Valter Rocchelli - IRCPACK srl
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Valter Rocchelli - IRCPACK srl
Giornata di studio: Imballaggio d’acciaio - Ambiente e sicurezza alimentare RICREA - 5 novembre 2014 Banda stagnata a contatto con gli alimenti: quadro legislativo aggiornato Italia ed Europa Valter Rocchelli IRCPack S.r.l. - Istituto Ricerca e Consulenza sul Packaging PROGRAMMA Normativa di carattere generale: Reg. 1935/2004/CE Normativa di carattere specifico: DM 21/3/73 (Parte generale – Artt. 6 e 7) Normativa di carattere specifico: banda stagnata L’ IMPIANTO NORMATIVO DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE per tutti i materiali DISPOSIZIONI DI CARATTERE SPECIFICO per alcuni materiali Normativa applicabile Norme di carattere generale Reg. 1935/2004/CE (Regolamento Quadro) Reg. 2023/2006/CE (GMP) DPR 777/82 e succ. aggiornamenti (parte sanzionatoria) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE: REGOLAMENTO QUADRO n. 1935/2004/CE Costituisce la base per assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori Si applica ai materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti, già a contatto o di cui si prevede ragionevolmente che possano essere messi in contatto o comunque trasferire propri componenti agli alimenti Reg. CE 1935/2004 Art. 3: Requisiti Generali I materiali e gli oggetti, … devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, … essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da: a) costituire un pericolo per la salute umana; b) comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari; c) comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche. RISPETTO DEI REQUISITI del Reg. CE 1935/2004 Etichettatura - Art.15 Reg. CE 1935/2004 Dichiarazione di conformità/documentazione di supporto - Art. 16 Reg. CE 1935/2004 Tracciabilità - Art. 17 Reg. CE 1935/2004 Controllo del processo (GMP) – Reg. CE 2023/2004 Regole specifiche (es. Liste positive, limiti di migrazione, requisiti di composizione, condizioni di uso) DISPOSIZIONI DI CARATTERE SPECIFICO DISPOSIZIONI DI CARATTERE SPECIFICO I materiali regolamentati in modo specifico sono: materie plastiche (Reg. 10/2011/CE e succ. aggiornamenti) gomma (DM 21/03/73 e succ. aggiornamenti e modifiche) cellulosa rigenerata (D. n°230 del 10/05/06 recepimento Dir. 2004/14/CE del 29/01/2004) carta e cartone (DM 21/03/73 e succ. aggiornamenti e modifiche) vetro (DM 21/03/73 e succ. aggiornamenti e modifiche) acciaio inossidabile (DM 21/03/73 e succ. aggiornamenti e modifiche) banda stagnata (D.M. 10/02/84 modificato da D. 13/07/95) banda cromata (D. n°243 del 01/06/88) ceramica (D. 01/02/07 recepimento Dir. 2005/31/CE del 29/04/2005) alluminio (D. n°76 del 18/04/07) Altri: Resine epossidiche (Reg. 1895/2005/CE) Materie plastiche riciclate (Reg. 282/2008/CE) Imballaggi Attivi e Intelligenti (Reg. 450/2009/CE) DM 21/03/73 e successivi aggiornamenti "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale" + di 45 AGGIORNAMENTI! DM 21/03/73 Regolamenta i seguenti materiali: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Materie plastiche Gomma Cellulosa rigenerata Carta e cartone Vetro Acciaio inossidabile Reg.10/2001/CE Dir. 2004/14/CE rec. nel 2006 Armonizzati a livello CE Altri materiali oggetto di provvedimenti specifici: 1. 2. 3. 