Proposta RC Skipper 11
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Proposta RC Skipper 11
________________________________________________________________________________________________________ Milano, 29/11/2010 RESPONSABILITÁ CIVILE DELLO SKIPPER Proposta polizza Responsabilità civile professionale verso i trasportati e verso i terzi. L'assicurazione è prestata, alle condizioni che seguono, per le conseguenze della Responsabilità Civile contrattuale ed extracontrattuale ai sensi di legge, derivante alle persone assicurate nella loro qualità di Skipper esclusivamente per il periodo durante il quale svolgono la loro attività per il Contraente. 1) Responsabilità Civile Professionale per danni arrecati ai trasportati Ovvero perdite patrimoniali (es. rimborso dei giorni di vacanza persi, maggiori costi per raggiungere l’eventuale meta o per tornare in porto) riconducibili ad errori o omissione dello Skipper. • È coperta la responsabilità civile professionale dello Skipper per danni patrimoniali involontariamente cagionati ai trasportati in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento della propria attività comprese le attività preliminari, complementari, accessorie e sussidiarie. • È compresa la responsabilità per i danni provocati dalle persone di cui lo Skipper debba rispondere (anche per fatto doloso di queste ultime), incluso l’equipaggio nello svolgimento delle proprie mansioni. • Massimale La garanzia è prestata fino alla concorrenza del limite di € 300.000,00 per ciascun evento. • Franchigie e scoperti Si applicherà uno scoperto pari al 10% dell'importo di ogni danno, col minimo di € 150,00 per ogni evento con il massimo di € 1.000,00 per evento. • Esclusioni L'assicurazione non comprende: i danni conseguenti a insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie da parte dell'Assicurato; i danni conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di polizze di assicurazione o ritardi nel pagamento dei relativi premi nonché ogni controversia relativa a detti contratti d'assicurazione; gli importi dovuti a titolo di restituzione totale del costo del servizio acquistato. ________________________________________________________________________________ BORGHINI e COSSA Srl 20145 Milano - Via Ippolito Nievo 37 - Tel. 02344496 - Fax 0233610818 - [email protected] Capitale sociale € 119.000 - C.F. P.IVA 03529930152 - Trib. MI 208895.5779.45 - CCIAA 773139 - Registro Unico Intermediari B000052721 ________________________________________________________________________________________________________ 2) Responsabilità civile extracontrattuale per danni arrecati a terzi • È coperta la responsabilità civile extracontrattuale dello Skipper per danni involontariamente cagionati a terzi per: - morte e lesioni personali, - distruzione o deterioramento di cose, conseguenti alla conduzione ed alla custodia di imbarcazioni da diporto, incluse le attività preliminari, complementari, accessorie e sussidiarie. • È compresa la responsabilità per i danni provocati dalle persone di cui lo Skipper debba rispondere (anche per fatto doloso di queste ultime), incluso l’equipaggio nello svolgimento delle proprie mansioni. • Persone considerate terzi Sono considerati terzi ai fini della presente sezione di polizza, i trasportati sull’imbarcazione da diporto inclusi, limitatamente ai danni fisici, i familiari dello skipper. • Massimali, limiti di indennizzo franchigie Il massimale assicurato di € 700.000,00 è da intendersi quale massima esposizione della Compagnia per ogni singolo evento. Qui di seguito vengono riportati i limiti di indennizzo e le franchigie in base alla tipologia del danno. Tipologia del danno Danni a cose di persone trasportate Danni all’imbarcazione da diporto Danni a cose di persone non trasportate Morte o lesioni a persone non familiari Morte o lesioni a persone familiari Limite di indennizzo per singolo evento Franchigia per evento € 10.000,00 € 250,00 € 70.000,00 € 500,00 € 700.000,00 € 1.500,00 € 700.000,00 € 700.000,00 € 2.500,00 solo per lesioni € 10.000,00 solo per lesioni 3) Norme Comuni • Estensioni diverse A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione comprende anche i danni derivanti: dalla conduzione di imbarcazioni da diporto, sia che si trovino in acque marittime sia che si trovino in acque interne; dalla partecipazione a regate veliche di carattere ludico o amatoriale che si svolgono nel Mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l’imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché