SCHEMA DI ACCORDO QUADRO OGGETTO: erogazione servizio

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SCHEMA DI ACCORDO QUADRO OGGETTO: erogazione servizio
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
OGGETTO: erogazione servizio di somministrazione di lavoro in ordine alle esigenze contingenti dell'Ente,
da svolgersi ai sensi del d.lgs. 276 /2003 e s.m.i. . CIG: 6810460960
INTERVENGONO
PromoTurismoFVG, di seguito nel presente atto denominata “Committente”, ente pubblico economico
funzionale della Regione Friuli Venezia Giulia, con sede legale in Trieste, Via Locchi n. 19 a, C.F. e P.IVA:
01218220323, in persona del suo Direttore generale dott. Marco Tullio Petrangelo che agisce in virtù della
carica conferitagli dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia con Delibera n. 2524 del 22.12.2015 e
successivo Decreto n. 0264/Pres. del 29.12.2015 con cui è stato nominato Direttore generale di
PromoTurismoFVG ed inoltre ai sensi dell’art. 5 sexies comma 2 della L.R. 50/1993 che dispone che il
Direttore generale ha la rappresentanza dell’Agenzia;
E
Ditta
________________________,
Cod.
Fisc.
________________________,
Part.
IVA
__________________, R.E.A. N° UD – ____________, con sede legale in Via ______________ n. ___ ,
_________ _____________ (___) , rappresentata dal sig./dr. ____________________, nato a
________________ (___)
il ______________, il quale interviene nel presente atto nella sua veste di
_________________ , di seguito nel presente atto denominato “Somministratore”,
Premesso che:
o
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o
o
con Deliberazione del Direttore Generale n. XX dd. XX maggio 2016 è stata indetta una gara mediante
procedura negoziata ex art 36, comma 2, lett. B), D.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di
somministrazione di lavoro in ordine alle esigenze contingenti dell'Ente, da svolgersi ai sensi del d.lgs.
276 /2003 e s.m.i., e contestualmente è stata approvata la documentazione di gara;
con Deliberazione del Direttore Generale n. XX del XX XXXXX 2016, in esito all’espletamento delle
operazioni della gara, è stata disposta l’approvazione dei verbali, procedendo all’aggiudicazione
definitiva della gara in oggetto nei riguardi dell’Agenzia di lavoro ___________________ ;
che entro il termine indicato all’art. 76, D.lgs. cit. sono state inviate le prescritte comunicazioni.
che, stante la vigenza della c.d. clausola sociale ex art. 31, CCNL 27.2.2014 (Per la categoria delle
agenzie di somministrazione di lavoro), ai sensi della quale “in caso di cessazione di appalti pubblici nei
quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzie anche diversa dalla
precedente, questa è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in
precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso”;
si segnala che le mansioni sopra elencate sono attualmente ricoperte rispettivamente dai seguenti
lavoratori interinali:
a) xxxx xxx
b) xxxx xxx
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti così come sopra rappresentate stipulano e convengono quanto
segue.
ART. 1 – PREMESSE
Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante del presente atto.
ART. 2 – OGGETTO
PromoTurismoFVG, come sopra rappresentata, affida al Somministratore, che a mezzo del sopra citato
rappresentante accetta, il servizio di somministrazione di lavoro in ordine alle esigenze contingenti
dell'Ente, da svolgersi ai sensi del d.lgs. 276 /2003 e s.m.i., il tutto secondo quanto indicato nella
documentazione di gara approvata come da premessa, con specifico riferimento al mod. “lettera di invito /
disciplinare di gara”, che qui si richiama integralmente ancorché non allegato al presente atto, nonché
“capitolato speciale d’appalto” e all’offerta economica, allegati rispettivamente sub A), sub B), quali parti
integranti e sostanziali del presente accordo quadro.
