SISTRI - Coldiretti Emilia Romagna
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SISTRI: SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI INDICAZIONI PER LE AZIENDE AGRICOLE Coldiretti EMILIA ROMAGNA 1 EMILIA ROMAGNA Maggio 2010 2 INDICE INTRODUZIONE ..........................................................................................................2 CHE COS’È IL SISTRI ....................................................................................................3 LE NOVITÀ DEL SISTRI.................................................................................................3 GLI STRUMENTI DEL SISTRI: I DISPOSITIVI ELETTRONICI............................................3 Il dispositivo USB........................................................................................................3 La black box................................................................................................................4 Le apparecchiature di sorveglianza............................................................................5 I VANTAGGI DEL SISTRI ..............................................................................................5 OBBLIGHI E TERMINI PER LE IMPRESE AGRICOLE ......................................................5 SEMPLIFICAZIONI ED ESONERO ...............................................................................11 Semplificazioni .........................................................................................................11 Esonero ....................................................................................................................11 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI...................................................................................12 COME ORIENTARSI PER L’ISCRIZIONE ......................................................................14 TERMINI DI ISCRIZIONE ............................................................................................14 OPERATIVITÀ DEL SISTEMA......................................................................................15 PROCEDURA DI ISCRIZIONE......................................................................................15 IL RUOLO DELL’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA ........................................................16 Il ritiro dei dispositivi ...............................................................................................16 La gestione degli adempimenti ................................................................................17 I COSTI DEL SISTRI ....................................................................................................17 LA CONSEGNA DEI DISPOSITIVI................................................................................18 LA CONSEGNA E L’ISTALLAZIONE DELLA BLACK BOX ...............................................19 SANZIONI..................................................................................................................20 LE DOMANDE DEL SISTRI..........................................................................................20 GLOSSARIO...............................................................................................................23 3 INTRODUZIONE Questo manuale è stato redatto da Coldiretti Emilia Romagna per offrire agli associati un’informazione semplice e precisa su come affrontare gli adempimenti del “SISTRI”, il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti nato nel 2009 su iniziativa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che presenta rilevanti novità rispetto al precedente sistema di gestione dei rifiuti. L’intento è quello di fornire uno strumento immediato ma concreto per orientarsi nel rispetto della normativa. Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2010 è stato pubblicato il DM 17 dicembre 2009 recante “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTRI) che è stato poi modificato e integrato dal DM 15 febbraio 2010. Il SISTRI è gestito dal Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente ed ha lo scopo di informatizzare la filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale (pericolosi e non pericolosi) e dei rifiuti urbani soltanto per la Regione Campania. Questa guida è stata predisposta nell’intento di orientare gli imprenditori agricoli, tenendo ben presente che la normativa è in evoluzione, sia per quanto riguarda il SISTRI, ma soprattutto perché è in fase di revisione il Titolo IV del D.Lgs 152 del 2006 (Testo Unico Ambientale) che riguarda la gestione dei rifiuti. Ci auguriamo che questo possa diventare uno strumento utile per tutti consentendo ad ognuno di capire in che modo può e deve adempiere alle disposizioni del SISTRI. Il Direttore Gianluca Lelli Il Presidente Mauro Tonello 4 CHE COS’È IL SISTRI ll SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania. Il Sistema nasce essenzialmente per tracciare la filiera dei rifiuti prevenendo l'illegalità e per mettere ordine a un sistema di rilevazione dei dati che sappia facilitare i compiti affidati alle autorità di controllo. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI è gestito dal Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente. LE NOVITÀ DEL SISTRI Con il SISTRI cambia il modo di gestire il sistema informativo sulla movimentazione dei rifiuti speciali. Da un sistema cartaceo - imperniato sui tre documenti costituiti dal Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) - si passa a soluzioni tecnologiche in grado di gestire in modo innovativo e in tempo reale, un processo complesso e variegato che comprende tutta la filiera dei rifiuti, con garanzie di maggiore trasparenza e conoscenza. GLI STRUMENTI DEL SISTRI: I DISPOSITIVI ELETTRONICI Il dispositivo USB Ad ogni utente che si iscrive come produttore di rifiuti viene consegnato un dispositivo elettronico per l’accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema, definito dispositivo USB, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite e 5 a memorizzarle sul dispositivo stesso. Ciascun dispositivo USB può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come delegati per le procedure di gestione dei rifiuti. Ciascun dispositivo USB contiene: ü l’identificativo utente (username); ü la password per l’accesso al sistema; ü la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK); È proprio la chiavetta USB che permetterà di accedere al sito del SISTRI, tramite il proprio computer o tramite i soggetti delegati, per registrare le proprie produzioni di rifiuti pericolosi e le successive movimentazioni ogni volta che il rifiuto verrà conferito al raccoglitore/smaltitore La black box Ad ogni utente che si iscrive come trasportatore viene consegnato un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo, definito black box. La consegna e l’installazione della black box avviene presso le officine autorizzate, il cui elenco è fornito contestualmente alla consegna del dispositivo USB e disponibile sul Portale SISTRI (www.sistri.it). I dispositivi USB e BLACK BOX sono di proprietà del SISTRI e vengono dati in comodato d’uso. 6 Le apparecchiature di sorveglianza Gli impianti di discarica e di incenerimento saranno muniti di apparecchiature di sorveglianza per monitorare l’ingresso e l’uscita degli automezzi. I VANTAGGI DEL SISTRI Il SISTRI è utile nella gestione informatica della documentazione e consente un supporto costante e continuativo all’utente. Una volta a regime, permetterà la verifica in tempo reale dei dati inseriti nella documentazione on line e la conoscenza della movimentazione dei rifiuti sul territorio, anche per i rifiuti che provengono da altri paesi o che vengono trasportati verso altri paesi OBBLIGHI E TERMINI PER LE IMPRESE AGRICOLE Il DM 17 dicembre 2009 ha previsto all’Art. 1 le categorie che si devono iscrivere e all’Art. 7 alcune semplificazioni ed esoneri per determinate categorie di imprese. Il settore agricolo è coinvolto per la produzione di rifiuti pericolosi anche se, in virtù degli accordi di programma, esistono alcune possibilità di esonero e di semplificazione. Per le imprese agricole che producono rifiuti non pericolosi, l’adesione al SISTRI è volontaria. In generale per quanto riguarda il settore agricolo sono tenuti all’iscrizione: ü i produttori iniziali di rifiuti pericolosi; ü chi raccoglie e trasporta i propri rifiuti pericolosi ed è iscritto all’Albo dei Gestori ai sensi dell’Art. 212 comma 8 del D.Lgs n. 152/2006 7 Proponiamo uno schema generale di riferimento delle categorie tenute o meno all’iscrizione secondo quanto indicato nel D.M 17 dicembre 2009. CATEGORIA Produttori iniziali di rifiuti PERICOLOSI con più di 50 dipendenti (compresi quelli di cui ex art. 212 comma 8 del D.Lgs 152 del 2006) Art. 1 comma 1 lettera a) D.M. 17 dicembre 2009 Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti NON PERICOLOSI con più di 50 dipendenti (di cui ex art. 184 comma 3, lettere c) d) g) del D.Lgs 152 del 2006, cioè che producono rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali ed artigianali derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, potabilizzazione e altri trattamenti delle acque, dalla depurazione e da abbattimento di fumi) Art. 1 comma 1 lettera a) D.M. 17 dicembre 2009 Commercianti ed intermediari e i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per i consorziati Art. 1 comma 1 lettera a) D.M. 17 dicembre 2009 Per le imprese (di cui ex art. 212 comma 5 del D.Lgs 152 del 2006) che raccolgono e trasportano RIFIUTI SPECIALI Art. 1 comma 1 lettera a) D.M. 17 dicembre 2009 Per le imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti Art. 1 comma 1 lettera a) D.M. 17 dicembre 2009 ISCRIZIONE E ADEMPIMENTI PREVISTI Iscrizione obbligatoria Iscrizione obbligatoria Iscrizione obbligatoria Iscrizione obbligatoria Iscrizione obbligatoria 8 CATEGORIA Per i produttori iniziali di rifiuti NON PERICOLOSI (di cui all'Art. 184 comma 3, lettere c) d) g) del D.Lgs 152 del 2006 cioè che producono rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali ed artigianali derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, potabilizzazione e altri trattamenti delle acque, dalla depurazione e da abbattimento di fumi)) che hanno tra i 50 dipendenti e gli 11 dipendenti Art. 1 comma 1 lettera b) D.M. 17 dicembre 2009 Imprenditori agricoli che producono solo rifiuti PERICOLOSI Art. 1 comma 1, lett. a) e b) del D.M. 17 dicembre 2009 Imprenditori agricoli che hanno un volume di affari inferiore agli 8.000 euro che producono rifiuti PERICOLOSI Art. 7 comma 1 del D.M. 17 dicembre 2009 ISCRIZIONE E ADEMPIMENTI PREVISTI Iscrizione obbligatoria Iscrizione obbligatoria Iscrizione obbligatoria e possibilità di delega alle Associazioni di Categoria o a loro società di servizi per gli adempimenti relativi alla compilazione del registro cronologico e delle singole schede SISTRI (salvo il caso in cui rientrino nell'ipotesi di esonero dall'iscrizione prevista dall'articolo 7, comma 3 del D.M. 17 dicembre 2009) Imprenditori agricoli che producono Iscrizione obbligatoria e possibilità di meno di due tonnellate/anno di delega alle Associazioni di Categoria o a rifiuti PERICOLOSI Art. 7 comma 1 loro società di servizi per gli del D.M. 17 dicembre 2009 adempimenti relativi alla compilazione del registro cronologico e delle singole schede SISTRI 9 CATEGORIA ISCRIZIONE E ADEMPIMENTI PREVISTI Imprenditori agricoli che raccolgono e trasportano i propri rifiuti PERICOLOSI e sono iscritti all'Albo gestori art. 212, comma 8, del D.Lgs 152/2006 (ART.7 comma 1 D.M. 17 dicembre 2010) Iscrizione obbligatoria. Hanno la possibilità di adempiere agli obblighi del SISTRI tramite l'Associazione di Categoria (salvo il caso in cui rientrino nell'ipotesi di esonero dall'iscrizione prevista dall'articolo 7, comma 3 del D.M. 17 dicembre 2009) Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti NON PERICOLOSI (di cui all'Art. 184 comma 3, lettere c) d) g) del D.Lgs 152 del 2006 cioè che producono rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali ed artigianali derivanti da attività di Adesione facoltativa recupero e smaltimento di rifiuti, potabilizzazione e altri trattamenti delle acque, dalla depurazione e da abbattimento di fumi)) che non hanno più di 10 dipendenti Art 1, comma 4 del D.M. 17 dicembre 2009 Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti NON PERICOLOSI (di cui all'Art. 212 Adesione facoltativa comma 8, D.Lgs 152 del 2006 ) Art 1, comma 4 del D.M. 17 dicembre 2009 Imprenditori agricoli di cui art. 2135 del codice civile che producono rifiuti NON PERICOLOSI Art 1, Adesione facoltativa comma 4 del D.M. 17 dicembre 2009 10 CATEGORIA Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti NON PERICOLOSI derivanti da attività diverse da quelle di cui all'Art.184, comma 3 lettere c) d) e g) cioè diversi dai rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali ed artigianali derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, potabilizzazione e altri trattamenti delle acque, dalla depurazione e da abbattimento di fumi)) del D.Lgs 152 del 2006 Art 1, comma 4 del D.M. 17 dicembre 2009 Imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c. che producono solo rifiuti NON PERICOLOSI Art. 1 comma 4 e art.6 comma 2 