ATTO DIRIGENZIALE N. 728 del 29/10/2012

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ATTO DIRIGENZIALE N. 728 del 29/10/2012
ATTO DIRIGENZIALE
N. 728 del 29/10/2012
POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE INFRASTRUTTURE E DELLA
MOBILITA'
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO L’ARCHIVIO
OGGETTO:
IMPOSIZIONE OBBLIGO DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE SU GOMMA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2012
ALLE SOCIETÀ BUSITALIA NORD SRL E PIÙBUS SCARL
Ufficio Proponente:
Trasporti
Dirigente/Titolare P.O.: COLLODEL ING. PAOLO
Visto il D. Lgs. 19.11.1997 n. 422 “Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e
compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4, comma 4, della Legge 15.3.97,
n. 59” così come modificato dal D.Lgs. 400/99;
Vista la L.R. 31.7.1998 n. 42 “Norme per il trasporto pubblico locale” così come modificata
dalla LR .n. 72 del 31.12.1999, in particolare il titolo III (attribuzione delle funzioni) e titolo IV
(Esercizio delle Funzioni);
Visto il Reg CE 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per
ferrovia;
Vista la delibera di Consiglio Provinciale n.18 del 7/02/2000 “Trasferimento di funzioni, risorse
finanziarie e personale al Circondario Empolese Val d’Elsa” con la quale la Provincia di Firenze ha
conferito al Circondario Empolese Valdelsa le competenze in materia di trasporto pubblico locale;
Visto il “Contratto di appalto per servizi di trasporto pubblico locale di persone urbano ed
extraurbano di cui all’art. 2 comma 1 lettera b) della L.R. 42/98 e successive modificazioni”
stipulato tra il Circondario Empolese Valdelsa e Piùbus S.c.a r.l. in data 25.03.2005, Rep. n. 464, a
seguito di gara indetta con atto dirigenziale n. 350 del 17/11/2003 ed aggiudicata con
determinazione dirigenziale n. 520 del 23/12/2004 in via definitiva alla società Più Bus S.c. a r.l.
per il complessivo importo di € 19.383.403,00, la cui validità è scaduta il 31/03/2010;
CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA - PIAZZA DELLA VITTORIA, 54 - 50053 EMPOLI (FI)
Tel. 05719803.11 Fax 05719803.333 e-mail [email protected] - http://www.empolese-valdelsa.it
istituito con LR n°38 29/5/1997 - CF 91016930488
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Vista la delibera n.13 del 02/03/2010 con cui la Giunta Esecutiva ha proceduto alla
“Approvazione della convenzione fra Comuni e Circondario Empolese Valdelsa per la gestione
associata dei servizi di trasporto pubblico locale nel bacino di traffico del Circondario Empolese
Valdelsa”, convenzione approvata anche dai rispettivi Consigli Comunali e sottoscritta in data
25/05/2010;
Vista la determinazione a contrarre n. 437 del 26/11/2009 del Circondario Empolese Valdelsa,
che ha disposto l’indizione della procedura ristretta per l’appalto del servizio di trasporto pubblico
locale di persone urbano ed extraurbano su gomma e di servizi correlati;
Visto l’atto dirigenziale n. 299/2010 con il quale la suindicata procedura di gara è stata sospesa a
seguito della manovra finanziaria di cui al D.L. 31 maggio 2010 n.78 convertito nella Legge
n.122/2010 e dell’assoluta incertezza sulle risorse da destinare al TPL per l’anno 2011;
Vista la Deliberazione n. 628 del 28 giugno 2010 con la quale la Giunta Regionale ha
confermato per le sole annualità 2009 e 2010 e 2011 le risorse destinate rispettivamente ai P.U.M.
