SISTRI - Coldiretti Emilia Romagna

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SISTRI - Coldiretti Emilia Romagna
SISTRI: SISTEMA DI CONTROLLO DELLA
TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI
INDICAZIONI PER LE AZIENDE AGRICOLE
Coldiretti
EMILIA ROMAGNA
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EMILIA ROMAGNA
Maggio 2010
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INDICE
INTRODUZIONE ..........................................................................................................2
CHE COS’È IL SISTRI ....................................................................................................3
LE NOVITÀ DEL SISTRI.................................................................................................3
GLI STRUMENTI DEL SISTRI: I DISPOSITIVI ELETTRONICI............................................3
Il dispositivo USB........................................................................................................3
La black box................................................................................................................4
Le apparecchiature di sorveglianza............................................................................5
I VANTAGGI DEL SISTRI ..............................................................................................5
OBBLIGHI E TERMINI PER LE IMPRESE AGRICOLE ......................................................5
SEMPLIFICAZIONI ED ESONERO ...............................................................................11
Semplificazioni .........................................................................................................11
Esonero ....................................................................................................................11
CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI...................................................................................12
COME ORIENTARSI PER L’ISCRIZIONE ......................................................................14
TERMINI DI ISCRIZIONE ............................................................................................14
OPERATIVITÀ DEL SISTEMA......................................................................................15
PROCEDURA DI ISCRIZIONE......................................................................................15
IL RUOLO DELL’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA ........................................................16
Il ritiro dei dispositivi ...............................................................................................16
La gestione degli adempimenti ................................................................................17
I COSTI DEL SISTRI ....................................................................................................17
LA CONSEGNA DEI DISPOSITIVI................................................................................18
LA CONSEGNA E L’ISTALLAZIONE DELLA BLACK BOX ...............................................19
SANZIONI..................................................................................................................20
LE DOMANDE DEL SISTRI..........................................................................................20
GLOSSARIO...............................................................................................................23
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INTRODUZIONE
Questo manuale è stato redatto da Coldiretti Emilia Romagna per offrire
agli associati un’informazione semplice e precisa su come affrontare gli
adempimenti del “SISTRI”, il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti nato
nel 2009 su iniziativa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, che presenta rilevanti novità rispetto al precedente
sistema di gestione dei rifiuti.
L’intento è quello di fornire uno strumento immediato ma concreto per
orientarsi nel rispetto della normativa.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2010 è stato pubblicato il DM 17
dicembre 2009 recante “Istituzione del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti” (SISTRI) che è stato poi modificato e integrato dal
DM 15 febbraio 2010.
Il SISTRI è gestito dal Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente ed
ha lo scopo di informatizzare la filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale
(pericolosi e non pericolosi) e dei rifiuti urbani soltanto per la Regione
Campania.
Questa guida è stata predisposta nell’intento di orientare gli imprenditori
agricoli, tenendo ben presente che la normativa è in evoluzione, sia per
quanto riguarda il SISTRI, ma soprattutto perché è in fase di revisione il
Titolo IV del D.Lgs 152 del 2006 (Testo Unico Ambientale) che riguarda la
gestione dei rifiuti.
Ci auguriamo che questo possa diventare uno strumento utile per tutti
consentendo ad ognuno di capire in che modo può e deve adempiere alle
disposizioni del SISTRI.
Il Direttore
Gianluca Lelli
Il Presidente
Mauro Tonello
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CHE COS’È IL SISTRI
ll SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009
su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti
speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania.
Il Sistema nasce essenzialmente per tracciare la filiera dei rifiuti
prevenendo l'illegalità e per mettere ordine a un sistema di rilevazione dei
dati che sappia facilitare i compiti affidati alle autorità di controllo.
Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI è gestito dal
Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente.
LE NOVITÀ DEL SISTRI
Con il SISTRI cambia il modo di gestire il sistema informativo sulla
movimentazione dei rifiuti speciali.
Da un sistema cartaceo - imperniato sui tre documenti costituiti dal
Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico,
Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) - si passa a soluzioni
tecnologiche in grado di gestire in modo innovativo e in tempo reale, un
processo complesso e variegato che comprende tutta la filiera dei rifiuti,
con garanzie di maggiore trasparenza e conoscenza.
GLI STRUMENTI DEL SISTRI: I DISPOSITIVI ELETTRONICI
Il dispositivo USB
Ad ogni utente che si iscrive come produttore di rifiuti viene consegnato
un dispositivo elettronico per l’accesso in sicurezza dalla propria
postazione al sistema, definito dispositivo USB, idoneo a consentire la
trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite e
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a memorizzarle sul dispositivo stesso. Ciascun dispositivo USB può
contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle
persone fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come
delegati per le procedure di gestione dei rifiuti.