ART. 3 – TERMINI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il contratto di somministrazione di lavoro è subordinato, in punto validità ed efficacia, al rispetto delle
disposizioni normative e contrattuali vigenti nonché all’accordo quadro, con particolare riferimento alla
previsione della durata contrattuale, il cui termine massimo è prefissato al 31.12.2017, con decorrenza
dalla data di stipula del presente accordo quadro; resta inteso che, qualora l’importo massimo contrattuale
di cui al successivo art. 4 si esaurisca anticipatamente, la durata contrattuale sarà per l’effetto cristallizzata
a tale differente momento.
Per il Somministratore sussiste l’obbligo di erogare il servizio con le modalità di cui al doc. “speciale
d’appalto”, integrato dalle previsioni che seguono.
Si prevede la seguente tempistica:
A1) entro il 4° (quarto) giorno lavorativo del mese successivo a quello di competenza, l’Utilizzatore
provvede ad inviare al Somministratore i fogli presenza di ciascun lavoratore somministrato, con
indicati i dati e gli eventuali documenti necessari;
A2) entro il successivo giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di competenza il Somministratore
rende disponibili all’Utilizzatore i cedolini paga e, contestualmente, provvede all’accredito degli
stipendi sui rispettivi conti correnti indicati dai lavoratori somministrati;
A3) Qualora il termine di cui alla precedente lett. A2) cada in un giorno festivo/sabatino/domenicale, lo
stesso è anticipato al primo giorno utile non festivo/sabatino/domenicale.
B)
Qualora, successivamente alla presentazione degli elaborati, siano riscontrate anomalie di qualsivoglia
natura, l’Utilizzatore notifica tempestivamente al Somministratore una “richiesta di rettifica”. Il
Somministratore effettua con sollecitudine i necessari interventi di rettifica, che sono evidenziati sui
cedolini paga immediatamente successivi rispetto alla notifica della segnalazione da parte
dell’Utilizzatore. Ciascun intervento di rettifica dà origine, a seconda dei casi, a delle “note a credito” o
“a debito”. Se la segnalazione interviene successivamente alla scadenza dei contratti di prestazione di
lavoro, sono elaborati dei cedolini paga ad hoc.
C)
Con riferimento agli adempimenti relativi alle elaborazioni periodiche, annuali e al TFR, il
Somministratore si attiene al rispetto della vigente normativa (primaria e secondaria) e degli usi
contrattuali che regolano la materia oggetto del servizio affidato.
D)
Con riferimento alle modalità di erogazione dell’assistenza specifica in materia giuridico – contabile, il
Somministratore è tenuto in ogni caso a fornire con sollecitudine ai dipendenti dell’Ufficio personale
c/o l’Utilizzatore la necessaria assistenza specifica nella materia oggetto del servizio affidato:
 di propria iniziativa, tutte le volte in cui le comunicazione siano necessarie per uniformare
l’adempimento delle obbligazioni contrattuali al canone di diligenza professionale;
 a richiesta dell’Utilizzatore, riscontrando eventuali quesiti scritti o verbali da questa formulati.
In tali casi il termine fissato per l’erogazione della suddetta assistenza specifica è pari a 24
(ventiquattro) ore dalla richiesta.
E)
entro 60 (sessanta) ore, decorrenti dalla richiesta formulata dall’Utilizzatore al Somministratore in
ordine alla riscontrata sussistenza delle ipotesi fattuali di cui agli artt. 8 e 9, doc. “capitolato speciale
d’appalto” e fatte salve le tempistiche di cui all’art. 5, lett., c), d) e), f) , doc. cit., il Somministratore
provvede a definire le relative procedure di sostituzione dei lavoratori somministrati:
 le cui prestazioni siano risultate non adeguate a quanto dedotto nell’oggetto dei contratti di
somministrazione e prestazione di lavoro, oppure
 in caso di assenza dei lavoratori superiore a 15 (quindici) giorni, oppure;
 per causa di forza maggiore ovvero per cause imputabili al lavoratore somministrato o al
Somministratore.
F)
Al termine del periodo contrattuale, nel periodo di affiancamento eventualmente previsto in favore di
altro esecutore del servizio, ovvero in caso di risoluzione anticipata del presente accordo quadro, il
Somministratore è obbligato ad effettuare tutti gli adempimenti fiscali, previdenziali, ecc., previsti
dalla normativa vigente al termine dell'anno fiscale in cui cessa l'affidamento (es.: autoliquidazione
INAIL, CUD, modello 770, ecc.).
