CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO “LICEO A.B.SABIN

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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO “LICEO A.B.SABIN
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO
“LICEO A.B.SABIN“
PREMESSA
Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del
Dirigente Scolastico e delle R.S.U. e perseguono l'obiettivo di contemperare l'interesse dei
dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di
incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività.
La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle
relazioni sindacali: ciò costituisce pertanto impegno reciproco delle Parti che sottoscrivono l'intesa.
Premesso che l’organizzazione degli uffici rientra nella potestà dirigenziale, per quanto riguarda
l’organizzazione del lavoro il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare il regolare avvio dell’anno
scolastico, in attesa della stipula del presente contratto, ha proceduto con l’assegnazione del
personale nel rispetto della normativa vigente e del contratto integrativo d’istituto dell’a.s. 2010-11.
Tale organizzazione è stata comunicata al personale ATA nel corso delle assemblee dei servizi del
15 settembre 2011 e del 24 ottobre 2011.
In particolare per il personale docente e ATA, in applicazione del CCNL e della legge
150/2009, vengono di seguito riportate (negli artt. 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) le
materie oggetto di informativa (organizzazione degli uffici) strettamente intrecciate alle
materie oggetto di contrattazione (criteri di organizzazione del lavoro).
Il giorno 8 febbraio 2012 presso il LICEO “A. B. SABIN”, ubicato in Bologna, via Matteotti 7, in
sede di negoziazione integrativa d’Istituto
TRA
la Delegazione di parte pubblica, rappresentata dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Alessandra
Francucci, e la RSU d’Istituto, costituita dalla prof.ssa Rossella Fabbri, dal prof. Roberto Gallingani
e dal prof. Bruno Moretto,
VIENE CONCORDATO
il seguente contratto integrativo di Istituzione Scolastica, comprensivo degli allegati elencati all’art.
28.
TITOLO I
Relazioni sindacali e minimi di servizio del personale ATA da garantire in caso di assemblea e
sciopero.
ART.1
(DURATA ED EFFICACIA DELL’ACCORDO)
1. Il presente accordo ha valenza contrattuale e viene reiterato automaticamente salvo richiesta
formale di ridiscussione di una delle parti.
2. E’ soggetto a verifica su richiesta scritta e motivata di una delle parti che l’hanno sottoscritta
anche in relazione ad eventuali innovazioni derivanti da accordi nazionali e provinciali.
3. Al termine della verifica il contratto potra’ essere modificato con un’intesa tra le parti.
4. Il presente contratto potra’ essere integrato da successivi protocolli d’intesa, nonche’ dai
risultati delle controversie e delle conciliazioni.
5. L’amministrazione si impegna altresi’ a divulgare i contenuti dei contratti sottoscritti a tutti i
lavoratori con le stesse modalita’ previste per le circolari.
6. Il contratto viene pubblicato sul sito web dell’Istituto; una copia viene inviata all’Ufficio
Scolastico Regionale per L’Emilia Romagna, alle OO.SS., all’ARAN e al CNEL.
ART.2
(TEMPI E MODI DELLA TRATTATIVA)
1. La contrattazione di Istituto si apre entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta formale di una delle
parti e si deve concludere di norma entro il 30 novembre.
2. La richiesta di apertura della contrattazione deve essere presentata al Capo di Istituto da almeno
un soggetto avente titolo a partecipare al tavolo di contrattazione di Istituto, ai sensi dell’art. 7,
comma 1, parte III, del CCNL.
3. Il Dirigente Scolastico informa della richiesta ricevuta i soggetti sindacali abilitati alla
contrattazione.
4. Durante l’intera fase della contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali ne’azioni
dirette sui temi trattati, fatta salva la necessita’ per l’amministrazione di procedere ad
adempimenti di particolare urgenza, previa informazione preventiva alle RSU.
5. Al termine degli incontri, se richiesto da una o entrambe le parti, viene redatto un verbale con
l’annotazione delle singole posizioni.