Ciascun dispositivo USB contiene:
ü l’identificativo utente (username);
ü la password per l’accesso al sistema;
ü la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di
sblocco personale (PUK);
È proprio la chiavetta USB che permetterà di accedere al sito del SISTRI,
tramite il proprio computer o tramite i soggetti delegati, per registrare le
proprie produzioni di rifiuti pericolosi e le successive movimentazioni ogni
volta che il rifiuto verrà conferito al raccoglitore/smaltitore
La black box
Ad ogni utente che si iscrive come trasportatore viene consegnato un
dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta
rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo,
definito black box. La consegna e l’installazione della black box avviene
presso le officine autorizzate, il cui elenco è fornito contestualmente alla
consegna del dispositivo USB e disponibile sul Portale SISTRI
(www.sistri.it).
I dispositivi USB e BLACK BOX sono di proprietà del SISTRI e vengono dati
in comodato d’uso.
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Le apparecchiature di sorveglianza
Gli impianti di discarica e di incenerimento saranno muniti di
apparecchiature di sorveglianza per monitorare l’ingresso e l’uscita degli
automezzi.
I VANTAGGI DEL SISTRI
Il SISTRI è utile nella gestione informatica della documentazione e
consente un supporto costante e continuativo all’utente.
Una volta a regime, permetterà la verifica in tempo reale dei dati
inseriti nella documentazione on line e la conoscenza della
movimentazione dei rifiuti sul territorio, anche per i rifiuti che
provengono da altri paesi o che vengono trasportati verso altri
paesi
OBBLIGHI E TERMINI PER LE IMPRESE AGRICOLE
Il DM 17 dicembre 2009 ha previsto all’Art. 1 le categorie che si devono
iscrivere e all’Art. 7 alcune semplificazioni ed esoneri per determinate
categorie di imprese.
Il settore agricolo è coinvolto per la produzione di rifiuti pericolosi anche
se, in virtù degli accordi di programma, esistono alcune possibilità di
esonero e di semplificazione.
Per le imprese agricole che producono rifiuti non pericolosi, l’adesione al
SISTRI è volontaria.
In generale per quanto riguarda il settore agricolo sono tenuti
all’iscrizione:
ü i produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
ü chi raccoglie e trasporta i propri rifiuti pericolosi ed è iscritto
all’Albo dei Gestori ai sensi dell’Art. 212 comma 8 del D.Lgs n.
152/2006
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Proponiamo uno schema generale di riferimento delle categorie tenute o
meno all’iscrizione secondo quanto indicato nel D.M 17 dicembre 2009.
CATEGORIA
Produttori iniziali di rifiuti
PERICOLOSI con più di 50
dipendenti (compresi quelli di cui
ex art. 212 comma 8 del D.Lgs 152
del 2006) Art. 1 comma 1 lettera a)
D.M. 17 dicembre 2009
Imprese ed enti produttori iniziali di
rifiuti NON PERICOLOSI con più di
50 dipendenti (di cui ex art. 184
comma 3, lettere c) d) g) del D.Lgs
152 del 2006, cioè che producono
rifiuti non pericolosi da lavorazioni
industriali ed artigianali derivanti da
attività di recupero e smaltimento
di rifiuti, potabilizzazione e altri
trattamenti delle acque, dalla
depurazione e da abbattimento di
fumi) Art. 1 comma 1 lettera a)
D.M. 17 dicembre 2009
Commercianti ed intermediari e i
consorzi istituiti per il recupero e il
riciclaggio di particolari tipologie di
rifiuti che organizzano la gestione di
tali rifiuti per i consorziati Art. 1
comma 1 lettera a) D.M. 17
dicembre 2009
Per le imprese (di cui ex art. 212
comma 5 del D.Lgs 152 del 2006)
che raccolgono e trasportano
RIFIUTI SPECIALI Art. 1 comma 1
lettera a) D.M. 17 dicembre 2009
Per le imprese che effettuano
