Ordinanza n. 27/2009
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Ordinanza n. 27/2009
COMUNE DI CESENATICO di concerto con Ministero delle Infrastrutture e Trasporti CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI CESENATICO ORDINANZA n.27/2009 del Reg. Comunale Prot. n. 3415 del 10/2/2009 Oggetto: Ambito portuale di Cesenatico. Disciplina della Circolazione dei veicoli. IL SINDACO DI CESENATICO ED IL CAPO DEL CIRCONDARIO E COMANDANTE DEL PORTO: CONSIDERATO che le banchine del porto-canale di Cesenatico sono da considerarsi aree di lavoro e che, di conseguenza, non sempre è possibile prevenire e segnalare eventuali pericoli che possano verificarsi durante il normale svolgimento dell’operatività portuale. CONSIDERATO che la disciplina della circolazione veicolare nell’ambito portuale di Cesenatico deve pertanto informarsi a criteri restrittivi, a tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, attesa in ogni caso la necessità di garantire un agevole transito ai mezzi di soccorso e di emergenza. VALUTATA la peculiare natura delle attività che si svolgono nel porto di Cesenatico, e la presenza nelle zone interessate di cantieri navali, consorzi di pescatori, esercizi commerciali e circoli nautici. VISTA la precedente Ordinanza sulla materia n. 3319 in data 04.02.2005 adottata congiuntamente dal Comune di Cesenatico e dalla Capitaneria di Porto di Rimini, nonché le Ordinanze sul Regolamento degli ormeggi e degli accosti nel porto di Cesenatico e la disciplina della “security” sulla banchina commerciale del porto di Cesenatico; VISTE l’Ordinanza n.°03/2006 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico e l’Ordinanza n.° 29/2006 del Comune di Cesenatico disciplinanti la circolazione lungo via dei tennis. VISTO l’art. 6, comma 7, del nuovo Codice della Strada, di cui al D. Lg. 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal D.L.vo 10/09/93, n.360, sulla competenza a disciplinare la circolazione veicolare in aree portuali aperte all’uso pubblico. VISTO il Decreto n.° 59/1999 della Capitaneria di Porto di Rimini. VISTE le Circolari nn. 520961 e 5201696 rispettivamente in data 24 febbraio 1995 e 14 aprile 1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, e la pertinente -1- corrispondenza con l’Avvocatura Generale dello Stato che conferma, in base alla sentenza n. 156/1999 della Corte Costituzionale, che la natura demaniale del bene non può essere attributiva degli oneri di responsabilità per la custodia. VISTI gli artt. 30, 81, 1174 del Codice della Navigazione e gli artt 59,80 e 84 del relativo Regolamento di esecuzione. CONSIDERATO che l’ambito portuale, per le sue caratteristiche strutturali, è comprensivo delle banchine destra e sinistra, nonché delle darsene interne. TENUTO CONTO che le banchine lungo viale del porto, via Giuseppe Garibaldi, Via Marino Moretti sono aree demaniali portuali inserite di fatto nel contesto urbano della Città di Cesenatico. RITENUTO che la disciplina della sola circolazione stradale (veicolare e pedonale) nella predette zone rientri, per la tipologia di traffico ed uso presente, più propriamente nelle funzioni di viabilità pubblica di diretta competenza della Civica Amministrazione, pur mantenendo e conservando tali aree la propria configurazione giuridica di area demaniale marittima posta in ambito portuale. RITENUTA la necessità di aggiornare le norme disciplinanti la circolazione dei veicoli nell’ambito portuale, al fine di adeguarle alle mutate esigenze di operatività del porto, nonché allo scopo di garantire la sicurezza e l’incolumità di persone e cose. RENDONO NOTO Che sono introdotte ulteriori prescrizioni al fine di agevolare lo svolgimento in sicurezza delle operazioni portuali negli ambiti individuati nell’allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente