DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231
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DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231
PERCORSO PER GIOVANI AVVOCATI - MODULO 3 Assolvere i principali adempimenti normativi «Privacy» e «Antiriciclaggio» Matteo Bascelli 30/10/2013 Schema dell’intervento 1. Normative di riferimento. 2. Presupposti applicativi e adempimenti antiriciclaggio. 3. Questioni di rilevanza organizzativa poste dalla disciplina antiriciclaggio. 4. Disciplina antiriciclaggio e disciplina a tutela dei dati personali: il punto di contatto della riservatezza dei dati. 5. Questioni di rilevanza organizzativa poste dalla disciplina a tutela dei dati personali. 2 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Normative di riferimento (di “primo” livello) DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231 attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione (cosiddetta “Terza Direttiva Antiriciclaggio”); (al fine di migliorare il sistema di prevenzione, eliminare alcune difficoltà applicative, nonché chiarire alcuni dubbi interpretativi, è stato successivamente emanato il D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 231/2007”) DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 (e, ancor prima, l’abrogata Legge 675/96) attuazione della direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati. 3 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Antiriciclaggio – Presupposti applicativi A mente dell’art. 12, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 231/2007 le disposizioni antiriciclaggio si applicano agli avvocati solo quando: “atti di assistenza” “atti di rappresentanza” in nome o per conto dei propri assistono i propri clienti nella predisposizione o nella clienti, compiono qualsiasi realizzazione di operazioni riguardanti: operazione di natura finanziaria 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni o immobiliare; immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura, la gestione e la chiusura di conti bancari, libretti di deposito, conti di titoli, cassette di sicurezza; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; 5) la costituzione, la liquidazione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi. © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Antiriciclaggio – Presupposti applicativi L’art. 16 precisa che gli avvocati osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, nei seguenti casi: prestazione professionale oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità valore pari o superiore a 15.000 euro prestazioni professionali occasionali comportanti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile) operazione di valore indeterminato o non determinabile (costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi) dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente 5 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Antiriciclaggio – adempimenti 1. Identificazione L’art. 18 stabilisce che gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività: identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente identificare l'eventuale titolare effettivo* e verificarne l'identità ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale svolgere un controllo costante nel corso della prestazione professionale * «titolare effettivo»: la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari, secondo i criteri di cui all’allegato tecnico 6 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Antiriciclaggio – adempimenti 1. Identificazione – segue Stando all’art. 22, gli obblighi di adeguata verifica della clientela si applicano a tutti i nuovi clienti, nonché previa valutazione del rischio presente, alla clientela già acquisita. L’art. 25 prevede “Obblighi semplificati” (esenzione dall’obbligo di adeguata verifica della clientela) quando il cliente è: a) uno dei soggetti indicati all'articolo 11, commi 1 e 2, lettere b) e c); b) un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva; c) un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi; c-bis) una società o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno o più Stati membri. L’art. 28 prevede “Obblighi rafforzati” quando il cliente non è fisicamente presente, imponendo di accertare l'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari e/o di assicurarsi che il primo pagamento relativo all’operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio. 7 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Antiriciclaggio – adempimenti 2. Conservazione e Registrazione L’art. 36 stabilisce che gli avvocati devono conservare i documenti e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per indagini dalla UIF (Ufficio di Informazione Finanziaria) o da qualsiasi altra Autorità competente. Gli avvocati conservano (anche nel fascicolo del cliente) per 10 (dieci) anni dalla fine della prestazione professionale: la copia o i riferimenti dei documenti le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei richiesti procedimenti giudiziari Gli avvocati registrano tempestivamente e, comunque, non oltre il 30° (trentesimo) giorno: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera 8 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Antiriciclaggio – adempimenti 2. Conservazione e Registrazione - segue L’art. 37 prescrive i requisiti che deve avere l’Archivio Unico Informatico, stabilendo che esso deve essere