PIANO NEVE COMUNE DI BOLOGNA Il Piano

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PIANO NEVE COMUNE DI BOLOGNA Il Piano
PIANO NEVE COMUNE DI BOLOGNA
Il Piano Neve è l'insieme delle attività da adottare per garantire la transitabilità delle strade quando
si preveda il verificarsi di eventi climatici che comportino la possibilità di formazione di ghiaccio o
la permanenza al suolo di uno strato nevoso.
Nelle situazioni di allerta il Centro Operativo, presidiato 24/24h, festivi e prefestivi compresi, in
diretto collegamento con i servizi meteorologici dell’ARPA, attiva gli interventi all'insorgere degli
eventi climatici “a rischio”.
Lo spazzamento della neve è fatto quando lo strato nevoso raggiunge lo spessore che può impedire
la transitabilità delle strade, normalmente 5 cm. di altezza.
Il piano neve divide le strade di competenza comunale in 2 percorsi :
Percorso primario: costituito da circa 500 Km di strade di interesse vitale, ossia:
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le strade interessate dal trasporto pubblico;
le strade di grande percorrenza;
le strade collinari (che hanno un maggior livello di rischio per la circolazione), su queste vie,
in maniera prioritaria, si concentrano i mezzi di spazzamento.
Percorso secondario: costituito da circa 450 km di strade, ossia tutte le altre vie non ricomprese nel
circuito primario, su cui si interviene solo quando è completato l’intervento nel circuito primario.
Oltre alla strade si provvede allo spazzamento della neve da:
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luoghi pubblici quali scuole e edifici di proprietà o competenza comunale
marciapiedi in corrispondenza di edifici comunali e da quelli dei ponti
parchi e aree verdi
L'intervento antighiaccio, svolto mediante lo spargimento di sale, è disposto per prevenire la
formazione di lastre e croste ghiacciate, nonché per sciogliere le stesse nel caso in cui si fossero già
formate, anche in assenza di precipitazioni nevose.
L’intervento antighiaccio è attivato sulle strade in base a 3 livelli di priorità definiti dalle
condizioni meteorologiche:
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Livello 1: la temperatura scende sotto lo zero con umidità atmosferica tale da determinare
il rischio di formazione di ghiaccio nei punti critici della viabilità, ponti e rampe di accesso,
sottopassi, sovrappassi, svincoli tangenziali e rotatorie, alcune strade della collina;
Livello 2: la temperatura scende sotto lo zero e sono previsti anche eventi nevosi,
l’intervento interessa, oltre alle zone comprese nel livello 1, la grande viabilità, le strade
percorse dai mezzi pubblici;
Livello 3: a seguito di un evento nevoso, dopo il passaggio di mezzi spazzaneve, quale
prevenzione alla formazione del ghiaccio. L’intervento è esteso a tutto il territorio comunale
in conseguenza di nevicate consistenti.
Lo sgombero della neve dai marciapiedi antistanti le proprietà private è a carico dei proprietari,
degli amministratori o degli eventuali conduttori e di chiunque ne abbia a qualsiasi titolo il
possesso.
Il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Bologna prevede all’art. 6 che:
1. I proprietari e gli amministratori o gli eventuali conduttori di edifici a qualunque scopo destinati e
chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso degli stabili, durante ed a seguito di nevicate hanno
l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio che si forma su tetti, gronde,
balconi o terrazzi, osservando tutte le cautele che si rendano opportune e necessarie per non recare
danno alle persone o alle cose sottostanti. A tal fine devono essere delimitate e segnalate le zone di
caduta, osservando le disposizioni all'uopo impartite dall'Autorità comunale a garanzia della
circolazione.
2. I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che aggettano direttamente su aree di
pubblico passaggio.
3. Per la sicurezza delle persone, debbono essere sgomberati dalla neve e dal ghiaccio, a cura dei
frontisti, i marciapiedi ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi; si
devono inoltre coprire o cospargere con materiale antisdrucciolevole le formazioni di ghiaccio sul
suolo.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla sul
verde pubblico, a ridosso di siepi o piante, o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.
5. E’ fatto divieto di scaricare la neve nelle fogne, nei canali e nei corsi d'acqua.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00.
I cittadini possono ritirare gratuitamente il sale antighiaccio presso le sedi individuate dai quartieri.