atto. Tali disposizioni intendono disciplinare l’accesso, la circolazione e la sosta nell’ambito portuale di Cesenatico con l’esclusione di tutte le aree demaniali eventualmente assentite in concessione. Per quanto sopra: ORDINANO Art.1 AMBITO DI APPLICAZIONE Le norme della presente Ordinanza si applicano alle seguenti aree: 1. RIVA LEVANTE: 1.1. via del Porto nel tratto compreso tra via Carducci ed il molo di levante compreso; 1.2. via dei Tennis; 2. RIVA PONENTE: 1.1. Aree demaniali adiacenti il mercato ittico e cioè via Matteucci e relative diramazioni nonché la banchina c.d. sperone, come meglio specificate al successivo articolo 8); 1.2. Viale Magrini (nel tratto compreso tra il primo fabbricato del cantiere navale adiacente sino al ciglio banchina), Viale Darsena e molo di ponente In tali aree il “ciglio banchina” è individuabile perché sopraelevato rispetto al piano stradale o delimitato da appositi cordoli o comunque, quando non distinto dalla sede stradale, ampio almeno 2 metri ed evidenziato con una striscia longitudinale bianca. -2- La presente ordinanza disciplina anche la circolazione stradale nell’area adiacente il mercato ittico, in precedenza è disciplinata dall’Ordinanza n.° 3319 del 04.02.2005, revocata con la presente, mentre le rimanenti aree demaniali portuali, in quanto inserite nel contesto urbano della città, sono disciplinate autonomamente, ai soli fini della viabilità pubblica in aree estranee alla viabilità portuale, dal Comune di Cesenatico. Per tali ultime aree vigono comunque le prescrizioni ed i divieti previsti dalla presente Ordinanza con esclusivo riferimento al “ciglio banchina” come sopra definito. Art. 2 PERMESSO DI ACCESSO Tutti i veicoli, per circolare negli ambiti portuali individuati all’art. 1, debbono essere muniti di apposito permesso di accesso rilasciato: dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico, per l’accesso all’area portuale; dal Comune di Cesenatico, per l’area mercato ittico, per l’accesso all’area del mercato ittico. I permessi sono rilasciati al proprietario del veicolo, o, in sua vece, all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio o all’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, previo inoltro di istanza in carta libera e contestuale verifica da parte della Autorità competente della reale necessità del richiedente all’utilizzo del veicolo in ambito portuale. Il permesso è strettamente personale e su di esso è indicato il numero della targa del veicolo. I permessi vengono rilasciati entro 30 giorni dalla richiesta. Sono eccettuati dall’obbligo di munirsi del contrassegno i veicoli che effettuano il carico per il successivo trasporto del pescato in altre località, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. Art.3 TIPI DI PERMESSO I permessi di cui al precedente art.2, che debbono essere esposti ben visibili sul parabrezza dei veicoli con carrozzeria chiusa ovvero detenuti ed esibiti dal conducente, se trattasi di veicoli senza carrozzeria chiusa, ed utilizzabili esclusivamente per il veicolo cui si riferiscono, sono così distinti: a) Permessi annuali che consentono la circolazione intesa come transito e sosta in porto “Mod. D” e mod. 119 (Cent.); b) Permessi occasionali che hanno validità per il solo giorno di rilascio “Mod. F”; c) Permessi annuali “area mercato ittico”, che vengono rilasciati dal Comune e, permanendo inalterati i presupposti, sono rinnovabili automaticamente di anno in anno; - per i veicoli a motore autorizzati alla sosta nel piazzale retrostante il Mercato ittico, compreso tra questo e via Magrini, “Mod. A”; - per i veicoli a motore autorizzati alla sosta nell’intera area del Mercato ittico, ove non espressamente vietato. “Mod. B”; quest’ultimo modello è utilizzato anche