Ordinanza n. 27/2009

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Ordinanza n. 27/2009
COMUNE DI CESENATICO
di concerto con
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
DI CESENATICO
ORDINANZA n.27/2009 del Reg. Comunale
Prot. n. 3415 del 10/2/2009
Oggetto: Ambito portuale di Cesenatico. Disciplina della Circolazione dei veicoli.
IL SINDACO DI CESENATICO
ED
IL CAPO DEL CIRCONDARIO E COMANDANTE DEL PORTO:
CONSIDERATO che le banchine del porto-canale di Cesenatico sono da considerarsi aree di
lavoro e che, di conseguenza, non sempre è possibile prevenire e segnalare
eventuali pericoli che possano verificarsi durante il normale svolgimento
dell’operatività portuale.
CONSIDERATO che la disciplina della circolazione veicolare nell’ambito portuale di Cesenatico
deve pertanto informarsi a criteri restrittivi, a tutela della sicurezza e della
pubblica incolumità, attesa in ogni caso la necessità di garantire un agevole
transito ai mezzi di soccorso e di emergenza.
VALUTATA
la peculiare natura delle attività che si svolgono nel porto di Cesenatico, e la
presenza nelle zone interessate di cantieri navali, consorzi di pescatori, esercizi
commerciali e circoli nautici.
VISTA
la precedente Ordinanza sulla materia n. 3319 in data 04.02.2005 adottata
congiuntamente dal Comune di Cesenatico e dalla Capitaneria di Porto di
Rimini, nonché le Ordinanze sul Regolamento degli ormeggi e degli accosti nel
porto di Cesenatico e la disciplina della “security” sulla banchina commerciale
del porto di Cesenatico;
VISTE
l’Ordinanza n.°03/2006 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico e
l’Ordinanza n.° 29/2006 del Comune di Cesenatico disciplinanti la circolazione
lungo via dei tennis.
VISTO
l’art. 6, comma 7, del nuovo Codice della Strada, di cui al D. Lg. 30 aprile 1992,
n. 285, così come modificato dal D.L.vo 10/09/93, n.360, sulla competenza a
disciplinare la circolazione veicolare in aree portuali aperte all’uso pubblico.
VISTO
il Decreto n.° 59/1999 della Capitaneria di Porto di Rimini.
VISTE
le Circolari nn. 520961 e 5201696 rispettivamente in data 24 febbraio 1995 e 14
aprile 1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, e la pertinente
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corrispondenza con l’Avvocatura Generale dello Stato che conferma, in base alla
sentenza n. 156/1999 della Corte Costituzionale, che la natura demaniale del
bene non può essere attributiva degli oneri di responsabilità per la custodia.
VISTI
gli artt. 30, 81, 1174 del Codice della Navigazione e gli artt 59,80 e 84 del relativo
Regolamento di esecuzione.
CONSIDERATO che l’ambito portuale, per le sue caratteristiche strutturali, è comprensivo delle
banchine destra e sinistra, nonché delle darsene interne.
TENUTO CONTO che le banchine lungo viale del porto, via Giuseppe Garibaldi, Via Marino
Moretti sono aree demaniali portuali inserite di fatto nel contesto urbano della
Città di Cesenatico.
RITENUTO
che la disciplina della sola circolazione stradale (veicolare e pedonale) nella
predette zone rientri, per la tipologia di traffico ed uso presente, più propriamente
nelle funzioni di viabilità pubblica di diretta competenza della Civica
Amministrazione, pur mantenendo e conservando tali aree la propria
configurazione giuridica di area demaniale marittima posta in ambito portuale.
RITENUTA
la necessità di aggiornare le norme disciplinanti la circolazione dei veicoli
nell’ambito portuale, al fine di adeguarle alle mutate esigenze di operatività del
porto, nonché allo scopo di garantire la sicurezza e l’incolumità di persone e
cose.