ART.3
Gli incontri tra il Dirigente Scolastico e la R.S.U. riguardano le seguenti materie, che sono oggetto
di contrattazione o di informazione preventiva e/o successiva, a seconda dell’argomento e della
vigente legislazione:
• organizzazione del lavoro del personale ATA, relativa flessibilità e verifiche (informazione
preventiva e successiva);
• assegnazione docenti alle classi e alle attività (informazione successiva);
• nomina dello staff di presidenza (informazione successiva);
• organico di diritto e di fatto (proposta di organico del DS all’USR, determinazione dell’organico
da parte dell’USR, adeguamenti) (informazione preventiva e successiva);
• entità del Fondo dell’istituzione scolastica (fondo d’istituto, contributi ex L. 440/97,
convenzioni, etc…) (informazione successiva);
• piano delle attività aggiuntive retribuite con il FIS (contrattazione e informazione successiva);
• piano di utilizzo delle risorse;
• proposta di formazione delle classi (informazione preventiva e successiva);
• criteri di fruizione dei permessi per l’aggiornamento (contrattazione e informazione successiva);
• sicurezza sui luoghi di lavoro;
• verifica dell’applicazione del contratto d’istituto.
Le date e l’o.d.g. degli incontri sono concordati tra il Dirigente Scolastico e la R.S.U. Il Dirigente
rende disponibile il materiale relativo all’incontro almeno 48 ore prima dello stesso.
ART. 4
(COMUNICAZIONI SINDACALI)
1. Dovranno essere previsti due albi sindacali: uno per la R.S.U. e uno per le OO.SS. in ogni sede
o plesso di Istituto.
2. L’albo sindacale deve essere in posizione di passaggio nonche’ di idonee misure.
3. Tutto il materiale di carattere sindacale o politico culturale giunto alla scuola deve essere
consegnato immediatamente alle R.S.U. e ai rappresentanti sindacali di scuola.
4. L’affissione del materiale, senza alcun visto preventivo del Dirigente Scolastico, dovra’ essere a
cura delle R.S.U. e dei rappresentanti sindacali di scuola.
5. Il materiale inviato dalle Organizzazioni Sindacali con preghiera di affissione all’albo sindacale,
dovra’ essere recapitato al delegato sindacale formale di quel sindacato.
6. Per ogni organizzazione sindacale, che ne faccia richiesta, viene data la possibilita’ di far
giungere via e-mail materiale al proprio delegato sindacale e viene istituita una casella di posta
elettronica per ogni sindacato richiedente.
7. In ogni caso il materiale inviato via e-mail assume la stessa forma e importanza delle
comunicazioni inviate per raccomandata/ricevuta di ritorno.
8. La R.S.U. usufruisce degli strumenti (fotocopiatrici, computer, telefono) di proprieta’ della
scuola.
9. Alle R.S.U. e ai rappresentanti sindacali di scuola è consentito comunicare con il personale
durante l’orario di servizio, per motivi di carattere sindacale, compatibilmente alle esigenze di
servizio. In ogni caso per comunicazioni urgenti.
10. Nello spazio R.S.U. che figurerà, saranno visibili le iniziative della R.S.U. e, per quanto attiene
alla contrattazione di istituto, il testo del Contratto Integrativo in senso stretto.
ART. 5
(MINIMI DI SERVIZIO DEL PERSONALE ATA IN CASO DI SCIOPERO)
1. Si stabilisce che i minimi di servizio in caso di sciopero dell’intero personale ATA riguardino
solo il caso di incidenza sulle attività di valutazione finale e sulle attività di liquidazione degli
emolumenti al personale qualora queste ultime siano soggette a termini perentori coincidenti con
le giornate di sciopero. Per i livelli minimi di servizio si rinvia all’allegato 1, che fa parte
integrante della presente contrattazione.
2. Il Dirigente Scolastico, entro il 10 settembre di ciascun anno scolastico, formula un elenco in
ordine alfabetico di tutto il personale ATA dell’istituto.
