Consiglio di disciplina. Offese e minacce ai colleghi sottoposti

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Consiglio di disciplina. Offese e minacce ai colleghi sottoposti
Consiglio di disciplina. Offese e minacce ai colleghi sottoposti: sospeso per 6 mesi
Proseguendo nella prassi adottata viene indicato il nominativo dei colleghi sanzionati unicamente nei casi che
riguardano la sospensione dall'attività professionale o la radiazione dall'Albo.
Il Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Veneto ha deliberato la sospensione dalla
professione per 6 mesi del giornalista pubblicista padovano Giorgio Borile, in relazione al comportamento da lui
tenuto in qualità di responsabile della redazione giornalistica di Triveneta.
La sanzione è stata emessa a conclusione di un procedimento disciplinare avviato sulla base di un esposto
presentato dal Sindacato dei giornalisti del Veneto e da una collega già in servizio nella redazione di Triveneta, i
quali segnalarono un clima di forte tensione all'interno della redazione a causa del comportamento tenuto dal
giornalista Borile, concretizzatosi in condotte denigratorie e offensive nei confronti dei colleghi a lui sottoposti,
nonché nell'emarginazione dei giornalisti sindacalizzati, messi a lavorare in una stanza separata dal resto della
redazione.
Nel corso dell'istruttoria sono stati ascoltati alcuni colleghi che hanno riferito numerosi episodi avvenuti all'interno
della redazione giornalistica, tra cui "urla, lanci di carte, violenze verbali, minacce di licenziamento, atteggiamenti di
ritorsione ed episodi al limite dell'aggressione fisica... Comportamenti del tutto immotivati e in ogni caso
sproporzionati, avvenuti principalmente nel corso delle riunioni quotidiane di redazione, ma anche in altre occasioni
durante la giornata lavorativa, in relazione a questioni inerenti l'organizzazione del lavoro...", si legge nella delibera
notificata al collega.
A Borile è stato contestato anche di aver tenuto "un atteggiamento sprezzante e fortemente ostile di fronte alle
rimostranze e agli inviti di alcuni giornalisti di Triveneta di rispettare le norme deontologiche..." e in più occasioni di
aver "dato espresse indicazioni ai giornalisti di tenere condotte in violazione della deontologia professionale..." in
relazione a servizi redazionali a pagamento da montare all'interno del Tg e al mancato rispetto delle norme a tutela
dei minori e della privacy.
Nel corso del procedimento l'incolpato è stato ascoltato e ha respinto ogni addebito.
Il Consiglio di disciplina, a conclusione dell'istruttoria, ha ritenuto confermate tutte le contestazioni e gli addebiti
mossi al giornalista Giorgio Borile, rilevando "comportamenti fortemente e volontariamente oltraggiosi e ostili nei
confronti dei componenti della redazione non immediatamente allineati alla volontà del direttore, al fine di vincere la
resistenza e sottometterli al nuovo "ordine costituito", nonché di condotte denigratorie e in palese violazione della
deontologia professionale (obbligo del rispetto della verità sostanziale dei fatti; tutela dei minori e dei soggetti
deboli; divieto di commistione tra pubblicità e informazione)".
La delibera di sospensione dalla professione per 6 mesi è stata impugnata dal collega davanti al Consiglio
nazionale di disciplina e la sua esecuzione è stata sospesa in attesa della decisione d'appello.
LE ALTRE SANZIONI DISCIPLINARI
Violazione della privacy
Ad un collega professionista è stata inflitta la sanzione della censura per aver fornito - nell'ambito di una notizia
relativa a violenze sessuali e sevizie - una serie di elementi in base ai quali si è resa riconoscibile la vittima della
violenza sessuale, in violazione di quanto previsto dal Codice della privacy, dalla Legge professionale e dalla Carta
dei doveri del giornalista.
In particolare è stata ritenuta totalmente irrilevante la circostanza che l’acquisizione dei dati personali fosse
avvenuta in modo lecito (durante una conferenza stampa delle Forze dell’Ordine) in quanto la violazione
contestata era relativa alla illecita diffusione (tramite la pubblicazione) e non alla loro acquisizione.
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Contro la sanzione è stato proposto appello al Consiglio nazionale di disciplina.
Un altro collega professionista, direttore di una testata online, è stato sanzionato con la censura per aver diffuso il
video di una detenuta che, all'interno del carcere, aveva nascosto droga nei genitali; immagini tratte dalle
telecamere del penitenziario. Il Consiglio di disciplina ha richiamato in particolare l'art. 8 del Codice di Deontologia
relativo al trattamento dei dati personali il quale stabilisce che “salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o
comprovanti fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né riproduce immagini e foto di persone in stato
di detenzione senza il consenso dell'interessato”. Nel caso di specie, il Collegio non ha ravveduto alcun interesse
pubblico alla pubblicazione del video, troppo spesso confuso con una pruderie scandalistica, ed ha rammentato
quanto stabilisce la Carta di Milano: i carcerati non perdono il diritto al rispetto della persona e della loro dignità;
anzi, proprio per la loro condizione di restrizione, sono “soggetti bisognosi di una tutela privilegiata”.