per autorizzare alla sosta sul c.d. sperone i veicoli dei titolari delle attività commerciali ivi insediate e le imprese che effettuano il servizio di pesca sportiva e trasporto passeggeri, a queste ultime vengono rilasciati n. 7 permessi per ogni motonave. Copia dei modelli utilizzati sono allegati alla presente Ordinanza. Art.4 DIVIETI DI CIRCOLAZIONE (intesa come transito, sosta e fermata) E’ vietata la circolazione lungo la via Magrini-lato cantieri (nel tratto compreso tra il primo fabbricato in concessione al cantiere Marconi sino al ciglio banchina) e la via Darsena, ad eccezione dei veicoli autorizzati con i permessi di cui all’art. 3 lett. a) e b). Fermo restando la disciplina della circolazione stabilita dal Comune di Cesenatico lungo la piazza Spose dei Marinai, è vietata la circolazione e la sosta veicolare lungo il molo di ponente a partire dal ristorante attualmente denominato “Anita sul mare”. È vietata la circolazione e la sosta veicolare lungo la via del porto dall’intersezione con via Carducci sino a tutto il molo di levante compreso, ad eccezione dei veicoli commerciali che devono effettuare operazioni di carico/scarico. -3- È vietata la sosta veicolare nel tratto di via dei tennis adiacente l’Ufficio Circondariale Marittimo, ad eccezione dei veicoli autorizzati con i permessi di cui all’art. 3, lett. a) e b), nonché dei veicoli commerciali che devono eseguire operazioni di carico/scarico negli appositi stalli ubicati in adiacenza al bar attualmente denominato Slooppy joe’s. In particolare per la via dei tennis è vigente il divieto di sosta in forma permanente con rimozione, su ambo i lati della strada, e più precisamente a partire dal quinto stallo lato Rimini, facendo riferimento all’intersezione fra le vie Carducci e dei tennis, e fino al tredicesimo compreso, ad eccezione dei veicoli di appartenenza alla Capitaneria di porto e proprio personale, delle forze di polizia e pronto intervento/soccorso, nonché di quelli autorizzati a norma dell’art. 3 lett. a) e b). A tutti i veicoli è vietata la circolazione e sosta lungo il ciglio banchina del porto-canale come definito all’art. 1 co. 2 , ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia. Art. 5 CIRCOLAZIONE IN AMBITO PORTUALE Tutti coloro che accedono nell’ambito portuale devono fare uso di un veicolo abilitato alla circolazione stradale in regola con le norme previste dal nuovo codice della strada. Tutti i conducenti dei veicoli devono osservare le norme di comportamento stradale previste dalla normativa vigente e la relativa segnaletica, adottando, nell’occasione, la necessaria attenzione e/o prudenza consigliati dalla particolarità del sito e dalle insidie, non prevedibili, che possono presentarsi durante la circolazione. In ogni caso deve essere adottata ogni ulteriore cautela, soprattutto nelle ore notturne, tenendo sempre conto delle obiettive condizioni di pericolosità insite nella circolazione portuale nonché delle particolari tipologie di attività che si esplicano in porto. Il c.d. “ciglio banchina”, come individuato all’art. 1 co. 2, è idoneo al solo transito pedonale. Art. 6 DIVIETO DI SOSTA La sosta veicolare negli ambiti portuali, ove a vario titolo è ammessa la circolazione, è consentita unicamente negli appositi spazi contrassegnati dalla segnaletica orizzontale e verticale prevista dal Codice della Strada, con specifica indicazione della prescrizione – “sosta consentita solo negli appositi spazi” – nella segnaletica relativa alla sosta regolamentata. Per consentire le operazioni commerciali di rifornimento dei prodotti combustibili in uso alle Cooperative di pescatori, in adiacenza ai distributori ubicati in area mercato e sulla banchina c.d. “sperone” è istituita una zona di divieto di sosta permanente e con rimozione forzata