4. Banda stagnata (DM 18.2.84 mod. da D 13.7.95 n. 405) Banda cromata verniciata (DM 1.6.88) Ceramica (DM 4.4.85) Dir. 2005/31/CE rec. nel 2007 Alluminio (D. n. 76 del 2007) BANDA STAGNATA Norme specifiche: DM 18/02/84 – D. 405/1995 BANDA STAGNATA – D.M. 18/02/84 Art.1/All. I Materiali utilizzati con specifiche e limitazioni A) lamierino d’acciaio conforme ai valori max %: C 0,15 - P 0,025 – Cu 0,20 – Mn 0,60 - S 0,05 - Si 0,08 purezza dello stagno minimo 99,85% B) lubrificanti: oli vegetali alimentari e di-ottile-sebacato (non > 10 mg/dm2) C) vernici: devono essere conformi al 21/3/73 e s.m. all. II sez. I (materie plastiche) Art.2/All. II Limiti di piombo totale negli alimenti conservati in banda stagnata Art.3/All. III Definisce le modalità di campionamento e i metodi di prova ALLEGATO II - LIMITI DI PIOMBO TOTALE (espressi in mg/kg) negli alimenti, contenuti in recipienti di banda stagnata saldati con lega stagno-piombo Condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego Conserve e semiconserve di prodotti a base di carne ovvero costituiti prevalentemente da carne o da derivati di carne Conserve e semiconserve di pesce Conserve di molluschi eduli lamellibranchi Conserve di molluschi gasteropodi Conserve di crostacei Condimenti vari a base di pesce e di carne Condimenti a base di molluschi Conserve vegetali Pomodori pelati Concentrati di pomodoro (1) Frutta in conserva e succo di limone Succhi di frutta Succhi di frutta concentrati (1) Bibite analcooliche Birra Creme spalmabili a base di fegato, costituite prevalentemente da fegato Creme spalmabili a base di pesce Creme spalmabili a base di crostacei Creme spalmabili a base di carne Estratto di lievito (decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n° 567) Melasso di barbabietola e/o canna Paste farcite e minestre Burro Vino (2) Latte condensato 1,25 1,25 2,00 1,50 2,50 1,25 2,00 1,20 1,25 1+0,25 Brix 5,2 1,00 0,40 0,20+0,30 Brix 10 0,20 0,20 1,50 1,50 2,50 2,00 3,00 1,50 2,50 1,40 1,50 l,25+0,25 Brix 5,2 1,20 0,50 0,10 +0,20 Brix 10 0,30 0,30 2,00 1,25 1,25 1,25 2,50 1,50 1,50 1,50 1,25 1,25 1,00 0,20 0,30 0,30 1,50 1,50 1,25 0,30 0,30 0,40 Nel limite fissato nella prima colonna devono rientrare 4 confezioni su 5 analizzate: una confezione non deve superare il limite indicato nella seconda colonna. (1) Il limite viene fissato tenendo conto della concentrazione . I mg/kg di piombo tollerabile sono ricavati con la formula indicata. (2) Per il vino le cinque confezioni devono rientrare nel limite previsto di 0,30. BANDA STAGNATA – D.M. 18/02/84 BANDA STAGNATA NON VERNICIATA (VERIFICA IDONEITÁ OGGETTO FINITO) : Prove di migrazione specifica di Fe (limite: 50 mg/kg), Sn (limite: 150 mg/kg), Pb sugli alimenti già confezionati (limiti: all. 2). BANDA STAGNATA VERNICIATA: Strato di rivestimento: conformità alle liste positive delle plastiche Prove di migrazione organica globale: su provini o contenitori finiti prima del confezionamento (10 giorni a 40°C) Simulanti A (acqua distillata) – B (3% acido acetico) – C (10% etanolo): sui contenitori prima del confezionamento (estrazione fraz. organica con cloroformio). Simulante D (olio di oliva rettificato): sui provini ottenuti dai contenitori BANDA STAGNATA – D. 405/1995 Ha inserito prove per qualificare il lamierino di acciaio stagnato e per evitare l’impiego di materiali di seconda scelta: • punti di ruggine • impronte da rulli di laminazione • graffi e grumi di stagno, ecc. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ BANDA STAGNATA – D.M. 18/02/84 Art. 1 … Per quanto non previsto dal presente decreto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto ministeriale 21 marzo 1973, e successive modificazioni, e in particolare gli art. 6 e 7. … DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ BANDA STAGNATA - D.M. 21/03/1973 Art. 6 Le imprese che producono oggetti destinati a venire in contatto con sostanze alimentari e preparati con le sostanze di cui al presente decreto sono tenute a controllarne la rispondenza alle norme ad essi applicabili ed a dimostrare in ogni momento di aver adeguatamente provveduto ai controlli ed accertamenti necessari. Ogni partita deve essere corredata da dichiarazione del produttore attestante che gli oggetti di cui al comma precedente sono conformi alle norme vigenti. Art. 7 L'utilizzazione in sede industriale o commerciale, di oggetti disciplinati dal presente decreto è subordinata all'accertamento della loro conformità alle norme vigenti nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati. L'impresa dovrà essere pertanto fornita della dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore, di cui all'articolo precedente, ed essere sempre in grado di consentire all'autorità sanitaria di identificare il fornitore od il produttore dell'oggetto impiegato. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ Reg. CE 1935/2004 Art. 16 Dichiarazione di conformità • … i materiali e gli oggetti cui essi si riferiscono devono avere dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti. • Tale conformità deve essere dimostrata da una documentazione appropriata che deve essere disponibile su richiesta delle Autorità competenti DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ Obblighi PRODUTTORE: emettere la dichiarazione di conformità e tenere in home la documentazione di supporto (dichiarazioni di conformità dei fornitori, rapporti di prova, ecc.). UTILIZZATORE: tenere la dichiarazione di conformità del produttore. Importante Devono essere fornite all’utilizzatore finale tutte le indicazioni ai fini di un corretto utilizzo (ad esempio indicazioni particolari sulla Temperatura). DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ Obblighi La dichiarazione di conformità deve essere sostituita se: intervengono cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità; i riferimenti legislativi sono modificati o aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità. NON ESISTE UN FORMAT UFFICIALE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ BANDA STAGNATA – contenuto (1/2) Identità e indirizzo dell’operatore che produce o importa e/o trasforma; Identità dei materiali ed oggetti; Data della dichiarazione; Conferma che i materiali siano conformi alle norme applicabili comunitarie e nazionali di seguito riportate: Reg. CE 1935/2004 Reg. CE 2023/2006 D.M. 21/03/73 e successivi aggiornamenti D.M. 18.02.1984, aggiornato con D. n. 405 del 13.07.1995 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ BANDA STAGNATA – contenuto (2/2) In caso di impiego di vernice, la conferma che il materiale o l’oggetto è conforme alle norme di cui al D.M. 21/03/1973 e succ. aggiornamenti Gli alimenti con cui sono destinati a venire a contatto Altre informazioni o limitazioni di impiego che possono essere utili agli operatori a valle Dichiarazione di conformità banda stagnata al contatto con alimenti Con la presente si dichiara che il materiale o l’oggetto (codice e/o descrizione del materiale e/o altro riferimento)… fornito per il contatto con … È conforme: alla seguente legislazione comunitaria: Regolamento 1935/2004/CE Regolamento 2023/2006/CE ed alla seguente legislazione Italiana: DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche DM 21/03/73 e successivi aggiornamenti e modifiche D.M. 18.02.1984 agg. con D. n. 405 del 13.07.1995 Il materiale è fabbricato con i seguenti materiali (descrizione laminati metallici utilizzati): ………… Data Firma / (timbro aziendale) Cognome e Nome Funzione Nota: Il rispetto dei limiti di mig. specifica di Pb, Fe e Sn nell’alimento non può essere garantito solo dal Produttore del contenitore poiché la migrazione può essere influenzata anche dal tipo di alimento e dal processo di confezionamento. Dichiarazione di conformità banda verniciata al contatto con alimenti (1/2) stagnata Con la presente si dichiara che il materiale o l’oggetto (codice e/o descrizione del materiale e/o altro riferimento)… fornito per il contatto con … È conforme: alla seguente legislazione comunitaria: Regolamento 1935/2004/CE Regolamento 2023/2006/CE Regolamento 1895/2005/CE ed alla seguente legislazione Italiana: DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche DM 21/03/73 e successivi aggiornamenti e modifiche D.M. 18.02.1984 agg. con D. n. 405 del 13.07.1995 Il materiale è fabbricato con i seguenti materiali (descrizione laminati metallici utilizzati e vernici): ………… Il materiale (vernice) non contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e rispetta i limiti di migrazione globale alle seguenti condizioni: Il materiale (vernice) contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate. Il materiale rispetta il limite di migrazione globale e le restrizioni specifiche nelle seguenti condizioni di prova: simulante: tempo e temperatura: Dichiarazione di conformità materiali in banda stagnata verniciata destinati al contatto con alimenti (2/2) Il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifiche alle quali possono essere sottoposti i monomeri e/o gli additivi presenti nel materiale, sono rispettati nelle condizioni d’uso sopra menzionate. Nel materiale sono /non sono presenti sostanze regolamentate dai Regolamenti 1333/08/CE e 1334/08/CE (additivi "dual use"). Data Firma / (timbro aziendale) Cognome e Nome Funzione Grazie dell’attenzione Valter Rocchelli @ [email protected] + 39 0385 287087 +39 348 6058488 IRCPack S.r.l. Via Europa, 6/A – 27041 Casanova Lonati (PV) www.ircpack.com ALLEGATO Regolamentazione materie plastiche – DM 21/3/1973 Art. 9 del DM 21/3/73 : rivestimenti superficiali, applicati su materiali diversi da plastica, quali vernici, lacche, pitture ecc., devono essere costituiti da resine e additivi riportati nelle liste positive delle materie plastiche Art 9-bis del DM 21/3/73 : Limiti di migrazione globale: 10 mg/dm2 o 60 mg/kg Limiti di Migrazione Specifica di composti come da liste positive PRINCIPI DI BASE DM 21 MARZO 1973 • CAMPI DI APPLICAZIONE • LISTE POSITIVE E RESTRIZIONI DI COMPOSIZIONE E D’USO • LIMITI DI MIGRAZIONE GLOBALE E SPECIFICA • METODI PER LA DETERMINAZIONE DELLA MIGRAZIONE GLOBALE • IDONEITÀ TECNOLOGICA ALL’USO CAMPI DI APPLICAZIONE ex art. 2: "Ai fini del presente decreto con il termine: "oggetti" si intendono laminati, pellicole, contenitori, recipienti, utensili, fogli, vernici, impianti, apparecchiature, strumenti di produzione, di immagazzinamento, di trasporto o di condizionamento ed altri manufatti vari allo stato di oggetti finiti pronti per l'impiego. "Alimenti" si intendono tutte le sostanze commestibili, solide o liquide, di origine animale, vegetale o minerale, che possono essere ingerite dall'uomo allo stato naturale, o lavorate, o trasformate o miscelate, compresi i preparati da masticare, come il "chewing gum" ed analoghi". LISTE POSITIVE DELLE SOSTANZE AUTORIZZATE ALL’IMPIEGO Liste a carattere vincolante, specifiche per ogni singolo materiale: solo le sostanze in esse comprese possono essere utilizzate per la fabbricazione dei materiali regolamentati. Per ogni singolo composto, identificato mediante l'esatta definizione chimica, vengono precisate condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego. Le liste positive sono liste aperte perché soggette a continuo aggiornamento. Infatti sono stati introdotte diverse sostanze che hanno evidentemente superato i test di accettabilità tossicologica previsti dal 21/03/73 in armonia con le disposizioni comunitarie. LISTE POSITIVE - DEFINIZIONI QM (T) = quantità max di sostanza residua ammessa nel materiale od oggetto espressa come sostanza (gruppo di sostanze) QMA (T) = quantità max di sostanza residua ammessa nel materiale od oggetto espressa come mg/6 dm2 (superficie a contatto) di sostanza (gruppo di sostanze) LMS(T) = limite di migrazione specifica nel prodotto o nel simulante espresso come sostanza (gruppo di sostanze) METODI MIGRAZIONE GLOBALE I metodi analitici si basano su modalità esecutive aderenti alle condizioni reali in