La richiesta di trasmissione di dati e/o di elaborati in possesso del Somministratore può essere
inoltrata all’Utilizzatore in qualsiasi altro momento, anche successivamente alla scadenza del rapporto
contrattuale.
ART. 4 – VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO; DETERMINAZIONE DEL PREZZO, DEL CORRISPETTIVO DEL
SERVIZIO E DEL VALORE DEL MOLTIPLICATORE UNICO.
Ai sensi dell’art. 3, doc. capitolato speciale d’appalto, il valore complessivo stimato dell’appalto è fissato in
€ 200.000,00 (duecentomila/00) esclusa l’IVA ai sensi di legge, calcolata sull’utile di impresa indicato in sede
di offerta.
Tale importo, avente la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni, è da intendersi presunto e
non garantito in quanto relativo ad un fabbisogno legato a variabili non definibili compiutamente a priori,
tenuto altresì conto dei vincoli finanziari e normativi, comprese le poste non prevedibili a priori.
Ai sensi dell’art. 11, doc. capitolato speciale d’appalto, su tale importo il Somministratore in fase di
presentazione della offerta economica ha indicato il prezzo orario, il corrispettivo del servizio e il
moltiplicatore unico, i cui valori sono pertanto ritenuti remunerativi, avendo preso esatta cognizione della
natura dei servizi e di tutte le circostanze, generali e particolari, che possono influire sulla prestazione del
servizio, sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali, come dichiarato in sede di gara e qui
confermato.
Ferma la validità delle prescrizioni di cui all’art. 11, doc. cit. capitolato speciale d’appalto, la determinazione
del prezzo e del corrispettivo del servizio per ciascun livello contrattuale nonché la specifica del valore del
moltiplicatore unico sono indicati nell’offerta economica, così come da tabella riportata nel mod. B e come
da riepilogo che segue.
Prezzo offerto XX liv. , CCNL _______________ € ________ ;
Corrisp. servizio XX liv. CCNL _______________ € ________ ;
…..
Moltiplicatore unico offerto: __________________ .
ART. 5 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE
1. Le fatture, aventi cadenza mensile, dovranno, previa attestazione di conformità da parte
dell’Utilizzatore:
o essere intestate a:
PromoTurismoFVG
Sede legale: via Locchi, 19 – 34123 Trieste (TS)
Cod.Fisc. eReg. Impr. Trieste n. 01218220323 – P. IVA IT01218220323
o essere inviate al Committente in via Carso 3 – Cervignano del Friuli (UD);
o riportare il CIG (Codice identificativo di gara) relativo allo specifico contratto;
o CUP (Codice Unico di Progetto) relativo alla fonte di finanziamento, qualora previsto;
o numero di contratto e nominativo del lavoratore;
o quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo
lavoratore;
o tariffa, così come derivante dall’offerta e dalla prestazione resa;
o retribuzioni accessorie e relativo costo unitario;
o utile d’impresa per ogni singolo lavoratore;
o IVA di legge sull’utile d’impresa;
o totale fattura.
Fermo restando quanto indicato al precedente capoverso, il pagamento relativo alle succitate fatture è
effettuato mediante bonifico bancario sui conti correnti indicati dal Somministratore, entro il termine
di giorni 60 (sessanta) dal loro ricevimento al protocollo dell'Utilizzatore.
Il Somministratore notifica tempestivamente per iscritto all’Utilizzatore eventuali variazioni relative
alle modalità di riscossione; in difetto l’Utilizzatore non assume alcuna responsabilità per i pagamenti
eseguiti. In caso di contestazione della prestazione, i tempi di liquidazione sono sospesi e nulla il
Somministratore può pretendere per ritardato pagamento.
2. Per il servizio di somministrazione, l’Utilizzatore si obbliga a corrispondere esclusivamente il costo
delle ore effettivamente lavorate ed il relativo utile d’impresa.
