Consiglio di disciplina. Offese e minacce ai colleghi sottoposti
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Consiglio di disciplina. Offese e minacce ai colleghi sottoposti
Consiglio di disciplina. Offese e minacce ai colleghi sottoposti: sospeso per 6 mesi Proseguendo nella prassi adottata viene indicato il nominativo dei colleghi sanzionati unicamente nei casi che riguardano la sospensione dall'attività professionale o la radiazione dall'Albo. Il Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Veneto ha deliberato la sospensione dalla professione per 6 mesi del giornalista pubblicista padovano Giorgio Borile, in relazione al comportamento da lui tenuto in qualità di responsabile della redazione giornalistica di Triveneta. La sanzione è stata emessa a conclusione di un procedimento disciplinare avviato sulla base di un esposto presentato dal Sindacato dei giornalisti del Veneto e da una collega già in servizio nella redazione di Triveneta, i quali segnalarono un clima di forte tensione all'interno della redazione a causa del comportamento tenuto dal giornalista Borile, concretizzatosi in condotte denigratorie e offensive nei confronti dei colleghi a lui sottoposti, nonché nell'emarginazione dei giornalisti sindacalizzati, messi a lavorare in una stanza separata dal resto della redazione. Nel corso dell'istruttoria sono stati ascoltati alcuni colleghi che hanno riferito numerosi episodi avvenuti all'interno della redazione giornalistica, tra cui "urla, lanci di carte, violenze verbali, minacce di licenziamento, atteggiamenti di ritorsione ed episodi al limite dell'aggressione fisica... Comportamenti del tutto immotivati e in ogni caso sproporzionati, avvenuti principalmente nel corso delle riunioni quotidiane di redazione, ma anche in altre occasioni durante la giornata lavorativa, in relazione a questioni inerenti l'organizzazione del lavoro...", si legge nella delibera notificata al collega. A Borile è stato contestato anche di aver tenuto "un atteggiamento sprezzante e fortemente ostile di fronte alle rimostranze e agli inviti di alcuni giornalisti di Triveneta di rispettare le norme deontologiche..." e in più occasioni di aver "dato espresse indicazioni ai giornalisti di tenere condotte in violazione della deontologia professionale..." in relazione a servizi redazionali a pagamento da montare all'interno del Tg e al mancato rispetto delle norme a tutela dei minori e della privacy. Nel corso del procedimento l'incolpato è stato ascoltato e ha respinto ogni addebito. Il Consiglio di disciplina, a conclusione dell'istruttoria, ha ritenuto confermate tutte le contestazioni e gli addebiti mossi al giornalista Giorgio Borile, rilevando "comportamenti fortemente e volontariamente oltraggiosi e ostili nei confronti dei componenti della redazione non immediatamente allineati alla volontà del direttore, al fine di vincere la resistenza e sottometterli al nuovo "ordine costituito", nonché di condotte denigratorie e in palese violazione della deontologia professionale (obbligo del rispetto della verità sostanziale dei fatti; tutela dei minori e dei soggetti deboli; divieto di commistione tra pubblicità e informazione)". La delibera di sospensione dalla professione per 6 mesi è stata impugnata dal collega davanti al Consiglio nazionale di disciplina e la sua esecuzione è stata sospesa in attesa della decisione d'appello. LE ALTRE SANZIONI DISCIPLINARI Violazione della privacy Ad un collega professionista è stata inflitta la sanzione della censura per aver fornito - nell'ambito di una notizia relativa a violenze sessuali e sevizie - una serie di elementi in base ai quali si è resa riconoscibile la vittima della violenza sessuale, in violazione di quanto previsto dal Codice della privacy, dalla Legge professionale e dalla Carta dei doveri del giornalista. In particolare è stata ritenuta totalmente irrilevante la circostanza che l’acquisizione dei dati personali fosse avvenuta in modo lecito (durante una conferenza stampa delle Forze dell’Ordine) in quanto la violazione contestata era relativa alla illecita diffusione (tramite la pubblicazione) e non alla loro acquisizione. 1/3 Consiglio di disciplina. Offese e minacce ai colleghi sottoposti: sospeso per 6 mesi Contro la sanzione è stato proposto appello al Consiglio nazionale di disciplina. Un altro collega professionista, direttore di una testata online, è stato sanzionato con la censura per aver diffuso il video di una detenuta che, all'interno del carcere, aveva nascosto droga nei genitali; immagini tratte dalle telecamere del penitenziario. Il Consiglio di disciplina ha richiamato in particolare l'art. 8 del Codice di Deontologia relativo al trattamento dei dati personali il quale stabilisce che “salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovanti fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né riproduce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato”. Nel caso di specie, il Collegio non ha ravveduto alcun interesse pubblico alla pubblicazione del video, troppo spesso confuso con una pruderie scandalistica, ed ha