a tutti i veicoli (0-24), eccetto alle autocisterne che effettuano tali operazioni. È istituito il divieto di sosta permanente e con rimozione forzata lungo la carreggiata adiacente la banchina di ponente, dal distributore di carburanti per motopesca antistante i magazzini portuali, sino al termine dello sperone, ad eccezione delle operazioni di carico e scarico. È istituito il divieto di sosta permanente e con rimozione forzata lungo il lato banchina dell’area in concessione alla Cooperativa Armatori, nel piazzale portuale di sbarco nonché in adiacenza alla pesa dei mitili. È istituito il divieto di sosta permanente con rimozione forzata lungo la via Darsena per i non autorizzati, fermo restando che la sosta degli autoveicoli, muniti degli appositi contrassegni, potrà essere effettuata sono negli appositi stalli. In particolare lungo la via Darsena , sono delimitati con linea bianca quanti stalli di sosta è possibile dinanzi l’officina “Navimec” ed in adiacenza al cantiere Fanesi lato monte, nonché nell’area portuale antistante il ristorante Urbano. Art. 7 AREE DI ALAGGIO L’accesso e la fermata veicolare, in area cantieri lungo la via darsena e via magrini, è consentito, oltre che agli autorizzati con i permessi di cui all’art. 3 lett. a) e b), anche ai veicoli che trasportino o rimorchino piccole unità per l’alaggio e varo, nonché per brevi operazioni di carico e scarico, nel rispetto di elementari regole di prudenza, tese a garantire la massima sicurezza e la tutela della pubblica incolumità, con obbligo di mantenere un’idonea distanza dallo specchio acqueo e di -4- allontanare il veicolo senza indugio al termine delle operazioni. Nei passaggi stretti determinati dalla ridotta larghezza della carreggiata e/o dalla presenza di imbarcazioni su carrelli o invasi, che determinano il senso unico alternato, è stabilito il diritto di precedenza ai veicoli in uscita dalla via Darsena. Sono individuate le seguenti aree per la sosta temporanea di piccole imbarcazioni su carrelli o invasi di unità navali, qualora autorizzata, delimitate con linea gialla: - in via Darsena, a partire dal viale Lungomare e sino all’altezza della gru fissa in concessione al cantiere attualmente denominato “Muccioli”, un’area di larghezza pari a 2,5 mt dal ciglio destro della strada; - in via Darsena, nel largo lungo la c.d. banchina lavori di fronte l’officina Navimec la zona portuale adiacente il ciglio banchina, idonea per la sosta temporanea di carrelli ed invasi durante le operazioni di alaggio; in tale area la carreggiata stradale non dovrà essere inferiore a metri 5; - in via Magrini, lato cantieri, nel piazzale antistante la banchina lavori, l’area adiacente al cantiere Marconi. Art. 8 AREA DEL MERCATO ITTICO L’area del Mercato ittico, destinata alle operazioni di sbarco e movimentazione del prodotto della pesca, viene così delimitata nei suoi punti di accesso e resa nota mediante idonea segnaletica verticale: - intersezione tra via Matteucci e via Squero; - varco di accesso alla banchina portuale in via Matteucci, compreso tra i banchi per la vendita al dettaglio del prodotto ittico ed i depositi posti sul lato Rimini della medesima via Matteucci; - via Matteucci, all’altezza del chiosco piadina, con preavviso in via Magrini all’altezza del bar attualmente denominato “Luison”. All’interno dell’area del mercato ittico, compreso il tratto di banchina retrostante il cd. “Bar dei Pescatori” fino allo sperone dell’imboccatura della darsena, è vietata la circolazione di tutti i veicoli a motore, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 19 e il sabato e la domenica dalle ore 08.00 alle ore 12.30 . In tale fasce temporali, nelle zone interessate dallo sbarco del pescato e relativa movimentazione, è altresì, vietato l’accesso a tutte le