RELAZIONE ANNUALE 2007 - Associazione Ambiente e Lavoro
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RELAZIONE ANNUALE 2007 - Associazione Ambiente e Lavoro
COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE ANTIRACKET E ANTIUSURA E PRESIDENTE DEL COMITATO DI SOLIDARIETÀ RELAZIONE ANNUALE di cui all’articolo 2, comma 7, del D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455 e Relazione della Consap sulla gestione del fondo, di cui all’art. 5, comma 3, lettera e) del D.P.R. 16 agosto 1999 n. 455, approvate nella seduta del Comitato del 30 gennaio 2008 ATTIVITÀ 2007 DEL COMITATO DI SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DELL’ESTORSIONE E DELL’USURA Roma, 31 gennaio 2008 COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE ANTIRACKET E ANTIUSURA E PRESIDENTE DEL COMITATO DI SOLIDARIETA’ RELAZIONE ANNUALE di cui all’ articolo 2, comma 7, del D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455 e Relazione della Consap sulla gestione del fondo, di cui all’art. 5, comma 3, lettera e) del D.P.R. 16 agosto 1999 n. 455, approvate nella seduta del Comitato del 30 gennaio 2008 ATTIVITA’ 2007 DEL COMITATO DI SOLIDARIETA’ PER LE VITTIME DELL’ESTORSIONE E DELL’USURA Roma, 31 Gennaio 2008 INDICE PRESENTAZIONE pag. 4 Capitolo I – L’ATTIVITA’ DELIBERATIVA pag. 11 I – L’attività deliberativa 2007 II – Le decisioni III – Le istanze non definite IV – Il corretto reimpiego V – Le elargizioni ad altri soggetti VI – Le elargizioni per lesioni personali VII – La consistenza finanziaria del Fondo di Solidarietà (al 31/12/ 2007) VIII – Le sedute straordinarie e seminariali del Comitato pag. 12 pag. 14 pag. 19 pag. 19 pag. 22 pag. 23 pag. 23 pag. 23 Quadro di sintesi pag. 26 Capitolo II – IL CONTENZIOSO pag. 27 I – I ricorsi giurisdizionali ai T.A.R. e i ricorsi straordinari al Capo dello Stato pag. 28 Quadro di sintesi pag. 32 Capitolo III – LA GESTIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ DA PARTE DELLA CONSAP pag. 33 Quadro di sintesi pag. 43 Capitolo IV – LE QUESTIONI PARTICOLARI NELL’APPLICAZIONE DELLE LEGGI 44/1999 e 108/1996 pag. 46 A) La sospensione dei termini B) I rapporti con le Istituzioni e l’Autorità Giudiziaria C) Le lesioni personali D) L’estorsione e l’usura pag. 47 pag. 48 pag. 49 pag. 51 Quadro di sintesi pag. 53 Capitolo V – LE INIZIATIVE E LE IPOTESI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO pag. 55 A) Le iniziative legislative in corso in materia di usura B) La riapertura dei termini pag. 56 pag. 58 Quadro di sintesi pag. 61 Capitolo VI – LA PREVENZIONE, IL SOSTEGNO E IL MONITORAGGIO pag. 63 A) La richiesta del Commissario Straordinario del Governo all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l'apertura del procedimento per presunta pubblicità ingannevole nei confronti degli intermediari finanziari- L’apertura delle prime istruttorie da parte 3 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato- I primi provvedimenti assunti dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato B) L’Accordo-Quadro del 31 luglio 2007 per la prevenzione del fenomeno dell’usura e per il monitoraggio del racket e dell’usura C) La costituzione di parte civile pag. 64 pag. 76 pag. 89 Quadro di sintesi pag. 92 Capitolo VII – I PROGETTI DI FORMAZIONE pag. 95 A) I risultati del Progetto Formazione Antiracket e Antiusura 2007 (PFAA 2007) pag. 96 1) La formazione per i Referenti delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, i Rappresentanti delle Forze dell’Ordine e le Organizzazioni antiracket e antiusura 2) L’istituzione dei Minipool 3) I Nuclei di valutazione 4) La quantificazione del danno B) Il Progetto Formazione Prevenzione Usura 2008 (PFPU 2008) per le Fondazioni antiusura e i Confidi pag. 96 pag. 97 pag. 99 pag. 100 pag. 108 Quadro di sintesi pag. 109 Capitolo VIII – L’ASSOCIAZIONISMO ANTIRACKET E ANTIUSURA: IL NUOVO REGOLAMENTO pag. 112 I – Il nuovo Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione delle Associazioni e Organizzazioni previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dall'articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le Prefetture pag. 113 Quadro di sintesi pag. 118 ALLEGATI pag. 119 4 PRESENTAZIONE 5 PRESENTAZIONE Il servizio pubblico della solidarietà alle vittime del racket estorsivo e dell’usura, nel corso del 2007, ha conseguito pienamente gli obiettivi che erano stati indicati al Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura e al Comitato di Solidarietà, dal Governo e, in particolare, dal Ministro dell’Interno, in termini di trasparenza, di efficienza, di concretezza e di sensibilità sociale. La complessa, articolata e approfondita attività deliberativa del Comitato di Solidarietà, presieduto dal Commissario, come appare evidente dai dati allegati alla presente relazione, è stata intensa e proficua, recuperando antichi ritardi nelle risposte date agli istanti con l’erogazione dei benefici di legge (elargizioni agli estorti e mutui senza interesse agli usurati) e facendo ricorso anche all’innovativa iniziativa di sedute straordinarie del Comitato presso quelle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, dove le vischiosità burocratiche nelle istruttorie sono apparse più evidenti, anche se correlate, in genere, ai ritardi dei pareri dell’Autorità Giudiziaria. Per tale ragione, appare opportuno che la prassi delle sedute straordinarie sul territorio possa proseguire nel corso del 2008, a partire dalla seduta straordinaria, già svolta, l’8 gennaio 2008, presso la Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Ascoli Piceno. Questo risultato confortante, tuttavia, non è soltanto il frutto di una recuperata efficacia amministrativa ed organizzativa, a seguito delle richieste, in tal senso, rappresentate al Commissario dagli istanti e dalle Organizzazioni antiracket e antiusura, che restano l’altro pilastro, insieme ad uno Stato più adeguato alla modernità, del servizio pubblico della solidarietà alle vittime del racket e dell’usura, ma va imputato ad una nuova filosofia della lotta al racket e all’usura. La nuova filosofia non considera questi fenomeni criminali come un problema di nicchia, ma come un problema di sistema, che deve tenere conto, unitariamente, dei diversi, ma complementari, momenti della prevenzione, della repressione e della solidarietà. Il racket e l’usura, divenuti questione nazionale, specie l’usura, anche se pervasivi, nel massimo grado, sui territori delle cosiddette Regioni a rischio (Sicilia, Calabria, Campania e Puglia), non possono essere combattuti e sconfitti senza: 7 - affrontare il nodo del riciclaggio del denaro sporco, derivante anche dal traffico degli stupefacenti, e dell’inquinamento dell’economia sana (finanziaria, industriale, commerciale, artigianale e dei servizi) del Paese e, in particolare del Mezzogiorno, con le misure, ancora da adottare, per il sequestro e la confisca dei beni cumulati dalle organizzazioni criminali, per la trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie, per la qualità (non quantità!) delle segnalazioni per operazioni sospette, per l’estensione ai proventi del racket e dell’usura della legislazione antiterrorismo e anticorruzione e per la specializzazione di una intelligence economicofinanziaria; - analizzare e modificare le condizioni dell’accesso al credito legale, specie da parte delle piccole imprese e delle famiglie, oggi in grande sofferenza (sovraindebitamento), strappando il sistema bancario, in una fase di grandi concentrazioni e di adeguamento organizzativo ai principi di Basilea 2, alla vecchia logica dell’indifferenza, se non, in molti casi di bancari infedeli, di collusione criminale, verso le patologiche problematiche del racket e dell’usura; - eliminare alcuni circuiti infernali paralegali, che alimentano il racket e l’usura, cioè alcune contraddizioni del nostro Sistema - Paese, denunziate, pubblicamente e con atti documentati, dal Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento Antiracket e Antiusura, avvalendosi dei poteri conferiti, contraddizioni quali, tra le altre, le due più macroscopiche: 1) l’imposizione di un tasso soglia per gli interessi praticati dal sistema bancario e il far west dei tassi praticati da società finanziarie, società di recupero crediti e, in particolare, mediatori creditizi (circa 120.000), al di fuori di ogni controllo (pubblicità ingannevole) e con punte fino al 60% dei tassi di interesse; 2) la trasformazione del gioco d’azzardo legale, cioè praticato indirettamente dallo Stato, in un grande business (un giro, nel 2007, di 42 miliardi di Euro!), attraverso presunta pubblicità ingannevole e con forti ricadute sui costi sociali, coperte dall’alibi di erodere il mercato illegale del gioco d’azzardo (quello esplicitamente in mano alla criminalità organizzata) e con il maquillage del finanziamento della tutela del patrimonio artistico nazionale, mentre risulta chiaro, ormai, da tantissime indagini giudiziarie, che il gioco d’azzardo legale alimenta quello illegale e, di frequente, la criminalità organizzata si colloca tra l’uno e l’altro mercato e li salda in un continuum (in particolare nei 8 giochi d’azzardo elettronici, che, con la droga, stanno provocando un’altra tossicità non soltanto per le nuove generazioni, con enormi ricadute sui costi sociali della sanità pubblica); - finalizzare tutte le attività pubbliche e private (i livelli istituzionali, centrali e periferici, della Repubblica e dello Stato democratico; il mondo educativo e della formazione culturale; la giustizia; il sistema economico, produttivo, finanziario e bancario; le forze sindacali dei lavoratori; il volontariato; l’associazionismo imprenditoriale e datoriale; il volontariato e le attività no profit; il mondo della informazione e della comunicazione) all’obiettivo fondamentale di lotta alle mafie e alle maggiori estrinsecazioni illegali delle organizzazioni criminali, interne e di importazione (riciclaggio, droga, racket e usura). In base a questa nuova filosofia, l’attività del Commissario Straordinario del Governo non risulta scindibile, allo stato, da quella del Commissario-Presidente del Comitato di Solidarietà, almeno fino a quando il legislatore non avrà approvato la costituzione di un’Autorità unica, con poteri sempre straordinari, capace di unificare almeno i due momenti, la prevenzione e la solidarietà, oggi distribuiti tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Direzione Generale dell’Antiriciclaggio e Fondo di Prevenzione dell’usura) e Ministero dell’Interno (Commissario Straordinario del Governo, Commissario-Presidente del Comitato di Solidarietà e Fondo di Solidarietà). Tuttavia va detto che, nel corso del 