(Progetti di riorganizzazione e valorizzazione servizi) e per la sola annualità 2010 quelle destinate la
Trasporto Pubblico Locale, rinviando ad una nuova Conferenza, da concludersi entro il 31 dicembre
2010, la rideterminazione dei servizi minimi di TPL e le relative risorse, nonché l’individuazione
degli elementi essenziali dei nuovi bandi di gara, anche in riferimento alla durata degli affidamenti;
Visti gli atti dirigenziali n. 137 del 31/03/2010, 331 del 30/06/2010 e 385 del 30/07/2010 con i
quali il contratto di servizio è stato prorogato rispettivamente al 30 giugno 2010, al 30 luglio 2010 e
al 30 settembre 2010;
Visto l’atto dirigenziale n. 475 del 20/09/2010 con il quale è stato prorogato il contratto di
servizio al 31 dicembre 2010 ed il successivo contratto di proroga stipulato dal Circondario
Empolese e Piùbus Scarl in data 20/09/2010;
Considerato che Piùbus scarl, aveva già dichiarato sia nelle premesse del contratto di proroga
stipulato in data 20 settembre 2010, sia in sede di comitato tecnico del 9 novembre 2010 sia con
FAX del 27 dicembre 2010 (ns prot. n.23350 del 28/12/2010) di non continuare il servizio agli
stessi patti e condizioni del contratto in scadenza;
Visti gli atti dirigenziali n. 633 del 30/12/2010, n. 56 del 28/01/2011, n. 123 del 25/02/2011, n.
202 del 30/03/2011, n. 320 del 30/05/2011, n. 529 del 31/08/2011 e n. 638 del 31/10/2011 con i
quali si è proceduto alla imposizione dell’obbligo di servizio di trasporto pubblico locale su gomma
alle società Busitalia e Piubus scarl per l’anno 2011;
Visto l’atto dirigenziale n. 756 del 30/12/2011 come integrato dagli atti n.11 del 10/01/2012 e n.
15 del 12/01/2012, n. 107 del 27/02/2012, n. 404 del 31/05/2012, n. 607 del 24/08/2012 e n. 673 del
28/09/2012 con il quale si è proceduto alla imposizione dell’obbligo di servizio di trasporto
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pubblico locale su gomma alle società Busitalia e Piubus scarl per il periodo da gennaio a ottobre
2012;
Vista la delibera di giunta esecutiva n. 67 del 27.12.2011 con la quale si è dato incarico al
competente ufficio trasporti del Circondario Empolese Valdelsa, di predisporre un programma di
esercizio per l’anno 2012 compatibile con le risorse disponibili e si è dato mandato al Dirigente
responsabile della Direzione Viabilità, Edilizia, Trasporti, Pianificazione Territoriale, Difesa del
Suolo, SIT di adottare tutti gli atti necessari per la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico
locale per l’anno 2012;
Visto la Delibera GR Toscana n. 40 del 24/01/2012 “Assegnazione provvisoria agli Enti delle
risorse per il trasporto pubblico locale per il periodo gennaio giugno 2012”;
Visto il decreto regionale n. 3186 del 18/7/2012 relativo alle risorse per il tpl per il periodo
luglio agosto 2012, il decreto regionale n. 4648/2012 relativo alle risorse per il tpl per il mese di
settembre 2012 ed il decreto regionale n. 4681 del 9/10/2012 relativo alle risorse per il tpl per i mesi
di ottobre, novembre e dicembre 2012;
Considerato che al fine di assicurare il diritto alla mobilità dei cittadini, stante il pericolo
imminente di interruzione del servizio di trasporto pubblico è necessaria l’adozione di un
provvedimento di emergenza, per la prosecuzione del servizio svolto da ciascuna delle società
facenti parte del Consorzio PiùBus scarl affidatario del servizio nell’ambito del lotto EmpoleseValdelsa, a decorrere dal 1 ottobre 2012;
Considerato che l’art 5 comma 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 consente all’autorità
competente degli Stati membri di “prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del
servizio o di pericolo imminente di interruzione”;
Considerato che i provvedimenti di emergenza di cui al suddetto art 5 comma 5 possono
consistere, ai sensi della medesima disposizione, nella “aggiudicazione diretta di un contratto di
servizio pubblico” oppure nella “proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico” oppure,
ancora, nella “imposizione dell’obbligo di fornire determinati servizi pubblici” e che questi