D.M. 17 dicembre 2009 ISCRIZIONE E ADEMPIMENTI PREVISTI Adesione facoltativa Adesione facoltativa. Se non aderiscono volontariamente hanno la possibilità di comunicare i propri dati, necessari alla compilazione della SCHEDA SISTRI-Area Movimentazioneal delegato dell'impresa di trasporto che viene a ritirare il rifiuto, che compila anche la sezione del produttore. Una copia cartacea della scheda SISTRI di movimentazione viene firmata dall'imprenditore agricolo e consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Il trasportatore consegna al gestore dell'impianto di recupero/smaltimento che invierà all'imprenditore agricolo una copia cartacea della scheda Sistri compilata in ogni sua parte, per attestare il corretto smaltimento e l'assolvimento della responsabilità dell'imprenditore agricolo 11 CATEGORIA ISCRIZIONE E ADEMPIMENTI PREVISTI Adesione facoltativa (art 1 comma 4 D.M. 17 dicembre 2009) Per movimentare il rifiuto dal luogo di produzione al centro di raccolta o Imprenditori agricoli che piattaforma di conferimento si procede così: il produttore/trasportatore si fa trasportano i propri rifiuti NON PERICOLOSI con iscrizione all'Albo stampare dal centro di raccolta o art. 212 comma 8 D.Lgs 152/2006 piattaforma di conferimento un (ISCRIZIONE SEMPLIFICATA) e in numero di schede AREA vigenza di una convenzione con il MOVIMENTAZIONE; il centro di raccolta mette il proprio riferimento come servizio pubblico o altro circuito organizzato Art. 1 comma 4 e Art. 7 destinatario del rifiuto così la scheda comma 3, ultimo periodo, D.M. 17 risulta precompilata; il dicembre 2009 produttore/trasportatore fa il viaggio di trasporto accompagnato da queste schede compilate e firmate; le consegna al centro di raccolta che accede al sistri e inserisce i dati. Imprenditori agricoli che Adesione facoltativa in assenza di trasportano i propri rifiuti NON adesione, accompagnano il trasporto PERICOLOSI con iscrizione all'Albo con il formulario di cui all'ART. 193 del Art. 212 comma 8 D.Lgs 152/2006 D.Lgs 152/2006. Inoltre non sono tenuti (ISCRIZIONE SEMPLIFICATA) e in a tenere il registro di carico-scarico se assenza di una convenzione con il producono solo rifiuti NON PERICOLOSI servizio pubblico o altro circuito che non derivino da lavorazioni di tipo organizzato Art. 6 comma 3 D.M. industriale, artigianale da recupero e 17 dicembre 2009 smaltimento rifiuti, fanghi di potabilizzazione, di trattamento e/o depurazione acque reflue ed abbattimento fumi 12 CATEGORIA ISCRIZIONE E ADEMPIMENTI PREVISTI Imprenditori agricoli che producono e trasportano i loro rifiuti PERICOLOSI in modo occasionale e saltuario per quantitativi che non eccedono i 30 Kg e 30 l nell'ambito di una convenzione con il servizio pubblico di raccolta o altro circuito organizzato e che non sono iscritti all'Albo Gestori Ambientali Art. 7 comma 3, primo periodo del D.M. 17 dicembre 2009 Esonero dall'iscrizione I dati sono inseriti nel sistema dal gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento SEMPLIFICAZIONI ED ESONERO Semplificazioni Gli imprenditori agricoli ü che hanno un volume di affari inferiore agli 8.000 euro che producono rifiuti PERICOLOSI; ü che producono meno di due tonnellate/anno di rifiuti PERICOLOSI; ü che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi prodotti e sono iscritti all’Albo dei Gestori ai sensi dell’Art. 212, comma 8 del D.Lgs 152 /2006 (procedura semplificata) devono iscriversi obbligatoriamente al SISTRI ma hanno la possibilità di delegare alle Associazioni di Categoria od a loro società di servizi per gli adempimenti relativi alla compilazione del registro cronologico e delle singole schede SISTRI. Esonero Gli Imprenditori agricoli che producono e trasportano i loro rifiuti PERICOLOSI in modo occasionale e saltuario per quantitativi che non eccedono i 30 chilogrammi e i 30 litri nell'ambito di una convenzione con il servizio pubblico di raccolta o altro circuito organizzato e che non sono iscritti all'Albo Gestori Ambientali sono esonerati dall'iscrizione e i loro dati sono inseriti nel sistema dal gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento. 13 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI In base alla normativa vigente (D.lgs. 152/06) i rifiuti vengono classificati: ü secondo l’origine in: • Rifiuti urbani • Rifiuti speciali ü secondo le caratteristiche di pericolosità in: • Rifiuti pericolosi • Rifiuti non pericolosi. Tutti i rifiuti