2007, nell’applicare la precisa volontà politica del Ministro dell’Interno, del Ministro dell’Economia e delle Finanze e dei Sottosegretari delegati, l’intero sistema, con il coordinamento del Commissario Straordinario del Governo, si è mosso all’unisono, realizzando strumenti tattici, finalizzati ad un’unica strategia. Alcuni di questi strumenti sono stati approfonditi e predisposti da Tavoli istituzionali, presieduti dal Sottosegretario delegato, con la partecipazione del Commissario Straordinario del Governo (InternoGiustizia; Interno-Istruzione; Interno-Università e Ricerca; InternoABI; Interno-Regioni; Interno-ANCI). Di questi strumenti, si citano i più significativi: 1) la destinazione di 70 milioni di Euro, prelevati dal Fondo di Solidarietà (Interno), al Fondo di Prevenzione (MEF), che sono stati distribuiti (70% ai Confidi e 30% alle Fondazioni 9 2) 3) 4) 5) 6) antiusura) per la prevenzione dell’usura e per le garanzie da fornire alle banche per le imprese (Confidi) e per le famiglie (Fondazioni antiusura). Dal 2002 nessuna risorsa era stata destinata alla prevenzione. Dopo la verifica dei criteri di distribuzione e degli impieghi dei 70 milioni di Euro, una nuova somma dovrà essere destinata alla prevenzione, perché l’attuale (2008) consistenza finanziaria del Fondo di Solidarietà, anche per il recupero effettuato dal Commissario di Euro 109 milioni e il contributo fisso dello Stato, lo consente, ammontando essa ad un totale di Euro 284 milioni; la costante sensibilizzazione del mondo dei media televisivi e della carta stampata sui temi del racket e dell’usura, con presenza sui media ed interviste al Commissario Straordinario del Governo; la campagna di informazione 2006-2007, organizzata con il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio, la quale, in base ai dati acquisiti dal call center del Commissario Straordinario del Governo, ha svelato, tra l’altro, il gravissimo stato di indebitamento delle imprese e delle famiglie, confermato, poi, dalle relazioni tecniche presentate alla “Giornata di riflessione e di studio”, organizzata, sul tema, dal Commissario Straordinario del Governo, a Roma, il 15 novembre 2007, con la partecipazione del MEF, della Banca d’Italia, dell’ABI e di altri; la rinnovata collaborazione tra Prefetture e Autorità Giudiziaria (Circolare Iannini) e la realizzazione del PFAA 2007 (Progetto di Formazione Antiracket e Antiusura 2007), che ha portato all’istituzione, presso le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, dei Minipool antiracket e antiusura e dei Nuclei di valutazione, oggi funzionanti, nonché la programmazione, di intesa con il MEF, di un PFPU 2008 (Progetto di Formazione per la Prevenzione dell’Usura 2008), aperto ai Confidi e alle Fondazioni per rendere più efficace l’utilizzo dei fondi di prevenzione; la sottoscrizione dell’Accordo-Quadro del 31 luglio 2007, da parte del Ministro dell’Interno, del Governatore della Banca d’Italia, dell’ABI e di altri, per il sostegno alle vittime del racket e dell’usura e per il monitoraggio dei fenomeni, tramite un nuovo Osservatorio di imminente istituzione, con Decreto del Ministro dell’Interno; le nuove circolari commissariali, delle quali la più importante riguarda la quantificazione dei danni per le istanze delle 10 7) 8) 9) 10) vittime del racket e dell’usura, aggiornata secondo la giurisprudenza e la prassi del Comitato di Solidarietà; l’organizzazione delle n. 20 Conferenze Regionali e delle n. 6 Conferenze Interregionali dei Prefetti e dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, presiedute dal Sottosegretario delegato, con la partecipazione anche delle Organizzazioni antiracket e antiusura, delle Fondazioni e dei Confidi, per monitorare i fenomeni sul territorio nazionale, per verificare la funzionalità dei nuovi organismi ausiliari dei Prefetti e per controllare la prima applicazione, sul territorio nazionale, dell’Accordo Quadro del 31 luglio 2007 e della Circolare del Ministero della Giustizia; il nuovo Regolamento per l’iscrizione delle Organizzazioni antiracket e antiusura, entrato in vigore il 12 dicembre 2007; le denunzie, presentate dal Commissario Straordinario del Governo, alle Autorità competenti per presunta pubblicità ingannevole e per riciclaggio di denaro sporco, nonché la pubblica denunzia del gioco d’azzardo legale, come alimento di quello illegale e dell’usura; la partecipazione, sul territorio nazionale (dalla Sicilia alla Valle d’Aosta), del Sottosegretario delegato e del Commissario Straordinario del Governo a centinaia di incontri, riunioni, manifestazioni, celebrazioni e convegni antiracket ed antiusura, organizzati dalle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, dalle Organizzazioni antiracket e antiusura (Associazioni e Fondazioni), dai Confidi, dalle Regioni, dagli Enti Locali (Comuni e Province), dalle Scuole Superiori, dalle Università, dalle Associazioni imprenditoriali e datoriali e dalle forze sociali. Questa complessa ed articolata attività di coordinamento del Commissario Straordinario del Governo, che investirà anche il coordinamento all’estero, in ambito UE e negli organismi internazionali, programmato per il 2008 e per gli anni seguenti, ed i notevoli risultati dell’attività deliberativa del Comitato di Solidarietà, presieduto dal Commissario-Presidente, documentati dalla presente relazione e sostenuti sempre con forza, con determinazione e con coerenza dal Governo e dall’intero Parlamento (sia da parte della maggioranza che dell’opposizione: valgano, come esempi, la convergenza parlamentare per l’approvazione della riapertura dei termini e i disegni di legge di modifica della legislazione antiracket e antiusura, in corso di approvazione, anche sulla base delle recenti proposte formulate dalle Organizzazioni 11 antiracket e antiusura), danno chiara testimonianza che i primi passi sono stati fatti nella giusta direzione, in un’ottica nuova. Tuttavia, in conclusione, al di là della pur legittima soddisfazione e del ringraziamento a quanti hanno collaborato ai risultati conseguiti, si nutre la piena consapevolezza che trattasi soltanto dei primi passi percorsi per rendere permanentemente efficiente il servizio pubblico di prevenzione e di sostegno alle vittime del racket e dell’usura. Qualunque modifica legislativa venisse introdotta, in futuro, dal Governo e dal Parlamento nella legislazione antiracket e antiusura, nel rispetto dell’impianto essenziale che rimane sempre valido, chiunque (Governo, Commissario Straordinario del Governo, Commissario-Presidente del Comitato di Solidarietà) sarà chiamato ad applicare le novità normative, non dovrà prescindere da questa nuova filosofia della lotta al racket e all’usura, pena il ritorno al passato. 12 CAPITOLO I L’ATTIVITÀ DELIBERATIVA 13 I – L’attività deliberativa 2007 L’ attività deliberativa del Comitato di Solidarietà, nel corso del 2007, è stata molto intensa e proficua, come risulta dall’Allegato n. 1. Il Comitato si è riunito in n. 86 sedute (di cui n. 83 ordinarie e n. 3 straordinarie) ed ha adottato n. 2161 decisioni relative ad istanze di elargizione, ex lege n. 44/99, e di mutui decennali senza interesse, ex art. 14 della legge n. 108/96, nonché istanze relative a lesioni personali, con un’erogazione complessiva, in elargizioni e mutui, di euro 26.086.753,74. Di particolare rilevanza è stata l’attività seguente alla riapertura dei termini per la presentazione delle istanze per la concessione dei benefici previsti dalle due leggi di riferimento, in quanto in base all’art. 6 ter della legge 26 febbraio 2007, n.17, entrata in vigore il 27 febbraio 2007, è stata esplicitamente prevista la possibilità, da parte delle vittime dell’estorsione o dell’usura, di presentare o ripresentare istanze per la concessione di un’elargizione o di un mutuo, entro i termini ivi esplicitamente indicati, in virtù dei quali sono state sottoposte al Comitato n. 86 domande, di cui n. 34 a titolo di elargizione e n. 56 a titolo di mutuo. ******** Nel corso del 2007, sono pervenute, tramite le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, n. 579 istanze (di cui n. 261 per elargizione, ex lege n. 44/99, e n. 318 per mutui, ex art. 14 della legge n. 108/96). Rispetto all’anno precedente, allorquando erano state presentate n. 326 istanze, si è assistito ad un considerevole incremento delle stesse sia in valori assoluti che in percentuale, che non può essere rapportato unicamente alla riapertura dei termini, in virtù della quale, come si è detto, sono state presentate n. 86 istanze, che da sole non giustificano, quindi, l’aumento complessivo che si è registrato nel corso dell’anno. 15 Una delle ragioni principali è da rapportare sicuramente alla circostanza che, nel 2007, il Comitato si è riunito regolarmente nel corso dell’intero anno e che l’attività dello stesso è stata, in tempo reale, pubblicizzata attraverso il sito web del Ministero dell’Interno, al link “Antiracket e Antiusura”. La rapidità e la trasparenza hanno consolidato il rapporto tra le vittime e lo Stato democratico, alimentando la fiducia, anche con l’apporto essenziale delle Organizzazioni antiracket e antiusura, a denunciare e a presentare istanza per ottenere i benefici di legge. Il Comitato, nell’esercizio dell’attività deliberativa, ha esaminato non solo le istanze presentate nell’anno in corso, ma ha continuato a recuperare e a definire le numerose istanze, già presentate negli anni precedenti, che, per motivi diversi, non risultavano ancora concluse. Al fine di rendere maggiormente evidente l’attività svolta, si fornisce, qui, di seguito, un compendio delle principali decisioni adottate dal Comitato nel corso dell’anno 2007: • n. 304 delibere di accoglimento dei benefici, ai sensi delle leggi n. 44/99 e n. 108/96; • n. 323 delibere di non accoglimento; • n. 889 integrazioni istruttorie; • n. 135 rinvii per maggiore approfondimento con contestuale nomina di un relatore; • n. 170 prese d’atto; • n. 260 pareri sui piani di investimento e di restituzione delle somme concesse a titolo di mutuo senza interesse; • n. 11 avvii di procedimenti di revoca delle elargizioni o dei mutui precedentemente concessi; • n. 20 riesami in autotutela; • n. 17 delibere amministrativo; di sospensione 16 del procedimento • n. 10 revoche dei benefici già concessi ex lege n. 44/99 ed ex art. 14 della legge n. 108/96; • n. 14 delibere di annullamento, in autotutela, di decisioni già adottate. II – Le decisioni 1. Accoglimenti Nel corso del 2007, il Comitato ha disposto l’accoglimento di n. 304 istanze, di cui n. 161 presentate dalle vittime dell’estorsione per l’ottenimento delle elargizioni ex lege n. 44/99 e n. 143 presentate dalle vittime dell’usura per l’ottenimento dei mutui senza interesse, ex art. 14 della legge n. 108/96. Le somme concesse dal Comitato, per elargizioni e mutui, ammontano, complessivamente, a € 26.086.753,74 di cui: • € 16.572.890,68 in favore delle vittime dell’estorsione (di cui € 4.008.683,23 a titolo di provvisionale e € 12.564.207,45 a titolo di saldo delle elargizioni già concesse); • € 9.513.863,06 in favore delle vittime dell’usura (di cui € 3.168.570,59 a titolo di anticipazione ed € 6.345.292,47 a titolo di saldo dei mutui già concessi). Da un esame della ripartizione delle somme in ambito regionale, secondo quanto risulta dallo schema dell’Allegato n. 2, la Regione ove si è registrata la più alta somma di elargizioni concesse in favore delle vittime dell’estorsione risulta essere la Calabria (€ 5.875.645,72), seguita dalla Sicilia (€ 5.777.201,21), dalla Campania (€ 1.763.743,03) e dalla Puglia (€ 1.684.164,43). Per quanto concerne, invece, le vittime dell’usura, la Regione che ha ottenuto la maggiore erogazione di mutui è stata il Lazio (€ 1.523.393,28), cui seguono la Campania (€ 1.367.704,80), la Calabria (€ 1.237.061,32) e la Sicilia (€ 1.011.421,86). 