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Criteri per l’assegnazione di incentivi per impianti termici a biomassa legnosa
PROVINCIA DI UDINE
PROGETTO SPERIMENTALE
PER L’EROGAZIONE DI INCENTIVI A FINANZIAMENTO DI
IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE
PREMESSA
Premesso che lo sviluppo e la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, e tra queste anche le
biomasse di origine forestale consentono:
a) il contenimento dei fenomeni di inquinamento ambientale sia nel territorio provinciale che a
livello globale, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi assunti anche dall’Italia
attraverso il protocollo di Kyoto;
b) la crescita e la competitività dell’industria nazionale del settore con particolare riferimento
alla piccola e media impresa, propria della cultura industriale italiana e friulana, con ampie
possibilità in termini di indotto e di valorizzazione delle risorse locali;
Considerato inoltre che:
c) il legno è una fonte energetica che si rinnova continuamente, accumulando carbonio che
sottrae all’atmosfera grazie all’energia solare e in quantità equivalente alla CO2 emessa nella
combustione con un bilancio emissivo correlato direttamente al rendimento di combustione;
d) il legno è reperibile su scala locale ed è utilizzabile direttamente in loco, con minimo
impatto sul sistema dei trasporti;
e) la valorizzazione energetica dei boschi e del legno prodotto in impianti arborei agricoli e
forestali crea nuova occupazione locale e ottimizza la gestione del patrimonio forestale
anche ai fini dell’antincendio;
f) l’incentivazione dell’installazione di impianti che utilizzino le biomasse legnose è da
considerarsi in via sperimentale al fine di procedere ad una verifica delle capacità di
diffusione del sistema, anche per la programmazione di ulteriori finanziamenti
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Criteri per l’assegnazione di incentivi per impianti termici a biomassa legnosa
CIO’ PREMESSO,
si ritiene opportuno adottare in via sperimentale il seguente testo recante i criteri per l’assegnazione
di incentivi che favoriscano la diffusione di impianti termici alimentati a biomasse legnose per il
riscaldamento di edifici ad uso residenziale.
Art. 1 – Finalità
1.
Il presente testo disciplina le procedure dirette alla concessione ed erogazione di un incentivo
provinciale in conto capitale a beneficio di soggetti privati per finanziare le spese di acquisto
ed installazione di caldaie destinate al riscaldamento di ambienti e la produzione di acqua
calda sanitaria, alimentate mediante biomasse legnose forestali con caratteristiche
corrispondenti a quelle di seguito specificate.
2.
L’incentivo non è cumulabile con finanziamenti erogati da altre fonti.
3.
Ai soli fini del presente testo, si intende per biomassa legnosa:
a)
Materiale legnoso derivante da coltivazioni dedicate (esclusi i semi vinaccioli);
b)
Materiale legnoso derivante da interventi selvicolturali e da potature anche di piante
e arbusti ornamentali;
c)
Materiale legnoso derivante da trattamenti esclusivamente meccanici di coltivazioni
agricole non dedicate;
d)
Materiale derivante da lavorazioni esclusivamente meccaniche di legno vergine, non
contaminato da inquinanti
Sono esclusi gli scarti legnosi chimicamente trattati, derivanti da processi di lavorazione
quali, in particolare, verniciatura, impregnazione, laccatura, incollatura.
La biomassa legnosa considerata ai fini del presente testo può presentarsi sotto forma di:
a)
Ciocchi
b)
Legno triturato o frantumato
c)
Legno cippato
Art. 2 – Interventi ammissibili e requisiti di ammissione
1.
Sono concessi incentivi per l’installazione di caldaie destinate al riscaldamento ambienti ed
alla produzione di acqua calda sanitaria, che abbiano le seguenti caratteristiche:
a. Caldaia adatta ad essere alimentata a ciocchi di legna o cippato, con rendimento utile
nominale minimo, come definito dalla norma UNI EN 303-5, almeno equivalente a
quello di classe 3, e dimostrato da una certificazione rilasciata da un organismo terzo
indipendente;
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b. Potenza massima della caldaia: 35kW termici.