3. Ogni singola fattura, per poter essere liquidata, dev’essere debitamente corredata dalle indicazioni di
cui al precedente comma 1, a comprova della regolarità del servizio eseguito, e dall’attestazione del
versamento degli oneri contributivi, assistenziali, previdenziali e assicurativi del mese di competenza
precedente. In caso di assenza della documentazione di cui sopra, il pagamento resta sospeso sino
all’avvenuta presentazione della documentazione, un tanto senza che questo possa dar luogo a
richiesta di interessi da parte del Somministratore.
4. Il Somministratore comunica, unitamente alla trasmissione della fattura, gli imponibili previdenziali di
ciascun dipendente, ai fini dell’applicazione da parte dell’Utilizzatore dell’I.R.A.P. calcolata con il
metodo retributivo.
5. L’Utilizzatore può richiedere al Somministratore modalità differenti di fatturazione per i lavoratori
somministrati impegnati nell’ambito di progetti comunitari, senza che alcun onere aggiuntivo possa
essere richiesto per tale evenienza.
6. Nello specifico, a titolo esemplificativo, si precisa che potranno essere richieste fatturazioni con
cadenza diversa rispetto alla mensile, interessanti solamente alcuni lavoratori somministrati o
riportanti particolari diciture richieste dalle autorità coinvolte nei diversi progetti.
7. L’Utilizzatore si obbliga ad effettuare il pagamento spettante al Somministratore entro 60 giorni dal
ricevimento della fattura corredata dalla documentazione di cui ai commi precedenti, previa
acquisizione dell’attestazione di conformità delle prestazioni contrattuali, di cui al successivo articolo
13.
8. Il Somministratore non può avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi nel pagamento delle fatture
per cause non imputabili all’Utilizzatore.
9. In occasione di ogni singolo pagamento, l’Utilizzatore opera una ritenuta dello 0,50% sull’imponibile,
da svincolarsi soltanto in sede di liquidazione finale ai sensi dell’articolo 30, comma 5 del d.lgs. n.
50/2016.
Il Somministratore tiene conto di questa ritenuta e fattura le prestazioni intermedie per un importo
pari al 99,5% dell’importo netto progressivo. Alla scadenza del contratto, in sede di liquidazione finale,
fattura anche l’ammontare delle ritenute operate in corso di esecuzione.
ART. 6 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Somministratore, a pena nullità assoluta del presente accordo quadro, assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
Il Somministratore si impegna a dare immediata comunicazione all’Utilizzatore e alla Prefettura – Ufficio
territoriale del Governo della Provincia di Udine della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subsomministratore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a
ciascuna transazione, il codice identificativo di gara CIG: 6810460960, attribuito dall'Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
ART. 7 – LICENZE E AUTORIZZAZIONI
Prima dell’inizio dell’attività, il Somministratore, fermo restando il mantenimento dei requisiti di ordine
generale e tecnico-professionale indicati nel doc. “capitolato speciale d’appalto” – dovrà essere munito di
tutte le licenze e autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti per lo
svolgimento della propria attività.
ART. 8 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
Si dà atto che, ai sensi dell’art. 103, D.lgs. 50/2016, il Somministratore, a garanzia del corretto
adempimento di quanto previsto nel presente atto, allega la polizza fideiussoria n._________ rilasciata da
__________________ in data __________ per l’importo di Euro ______________, pari al __% del valore
complessivo dell’appalto. La garanzia sarà svincolata a conclusione di ogni attività pertinente al presente
accordo quadro.
ART. 9 – PROROGA TECNICA
E’ facoltà dell’Utilizzatore richiedere all’affidatario del servizio, con preavviso non inferiore a 30 (trenta)
giorni antecedenti la scadenza del contratto, una proroga tecnica dell’appalto, finalizzata al completamento
delle procedure di gara per la selezione del nuovo affidatario del servizio. Pertanto, i concorrenti si
impegnano sin dalla partecipazione alla gara, in caso di aggiudicazione, a prorogare il servizio, a fronte della
corresponsione del relativo corrispettivo e alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.
