SRL. ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI
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SRL. ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI
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Organo di controllo e revisione legale dei conti: le clausole statutarie Il nuovo testo dell’art. 2477 del Codice civile ha radicalmente mutato il sistema dei controlli nelle società a responsabilità limitata, introducendo la figura del “sindaco unico” quale modalità normale di affidamento delle funzioni di controllo legale ed anche, se previsto espressamente dai soci, la funzione di controllo legale dei conti, in tal caso in alternativa alla nomina di un revisore o società di revisione. La nuova norma, tuttavia, secondo parte della dottrina, si caratterizza per la estrema “flessibilità” delle soluzioni adottabili, prevedendo anche l‘organo di controllo legale collegiale o la nomina del solo revisore legale. La riforma ha, quindi, concretamente portato ad un ampliamento dell’autonomia statutaria e decisionale dei soci della S.r.l., potendo, infatti, questi scegliere fra più sistemi di controllo. Si ricorda che nella fase transitoria del passaggio al nuovo sistema è stata emanata una apposita norma transitoria diretta a risolvere la questione della disciplina transitoria applicabile ai collegi sindacali in carica nelle s.r.l. al 31 dicembre 2011, e che prevede che questi collegi sindacali rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato triennale affidato dall’assemblea che li ha nominati (oppure fino al momento delle eventuali dimissioni). Le opzioni previste dal nuovo sistema Secondo l’interpretazione che viene condivisa, il nuovo art.2477 del Codice civile consente, quindi, ai soci della S.r.l. di prevedere, sia nel caso di nomina facoltativa sia in quello di nomina obbligatoria, assetti dei controlli societari assai diversificati: - sindaco; - collegio sindacale; - revisore legale (potendo anche scegliere fra il revisore legale dei conti o la società di revisione legale). La determinazione del soggetto al quale affidare il controllo comporta per i soci anche la possibilità di scegliere il sistema dei controlli cui assoggettare la società e, quindi, di prevedere che: - alla funzioni di controllo legale affidate al sindaco unico (od al collegio sindacale) si sommino quelle di revisione legale (in tal caso il sindaco unico, od i sindaci dell’eventuale collegio devono essere scelti tra i revisori legali o le società di revisione legale). Tuttavia, in questo caso, va evidenziato come lo statuto della società, a seguito della riforma, debba espressamente prevedere l’attribuzione all’organo di controllo di questa ulteriore competenza; - all’organo nominato sia affidata la sola funzione di revisore (potendo scegliendo, come detto, fra il revisore legale dei conti o la società di revisione legale). Va, tuttavia, evidenziato che sussiste un orientamento diverso (espresso dal Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie, nelle motivazioni dell’orientamento societario I.D. 13) in base al quale deve sempre essere presente un organo di controllo legale (monocratico o collegiale) che svolga la funzione di controllo di legittimità sugli atti -art. 2403 c.c.- cui eventualmente attribuire anche la funzione di controllo contabile, non potendo, invece, mai il revisore svolgere la funzione di controllo legale e quindi sostituirsi al sindaco unico od al collegio sindacale. Tale interpretazione riduce la “flessibilità” delle soluzioni possibili e impedirebbe la piena alternatività tra organo di controllo legale e revisore contabile. Il sistema di controllo obbligatorio Restano comunque inalterati i presupposti di legge che rendono “obbligatoria” la nomina e che possiamo, sinteticamente, riscontrare nei casi in cui la S.r.l.: - sia dotata di un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, vale a dire il capitale sociale risulti essere pari o superiore ad euro 120.000; - sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato; - controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti; - abbia superato, per due esercizi consecutivi, almeno due dei limiti previsti dal primo comma dell’art. 2435-bis Codice civile per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Il sindaco unico e la sua disciplina Il nuovo art.2477 del Codice civile precisa che, nel caso di nomina dell’organo di controllo (sia esso monocratico che collegiale), devono