2.
Sono ammissibili interventi di sostituzione di generatori di calore (caldaie) esistenti, se
alimentati a combustibili fossili, con caldaie a biomassa del tipo indicato al punto 1 del
presente articolo.
3.
Le caldaie installate devono rispettare i limiti di emissione imposti dalla normativa italiana
vigente. Il valore delle varie emissioni dovute al funzionamento della caldaia dovrà essere
dimostrato da un certificato rilasciato da un organismo terzo indipendente.
4.
L’impianto termico può essere costituito, oltre che dalla caldaia, anche da un accumulatore di
acqua calda per l’alimentazione dell’impianto di riscaldamento (accumulatore inerziale o
puffer, semplice o combinato) collegato alla caldaia. In tal caso, nel calcolo della spesa per la
quale è richiesto il finanziamento possono essere considerati anche i costi per l’acquisto e
l’installazione di tale accumulatore. L’installazione dell’accumulatore incide sul calcolo del
punteggio ai fini della posizione nella graduatoria delle domande di finanziamento ricevute
dalla Provincia di Udine.
5.
Non sono ammessi a finanziamento apparecchi quali caminetti, termocaminetti e stufe, anche
se alimentati mediante biomasse legnose, ed anche se del tipo adatto al riscaldamento di acqua
calda.
6.
Gli impianti oggetto di incentivo ed i loro componenti dovranno essere progettati e realizzati
da soggetti abilitati, nel rispetto di leggi, decreti, disposizioni e norme tecniche vigenti in
materia, comprese quelle in materia urbanistica, ambientale, di sicurezza, di prevenzione
incendi, nonché della pratica della buona norma.
7.
L’intero impianto e le relative prestazioni di funzionamento devono godere di una garanzia,
rilasciata dall’installatore, non inferiore a due anni, mentre le caldaie e gli accumulatori
devono essere garantite dal produttore per almeno tre anni.
Art. 3 – Soggetti beneficiari
1.
Possono beneficiare degli incentivi in questione i soggetti privati che, alla data di
presentazione della domanda, risultino proprietari del bene immobile su cui si intende
realizzare l’intervento, ovvero comproprietari o usufruttuari del medesimo bene, con
autorizzazione sottoscritta dal proprietario, qualora diverso dal richiedente.
2.
L’edificio oggetto di intervento deve essere adibito a civile abitazione ed ubicato sul territorio
della Provincia di Udine.
3.
I soggetti privati che richiedono l’incentivo dovranno essere già residenti in uno dei Comuni
della Provincia di Udine al momento dell’approvazione del presente testo.
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4.
Ogni richiedente potrà presentare una sola istanza.
5.
In caso di interventi da realizzare su parti comuni di immobili, la domanda è presentata
dall’Amministratore del condominio ovvero dal rappresentante dei condomini.
6.
Qualora la domanda sia presentata dall’Amministratore del condominio, alla medesima deve
essere allegato il verbale della deliberazione assembleare di approvazione della spesa, assunta
con le maggioranze previste dalle vigenti norme. In tali casi l’Amministratore può essere
delegato a riscuotere l’incentivo.
7.
Qualora la domanda sia presentata da un rappresentante dei condomini, alla medesima deve
essere allegato l’atto di conferimento della procura, comprensiva di mandato ad agire relativo
a tutti gli incombenti connessi e conseguenti alla presentazione della domanda stessa.
Art. 4 – Modalità e termini di presentazione delle domande
1.
Le domande, a pena di irricevibilità, dovranno essere:
a. Redatte in conformità ai modelli allegati al presente testo.
b. Firmate in originale.
c. Inviate in busta chiusa per posta Raccomandata con avviso di ricevimento. Per la
data di presentazione farà fede il timbro dell’ufficio postale purché la raccomandata
pervenga all’ufficio provinciale competente entro 15 giorni dalla scadenza del
termine di cui al successivo punto 3.
d. Confezionate in modo che ogni busta contenga una sola domanda e riporti all’esterno
la dicitura “Domanda di concessione di incentivo provinciale a finanziamento di
impianti termici a biomasse legnose”.