Notizia non vera
Ad un collega pubblicista è stata inflitta la sanzione della censura per aver scientemente pubblicato sulla testata
giornalistica online di cui è direttore responsabile, una notizia non vera, in violazione di quanto previsto dalla Legge
professionale e dalla Carta dei doveri del giornalista. Nell'articolo era stata data notizia (non vera) delle dimissioni
del sindaco, riportando alcune dichiarazioni virgolettate dello stesso, dichiarazioni che non erano mai state
pronunciate. Il collega si è difeso sostenendo che si trattava di un articolo satirico, ma il Consiglio di disciplina ha
ritenuto tale giustificazione non condivisibile.
Suicidi e rischio di emulazione
Ad un collega professionista è stata inflitta la sanzione della censura per aver fornito - nell'ambito di una notizia
relativa ad un suicidio - una serie di dettagli ritenuti non essenziali, con il rischio di "scatenare effetti di emulazione",
nonché una dettagliata descrizione delle modalità del gesto autolesivo, tutte informazioni ritenute dal Collegio
totalmente inopportune e contrarie ai dettami del Codice deontologico in tema di trattamento dei dati sensibili in
ambito giornalistico (Essenzialità dell'informazione, tutela della dignità delle persone, in particolare quelle malate),
nonché della Carta dei Doveri del Giornalista 1987 (Sezione Principi); le scelte del giornalista – si legge nella
delibera – “appaiono finalizzate esclusivamente a soddisfare le curiosità perverse dei lettori, senza fornire alcun
ulteriore apprezzabile elemento alla notizia stessa”.
Contro la sanzione è stato proposto appello al Consiglio nazionale di disciplina.
Una diversa sanzione - avvertimento scritto - inflitta ad una collega pubblicista sempre in tema di suicidi, è stata
invece annullata dal Consiglio nazionale di disciplina, il quale ha ritenuto che, nel caso di specie, la notizia fosse di
interesse pubblico e, in quanto tale, fosse prevalente il diritto alla pubblicazione. L'articolo in questione dava notizia
di una donna che si era suicidata pochi giorni dopo il suicidio del compagno.
Articolo modificato senza il consenso dell'autore
Ad un collega professionista è stata inflitta la sanzione dell'avvertimento per aver modificato l'articolo di un collega
senza avvisarlo e senza ottenere il previo consenso, in contrasto con quanto previsto dal Contratto nazionale di
lavoro giornalistico (art. 9) e dunque in violazione della Carta dei doveri del giornalista. Nessun articolo può essere
cambiato senza il consenso dell'autore: nel caso di mofiche effettuate senza tale consenso, è necessario togliere la
firma dell'autore.
Diffamazione di una collega
Ad un collega professionista è stata inflitta la sanzione della censura per aver postato su Internet un articolo
diffamatorio nei confronti di una collega, offendendone la dignità e l'onore e generando un grave discredito per la
sua immagine. L'articolo contestato è stato ritenuto in violazione della Legge professionale e della Carta dei doveri
del giornalista per quanto riguarda i principi relativi al rispetto della personalità altrui, al dovere di lealtà e buona
fede e al dovere di colleganza.
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Consiglio di disciplina. Offese e minacce ai colleghi sottoposti: sospeso per 6 mesi
Ad un collega professionista è stata inflitta la sanzione della censura per aver pubblicato, in qualità di direttore
responsabile, un articolo offensivo e lesivo dell'immagine di una collega, in violazione delle Legge professionale e
della Carta dei doveri del giornalista per quanto riguarda i principi relativi al rispetto della personalità altrui, al
dovere di lealtà e buona fede e al dovere di colleganza.
Commistione pubblicità-informazione
Due colleghi pubblicisti, nel ruolo di direttore responsabile di due diverse testate giornalistiche, sono stati sanzionati
con l'avvertimento per aver pubblicato articoli pubbli-redazionali omettendo di utilizzare le necessarie “chiare
indicazioni” atte a distinguere i messaggi pubblicitari dai testi giornalistici e dunque in violazione della Legge
professionale, che all'articolo 2 impone al giornalista di comportarsi con lealtà e buona fede, della Carta dei doveri
del giornalista, al capitolo Informazione e pubblicità nonché del Protocollo di intesa sulla trasparenza
dell’informazione.
Offese al presidente della Repubblica
Ad un collega professionista è stata inflitta la sanzione dell'avvertimento per alcune pesanti offese rivolte al
presidente della Repubblica in un intervento postato su Facebook. Il Consiglio di disciplina ha ritenuto che tali
espressioni, potendo configurare anche ipotesi di reato, travalichino il diritto di libera espressione e critica e che si
pongano in violazione dei doveri imposti al giornalista dalla Legge professionale e dalla Carta dei doveri del
giornalista.
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