RENDONO NOTO
Che sono introdotte ulteriori prescrizioni al fine di agevolare lo svolgimento in sicurezza delle
operazioni portuali negli ambiti individuati nell’allegata planimetria, che costituisce parte integrante
del presente atto. Tali disposizioni intendono disciplinare l’accesso, la circolazione e la sosta
nell’ambito portuale di Cesenatico con l’esclusione di tutte le aree demaniali eventualmente
assentite in concessione.
Per quanto sopra:
ORDINANO
Art.1 AMBITO DI APPLICAZIONE
Le norme della presente Ordinanza si applicano alle seguenti aree:
1. RIVA LEVANTE:
1.1. via del Porto nel tratto compreso tra via Carducci ed il molo di levante compreso;
1.2. via dei Tennis;
2. RIVA PONENTE:
1.1. Aree demaniali adiacenti il mercato ittico e cioè via Matteucci e relative diramazioni
nonché la banchina c.d. sperone, come meglio specificate al successivo articolo 8);
1.2. Viale Magrini (nel tratto compreso tra il primo fabbricato del cantiere navale
adiacente sino al ciglio banchina), Viale Darsena e molo di ponente
In tali aree il “ciglio banchina” è individuabile perché sopraelevato rispetto al piano stradale o
delimitato da appositi cordoli o comunque, quando non distinto dalla sede stradale, ampio almeno 2
metri ed evidenziato con una striscia longitudinale bianca.
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La presente ordinanza disciplina anche la circolazione stradale nell’area adiacente il mercato ittico,
in precedenza è disciplinata dall’Ordinanza n.° 3319 del 04.02.2005, revocata con la presente,
mentre le rimanenti aree demaniali portuali, in quanto inserite nel contesto urbano della città, sono
disciplinate autonomamente, ai soli fini della viabilità pubblica in aree estranee alla viabilità
portuale, dal Comune di Cesenatico.
Per tali ultime aree vigono comunque le prescrizioni ed i divieti previsti dalla presente Ordinanza
con esclusivo riferimento al “ciglio banchina” come sopra definito.
Art. 2 PERMESSO DI ACCESSO
Tutti i veicoli, per circolare negli ambiti portuali individuati all’art. 1, debbono essere muniti di
apposito permesso di accesso rilasciato:
dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico, per l’accesso all’area portuale;
dal Comune di Cesenatico, per l’area mercato ittico, per l’accesso all’area del mercato
ittico.
I permessi sono rilasciati al proprietario del veicolo, o, in sua vece, all’usufruttuario, all’acquirente
con patto di riservato dominio o all’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, previo inoltro di
istanza in carta libera e contestuale verifica da parte della Autorità competente della reale necessità
del richiedente all’utilizzo del veicolo in ambito portuale. Il permesso è strettamente personale e su
di esso è indicato il numero della targa del veicolo. I permessi vengono rilasciati entro 30 giorni
dalla richiesta.
Sono eccettuati dall’obbligo di munirsi del contrassegno i veicoli che effettuano il carico per il
successivo trasporto del pescato in altre località, limitatamente al tempo strettamente necessario al
compimento di tali operazioni.
Art.3 TIPI DI PERMESSO
I permessi di cui al precedente art.2, che debbono essere esposti ben visibili sul parabrezza dei
veicoli con carrozzeria chiusa ovvero detenuti ed esibiti dal conducente, se trattasi di veicoli senza
carrozzeria chiusa, ed utilizzabili esclusivamente per il veicolo cui si riferiscono, sono così distinti:
a) Permessi annuali che consentono la circolazione intesa come transito e sosta in porto “Mod. D”
e mod. 119 (Cent.);
b) Permessi occasionali che hanno validità per il solo giorno di rilascio “Mod. F”;
c) Permessi annuali “area mercato ittico”, che vengono rilasciati dal Comune e, permanendo
inalterati i presupposti, sono rinnovabili automaticamente di anno in anno;
- per i veicoli a motore autorizzati alla sosta nel piazzale retrostante il Mercato ittico, compreso
tra questo e via Magrini, “Mod. A”;
- per i veicoli a motore autorizzati alla sosta nell’intera area del Mercato ittico, ove non
espressamente vietato. “Mod. B”; quest’ultimo modello è utilizzato anche per autorizzare alla
sosta sul c.d. sperone i veicoli dei titolari delle attività commerciali ivi insediate e le imprese
che effettuano il servizio di pesca sportiva e trasporto passeggeri, a queste ultime vengono
rilasciati n. 7 permessi per ogni motonave.