2.
Le domande dovranno esser indirizzate a Provincia di Udine – Ufficio Energia – Piazza
Patriarcato, 3 – 33100 - Udine.
3.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 29 giugno 2007.
4.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a. Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del soggetto
richiedente.
b. Copia fotostatica del tesserino del codice fiscale del soggetto richiedente.
c. Preventivo di spesa dettagliato dell’intervento, in duplice copia.
d. Certificato riportante il rendimento della caldaia proposta rilasciato da un organismo
terzo indipendente ai sensi della norma EN 303 -5.
e. Scheda tecnica (come da Allegato 2 al presente testo), compilata in ogni sua parte e
controfirmata.
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f. Modulo “Richiesta di concessione dell’incentivo provinciale per il finanziamento di
un impianto di riscaldamento alimentato a biomassa e contestuale dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà”, (come da Allegato 1 al presente testo), compilato in
ogni sua parte e firmato.
g. Visura catastale e planimetria di eventuali terreni di proprietà del richiedente
coltivati a bosco, a frutteto o a vivaio.
h. Copia delle pratiche amministrative (DIA, o richiesta di autorizzazione, o altro
ancora) qualora già presentate presso il Comune competente per l’installazione
dell’impianto termico oggetto della domanda.
i. Dichiarazione, rilasciata dal costruttore della caldaia a biomassa per l’installazione
della quale si richiede l’incentivo, del fatto che la stessa è dotata di sistema di
regolazione con sonda Lambda. Tale dichiarazione dovrà essere allegata nel caso in
cui il richiedente abbia dichiarato che la caldaia che intende installare è dotata di tale
sistema di regolazione.
5. È data facoltà agli uffici della Provincia di Udine di richiedere l’ulteriore documentazione
integrativa ritenuta necessaria.
Art. 5 – Spesa ammissibile
1.
Saranno considerate ammissibili solo le spese sostenute dopo la data di presentazione della
domanda (tranne quanto indicato al punto 2 del presente articolo).
2.
Saranno considerate ammissibili anche le spese relative alle pratiche amministrative (DIA,
autorizzazione o altro), corrisposte alle autorità locali per l’esecuzione dei lavori per cui si
richiede l’incentivo, nel caso in cui fossero state sostenute prima della presentazione della
domanda di concessione dell’incentivo oggetto del presente testo.
3.
La spesa ammissibile, contenuta nel limite massimo indicato al successivo punto 5 del
presente articolo è determinata dalle seguenti voci:
a. Fornitura e posa in opera dei materiali e dei componenti strettamente necessari al
funzionamento della caldaia e dell’accumulatore.
b. Spese tecniche nella misura non superiore al 7 % delle spese indicate al punto a),
comprese le spese necessarie ad ottenere le autorizzazioni.
c. Imposta sul valore aggiunto (IVA), ove sia stata effettivamente sostenuta e non possa
in alcun modo essere recuperata dal beneficiario.
4.
Non saranno riconosciute ammissibili le spese relative a:
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a) Impianti di utilizzazione dell’energia prodotta (terminali dell’impianto di
riscaldamento).
b) Sistemi di regolazione dell’impianto di erogazione dell’energia termica, al di fuori di
quelli strettamente necessari per il corretto funzionamento della caldaia.
c) Sistemi di distribuzione dell’energia termica (tubazioni, isolanti, circolatori, valvole),
al di fuori di quelli strettamente necessari per il corretto funzionamento della caldaia.
d) Acquisto di materiali usati, di consumo, o parti di ricambio.
5.
Il limite massimo della spesa ammessa è di 15.000,00 Euro.
Art. 6 – Entità dell’incentivo
L’incentivo in conto capitale, destinato alla realizzazione degli interventi oggetto del presente
progetto sperimentale, è determinato nella misura massima del 40% della spesa ammissibile così
come definita al precedente art. 5.