sono identificati da un codice a sei cifre. L'elenco dei codici identificativi (denominato CER 2002 e allegato alla parte quarta del D.lgs. 152/06) è articolato in 20 classi: ogni classe raggruppa rifiuti che derivano da uno stesso ciclo produttivo. All'interno dell'elenco, i rifiuti pericolosi sono contrassegnati da un asterisco. Il comma 3 dell’articolo 184 del D.lgs. 152/06 stabilisce che i rifiuti da attività agricole e agro-industriali sono rifiuti speciali. In particolare i rifiuti speciali pericolosi prodotti da una azienda agricola sono quelli segnalati in tabella: ELENCO RIFIUTI PERICOLOSI PIÙ RICORRENTI IN AZIENDA AGRICOLA contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche, non lavati Prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici) Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi CODICE CER 150110* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminanti di tali sostanze 020108* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose 150202*assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose 14 ELENCO RIFIUTI PERICOLOSI PIÙ RICORRENTI IN AZIENDA AGRICOLA Rifiuti pericolosi da diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali (rischio chimico) CODICE CER 180205* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 180207* medicinali citotossici e citostatici Filtri dell'olio 160107* filtri dell'olio Oli da motore, 130208*oli da motore, ingranaggi e lubrificanti ingranaggi e lubrificanti Oli da circuiti idraulici 130113* oli da circuiti idraulici Batterie e accumulatori 160601* batterie a piombo Rifiuti contenenti 170605* rifiuti contenenti amianto da attività di demolizione amianto 15 COME ORIENTARSI PER L’ISCRIZIONE TERMINI DI ISCRIZIONE I termini per le iscrizioni sono già scadute ed erano previste dal 14 gennaio al 30 marzo 2010 per le imprese agricole con più di 50 dipendenti e dal 13 febbraio al 29 aprile 2010 per tutte le altre imprese agricole. Le iscrizioni rimangono tuttavia aperte anche in tempi successivi, se ad esempio una azienda agricola che non produceva rifiuti pericolosi, comincia a produrli oggi, si può iscrivere dopo la scadenza. Infine le aziende che vogliono aderire al SISTRI in modo volontario, si possono iscrivere dopo il 12 agosto 16 Oltre all’iscrizione occorre provvedere al pagamento dei contributi previsti. OPERATIVITÀ DEL SISTEMA Il sistema sarà in funzione dal 13 luglio per le imprese agricole con più di 50 dipendenti e dal 12 agosto per tutte le altre imprese agricole. PROCEDURA DI ISCRIZIONE L'imprenditore che si vuole iscrivere al SISTRI da solo, può utilizzare, a sua scelta, una delle seguenti modalità: ONLINE L’utente deve collegarsi alla sezione del Portale SISTRI dedicata alla fase di iscrizione al sistema ed inserire i dati indicati nel modulo di iscrizione seguendo le istruzioni riportate nella procedura di iscrizione online. Il Portale è attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana. È possibile compilare il modulo di iscrizione ed inviarlo anche via e-mail all'indirizzo di posta elettronica: FAX L’utente potrà comunicare, i dati indicati nel modulo di iscrizione via fax, al seguente numero: 800 05 08 63. Il servizio di ricezione fax è attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana. TELEFONO L’utente potrà comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione telefonando al seguente numero verde: 800 00 38 36. Il call center è attivo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30. 17 All’atto della comunicazione dei dati, dovrà specificare anche le modalità (posta elettronica, fax o telefono) con le quali desidera ricevere le comunicazioni dal SISTRI, nonché i recapiti (indirizzo di posta elettronica, numero di fax o di telefono) della persona da contattare. Qualora l’utente per le attività previste dal decreto si avvalga di un’Associazione imprenditoriale che ha sottoscritto la convenzione con la Camera di Commercio, ritirerà presso tale Associazione o presso la sua società di servizi il dispositivo USB; in tal caso dovrà specificare al momento dell’iscrizione il nome e la sede dell’Associazione o della società di servizi. Il SISTRI comunicherà, entro 48 ore, l’avvenuta ricezione dei dati e il numero di pratica assegnato che dovrà essere riportato nei successivi adempimenti. L’imprenditore agricolo che è incerto sull’adesione oppure che vuole essere supportato nella fase di iscrizione può rivolgersi agli uffici della Coldiretti