provvedimenti di emergenza non possono avere una durata superiore a due anni (art 5 comma 5
Regolamento CE n. 1370/2007);
Considerato che l’art. 5 del Regolamento CE n. 1370/2007, non subordina la possibilità di
ricorrere ai provvedimenti di urgenza di cui sopra all’assenza di eventuali divieti del legislatore
nazionale e l’adozione di detti provvedimenti non è dunque in contrasto con il disposto dell’art. 23
bis della Legge n. 133/2008, come novellato dalla Legge n. 166/2009;
Considerato che gli obblighi di servizio pubblico, quale sia la loro fonte giuridica, devono
essere comunque oggetto di compensazione (art 6 Regolamento CE n. 1370/2007);
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Considerato che l’art. 61 della legge 23 luglio 2009 n. 99 ha espressamente riconosciuto alle
autorità competenti all’aggiudicazione di contratti di servizio nel settore del trasporto pubblico, la
possibilità di avvalersi, anche in deroga alla disciplina di settore, delle previsioni di cui all’art. 5,
paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all’art. 8, paragrafo 2 del Regolamento CE 23 ottobre 2007 n. 1370/2007,
aggiungendo che ai soggetti aggiudicatari di contratti di servizio ai sensi di detto Regolamento non
si applica l’esclusione dalle procedure concorsuali per la scelta dei gestori del servizio, prevista dal
comma 2 lettera a) dell’art. 18 del D. Legislativo n. 422/1997;
Considerato che in data 3 dicembre 2010 è stata inviata lettera alla Piùbus scarl con la quale si
sollecitava la presentazione delle richieste sia relative agli aumenti tariffari sia per il corrispettivo
per l’anno 2011;
Considerato che con lettera del 14 dicembre 2010 (ns prot. 22841 del17/12/2010) Piùbus scarl
presentava richiesta di aumento tariffario ma si diceva non in grado di “indicare alcun importo” per
quanto riguarda il corrispettivo chilometrico per il servizio e che con Fax del 27/12/2010 (ns prot.
23350) si riprometteva di quantificare la richiesta economica;
Considerato che in data 12/12/2011 (prot. 23477), analogamente a quanto fatto per l’anno 2011,
è stato richiesto alla Piùbus scarl la richiesta per l’adeguamento del corrispettivo per l’anno 2012;
Considerato che con lettera del 23 dicembre 2011 (ns prot. 24483 del 23/12/2010) Piùbus scarl
si diceva non in grado di “indicare un corrispettivo chilometrico unitario per il servizio 2012”
affermando che questo era subordinato al piano dei servizi ed alle tariffe;
Considerando che, come precisato nella lettera del 27/12/2012 (prot. n. 24615) che il piano dei
servizi è stato già concordato con ciascuna delle società facenti parte di Piùbus Scarl, ed in
particolare con la società Copit nella riunione del 23/11/2011 e con la società CAP nella riunione
del 6/12/2011, mentre per quanto riguarda Busitalia la proposta definitiva per il piano dei servizi
2012, accettata da questa amministrazione, è quella del 20/12/2011;
Considerato che per quanto riguarda le tariffe, restano valide quelle approvate con delibera di
giunta esecutiva n. 86 del 21.12.2010, con la quale è stato riconosciuto un aumento tariffario medio
dell’7,86% sui titoli di viaggio (7,11% sulle tariffe urbane ed 8,60% sulle tariffe extraurbane), in
quanto nessuna ulteriore richiesta di aumento tariffario è pervenuta da parte delle società che
svolgono il servizio e pertanto nessuna istruttoria a riguardo avviata;
Considerato che, a norma degli artt. 4 e 5 del sopraccitato Regolamento CE n. 1370/2007 gli atti
di imposizione dell’obbligo di fornire il servizio pubblico devono stabilire “in anticipo in modo
obiettivo e trasparente, i parametri in base ai quali deve essere calcolata l’eventuale compensazione
e la natura e portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi” e tali parametri sono da
determinarsi “in modo tale che la compensazione corrisposta non possa superare l’importo
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necessario per coprire l’effetto finanziario netto sui costi sostenuti e sui ricavi originati
dall’assolvimento dell’obbligo di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi ricavi trattenuti
dall’operatore del servizio pubblico, nonché di un profitto ragionevole”;