2. Non accoglimenti 17 Le istanze respinte nel corso del 2007, sono state complessivamente n. 323 di cui n. 147 per l’elargizione ex lege 44/99 e n. 176 per i mutui ex art. 14 della legge n. 108/96. MOTIVAZIONI DEI NON ACCOGLIMENTI Le ragioni che hanno causato il mancato accoglimento delle domande di accesso ai benefici previsti dalle leggi n. 44/1999 e n. 108/1996 possono essere raggruppate sostanzialmente come segue: • n. 115 per mancanza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge; • n. 74 in quanto la fattispecie concreta non rientrava nelle previsioni normative; • n. 44 per mancanza del parere favorevole dell’Autorità Giudiziaria; • n. 38 per l’inerzia dell’istante; • n. 11 per mancanza di un danno ristorabile ex lege 44/99 o ex art. 14 della legge n. 108/96; • n. 10 in quanto la somma concedibile a titolo di mutuo non avrebbe consentito il reinserimento dell’istante nell’economia legale; • n. 26 presentate fuori dai termini previsti dalle leggi n. 44/99 e n. 108/96; • n. 5 per mancanza di collaborazione con l’Autorità Giudiziaria. 3. Avvii dei procedimenti di revoca Al fine di tutelare l’integrità del Fondo, nell’anno 2007, sono state emesse n. 11 delibere concernenti l’avvio del procedimento di revoca dei benefici già concessi, ai sensi delle leggi n. 44/99 e n. 108/96, per il sopraggiungere di una delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni, concedendo sempre agli interessati un congruo termine per provvedere alla presentazione dei documenti necessari. Sono stati complessivamente adottati n. 10 provvedimenti di revoca dei benefici concessi, di cui n. 3 di revoca di elargizioni a causa della mancata prova del corretto reimpiego delle somme concesse e n. 7 di revoca dei mutui senza interessi. 18 Per quanto concerne le elargizioni, la maggior parte dei provvedimenti di revoca è da ricondurre alla mancata prova, da parte degli istanti, del corretto reimpiego delle somme elargite in un’attività economica di tipo imprenditoriale, così come espressamente previsto dall’art. 15 della legge n. 44/99. Attraverso lo strumento dell’avviso agli interessati dell’avvio del procedimento di revoca, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/90 e dell’art.10 bis della legge n. 15/2005, è stato sempre consentito agli interessati di poter sanare la situazione, producendo alla CONSAP la necessaria documentazione. Sono naturalmente diverse le ragioni che implicano la revoca dei provvedimenti concessori dei mutui. Una delle principali cause di revoca dei mutui è da correlare ad un uso delle somme concesse in modo difforme rispetto al piano di utilizzo approvato dal Comitato. In questi casi l’interessato ha potuto comunque sanare la propria posizione ed evitare di dover restituire le somme già percepite, laddove, a seguito della comunicazione dell’avvio del procedimento, è riuscito a dimostrare che le somme erano state correttamente utilizzate. Negli altri casi, l’adozione del provvedimento di revoca si è atteggiato quale atto dovuto e doveva essere obbligatoriamente adottato, atteso che esso conseguiva al verificarsi di una delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 14, comma 9 lett. a) e c), della legge n. 108/96. Il Comitato ha esaminato con particolare attenzione anche quanto veniva rappresentato dalla CONSAP, soprattutto in relazione alle difficoltà di taluni dei beneficiari a rispettare le scadenze per la restituzione delle somme erogate a titolo di mutuo e permanendo l’altissimo tasso di morosità dei mutuatari, già evidenziato nella relazione 2006. 4 Sospensioni Nel corso del 2007 il Comitato ha deliberato la sospensione del procedimento amministrativo per n. 17 delle istanze esaminate, di cui n. 7 per elargizioni e n. 10 per mutui senza interessi. 19 I provvedimenti di sospensione sono stati adottati nelle more della definizione dei procedimenti penali, posti a base delle istanze in argomento, soprattutto nei casi in cui le competenti Procure hanno ritenuto di non esprimere il parere previsto dall’art. 17 della legge n. 44/99 e dall’art. 14 della legge n. 108/96, ai fini, rispettivamente, della provvisionale sull’elargizione e dell’anticipazione sul mutuo. La sospensione del procedimento è una decisione cautelativa che viene adottata anche nell’interesse degli istanti che, in assenza di un parere favorevole dell’Autorità Giudiziaria, potrebbero essere destinatari di un provvedimento di diniego. 5 Pareri Il Comitato ha complessivamente espresso n. 260 pareri sui piani di ammortamento ed investimento presentati dagli istanti, da allegare ai relativi contratti di mutuo, al fine di definire l’iter procedimentale delle istanze relative ai mutui concessi alle vittime dell’usura, ex art. 14 della legge 108/96. L’attività si è sostanziata nel controllo preventivo dei beneficiari delle somme concesse a titolo di mutuo ed è stata anche mirata ad evitare indebite infiltrazioni di soggetti che potrebbero essere collegati, a vario titolo, al contesto criminale in cui si è consumato il reato di usura. Sono stati, inoltre, emessi n. 15 pareri sulle parcelle presentate dai consulenti, incaricati dalle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo per la redazione di perizie, particolarmente complesse, sulla quantificazione dei danni da estorsione e da usura. Prese d’atto Il Comitato ha complessivamente adottato n. 170 prese d’atto, di cui: - per estorsione: a) n. 28 a seguito delle comunicazioni, da parte della CONSAP, della destinazione delle somme già concesse in attività economiche di tipo imprenditoriale; 20 b) n. 30 per richieste di riesame di istanze già definite per le quali non sono emersi elementi nuovi rispetto alla precedente decisione; c) n. 14 a seguito di note, di natura integrativa, inviate dalle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, nonché delle dichiarazioni, di cui agli artt. 12 e 15 della legge n. 44/99. - per usura: a) n. 42 per richieste di riesame, di istanze già definite per le quali non sono emersi elementi nuovi rispetto alla precedente decisione; b) n. 39 per comunicazioni da parte della CONSAP e delle Avvocature Distrettuali dello Stato; c) n. 17 a seguito di note, di natura integrativa, inviate dalle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo. 7 Integrazioni istruttorie Nell’anno 2007, il Comitato ha richiesto alle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, che avevano inviato le istanze, integrazioni istruttorie per n. 889 delle domande di beneficio presentate, di cui n. 408 per elargizione e n. 481 per mutui. Tali integrazioni istruttorie si sono rese spesso necessarie per l’acquisizione di corretti e completi elementi istruttori, previsti dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 455/99. Elementi che, essendo relativi a procedimenti che si attivano su istanza di parte, devono esser forniti a cura dell’istante, affinché l’organo istruttore, la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, disponga di tutti gli elementi necessari ed indispensabili per il completamento dell’iter procedurale. Nella maggior parte dei casi, le integrazioni istruttorie sono state disposte dal Comitato in quanto il dettagliato rapporto, previsto dall’art. 11 del D.P.R. n. 455/99, di esclusiva competenza del Prefetto in sede, non conteneva tutti gli elementi che avrebbero potuto consentire al Comitato di definire i vari procedimenti. Ciò evidenzia ancora residue criticità presso le PrefettureUffici Territoriali del Governo, nonostante l’istituzione e l’operatività dei Minipool antiracket e antiusura e dei Nuclei di valutazione. 21 III –Le istanze non definite Nel corso del 2007, l’attività deliberativa del Comitato ha riguardato anche domande relative agli anni precedenti. Al 31 dicembre 2007, per carenza di elementi indispensabili alla definizione del procedimento amministrativo concessorio, risultano ancora da definire n. 605 istanze, così suddivise per gli anni pregressi: n. n. n. n. n. n. n. 1 3 11 22 21 94 453 istanze del 2001; istanze del 2002; istanze del 2003; istanze del 2004; istanze del 2005; istanze del 2006; istanze del 2007. I motivi riconducibili alla mancata definizione di tali istanze sono ascrivibili essenzialmente al protrarsi dei procedimenti penali, sottesi alle istanze presentate, nonché alle difficoltà, evidenziate dalle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, di procedere alla quantificazione dei danni, ex lege n. 44/99 e ex art. 14 della legge n. 108/96. In particolare la difficoltà di procedere alla quantificazione è da rapportare, prevalentemente, alla mancata presentazione, da parte degli istanti: - nelle istanze di elargizione, di idonea documentazione comprovante il danno emergente ed il mancato guadagno subiti; - nelle istanze di mutuo, di idonea documentazione idonea a comprovare i danni usurari, i maggiori interessi usurari, nonché il mancato guadagno. IV – Il corretto reimpiego (art.15 legge n. 44/1999) Uno degli adempimenti più rilevanti da porre in essere successivamente all’erogazione dei benefici previsti dalle legge 44/1999 è sicuramente quello connesso all’attività di verifica del corretto reimpiego delle elargizioni concesse alle vittime dell’estorsione. 