persone non addette ai lavori. Sono eccettuati dal divieto i veicoli di soccorso e di polizia, nonché i titolari del permesso di cui all’art. 3 lett. a) e b) e per le operazioni di carico e scarico effettuate con veicoli destinati al trasporto di prodotti ittici. Sono inoltre, esclusi i veicoli autorizzati ed appartenenti alle seguenti categorie, purchè muniti di contrassegno di cui all’art. 3, lett. c): a) titolari e dipendenti anche occasionali delle attività commerciali ed artigianali ivi insediate; b) operatori accreditati presso il mercato ittico; c) residenti. In via Matteucci, davanti l’ingresso del mercato ittico, è individuato un attraversamento pedonale di collegamento con la banchina portuale che verrà utilizzato anche per il passaggio dei veicoli condotti a mano. L’intera area portuale, ivi compreso il ciglio banchina, al termine delle operazioni di sbarco e movimentazione del prodotto della pesca dovrà essere lasciata pulita e libera da ogni impedimento o ingombro, ivi compresi gli attrezzi mobili utilizzati per lo sbarco in banchina del prodotto della pesca o della mitilicoltura. Sul c.d. sperone sono tracciati stalli di sosta, dinanzi il cd. bar dei pescatori e intorno alle aiuole presenti nell’area, nonché lungo il ciglio banchina, lato darsena, sino alla fine della pavimentazione in pietra, per quanto spazi possibili, tenendo in conto le esigenze di carico e scarico delle merci sulle imbarcazioni ormeggiate. Sull’aiuola che ospita il monumento alle vittime del mare, dovrà essere lasciato un adeguato spazio libero da auto, per il rispetto e la fruibilità del monumento stesso. -5- Sul c.d. sperone dall’inizio della pavimentazione in pietra è vietata la circolazione dei veicoli a motore ad eccezione degli autorizzati per operazioni di carico e scarico materiali e per la sosta nei parcheggi individuati. Lungo la derivazione laterale di via Matteucci, che collega la via Matteucci medesima con il parcheggio retrostante il mercato ittico (dal civico 25/F al 25/M, su un lato e dal civico 25/P al civico 25/Q sull’altro) è vietata permanentemente la sosta dei veicoli a motore, su ambo i lati e con rimozione forzata dei veicoli in difetto, ad eccezione di quelli autorizzati, che espongono il contrassegno rilasciato alle attività commerciali insediate od operative in questo tratto di via Matteucci. In questa zona non sono ammesse eccezioni al divieto di sosta. Sul retro del Mercato Ittico è istituito il senso unico di circolazione con ingresso darsena in direzione monte sino alla via Magrini. In via Matteucci sul lato in adiacenza ai civici nn. 21 e 23 è vietata la sosta ai veicoli con peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li. Dal civico n. 19 al n. 11, in adiacenza ai medesimi, la sosta è vietata per tutti i veicoli a motore. Nel piazzale portuale delimitato tra il c.d. vecchio squero ed i magazzini portuali sono istituiti quanti stalli di sosta quanto è possibile, di cui n. 2 riservati alle operazioni di carico e scarico: a) in adiacenza ai banchi per la vendita al dettaglio; b) di fronte ai magazzini con fascia di rispetto pari a 2 metri, purchè residui una carreggiata di almeno sei metri. Lungo il tratto di via Matteucci compreso tra i magazzini e la pesa dei mitili sono istituiti tanti stalli di sosta quanto è possibile, di cui quelli sul retro dei magazzini sono riservati alle operazioni di carico e scarico. In adiacenza al mercato ittico sono istituiti tanti stalli di sosta quanto possibile per: a) la sosta riservata agli autorizzati con modello B nell’area antistante lo stesso, lato banchina, nella quale saranno altresì specificamente riservati n.