Modalità di acquisizione di beni e servizi in economia

Transcript

Modalità di acquisizione di beni e servizi in economia
COMUNE DI PALERMO
Ufficio Segreteria Generale –Contratti
Via S. Biagio n. 4 - c.a.p. 90134 - Fax 091 6112346
e-mail: [email protected]; e-mail: [email protected]
N.143209
li
17.02.2014
Allegati n.4
e-mail
Ai Sigg.ri Dirigenti
E,p.c.
Al Sig. Segretario Generale
Oggetto: Modalità di acquisizione di beni e servizi in economia: obbligo di ricorso al mercato
elettronico ex art.1comma 450 della L.n.296/2006 e.s.m.i.
In tema di acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, è
fatto obbligo agli Enti locali, dall’art.1 comma 450 della L.n.296/2006, da ultimo modificato con
L.n.94/2012, di ricorrere al mercato elettronico.
L’omessa preventiva verifica dell’insussitenza dei beni e/o prestazioni da acquistare sui
mercati elettronici, è espressamente sanzionata dal Legislatore il quale, all’art.1 comma 1 del D.L.
n.95/2012,conv.in L.n.135/2012, ha previsto che “ nella ricorrenza dei presupposti per il ricorso al
MEPA- il contratto nelle more stipulato è nullo, costituisce illecito disciplinare e causa di
responsabilità amministrativa, ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto
della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.”
Lo scrivente, con note rispettivamente prot.n.396359 del 15.05.2013 e n.583305 del
10.07.2013, che ad ogni buon fine si allegano alla presente, ha avuto modi di portare a conoscenza
delle SS.LL. i suindicati interventi normativi, al fine di uniformare l’operato dell’A.C. al dettato
normativo ed evitare le sanzioni sopracitate.
Con successiva nota prot. n.849161 del 15.10.2013, che si allega, è stato, altresì, evidenziato
che: “il ricorso al libero mercato per l’acquisizione di beni e servizi sotto la “ soglia comunitaria”,
costituisce una modalità residuale di acquisizione dei citati beni ed in quanto tale deve essere
suffragata da una motivazione stringente che deve essere contenuta nel provvedimento dirigenziale
che autorizza il ricorso alla citata procedura”.
Con la suindicata nota lo scrivente, ha dato atto di diverse statuizioni della Corte dei Conti
(Corte dei Coni Sez. Regionale Lombardia n.112/2013; Corte dei Conti Sez. Regionale Marche
COMUNE DI PALERMO
Ufficio Segreteria Generale – Contratti
n.17/2013) che hanno suffragato quanto sopra sostenuto, invitando le SS.LL., nelle more della
modifica del Regolamento Comunale per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture di
beni e servizi ” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.32 del 23.02.2012, ad
uniformarsi alle sopra citate disposizioni normative.
In seguito, con deliberazione del Consiglio Comunale n.338 del 21.10.2013 (trasmessa con email dallo scrivente alle SS.LL. con nota prot.n.904503 del 30.10.2013 che si allega), è stato
modificato l’art.2,comma 5 – “Principi sulle acquisizioni in economia” disponendo espressamente
che “la possibilità di ricorrere alla procedura di cui all’art.125 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. , al
di fuori del ricorso al mercato elettronico, residua solo nelle ipotesi di non reperibilità dei beni o
servizi necessitati ovvero della non equipollenza con altri beni o servizi presenti nel citato
mercato”.
Il successivo comma 6 dispone che “Il Dirigente nel provvedimento a contrattare, indica :
a)
le caratteristiche tecniche necessarie del bene e della prestazione, il preventivo
accertamento della insussistenza degli stessi sui mercati elettronici disponibili, ed ove necessario,
la motivazione sulla non equipollenza con altri beni o servizi presenti sui mercati elettronici”.
Tuttavia, lo scrivente ha avuto modo di rilevare che diversi Uffici e Servizi continuano a far
ricorso alla procedura per l’acquisizione in economia di beni e servizi, ai sensi del Regolamento,
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.32 del 23.02.2012., senza tener conto di
quanto comunicato dallo scrivente con le suindicate note e, soprattutto, delle modifiche introdotte al
citato Regolamento con la successiva deliberazione n.338/2013.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si invitano le SS.LL., nell’ipotesi in cui
dovessero ricorrere all’acquisto di beni e servizi per importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario, mediante cottimo fiduciario o affidamento diretto, ad uniformarsi, preliminarmente,
alle calendate disposizioni normative.
Soltanto nelle ipotesi residuali espressamente individuate dall’art.2 comma 5 del
Regolamento Comunale per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture di beni e
servizi, così come da ultimo modificato dal C.C. con deliberazione n.338/2013, è consentito il
ricorso alle modalità di acquisizione in economia per le categoria di prestazioni ed entro il tetto di
spesa indicate dalla citata normativa interna, significando che, ai sensi di quanto disposto
22/05/2014
COMUNE DI PALERMO
Ufficio Segreteria Generale – Contratti
dall’art.2,comma 6 del citato Regolamento, il Dirigente nel provvedimento a contrarre deve dare
atto del “preventivo accertamento della insussistenza degli stessi sui mercati elettronici
disponibili, ed ove necessario, la motivazione sulla non equipollenza con altri beni o servizi
presenti sui mercati elettronici”.
Distinti saluti.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giuseppe Sacco)
22/05/2014