per chiarire la sua posizione. IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA Le associazioni di categoria possono supportare le aziende nella fase di iscrizione. L’impresa può anche delegare l’associazione per: ü il ritiro dei dispositivi; ü la gestione degli adempimenti Possono delegare l’associazione per la gestione degli adempimenti: ü le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi (ex art. 212, comma 8 D.Lgs 152/2006 procedura semplificata) ü le imprese che hanno un volume di affari inferiore agli 8.000 euro che producono rifiuti pericolosi ü le imprese che producono meno di due tonnellate/anno di rifiuti pericolosi Il ritiro dei dispositivi Se l’imprenditore vuole incaricare l’associazione di categoria per il ritiro dei dispositivi deve: 18 ü contattare l’Associazione; ü delegare l’associazione in fase di iscrizione. La gestione degli adempimenti Se l’imprenditore vuole incaricare l’associazione di categoria per la gestione degli adempimenti deve: ü contattare l’Associazione; ü predisporre una delega del legale rappresentante in carta semplice con firma autenticata da notaio o da pubblico ufficiale. I COSTI DEL SISTRI Il contributo al SISTRI è dovuto per ogni attività di gestione svolta nell’unità locale e per ogni dispositivo (se vengono richiesti più dispositivi per diverse unità operative, il contributo è versato per ogni dispositivo posseduto). Il contributo è dovuto per anno solare (indipendentemente dalla fruizione) all’atto dell’iscrizione e poi entro il 31 gennaio di ogni anno. PRODUTTORI/DETENTORI ADDETTI PER UNITÀ LOCALE CONTRIBUTO PERICOLOSI < 10 da 11 a 50 da 51 a 250 da 251 a 500 > 500 120 € 180 € 300 € 500 € 800 € CONTRIBUTO NON PERICOLOSI 60 € 90 € 150 € 250 € 400 € TRASPORTATORI QUANTITÀ AUTORIZZATA CONTRIBUTO PERICOLOSI CONTRIBUTO NON PERICOLOSI < 3000 TONNELLATE •3000 T E • 6000 T •6000 T E • 15000 T •15000 T E • 60000 T •60000 T E • 200000 T •200000 T E 120 € 140 € 180 € 250 € 350 € 500 € 60 € 70 € 90 € 125 € 175 € 250 € CONTRIBUTO trasportatori di cui all'ART.212 c.8 D.lgs 152/2006 0€ 19 TRASPORTATORI PER OGNI MEZZO DI TRASPORTO CONTRIBUTO PERICOLOSI CONTRIBUTO NON PERICOLOSI 150 € 150 € CONTRIBUTO trasportatori di cui all'ART.212 c.8 D.lgs 152/2006 fino a due veicoli € 100 per ogni veicolo oltre i due veicoli € 150 per ogni veicolo In riferimento alle tabelle, ad esempio, a seconda della categoria di appartenenza il contributo annuale da versare è pari a: ü 120 € per i produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti; ü 180 € per i produttori di rifiuti pericolosi da 11 a 50 dipendenti; ü 300 € per i produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti; Per chi è abilitato al trasporto dei propri rifiuti pericolosi (Art. 212 comma 8 D.Lgs 152/2006), oltre all’importo dovuto come produttore di rifiuti, deve versare: ü 100 € per ogni veicolo adibito al trasporto (per i primi due veicoli); ü 150 € per ogni veicolo successivo al secondo. LA CONSEGNA DEI DISPOSITIVI I dati comunicati dagli operatori in fase di iscrizione al SISTRI sono confrontati con i dati contenuti: ü nel registro delle imprese (Camere di Commercio) ü nell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali A seguito della verifica il SISTRI personalizza i dispositivi USB e li consegna presso i SITI DI DISTRIBUZIONE che sono: ü Le Camere di Commercio (per tutte le altre imprese) ü Le sezioni regionali o provinciali dell’Albo dei Gestori competente (solo per le imprese iscritte all’Albo) Se l’Associazione di categoria ha firmato una convenzione con la Camera di Commercio e ha ricevuto la delega dell’imprenditore, può ritirare il plico contente i dispositivi elettronici da consegnare al proprio associato. 20 La consegna dei dispositivi da parte della Camera di Commercio o dell’Albo dei Gestori avviene soltanto dopo aver versato il contributo al SISTRI. LA CONSEGNA E L’ISTALLAZIONE DELLA BLACK BOX Le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali curano la programmazione delle installazioni delle black box. A tal fine: ü unitamente al dispositivo USB, consegnano agli Operatori la lista delle officine autorizzate, con l’indicazione del periodo temporale entro cui procedere all’installazione, e un modulo per il ritiro e installazione delle black box; ü contattano le officine autorizzate indicate dagli Operatori, o, in caso di eccessivo carico di lavoro delle stesse, altra officina concordata con gli Operatori medesimi, per