Copia dei modelli utilizzati sono allegati alla presente Ordinanza.
Art.4 DIVIETI DI CIRCOLAZIONE (intesa come transito, sosta e fermata)
E’ vietata la circolazione lungo la via Magrini-lato cantieri (nel tratto compreso tra il primo
fabbricato in concessione al cantiere Marconi sino al ciglio banchina) e la via Darsena, ad
eccezione dei veicoli autorizzati con i permessi di cui all’art. 3 lett. a) e b).
Fermo restando la disciplina della circolazione stabilita dal Comune di Cesenatico lungo la piazza
Spose dei Marinai, è vietata la circolazione e la sosta veicolare lungo il molo di ponente a partire
dal ristorante attualmente denominato “Anita sul mare”.
È vietata la circolazione e la sosta veicolare lungo la via del porto dall’intersezione con via
Carducci sino a tutto il molo di levante compreso, ad eccezione dei veicoli commerciali che devono
effettuare operazioni di carico/scarico.
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È vietata la sosta veicolare nel tratto di via dei tennis adiacente l’Ufficio Circondariale Marittimo,
ad eccezione dei veicoli autorizzati con i permessi di cui all’art. 3, lett. a) e b), nonché dei veicoli
commerciali che devono eseguire operazioni di carico/scarico negli appositi stalli ubicati in
adiacenza al bar attualmente denominato Slooppy joe’s.
In particolare per la via dei tennis è vigente il divieto di sosta in forma permanente con rimozione,
su ambo i lati della strada, e più precisamente a partire dal quinto stallo lato Rimini, facendo
riferimento all’intersezione fra le vie Carducci e dei tennis, e fino al tredicesimo compreso, ad
eccezione dei veicoli di appartenenza alla Capitaneria di porto e proprio personale, delle forze di
polizia e pronto intervento/soccorso, nonché di quelli autorizzati a norma dell’art. 3 lett. a) e b).
A tutti i veicoli è vietata la circolazione e sosta lungo il ciglio banchina del porto-canale come
definito all’art. 1 co. 2 , ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia.
Art. 5 CIRCOLAZIONE IN AMBITO PORTUALE
Tutti coloro che accedono nell’ambito portuale devono fare uso di un veicolo abilitato alla
circolazione stradale in regola con le norme previste dal nuovo codice della strada.
Tutti i conducenti dei veicoli devono osservare le norme di comportamento stradale previste dalla
normativa vigente e la relativa segnaletica, adottando, nell’occasione, la necessaria attenzione e/o
prudenza consigliati dalla particolarità del sito e dalle insidie, non prevedibili, che possono
presentarsi durante la circolazione.
In ogni caso deve essere adottata ogni ulteriore cautela, soprattutto nelle ore notturne, tenendo
sempre conto delle obiettive condizioni di pericolosità insite nella circolazione portuale nonché
delle particolari tipologie di attività che si esplicano in porto.
Il c.d. “ciglio banchina”, come individuato all’art. 1 co. 2, è idoneo al solo transito pedonale.
Art. 6 DIVIETO DI SOSTA
La sosta veicolare negli ambiti portuali, ove a vario titolo è ammessa la circolazione, è consentita
unicamente negli appositi spazi contrassegnati dalla segnaletica orizzontale e verticale prevista dal
Codice della Strada, con specifica indicazione della prescrizione – “sosta consentita solo negli
appositi spazi” – nella segnaletica relativa alla sosta regolamentata.
Per consentire le operazioni commerciali di rifornimento dei prodotti combustibili in uso alle
Cooperative di pescatori, in adiacenza ai distributori ubicati in area mercato e sulla banchina c.d.
