CIRCOLARE 15 su DIRETTIVA su Tenuta Registri
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CIRCOLARE 15 su DIRETTIVA su Tenuta Registri
SAN FERDINANDO DI PUGLIA, 09-10-2015 CIRCOLARE 15 PROT.N.2814 A: DOCENTI ALBO ISTITUTO SITO WEB TENUTA REGISTRO PERSONALE DEI DOCENTI Si ritiene opportuno richiamare alcune regole formali per una corretta tenuta dei registri personali. Il registro personale (Corte di Cassazione sent. n. 3004 del 1999 e n.714/2010) è un documento ufficiale e ha natura giuridica di atto pubblico in quanto posto in essere dal docente nell’esercizio della sua pubblica funzione. Come tale non può essere portato all’ esterno dell’ istituto, va custodito nell’armadietto personale ed ogni docente è responsabile della sua conservazione e del suo buono stato. Il suo uso principale è la registrazione delle valutazioni degli studenti, delle presenze e delle attività svolte dal docente. È, pertanto, obbligo del docente tenere aggiornato in modo puntuale e preciso il proprio registro personale, riportando sistematicamente per scuola secondaria le assenze e i ritardi degli alunni i colloqui con le famiglie e le eventuali comunicazioni particolari gli argomenti delle lezioni e le attività didattiche svolte le valutazione delle diverse tipologie di prove, dei recuperi i risultati del primo e del secondo quadrimestre. per scuola primaria le assenze e i ritardi degli alunni per scuola primaria sono annotati sul Registro di Classe i colloqui con le famiglie e le eventuali comunicazioni particolari fatte per la scuola primaria sono annotate nell’agenda di programmazione gli argomenti delle lezioni e le attività didattiche svolte per scuola primaria sono annotate nel Registro di Classe le valutazione delle diverse tipologie di prove, i risultati del primo e del secondo quadrimestre sull’andamento degli apprendimenti e valutazione del comportamento. Al fine di un’attendibile attestazione dei risultati raggiunti, il numero delle verifiche deve essere congruo in entrambi i quadrimestri e per tutti gli alunni, distinguendo quelle scritte da quelle orali, indicandone la data ed evitando che siano concentrate alla fine dei due quadrimestri. I voti scritti sul registro devono essere comunicati e fanno parte di un processo valutativo che deve essere sempre esplicito. Non è consentito scrivere sul Registro del Docente, sull’Agenda di Programmazione, sul Registro di Classe, a matita, cancellare, coprire le scritte sottostanti, o usare gomma o bianchetto, sovrascrivere i voti, scrivere in modo illeggibile. Possono essere usati nella scrittura il colore nero e il bleu, non altri colori. Le parti che devono essere corrette a causa di errori materiali, se di estensione ridotta : vengono barrate con un tratto di penna che consenta di leggere il tratto errato, e siglate dal docente che riporterà a fianco la dicitura esatta. se di estensione consistente: la parte scritta va annullata racchiudendola in un rettangolo che lasci visibile il testo, con a fianco la firma per esteso di convalida dell’insegnante. L’uso di bianchetto o la presenza di cancellature e abrasioni sul registro, configurano il reato di falso in atto pubblico e ledono il diritto alla trasparenza di cui alla Legge 241/1990 1 I voti di profitto devono essere espressi prioritariamente in numeri interi per comodità valutazione dei docenti si può usare anche la votazione in ventesimi è interdetta votazione in quarantesimi uso di simboli per registrare altri dati (asterisco, lettere come “i” o “r”, segno meno, segno più, ecc..) va concordata prima dell’uso a regime dei registri, va contenuta secondo criteri di economicità (pochi simboli) e cripticità (niente simboli personali), facendo in modo che sia uniformata e fissata per tutti i docenti. il registro pertanto deve contenere una legenda esplicativa, trascritta a penna all’inizio o in calce. La lettura del registro deve, in definitiva, essere comprensibile per chiunque, per garantire l’applicazione della già richiamata legge sulla trasparenza amministrativa e la pubblicizzazione degli atti pubblici che riconosce ai genitori di alunni minori e ai medesimi alunni maggiorenni “l’accesso ai documenti scolastici con valutazione, per avere compiuta e formale conoscenza di un giudizio scolastico. Si rammenta che a tale proposito le informazioni acquisibili dal registro personale del docente costituiscono quella abbondanza documentale che istruisce in modo corretto la validità degli atti in caso di procedimento legale. DIRIGENTE SCOLASTICO Domenico COSMAI art. 3, c.2 del Dlgs 39/1993 2