° 3 stalli agli addetti del Mercato Ittico; b) la sosta riservata al carico/scarico nell’area antistante, lato darsena. Lungo il viale Matteucci lato darsena sono istituiti tanti stalli di sosta quanto possibile, riservati agli autorizzati con i permessi di cui all’art. 3 lett. c) limitatamente dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 19.00 Art. 9 DIVIETI In tutto l’ambito portuale di Cesenatico è vietata la sosta di rimorchi senza motrice (art. 159 C.d.S.), mentre per motivi di sicurezza, è fatto altresì divieto di utilizzare acceleratori di velocità nell’ambito portuale così come individuato all’art. 1. In tutto l’ambito portuale, ivi compreso il “ciglio banchina”, è vietato lasciare o depositare, in assenza di autorizzazione invasi, scafi o comunque qualsiasi materiale che impedisca o limiti l’uso pubblico delle aree demaniali. Art. 10 VELOCITA’ La velocità massima consentita negli ambiti portuali consentiti è di 20 Km/h , comunque tale da consentire l’arresto del veicolo in condizioni di sicurezza (tenuto conto della visibilità, delle condizioni meteorologiche e dello stato del manto stradale). In porto è VIETATO il sorpasso fra veicoli. Art. 11 RIMOZIONE VEICOLI I veicoli o carrelli per rimorchio parcheggiati in violazione delle norme che precedono o che importino intralcio o pericolo per la circolazione e per le operazioni portuali in genere, potranno essere rimossi d’Autorità e affidati ai soggetti abilitati così come individuati dalla Prefettura di Forlì annualmente con proprio Decreto. Il proprietario sarà tenuto al pagamento delle spese di rimozione, di custodia ed al risarcimento dei danni eventualmente derivanti dal suo comportamento. -6- Art. 12 DEROGHE ED ECCEZIONI I divieti di cui alla presente Ordinanza non si applicano: a) ai mezzi in attività di servizio della Guardia Costiera, delle FF.AA. e di polizia, delle autorità sanitarie, di soccorso e di emergenza, con l’obbligo di adottare la massima cautela; b) ai veicoli di imprese esercenti un pubblico servizio (acqua, gas, ecc….) e a quelli del gestore del mercato ittico per interventi urgenti. Art. 13 SEGNALETICA Il posizionamento della segnaletica orizzontale e verticale per la disciplina della presente Ordinanza e la verifica e manutenzione della segnaletica esistente, è a cura della Amministrazione Comunale, che ne impone l’onere alla Gesturist s.p.a. Art.14 SANZIONI I trasgressori alle norme della presente Ordinanza saranno perseguiti, ove il fatto non costituisca altro illecito, a mente dell’art. 1174 del Codice della Navigazione ovvero a norma del Codice della Strada, per quanto attiene alle violazioni in materia di circolazione. Ai trasgressori, inoltre, potrà essere ritirato il permesso di circolazione in porto, per essere sospeso o revocato nei casi più gravi. La violazione dell’obbligo di esporre o di avere con sé ed esibire il contrassegno rilasciato è punito con la sanzione amministrativa da 25 a 500 €, applicata con le procedure previste per le ordinanze comunali. Art. 15 RINVIO Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si applicano tutte le disposizioni in materia di circolazione stradale. Sono abrogate tutte le disposizioni di entrambe le Amministrazioni in contrasto con la presente Art.16 PUBBLICAZIONE E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicata all’Albo di queste Amministrazioni, la cui diffusione sarà assicurata mediante: - trasmissione alle altre Amministrazioni interessate, per le forme di pubblicità stabilite dai rispettivi ordinamenti; - divulgazione a cura dei mezzi di informazione; - inserimento nel sito web http: //www.guardiacostiera.it Art 17 ENTRATA IN VIGORE La presente Ordinanza è adottata in via sperimentale ed entra i vigore con l’apposizione della prevista segnaletica. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza. Cesenatico, 10 febbraio 2009 IL SINDACO Nivardo PANZAVOLTA IL COMANDANTE T.V. (CP) Giovanni CAVALLO -7-