“sperone” è istituita una zona di divieto di sosta permanente e con rimozione forzata a tutti i veicoli
(0-24), eccetto alle autocisterne che effettuano tali operazioni.
È istituito il divieto di sosta permanente e con rimozione forzata lungo la carreggiata adiacente la
banchina di ponente, dal distributore di carburanti per motopesca antistante i magazzini portuali,
sino al termine dello sperone, ad eccezione delle operazioni di carico e scarico.
È istituito il divieto di sosta permanente e con rimozione forzata lungo il lato banchina dell’area in
concessione alla Cooperativa Armatori, nel piazzale portuale di sbarco nonché in adiacenza alla
pesa dei mitili.
È istituito il divieto di sosta permanente con rimozione forzata lungo la via Darsena per i non
autorizzati, fermo restando che la sosta degli autoveicoli, muniti degli appositi contrassegni, potrà
essere effettuata sono negli appositi stalli.
In particolare lungo la via Darsena , sono delimitati con linea bianca quanti stalli di sosta è possibile
dinanzi l’officina “Navimec” ed in adiacenza al cantiere Fanesi lato monte, nonché nell’area
portuale antistante il ristorante Urbano.
Art. 7 AREE DI ALAGGIO
L’accesso e la fermata veicolare, in area cantieri lungo la via darsena e via magrini, è consentito,
oltre che agli autorizzati con i permessi di cui all’art. 3 lett. a) e b), anche ai veicoli che trasportino
o rimorchino piccole unità per l’alaggio e varo, nonché per brevi operazioni di carico e scarico, nel
rispetto di elementari regole di prudenza, tese a garantire la massima sicurezza e la tutela della
pubblica incolumità, con obbligo di mantenere un’idonea distanza dallo specchio acqueo e di
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allontanare il veicolo senza indugio al termine delle operazioni. Nei passaggi stretti determinati
dalla ridotta larghezza della carreggiata e/o dalla presenza di imbarcazioni su carrelli o invasi, che
determinano il senso unico alternato, è stabilito il diritto di precedenza ai veicoli in uscita dalla via
Darsena.
Sono individuate le seguenti aree per la sosta temporanea di piccole imbarcazioni su carrelli o
invasi di unità navali, qualora autorizzata, delimitate con linea gialla:
- in via Darsena, a partire dal viale Lungomare e sino all’altezza della gru fissa in concessione al
cantiere attualmente denominato “Muccioli”, un’area di larghezza pari a 2,5 mt dal ciglio
destro della strada;
- in via Darsena, nel largo lungo la c.d. banchina lavori di fronte l’officina Navimec la zona
portuale adiacente il ciglio banchina, idonea per la sosta temporanea di carrelli ed invasi
durante le operazioni di alaggio; in tale area la carreggiata stradale non dovrà essere inferiore a
metri 5;
- in via Magrini, lato cantieri, nel piazzale antistante la banchina lavori, l’area adiacente al
cantiere Marconi.
Art. 8 AREA DEL MERCATO ITTICO
L’area del Mercato ittico, destinata alle operazioni di sbarco e movimentazione del prodotto della
pesca, viene così delimitata nei suoi punti di accesso e resa nota mediante idonea segnaletica
verticale:
- intersezione tra via Matteucci e via Squero;
- varco di accesso alla banchina portuale in via Matteucci, compreso tra i banchi per la
vendita al dettaglio del prodotto ittico ed i depositi posti sul lato Rimini della medesima via
Matteucci;
- via Matteucci, all’altezza del chiosco piadina, con preavviso in via Magrini all’altezza del
bar attualmente denominato “Luison”.
All’interno dell’area del mercato ittico, compreso il tratto di banchina retrostante il cd. “Bar dei
Pescatori” fino allo sperone dell’imboccatura della darsena, è vietata la circolazione di tutti i veicoli
a motore, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 19 e il sabato e la domenica dalle ore 08.00 alle
ore 12.30 . In tale fasce temporali, nelle zone interessate dallo sbarco del pescato e relativa
movimentazione, è altresì, vietato l’accesso a tutte le persone non addette ai lavori.