operazioni di recupero e
smaltimento di rifiuti Art. 1 comma
1 lettera a) D.M. 17 dicembre 2009
ISCRIZIONE E ADEMPIMENTI PREVISTI
Iscrizione obbligatoria
Iscrizione obbligatoria
Iscrizione obbligatoria
Iscrizione obbligatoria
Iscrizione obbligatoria
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CATEGORIA
Per i produttori iniziali di rifiuti NON
PERICOLOSI (di cui all'Art. 184
comma 3, lettere c) d) g) del D.Lgs
152 del 2006 cioè che producono
rifiuti non pericolosi da lavorazioni
industriali ed artigianali derivanti da
attività di recupero e smaltimento
di rifiuti, potabilizzazione e altri
trattamenti delle acque, dalla
depurazione e da abbattimento di
fumi)) che hanno tra i 50 dipendenti
e gli 11 dipendenti Art. 1 comma 1
lettera b) D.M. 17 dicembre 2009
Imprenditori agricoli che producono
solo rifiuti PERICOLOSI Art. 1
comma 1, lett. a) e b) del D.M. 17
dicembre 2009
Imprenditori agricoli che hanno un
volume di affari inferiore agli 8.000
euro che producono rifiuti
PERICOLOSI Art. 7 comma 1 del
D.M. 17 dicembre 2009
ISCRIZIONE E ADEMPIMENTI PREVISTI
Iscrizione obbligatoria
Iscrizione obbligatoria
Iscrizione obbligatoria e possibilità di
delega alle Associazioni di Categoria o a
loro società di servizi per gli
adempimenti relativi alla compilazione
del registro cronologico e delle singole
schede SISTRI (salvo il caso in cui
rientrino nell'ipotesi di esonero
dall'iscrizione prevista dall'articolo 7,
comma 3 del D.M. 17 dicembre 2009)
Imprenditori agricoli che producono Iscrizione obbligatoria e possibilità di
meno di due tonnellate/anno di
delega alle Associazioni di Categoria o a
rifiuti PERICOLOSI Art. 7 comma 1 loro società di servizi per gli
del D.M. 17 dicembre 2009
adempimenti relativi alla compilazione
del registro cronologico e delle singole
schede SISTRI
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CATEGORIA
ISCRIZIONE E ADEMPIMENTI PREVISTI
Imprenditori agricoli che raccolgono
e trasportano i propri rifiuti
PERICOLOSI e sono iscritti all'Albo
gestori art. 212, comma 8, del D.Lgs
152/2006 (ART.7 comma 1 D.M. 17
dicembre 2010)
Iscrizione obbligatoria. Hanno la
possibilità di adempiere agli obblighi
del SISTRI tramite l'Associazione di
Categoria (salvo il caso in cui rientrino
nell'ipotesi di esonero dall'iscrizione
prevista dall'articolo 7, comma 3 del
D.M. 17 dicembre 2009)
Le imprese e gli enti produttori
iniziali di rifiuti NON PERICOLOSI (di
cui all'Art. 184 comma 3, lettere c)
d) g) del D.Lgs 152 del 2006 cioè
che producono rifiuti non pericolosi
da lavorazioni industriali ed
artigianali derivanti da attività di
Adesione facoltativa
recupero e smaltimento di rifiuti,
potabilizzazione e altri trattamenti
delle acque, dalla depurazione e da
abbattimento di fumi)) che non
hanno più di 10 dipendenti Art 1,
comma 4 del D.M. 17 dicembre
2009
Le imprese che raccolgono e
trasportano i propri rifiuti NON
PERICOLOSI (di cui all'Art. 212
Adesione facoltativa
comma 8, D.Lgs 152 del 2006 ) Art
1, comma 4 del D.M. 17 dicembre
2009
Imprenditori agricoli di cui art. 2135
del codice civile che producono
rifiuti NON PERICOLOSI Art 1,
Adesione facoltativa
comma 4 del D.M. 17 dicembre
2009
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CATEGORIA
Imprese ed enti produttori iniziali di
rifiuti NON PERICOLOSI derivanti
da attività diverse da quelle di cui
all'Art.184, comma 3 lettere c) d) e
g) cioè diversi dai rifiuti non
pericolosi da lavorazioni industriali
ed artigianali derivanti da attività di
recupero e smaltimento di rifiuti,
potabilizzazione e altri trattamenti
delle acque, dalla depurazione e da
abbattimento di fumi)) del D.Lgs
152 del 2006 Art 1, comma 4 del
D.M. 17 dicembre 2009
Imprenditori agricoli di cui all'art.