Considerato che, in mancanza di ogni indicazione sui costi da parte delle aziende esercenti il
servizio, appare congruo per la determinazione dell’importo dovuto a titolo di compensazione fare
riferimento all’unico elemento fornito dalle aziende che svolgono il servizio e precisamente
l’importo contenuto nell’offerta economica presentata dalla stesse aziende al momento della gara
che le ha viste vincitrici ed assegnatarie del servizio;
Considerato che nel lodo arbitrale deliberato il 25/01/2010 nel procedimento promosso per
dirimere la vertenza insorta tra Piùbus scarl ed il Circondario Empolese Valdelsa per la revisione
del corrispettivo contrattuale il collegio arbitrale constatata la lacuna determinata dalla mancata
attuazione dell’art.6 secondo comma L.n 537/1993 e dopo aver ritenuto “di dovere prendere in
considerazione tre ordini di indici ISTAT” e precisamente “l’indice nazionale dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati – indice generale FOI”, “l’indice nazionale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati per i trasporti- indice generale FOI-trasporti” e
“l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività- indice NIC voce 0702”, ha
rilevato che “nessuno dei tre indici in questione rappresenta puntualmente la variazione dei costi
nel settore del trasporto pubblico locale (di persone su gomma)” ed ha ritenuto di applicare l’indice
Foi trasporti, in quanto tale indice “rappresenta meglio le dinamiche dei costi sostenuti dalle
imprese del settore in esame. In considerazione del fatto che la revisione in questione deve
compensare essenzialmente le variazioni dei costi sopportati dall’impresa esercente, appare
preferibile fare applicazione di un indice che sia maggiormente coerente con tali costi”;
Considerato pertanto, in mancanza di indici maggiormente rappresentativi, di considerare come
parametro indicativo di riferimento per un ulteriore adeguamento della compensazione l’indice
ISTAT FOI Trasporti in quanto rappresenta al meglio le dinamiche dei costi effettivi sostenuti dalle
imprese del settore trasporti includendo i costi più rilevanti (prezzi dei carburanti, dei ricambi, della
manutenzione) ed anche in considerazione del fatto che gli aumenti dei costi del personale, non
presi in considerazione da tale indice, sono in gran parte coperti da trasferimenti statali e regionali,
ed anche in considerazione che non può essere posto a carico di questa amministrazione un
eventuale aumento nel periodo considerato dei costi di gestione (che si presumono coperti
dall’offerta presentata, incluso un utile ragionevole, per il primo anno contrattuale, per il quale nel
bando di gara non era prevista la rivalutazione del corrispettivo) in misura superiore all’indice
inflativo indicato, in quanto ciò sarebbe giustificabile solo da una riduzione dell’efficienza
aziendale, che non potrebbe essere comunque posta a carico dell’amministrazione;
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Considerato quindi di riconoscere alla società per l’anno 2012 un corrispettivo chilometrico
unitario pari al costo chilometrico risultante dall’offerta di gara aumentato in misura pari al tasso di
inflazione risultante dall’indice FOI trasporti, a decorrere dall’anno successivo al primo anno di
servizio, quindi dal 01/04/2006 (in quanto per il primo anno di servizio non era previsto nel bando
di gara e nel contratto il riconoscimento dell’inflazione ma solo un eventuale equilibrio economico
del contratto dovuto ad eventi imprevedibili, che peraltro è stato riconosciuto e liquidato in sede di
arbitrato e del conseguente accordo transattivo) e fino al 30/11/2011 (ultimo dato disponibile);
Considerato che nel periodo dal 1/4/2006 al 30/11/2011 l’inflazione calcolata sulla base
dell’indice ISTAT FOI TRASPORTI nel periodo indicato è stata pari complessivamente al 17,42%
(133,7 punti all’aprile 2006 e 107,3 punti al novembre 2011, che moltiplicati per il coefficiente di
raccordo pari a 1,464 danno un valore pari a 157,0, per una differenza di 23,3 punti);
Considerato altresì congruo riconoscere all’aziende il tasso di inflazione programmata per
