Proposta RC Skipper 11

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Proposta RC Skipper 11
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Milano, 29/11/2010
RESPONSABILITÁ CIVILE DELLO SKIPPER
Proposta polizza
Responsabilità civile professionale verso i trasportati e verso i terzi.
L'assicurazione è prestata, alle condizioni che seguono, per le conseguenze della Responsabilità
Civile contrattuale ed extracontrattuale ai sensi di legge, derivante alle persone assicurate nella
loro qualità di Skipper esclusivamente per il periodo durante il quale svolgono la loro attività per il
Contraente.
1) Responsabilità Civile Professionale per danni arrecati ai trasportati
Ovvero perdite patrimoniali (es. rimborso dei giorni di vacanza persi, maggiori costi per
raggiungere l’eventuale meta o per tornare in porto) riconducibili ad errori o omissione dello
Skipper.
• È coperta la responsabilità civile professionale dello Skipper per danni patrimoniali
involontariamente cagionati ai trasportati in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi
in relazione allo svolgimento della propria attività comprese le attività preliminari,
complementari, accessorie e sussidiarie.
• È compresa la responsabilità per i danni provocati dalle persone di cui lo Skipper debba
rispondere (anche per fatto doloso di queste ultime), incluso l’equipaggio nello svolgimento
delle proprie mansioni.
• Massimale
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del limite di € 300.000,00 per ciascun evento.
• Franchigie e scoperti
Si applicherà uno scoperto pari al 10% dell'importo di ogni danno, col minimo di €
150,00 per ogni evento con il massimo di € 1.000,00 per evento.
• Esclusioni
L'assicurazione non comprende:
i danni conseguenti a insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni
pecuniarie da parte dell'Assicurato;
i danni conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di polizze di
assicurazione o ritardi nel pagamento dei relativi premi nonché ogni controversia
relativa a detti contratti d'assicurazione;
gli importi dovuti a titolo di restituzione totale del costo del servizio acquistato.
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BORGHINI e COSSA Srl
20145 Milano - Via Ippolito Nievo 37 - Tel. 02344496 - Fax 0233610818 - [email protected]
Capitale sociale € 119.000 - C.F. P.IVA 03529930152 - Trib. MI 208895.5779.45 - CCIAA 773139 - Registro Unico Intermediari B000052721
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2) Responsabilità civile extracontrattuale per danni arrecati a terzi
• È coperta la responsabilità civile extracontrattuale dello Skipper per danni
involontariamente cagionati a terzi per:
- morte e lesioni personali,
- distruzione o deterioramento di cose,
conseguenti alla conduzione ed alla custodia di imbarcazioni da diporto, incluse le attività
preliminari, complementari, accessorie e sussidiarie.
• È compresa la responsabilità per i danni provocati dalle persone di cui lo Skipper debba
rispondere (anche per fatto doloso di queste ultime), incluso l’equipaggio nello svolgimento
delle proprie mansioni.
• Persone considerate terzi
Sono considerati terzi ai fini della presente sezione di polizza, i trasportati sull’imbarcazione
da diporto inclusi, limitatamente ai danni fisici, i familiari dello skipper.
• Massimali, limiti di indennizzo franchigie
Il massimale assicurato di € 700.000,00 è da intendersi quale massima esposizione della
Compagnia per ogni singolo evento. Qui di seguito vengono riportati i limiti di indennizzo e le
franchigie in base alla tipologia del danno.
Tipologia del danno
Danni a cose di persone
trasportate
Danni all’imbarcazione da
diporto
Danni a cose di persone
non trasportate
Morte o lesioni a persone
non familiari
Morte o lesioni a persone
familiari
Limite di indennizzo per
singolo evento
Franchigia
per evento
€ 10.000,00
€ 250,00
€ 70.000,00
€ 500,00
€ 700.000,00
€ 1.500,00
€ 700.000,00
€ 700.000,00
€ 2.500,00
solo per lesioni
€ 10.000,00
solo per lesioni
3) Norme Comuni
• Estensioni diverse
A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione comprende anche i danni derivanti:
dalla conduzione di imbarcazioni da diporto, sia che si trovino in acque marittime sia che
si trovino in acque interne;
dalla partecipazione a regate veliche di carattere ludico o amatoriale che si svolgono nel
Mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l’imboccatura
mediterranea del Canale di Suez, nonché per le acque interne dei Paesi europei;
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dall’esecuzione di lezioni, corsi, scuola vela finalizzati all’insegnamento della conduzione
di imbarcazioni da diporto;
dall'effettuazione di operazioni di carico, scarico, consegna e spostamento dei bagagli dei
trasportati;
dalla manutenzione straordinaria dell’imbarcazione da diporto solo se effettuata
dall’assicurato in situazioni di emergenza;
dall’ uso dei battelli d’appoggio.