formato e gestito in modo tale da assicurare: chiarezza, completezza e immediatezza delle informazioni conservazione secondo criteri uniformi delle informazioni possibilità di desumere evidenze integrate mantenimento della storicità delle informazioni facilità di consultazione 9 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Antiriciclaggio – adempimenti 3. Segnalazione di operazione sospetta (“SOS”) L’art. 41 stabilisce che gli avvocati debbano inviare alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) una segnalazione di operazione sospetta (“SOS”) quando: sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita. L’art. 43 stabilisce le modalità di segnalazione da parte dei professionisti: direttamente alla UIF agli ordini professionali individuati con decreto del MEF, di concerto con il Ministro della Giustizia (no CNF) Gli ordini professionali che ricevano la segnalazione dovranno provvedere senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante 10 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Antiriciclaggio – Adempimenti 3. Segnalazione di operazione sospetta – segue SOS di riciclaggio da professionisti per tipologia di segnalante anno 2012 (Fonte: Quaderni dell’antiriciclaggio – settembre 2013) - NOTAI 1.876 - DOTTORI COMMERCIALISTI 76 - ESPERTI CONTABILI 12 - SOCIETA’ DI REVISIONE 4 - AVVOCATI 4 - REVISORI CONTAIBILI 1 ______________________________________________________________________________________ Totale 1.973 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Antiriciclaggio – Adempimenti 3. Segnalazione di operazione sospetta - segue Attività di verifica ad opera della Guardia di Finanza L’attenzione e la sensibilità dei professionisti e, con esse, il numero delle SOS antiriciclaggio sono destinate ad aumentare anche grazie alla “campagna” di attività di verifica prevista in materia. I piani verifiche annuali della Guardia di Finanza prevedono ispezioni mirate negli studi professionali onerati degli adempimenti antiriciclaggio, al fine di verificare gli adempimenti in punto di identificazione della clientela, predisposizione del fascicolo del cliente con conservazione dei dati raccolti e SOS. © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Antiriciclaggio – Adempimenti 3. Segnalazione di operazione sospetta – segue Provvedimenti fondamentali in merito a tale specifico adempimento sono: - la Comunicazione UIF del 24 settembre 2009 ("Imprese in crisi, riciclaggio e usura") recante "Schemi rappresentativi di comportamenti anomali", ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b) del D.Lgs. 231/2007 (per un sintetico approfondimento si rimanda alle successive slides); - il D.M. Giustizia 16 aprile 2010, recante gli "Indicatori di anomalia" per agevolare l’individuazione delle operazioni sospette da parte dei liberi professionisti, connessi al cliente (informazioni inesatte, incomplete o false; riluttanza o rifiuto; inusuale familiarità con la normativa), alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali (oggetto o scopo non compatibili con il profilo economico-patrimoniale ovvero con l’attività del cliente), alle modalità di pagamento (incoerenti [contante, libretti al portatore, valuta estera, oro], frazionate); - il Provvedimento UIF 4 maggio 2011, recante le "Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette". © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Antiriciclaggio – Adempimenti Comunicazione UIF 24 settembre 2009 Contesto economico di riferimento L'intervento della UIF appare degno di nota in quanto calato temporalmente in quella che passerà verosimilmente alla storia come la peggiore crisi economica e finanziaria a fare data dal 1929 e che tuttavia ha coinciso (e, in alcuni casi, ne è stata addirittura anticipata) con le iniziative che il legislatore italiano della novella fallimentare del 2005 ha posto in essere al fine di salvaguardare la permanenza sul mercato del sistema imprenditoriale italiano. Come noto, con l’introduzione nell'art. 67 R.D. 267/1942 del g e, in particolare, della lett. d) e della lett. e) (e, quindi, dell'art. 182-bis), il legislatore italiano ha consentito ai soggetti "fallibili" di ricorrere, rispettivamente, ai "piani di risanamento" e agli "accordi di ristrutturazione", attraverso i quali perseguire il risanamento dell'esposizione debitoria e il riequilibrio della situazione finanziaria. © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Antiriciclaggio – Adempimenti Comunicazione UIF 24 settembre 2009 Finalità Come accade in natura, dove l'organismo indebolito è più facilmente attaccato dagli agenti patogeni che cercano di approfittare di tale stato, così nei traffici commerciali può accadere che il soggetto economico in difficoltà finanziaria divenga centro di interesse della criminalità che cerca, attraverso questo, una facile e lucrativa modalità di riciclaggio del danaro "sporco ". Alla stregua del medico che corre al capezzale dell'ammalato al fine di fornire a questi l'idoneo supporto sanitario per superare la patologia dalla quale è affetto, evitando l'insorgere di complicanze, così l'Unità di Informazione Finanziaria ("UIF", già Ufficio Italiano Cambi) si è preoccupata di dotare il sistema economico di adeguate misure in grado di neutralizzare i rischi di aggressione da parte della criminalità a danno dei soggetti che, a causa dell'elevato livello di indebitamento ovvero del peggioramento dei flussi di