2135 del c.c. che producono solo
rifiuti NON PERICOLOSI Art. 1
comma 4 e art.6 comma 2 D.M. 17
dicembre 2009
ISCRIZIONE E ADEMPIMENTI PREVISTI
Adesione facoltativa
Adesione facoltativa. Se non
aderiscono volontariamente hanno la
possibilità di comunicare i propri dati,
necessari alla compilazione della
SCHEDA SISTRI-Area Movimentazioneal delegato dell'impresa di trasporto
che viene a ritirare il rifiuto, che
compila anche la sezione del
produttore. Una copia cartacea della
scheda SISTRI di movimentazione viene
firmata dall'imprenditore agricolo e
consegnata al conducente del mezzo di
trasporto. Il trasportatore consegna al
gestore dell'impianto di
recupero/smaltimento che invierà
all'imprenditore agricolo una copia
cartacea della scheda Sistri compilata in
ogni sua parte, per attestare il corretto
smaltimento e l'assolvimento della
responsabilità dell'imprenditore
agricolo
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CATEGORIA
ISCRIZIONE E ADEMPIMENTI PREVISTI
Adesione facoltativa (art 1 comma 4
D.M. 17 dicembre 2009) Per
movimentare il rifiuto dal luogo di
produzione al centro di raccolta o
Imprenditori agricoli che
piattaforma di conferimento si procede
così: il produttore/trasportatore si fa
trasportano i propri rifiuti NON
PERICOLOSI con iscrizione all'Albo
stampare dal centro di raccolta o
art. 212 comma 8 D.Lgs 152/2006
piattaforma di conferimento un
(ISCRIZIONE SEMPLIFICATA) e in
numero di schede AREA
vigenza di una convenzione con il
MOVIMENTAZIONE; il centro di raccolta
mette il proprio riferimento come
servizio pubblico o altro circuito
organizzato Art. 1 comma 4 e Art. 7 destinatario del rifiuto così la scheda
comma 3, ultimo periodo, D.M. 17 risulta precompilata; il
dicembre 2009
produttore/trasportatore fa il viaggio di
trasporto accompagnato da queste
schede compilate e firmate; le
consegna al centro di raccolta che
accede al sistri e inserisce i dati.
Imprenditori agricoli che
Adesione facoltativa in assenza di
trasportano i propri rifiuti NON
adesione, accompagnano il trasporto
PERICOLOSI con iscrizione all'Albo
con il formulario di cui all'ART. 193 del
Art. 212 comma 8 D.Lgs 152/2006
D.Lgs 152/2006. Inoltre non sono tenuti
(ISCRIZIONE SEMPLIFICATA) e in
a tenere il registro di carico-scarico se
assenza di una convenzione con il
producono solo rifiuti NON PERICOLOSI
servizio pubblico o altro circuito
che non derivino da lavorazioni di tipo
organizzato Art. 6 comma 3 D.M.
industriale, artigianale da recupero e
17 dicembre 2009
smaltimento rifiuti, fanghi di
potabilizzazione, di trattamento e/o
depurazione acque reflue ed
abbattimento fumi
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CATEGORIA
ISCRIZIONE E ADEMPIMENTI PREVISTI
Imprenditori agricoli che producono e
trasportano i loro rifiuti PERICOLOSI
in modo occasionale e saltuario per
quantitativi che non eccedono i 30 Kg
e 30 l nell'ambito di una convenzione
con il servizio pubblico di raccolta o
altro circuito organizzato e che non
sono iscritti all'Albo Gestori
Ambientali Art. 7 comma 3, primo
periodo del D.M. 17 dicembre 2009
Esonero dall'iscrizione I dati sono
inseriti nel sistema dal gestore del
servizio di raccolta o della piattaforma
di conferimento
SEMPLIFICAZIONI ED ESONERO
Semplificazioni
Gli imprenditori agricoli
ü che hanno un volume di affari inferiore agli 8.000 euro che
producono rifiuti PERICOLOSI;
ü che producono meno di due tonnellate/anno di rifiuti PERICOLOSI;
ü che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi prodotti e
sono iscritti all’Albo dei Gestori ai sensi dell’Art. 212, comma 8 del
D.Lgs 152 /2006 (procedura semplificata)
devono iscriversi obbligatoriamente al SISTRI ma hanno la possibilità di
delegare alle Associazioni di Categoria od a loro società di servizi per gli
adempimenti relativi alla compilazione del registro cronologico e delle
singole schede SISTRI.
Esonero
Gli Imprenditori agricoli che producono e trasportano i loro rifiuti
PERICOLOSI in modo occasionale e saltuario per quantitativi che non
eccedono i 30 chilogrammi e i 30 litri nell'ambito di una convenzione con il
servizio pubblico di raccolta o altro circuito organizzato e che non sono
iscritti all'Albo Gestori Ambientali sono esonerati dall'iscrizione e i loro
dati sono inseriti nel sistema dal gestore del servizio di raccolta o della
piattaforma di conferimento.
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CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
In base alla normativa vigente (D.lgs. 152/06) i rifiuti vengono classificati:
ü secondo l’origine in:
• Rifiuti urbani
• Rifiuti speciali
ü secondo le caratteristiche di pericolosità in:
• Rifiuti pericolosi
• Rifiuti non pericolosi.
Tutti i rifiuti sono identificati da un codice a sei cifre. L'elenco dei codici
identificativi (denominato CER 2002 e allegato alla parte quarta del D.lgs.
152/06) è articolato in 20 classi: ogni classe raggruppa rifiuti che derivano
da uno stesso ciclo produttivo. All'interno dell'elenco, i rifiuti pericolosi
sono contrassegnati da un asterisco.