22 La normativa di riferimento in proposito è quella dettata dal combinato disposto degli artt. 15, commi 2 e 3, della legge n. 44/99 e dall’art. 5, comma 3, lettera c), del D.P.R. 455/1999, in virtù dei quali spetta alla CONSAP la puntuale verifica del rispetto delle condizioni previste dalla legge circa il corretto reimpiego delle somme elargite. L’art. 15, commi 2 e 3, della legge n. 44/99 prevede, in particolare, che: “Il pagamento dei ratei successivi al primo deve essere preceduto dalla produzione, da parte dell’interessato, di idonea documentazione comprovante che le somme già corrisposte sono state destinate ad attività economiche di tipo imprenditoriale. La prova, di cui al comma 2, deve essere altresì fornita entro i dodici mesi successivi alla corresponsione del contributo in unica soluzione o dell’ultimo rateo”. L’art. 5, comma 3, lettera c), del D.P.R. n. 455/1999, dal canto suo attribuisce alla CONSAP “la verifica della documentazione prodotta dall’interessato, a norma dell’articolo 15, commi 2 e 3, della legge, ai fini della proposta al Comitato delle deliberazioni di revoca o di sospensione, in via cautelare, dei pagamenti dei ratei successivi al primo”. Sulla base delle precitate norme la CONSAP effettua conseguentemente delle attente e puntuali verifiche della documentazione prodotta dagli interessati, finalizzate ad accertare che le spese, gli investimenti e/o la destinazione delle somme concesse alle vittime del racket siano effettivamente riconducibili all’attività economica di tipo imprenditoriale svolta da queste ultime. Nel caso in cui la CONSAP riscontri che le somme elargite siano state effettivamente utilizzate in attività economiche di tipo imprenditoriale, ne rende edotti tempestivamente gli Uffici del Commissario. Laddove la CONSAP, al di là della documentazione prodotta, ritenga di dover effettuare ulteriori e più puntuali verifiche sulla corretta destinazione delle somme concesse, si può avvalere della collaborazione delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, che possono coadiuvare l’attività istruttoria della società 23 concessionaria, avvalendosi del sempre prezioso supporto del Corpo della Guardia di Finanza o dell’Arma dei Carabinieri. Talvolta le difficoltà connesse ad una puntuale verifica del rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 15 della legge sono riconducibili ad alcune situazioni soggettive dei beneficiari, che rendono problematica la dimostrazione del corretto reimpiego delle somme, soprattutto per quanto concerne il rispetto del termine perentorio di un anno, entro il quale le somme dovrebbero essere utilizzate nell’attività imprenditoriale. Le situazioni soggettive che possono rendere problematica la dimostrazione del corretto reimpiego, sono riconducibili principalmente alle seguenti tipologie di beneficiari: - beneficiari che sono soggetti ad un regime di protezione; - beneficiari, esercenti un’ attività economica che, per la sua precipua peculiarità, rende inopportuna l’erogazione entro un anno di tutta l’elargizione concessa, in quanto tale arco temporale non sarebbe funzionale nella prospettiva di sviluppo di quell’azienda; - beneficiari che abbiano ricevuto elargizioni superiori a quelle che l’azienda poteva concretamente assorbire nell’arco temporale annuale previsto dalla norma, soprattutto con riferimento ai cicli produttivi della stessa; - beneficiari che, successivamente all’elargizione, abbiano intrapreso una nuova attività economica e che necessitano, conseguentemente, di un arco temporale più lungo nel corso del quale poter adeguatamente investire le somme ricevute nella nuova attività o che abbiamo radicalmente modificato gli assetti organizzativi dell’impresa. Tenuto conto delle finalità solidaristiche delle norme in materia, nonché delle indicazioni, di volta in volta formulate dal Comitato, la CONSAP verifica essenzialmente quale sia l’effettiva destinazione delle somme, piuttosto che il loro immediato investimento (purché la destinazione sia suffragata da idonea documentazione) ovvero ritiene valida la documentazione trasmessa anche dopo lo spirare del termine di legge, purché, in base ai piani di investimento prodotti dall’istante, sia chiaramente esplicitata la 24 volontà di utilizzare le somme entro un termine, che dovrà essere comunque ritenuto congruo in relazione alla concreta situazione personale o aziendale. Per le ragioni sopra evidenziate l’orientamento del Comitato, nel caso in cui la CONSAP proponga la revoca delle elargizioni già concesse, è sempre orientato nel senso più favorevole agli istanti, assegnando loro un ulteriore congruo termine per la produzione della documentazione attestante il corretto reimpiego. Dall’esame della documentazione emerge che, nella quasi totalità dei casi, la documentazione relativa all’impiego delle elargizioni sia ritenuta idonea. Tale circostanza trova conferma dall’esame dei dati statistici da cui emerge chiaramente, che, dall'inizio dell’atto concessorio al 31 dicembre 2007, risultano essere state concesse n. 843 elargizioni e decretate solo n. 4 revoche per mancata produzione, totale o parziale, della documentazione in esame. Se si analizza nel dettaglio l’attività posta in essere dalla CONSAP nel corso del 2007, si evince come la stessa abbia esaminato n. 79 documentazioni relative ad altrettante elargizioni. Di queste: - n. 49 sono risultate rispondenti alle finalità di legge, già al 31 dicembre 2007; - n. 30 sono risultate in parte incomplete, per cui si è provveduto, sempre per il tramite delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo competenti, a richiedere agli interessati gli opportuni chiarimenti e/o integrazioni. V – Le elargizioni ad altri soggetti Nel corso dell’anno 2007, sono state concesse n. 6 elargizioni relative ad istanze presentate da terzi danneggiati da attività estorsive, ex art. 7 della legge n. 44/1999, per un totale di € 142.833,28. 25 VI- Le elargizioni per lesioni personali A seguito di accertamenti sanitari, disposti ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 455/99, “nei casi di lesioni personali o di decesso, ai fini dell’accertamento del nesso di causalità tra il fatto delittuoso e l’evento lesivo”, sono stati emanati n. 23 decreti concessori di indennizzi per il ristoro delle lesioni personali per un totale di € 1.195.165,33. VII – La consistenza finanziaria del Fondo di Solidarietà (al 31 dicembre 2007) La consistenza finanziaria del Fondo di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura è stata interessata, nel corso dell’esercizio 2007, dai consueti flussi in entrata (principalmente, € 9,03 milioni di contributo dello Stato ex art. 14 della legge 108/96) ed in uscita (€ 24,78 milioni per benefici erogati sotto forma di elargizioni e mutui). Le descritte movimentazioni hanno determinato una disponibilità patrimoniale del Fondo, al 31 dicembre 2007, pari ad € 164,72 milioni, al netto degli impegni. Giova evidenziare, infine, che, il Ministero dell’Economia, su richiesta del Ministro dell’Interno, nel dicembre 2007, ha altresì erogato in favore del Fondo di Solidarietà la somma di ulteriori € 109.380.540,00 in termini di competenza, per i quali è stata richiesta l’attribuzione, anche a titolo di cassa, per il corrente anno finanziario. Quindi la consistenza del Fondo al 31 dicembre 2007 risulta di € 164,72 milioni, al netto degli impegni, più € 109,38 milioni, per un totale di oltre € 274,00 milioni, più il contributo fisso dello Stato. VIII – Le sedute straordinarie e seminariali del Comitato Nel corso del 2007, per la prima volta dall’istituzione del Comitato di Solidarietà, sono state organizzate delle sedute 26 straordinarie del consesso presso alcune Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, nel corso delle quali sono state esaminate tutte le pratiche non ancora definite. La scelta è stata operata in relazione al carico ed alla complessità dei procedimenti pendenti nelle province prescelte, per analizzare congiuntamente con i Prefetti ed i referenti locali possibili percorsi operativi per il recupero e la definizione dell’arretrato. Nel corso di tre sedute straordinarie, che si sono svolte presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo di: Roma, Napoli e Reggio Calabria, il Comitato di Solidarietà, ha esaminato, congiuntamente con i Prefetti ed i componenti dei Minipool e dei Nuclei di Valutazione in sede, i procedimenti per la concessione dei benefici previsti dalle leggi n. 44/99 e n. 108/96, che risultavano pendenti presso ciascuna delle succitate sedi. A tal fine sono stati esaminati tutti i fascicoli in trattazione, cercando di enucleare, per ciascuno di questi, le criticità e l’ulteriore iter amministrativo da seguire per la loro conclusione. Sono stati ribaditi, nell’occasione, oltre che nelle n. 20 Conferenze Regionali e nelle n. 6 Conferenze Interregionali dei Prefetti e dei vertici locali delle Forze di Polizia, presiedute dal Sottosegretario di Stato delegato e coordinate dal Commissario Straordinario, con la partecipazione delle Organizzazioni antiracket e antiusura, delle Fondazioni antiusura e dei Confidi, i ruoli operativi dei Minipool antiracket e antiusura e dei Nuclei di valutazione, richiamando l’attenzione sulle prerogative e sulle potestà attribuite a questi organi ausiliari dei Prefetti, nell’iter per la concessione dei benefici delle leggi in esame. Nel corso dell’anno si sono svolte, altresì, n. 2 sedute seminariali del Comitato di Solidarietà, dedicate alle tematiche delle lesioni personali e dell’estorsione diretta al conseguimento di interessi e/o altri vantaggi usurari. Queste tematiche sono state dibattute in relazione alle problematiche che, dalle stesse, derivano nella concreta operatività del Comitato, convenendo al riguardo, come si dirà in dettaglio nel capitolo IV della presente relazione, di interpellare l’Avvocatura Generale dello Stato per quanto concerne le vicende sottese al 27 corretto inquadramento dogmatico delle lesioni personali e di valutare, caso per caso, la sussistenza di danni indennizzabili in presenza di un’estorsione diretta al conseguimento di interessi e/o altri vantaggi usurari. 28 CAPITOLO I – QUADRO DI SINTESI L’attività deliberativa nel corso del 2007 Gennaio/Dicembre 2007 83 627 308 319 304 € 26.086.753,74 323 889 135 170 267 11 Numero sedute Decisioni Estorsione Usura Accolte Somme deliberate Non Accolte Integrazioni istruttorie Rinvii Prese d’atto Pareri Avvii di procedimenti di revoca Riesami Delibere di sospensione Revoche Delibere di annullamento in autotutela N. 6 Istanze accolte a favore di terzi danneggiati per un importo di € 142.833,28 N. 10 Istanze accolte a ristoro di lesioni personali per un importo di € 1.195.165,33. 