Sono eccettuati dal divieto i veicoli di soccorso e di polizia, nonché i titolari del permesso di cui
all’art. 3 lett. a) e b) e per le operazioni di carico e scarico effettuate con veicoli destinati al
trasporto di prodotti ittici.
Sono inoltre, esclusi i veicoli autorizzati ed appartenenti alle seguenti categorie, purchè muniti di
contrassegno di cui all’art. 3, lett. c):
a) titolari e dipendenti anche occasionali delle attività commerciali ed artigianali ivi insediate;
b) operatori accreditati presso il mercato ittico;
c) residenti.
In via Matteucci, davanti l’ingresso del mercato ittico, è individuato un attraversamento pedonale di
collegamento con la banchina portuale che verrà utilizzato anche per il passaggio dei veicoli
condotti a mano.
L’intera area portuale, ivi compreso il ciglio banchina, al termine delle operazioni di sbarco e
movimentazione del prodotto della pesca dovrà essere lasciata pulita e libera da ogni impedimento o
ingombro, ivi compresi gli attrezzi mobili utilizzati per lo sbarco in banchina del prodotto della
pesca o della mitilicoltura.
Sul c.d. sperone sono tracciati stalli di sosta, dinanzi il cd. bar dei pescatori e intorno alle aiuole
presenti nell’area, nonché lungo il ciglio banchina, lato darsena, sino alla fine della pavimentazione
in pietra, per quanto spazi possibili, tenendo in conto le esigenze di carico e scarico delle merci
sulle imbarcazioni ormeggiate. Sull’aiuola che ospita il monumento alle vittime del mare, dovrà
essere lasciato un adeguato spazio libero da auto, per il rispetto e la fruibilità del monumento stesso.
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Sul c.d. sperone dall’inizio della pavimentazione in pietra è vietata la circolazione dei veicoli a
motore ad eccezione degli autorizzati per operazioni di carico e scarico materiali e per la sosta nei
parcheggi individuati.
Lungo la derivazione laterale di via Matteucci, che collega la via Matteucci medesima con il
parcheggio retrostante il mercato ittico (dal civico 25/F al 25/M, su un lato e dal civico 25/P al
civico 25/Q sull’altro) è vietata permanentemente la sosta dei veicoli a motore, su ambo i lati e con
rimozione forzata dei veicoli in difetto, ad eccezione di quelli autorizzati, che espongono il
contrassegno rilasciato alle attività commerciali insediate od operative in questo tratto di via
Matteucci. In questa zona non sono ammesse eccezioni al divieto di sosta.
Sul retro del Mercato Ittico è istituito il senso unico di circolazione con ingresso darsena in
direzione monte sino alla via Magrini.
In via Matteucci sul lato in adiacenza ai civici nn. 21 e 23 è vietata la sosta ai veicoli con peso
complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li. Dal civico n. 19 al n. 11, in adiacenza ai medesimi,
la sosta è vietata per tutti i veicoli a motore.
Nel piazzale portuale delimitato tra il c.d. vecchio squero ed i magazzini portuali sono istituiti
quanti stalli di sosta quanto è possibile, di cui n. 2 riservati alle operazioni di carico e scarico:
a) in adiacenza ai banchi per la vendita al dettaglio;
b) di fronte ai magazzini con fascia di rispetto pari a 2 metri, purchè residui una carreggiata di
almeno sei metri.
Lungo il tratto di via Matteucci compreso tra i magazzini e la pesa dei mitili sono istituiti tanti stalli
di sosta quanto è possibile, di cui quelli sul retro dei magazzini sono riservati alle operazioni di
carico e scarico.
In adiacenza al mercato ittico sono istituiti tanti stalli di sosta quanto possibile per:
a) la sosta riservata agli autorizzati con modello B nell’area antistante lo stesso, lato banchina,
nella quale saranno altresì specificamente riservati n.° 3 stalli agli addetti del Mercato Ittico;
b) la sosta riservata al carico/scarico nell’area antistante, lato darsena.