cassa, possono risultare particolarmente vulnerabili e, perciò, "appetibili" prede. © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Antiriciclaggio – Adempimenti Comunicazione UIF 24 settembre 2009 Modelli e schemi rappresentativi La Comunicazione UIF propone nel concreto alcuni "modelli e schemi operativi" che descrivono possibili anomalie sotto il profilo soggettivo e oggettivo, astrattamente riconducibili a fenomeni criminali. Nella valutazione assumono centralità le informazioni riguardanti gli assetti proprietari, l'origine dei fondi e le effettive finalità economico-finanziarie sottostanti alle transazioni poste sotto monitoraggio. La UIF evidenzia altresì che, per il corretto adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, da un lato, non è necessario che ricorrano contemporaneamente tutti i comportamenti descritti nello schema operativo, e, dall’altro, la mera ricorrenza di singoli comportamenti individuati negli schemi non è motivo di per sé sufficiente per procedere alla segnalazione. © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Antiriciclaggio – Adempimenti Comunicazione UIF 24 settembre 2009 Soggetti destinatari Con la menzionata Comunicazione, diretta ai Consigli Nazionali delle categorie professionali che più verosimilmente entrano in contatto con i soggetti in crisi finanziaria esposti ai suddetti rischi di "infiltrazione“: - Notariato; - Forense; - Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; - Consulenti del Lavoro; - Ragionieri e Periti Commerciali. Proseguendo nel parallelo con il mondo medico-sanitario, è chiaro che la UIF intende scongiurare i rischi di un contagio pandemico del fenomeno criminale del riciclaggio, vaccinando le categorie professionali che possono più facilmente venire a contatto con i probabili quanto, nella stragrande maggioranza dei casi, incolpevoli, focolai della malattia (nella fattispecie, i soggetti in crisi finanziaria), nel tentativo di “immunizzare” così l'intero sistema economico da uno dei più gravi e dannosi reati contro il patrimonio. © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Antiriciclaggio – Adempimenti Comunicazione UIF 24 settembre 2009 Astratta idoneità delle operazioni in esecuzione di piani di risanamento e di accordi di ristrutturazione ad ospitare indicatori di anomalia Nelle operazioni di ristrutturazione del debito possono ricorrere una o più delle azioni descritte nella Comunicazione UIF, tra le quali: - la ricapitalizzazione della società in crisi con l'ingresso di nuovi soci; - la cessione di assets; - le variazioni degli assetti proprietari e dell'amministrazione. Si deve tuttavia evidenziare come, per essere "anomali", tali interventi debbano accompagnarsi ad altri elementi di "sospetto", quali: - l'ingresso nella compagine sociale di soggetti che operano in settori diversi o che non svolgono alcuna attività imprenditoriale; - il ricorso a cessioni a valori sensibilmente inferiori a quelli di mercato; - la nomina di nuovi amministratori di non chiara provenienza. © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Antiriciclaggio – Adempimenti 4. Formazione L’art. 54 stabilisce che i destinatari degli obblighi e gli ordini professionali: adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni antiriciclaggio © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Disciplina antiriciclaggio e disciplina a tutela dei dati personali: la riservatezza dei dati Appare evidente come l’adempimento dei suddetti obblighi antiriciclaggio comporti: il “trattamento” (per tale intendendosi qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati) di “dati identificativi” (termine comune alle due discipline) rappresentati da: - per la disciplina privacy, dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato; - per la disciplina antiriciclaggio, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita IVA Tale “sovrapposizione” non è rimasta ignota al legislatore della normativa antiriciclaggio, che in numerose disposizioni alle quali si farà cenno in appresso ha inteso coordinare le due discipline. © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 25 luglio 2007. Art. 1 - Definizioni 1. Nel presente decreto legislativo l'espressione: a) «codice in materia di protezione dei dati personali» indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: (……) g) «dati identificativi»: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita IVA; © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 Art. 3 - Principi generali I destinatari delle disposizioni adottano idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di: 1. obblighi di adeguata verifica della clientela 2. segnalazione delle operazioni sospette 3. conservazione dei documenti 4. controllo interno 5. valutazione e gestione del rischio 6. garanzia dell'osservanza delle disposizioni per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo I sistemi e le procedure adottati ai sensi di quanto sopra rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal presente decreto e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 Art. 6 - Unità di informazione finanziaria Presso la Banca d'Italia é istituita l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) La UIF esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza La Banca d'Italia disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento della UIF ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 Art. 9 - Scambio di informazioni e collaborazione tra Autorità e Forze di polizia Tutte le informazioni in possesso della UIF, delle Autorità di vigilanza di settore, delle amministrazioni interessate e degli ordini professionali sono coperte dal segreto d'ufficio. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio le autorità di vigilanza di settore collaborano tra loro e con la UIF, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni la UIF può scambiare informazioni e collaborare con analoghe autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità, a condizioni di reciprocità anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 Art. 21 - Obblighi del cliente I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità tutte le informazioni necessarie e aggiornate tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza per consentire ai soggetti destinatari del decreto per consentire ai soggetti destinatari del decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela l'identificazione del titolare effettivo © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 Art. 41 - Segnalazione di operazioni sospette Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione degli obblighi segretezza del segreto professionale o eventuali restrizioni alla comunicazione informazioni imposte in sede contrattuale o disposizioni legislative, regolamentari amministrative di di di da o se poste in essere per le finalità di legge e in buona fede non comportano responsabilità di alcun tipo © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 Art. 43 - Modalità di segnalazione da parte dei professionisti I professionisti trasmettono la segnalazione direttamente alla UIF agli ordini professionali che possono ricevere la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti individuati con decreto del MEF di concerto con il Ministro della Giustizia Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione custodiscono il nominativo del segnalante © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 Art. 45 - Tutela della riservatezza I soggetti obbligati alla segnalazione Gli ordini professionali adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione dell'identità dei professionisti che effettuano la segnalazione Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del presidente o di un soggetto da lui delegato © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 Art. 45 - Tutela della riservatezza (segue) La UIF, la Guardia di finanza e la DIA possono richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione al soggetto che ha effettuato la segnalazione secondo le seguenti modalità: nel caso degli ordini professionali le informazioni sono all'ordine competente richieste nel caso di segnalazione effettuata da professionista che non si avvale dell'ordine professionale le informazioni sono richieste al segnalante, adottando adeguate misure al fine di assicurare la riservatezza La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorità di vigilanza e gli ordini professionali avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse. © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 Art. 46 - Divieto di comunicazione I soggetti obbligati alla segnalazione non possono comunicare al soggetto interessato o a terzi l'avvenuta segnalazione di operazione sospetta Il divieto non impedisce la comunicazione tra i professionisti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste dal presente decreto © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. DECRETO MEF 3 febbraio 2006, n. 141 Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 25 luglio 2007; Art. 1 - Definizioni 1. Nel presente regolamento si intendono per: d) «codice in materia di protezione dei dati personali» indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. DECRETO MEF 3 febbraio 2006, n. 141 Art. 8 - Protezione dei dati e delle informazioni L'adempimento degli obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione costituisce trattamento dei dati. Agli obblighi di identificazione e registrazione si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del D.Lgs. 196/2003. I liberi professionisti devono rilasciare ai clienti informativa idonea ad assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003. Le operazioni di trattamento sono effettuate dagli incaricati del trattamento che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni da questi impartite. L'individuazione degli incaricati del trattamento é effettuata con le modalità di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 196/2003. Nella tenuta dell'archivio, formato e gestito tramite strumenti elettronici ovvero in forma cartacea, i liberi professionisti sono tenuti al rispetto degli obblighi e delle misure di sicurezza contenuti negli articoli da 31 a 36 del D.Lgs. 196/2003. © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. PROVVEDIMENTO UIC 24 febbraio 2006 Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali PARTE III - Registrazione e conservazione delle informazioni 6. Archivio unico informatico I professionisti e le società di revisione possono affidare a terzi (ad esempio: altri professionisti o società di revisione, associazioni di categoria, centri di servizio) la tenuta e la gestione dell’archivio unico informatico, purché sia loro assicurato l’accesso diretto e immediato all’archivio stesso. Resta ferma la responsabilità dei professionisti e delle società di revisione per il