Il comma 3 dell’articolo 184 del D.lgs. 152/06 stabilisce che i rifiuti da
attività agricole e agro-industriali sono rifiuti speciali.
In particolare i rifiuti speciali pericolosi prodotti da una azienda agricola
sono quelli segnalati in tabella:
ELENCO RIFIUTI
PERICOLOSI PIÙ
RICORRENTI IN
AZIENDA AGRICOLA
contenitori vuoti di
prodotti fitosanitari o
sostanze agrochimiche,
non lavati
Prodotti fitosanitari
scaduti (rifiuti
agrochimici)
Assorbenti, materiali
filtranti, stracci e
indumenti protettivi
CODICE CER
150110* imballaggi
contenenti residui di
sostanze pericolose o
contaminanti di tali
sostanze
020108* rifiuti
agrochimici contenenti
sostanze pericolose
150202*assorbenti,
materiali filtranti, stracci
e indumenti protettivi,
contaminati da sostanze
pericolose
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ELENCO RIFIUTI
PERICOLOSI PIÙ
RICORRENTI IN
AZIENDA AGRICOLA
Rifiuti pericolosi da
diagnosi, trattamento e
prevenzione delle
malattie negli animali
(rischio chimico)
CODICE CER
180205* sostanze
chimiche pericolose o
contenenti sostanze
pericolose
180207* medicinali
citotossici e citostatici
Filtri dell'olio
160107* filtri dell'olio
Oli da motore,
130208*oli da motore,
ingranaggi e lubrificanti ingranaggi e lubrificanti
Oli da circuiti idraulici 130113* oli da circuiti
idraulici
Batterie e accumulatori 160601* batterie a
piombo
Rifiuti contenenti
170605* rifiuti contenenti
amianto da attività di
demolizione
amianto
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COME ORIENTARSI PER L’ISCRIZIONE
TERMINI DI ISCRIZIONE
I termini per le iscrizioni sono già scadute ed erano previste dal 14 gennaio
al 30 marzo 2010 per le imprese agricole con più di 50 dipendenti e dal 13
febbraio al 29 aprile 2010 per tutte le altre imprese agricole.
Le iscrizioni rimangono tuttavia aperte anche in tempi successivi, se ad
esempio una azienda agricola che non produceva rifiuti pericolosi,
comincia a produrli oggi, si può iscrivere dopo la scadenza.
Infine le aziende che vogliono aderire al SISTRI in modo volontario, si
possono iscrivere dopo il 12 agosto
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Oltre all’iscrizione occorre provvedere al pagamento dei contributi
previsti.
OPERATIVITÀ DEL SISTEMA
Il sistema sarà in funzione dal 13 luglio per le imprese agricole con più di
50 dipendenti e dal 12 agosto per tutte le altre imprese agricole.
PROCEDURA DI ISCRIZIONE
L'imprenditore che si vuole iscrivere al SISTRI da solo, può utilizzare, a
sua scelta, una delle seguenti modalità:
ONLINE
L’utente deve collegarsi alla sezione del Portale SISTRI
dedicata alla fase di iscrizione al sistema ed inserire i dati indicati nel
modulo di iscrizione seguendo le istruzioni riportate nella procedura di
iscrizione online. Il Portale è attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della
settimana. È possibile compilare il modulo di iscrizione ed inviarlo anche
via e-mail all'indirizzo di posta elettronica:
FAX
L’utente potrà comunicare, i dati indicati nel modulo di iscrizione via fax,
al seguente numero: 800 05 08 63. Il servizio di ricezione fax è attivo 24
ore su 24 tutti i giorni della settimana.
TELEFONO
L’utente potrà comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione
telefonando al seguente numero verde: 800 00 38 36. Il call center è attivo
nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e il sabato dalle
8.30 alle 12.30.
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All’atto della comunicazione dei dati, dovrà specificare anche le modalità
(posta elettronica, fax o telefono) con le quali desidera ricevere le
comunicazioni dal SISTRI, nonché i recapiti (indirizzo di posta elettronica,
numero di fax o di telefono) della persona da contattare.
Qualora l’utente per le attività previste dal decreto si avvalga di
un’Associazione imprenditoriale che ha sottoscritto la convenzione con la
Camera di Commercio, ritirerà presso tale Associazione o presso la sua
società di servizi il dispositivo USB; in tal caso dovrà specificare al
momento dell’iscrizione il nome e la sede dell’Associazione o della società
di servizi.
Il SISTRI comunicherà, entro 48 ore, l’avvenuta ricezione dei dati e il
numero di pratica assegnato che dovrà essere riportato nei successivi
adempimenti.
L’imprenditore agricolo che è incerto sull’adesione oppure che vuole
essere supportato nella fase di iscrizione può rivolgersi agli uffici della
Coldiretti per chiarire la sua posizione.
IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
Le associazioni di categoria possono supportare le aziende nella fase di
iscrizione.
L’impresa può anche delegare l’associazione per:
ü il ritiro dei dispositivi;
ü la gestione degli adempimenti
Possono delegare l’associazione per la gestione degli adempimenti:
ü le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi (ex
art. 212, comma 8 D.Lgs 152/2006 procedura semplificata)
ü le imprese che hanno un volume di affari inferiore agli 8.000 euro
che producono rifiuti pericolosi
ü le imprese che producono meno di due tonnellate/anno di rifiuti
pericolosi
Il ritiro dei dispositivi
Se l’imprenditore vuole incaricare l’associazione di categoria per il ritiro
dei dispositivi deve:
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ü contattare l’Associazione;
ü delegare l’associazione in fase di iscrizione.
La gestione degli adempimenti
Se l’imprenditore vuole incaricare l’associazione di categoria per la
gestione degli adempimenti deve:
ü contattare l’Associazione;
ü predisporre una delega del legale rappresentante in carta semplice
con firma autenticata da notaio o da pubblico ufficiale.
I COSTI DEL SISTRI
Il contributo al SISTRI è dovuto per ogni attività di gestione svolta
nell’unità locale e per ogni dispositivo (se vengono richiesti più dispositivi
per diverse unità operative, il contributo è versato per ogni dispositivo
posseduto).
Il contributo è dovuto per anno solare (indipendentemente dalla fruizione)
all’atto dell’iscrizione e poi entro il 31 gennaio di ogni anno.
PRODUTTORI/DETENTORI
ADDETTI PER UNITÀ
LOCALE
CONTRIBUTO
PERICOLOSI
< 10
da 11 a 50
da 51 a 250
da 251 a 500
> 500
120 €
180 €
300 €
500 €
800 €
CONTRIBUTO
NON
PERICOLOSI
60 €
90 €
150 €
250 €
400 €
TRASPORTATORI
QUANTITÀ
AUTORIZZATA
CONTRIBUTO
PERICOLOSI
CONTRIBUTO
NON
PERICOLOSI
< 3000 TONNELLATE
•3000 T E • 6000 T
•6000 T E • 15000 T
•15000 T E • 60000 T
•60000 T E • 200000 T
•200000 T E
120 €
140 €
180 €
250 €
350 €
500 €
60 €
70 €
90 €
125 €
175 €
250 €
CONTRIBUTO
trasportatori di cui
all'ART.212 c.8 D.lgs
152/2006
0€
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TRASPORTATORI
PER OGNI MEZZO DI
TRASPORTO
CONTRIBUTO
PERICOLOSI
CONTRIBUTO
NON
PERICOLOSI
150 €
150 €
CONTRIBUTO
trasportatori di cui
all'ART.212 c.8 D.lgs
152/2006
fino a due veicoli €
100 per ogni veicolo
oltre i due veicoli €
150 per ogni veicolo
In riferimento alle tabelle, ad esempio, a seconda della categoria di
appartenenza il contributo annuale da versare è pari a:
ü 120 € per i produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti;
ü 180 € per i produttori di rifiuti pericolosi da 11 a 50 dipendenti;
ü 300 € per i produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti;
Per chi è abilitato al trasporto dei propri rifiuti pericolosi (Art. 212 comma
8 D.Lgs 152/2006), oltre all’importo dovuto come produttore di rifiuti,
deve versare:
ü 100 € per ogni veicolo adibito al trasporto (per i primi due veicoli);
ü 150 € per ogni veicolo successivo al secondo.
LA CONSEGNA DEI DISPOSITIVI
I dati comunicati dagli operatori in fase di iscrizione al SISTRI sono
confrontati con i dati contenuti:
ü nel registro delle imprese (Camere di Commercio)
ü nell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali
A seguito della verifica il SISTRI personalizza i dispositivi USB e li consegna
presso i SITI DI DISTRIBUZIONE che sono:
ü Le Camere di Commercio (per tutte le altre imprese)
ü Le sezioni regionali o provinciali dell’Albo dei Gestori competente
(solo per le imprese iscritte all’Albo)
Se l’Associazione di categoria ha firmato una convenzione con la Camera
di Commercio e ha ricevuto la delega dell’imprenditore, può ritirare il plico
contente i dispositivi elettronici da consegnare al proprio associato.
20
La consegna dei dispositivi da parte della Camera di Commercio o
dell’Albo dei Gestori avviene soltanto dopo aver versato il contributo al
SISTRI.
LA CONSEGNA E L’ISTALLAZIONE DELLA BLACK BOX
Le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali
curano la programmazione delle installazioni delle black box.