3. L’elenco cosi’ formulato deve essere affisso all’albo.
4. Almeno tre giorni prima la data dello sciopero il Dirigente Scolastico, consultato l’elenco,
comunichera’ con atto scritto ai dipendenti interessati, l’orario e il servizio minimo da garantire.
5. L’elenco di cui al comma 2 verra’ utilizzato con il principio della rotazione.
ART. 6
(ASSEMBLEA SINDACALE)
Assemblee sindacali in orario e fuori orario di lavoro nei limiti e nei modi previsti dalle norme
contrattuali ed eventuali integrazioni concordate con il Dirigente Scolastico, sono indette dalle
OO.SS. aventi diritto o dalla RSU.
ART. 7
(MODALITA’ DI CONVOCAZIONE)
1. La convocazione dell’assemblea dovra’ giungere al Dirigente Scolastico almeno 6 giorni prima
della data stabilita; ricevuta l’informazione, contestualmente all’affissione all’albo, il D.S. ne
fara’ oggetto di avviso mediante circolare interna a tutto il personale, secondo le modalità di cui
all’art. 8, comma 8, CCNL. In caso di questioni urgenti e improrogabili si potrà derogare dal
termine suddetto dei 6 giorni.
2. Qualora le assemblee si svolgano al di fuori dell’orario di servizio e in casi straordinari il
termine dei 6 giorni potra’ essere ridotto.
3. Per salvaguardare il diritto del lavoratore a partecipare alle assemblee sindacali e al tempo
stesso per non creare disagi all’utenza, i soggetti sindacali aventi diritto possono richiedere al
Dirigente Scolastico l’indizione di assemblee fuori dall’orario di servizio. Il riconoscimento
delle ore a recupero fino ad un massimo di 6 ore da detrarre dal monte ore individuale di diritto
(10 ore annue) è riservato al personale ATA.
4. In occasione di assemblee sindacali territoriali, la R.S.U. definisce col Dirigente Scolastico i
tempi di percorrenza necessari per raggiungere la sede di assemblea.
5. Per le assemblee provinciali si concorda fino ad un massimo di 1 ora di percorrenza.
6. I tempi di percorrenza si detraggono dal monte ore individuale di diritto.
7. Esclusivamente in caso di partecipazione totale dei collaboratori scolastici in servizio nella
scuola, sia in caso di assemblee di scuola che territoriali, verra’ comandata in servizio una sola
unita’ di questo personale per garantire il minimo servizio per la vigilanza, con le modalita’
previste dall’art. 5, comma 2 e 5 del contratto di istituto.
ART. 8
(TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI)
La R.S.U. ha diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazione preventiva e
successiva.
Il rilascio di copia degli atti avviene senza oneri e, di norma, entro due giorni dalla richiesta.
La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti puo’ avvenire anche verbalmente,
dovendo assumere forma scritta solo in seguito a precisa richiesta dell’amministrazione scolastica.
ART. 9
(PERMESSI SINDACALI RSU)
La R.S.U. dell’istituto ha diritto a 25,30 minuti per ogni addetto in organico di diritto per un totale
di ore di permesso sindacale pari a 32.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) se è membro della R.S.U. ha inoltre diritto a
40 ore annue di permesso, aggiuntive rispetto al monte ore di cui sopra.
Il permesso va richiesto almeno 3 giorni prima al Dirigente Scolastico.
TITOLO II
MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
IN RELAZIONE AL POF
ART. 10
(CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI AI PLESSI, ALLE CLASSI E ALLE
ATTIVITA’)
1. Il Dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto, sentito il
Collegio dei Docenti, dopo aver espletato gli incontri con la R.S.U., assegna gli insegnanti ai
plessi ed alle classi nonche’ alle attivita’ curricolari, nel rispetto della seguente procedura e dei
criteri elencati al comma 2 del presente articolo.
a) Informazione al personale della possibilita’ di mobilita’ all’interno dell’Istituto;
b) Comunicazione del numero e tipo dei posti per plesso, comprese le eventuali competenze
professionali e/o titoli richiesti per svolgere l’incarico;
c) Comunicazione della data di scadenza per la presentazione delle domande (preferibilmente
entro il 30 giugno);
d) Pubblicazione della graduatoria quando è necessario.