l’anno 2011, pari all’2,0% a partire dal mese di gennaio 2012 per un complessivo incremento della
compensazione dell’19,42%;
Considerato che i corrispettivi chilometrici risultano pertanto essere i seguenti: servizio
extraurbano forte 1,31 €/km + 19,42%= 1,56 €/km; servizio extraurbano debole 1,40x19,42%= 1,67
€/km;
Considerato che nel comitato tecnico del 28 dicembre 2010 è stato approvato il programma di
esercizio per l’anno 2011 in modo da contemperare la riduzione del servizio necessaria per coprire
la riduzione dei trasferimenti regionali con le esigenze delle società tenuto conto delle corse meno
utilizzate dagli utenti e che tale programma di esercizio è stato adeguato per l’anno 2012 in accordo
con la società Busitalia;
Considerato pertanto che misure ulteriori rispetto a quelle adottate da questa amministrazione,
consistenti nella riduzione del servizio realizzata in concertazione con l’azienda al fine di
ottimizzare l’utilizzo dei fattori produttivi, insieme all’adeguamento tariffario e del corrispettivo
riconosciuto, possano essere adottate dall’azienda stessa al fine di ottimizzare e contenere i costi di
produzione del servizio ed incrementare i ricavo da traffico;
Considerato opportuno calcolare nel corrispettivo le modifiche al programma di esercizio estivo
effettuate successivamente agli atti d’obbligo nonché la modifica del capolinea di Montespertoli a
decorrere dal giorno 11 giugno 2012;
Visto l’art. 7 comma 6 del D.lgs 165/2001;
Visti gli artt 107 del D.Lgs N. 267/2000 e 10 del D.Lgs 163/2006;
Visto l’art. 5 comma 5 del Regolamento CE n. 1370/2007;
DETERMINA
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1) di imporre alla Società Società Busitalia Nord Srl con sede operativa in Firenze Viale dei
Cadorna n. 105 codice fiscale n. 01093150017, e per essa al suo legale rappresentante, in
solido con Piùbus Scarl, con sede in via Mercadante 2, Firenze CF e PI n. 05498770485 e
per essa al suo legale rappresentante l’obbligo di svolgere il servizio di Trasporto Pubblico
Locale su gomma, per quanto riguarda le linee e le corse individuate nell’Allegato 2 al
presente atto, con decorrenza dall’ 01-11-2012 e fino al 31-12-2012;
2) che tale obbligo è imposto con i contenuti ed agli effetti di cui alle disposizioni dell’allegato
1, che disciplinano i rapporti tra il Circondario Empolese Valdelsa e le Società destinatarie
del suddetto obbligo;
3) di stabilire l’applicazione delle tariffe contenute nell’allegato 3.
4) di riservarsi fin d’ora di prorogare i termini dell’imposizione dell’obbligo alla scadenza del
termine sopra indicato e comunque per un periodo complessivamente non superiore ad anni
due;
5) di stimare il costo chilometrico unitario per l’anno 2012, in mancanza di altri parametri, in
misura pari al costo risultante dall’offerta di gara aumentato in misura pari al tasso di
inflazione risultante dall’indice FOI TRASPORTI per il periodo 1/04/2006- 31/12/2011
pari al 17,42%, oltre al 2,0% quale tasso di inflazione programmata per l’anno 2012, in
misura complessivamente pari al 19,42%, che pertanto risulta essere il seguente:
•
Servizio extraurbano Debole €/km 1,67
•
Servizio extraurbano Forte:€/km 1,56;
6) di quantificare la compensazione riconosciuta alla società affidataria del servizio, in €
1.322.605,15 per l’anno 2012, e, detratto l’importo corrisposto per il periodo gennaio-agosto
pari ad € 886.626,54, in € 435.978,61 per il periodo settembre-dicembre 2012 detratto altresì
l’importo di € 2.803,82 per le variazioni al programma di esercizio in vigore dal 1 settembre
2012 e l’importo di € 4.571,04 (-€ 5.442,15 per la modifica del capolinea di Montespertoli e
+€ 921,11 per le modifiche al PDE estivo successive all’atto d’obbligo) la compensazione
per ciascun mese risulta essere di € 103.453,35;
7) I soggetti interessati possono presentare contro questo provvedimento, ai sensi della
L.241/1990, articolo 3 comma 4, e successive integrazioni e modificazioni ricorso
giurisdizionale al TAR Toscana entro 30 giorni dalla ricezione.
Il Dirigente
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