A tal fine:
ü unitamente al dispositivo USB, consegnano agli Operatori la lista
delle officine autorizzate, con l’indicazione del periodo temporale
entro cui procedere all’installazione, e un modulo per il ritiro e
installazione delle black box;
ü contattano le officine autorizzate indicate dagli Operatori, o, in caso
di eccessivo carico di lavoro delle stesse, altra officina concordata
con gli Operatori medesimi, per richiedere l’appuntamento per
l’installazione, che potrà essere fissato non prima di sette giorni
dalla richiesta.
Il SISTRI provvederà a consegnare le black box direttamente alle officine
autorizzate in base alle indicazioni che verranno fornite dall'Albo
Nazionale dei Gestori Ambientali
La richiesta di installazione delle black box presso l’officina può essere
effettuata dal legale rappresentante dell’impresa, che dovrà presentarsi
munito di un proprio documento di identità in corso di validità.
Se l’Operatore ha incaricato un soggetto diverso dal legale
rappresentante, tale soggetto dovrà presentarsi munito, oltre che di un
proprio documento di riconoscimento, di delega scritta da parte del
rappresentante legale dell’Operatore, da redigere in carta semplice
secondo il formato disponibile sul sito del Portale SISTRI, e della copia dei
documenti di riconoscimento del sottoscrittore della delega.
L'impresa dovrà, inoltre, acquistare una scheda SIM dati GPRS di qualsiasi
operatore telefonico, per ciascuna black box da installare. I costi di
installazione e per l'acquisto della necessaria SIM sono a carico dei
soggetti obbligati.
L’officina competente dovrà inserire nel modulo per il ritiro delle black
box, consegnato all'Operatore insieme alla lista delle officine, il nome
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dell’intestatario della SIM e i seguenti dati: PIN, PUK: numero di telefono e
intestatario della SIM. In alternativa, l’Operatore può consegnare
all’officina una fotocopia della scheda SIM rilasciata dal gestore telefonico
al momento dell’acquisto, contenente i dati sopra indicati.
SANZIONI
Come già scritto nella premessa, la normativa è in evoluzione, sia per
quanto riguarda gli sviluppi del SISTRI durante la sua messa in operatività,
ma soprattutto perché il Titolo IV del D.Lgs 152 del 2006 (Testo Unico
Ambientale), che riguarda la gestione dei rifiuti, è in fase di revisione.
Per quanto riguarda le disposizioni sanzionatorie, previste ad oggi solo
nella bozza della revisione del Titolo IV del D.Lgs 152 del 2006, accanto alle
sanzioni amministrative sono previste anche ripercussioni penali ad
esempio per la mancata iscrizione al sistema quando sia obbligatorio,
pertanto, prima di pronunciarci sulle sanzioni, aspettiamo che il Titolo IV
del Testo Unico sia approvato.
LE DOMANDE DEL SISTRI
Proponiamo in questa sezione le domande più ricorrenti in agricoltura sul
SISTRI, ricordando che la normativa è in evoluzione e che molti contenuti
della presente guida potrebbero cambiare in tempi molto brevi. È per
questi motivi che, per ulteriori e più aggiornati adempimenti, rimandiamo
al sito
1) Che cosa si intende per conferimento occasionale di quantitativi inferiori
a 30 Chilogrammi o Litri?
È consuetudine considerare occasionali da 3 a 4 trasporti all’anno di 30
chilogrammi o litri di rifiuti pericolosi anche se, ad oggi, non è ancora
esplicitato in nessuna legge.
2) Nel calcolo dei dipendenti come considero il personale a tempo
determinato e gli stagionali?
Ai fini dell’iscrizione è necessario fare riferimento al numero totale di
dipendenti dell’impresa. Qualora il soggetto obbligato abbia più unità
locali il contributo è dato dalla somma dei contributi dovuti da ciascuna
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unità locale e determinato in relazione al numero di dipendenti di
ciascuna unità locale.
In merito al numero di dipendenti, devono essere presi in considerazione
quelli relativi all’anno precedente la comunicazione dei dati. Il numero
complessivo si calcola con riferimento al numero di dipendenti occupati a
tempo pieno durante l’anno precedente a quello a cui si riferisce
l’iscrizione, aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai
lavoratori a tempo parziale ed a quelli stagionali che rappresentano
frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue
In caso di frazioni, ai fini dell’iscrizione si deve arrotondare al’intero
superiore.
3) Nel calcolo del numero dei dipendenti, ai fini dell’applicazione delle
norme di cui al decreto ministeriale 17 dicembre 2009, rientrano anche i
soci?
Si considerano dipendenti dell’impresa anche i proprietari gestori
(imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare
nell’impresa e percepiscono un compenso per l’attività svolta diverso da
quello di partecipazione agli utili e di remunerazione delle cariche
amministrative.