2. Il Dirigente Scolastico segue, per l’assegnazione, i seguenti criteri:
a) rispetto della continuita’ didattica;
b) cattedre equilibrate, tenendo conto dei carichi di lavoro dei docenti;
c) considerazione delle richieste volontarie, da presentare entro il 30 giugno dell’anno
precedente quello per cui si formula la richiesta;
d) in caso di concorrenza si applichera’ la graduatoria di istituto.
3. Compatibilmente con le esigenze organizzative e didattiche della scuola, tali criteri saranno
utilizzati anche per il personale a tempo determinato.
4. Il Dirigente Scolastico potrà derogare ai criteri sopraesposti per motivate ragioni dandone
comunicazione alla R.S.U.
ART. 11
(ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE)
1. Il Dirigente Scolastico o una commissione nominata dal Collegio dei docenti, nella
predisposizione dell’orario tiene conto dei seguenti criteri:
a) considerazione dei “desiderata” personali nel numero massimo di 1( uno)
b) equa distribuzione dei disagi derivanti dall’applicazione dell’orario
c) numero di ore “buche” nel limite massimo di 3 (tre)
d) equa distribuzione delle discipline su tutto l’arco della giornata
2. Il Dirigente Scolastico comunica ad ogni insegnante, tramite apposite tabelle, l’orario
individuale di lavoro, che comprende l’orario di insegnamento e l’orario delle attivita’
funzionali all’insegnamento (obbligatorie ed aggiuntive).
3. L’orario individuale di lavoro dovra’ contenere l’esatto impegno orario settimanale di ogni
insegnante che si svolge su 5 giorni la settimana.
4. La somma massima delle ore di attivita’ funzionali obbligatorie ed aggiuntive in fase di
programmazione non superera’ di norma le 9 ore giornaliere, con termine delle attività alle ore
19,30.
5. E’ possibile attuare un’organizzazione flessibile dell’orario di servizio su una o più settimane,
tra docenti dello stesso Consiglio di Classe e in subordine della stessa disciplina, secondo le
indicazioni dei Dipartimenti Disciplinari. Tale organizzazione non deve modificare l’orario delle
classi per più di 2 giorni nella stessa settimana e il monte ore annuale delle discipline deve
restare invariato. La richiesta va presentata alla DS almeno 5 giorni prima.
ART. 12
SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI
Si utilizzano i seguenti criteri in ordine di priorità:
1. docenti della stessa classe con ore a disposizione o per recupero permessi
2. docenti della stessa materia con ore a disposizione o per recupero permessi
3. docenti con ore a disposizione applicando il principio della rotazione
4. docenti con recupero permessi
5. docenti a disposizione per partecipazione della classe ad attività esterne
ART.13
FERIE E PERMESSI
Il Dirigente Scolastico autorizzerà i sei giorni di ferie previsti sulla base delle richieste fatte dai
singoli docenti e delle contestuali dichiarazioni di sostituzione dei colleghi. Le richieste dovranno
contenere l’esplicita indicazione della giornata di sostituzione e le attività previste per le classi.
Alle richieste di permessi giornalieri per motivi personali o di salute va allegata la documentazione
o una dichiarazione personale non generica.
Per motivi certificabili, al rientro va allegata la certificazione relativa o un’autocertificazione
recante gli estremi che consentano all’amministrazione di effettuare i controlli a campione previsti
dalla legge.
I permessi brevi fino a metà delle ore di servizio giornaliero sono concessi secondo la normativa
vigente.