richiedere l’appuntamento per l’installazione, che potrà essere fissato non prima di sette giorni dalla richiesta. Il SISTRI provvederà a consegnare le black box direttamente alle officine autorizzate in base alle indicazioni che verranno fornite dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali La richiesta di installazione delle black box presso l’officina può essere effettuata dal legale rappresentante dell’impresa, che dovrà presentarsi munito di un proprio documento di identità in corso di validità. Se l’Operatore ha incaricato un soggetto diverso dal legale rappresentante, tale soggetto dovrà presentarsi munito, oltre che di un proprio documento di riconoscimento, di delega scritta da parte del rappresentante legale dell’Operatore, da redigere in carta semplice secondo il formato disponibile sul sito del Portale SISTRI, e della copia dei documenti di riconoscimento del sottoscrittore della delega. L'impresa dovrà, inoltre, acquistare una scheda SIM dati GPRS di qualsiasi operatore telefonico, per ciascuna black box da installare. I costi di installazione e per l'acquisto della necessaria SIM sono a carico dei soggetti obbligati. L’officina competente dovrà inserire nel modulo per il ritiro delle black box, consegnato all'Operatore insieme alla lista delle officine, il nome 21 dell’intestatario della SIM e i seguenti dati: PIN, PUK: numero di telefono e intestatario della SIM. In alternativa, l’Operatore può consegnare all’officina una fotocopia della scheda SIM rilasciata dal gestore telefonico al momento dell’acquisto, contenente i dati sopra indicati. SANZIONI Come già scritto nella premessa, la normativa è in evoluzione, sia per quanto riguarda gli sviluppi del SISTRI durante la sua messa in operatività, ma soprattutto perché il Titolo IV del D.Lgs 152 del 2006 (Testo Unico Ambientale), che riguarda la gestione dei rifiuti, è in fase di revisione. Per quanto riguarda le disposizioni sanzionatorie, previste ad oggi solo nella bozza della revisione del Titolo IV del D.Lgs 152 del 2006, accanto alle sanzioni amministrative sono previste anche ripercussioni penali ad esempio per la mancata iscrizione al sistema quando sia obbligatorio, pertanto, prima di pronunciarci sulle sanzioni, aspettiamo che il Titolo IV del Testo Unico sia approvato. LE DOMANDE DEL SISTRI Proponiamo in questa sezione le domande più ricorrenti in agricoltura sul SISTRI, ricordando che la normativa è in evoluzione e che molti contenuti della presente guida potrebbero cambiare in tempi molto brevi. È per questi motivi che, per ulteriori e più aggiornati adempimenti, rimandiamo al sito 1) Che cosa si intende per conferimento occasionale di quantitativi inferiori a 30 Chilogrammi o Litri? È consuetudine considerare occasionali da 3 a 4 trasporti all’anno di 30 chilogrammi o litri di rifiuti pericolosi anche se, ad oggi, non è ancora esplicitato in nessuna legge. 2) Nel calcolo dei dipendenti come considero il personale a tempo determinato e gli stagionali? Ai fini dell’iscrizione è necessario fare riferimento al numero totale di dipendenti dell’impresa. Qualora il soggetto obbligato abbia più unità locali il contributo è dato dalla somma dei contributi dovuti da ciascuna 22 unità locale e determinato in relazione al numero di dipendenti di ciascuna unità locale. In merito al numero di dipendenti, devono essere presi in considerazione quelli relativi all’anno precedente la comunicazione dei dati. Il numero complessivo si calcola con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante l’anno precedente a quello a cui si riferisce l’iscrizione, aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale ed a quelli stagionali che rappresentano frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue In caso di frazioni, ai fini dell’iscrizione si deve arrotondare al’intero superiore. 3) Nel calcolo del numero dei dipendenti, ai fini dell’applicazione delle norme di cui al decreto ministeriale 17 dicembre 2009, rientrano anche i soci? Si considerano dipendenti dell’impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell’impresa e percepiscono un compenso per l’attività svolta diverso da quello di partecipazione agli utili e di remunerazione delle cariche amministrative. 