21 17 10 14 Istanze non definite 605 Verifiche CONSAP corretto reimpiego delle somme 79 Consistenza finanziaria del Fondo al 31/12/2007 € 164,72 milioni (al netto degli impegni) + € 109,38 milioni in termini di competenza Totale: € 274,10 milioni più il contributo fisso dello Stato 29 CAPITOLO II IL CONTENZIOSO 31 I – I ricorsi giurisdizionali ai T.A.R. e i ricorsi straordinari al Capo dello Stato. Nel corso del 2007, sono stati presentati, avverso i decreti commissariali di concessione o di diniego dei benefici previsti dalla legge n. 44/99 e dall’art. 14 della legge n. 108/96, n. 44 ricorsi ai Tribunali Amministrativi Regionali (di cui n. 29 avverso decreti emessi in materia di estorsione, n. 14 avverso decreti in materia di usura e n. 1 avverso decreti emessi nei confronti delle vittime sia di estorsione che di usura) e n. 23 ricorsi straordinari al Capo dello Stato (di cui n. 6 avverso decreti in materia di estorsione, n. 17 avverso decreti in materia di usura). L’incremento del numero dei ricorsi rispetto all’anno precedente, allorquando erano stati presentati complessivamente n. 29 ricorsi ai T.A.R. (con un amento in valori assoluti di n. 15 ricorsi, pari al 50% in termini percentuali) e n. 17 ricorsi straordinari al Capo dello Stato (con un amento in valori assoluti di n. 12 ricorsi, pari al 70% in termini percentuali), è da correlare al notevole aumento del numero dei provvedimenti adottati dal Comitato, come sopra evidenziato (nel corso del nel 2007 sono state adottate n. 2161 decisioni, mentre nel 2006 erano state n. 1127, con un incremento in valori assoluti di n. 1034 decisioni assunte, pari al 91% in termini percentuali). Per queste ragioni si possono, pertanto, ben ribadire le considerazioni svolte nel corso della relazione dello scorso anno, mettendo in evidenza come il numero dei ricorsi sia sostanzialmente fisiologico all’attività concretamente espletata dal Comitato, testimoniando il progressivo e tendenziale perfezionamento dell’attività deliberativa del Comitato stesso. Infatti, il Comitato, continuando ad operare sulla base di una prassi interpretativa ed applicativa, consolidatasi nel corso della sua attività, ha contribuito spesso a sanare alcune lacune normative, riducendo, di gran lunga, rispetto ai primi anni di entrata in vigore delle leggi n. 44/99 e n. 108/96, l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi emanati. Se si esaminano nel dettaglio le motivazioni sottese ai gravami, si può notare come, nel caso delle elargizioni, vengano censurate le modalità con cui si addiviene alla determinazione del 33 “quantum” da erogare, denunciando, talvolta, l’errata applicazione delle disposizioni di leggi vigenti. Per quanto concerne, invece, i gravami relativi ai provvedimenti adottati in materia di usura, gli stessi sono solitamente proposti avverso quei provvedimenti, con cui viene negata l’erogazione dell’anticipazione del mutuo ai sensi dell’art. 14, comma 3, della legge n. 108/96, mentre in altre ipotesi viene denunciata l’errata applicazione della legge. Relativamente alle motivazioni addotte a sostegno dei ricorsi in cui viene eccepita una erronea e/o inesatta valutazione dei danni patiti, occorre rilevare come tali censure siano sostanzialmente fondate su argomentazioni e calcoli econometrici, destituiti, solitamente, di qualsiasi fondamento. A tal fine, nelle memorie predisposte per inficiare le pretese dei ricorrenti, viene evidenziato come le valutazioni dei danni subiti siano compiute da funzionari qualificati dei Nuclei di valutazione, di cui fanno parte anche rappresentanti della Banca d’Italia, dotati di idonea competenza professionale in materia, che utilizzano i parametri indicati nelle circolari commissariali. La maggior parte dei ricorsi non deriva da una situazione patologica dell’atto impugnato, bensì dalla contestazione dei criteri di calcolo dei danni subiti, afferenti, questi, alla sfera della c.d. “discrezionalità tecnica”, ossia all’applicazione di regole tecnicoscientifiche inidonee, come tali, ad assicurare un risultato sempre omogeneo sul territorio nazionale e, pertanto, non suscettibili di contestazione da parte delle Autorità Giurisdizionali Amministrative. Pur cercando di contemperare sempre l’interesse pubblico con l’interesse privato dei richiedenti i benefici in argomento, l’attività del Comitato di Solidarietà è costantemente tesa alla ricerca di soluzioni, basate sull’enucleazione dei principi interpretativi, desumibili dalle pronunce giurisdizionali più recenti, al fine di un sempre maggiore soddisfacimento delle aspettative dei richiedenti, nonché sull’approfondimento di alcune fattispecie concrete che si presentano particolarmente complesse, in quanto non rientranti nelle fattispecie astratte previste dal legislatore. 34 Ciò è imputabile, a sua volta, alla complessità delle fasi endoprocedimentali, in cui si articola il procedimento amministrativo di concessione o di diniego dei benefici in argomento, in quanto nell’istruttoria preordinata alla deliberazione finale del Comitato di Solidarietà confluiscono vari soggetti pubblici: quali le Autorità Giurisdizionali e di Pubblica Sicurezza, nonché tutti gli organi ausiliari di cui il Prefetto in sede si può avvalere per l’elaborazione del “dettagliato rapporto”, quali, oggi, i Minipool antiracket e antiusura ed i Nuclei di valutazione. E’ da rilevare, comunque, che la prassi interpretativa del Comitato ha determinato l’esito favorevole di molte istanze che, nei primi anni di entrata in vigore della legge n. 44/99, non venivano accolte. Ci si riferisce, in particolare, a tematiche riguardanti la possibilità di erogazione delle elargizioni e dei mutui anche in favore degli imprenditori dichiarati falliti, ai casi di erogazione dei mutui anche in favore di soggetti, nei cui confronti sia stata emessa una sentenza di estinzione del reato di usura per prescrizione. In relazione, poi, agli esiti dei ricorsi è da rilevare che, nell’anno 2007, sono stati definiti n. 20 ricorsi straordinari al Capo dello Stato, di cui n. 13 sono stati dichiarati infondati, n. 1 inammissibile, n. 2 improcedibili, n. 3 respinti per legittimità del decreto impugnato, n. 1 accolto parzialmente. Pertanto, il dato numerico dei ricorsi al Capo dello Stato è sintomatico di una corretta applicazione, da parte del Comitato di Solidarietà, della normativa di riferimento, nonché di una efficace e tempestiva difesa dell’Amministrazione, attuata attraverso puntuali controdeduzioni sui motivi di fatto e di diritto, che sottendono ai decreti impugnati. In tale sede appare comunque degno di una particolare menzione il parere reso dal Consiglio di Stato, Sezione Iª, n. 2879/2007 del 26 settembre 2007, in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con cui l’organo giurisdizionale adito ha affermato un importante principio in ordine alla quantificazione del danno derivante dall’usura, praticata da istituti bancari. 35 Relativamente, poi, all’esito dei ricorsi ai T.A.R., si rileva che, nel corso del 2007, sono state complessivamente notificate, all’Amministrazione, n. 13 sentenze concernenti ricorsi opposti anche negli anni precedenti di cui n. 9 sono sentenze di rigetto, n. 2 di accoglimento e n. 2 di accoglimento parziale. E’ da rilevare, poi, che la maggior parte dei motivi di rigetto dei ricorsi si basa sulla mancanza dei requisiti soggettivi, in capo agli istanti, per l’accesso ai benefici in argomento, quali la mancanza della qualifica di imprenditore o esercente un’attività economica al momento dei fatti delittuosi, ovvero la mancanza, anche in presenza del reato di usura, di un danno usurario o di un mancato guadagno o la mancata produzione, da parte dei richiedenti, della documentazione idonea a provare l’effettivo danno e/o mancato guadagno subito per effetto dell’attività estorsiva, posta in essere ai danni dei medesimi. In merito, poi, alle domande cautelari proposte contestualmente ai ricorsi giurisdizionali per la sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato, si rileva che, nel corso del 2007, sono state proposte n. 31 istanze di sospensiva. In n. 12 casi i T.A.R. hanno denegato la richiesta tutela da parte dei ricorrenti e in n. 4 casi i citati organi giurisdizionali hanno accolto le domande incidentali di sospensione, mentre per n. 15 di esse si è in attesa di conoscere il contenuto delle relative ordinanze. 36 CAPITOLO II – QUADRO DI SINTESI Il Contenzioso Ricorso al TAR Proposte di ricorso Esito dei ricorsi Istanze di sospensiva Totale 44 Estorsione 29 Usura 14 Totale 13 Rigetto 9 Accoglimento 4 Totale 31 Respinte 12 Accolte 4 Estorsione/Usura 1 Attesa ordinanza 15 Ricorso straordinario al Capo dello Stato Istanze di ricorso Esiti Totale 23 Estorsione 6 Usura 17 Estorsione/Usura 0 Totale Dichiarati infondati Accolti parzialmente 20 16 Dichiarati improducibili e inammissibili 3 37 1 CAPITOLO III LA GESTIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ DA PARTE DELLA CONSAP 39 ESTORSIONE 1. EROGAZIONE DELLE ELARGIZIONI Nel corso dell’anno 2007, Consap ha provveduto, in esecuzione di n. 182 decreti del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, ad erogare complessivi € 15.674.348,70 a titolo di elargizione in favore delle vittime dei reati estorsivi. Dall’inizio del rapporto concessorio a tutto il 31 dicembre 2007, Consap ha provveduto ad erogare n. 843 elargizioni per complessivi € 75,3 milioni. Delle n. 843 elargizioni erogate, n. 141 sono state disposte ai sensi dell’art. 7 della legge 44/99 (e cioè in favore dei terzi danneggiati dagli eventi delittuosi diretti a colpire le vittime di estorsione, esentati per legge dall’obbligo di reimpiego dell’elargizione in attività economiche di tipi imprenditoriale) e n. 76 sono state concesse a fronte di lesioni personali (per le quali il Dicastero concedente, in adesione all’orientamento espresso dal Comitato di solidarietà, ha ritenuto di esimere i relativi beneficiari dall’obbligo di reimpiego delle somme erogate, formalizzando il principio nell’ultimo rinnovo dell’Atto di concessione con Consap). Si riporta lo schema di raffronto dei dati concernenti le disposizioni di pagamento disposte da Consap dall’inizio del rapporto concessorio. PERIODO DI N.RO ELARGIZIONI TOTALE EROGATO 97 109 95 91 62 91 116 182 € 8.783.958,14 € 6.046.786,18 € 10.322.381,39 € 9.674.675,41 € 4.482.865,66 € 9.936.589,81 € 10.304.017,22 € 15.674.348,70 RIFERIMENTO 2000 ANNO 2001 ANNO 2002 ANNO 2003 ANNO 2004 ANNO 2005 ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 41 2. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE EX ART.15, 2° E 3° CO., LEGGE 44/99 Nel corso dell’anno in parola, Consap ha esaminato la documentazione fatta pervenire dagli interessati, verificando cartolarmente il reimpiego in attività economiche di tipo imprenditoriale delle somme erogate in favore di n. 79 beneficiari, anche a seguito di richieste di chiarimenti ed integrazioni. Al 31 dicembre 2007, n. 30 beneficiari di elargizione risultavano non aver prodotto documentazione di impiego ovvero aver prodotto documentazione insufficiente. In quest’ambito Consap ha, rispettivamente: • inoltrato n. 12 diffide, anche ultimative, a produrre la documentazione a coloro che nei termini non l’hanno presentata; • inoltrato n. 76 richieste di chiarimento e/o integrazioni; • proposto n. 5 provvedimenti di revoche totali e/o parziali nei casi in cui, esperite tutte le iniziative di cui sopra, i beneficiari non hanno adempiuto agli obblighi di legge. Dall’inizio del rapporto concessorio e fino al 31 dicembre 2007, Consap ha verificato la corretta destinazione in attività economiche di tipo imprenditoriale delle somme erogate in favore di n. 502 beneficiari di elargizione soggetti all’obbligo di reimpiego, certificando l’esito positivo della verifica per n. 455 di essi. Allo stato, pertanto, il 91% dei beneficiari (n. 455 su n. 502) risulta aver idoneamente documentato il reimpiego delle somme elargite; trattasi tuttavia di percentuale che non include le verifiche in via di definizione, per cui è lecito supporre – sulla base della pregressa esperienza e del limitatissimo numero di revoche decretate per mancato impiego dell’elargizione – che tale positiva percentuale sia destinata a salire in modo significativo. Dall’inizio del rapporto concessorio, le revoche decretate per mancato reimpiego dell’elargizione assommano a n. 4, pari allo 0,80% dei benefici erogati. 42 Si sono registrate, nell’anno 2007, n. 4 ipotesi di coincidenza di nominativi di destinatari di benefici quali vittime sia di estorsione che di reati di tipo mafioso, di cui 1 già segnalata al Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura ai fini delle eventuali determinazioni ai sensi dell’art. 16 bis della Legge 44/99, e n. 3 per le quali si è in attesa di ricevere la sentenza già richiesta agli uffici del Fondo di Rotazione per le Solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. 3. RECUPERI IN FORZA DI REVOCHE Al 31 dicembre 2007 Consap ha altresì provveduto a dare esecuzione ai decreti di revoca emessi dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura per recuperare la complessiva somma di € 4.347.376,21 già elargita a n. 19 beneficiari. 4. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SURROGA Le iniziative legali in corso nei confronti degli autori di reati sia di estorsione che di usura riguardano in totale n. 6 casi. Esse vengono attivate non appena Consap riceve dai competenti Uffici Ministeriali le relative sentenze penali di condanna presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo competenti. Il limitato numero di azioni di surroga che è stato possibile attivare discende, da un lato, dai meccanismi di legge che prevedono l’erogabilità dei benefici in epoca ampiamente anteriore alla definizione dei processi penali sottostanti e, dall’altro, dalla circostanza secondo cui la maggior parte dei processi per estorsione si conclude con l’archiviazione, rimanendo ignoti gli autori del reato. 43 USURA 1. CONTRATTI DI MUTUO E DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO Nell’anno di riferimento, Consap ha provveduto: - in esecuzione di altrettanti decreti emessi dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, a stipulare n. 103 contratti di mutuo per complessivi € 8.590.791,38 con vittime del reato di usura; - in esecuzione dei suddetti contratti, a disporre delegazioni di pagamento per complessivi € 5.761.312,28. Nel medesimo periodo di riferimento, Consap ha altresì provveduto – in esecuzione di contratti di mutuo stipulati precedentemente all’anno 2007 – a disporre ulteriori delegazioni di pagamento per complessivi € 2.257.041,39 Pertanto, nel corso dell’anno 2007, sono stati disposti n. 677 mandati di pagamento per complessivi € 8.018.353,67 Dall’inizio del rapporto concessorio e fino a tutto il 31 dicembre 2007, Consap ha provveduto a: - stipulare n. 501 contratti di mutuo per complessivi € 38.975.290,30; - disporre delegazioni di pagamento per un importo complessivo di € 39.119.823,24, relative anche a contratti stipulati antecedentemente alla sottoscrizione del rapporto concessorio. Si riporta di seguito uno schema di raffronto dei dati concernenti le attività svolte da Consap sin dall’inizio del rapporto concessorio. PERIODO DI RIFERIMENTO 2000 ANNO 2001 ANNO 2002 ANNO 2003 ANNO 2004 ANNO 2005 ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO SOMME CONCESSE A TITOLO DI MUTUO € € € € € € € € 1.551.335,92 3.262.057,47 6.225.399,52 5.368.482,69 3.871.222,16 6.292.355,35 3.813.645,81 8.590.791,38 44 CONTRATTI STIPULATI 28 47 81 84 57 64 37 103 IMPORTO DISPOSIZIONI PAG.TO € € € € € € € € 1.458.427,00 2.799.543,69 4.858.623,59 6.628.936,43 3.837.900,35 5.773.031,05 3.102.320,84 8.018.353,67 2. ATTI AGGIUNTIVI In relazione alle modifiche degli originari piani di ammortamento e/o di investimento richieste dai mutuatari e debitamente approvate dal competente Comitato, Consap – sempre nel corso dell’anno 2007 – ha provveduto a stipulare n. 33 atti aggiuntivi ad altrettanti originari contratti di mutuo. Dall’inizio del rapporto concessorio e fino a tutto il 31 dicembre 2007, Consap ha quindi provveduto a stipulare n. 233 atti aggiuntivi. 3. ATTIVITA’ DI RECUPERO Circa l’80% dei mutuatari risulta moroso: il rapporto tra l’importo delle rate inevase e le rate scadute si assesta su circa l’80%. L’articolazione su base regionale del fenomeno della morosità evidenzia una sostanziale diffusione a prescindere dall’area geografica. Come di consueto, prima di attivare le azioni legali per il recupero delle rate insolute, Consap ha provveduto, in via amministrativa, a sollecitare i mutuatari al relativo pagamento, consentendo – nell’anno 2007 – la regolarizzazione delle stesse per il complessivo importo di € 308.688,73 Parte di esso (ovvero € 117.246,87) è stata recuperata in sede di compensazione con il pagamento di n. 5 elargizioni successivamente concesse agli stessi soggetti quali vittime, anche, di estorsione. Ciò, sulla scorta di un parere favorevole a tale iniziativa reso dalla Avvocatura dello Stato interpellata nel merito a seguito del ricorso proposto dal primo mutuatario cui Consap aveva applicato la compensazione in parola. Per quanto attiene alle iniziative sul piano legale, Consap ha provveduto a: - esperire e/o proseguire le attività di recupero della morosità maturata nel pagamento delle rate di ammortamento; 45 - porre in esecuzione i decreti di revoca emessi dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura per ripetere le somme già erogate in favore di n. 37 mutuatari, recuperando, al 31 dicembre 2007, complessivi € 613.755,88 a mezzo iniziative sia stragiudiziali che legali. Nel corso degli anni si è più volte posto il problema della perseguibilità dei mutuatari morosi, a fronte della diffusa sussistenza di condizioni economiche assai precarie di questi ultimi. Con il rinnovato Comitato si è alfine giunti alla individuazione di un “modus operandi” in linea, anche, con i pareri espressi sull’argomento, negli anni precedenti, dall’Avvocatura dello Stato e dal Consiglio di Stato nonché con le previsioni dell’Atto di concessione con Consap. Quindi Consap – acquisite le informazioni sullo stato economico del debitore con gli ordinari mezzi di diritto privato a sua disposizione – sottopone al Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura direttamente la proposta di inesigibilità del credito ovvero l’opportunità di far esperire ulteriori indagini da affidarsi, a cura degli Uffici ministeriali e per il tramite delle competenti Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, all’Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza, laddove le informazioni acquisite con i mezzi di cui sopra non consentano di acclarare con ragionevole certezza l’assoluta inabbienza del debitore. Nella prima delle ipotesi di cui sopra ovvero allorché anche gli ulteriori accertamenti dovessero far emergere l’assenza di beni aggredibili per il recupero dei crediti del Fondo, la posizione viene trasmessa agli Uffici ministeriali per il suo inserimento, a norma delle leggi sulla contabilità dello Stato, tra i “crediti di difficile esigibilità”. Nell’anno 2007 è stato sottoposto al Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, ai sensi degli ultimi tre capoversi dell’art. 3 dell’Atto di concessione, n. 1 caso, per il successivo inoltro al parere dell’Avvocatura dello Stato. Esso, concerne una proposta di inesigibilità per accertata impossidenza del debitore e conseguente prospettiva di non poter utilmente esperire ulteriori tentativi di recupero ovvero l’escussione coattiva del credito. 46 Al 31 dicembre 2007 sulle complessive n.20 posizioni sottoposte al Commissario per la proposta di inesigibilità ovvero per far esperire ulteriori indagini a termini di quanto sopra, l’Avvocatura Generale dello Stato, si è determinata nel senso di ritenere inesigibile il credito del Fondo vantato verso n. 6 mutuatari. ALTRI EVENTI DI RILIEVO AI QUALI HA COLLABORATO LA CONSAP A) VADEMECUM AD USO DELLE VITTIME DEI REATI DI USURA E DI ESTORSIONE Nel corso del 2007, è stato realizzato, a cura del Commissario e del Comitato di Solidarietà, il “Vademecum sui benefici di legge a favore delle vittime dell’estorsione e dell’usura”, costituito da un plico contenente un DVD ed un volume cartaceo, contenenti l’esposizione di tutte le fasi procedurali relative alla concessione e gestione dei benefici previsti dalle leggi n. 108/96 e n. 44/99. Il Vademecum funge anche come “Istruzioni per l’uso”, sia per i destinatari dei benefici che per tutte le Istituzioni interessate dalla procedura. Circa la metà di tale elaborato riguarda i rapporti con la Consap che ha prestato il proprio contributo. Il Vademecum ha formato, inoltre, oggetto di tre diversi corsi di “istruzione”, rispettivamente con le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, le Forze dell’ordine e le Associazioni delle vittime; tali corsi sono stati tenuti dal Commissario, dai competenti uffici del Ministero dell’Interno e, in parte prevalente, dal Comitato di solidarietà, compresa Consap. B) DISPOSIZIONI URGENTI IN FINANZIARIA. D.L. N. 262/06 MATERIA TRIBUTARIA E Come noto, il decreto legge n. 262/06, entrato in vigore nell’ottobre del 2006 ha previsto che “Le Amministrazioni pubbliche…e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante 47 dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo”. Con nota del 5/12/2006 indirizzata al Capo di Gabinetto, al competente sottosegretario e all’Ufficio legislativo del Ministero dell’Interno, il Commissario - anche sulla scorta delle argomentazioni fornite da Consap - ha manifestato ampie perplessità sul piano giuridico e pratico in ordine all’applicabilità di tale norma ai pagamenti del Fondo, auspicando che nel regolamento di attuazione del decreto fosse prevista un’espressa esenzione per il Fondo stesso. Tale regolamento non è stato a tutt’oggi emanato. Peraltro, con circolare del settembre 2007, il Ragioniere Generale dello Stato ha confermato l’immediata applicabilità della norma, pur nelle more dell’emanando regolamento di attuazione, allegando uno schema di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà cui ricorrere in alternativa all’accertamento previsto dalla norma. Immediatamente dopo, però, il Consiglio di Stato ha ritenuto che vadano assoggettate alla disciplina in questione le sole Amministrazioni pubbliche, “rinviando ad un ulteriore strumento regolamentare i pagamenti delle società a prevalente partecipazione pubblica, in relazione alla peculiarità di queste ultime, che possono richiedere l’adozione di una specifica disciplina”. Allo stato, si attende quindi che nel regolamento di attuazione del decreto legge la questione giunga a definizione nel senso prospettato dal Consiglio di Stato. 