Art. 7 – Fondi disponibili
La disponibilità di fondi provinciali per l’erogazione degli incentivi ammonta a complessivi
180.000,00 Euro.
Art. 8 – Attribuzione dei punteggi e graduatoria
1.
Gli incentivi saranno concessi ai primi classificati nella graduatoria dei richiedenti fino
all’esaurimento della disponibilità di cui al precedente art. 7. I punteggi necessari alla
formazione della graduatoria dei progetti presentati saranno assegnati sulla base degli elementi
individuati dalla tabella riportata nell’Allegato 3 al presente testo.
2.
Al fine di incentivare la diffusione di componenti impiantistici di elevato standard qualitativo,
sarà attribuito un punteggio di merito (come indicato all’Allegato 3), alle caldaie dotate di
sonda Lambda.
3.
Al fine di incentivare l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per il riscaldamento degli
ambienti e la produzione dell’acqua calda sanitaria, sarà attribuito un punteggio di merito
(come indicato all’Allegato 3) nel caso di presenza - o di realizzazione contestuale
all’impianto per il quale si richiede l’incentivo - di un impianto solare termico a circolazione
forzata per l’integrazione nella produzione di acqua calda sanitaria e/o per l’integrazione nella
produzione di energia per il riscaldamento, nello stesso edificio in cui sarà installato
l’impianto per il quale si richiede l’incentivo e a questo collegato.
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4.
Al fine di incentivare la sistemazione e la cura degli appezzamenti coltivati a bosco, e per
incentivare l’utilizzo di biomassa autoprodotta, sarà attribuito un punteggio di merito (come
indicato all’Allegato 3) nel caso in cui il richiedente sia proprietario di un appezzamento
terriero coltivato a bosco, a frutteto o a vivaio, dal quale sia possibile ricavare biomassa
legnosa sufficiente all’alimentazione dell’impianto termico.
5.
Sarà assegnato un punteggio di merito aggiuntivo (come indicato all’Allegato 3) anche in
funzione della numerosità dei componenti del nucleo familiare a cui appartiene il richiedente.
6.
La graduatoria sarà predisposta dalla Provincia sulla base dei punteggi attribuiti in fase
istruttoria.
7.
A parità di punteggio la posizione in graduatoria è determinata dal minor incentivo richiesto
(espresso in Euro). A parità di questo, dalla data di ricevimento della domanda, nel senso che
la priorità sarà assegnata alle domande pervenute prima rispetto al termine di presentazione
previsto dal presente testo.
Art. 9 – Condizioni per l’ammissibilità e la finanziabilità degli interventi
1.
E’ fatto espresso divieto al soggetto richiedente di alienare e/o dismettere gli impianti oggetto
di finanziamento per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di collaudo
dell’impianto stesso. Il soggetto richiedente, nella richiesta di incentivo, dovrà assumere
l’impegno, pena la non ammissibilità della domanda, a mantenere l’impianto medesimo,
durante il suddetto periodo, nelle migliori condizioni di esercizio, avendo anche cura di
attuare le necessarie precauzioni per preservarlo da atti vandalici o comunque da azioni dirette
a causare danni all’impianto stesso, alle persone, e alle cose circostanti.
2.
Al fine di consentire l’attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni, monitoraggio
dell’iniziativa e pianificazione dell’attività dell’Ente, il soggetto richiedente dovrà dichiarare
che, in caso di erogazione dell’incentivo a suo favore, consentirà il libero accesso all’impianto
al personale della Provincia di Udine e si impegnerà ad inviare alla stessa Provincia, a mezzo
raccomandata AR entro il 30 aprile di ciascun anno, e per un periodo di cinque anni, la scheda
compilata di cui all’Allegato 4 al presente testo e una tantum – in caso di sostituzione di un
impianto esistente – anche la scheda di cui all’Allegato 5 del presente testo.
3.