Titolo III
CRITERI E MODALITA’ RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL
PERSONALE ATA
ART. 14
(ORARIO DI LAVORO)
1. L'orario di lavoro del personale ATA dell'istituto è funzionale al miglioramento e qualificazione
dei servizi offerti all'utenza e alle esigenze del territorio come da allegato A alla presente
contrattazione.
2. L'orario di lavoro del personale ATA dell'istituto si articola in 35 ore settimanali per i
collaboratori scolastici che effettuano la prestazione lavorativa in orario antimeridiano e
pomeridiano e 36 ore settimanali per il restante personale A.T.A.
3. L'orario di lavoro, di norma, non deve essere inferiore alle 3 ore di servizio giornaliero, né
superiore alle 9 ore.
4. Per straordinarie e motivate esigenze di servizio, con il consenso del lavoratore interessato e con
comunicazione alle O.O.S.S., l'orario di servizio giornaliero può superare le 9 ore.
ART. 15
(ORARIO FUNZIONALE)
1. L'orario funzionale consiste in un’articolazione oraria giornaliera, anche non omogenea (cioè
con un numero di ore che varia nei giorni della settimana).
2. In regime di orario funzionale, l’orario giornaliero previsto è maturato anche in caso di assenza.
3. Tale istituto contrattuale, quando viene assegnato, si applica ininterrottamente per l’intero anno
scolastico.
ART. 16
(TURNAZIONE)
Qualora per esigenze di servizio l'articolazione dell'orario sia organizzata su più turni, considerata la
necessità di distribuire equamente i carichi lavorativi, questa modalità di lavoro viene effettuata con
il principio della rotazione, fatte salve le eccezioni motivate da esigenze personali, accolte dal
Dirigente Scolastico e comunicate alla R.S.U. ( casi di studenti lavoratori, genitori con figli piccoli,
portatori di handicap,…).
ART. 17
(IL PART-TIME)
Per esigenze di servizio, sentita la disponibilita’ del dipendente, il Dirigente Scolastico puo’
proporre ai lavoratori con contratto a tempo parziale l’effettuazione di orario aggiuntivo fino ad un
tetto massimo di 30 ore annue.
ART. 18
(ORARIO FLESSIBILE)
1. L’orario flessibile consiste nel posticipare o anticipare l’orario dell’inizio del lavoro.
2. I dipendenti possono fare domanda di utilizzo dell’orario flessibile, che viene concesso dal
Dirigente Scolastico in relazione alle esigenze di servizio e compatibilmente con le specifiche
mansioni del richiedente (allegato A).
ART. 19
(ASSEGNAZIONE INCARICHI)
Sulla base di un’apposita conferenza di servizio si assegnano gli incarichi e le mansioni al personale
dell’ organico sulla base dei seguenti criteri:
- Garantire pari opportunita’ di formazione
- Garantire pari opportunita’ di sviluppo professionale
- Garantire in ogni caso la rotazione delle mansioni e degli incarichi all’interno di ogni
singolo profilo professionale
- Considerare le richieste (scritte) del personale stesso, da formulare al Dirigente Scolastico
entro il 30 giugno dell’anno scolastico precedente quello per cui si avanza la richiesta.
ART. 20
(FERIE, PERMESSI E RITARDI)
1. I dipendenti presentano la richiesta di ferie entro il 10 dicembre per le ferie natalizie, 20 giorni
prima della Pasqua per le ferie Pasquali e il 30 Aprile per quelle estive di ogni anno scolastico;
entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione, il Direttore dei servizi generali e amministrativi
pubblica all’albo della scuola il piano delle ferie e dei servizi del personale ATA.
2. Così come previsto dall’art. 13, comma 11, secondo periodo, del CCNL, viene assicurato al
dipendente un periodo individuale di ferie non inferiore a 15 giorni continuativi nel periodo 1°
luglio-31 agosto.
3. Per tutte le tipologie di assenza a domanda (ferie, permessi brevi, festivita’ soppresse), ad
esclusione delle ferie di cui al comma 1 e comprovati gravi motivi di urgenza, la richiesta
dovra’ giungere al dirigente Scolastico almeno 3 giorni prima della data di fruizione.
