Regolamento Centri Estivi
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Regolamento Centri Estivi
Comune di Longare REGOLAMENTO DEI CENTRI ESTIVI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 21.06.2007. IL SEGRETARIO COMUNALE Sardone dott. Luigi ART. 1 OBIETTIVI L’amministrazione comunale, nell’ambito delle attività di promozione dell’infanzia e dell’adolescenza, propone iniziative a carattere ricreativo e d’animazione con l’obbiettivo di offrire ai bambini e ai ragazzi una molteplicità d’occasioni di crescita educativa anche durante il periodo estivo. I servizi estivi hanno lo scopo, altresì, di dare concrete risposte a reali ed accertate esigenze delle famiglie impegnate in attività lavorativa. ART. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO Il Centro estivo è un servizio educativo rivolto a bambini, bambine, ragazzi e ragazze (di seguito indicati come utenti) frequentanti le scuole, elementari e medie, attivato nel periodo di chiusura delle scuole. La sede, il periodo d’apertura e le modalità di gestione sono stabili dell’Amministrazione Comunale. Di norma viene attivato un centro estivo per la fascia d’età 5-14 anni. ART. 3 LA GESTIONE La gestione dei centri estivi può essere effettuata direttamente dall’Amministrazione Comunale o affidata a Ditte o Cooperative esperte nel settore, mediante gara-appalto per la gestione del servizio. L’Amministrazione Comunale individua le sedi delle attività estive con caratteristiche idonee ed atte a garantire ai minori spazi e aree verdi in grado di soddisfare le loro esigenze. ART. 4 DESTINATARI DEL SERVIZIO Possono accedere al servizio coloro che hanno frequentato l’obbligo scolastico dalla prima elementare alla terza media compresa. Gli utenti che in settembre frequenteranno la prima elementare, possono essere iscritti al centro estivo. ART. 5 CRITERI PER L’ACCESSO Sulla base della capienza prevista potranno accedere ai centri estivi gli utenti che soddisfano i requisiti di età di cui all’art.2 che frequentano le scuole elementari e medie, pubbliche e private. Le ammissioni al centro saranno disposte con il seguente ordine di priorità: 1. Utenti residenti Le domande dei residenti saranno ordinate secondo i seguenti criteri: - Utenti con handicap; - Casi sociali seguiti dai servizi sociali; - Altri utenti in base alla data di presentazione della domanda successiva all’apertura delle iscrizioni; 2. Utenti non residenti che frequentano le scuole dell’Istituto Comprensivo di Longare. Anche in questa tipologia sarà osservato l’ordine di priorità indicato per gli utenti residenti. 3. Utenti non residenti che non frequentano le scuole dell’Istituto Comprensivo. Anche in questa tipologia sarà osservato l’ordine di priorità indicato per gli utenti residenti. ART. 6 ISCRIZIONI Le domande di iscrizione, redatte su apposito modulo, sono raccolte con le modalità e le date fissate ogni anno dall’Amministrazione, e rese note con apposito avviso. ART. 7 IL PERSONALE EDUCATIVO I centri estivi vengono gestiti avvalendosi di personale qualificato appositamente selezionato, cui potranno essere affiancati educatori per bambini disabili, operatori volontari e tirocinanti. Il rapporto educatori/bambini terrà conto delle disposizioni contenute nella circolare della Regione Veneto del 9 aprile 1990, n°8. ART. 8 LE ATTIVITA’ NEI CENTRI ESTIVI Le attività educative e ricreative proposte all’interno dei centri estivi sono organizzate in coerenza con il progetto educativo elaborato che considera quali elementi fondamentali: - La socializzazione e il divertimento quali risposte ad un sano utilizzo del tempo libero; L’apprendimento e lo sviluppo di competenze quale stimolo alla creatività, all’immaginazione, alla manipolazione, alla drammatizzazione dando spazio alle varie forme di gioco e di attività motoria; L’accoglienza ed il sostegno alle diversità in un clima di solidarietà; Il rapporto fra i bambini e con gli educatori improntano alla collaborazione; Il rapporto con l’ambiente al fine di rafforzare il valore di ciò che ci circonda. ART. 9 I genitori di bambini con problemi di salute rilevanti (allergie, intolleranze, malattie croniche, esigenza di assunzione di farmaci, ecc) dovranno comunicarlo alla responsabile del centro estivo prima dell’inizio dei Centri Ricreativi Estivi, per consentire di programmare gli opportuni accorgimenti organizzativi. ART. 10 NORME FINALI Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si farà riferimento alle norme regionali vigenti in materia.