3) STUDIO STATISTICO Nel corso dell’anno, il Commissario ha commissionato alla Consap l’elaborazione di uno studio statistico in merito: - ai tempi medi di istruzione/esecuzione delle pratiche da parte di Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, Ministero e Consap; - alle tipologie delle attività esercitate dalle vittime dell’usura. 48 L’elaborato, consegnato al Commissario all’inizio dell’anno, ha, tra l’altro, evidenziato la regolarità da parte di Consap nell’espletamento delle attività di sua competenza. 49 CAPITOLO III – QUADRO DI SINTESI LA GESTIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ DA PARTE DELLA CONSAP (Aspetti patrimoniali e finanziari) FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DELLE RICHIESTE ESTORSIVE E DELL’USURA DATI AL 31/12/2007 (IMPORTI IN Euro/milioni) A) LIQUIDITÀ : 171,93 Titoli Conti correnti bancari 167,88 4,05 B) IMPEGNI: 7,20 Elargizioni (provvisionali e saldi) Mutui 5,01 2,19 A-B) DISPONIBILITÀ PATRIMONIALI 164,72 C) DISPONIBILITA’ IN ASSEGNAZIONE 109,38 50 CONTO ECONOMICO PRECONSUNTIVO ESERCIZIO 2007 ENTRATE CONTRIBUTI (1) USCITE 9,03 ELARGIZIONI MUTUI PROVENTI PATR.LI E FINANZIARI TOTALE ENTRATE 5,61 14,64 16,47 8,31 SPESE DELLA GESTIONE: Costi di struttura (Personale, ecc. ) anticipati da Consap 1,13 Spese erogate direttamente dal Fondo (2) 0,56 IMPOSTE 0,92 TOTALE USCITE 27,39 RISULTATO DEL PERIODO -12,75 TOTALE A PAREGGIO 14,64 (1) per contributo statale. (2) Di cui € 0,05 milioni relativi alla fornitura di postazioni computer agli uffici del Ministero addetti al Fondo e € 0,06 milioni relativi ai corsi di formazione ed accessori organizzati dal Commissario Straordinario del Governo. 51 FLUSSI DI CORRISPONDENZA Nel 2007, il flusso di corrispondenza che ha interessato Consap per la gestione del Fondo ha registrato n. 6.259 atti formali complessivi, con un sensibile incremento sia rispetto al 2006 (+35%), sia rispetto alla media del quinquennio 2002-2006 (+25%). Si riporta nello schema sottostante l’andamento dei flussi di corrispondenza a partire dal 2000, primo anno di concessione a Consap della gestione del Fondo. Flussi di corrispondenza Fondo estorsione / usura anno in entrata in uscita totale 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 900 910 1.620 1.390 3.000 1.690 3.120 2.210 2.390 1.850 2.750 2.310 2.455 2.200 3.670 2.590 1.810 3.010 4.690 5.330 4.240 5.060 4.655 6.260 52 CAPITOLO IV LE QUESTIONI PARTICOLARI NELL’APPLICAZIONE DELLE LEGGI N. 44/99 E N. 108/96 53 A) La sospensione dei termini Anche nel corso del 2007 sono state rappresentate al Commissario molte problematiche relativamente all’istituto della sospensione dei termini, previsto dall’art. 20 della legge 23 febbraio 1999 n. 44. L'articolo 20 prevede la sospensione dei termini di pagamento di mutui e di ogni altro titolo avente efficacia esecutiva, oltre che degli adempimenti fiscali e delle procedure esecutive in atto, per le vittime di estorsioni che abbiano richiesto l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8 della legge n. 44/99, allo scopo di evitare che- nonostante la denuncia - si produca egualmente la lesione del patrimonio oggetto dell'attività estorsiva o usuraia. La formulazione originaria della norma, che, come noto, prevedeva l’emissione di un parere favorevole del Prefetto competente per territorio, sentito il Presidente del Tribunale, è stata dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 457 del 14-23 dicembre 2005, nella parte in cui si stabiliva che il parere del Prefetto dovesse essere “favorevole”, costituendo tale precisazione un’ingerenza dell'attività amministrativa in quella giurisdizionale. La norma, anche dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, ha presentato spesso problematiche relative alla sua concreta applicazione, per una serie di ragioni, che hanno implicato un limitato utilizzo della stessa da parte dei Prefetti, un frequente sfavore nella sua applicazione da parte dei giudici dell'esecuzione e la necessità di ripetere l'iter del parere a fronte di ogni procedura esecutiva in corso. A tal fine, sono state presentate delle proposte di legge di modifica dell’art. 20, che si pongono l'obiettivo di ampliare l'applicazione della norma. In particolare il Commissario, nel plaudire alle iniziative parlamentari, intese a pervenire ad una piena operatività del citato articolo 20, ha sempre ribadito, in conformità alle osservazioni del Comitato di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura, quanto già illustrato in sede di audizione, il giorno 28 settembre 2006, innanzi alla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, nonché quanto contenuto nelle precipue proposte 55 di modifiche normative elaborate dal competente Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari del Ministero dell’Interno. B) I rapporti con le Istituzioni e l’Autorita’ Giudiziaria In relazione all’auspicato rafforzamento della collaborazione tra Autorità Giudiziarie e Prefetture-Uffici Territoriali del Governo in materia di estorsione e usura, appaiono meritevoli di un particolare cenno i contenuti della circolare inviata dal Ministero della Giustizia a tutti gli uffici giudiziari il 2 giugno 2007. La circolare, redatta su richiesta del Ministro dell’Interno, nell’evidenziare alcune criticità nei flussi informativi fra le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e l’Autorità Giudiziaria in merito alle istruttorie dei procedimenti relativi alle domande di elargizione, ha richiamato l’attenzione degli uffici giudiziari sull’importanza fondamentale di assicurare un adeguato collegamento fra l’Autorità Giudiziaria ed il Prefetto territorialmente competente. La circolare, pur rilevando come, dalla lettura degli artt. 17 della legge n. 44/99 e 11 del D.P.R. 455/99, non si evinca il riconoscimento, in capo al Prefetto, di un generale potere di richiedere informazioni all’Autorità Giudiziaria, sottolinea come tale potestà è comunque allo stesso riconosciuta, se concorrono due condizioni: a) l’interessato ha un’anticipazione; richiesto una provvisionale o b) si tratta di informazioni indispensabili per l’accertamento dei presupposti e delle condizioni della elargizione o del mutuo. In tali ipotesi, pur non essendo previsto un termine per la trasmissione al Prefetto competente delle informazioni richieste, il Ministero della Giustizia ha sollecitato gli uffici giudiziari ad interloquire, senza ritardo, allorquando siano interpellati. Del pari, nelle ipotesi in cui venga in rilievo la possibilità di revocare i benefici, essendo previsto un vero e proprio obbligo di comunicazione da parte dell’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art.16, comma 4, del D.P.R. 455/99, la segreteria della 56 Procura della Repubblica o la Cancelleria del Tribunale, presso il quale pende il procedimento per il delitto di usura, dovranno comunicare immediatamente al Prefetto i fatti rilevanti per l’adozione, da parte del Comitato, delle eventuali deliberazioni di sospensione o di revoca. Infine, tenuto conto che gli Uffici Giudiziari potrebbero non essere tempestivamente informati della proposizione di una domanda di elargizione, il Ministero della Giustizia ha invitato le dipendenti articolazioni periferiche a stipulare con le PrefettureUffici Territoriali del Governo dei Protocolli d’intesa relativi alla comunicazione delle informazioni, previste dalla legge n. 44/99 e dal D.P.R. 455/99, definendo i casi ed i modi della comunicazione. C) Le lesioni personali Tra le questioni maggiormente dibattute nel corso dell’anno, vanno annoverate sicuramente quelle riconducibili alla natura delle lesioni personali, in presenza delle quali, come noto, sono erogabili i benefici previsti in favore delle vittime di richieste estorsive, ai sensi dell’articolo 3 della legge 23 febbraio 1999, n. 44. La stessa elargizione è concessa, in forza dell’articolo 6 della citata legge n. 44/99, agli appartenenti ad associazioni od organizzazioni aventi lo scopo di prestare assistenza e solidarietà a persone danneggiate da attività estorsive e, in base all’art. 7 della legge in questione, a soggetti terzi che subiscano lesioni personali in conseguenza dei delitti richiamati dalle anzidette disposizioni di legge. Inoltre, secondo l’articolo 8 della legge n. 44/99, l’elargizione è concessa ai superstiti, nell’ordine indicato dalla legge, nel caso di morte dei soggetti di cui sopra, a condizione che i medesimi la utilizzino in un’attività economica ovvero in una libera arte o professione. L’articolo 10 della legge n. 44/99, al comma primo, lettera b), statuisce che l’ammontare del danno, in caso di morte o lesioni personali, è determinato sulla base del mancato guadagno inerente all’attività esercitata dalla vittima, che, secondo, quanto previsto dal secondo comma dello stesso art. 10, nel caso in cui non possa essere provato nel suo preciso ammontare, viene valutato “con equo 57 apprezzamento delle circostanze, tenendo anche conto della riduzione del valore dell’avviamento commerciale”. L’articolo 11 della legge n. 44/1999, infine, precisa che l’elargizione è concessa per la sola parte che eccede l’ammontare degli emolumenti ricevuti per lo stesso evento lesivo, in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302, mentre il successivo articolo 12 stabilisce che, in caso di copertura assicurativa, l’elargizione stessa è concessa per la sola parte eccedente la somma liquidata o da liquidarsi da parte dell’assicuratore. Da ultimo, l’articolo 12 del Regolamento n. 455/1999 stabilisce che si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai fini dell’accertamento del nesso di causalità tra il fatto delittuoso e le lesioni personali o il decesso, della percentuale di invalidità riportata e della diminuzione della capacità lavorativa. In queste ipotesi è sempre necessaria l’acquisizione del verbale della Commissione Medica Ospedaliera, fatti salvi i casi in cui il nesso di casualità tra fatto delittuoso e decesso risulti di immediata evidenza, nonché quando il Prefetto ritenga, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, che sia da escludere la natura estorsiva del fatto. In attuazione della menzionata normativa, il Commissario, il 28 giugno 2002 ha emanato una circolare recante i parametri di valutazione da assumere quali criteri generali per la determinazione dell’elargizione spettante a ristoro del mancato guadagno, derivante da lesioni personali permanenti, provocate agli istanti a seguito degli eventi delittuosi in questione. Nella prassi applicativa il Comitato di Solidarietà ha sempre esteso in via analogica alle vittime dell’usura le disposizioni contenute nella legge n. 44/99 in ordine alla concessione di elargizione per il ristoro dei danni per lesioni personali. In ordine a tanto, durante l’anno 2007, è stato richiesto un parere, relativo a detta prassi operativa, all’Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari del Ministero dell’Interno, ricevendone piena adesione. 