4. Per i lavoratori con orario di lavoro articolato su 5 giorni lavorativi, la durata delle ferie è di 27
giorni, comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera A della legge
23/12/1977 n.937.
5. Alle richieste di ferie e/o permessi deve essere data risposta entro 5 giorni rispetto alla data di
presentazione della relativa richiesta. In assenza di risposta vale il principio del silenzio
assenso.
6. La dotazione organica minima del personale Ata è la seguente: durante i periodi di attività
didattica il numero minimo di unità è di 8 collaboratori scolastici e 3 assistenti amministrativi;
durante i periodi di sospensione dell’attività didattica (vacanze natalizie e dal 15 luglio alla
penultima settimana di agosto il numero minimo di unità in servizio è di 3 collaboratori
scolastici e 2 assistenti amministrativi. Ogni anno verrà comunicato tramite circolare il numero
minimo dei collaboratori scolastici necessari per il servizio negli altri periodi.
7. In caso di concordanza e coincidenza dei periodi di ferie richieste dal personale ATA vengono
stabiliti i seguenti criteri per la modifica delle ferie al personale in modo da assicurare
comunque il servizio:
• accordo tra le parti;
• disponibilità individuali al cambiamento;
• periodo usufruito nel corso dell’anno scolastico precedente;
•
modifica del periodo a rotazione e la rotazione verrà fatta in base al punteggio nella
graduatoria d’istituto.
ART. 21
(ORE AGGIUNTIVE E BANCA DELLE ORE)
1. Il ricorso alle ore aggiuntive avviene per esigenze di servizio, e’ autorizzato dal Direttore dei
servizi generali e amministrativi.
2. Le ore eccedenti l’orario ordinario definite nel piano delle attivita’ costituiscono un monte ore
personale, denominato “banca delle ore”, dove si accreditano tutti i periodi eccedenti l’orario
obbligatorio e si addebitano le ore per recupero, permessi brevi e permessi giornalieri
calendarizzati. Le giornate prefestive di chiusura concorrono a costituire il monte ore personale.
Le ore di lavoro aggiuntive oscillano tra un numero minimo di ore determinato dal Consiglio di
Istituto (chiusure prefestive) a un massimo di 102 ore.
3. Alla data del 31 agosto, salvo situazioni straordinarie (ad esempio l’impossibilita’ di recuperare
a causa di prolungata assenza) le ore a credito dovranno essere tutte esaurite.
ART. 22
(SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI)
La nomina del supplente temporaneo avviene quando si verificano le seguenti condizioni:
-
-
Per i collaboratori scolastici e gli assistenti amministrativi, la sostituzione avverrà per
assenza di 4 giorni per unità di collaboratori scolastici, di 10 giorni per 1 unità di assistenti
amministrativi, in caso di 2 assenze la sostituzione avverrà dopo 2 giorni per l’assenza più
lunga; dopo 10 giorni si procederà alla sostituzione anche per la più breve .
Per gli assistenti tecnici valgono gli stessi criteri del personale docente
Quando non ricorrono le condizioni per la nomina del supplente temporaneo, per i collaboratori
scolastici e per gli assistenti amministrativi può essere riconosciuta la sostituzione dei colleghi
assenti con lavoro straordinario fino a 1 ora aggiuntiva e/o con ore intensive nei limiti previsti
dall’allegato economico.
TITOLO IV
FORMAZIONE PERSONALE
ART. 23
Il budget disponibile per la formazione è destinato a tutto il personale Docente e A.T.A
A – PERSONALE DOCENTE
Il personale docente può usufruire, con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della
normativa vigente, di 5 giorni di formazione nel corso dell’anno per la partecipazione ad iniziative
di aggiornamento svolte da enti riconosciuti dall’amministrazione.