cui si verifica il contatto fra imballaggio e alimento. SOLVENTI SIMULANTI (DM 338) • solvente A = acqua distillata • solvente B = acido acetico 3% in acqua • solvente C = alcool etilico 10% (almeno) in acqua • solvente prodotti lattiero caseari = alcool etilico 50% in acqua (introdotto da Dir.2007/19) • solvente D = olio di oliva rettificato (riferimento) o olio di girasole o olio di mais o miscela di trigliceridi Simulanti sostitutivi/alternativi: iso ottano etanolo al 95% MPPO (ossido di polifenile modificato) Per giudizio di non conformità è obbligatorio l’olio di oliva. CLASSIFICAZIONE DEGLI ALIMENTI Gli alimenti sono stati infatti divisi in classi molto più precise secondo una tipologia evidentemente più differenziata. N° Rif. Denominazione alimenti 02.03 Paste alimentari 03.01 Cioccolato, prodotti rivestiti di cioccolato, succedanei e prodotti rivestiti di succedanei 07.04 Formaggi: A. Interi e con crosta B. Fusi C. Tutti gli altri 08.10 Alimenti secchi: A. aventi sostanze grasse in sup. B. altri A B C D X/5 X(a) X(a) X(a) X(a) X/3 X/5 SCELTA DEI SIMULANTI Alimenti a contatto Esclusivamente alimenti acquosi Simulante A Esclusivamente alimenti acidi Simulante B Esclusivamente alimenti alcolici Simulante C Esclusivamente alimenti a base di sostanze grasse Simulante D Tutti gli alimenti acquosi e acidi Simulante B Tutti gli alimenti alcolici ed acquosi Simulante C Tutti gli alimenti alcolici ed acidi Simulante C e B Tutti gli alimenti a base di sostanze grasse ed acquosi Simulante D e A Tutti gli alimenti a base di sostanze grasse e acidi Simulante D e B Tutti gli alimenti a base di sostanze grasse, alcolici e acquosi Simulante D e C Tutti gli alimenti a base di sostanze grasse, alcolici e acidi Simulante D, C e B CONDIZIONI DI TEMPO E DI TEMPERATURA Scegliere i tempi e le temperature che corrispondono alle peggiori condizioni di contatto prevedibili. Se il contatto fra imballaggio e alimento avviene con una combinazione di due o più tempi e temperature, la prova di migrazione viene effettuata sottoponendo il camp. in successione a tutte le condizioni peggiori prevedibili utilizzando al stessa porzione di simulante. Senza indicazioni sulle modalità d’uso si ritengono più rigorose le seguenti condizioni di prova: A, B e C 4 ore a 100°C o riflusso oppure solo D 2 ore a 175°C Condizioni di contatto nell'impiego reale Condizione di prova Durata di contatto Tempo di prova t 5 min 0,5 ore 1 ora 2 ore < 5 min <t< 0,5 ore <t< 1 ora <t< 2 ore <t< 24 ore t> 24 ore Temperatura di contatto T 5°C 20°C 40°C 70°C 100°C 121°C 130°C T < <T <T <T <T <T <T <T < < < < < < < < 5°C 20°C 40°C 70°C 100°C 121°C 130°C 150°C 150°C cfr condizioni punto 4.4 0,5 ore 1 ora 2 ore 24 ore 10 giorni Temperatura di prova 5°C 20°C 40°C 70°C 100°C o temp. di riflusso 121°C (*) 130°C (*) 150°C (*) 175°C (*) Casi particolari: Hot fill (< 15 min tra 70°C e 100°C) prova 2 ore a 70°C o 10 gg a 40°C Microonde: Prova forno convenzionale o micronde con tempi e temperature da tabella (*) Questa temperatura è utilizzata esclusivamente con il simulante D. Per i simulanti A,B o C la prova può essere sostituita con una effettuata a 100°C o a temperatura di riflusso per un tempo pari a 4 volte quello scelto in base alle regole generali. LIMITI DI MIGRAZIONE SPECIFICA E QM N° RIF. N° CAS. NOME RESTRIZIONI 30140 00141-78-6 Acetato di etile - Di-2 –etilesile ftalato In quantità non superiore al 5%, come somma di tutti gli ftalati, e non per alimenti per i quali è previsto l’impiego del simulante D. Non per materie plastiche destinate alla fabbricazione di articoli per la puericoltura, …. Rf. DM 17/12/1999 n° 538 31920 00103-23-1 Adipato di bis (2etilesile) LMS= 18 mg/Kg 38240 00119-61-9 Benzofenone LMS=0,6 mg/Kg * 63200 51877-53-3 Lattato di manganese LMS(T) = 0,6 mg/Kg (espresso come manganese) *