4) Un’azienda che fino ad adesso ha prodotto rifiuti pericolosi (olio, batterie, filtri) dalla manutenzione ordinaria dei propri automezzi (autocarri, macchine operatrici), ma che, da ora in poi, si rivolgerà a terzi (autofficine) può ritenersi esonerata dall'obbligo di iscriversi al SISTRI previo smaltimento di quanto prodotto fin qui in termini di "rifiuti pericolosi"? L’azienda può ritenersi esonerata dall’iscrizione, sempre che non rientri in una delle altre categorie di soggetti obbligati, se provvede allo smaltimento dei rifiuti pericolosi ancora in suo possesso prima dell’avvio dell’operatività del SISTRI per il gruppo di riferimento. Inoltre deve preoccuparsi di dimostrare a livello documentale che non produce rifiuti pericolosi perché fattura le operazioni in officina o dal terzista. 5) Quando diventa operativo il sistema? Per le aziende agricole il 12 agosto 2010 23 6) Le aziende che effettuano spandimento fanghi in agricoltura (tipicamente agroalimentari), disciplinato della L. 99/1992, e sono dotate di autorizzazione allo spandimento (R10) in base ad una normativa regionale (ad es Emilia Romagna DG 2773/04 e successive modifiche), sono tenuti ad iscriversi al sistema come recuperatori? Tutti i soggetti autorizzati allo spandimento dei fanghi in agricoltura R10 devono iscriversi al SISTRI nella categoria recuperatori/smaltitori. 7) Sono previste sanzioni in caso di mancata iscrizione al SISTRI? Il decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2008/98/CE, di prossima emanazione, conterrà apposite sanzioni nei confronti di coloro che violano gli obblighi di iscrizione e di registrazione 8) Il ruolo del “Delegato” può essere affidato ad un consulente esterno all’impresa e i dispositivi USB possono essere tenuti presso la sede dei consulenti dell’impresa? Ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 15 febbraio 2010, «"Delegato": il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, e' delegato dall'impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed e' attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l'impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun "Delegato", le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell'impresa». Il ruolo del “Delegato”, pertanto, non può essere affidato ad un soggetto, come il consulente, che non è inserito nell’organizzazione aziendale. Il dispositivo USB deve essere detenuto presso la sede dell’unità locale o dell’unità operativa dove si effettua la produzione e/o la gestione dei rifiuti. 9) I consulenti o comunque soggetti esterni all’organizzazione aziendale possono provvedere alla compilazione delle Schede SISTRI? L’adempimento degli obblighi di compilazione delle Schede SISTRI e di comunicazione dei dati previsti dal decreto ministeriale 17 dicembre 2009 deve essere effettuato dall’impresa, tramite il suo Delegato, e non può 24 essere affidato a consulenti o comunque a soggetti esterni all’organizzazione aziendale. Solo i soggetti che rientrano nelle categorie previste dall’articolo 7, comma 1 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 possono delegare l’adempimento degli obblighi di cui al predetto decreto ministeriale 17 dicembre 2009 alle associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale e/o le loro articolazioni territoriali a cui sono iscritti, ovvero alle società di servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni. GLOSSARIO Black box: dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo; Chiavetta USB (dispositivo USB): dispositivo elettronico per l’accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema SISTRI, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite e a memorizzarle sul dispositivo stesso. Delegato: il soggetto delegato dall’impresa all’utilizzo ed alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. Se non indicato, le credenziali di accesso ed il certificato per la firma elettronica sono attribuiti al rappresentante legale dell’impresa. SISTRI: Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania. Sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche: questa classificazione è soggetta ad aggiornamenti, in quanto la ricerca e le conoscenze in questo campo sono in continua evoluzione. Unità locale: impianto o l’insieme delle unità operative ubicate in luogo diverso dalla sede legale, nel quale l’impresa esercita stabilmente una o più attività economiche dalle quali sono originati i rifiuti; ovvero ciascuna 25 sede presso la quale vengono conferiti i rifiuti per il recupero o lo smaltimento; Unità operativa: unità, all’interno dell’unità locale, da cui originano in maniera autonoma i rifiuti; 26