rispetto degli obblighi di conservazione e registrazione. I terzi incaricati tengono gli archivi nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali ed in modo da assicurare la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun titolare del trattamento dei dati personali. Osservano, inoltre, tutte le misure necessarie per garantire la segretezza delle informazioni nei confronti del proprio personale incaricato. © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. PROVVEDIMENTO UIC 24 febbraio 2006 PARTE V - Altri obblighi 3. Disposizioni in materia di protezione dei dati e delle informazioni I professionisti osservano nel trattamento dei dati le previsioni applicabili del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali. Nel rilasciare ai clienti informativa idonea ad assolvere agli obblighi previsti dall’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, specificano altresì che il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa in materia antiriciclaggio. © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. D.M. 16 aprile 2010 (“indicatori di anomalia”) Allegato 2 – L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette - punto 6. La tutela della riservatezza Tutte le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette, in ordine sia al contenuto sia alla effettuazione delle stesse, sono soggette a un regime di rigorosa riservatezza in base alla legge. I professionisti adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza delle informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette. Gli ordini professionali abilitati a ricevere la segnalazione provvedono trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante. L'identità del professionista che ha effettuato la segnalazione può essere rivelata solo qualora l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. I professionisti che effettuano la segnalazione e chiunque ne sia a conoscenza non possono dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione e del contenuto della stessa. © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Questioni di rilevanza organizzativa poste dalla disciplina a tutela dei dati personali - organizzazione dello Studio professionale - “Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria – (in vigore dall’1 gennaio 2009)” – riferimenti “primigeni” al CDF - “Autorizzazione n. 4/2012 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti - 13 dicembre 2012 (valida sino al 31 dicembre 2013)” - “Parere dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali sulle proposte del Consiglio Nazionale Forense – 3 giugno 2004” - misure di sicurezza (incluso DPS) e formazione © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Organizzazione dello Studio professionale Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria” (Capo II - Trattamenti da parte di avvocati) Art. 2 - Modalità di trattamento L'avvocato organizza il trattamento anche non automatizzato dei dati personali secondo le modalità che risultino più adeguate, caso per caso, a favorire in concreto l'effettivo rispetto dei diritti, delle libertà e della dignità degli interessati, applicando i princìpi di finalità, necessità, proporzionalità e non eccedenza sulla base di un'analisi della quantità e qualità delle informazioni che utilizza e dei possibili rischi. Le decisioni relativamente a quanto sopra previsto sono adottate dal titolare, ossia: il singolo professionista una pluralità di professionisti, codifensori della medesima parte assistita o che, anche al di fuori del mandato di difesa, siano stati comunque interessati a concorrere all'opera professionale CDF Art. 9 “Dovere di segretezza e riservatezza” © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. un'associazione tra professionisti o una società di professionisti Organizzazione dello Studio professionale Codice di deontologia e di buona condotta (segue)” Art. 2 - Modalità di trattamento (segue) istruzioni da impartire per iscritto agli incaricati del trattamento ai responsabili del trattamento concrete indicazioni in ordine alle modalità che tali soggetti devono osservare, a seconda del loro ruolo di sostituto processuale, di praticante avvocato con o senza abilitazione al patrocinio, di consulente tecnico di parte, perito, investigatore privato o altro ausiliario che non rivesta la qualità di autonomo titolare del trattamento, nonché di tirocinante, stagista o di persona addetta a compiti di collaborazione amministrativa CDF Art. 34 “Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati” CDF Art. 52 “Rapporti con i testimoni” © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Organizzazione dello Studio professionale Codice di deontologia e di buona condotta (segue)” Art. 2 - Modalità di trattamento (segue) Obbligo di adozione di idonee cautele per prevenire l'ingiustificata raccolta, utilizzazione o conoscenza di dati in caso di: acquisizione di notizie, dati e scambio di corrispondenza, specie esercizio contiguo di attività documenti connotati da un alto per via telematica autonome all'interno di uno studio grado di confidenzialità utilizzo e distruzione di dati riportati su particolari dispositivi o supporti o documenti conservazione di atti relativi ad affari definiti CDF Art. 9 “Dovere di segretezza e riservatezza” © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Organizzazione dello Studio professionale Codice di deontologia e di buona condotta (segue)” Art. 3 - Informativa unica L'informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Codice) e le notizie ai sensi della disciplina sulle indagini difensive può essere fornita dall’avvocato in un unico contesto anche mediante affissione nei locali dello studio o pubblicazione sul proprio sito Internet anche utilizzando formule sintetiche e colloquiali CDF Art. 40 “Obbligo di informazione” © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Organizzazione dello Studio professionale Codice di deontologia e di buona condotta (segue)” Art. 4 - Conservazione e cancellazione dei dati estinto il procedimento o il relativo rapporto di mandato, atti e documenti attinenti all'oggetto della difesa o delle investigazioni difensive possono essere conservati, in originale o in copia e anche in formato elettronico, qualora: necessario in relazione a ipotizzabili altre esigenze difensive della parte assistita o del titolare del trattamento per adempiere a un obbligo normativo la valutazione in merito ai dati da conservare è effettuata tenendo conto della tipologia dei dati i soli dati personali effettivamente necessari per adempiere al medesimo obbligo Fermo restando quanto previsto dal codice deontologico forense in ordine alla restituzione al cliente dell'originale degli atti da questi ricevuti, e salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, è consentito, previa comunicazione alla parte assistita, distruggere, cancellare o consegnare all'avente diritto o ai suoi eredi o aventi causa la documentazione integrale dei fascicoli degli affari trattati e le relative copie. CDF Art. 42 “Restituzione dei documenti” © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Organizzazione dello Studio professionale Codice di deontologia e di buona condotta (segue)” Art. 4 - Conservazione e cancellazione dei dati (segue) La titolarità del trattamento non cessa per il solo fatto della sospensione o cessazione dell'esercizio della professione. In caso di cessazione anche per sopravvenuta incapacità e qualora manchi un altro difensore anche succeduto nella difesa o nella cura dell'affare, la documentazione dei fascicoli degli affari trattati, decorso un congruo termine dalla comunicazione all'assistito, è consegnata al Consiglio dell'ordine di appartenenza ai fini della conservazione per finalità difensive. © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Organizzazione dello Studio professionale Codice di deontologia e di buona condotta (segue)” Art. 5 - Comunicazione e diffusione di dati Nei rapporti con i terzi e con la stampa possono essere rilasciate informazioni non coperte da segreto, qualora sia necessario per finalità di tutela dell'assistito ancorché non concordato con l'assistito medesimo nel rispetto dei princìpi di finalità, liceità, correttezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza dei diritti e della dignità dell'interessato e di terzi CDF Art. 18 “Rapporti con la stampa” © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. di eventuali divieti di legge del codice deontologico forense Organizzazione dello Studio professionale “Autorizzazione n. 4/2012 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti - 13 dicembre 2012” (efficacia a decorrere dall’1 gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2013) Con tale provvedimento (che si reitera dal 1997) il Garante autorizza i liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali a trattare i “dati sensibili” secondo le prescrizioni di seguito indicate. Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'art. 3 del Codice. © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Organizzazione dello Studio professionale “Autorizzazione n. 4/2012 (segue) 1) Ambito di applicazione L'autorizzazione è rilasciata, oltre che ai professionisti, anche: ai sostituti agli ausiliari che collaborano con il libero professionista ai sensi dell'art. 2232 cod. civ. ai praticanti ai tirocinanti presso il libero professionista qualora tali soggetti siano: titolari di un autonomo trattamento contitolari del trattamento effettuato dal libero professionista © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Organizzazione dello Studio professionale “Autorizzazione n. 4/2012 (segue) 2) Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati Il trattamento può riguardare i dati sensibili relativi a: clienti terzi in tal caso possono essere trattati ove ciò sia strettamente indispensabile per l'esecuzione di specifiche prestazioni professionali richieste dai clienti per scopi determinati e legittimi © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Organizzazione dello Studio professionale “Autorizzazione n. 4/2012 (segue) 3) Finalità del trattamento Il trattamento dei dati sensibili può essere effettuato ai soli fini dell'espletamento di un incarico che rientri tra quelli che il libero professionista può eseguire in base al proprio ordinamento professionale 4) Modalità di trattamento Il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto all'incarico conferito dal cliente © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Organizzazione dello Studio professionale “Autorizzazione n. 4/2012 (segue) 4) Modalità di trattamento (segue) Le informative devono permettere all'interessato di comprendere agevolmente se il titolare del trattamento è: un singolo professionista un'associazione di professionisti una contitolarità tra più liberi professionisti o di esercizio