, che hanno
scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20
dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. Siccome il 20 agosto 2016 cade di
sabato, il termine è rinviato al successivo 22 agosto.
Operativamente, ai fini contributivi, l’INPS, con le circ. 7/2010 e 162/2010, ha stabilito che
l’importo corrispondente alle ferie non godute va sommato alla retribuzione imponibile del
mese successivo a quello di scadenza dell’obbligazione contributiva e dovrà essere
inserito nell’elemento imponibile dalla relativa denuncia Uniemens.
Inoltre in caso di successiva interruzione del rapporto di lavoro con pagamento
dell’indennità sostitutiva delle ferie residue non godute, si assoggetterà a contribuzione
solo l’eventuale differenza rispetto a quanto già assoggettato a contribuzione nel mese in
cui è stata applicata l’obbligazione contributiva.
Invece, per le ferie residue godute successivamente al mese in cui è intervenuta
l’obbligazione contributiva, secondo l’INPS si dovrà:
assoggettare a contribuzione la retribuzione effettivamente corrisposta relativa alle
ferie godute;
recuperare la contribuzione versata nel mese in cui è stata assolta l’obbligazione
contributiva;
regolarizzare la retribuzione imponibile relativa all’anno in cui è intervenuta la citata
obbligazione contributiva.
Per la regolarizzazione delle predette situazioni occorrerà utilizzare il nuovo flusso
Uniemens attraverso una specifica variabile retributiva con la causale “Ferie”, che
consente al datore di lavoro, al momento dell’eventuale fruizione delle ferie, di modificare
in diminuzione l’imponibile dell’anno e mese nel quale è stato assoggettato a
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contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare
una quota o tutta la contribuzione già versata.
Le imposte
Dal punto di vista fiscale invece, il Ministero delle finanze con la nota 2191/1995 ha precisato
che l’indennità per ferie non godute deve essere tassata così:
- indennità riferite alle ferie maturate nell’anno di cessazione: tassazione corrente;
- indennità riferite alle ferie maturate nell’anno precedente, nel caso in cui il CCNL preveda
la possibilità di fruire del congedo entro i primi mesi dell’anno successivo ovvero per le 2
settimane che possono essere godute nei 18 mesi successivi l’anno di maturazione:
tassazione corrente;
- indennità per ferie non godute riferita ad anni precedenti: tassazione separata secondo i
criteri previsti per gli emolumenti arretrati.
Il predetto criterio deve essere applicato tenendo presente che l’art.16 lett, b) DPR 917/1986
esclude dalla tassazione separata quei compensi il cui differimento del pagamento sia causato
dalla volontà del datore di lavoro o del lavoratore o da entrambe le parti.
I permessi retribuiti - Quanto detto, secondo il Ministero del lavoro (nota prot.
3187/2011), trova applicazione anche in relazione alle indennità sostitutive dei permessi
retribuiti (o riduzione di orario o festività soppresse) la cui maturazione è legata alla
prestazione lavorativa e il termine per il loro godimento è fissato dalla contrattazione
collettiva. In pratica, in caso di mancato godimento dei ROL o dei permessi per ex festività
oppure in caso di mancato pagamento dell’indennità sostitutiva degli stessi, il datore di
lavoro è tenuto, alla scadenza prevista dal CCNL, ad assolvere la corrispondente
obbligazione contributiva.
Più precisamente, il versamento dei contributi deve essere effettuato entro il giorno 16 del
mese successivo rispetto a quello previsto contrattualmente per il godimento del
permesso.
Successivamente, il Ministero del lavoro (nota prot. 9044/2011) ha precisato che risulta
possibile agevolare forme flessibili finalizzate al godimento dei permessi in questione, con
la conseguenza che non può essere preclusa alla contrattazione collettiva anche
aziendale e alle parti individuali del rapporto, la determinazione di un termine più ampio,
rispetto a quello del CCNL, per la fruizione dei permessi. Quindi anche l’eventuale
obbligazione contributiva è spostata al nuovo termine concordato.
L’INPS, con il messaggio 14605/2011, facendo seguito alle predette istruzioni ministeriali,
ha precisato che il termine per il godimento dei permessi in questione ovvero la
corresponsione della relativa indennità sostitutiva (monetizzazione) può essere individuato
dalla contrattazione collettiva nazionale sia da quella di secondo livello, così come dalla
pattuizione individuale tra le parti.
Secondo l’Istituto previdenziale, qualora, né la contrattazione collettiva, né le parti
stabiliscono un termine per il godimento delle ore di permesso, queste possono essere
liberamente gestite, senza alcuna previsione di scadenza per la connessa obbligazione
contributiva.
Ne consegue che l’obbligo contributivo scatta solo con riferimento al mese in cui le ore di
permesso vengono effettivamente godute ovvero al mese in cui le stesse, anche se non
godute, vengono monetizzate.
Quanto sopra evidenziato dall’INPS ci permette di poter sostenere che, in considerazione
del fatto che in assenza di una scadenza specifica fissata dalla contrattazione collettiva o
da un accordo tra le parti, l’obbligazione contributiva scatta solo al verificarsi degli eventi
godimento oppure monetizzazione. Le parti partendo dalla finalità di favorirne il più
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possibile il godimento nel rispetto delle esigenze organizzative e produttive, potrebbero
accordarsi di lasciare libero il periodo temporale per il godimento dei permessi stessi.
Permessi e compilazione del LUL – Alla scadenza del termine con applicazione
dell’obbligazione contributiva con godimento o monetizzazione dei permessi in un momento
successivo, il libro unico del lavoro dovrà essere compilato secondo le seguenti istruzioni (Min.
lavoro 9044/2011):
- nel mese in cui verrà applicata la sola obbligazione contributiva non ci sarà alcuna
valorizzazione nel LUL. Il controvalore dei permessi concorrerà comunque a formare la
base imponibile contributiva. La contribuzione totale dovrà essere versata entro il 16 del
mese successivo con il mod. F24. Nessuna trattenuta, su detta somma, deve essere
operata al dipendente. A nostro avviso è comunque consigliabile indicare nel LUL, ai fini
della quadratura dell’imponibile previdenziale, l’ammontare dell’imponibile virtuale
utilizzato per il versamento contributivo.
- nel mese in cui interverrà l’effettiva monetizzazione dei permessi, nel LUL dovrà essere
registrato il relativo imponibile e la corrispondente trattenuta a carico del lavoratore, che
non andrà versata. Se il valore risulta più elevato rispetto a quello utilizzato nel mese in
cui è stata calcolata e versata la contribuzione virtuale, si dovrà provvedere a versare la
differenza contributiva.
Le sanzioni civili previdenziali risultano applicabili solo nel caso in cui intervenga il tardivo od
omesso versamento dei contributi nei termini sopra fissati.
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