In caso di richieste concomitanti, che provochino disservizi, il Dirigente adotterà per
l’autorizzazione i seguenti criteri:
1. pertinenza del corso alla disciplina insegnata;
2. valutazione della ricaduta immediata sulla didattica;
3. a parità di condizioni sarà considerata l’anzianità di servizio.
I docenti potranno accedere al rimborso di spese documentate per l’autoaggiornamento fino alla
quota del 50% del finanziamento statale destinato alla formazione. Le attività riconoscibili sono
tutte quelle di formazione accreditate dal Ministero e/o abbonamenti a riviste telematiche o cartacee
inerenti la didattica e/o le discipline insegnate. Le domande dovranno pervenire entro la fine di
gennaio di ogni anno.
Si stabilisce che l’accesso è in ragione di un tetto individuale di € 50,00, elevabile a € 100,00
qualora non tutti i docenti ne facciano richiesta e risulti dunque un avanzo rispetto alla cifra
stanziata.
B – PERSONALE A.T.A.
La formazione del personale A.T.A. è servizio a tutti gli effetti.
La formazione può essere effettuata in sostituzione dell’orario di servizio o in aggiunta. Qualora la
formazione sarà effettuata in aggiunta al servizio, sarà riconosciuto il relativo straordinario,
accreditando le ore secondo quanto previsto nell’art. 22 del presente contratto.
TITOLO V
CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
ART. 24
(CRITERI PER L’UTILIZZAZIONE DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA)
1. Visti gli obiettivi del POF e la necessita’ del coinvolgimento di tutti gli operatori, si stabilisce il
criterio di proporzionalita’ per la suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica tra docenti e
personale ATA, tenendo conto del numero degli operatori in servizio, del costo orario dei
diversi profili professionali.
2. La quota da attribuire ai collaboratori del Dirigente scolastico e al Direttore dei servizi generali
e amministrativi verrà decurtata dal totale del Fondo precedentemente alla ripartizione.
3. Effettuata la preliminare operazione di cui al comma 2, il Fondo viene ripartito, di norma, nella
misura del 20% al personale A.T.A. e dell’80% al personale docente.
4. Il 5% della somma prevista nel FIS docenti destinata ai progetti, si aggiunge al FIS ATA per
riconoscere il l’impegno di detto personale nello svolgimento delle attività aggiuntive funzionali
ai progetti e alle attività di recupero.
5. Eventuali economie derivanti da risorse non spese negli anni precedenti vengono utilizzate
l’anno successivo, concorrendo a determinare l’ammontare del “Fondo comune”.
6. Per il personale ATA si stabilisce una quota massima da destinare al pagamento delle ore di
straordinario fino al 20% delle risorse del fondo ATA.
ART. 25
(CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FONDI ALLE ATTIVITA’)
Visto il POF, il PAA, le delibere del collegio docenti, la finalità del coinvolgimento di tutti i
lavoratori per il raggiungimento degli obiettivi del POF si stabiliscono i seguenti criteri per
l’assegnazione dei fondi alle attività e al personale in esse coinvolto.
a) gestione forfettaria del compenso di due collaboratori continuativi del Dirigente scolastico e
delle funzioni strumentali;
b) gestione forfettaria, delle ore intensive del personale ATA;
c) gestione oraria di tutte le altre attività salvo deroghe valutate in contrattazione;
d) criteri di priorità delle diverse attività, stabiliti dal collegio dei docenti
e) Per i collaboratori del Dirigente scolastico si prevede un compenso minimo complessivo di
spesa pari a 180 ore funzionali per il collaboratore vicario e 130 ore funzionali per il
secondo collaboratore;
f) Per le funzioni strumentali si utilizzerà solo il fondo disponibile salvo diversa contrattazione
annuale;
g) I criteri di priorità delle diverse attività saranno stabilite ogni anno secondo l’apposita
delibera del Collegio docenti
h) eventuali riduzioni di un’attività possono essere utilizzate per altre attività che implicano un
numero di ore maggiore, all’interno delle seguenti macro-aree:
• attività del personale ATA;
• attività del personale docente nell’ambito dei progetti;
• attività del personale docente nell’ambito del recupero;
• attività del personale docente inerenti incarichi e commissioni.