• Manutenzione ordinaria
L’assicurazione comprende i danni conseguenti alla manutenzione ordinaria dell’imbarcazione
da diporto effettuata dallo Skipper.
• Esclusioni
L'assicurazione non è operante:
se la conduzione dell’imbarcazione da diporto non è effettuata nel rispetto delle
disposizioni riportate nel certificato di stazza o sulla licenza di navigazione;
se il conducente non è in possesso di regolare patente;
se durante lezioni di conduzione dell’imbarcazione da diporto, il mezzo è condotto da un
allievo e non vi sia il controllo dello Skipper;
se la conduzione dell’imbarcazione da diporto avviene in stato di ubriachezza o sotto
l’influenza di sostanze stupefacenti;
se lo Skipper si assume responsabilità che non gli derivi dalla legge;
se vengono danneggiate cose che si trovano a bordo dell’imbarcazione da diporto,
(eccetto i bagagli) che non siano dotazioni, attrezzature, impianti in genere al servizio
dell’imbarcazione (es. merci trasportate, attrezzature subacquee, attrezzature da lavoro,
da pesca ecc.)
se viene danneggiata l’imbarcazione da diporto, ad eccezione del caso in cui il danno sia
riconducibile a lavori di ordinaria manutenzione svolti dallo Skipper e, nel caso di lavori di
straordinaria manutenzione, solo se sono stati svolti dallo Skipper in situazioni di
emergenza;
se si verificano danni derivanti dalla Committenza di lavori di ordinaria e straordinaria
manutenzione;
per i danni avvenuti in occasione di guerra, sia essa dichiarata o meno, e di guerra civile;
per i danni conseguenti a fatti che si sono verificati in acque territoriali di Paesi che si
trovano in stato di belligeranza;
se si verificano danni la cui copertura è, per la legge (art 112 e 123 del Dlgs 209 del
07/09/2005) obbligatoria, limitatamente alla navigazioni su imbarcazioni e natanti battenti
bandiera italiana;
per i danni avvenuti conseguentemente all’uso di imbarcazioni e natanti che secondo la
legge Italiana non sono soggetti all’assicurazione obbligatoria. Rientrano in copertura i
danni verificatisi conseguentemente all’uso di natanti senza motore con propulsione a
vela e a remi;
per i danni ai bagagli ed alle cose dei trasportati familiari;
per i danni conseguenti alla partecipazione ed organizzazione di regate veliche a livello
professionistico in tutto il mondo e a carattere ludico che si svolgano al di fuori del Mar
Mediterraneo intesa come parte di mare ricompresa fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto
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dei Dardanelli e l’imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché nelle acque
interne dei Paesi non europei;
per i danni conseguenti all’esecuzione di esami finalizzati al conseguimento di patenti e/o
licenze quando si assume la qualifica di Esaminatore. L’assicurazione resta operante per
coloro che assumono la qualifica di “Skipper accompagnatore” e di “Esperto Velista” cosi
come definiti dalle leggi vigenti.
• Validità territoriale
La assicurazione è operante nel mondo intero.
• Operatività
La polizza opera a secondo rischio su eventuali altre polizze operanti.
• Durata
La polizza ha durata annuale S.T.R. (Senza Tacito Rinnovo).
• Forma di copertura Claims Made
La copertura assicurativa vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la
prima volta durante il periodo di efficacia della polizza, a condizione che tali richieste siano
conseguenti a comportamenti posti in essere non oltre 12 mesi prima della data di effetto
dell'assicurazione. La garanzia non è operante per i danni conseguenti a fatti o circostanze
già note all'Assicurato all'inizio del periodo di assicurazione.
4) Premio lordo complessivo
Il premio lordo annuo ammonta ad € 230,00
Precisazione importante
Quanto riportato nella presente proposta ha lo scopo di illustrare in forma sintetica le caratteristiche principali della
copertura e, avendo valore puramente indicativo, non sostituisce in alcun modo le condizioni di polizza, il cui testo
integrale è a disposizione su richiesta.
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