In qualsiasi momento la Provincia di Udine può disporre controlli, anche a campione, al fine
di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte dal soggetto che presenta domanda di
incentivo e dal beneficiario dell’incentivo stesso. Inoltre, possono essere richiesti anche
l’invio di documenti integrativi e la presentazione di chiarimenti.
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Art. 10 – Istruttoria
L’Ufficio Energia della Provincia di Udine, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione delle domande effettua l’istruttoria delle domande pervenute.
Art. 11 – Approvazione della graduatoria
1.
Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 10, sono approvati:
a) La graduatoria delle domande ammissibili.
b) L’elenco delle domande non ammissibili con relativa dichiarazione di archiviazione.
2.
La graduatoria di cui al comma 1 è pubblicata sul sito internet della Provincia di Udine.
Art. 12 – Tempi di realizzazione e rendicontazione delle spese
La realizzazione dell’impianto e la successiva richiesta di liquidazione agli uffici competenti del
relativo incentivo devono avvenire entro 120 giorni dalla data di comunicazione al beneficiario, da
parte della Provincia di Udine, dell’assegnazione dell’incentivo.
Art. 13 – Erogazione dell’incentivo
1. L’incentivo, nei limiti delle disponibilità di bilancio di cui al precedente art. 7, sarà erogato ai
soggetti che avranno presentato domande ammissibili, procedendo nell’ordine risultante dalla
graduatoria finale, sulla base della dimostrazione della spesa sostenuta e solo in seguito alla
presentazione, nei termini previsti dal provvedimento di concessione, di corrispondente richiesta
di liquidazione del finanziamento e della seguente documentazione:
a) Relazione di collaudo dell’impianto asseverata da un tecnico o professionista
abilitato.
b) Progetto dell’impianto come realizzato, redatto da un professionista abilitato. Il
progetto dovrà comprendere lo schema dell’impianto realizzato, possibilmente in
formato A3, in cui siano chiaramente indicati i componenti per i quali si richiede il
finanziamento. Lo schema dovrà riportare l’impianto nella sua completezza, in
particolar modo nel caso in cui, al fine di ottenere un maggior punteggio di merito, si
sia dichiarato, nella domanda di concessione di incentivo, il collegamento della
caldaia a biomassa ad un accumulatore dell’acqua calda di riscaldamento
(accumulatore inerziale) e ad un impianto solare termico a circolazione forzata. Il
progetto dovrà comprendere anche una relazione tecnica descrittiva, sintetica, di
massimo quattro pagine in formato A4.
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c) Certificato relativo alle emissioni ed al rispetto dei limiti di emissione stabiliti dalla
norma UNI EN 303-5, nonché da altri provvedimenti normativi e legislativi italiani
in materia.
d) Certificati di garanzia per la caldaia e l’accumulatore, in base a quanto specificato al
punto 7 dell’articolo 2 del presente testo.
e) Nel caso di intervento di sostituzione di un generatore esistente alimentato a
combustibile fossile, la scheda di cui all’Allegato 5 al presente testo.
f) Dichiarazione di conformità ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la
sicurezza degli impianti), accompagnata da un’autocertificazione sottoscritta dal
beneficiario e dall’installatore in cui gli stessi dichiarano che l’opera è stata eseguita
in conformità a quanto indicato nella domanda di incentivo ed in base a quanto
riportato nel progetto di cui al punto b).
g) Dichiarazione di avvenuta presentazione della denuncia di inizio attività (DIA) o di
avvenuto rilascio delle autorizzazioni necessarie (qualora non fossero già state
allegate alla richiesta di concessione dell’incentivo).
h) Dichiarazione di fine lavori con allegata copia della fattura quietanzata delle spese
sostenute.
i) Dichiarazione dalla quale risulti che il richiedente non ha già beneficiato di
agevolazioni pubbliche sul medesimo intervento oggetto della domanda.
j) Dichiarazione di avvenuta presentazione dell’attestato di certificazione energetica
delle edificio o dell’unità immobiliare interessati dall’incentivo ex art. 6 del D.Lgs
192 /05 come modificato dal D.Lgs. 311/2007;
2.