ART. 10 – SUBAPPALTO; CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO
1. Il subappalto è consentito nei limiti e con le modalità previste dall’articolo 105, D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., nonché nel rispetto di quanto disciplinato nel doc. lettera di invito/disciplinare di gara, che sarà
comunicato ai soli soggetti invitati.
2. l’istituto della cessione del credito è disciplinato dagli articoli 106 D.lgs. n.50/2016 cit..
ART. 11 – AVVALIMENTO
1. Ai sensi dell’art. 89, D.lgs. n. 50/2016 cit., il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato
può avvalersi di una impresa ausiliaria per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale prescritti dal presente
disciplinare.
2. Ai fini della partecipazione alla gara il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione:
a) una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, con la quale il medesimo attesta:
o quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente (ausiliato) risulta carente
e dei quali si avvale ai sensi dell’art. 89, D.lgs. n. 50/2016 cit.;
o le complete generalità del soggetto ausiliario e i requisiti di ordine speciale da questo
posseduti e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato;
N.B.:
o oltre alle suddette dichiarazioni deve essere allegato, a pena di esclusione, l’originale o la copia
autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la
durata dell'appalto. Ai sensi dell’art. 89, comma 5, D.lgs. 50/2016 cit., dal contratto
discendono, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi previsti dalla normativa
antimafia per il concorrente, in ragione dell’importo posto a base di gara;
o nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in
luogo del contratto di avvalimento, può essere presentata, da parte dell’impresa ausiliata, una
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal
quale discendono, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di
normativa antimafia per il concorrente, in ragione dell’importo posto a base di gara, come
previsto dal comma 5 dell’articolo 89, D.lgs. 50/2016 cit..
b) una dichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, con la quale attesta:
o le proprie generalità;
o il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80, D.lgs. 50/2016 cit., nonché il possesso dei
requisiti di idoneità professionale di cui al presente disciplinare, che servono all’ausiliario per
l’esecuzione del contratto. Le dichiarazioni di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2 e comma 5
lett. l) sono rese altresì da tutti i soggetti in carica e da quelli cessati nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
o il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell’avvalimento;
o di obbligarsi verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a fornire i propri requisiti di
ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché a mettere a disposizione le
relative risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, specificando quali e a rendersi
responsabile in solido con il concorrente nei confronti della Stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto;
o che il soggetto ausiliario non partecipa alla gara in proprio o associato o consorziato o
raggruppato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, né in qualità di ausiliario di altro
concorrente;
c) una busta chiusa per i casi di controllo ex articolo 2359 c.c., che reca all’esterno l’indicazione
“Avvalimento - documenti ex articolo 80, comma 5, lett. m dell’ausiliaria”; in essa dovranno
essere contenuti una dichiarazione del legale rappresentante e i documenti utili a dimostrare che
la situazione di controllo, eventualmente dichiarata ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. m,
D.lgs. 50/2016 cit., non ha influito sulla formulazione dell’offerta, che pertanto non è riconducibile
ad un unico centro decisionale.
3. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente e che partecipino alla presente gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti.
4. Ai sensi dell’art. 89, comma 8, D.lgs. 50/2016 cit., il servizio è eseguito dal concorrente e l'impresa
ausiliaria potrà assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e dei vincoli di cui
all’articolo 12 che precede.
ART. 12 – VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELLO STESSO
1. L’Utilizzatore, a mezzo del soggetto competente alla gestione del contratto, accerta che il servizio sia
stato eseguito a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, nel rispetto delle condizioni,
modalità, termini e prescrizioni contrattuali e della normativa di settore in quanto applicabile,
attestandone la conformità.
2. L’Utilizzatore si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Somministratore possa nulla
eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del Somministratore
medesimo di tutte le prescrizioni contenute nel doc. capitolato speciale d’appalto e negli ulteriori atti
di gara, con particolare riferimento ai controlli di rispondenza e di qualità.