rammentato quanto stabilisce la Carta di Milano: i carcerati non perdono il diritto al rispetto della persona e della loro dignità; anzi, proprio per la loro condizione di restrizione, sono “soggetti bisognosi di una tutela privilegiata”. Notizia non vera Ad un collega pubblicista è stata inflitta la sanzione della censura per aver scientemente pubblicato sulla testata giornalistica online di cui è direttore responsabile, una notizia non vera, in violazione di quanto previsto dalla Legge professionale e dalla Carta dei doveri del giornalista. Nell'articolo era stata data notizia (non vera) delle dimissioni del sindaco, riportando alcune dichiarazioni virgolettate dello stesso, dichiarazioni che non erano mai state pronunciate. Il collega si è difeso sostenendo che si trattava di un articolo satirico, ma il Consiglio di disciplina ha ritenuto tale giustificazione non condivisibile. Suicidi e rischio di emulazione Ad un collega professionista è stata inflitta la sanzione della censura per aver fornito - nell'ambito di una notizia relativa ad un suicidio - una serie di dettagli ritenuti non essenziali, con il rischio di "scatenare effetti di emulazione", nonché una dettagliata descrizione delle modalità del gesto autolesivo, tutte informazioni ritenute dal Collegio totalmente inopportune e contrarie ai dettami del Codice deontologico in tema di trattamento dei dati sensibili in ambito giornalistico (Essenzialità dell'informazione, tutela della dignità delle persone, in particolare quelle malate), nonché della Carta dei Doveri del Giornalista 1987 (Sezione Principi); le scelte del giornalista – si legge nella delibera – “appaiono finalizzate esclusivamente a soddisfare le curiosità perverse dei lettori, senza fornire alcun ulteriore apprezzabile elemento alla notizia stessa”. Contro la sanzione è stato proposto appello al Consiglio nazionale di disciplina. Una diversa sanzione - avvertimento scritto - inflitta ad una collega pubblicista sempre in tema di suicidi, è stata invece annullata dal Consiglio nazionale di disciplina, il quale ha ritenuto che, nel caso di specie, la notizia fosse di interesse pubblico e, in quanto tale, fosse prevalente il diritto alla pubblicazione. L'articolo in questione dava notizia di una donna che si era suicidata pochi giorni dopo il suicidio del compagno. Articolo modificato senza il consenso dell'autore Ad un collega professionista è stata inflitta la sanzione dell'avvertimento per aver modificato l'articolo di un collega senza avvisarlo e senza ottenere il previo consenso, in contrasto con quanto previsto dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico (art. 9) e dunque in violazione della Carta dei doveri del giornalista. Nessun articolo può essere cambiato senza il consenso dell'autore: nel caso di mofiche effettuate senza tale consenso, è necessario togliere la firma dell'autore. Diffamazione di una collega Ad un collega professionista è stata inflitta la sanzione della censura per aver postato su Internet un articolo diffamatorio nei confronti di una collega, offendendone la dignità e l'onore e generando un grave discredito per la sua immagine. L'articolo contestato è stato ritenuto in violazione della Legge professionale e della Carta dei doveri del giornalista per quanto riguarda i principi relativi al rispetto della personalità altrui, al dovere di lealtà e buona fede e al dovere di colleganza. 2/3 Consiglio di disciplina. Offese e minacce ai colleghi sottoposti: sospeso per 6 mesi Ad un collega professionista è stata inflitta la sanzione della censura per aver pubblicato, in qualità di direttore responsabile, un articolo offensivo e lesivo dell'immagine di una collega, in violazione delle Legge professionale e della Carta dei doveri del giornalista per quanto riguarda i principi relativi al rispetto della personalità altrui, al dovere di lealtà e buona fede e al dovere di colleganza. Commistione pubblicità-informazione Due colleghi pubblicisti, nel ruolo di direttore responsabile di due diverse testate giornalistiche, sono stati sanzionati con l'avvertimento per aver pubblicato articoli pubbli-redazionali omettendo di utilizzare le necessarie “chiare indicazioni” atte a distinguere i messaggi pubblicitari dai testi giornalistici e dunque in violazione della Legge professionale, che all'articolo 2 impone al giornalista di comportarsi con lealtà e buona fede, della Carta dei doveri del giornalista, al capitolo Informazione e pubblicità nonché del Protocollo di intesa sulla trasparenza dell’informazione. Offese al presidente della Repubblica Ad un collega professionista è stata inflitta la sanzione dell'avvertimento per alcune pesanti offese rivolte al presidente della Repubblica in un intervento postato su Facebook. Il Consiglio di disciplina ha ritenuto che tali espressioni, potendo configurare anche ipotesi di reato, travalichino il diritto di libera espressione e critica e che si pongano in violazione dei doveri imposti al giornalista dalla Legge professionale e dalla Carta dei doveri del giornalista. 3/3 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)