Le fatture presentate dovranno coprire il 100% della spesa ammessa, in caso contrario
l’incentivo sarà erogato proporzionalmente al valore delle fatture presentate.
3.
È data facoltà agli uffici della Provincia di Udine di richiedere l’ulteriore documentazione
integrativa ritenuta necessaria.
Art. 14 – Varianti
1.
L’eventuale richiesta di varianti, debitamente sottoscritta e motivata, deve essere inoltrata alla
Provincia di Udine.
2.
Le varianti non dovranno alterare le condizioni che hanno portato al posizionamento in
graduatoria e quindi non potranno comportare una modifica della posizione nella graduatoria.
3.
Le eventuali varianti non potranno comunque comportare l’aumento dell’incentivo.
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Art. 15 – Revoca dell’incentivo
In caso di:
− inosservanza delle disposizioni contenute nel presente testo indicante i criteri per
l’assegnazione degli incentivi, ed in particolare di quanto disposto dal precedente art. 14 in
merito alle varianti agli impianti;
− mancato rispetto degli adempimenti normativi;
− in ogni altro caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal richiedente in fase di
presentazione della domanda di incentivo;
− dichiarazioni false e mendaci;
sarà disposta revoca dell’incentivo concesso ed il conseguente recupero degli importi
eventualmente già erogati, maggiorati degli interessi calcolati ai sensi di legge a far data
dall’erogazione dell’incentivo e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle
somme da restituire.
Art. 16 – Responsabilità
Per le domande ricevute, l’eventuale posizionamento nella graduatoria in posizione idonea
all’assegnazione dell’incentivo e l’eventuale erogazione dell’incentivo stesso non comportano
alcuna assunzione di responsabilità da parte della Provincia di Udine, o del personale da essa
delegato, relativamente alla correttezza delle scelte progettuali, né al rispetto delle vigenti leggi,
regolamenti, decreti e norme tecniche applicabili al progetto e all’impianto oggetto di
incentivazione. La responsabilità relativa al rispetto di leggi, regolamenti, decreti e norme tecniche,
di qualsiasi tipo, è sempre ed unicamente a carico dei progettisti, installatori, collaudatori ed
utilizzatori, per quanto di rispettiva competenza. L’analisi del progetto richiesto ai soggetti
beneficiari dell’incentivo sarà effettuata dalla Provincia di Udine unicamente allo scopo di
verificare la rispondenza tra l’impianto progettato e le dichiarazioni rilasciate nella compilazione
della scheda tecnica relativa all’intervento e nella domanda di concessione.
Art. 17 – Trattamento dei dati personali
1.
I dati personali saranno trattati, su supporti cartacei e informatici, dalla Provincia di Udine
esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalle
leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria.
2.
I dati richiesti sono essenziali per la conclusione del procedimento, l’attività di raccolta dati,
analisi delle prestazioni, monitoraggio dell’iniziativa e pianificazione dell’attività dell’Ente e
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saranno comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge o da
regolamenti, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
3.
Titolare del trattamento è l’Amministrazione Provinciale di Udine.
ALLEGATI AL PRESENTE TESTO RIPORTANTE I CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE
Allegato 1: Richiesta di concessione dell’incentivo provinciale e contestuale dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ed autocertificazione
Allegato 2: Scheda tecnica
Allegato 3: Tabella e procedura di attribuzione dei punteggi alle domande ricevute
Allegato 4: Scheda di monitoraggio (da inviare annualmente alla Provincia di Udine da parte del
beneficiario dell’incentivo).
Allegato 5: Scheda tecnica integrativa per gli interventi di sostituzione di un generatore di calore
esistente alimentato a combustibile fossile (da inviare una tantum alla Provincia di Udine da parte
del beneficiario dell’incentivo all’atto della richiesta di liquidazione dello stesso).
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