trovare applicazione le disposizioni in tema di società per azioni. Questo fa si che al sindaco unico competano i medesimi poteri, doveri e responsabilità previsti per i sindaci delle S.p.A., e che, ai fini della sua nomina, debbano anche sussistere i requisiti professionali previsti per la nomina di sindaco nella S.p.A. Evidentemente, nel caso di sindaco unico non potranno trovare applicazione quelle norme dettate per una composizione collegiale dell’organo, a cui invece ci si potrà rifare se i soci della S.r.l. abbiano opzionato la scelta di affidare le funzioni di controllo al tradizionale collegio sindacale. Impatto della riforma sugli statuti societari e conseguente loro adeguamento L’aspetto di maggior criticità riguarda la possibilità di dare concreta ed automatica applicazione alle nuove disposizioni contenute nell’art.2477 del Codice civile oppure di dover mettere mano allo statuto sociale per adeguarlo alle diverse previsioni legislative o, su scelta comunque volontaria, per poter usufruire delle diversificate ed alternative soluzioni che vengono oggi offerte ai soci. La scelta da compiersi non può che partire da una verifica, caso per caso, di quanto contenuto nel singolo statuto, come sottolineato anche dal Consiglio notarile di Milano (massima n.124 del 3.4.2012). Possono così distinguersi le ipotesi in cui viene specificatamente prevista la nomina del collegio sindacale (in applicazione della disciplina previgente rispetto alla nuova formulazione dell’art. 2477 del Codice civile), da quelle in cui lo statuto non contenga alcuna previsione in materia di controlli oppure si limiti a rinviare alle vigenti norme di legge. Per il primo caso, anche qui riprendendo quanto da più parti precisato, la possibilità di nominare il sindaco unico (ovvero esclusivamente il revisore legale) non appare subito applicabile: infatti, considerata la nuova formulazione dell’art.2477 del Codice civile, per rendere operativa la figura del sindaco unico (o del solo revisore legale) i soci dovranno definire ex novo la struttura dei controlli della loro società intervenendo anche a livello statutario. Invece, a diversa conclusione si potrà giungere nel secondo caso. La nuova disciplina dell’art.2477 del Codice civile deve infatti considerarsi integrativa degli esistenti regimi statutari e può trovare immediatamente applicazione lì dove lo statuto nulla disponga in materia di controlli oppure i soci si siano limitati ad un mero rinvio alle vigenti disposizioni di legge. In questa circostanza, dunque, non vi sarà la necessità per i soci di procedere ad alcuna modifica dello statuto sociale e la scelta che i soci stessi volessero compiere in merito al sindaco unico potrà trovare immediata applicazione. La clausola statutaria Sul piano pratico, qualora si debba modificare lo statuto esistente, appare evidente (seguendo l’interpretazione qui condivisa, e verificando la interpretazione assunta dal notaio prescelto) la convenienza di introdurre una clausola statutaria estremamente flessibile che sfrutti le diverse alternative rese possibili dalla riforma e consenta di adattare la funzione dell’organo di controllo alle diverse possibili esigenze societarie. Pertanto, la clausola potrà rimettere, di volta in volta, alla decisione dei soci, in sede di nomina, la scelta fra: - la nomina dell’organo di controllo monocratico o collegiale; - con o senza funzioni anche di revisione legale; - la nomina, in alternativa all’organo di controllo legale, di un solo revisore legale dei conti (revisore persona fisica o società di revisione) quale organo unico con funzioni limitate al solo controllo contabile. Si riporta di seguito un modello di clausole, con l’avvertenza, per chi procede a modificare le specifiche clausole dello statuto della società dedicate all’organo di controllo, di condividerne il contenuto con il notaio che dovrà procedere alla modifica statutaria e di verificare, ed eventualmente anche modificare, altre clausole statutarie nelle quali vi sia un riferimento all’organo stesso nella formulazione utilizzata prima della sua revisione (che, ricordiamo, è avvenuta riformulando completamente l’art.2477 c.c.). Ciò con riferimento pure alla terminologia utilizzata in tali contesti (es. “collegio sindacale” anziché il volutamente più generico “organo di controllo”). ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI - Clausole statutarie coordinamento - rev. marzo 2014. © Confindustria Vicenza - 2012