4) Un’azienda che fino ad adesso ha prodotto rifiuti pericolosi (olio,
batterie, filtri) dalla manutenzione ordinaria dei propri automezzi
(autocarri, macchine operatrici), ma che, da ora in poi, si rivolgerà a terzi
(autofficine) può ritenersi esonerata dall'obbligo di iscriversi al SISTRI
previo smaltimento di quanto prodotto fin qui in termini di "rifiuti
pericolosi"?
L’azienda può ritenersi esonerata dall’iscrizione, sempre che non rientri in
una delle altre categorie di soggetti obbligati, se provvede allo
smaltimento dei rifiuti pericolosi ancora in suo possesso prima dell’avvio
dell’operatività del SISTRI per il gruppo di riferimento.
Inoltre deve preoccuparsi di dimostrare a livello documentale che non
produce rifiuti pericolosi perché fattura le operazioni in officina o dal
terzista.
5) Quando diventa operativo il sistema?
Per le aziende agricole il 12 agosto 2010
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6) Le aziende che effettuano spandimento fanghi in agricoltura
(tipicamente agroalimentari), disciplinato della L. 99/1992, e sono
dotate di autorizzazione allo spandimento (R10) in base ad una
normativa regionale (ad es Emilia Romagna DG 2773/04 e successive
modifiche), sono tenuti ad iscriversi al sistema come recuperatori?
Tutti i soggetti autorizzati allo spandimento dei fanghi in agricoltura R10
devono iscriversi al SISTRI nella categoria recuperatori/smaltitori.
7) Sono previste sanzioni in caso di mancata iscrizione al SISTRI?
Il decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2008/98/CE, di
prossima emanazione, conterrà apposite sanzioni nei confronti di coloro
che violano gli obblighi di iscrizione e di registrazione
8) Il ruolo del “Delegato” può essere affidato ad un consulente esterno
all’impresa e i dispositivi USB possono essere tenuti presso la sede dei
consulenti dell’impresa?
Ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 15 febbraio
2010, «"Delegato": il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale,
e' delegato dall'impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale
sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed e' attribuito il certificato
per la firma elettronica. Qualora l'impresa non abbia indicato, nella
procedura di iscrizione, alcun "Delegato", le credenziali di accesso al SISTRI e
il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante
legale dell'impresa».
Il ruolo del “Delegato”, pertanto, non può essere affidato ad un soggetto,
come il consulente, che non è inserito nell’organizzazione aziendale. Il
dispositivo USB deve essere detenuto presso la sede dell’unità locale o
dell’unità operativa dove si effettua la produzione e/o la gestione dei rifiuti.
9) I consulenti o comunque soggetti esterni all’organizzazione aziendale
possono provvedere alla compilazione delle Schede SISTRI?
L’adempimento degli obblighi di compilazione delle Schede SISTRI e di
comunicazione dei dati previsti dal decreto ministeriale 17 dicembre 2009
deve essere effettuato dall’impresa, tramite il suo Delegato, e non può
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essere affidato a consulenti o comunque a soggetti esterni
all’organizzazione aziendale.
Solo i soggetti che rientrano nelle categorie previste dall’articolo 7,
comma 1 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 possono delegare
l’adempimento degli obblighi di cui al predetto decreto ministeriale 17
dicembre 2009 alle associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano
nazionale e/o le loro articolazioni territoriali a cui sono iscritti, ovvero alle
società di servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni.
GLOSSARIO
Black box: dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che
trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal
medesimo;
Chiavetta USB (dispositivo USB): dispositivo elettronico per l’accesso in
sicurezza dalla propria postazione al sistema SISTRI, idoneo a consentire la
trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite e
a memorizzarle sul dispositivo stesso.
Delegato: il soggetto delegato dall’impresa all’utilizzo ed alla custodia del
dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al sistema
ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. Se non indicato, le
credenziali di accesso ed il certificato per la firma elettronica sono
attribuiti al rappresentante legale dell’impresa.
SISTRI: Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti nasce nel 2009 su
iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti
speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania.
Sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza classificata come
pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche:
questa classificazione è soggetta ad aggiornamenti, in quanto la ricerca e
le conoscenze in questo campo sono in continua evoluzione.
Unità locale: impianto o l’insieme delle unità operative ubicate in luogo
diverso dalla sede legale, nel quale l’impresa esercita stabilmente una o
più attività economiche dalle quali sono originati i rifiuti; ovvero ciascuna
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sede presso la quale vengono conferiti i rifiuti per il recupero o lo
smaltimento;
Unità operativa: unità, all’interno dell’unità locale, da cui originano in
maniera autonoma i rifiuti;
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