3. Qualora dal controllo operato il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste
ovvero in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle
stesse, che non comporti per loro gravità risoluzione del contratto, l’Utilizzatore contesta mediante
PEC o lettera raccomandata A/R le inadempienze riscontrate, affinché vengano eseguiti gli
adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni, assegnando un
termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte. Nell’ulteriore
termine di 5 gg. , decorrente dalla comunicazione di cui sopra, il Somministratore può rilasciare
giustificazioni/deduzioni; nel successivo termine di 10 gg. l’Utilizzatore emette provvedimento
(confermativo o di annullamento della originaria contestazione).
4. Qualora il richiamo abbia esito negativo (constatando il persistere dell’inadempienza) o il
Somministratore non comunichi le proprie controdeduzioni nel termine assegnato ovvero fornisca
elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, sono applicate le penali di cui al successivo
articolo 15.
5. Nei casi di recidiva, l’Utilizzatore si riserva la facoltà di risolvere il contratto. Per recidiva, ai fini della
presente disposizione, si intende la reiterazione di 3 o più contestazioni relative ad altrettanti
infrazioni, anche di lieve entità, avendo in considerazione il biennio antecedente la contestazione
dell’ultima inadempienza riscontrata.
6. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano il Somministratore dagli obblighi e dalle
responsabilità inerenti al presente e agli ulteriori atti di gara.
7. L’Utilizzatore ha la facoltà di verificare l’applicazione da parte del Somministratore nei confronti dei
lavoratori dell’esatta retribuzione in base ai vigenti CCNL 07.04.2014 (Contratto collettivo nazionale di
lavoro per i lavoratori in somministrazione delle agenzie per il lavoro), del CCNL 18.04.2014 (Contratto
collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende del settore turismo, imprese di viaggi e
turismo) e del CCNL 28.03.2014 (Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti agli impianti di
trasporto a fune).
ART. 13 – PENALITÀ
1. Fatta salva la richiesta del risarcimento del maggior danno, l’Utilizzatore ha facoltà di procedere alla
contestazione di eventuali inadempienze alle prescrizioni del doc. capitolato speciale d’appalto e del
presente accordo quadro, risultanti dalle verifiche e dai controlli di cui al precedente articolo:
a) in caso di omessa erogazione del servizio rispetto alla tempistica indicata al precedente art 3:
addebito di un importo pari allo 0,5 per mille del valore complessivo stimato dell’appalto;
b) per ogni giorno di mancata sostituzione del personale rispetto alla tempistica indicata al
precedente art. 3, lett. E): addebito di un importo pari allo 0,4 per mille del valore complessivo
stimato dell’appalto;
c) per i casi di inadempimento contrattuale di cui ai precedenti art. 6, lett. g), h), i), j), k), l), m), art. 7
e art. 13, comma 3 del presente accordo quadro: addebito di un importo compreso tra 0,3 per mille
e 1 per mille del valore complessivo stimato dell’appalto, in relazione all’entità delle inadempienze.
2. Le penali non possono cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% del valore complessivo
stimato dell’appalto. In tal caso l’Utilizzatore può avviare le procedure previste dalla normativa vigente
per la risoluzione del contratto di cui al successivo articolo 16.
3. L’iter per l’applicazione delle penali sopra indicate è il medesimo utilizzato per l’applicazione
dell’istituto della a recidiva di cui ai commi 3, 4, 5 dell’articolo che precede.
4. L’importo delle penali può essere trattenuto in sede di liquidazione del compenso ovvero sull’importo
della cauzione prestata di cui all’art. 8 che precede che, in tal caso, dovrà essere immediatamente
reintegrata.
ART. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. Ferma restando l’applicabilità delle penali di cui al precedente articolo 15 e salvo in ogni caso il diritto
al risarcimento di eventuali ulteriori danni, l’Utilizzatore si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del Codice civile, ad esclusivo rischio e danno del
Somministratore, qualora il medesimo:
a) ometta o ritardi per più di due volte nel corso della vigenza contrattuale dell’accordo quadro, di
fornire o sostituire uno dei lavoratori entro i termini indicati dal precedente art. 3, lett. E);
b) ometta di pagare al lavoratore le retribuzioni dovute nonché di versare gli oneri contributivi,
previdenziali, assistenziali ed assicurativi dovuti per legge;
c) sia sottoposto a fallimento o altra procedura concorsuale;
d) contravvenga alle disposizioni che disciplinano la cessione del contratto e del credito ovvero del
subappalto di cui al precedente articolo 12;
e) incorra nell’applicazione di penali che, tra loro sommate, eccedano la misura massima stabilita al
precedente art. 15, comma 2, del presente accordo quadro;
f) perda i requisiti di legge per svolgere il servizio oggetto dell’appalto;
g) incorra nell’ipotesi di recidiva di cui all’art. 14, commi 3, 4, 5, presente accordo quadro.