per le acque interne dei Paesi europei; ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ dall’esecuzione di lezioni, corsi, scuola vela finalizzati all’insegnamento della conduzione di imbarcazioni da diporto; dall'effettuazione di operazioni di carico, scarico, consegna e spostamento dei bagagli dei trasportati; dalla manutenzione straordinaria dell’imbarcazione da diporto solo se effettuata dall’assicurato in situazioni di emergenza; dall’ uso dei battelli d’appoggio. • Manutenzione ordinaria L’assicurazione comprende i danni conseguenti alla manutenzione ordinaria dell’imbarcazione da diporto effettuata dallo Skipper. • Esclusioni L'assicurazione non è operante: se la conduzione dell’imbarcazione da diporto non è effettuata nel rispetto delle disposizioni riportate nel certificato di stazza o sulla licenza di navigazione; se il conducente non è in possesso di regolare patente; se durante lezioni di conduzione dell’imbarcazione da diporto, il mezzo è condotto da un allievo e non vi sia il controllo dello Skipper; se la conduzione dell’imbarcazione da diporto avviene in stato di ubriachezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; se lo Skipper si assume responsabilità che non gli derivi dalla legge; se vengono danneggiate cose che si trovano a bordo dell’imbarcazione da diporto, (eccetto i bagagli) che non siano dotazioni, attrezzature, impianti in genere al servizio dell’imbarcazione (es. merci trasportate, attrezzature subacquee, attrezzature da lavoro, da pesca ecc.) se viene danneggiata l’imbarcazione da diporto, ad eccezione del caso in cui il danno sia riconducibile a lavori di ordinaria manutenzione svolti dallo Skipper e, nel caso di lavori di straordinaria manutenzione, solo se sono stati svolti dallo Skipper in situazioni di emergenza; se si verificano danni derivanti dalla Committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione; per i danni avvenuti in occasione di guerra, sia essa dichiarata o meno, e di guerra civile; per i danni conseguenti a fatti che si sono verificati in acque territoriali di Paesi che si trovano in stato di belligeranza; se si verificano danni la cui copertura è, per la legge (art 112 e 123 del Dlgs 209 del 07/09/2005) obbligatoria, limitatamente alla navigazioni su imbarcazioni e natanti battenti bandiera italiana; per i danni avvenuti conseguentemente all’uso di imbarcazioni e natanti che secondo la legge Italiana non sono soggetti all’assicurazione obbligatoria. Rientrano in copertura i danni verificatisi conseguentemente all’uso di natanti senza motore con propulsione a vela e a remi; per i danni ai bagagli ed alle cose dei trasportati familiari; per i danni conseguenti alla partecipazione ed organizzazione di regate veliche a livello professionistico in tutto il mondo e a carattere ludico che si svolgano al di fuori del Mar Mediterraneo intesa come parte di mare ricompresa fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ dei Dardanelli e l’imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché nelle acque interne dei Paesi non europei; per i danni conseguenti all’esecuzione di esami finalizzati al conseguimento di patenti e/o licenze quando si assume la qualifica di Esaminatore. L’assicurazione resta operante per coloro che assumono la qualifica di “Skipper accompagnatore” e di “Esperto Velista” cosi come definiti dalle leggi vigenti. • Validità territoriale La assicurazione è operante nel mondo intero. • Operatività La polizza opera a secondo rischio su eventuali altre polizze operanti. • Durata La polizza ha durata annuale S.T.R. (Senza Tacito Rinnovo). • Forma di copertura Claims Made La copertura assicurativa vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della polizza, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere non oltre 12 mesi prima della data di effetto dell'assicurazione. La garanzia non è operante per i danni conseguenti a fatti o circostanze già note all'Assicurato all'inizio del periodo di assicurazione. 4) Premio lordo complessivo Il premio lordo annuo ammonta ad € 230,00 Precisazione importante Quanto riportato nella presente proposta ha lo scopo di illustrare in forma sintetica le caratteristiche principali della copertura e, avendo valore puramente indicativo, non sostituisce in alcun modo le condizioni di polizza, il cui testo integrale è a disposizione su richiesta. ________________________________________________________________________________