i) Nel caso non sia possibile procedere al complessivo pagamento di tutte le attività al
personale, si procederà con apposita contrattazione per individuare i criteri di priorità
ART. 26
(ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI)
1. Il Dirigente Scolastico affida gli incarichi relativi all’effettuazione di prestazioni aggiuntive con
atto formale di nomina in cui verrà indicato:
- tipo di attività, impegni conseguenti e obiettivi da conseguire;
- il compenso forfetario o orario, specificando in quest’ultimo caso il numero massimo di ore
che possono essere retribuite.
2. I compensi a carico del fondo sono liquidati entro il mese di agosto dell’anno scolastico in cui si
sono svolte le attività, previa verifica delle attività svolte.
3. Non saranno retribuite le attività non previste dalla lettera di incarico di cui al comma 1.
4. A seguito delle verifiche effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, il Dirigente
Scolastico affigge all’albo la tabella relativa alle attività aggiuntive e alle ore svolte da ogni
unita’ di personale.
5. Si garantirà la massima trasparenza dell’attribuzione degli incarichi e nella liquidazione dei
compensi.
ART. 27
(SEQUENZA CONTRATTUALE ECONOMICA ANNUALE)
Ogni anno si procede alla contrattazione delle risorse assegnate all’istituzione scolastica dal
Ministero per i compensi accessori del personale.
Tale contrattazione costituisce parte integrante del presente contratto d’istituto.
ART. 28
(NORME DI RINVIO E FINALI)
Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto integrativo d’Istituto, si rinvia alle
disposizioni del vigente CCNL comparto Scuola 2006/2009 e del CCNI nonche’ alle norme
civilistiche e pubblicistiche vigenti.
Del presente contratto fanno parte integrante la contrattazione di parte economica di cui all’art. 27 e
i seguenti allegati:
1. servizi minimi in caso di sciopero;
2. piano delle attività del personale ATA
Bologna, 29 gennaio 2012
Rappresentanze sindacali
Parte pubblica
Dirigente scolastico
ALLEGATO 1
In sede di contrattazione integrativa di istituto, visto l’accordo nazionale dell’8 ottobre 1999 relativo
ai minimi di prestazione del personale ATA da garantire in caso di sciopero,
VIENE CONCORDATO
In attuazione dell’art.2, comma 1, dell’accordo nazionale del settore della scuola per l’attuazione
della legge 146/90, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione 99/284-8.1
(seduta del 22/4/99) e allegato al CCNL del 26/5/99, le parti concordano i sotto indicati criteri
generali per la determinazione del contingente di personale educativo ed ATA necessario ad
assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero.
1. per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attivita’ dirette e strumentali
riguardanti l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali e’ indispensabile la presenza
delle seguenti figure professionali: un assistente amministrativo per le attivita’ di natura
amministrativa e un collaboratore scolastico per le attivita’ connesse all’uso dei locali interessati
per l’apertura o chiusura della scuola e per la vigilanza.
2. Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attivita’ amministrative e
gestionali degli esami finali, con particolare riferimento a quelli conclusivi dei cicli d’istruzione
nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico per le (esami di licenza elementare, di licenza
media, di qualifica professionale e di licenza d’arte, di abilitazione all’insegnamento nel grado
preparatorio, esami di stato) e’ indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: un
assistente amministrativo, un assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza,
un collaboratore scolastico per le attivita’ connesse all’uso dei locali interessati, per l’apertura e
chiusura della scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale.
3. Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo
determinato nel caso in cui lo svolgimento di azioni di sciopero coincida con eventuali termini
perentori il cui mancato rispetto comporti ritardi nella corresponsione degli emolumenti e’
indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: Direttore dei servizi generali e
amministrativi, assistente amministrativo, collaboratore scolastico per le attivita’ connesse.