h) nelle ulteriori ipotesi previste dalla legge.
2. In caso di risoluzione il Somministratore incorre nella perdita della cauzione definitiva di cui al
precedente art. 8, che viene incamerata dall’Utilizzatore.
3. In base all’art. 110 D.Lgs. n. 50/201 6 e s.m.i., l’Utilizzatore si riserva la facoltà di interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine
di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procede
all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore
offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già
proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
ART. 15 – RECESSO PER SOPRAVVENUTA CONVENZIONE CONSIP S.P.A.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012,
n. 135, e ss.mm.ii., l’Utilizzatore ha diritto di recedere dall’accordo quadro, qualora il servizio di
somministrazione di lavoro temporaneo divenga acquisibile mediante una sopravvenuta convenzione
Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio economico per l’Utilizzatore e il Somministratore non
acconsenta alle conseguenti modifiche delle condizioni economiche offerte in sede di gara. Restano salvi,
sino alla naturale scadenza, i contratti di somministrazione lavoro in essere al tempo della sopravvenuta
convenzione Consip.
ART. 16 – RECESSO PER GIUSTA CAUSA
1. Qualora taluno dei componenti l’organo di Utilizzatore o l’amministratore delegato o il direttore
generale o il responsabile tecnico del Somministratore siano condannati con sentenza passata in
giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., per
delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano
assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Utilizzatore ha diritto di recedere dal
presente accordo quadro in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza
preavviso.
2. In ogni caso, l’Utilizzatore può recedere dal contratto qualora si accerti il venir meno di ogni altro
requisito morale richiesto dall’articolo 80, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui dovessero
sopravvenire disposizioni normative interessanti l’Utilizzatore, che abbiano incidenza sulla prestazione
del servizio oggetto del presente capitolato, lo stesso Utilizzatore potrà recedere in tutto o in parte
unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da
comunicarsi al Somministratore con PEC o lettera raccomandata A/R..
3. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il Somministratore ha diritto al
pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di
contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o
indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’articolo 1671 c.c.. In siffatte
circostanze, ferma e impregiudicata da parte dell’Utilizzatore la facoltà di procedere
all’incameramento del deposito cauzionale e il diritto al risarcimento di eventuali danni, al
Somministratore è liquidato il corrispettivo per l’attività svolta sino al momento della risoluzione, se di
gradimento per l’Utilizzatore, con esclusione di ogni altra spesa o onere.
ART. 17 – CONTROVERSIE
Ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra l’Utilizzatore e il Somministratore in dipendenza del
presente atto, non definibile in via amministrativa, è devoluta convenzionalmente alla competenza
dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. In tali ipotesi le parti concordano fin d’ora che la competenza è riservata
in via esclusiva al Foro di Udine.
ART. 18 – COMUNICAZIONI
Per l’invio/notifica di comunicazioni da parte dell’Utilizzatore, il Somministratore elegge domicilio nella
propria sede legale, con ubicazione in Via _____________ n. __ , ________ ______________ (___), tel.
____________________fax _________________ ; e-mail ______________________ .
In tutte le comunicazioni, con qualsiasi mezzo eseguite, il Somministratore è tenuto a indicare la dicitura
“Servizio di somministrazione di lavoro in ordine alle esigenze contingenti dell'Ente, da svolgersi ai sensi del
d.lgs. 276 /2003 e s.m.i. . CIG: 6810460960;
Tutte le comunicazioni dalle quali decorrono termini certi, ovvero riguardanti l’esercizio di facoltà o doveri
disciplinati dal contratto, sono eseguite da entrambe le parti esclusivamente per iscritto, a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC (posta elettronica certificata).