Lungo il viale Matteucci lato darsena sono istituiti tanti stalli di sosta quanto possibile, riservati agli
autorizzati con i permessi di cui all’art. 3 lett. c) limitatamente dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00
alle ore 19.00
Art. 9 DIVIETI
In tutto l’ambito portuale di Cesenatico è vietata la sosta di rimorchi senza motrice (art. 159 C.d.S.),
mentre per motivi di sicurezza, è fatto altresì divieto di utilizzare acceleratori di velocità
nell’ambito portuale così come individuato all’art. 1.
In tutto l’ambito portuale, ivi compreso il “ciglio banchina”, è vietato lasciare o depositare, in
assenza di autorizzazione invasi, scafi o comunque qualsiasi materiale che impedisca o limiti l’uso
pubblico delle aree demaniali.
Art. 10 VELOCITA’
La velocità massima consentita negli ambiti portuali consentiti è di 20 Km/h , comunque tale da
consentire l’arresto del veicolo in condizioni di sicurezza (tenuto conto della visibilità, delle
condizioni meteorologiche e dello stato del manto stradale).
In porto è VIETATO il sorpasso fra veicoli.
Art. 11 RIMOZIONE VEICOLI
I veicoli o carrelli per rimorchio parcheggiati in violazione delle norme che precedono o che
importino intralcio o pericolo per la circolazione e per le operazioni portuali in genere,
potranno essere rimossi d’Autorità e affidati ai soggetti abilitati così come individuati dalla
Prefettura di Forlì annualmente con proprio Decreto. Il proprietario sarà tenuto al pagamento delle
spese di rimozione, di custodia ed al risarcimento dei danni eventualmente derivanti dal suo
comportamento.
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Art. 12 DEROGHE ED ECCEZIONI
I divieti di cui alla presente Ordinanza non si applicano:
a)
ai mezzi in attività di servizio della Guardia Costiera, delle FF.AA. e di polizia, delle autorità
sanitarie, di soccorso e di emergenza, con l’obbligo di adottare la massima cautela;
b)
ai veicoli di imprese esercenti un pubblico servizio (acqua, gas, ecc….) e a quelli del gestore
del mercato ittico per interventi urgenti.
Art. 13 SEGNALETICA
Il posizionamento della segnaletica orizzontale e verticale per la disciplina della presente Ordinanza
e la verifica e manutenzione della segnaletica esistente, è a cura della Amministrazione Comunale,
che ne impone l’onere alla Gesturist s.p.a.
Art.14 SANZIONI
I trasgressori alle norme della presente Ordinanza saranno perseguiti, ove il fatto non costituisca
altro illecito, a mente dell’art. 1174 del Codice della Navigazione ovvero a norma del Codice della
Strada, per quanto attiene alle violazioni in materia di circolazione.
Ai trasgressori, inoltre, potrà essere ritirato il permesso di circolazione in porto, per essere sospeso o
revocato nei casi più gravi.
La violazione dell’obbligo di esporre o di avere con sé ed esibire il contrassegno rilasciato è punito
con la sanzione amministrativa da 25 a 500 €, applicata con le procedure previste per le ordinanze
comunali.
Art. 15 RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si applicano tutte le disposizioni in
materia di circolazione stradale.
Sono abrogate tutte le disposizioni di entrambe le Amministrazioni in contrasto con la presente
Art.16 PUBBLICAZIONE
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicata all’Albo
di queste Amministrazioni, la cui diffusione sarà assicurata mediante:
- trasmissione alle altre Amministrazioni interessate, per le forme di pubblicità stabilite dai
rispettivi ordinamenti;
- divulgazione a cura dei mezzi di informazione;
- inserimento nel sito web http: //www.guardiacostiera.it
Art 17 ENTRATA IN VIGORE
La presente Ordinanza è adottata in via sperimentale ed entra i vigore con l’apposizione della
prevista segnaletica.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza.
Cesenatico, 10 febbraio 2009
IL SINDACO
Nivardo PANZAVOLTA
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giovanni CAVALLO
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