della professione in forma societaria Resta ferma la facoltà del libero professionista di designare quali responsabili o incaricati del trattamento i sostituti, gli ausiliari, i tirocinanti e i praticanti presso il libero professionista, i quali, in tal caso, possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta Analoga cautela deve essere adottata in riferimento agli incaricati del trattamento preposti all'espletamento di compiti amministrativi © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Organizzazione dello Studio professionale Parere dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali sulle proposte del Consiglio Nazionale Forense del 3 giugno 2004 avente ad oggetto la sintesi dei principali adempimenti in materia di protezione di dati personali nello svolgimento dell’attività forense. Il titolare del trattamento è il soggetto cui competono le decisioni di fondo in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza Quando l’attività professionale è prestata individualmente, il titolare del trattamento è la persona fisica dell’avvocato esercente Ad analoga conclusione deve giungersi nel caso di attività svolta congiuntamente da due professionisti, i quali assumono in questa ipotesi la qualità di contitolari del medesimo trattamento Quando, invece, l’attività è svolta in forma societaria o da un’associazione professionale o da una società tra avvocati, il titolare è l’entità nel suo complesso In questo caso, gli adempimenti previsti dal Codice vanno pertanto attuati in termini unitari, evitando la loro frammentazione o ripetizione a cura dei singoli professionisti © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Organizzazione dello Studio professionale Parere dell'Ufficio del Garante (segue). Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro quotidiano di studio, va osservato che, contrariamente a quanto ipotizzato in alcuni quesiti formulati dai singoli professionisti, non occorre depennare il nome delle parti dalla copertina dei fascicoli cartacei, utilizzando al suo posto solo numeri identificativi. Resta invece necessario seguire opportune modalità per rendere i fascicoli e la relativa documentazione accessibili agli incaricati del trattamento nei casi e per le finalità previsti. © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Organizzazione dello Studio professionale Parere dell'Ufficio del Garante (segue) Responsabile La delegazione del responsabile del trattamento di dati da parte del titolare è facoltativa. Nel caso in cui, specie in realtà organizzate di grandi dimensioni, si ritenga utile preporre un responsabile, la sua designazione deve avvenire in base ai criteri previsti dal Codice (art. 29). Il responsabile esegue i compiti specificati analiticamente per iscritto dal titolare del trattamento, il quale deve vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di trattamento. Può trattarsi anche di un soggetto esterno - persona fisica o giuridica - che svolga prestazioni strumentali e subordinate alla scelte del titolare del trattamento. Per esigenze organizzative possono essere designati responsabili anche più soggetti, mediante eventuale suddivisione di compiti. © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Organizzazione dello Studio professionale Parere dell'Ufficio del Garante (segue) Incaricati Tutte le persone fisiche che hanno accesso ai dati a vario titolo (avvocati, praticanti, collaboratori e personale amministrativo) devono essere designate per iscritto quali incaricati del trattamento. L’atto di designazione, da parte del titolare o dell’eventuale responsabile, deve individuare l’ambito del trattamento consentito agli incaricati, i quali devono attenersi alle istruzioni impartite. © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Misure di sicurezza e formazione “Allegato b - Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (artt. da 33 a 36 del codice)” Documento programmatico sulla sicurezza 19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo: 19.1. l’elenco dei trattamenti di dati personali; 19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati; 19.3. l’analisi dei rischi che incombono sui dati; 19.4. le misure da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità; 19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23; © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Misure di sicurezza e formazione “Allegato b - Disciplinare tecnico (segue)” Documento programmatico sulla sicurezza (segue) 19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell’ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali; 19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all’esterno della struttura del titolare; 19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l’individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell’interessato. © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Avv. Matteo Bascelli [email protected] www.cbalex.com 20122 MILANO Galleria San Carlo, 6 Tel. +39 02 778061 Fax +39 02 76021816 Email: [email protected] 00196 ROMA Via Flaminia, 135 Tel. +39 06 89262900 Fax +39 06 89262921 Email: [email protected] 35137 PADOVA Galleria dei Borromeo, 3 Tel. +39 049 0979500 Fax +39 049 0979521 Email: [email protected] 30135 VENEZIA Santa Croce, 251 Tel. +39 041 2440266 Fax +39 041 2448469 Email: [email protected] D-80539 MÜNCHEN Ludwigstrasse 10 Tel. +49 (0)89 9901 6090 Fax +49 (0)89 9901 60999 Email: [email protected]