ART. 19 – SPESE
Tutte le spese, diritti di segreteria, registrazione in misura fissa, imposte e tasse inerenti e conseguenti al
presente atto – eccetto l’IVA – sono ad esclusivo carico del Somministratore.
Il presente atto, essendo soggetto ad IVA, va registrato in misura fissa entro 20 giorni dalla stipula e in
misura proporzionale pari al 3% soltanto in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, punto II, del D.P.R. 26.4.1986
n.131.
ART. 20 – SEGRETO PROFESSIONALE; TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati e le informazioni relative alla documentazione elaborata:
o
o
o
sono coperti dal segreto professionale; un tanto nell’interesse dei dipendenti, diretti o in comando e di
tutto il personale in forza c/o l’Utilizzatore;
non possono in ogni caso essere utilizzati a vantaggio proprio o di terzi;
al di fuori dell’ipotesi prevista nel punto precedente, non possono essere oggetto di divulgazione,
senza previa autorizzazione scritta da parte dell’Utilizzatore.
Il Somministratore è tenuto in solido con i propri dipendenti e/o collaboratori, obbligandosi a rendere
edotti gli stessi all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verranno a conoscenza in
relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere riguardanti il personale interno all’Utilizzatore.
Ferma la piena applicabilità dei commi che precedono, il Somministratore assicura la riservatezza delle
informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione
del servizio e s’impegna a rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 30
giugno 2003, n. 196 e s.m.i..
In particolare, il Somministratore ha l’obbligo di:
o
o
utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento del servizio, con divieto di ogni altra
utilizzazione;
adottare idonee e preventive misure di sicurezza, atte a eliminare o ridurre al minimo qualsiasi rischio
di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle norme.
Ai sensi all’art. 7 del D.lgs. 196/03 cit., l’Utilizzatore può in ogni momento ottenere conferma dell’esistenza
dei propri dati, indicazione della finalità in relazione al loro trattamento, aggiornamento, rettifica,
integrazione, esercitare opposizioni al loro trattamento.
ART. 21 – CLAUSOLE GENERALI
Il Somministratore si impegna alla scrupolosa osservanza della normativa applicabile alla presente
procedura, così come puntualmente dettagliata dall’art. 5, doc. capitolato speciale d’appalto.
Per le eventuali modificazioni od integrazioni alle condizioni ed ai termini contrattuali si osserva, a pena di
nullità, la forma scritta.
In tutti i casi di contestazione che dovessero sorgere tra le Parti a causa di possibili indeterminazioni o
contraddizioni tra le condizioni espresse dal doc. capitolato speciale d’appalto rispetto alle prescrizioni
contenute nel presente contratto, è stabilita la prevalenza di quest’ultimo.
ART. 22 – CODICE DI COMPORTAMENTO
Il Somministratore dichiara di aver preso atto del Codice di comportamento del Committente messogli a
disposizione sul sito istituzionale e si impegna a rispettarlo e a farlo rispettare ai propri dipendenti e
collaboratori.
Il Somministratore prende atto che il Committente potrà adottare anche nei confronti dell’operato dello
stesso azioni di monitoraggio e misure di controllo atte a prevenire comportamenti distorsivi.
L'osservanza di tutto quanto sopra è considerata parte essenziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.
1456 c.c., delle obbligazioni assunte con il presente contratto.
Letto approvato e sottoscritto digitalmente.
prot. n. ___________
il Committente
Il Direttore generale
dott. Marco Tullio Petrangelo
Il Somministratore
Dr. _______________
A norma e per gli effetti di cui all’art. 1341, II comma, c.c., il Somministratore dichiara di approvare
espressamente le clausole di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 22, intendendole come
sottoscritte una per una.
Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
“PromoTurismoFVG – imposta di bollo assolta in modo virtuale – autorizzazione n.141/2015 dd. 08.01.2015
– agenzia delle entrate – ufficio territoriale di Trieste”.