58 Tenuto conto dell’evoluzione giurisprudenziale in materia di identificazione e determinazione del danno, in sede di Comitato di Solidarietà, è stata posta la questione se il danno conseguente a lesioni personali, così come sopra enunciato, sia da qualificare come “danno biologico” e, in caso positivo, se debbano essere prese in considerazione o meno, anche il danno morale soggettivo ed il danno esistenziale, che attengono a lesioni psichiche non riflettenti uno stato patologico, ma determinanti una apprezzabile violazione del diritto alla qualità della vita e/o alla libera estrinsecazione della personalità, con modificazioni peggiorative della sfera personale. Come è intuibile, si tratta di questioni di particolare rilievo, la cui risoluzione potrebbe avere ricadute pratiche nella definizione del “quantum” da erogare in favore delle vittime dell’estorsione e dell’usura. Si tratta di questioni di particolare rilievo, sottoposte al vaglio dell’Avvocatura Generale dello Stato, che, al momento della stesura della presente relazione, non ha ancora fatto conoscere il proprio avviso al riguardo. D) L’estorsione e l’usura La questione dell’estorsione diretta al conseguimento di interessi e/o altri vantaggi usurari, è stata un’altra delle questioni dibattute in seno al Comitato di Solidarietà. Alla stessa, come detto, è stata anche dedicata una seduta seminariale del Comitato, nel corso della quale sono state esaminate le interconnessioni fra estorsione ed usura e la possibilità di poter riconoscere agli istanti, che siano stati vittime di episodi estorsivi e di fatti usurari, sia i benefici previsti dalla legge n. 44/99, che quelli previsti dalla legge n. 108/96. La disamina delle possibili sfaccettature nella relazione fra i due reati è stata oggetto di un approfondito confronto fra i componenti del Comitato, al termine del quale si è sostanzialmente convenuto sulla necessità di verificare caso per caso. E’ stato rilevato, infatti, che sovente la circostanza che un soggetto sia stato vittima sia di estorsione che di usura, se ha sicuramente un rilievo dal punto di vista penalistico, potrebbe 59 essere del tutto irrilevante ai fini della concessione dei benefici previsti dalle leggi n. 44/99 e n. 108/96. L’accertamento, in tali ipotesi, dell’esistenza di danno risarcibile connesso all’estorsione dovrà essere oggetto di una puntuale disamina dei rapporti degli organi di polizia e degli atti giudiziari, sulla scorta dei quali sarà possibile per le PrefettureUffici Territoriali del Governo e, successivamente, per il Comitato di Solidarietà riconoscere o meno i presupposti per la concessione di un’elargizione ai sensi della legge n. 44/99. 60 CAPITOLO IV - QUADRO DI SINTESI QUESTIONI PARTICOLARI NELL’APPLICAZIONE DELLE LEGGI 44/1999 E 108/1996 a) La concreta applicazione delle disposizioni dell’art. 20 della legge n. 44/99, che prevedono la sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali, le procedure esecutive ed i pagamenti, continua ad essere oggetto di dibattito, anche a seguito della pronuncia, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell’articolo succitato. Ciò ha implicato un limitato utilizzo della sospensione da parte dei Prefetti, soprattutto per la convinzione che il parere possa essere disatteso, in particolar modo, dal giudice dell’esecuzione. Per superare l’impasse sono state presentate delle proposte legislative di riforma dell’art. 20, auspicate dal Commissario anche nel corso di un’audizione innanzi la Commissione Giustizia del Senato, nel corso della quale è stato proposto, fra l’altro, l’opportunità che la decisione in ordine alla sospensione competa direttamente al giudice dell’esecuzione. b) Il Ministero della Giustizia, con una circolare del 2 giugno 2007 diretta a tutti gli Uffici Giudiziari, ha richiamato l’attenzione degli organi giurisdizionali sulla necessità di assicurare un continuo e proficuo flusso informativo con le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, al fine di rendere più celere la definizione dei procedimenti per l’erogazione dei benefici previsti dalle leggi n. 44/99 e n. 108/96. A tal fine con la circolare succitata sono state fornite precise direttive agli Uffici Giudiziari, invitandoli, nel contempo, a stipulare dei protocolli d’intesa con le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo competenti per disciplinare in modo esaustivo le forme e le modalità di comunicazione interistituzionale. c) Un’altra delle questioni venute in rilievo è stata quella afferente la natura delle lesioni personali e del loro inquadramento dogmatico. In particolare si è posto il problema se le stesse debbano essere ricondotte nell’alveo del danno biologico, così come venutosi a delineare nell’evoluzione normativa e 61 giurisprudenziale, e se possa riconoscersi anche il danno morale soggettivo ed il danno esistenziale. In relazione alla particolare significatività della problematica, la vicenda è stata sottoposta all’attenzione dell’Avvocatura Generale dello Stato, di cui si resta in attesa del parere. d) La contemporanea imputazione per i reati di estorsione e di usura fa sorgere, nel caso della sussistenza dell’estorsione diretta al conseguimento di interessi e/o altri vantaggi usurari, dubbi in ordine alla possibilità di riconoscere in tali ipotesi alle vittime sia i benefici previsti dalla legge n. 44 del 1999 che quelli previsti dalla legge n. 108 del 1996. La vicenda è stata attentamente esaminata dal Comitato di Solidarietà che, convenendo sulla estrema difficoltà di poter fissare a priori parametri certi da cui poter dedurre la sussistenza di un danno risarcibile ai sensi della legge n. 44/99, ha ritenuto necessaria una valutazione, caso per caso, previo accurato approfondimento degli atti giudiziari e dei rapporti degli organi di polizia. 62 CAPITOLO V LE INIZIATIVE E LE IPOTESI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO 63 64 A) Le iniziative legislative in corso in materia di usura Fra le iniziative di riforma della legge antiracket e antiusura merita un cenno particolare il disegno di legge che è stato presentato dal Senatore Centaro ed altri, sulla base delle risultanze delle audizioni svolte presso la Commissione Giustizia del Senato, cui è intervenuto anche il Commissario, partendo dal presupposto che le leggi 23 febbraio 1999, n. 44 e 7 marzo 1996, n. 108, pur avendo segnato un vero e proprio momento di svolta nella lotta a fenomeni criminali come il racket delle estorsioni e l’usura, necessitano di alcuni adattamenti per la accresciuta gravità e pervasività di questi fenomeni criminali. In particolare la diffusione del prestito usurario, ben oltre i confini dell’attività commerciale o comunque imprenditoriale, la farraginosità del sistema creditizio, con le relative difficoltà di accesso al mercato legale del denaro, rappresentano fonte di fortissima preoccupazione politica e sociale. Risulta, infatti, dalle indagini svolte dall’Autorità Giudiziaria, come pure dalle Commissioni Parlamentari di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, come l’attività usuraria sia controllata prevalentemente dai clan mafiosi, per i quali costituisce fonte di reddito e veicolo di riciclaggio di denaro frutto di altri traffici illeciti: usura, quindi, come d’altronde il racket delle estorsioni, quale momento di arricchimento delle mafie, ma anche di controllo socio-economico del territorio, attraverso il condizionamento ed il controllo economico di imprese e famiglie. Il disegno di legge, nella sua stesura originaria, prevedeva una serie di novità: • • • • una nuova riapertura dei termini per la presentazione delle istanze dirette al Fondo; alcune misure per ridurre i tempi previsti per la concessione dei mutui; la possibilità di una loro concessione a soggetti non esercenti attività di impresa; la cumulabilità con provvidenze provenienti da altre amministrazioni pubbliche; 65 • una nuova disciplina per la sospensione dei termini ai sensi dell’art. 17 della legge n. 44/99, risolvendo tematiche aperte dalla nota pronuncia della Corte Costituzionale, nell’ottica di assicurare celerità e maggiore tutela alla vittima del reato, anche con riferimento a procedure esecutive o concorsuali pendenti. Infine, si è ipotizzata una procedura snella, per pervenire, con l’assenso di una entità qualificata di creditori, a un concordato per la restituzione dei debiti contratti in vista del soddisfacimento di necessità familiari, allo scopo di evitare inutili collassi economici ed il ricorso al fiorente mercato dell’usura e, quindi, al crimine organizzato. Attualmente il disegno di legge è al vaglio delle competenti Commissioni Parlamentari, ove sono stati presentati alcuni emendamenti al testo originario, anche da parte dei parlamentari proponenti. In virtù di tali alcune delle novità sarebbero introdotte materia di legislatura emendamenti, da un lato verrebbero meno previste nel testo originario e, dall’altro, rilevanti novità nella normativa vigente in antiracket e antiusura. In virtù degli emendamenti presentati: • verrebbe riconfermato l’ambito di operatività della legge n. 108, prevedendo che ai benefici previsti dalla stessa potrebbero accedere soltanto gli esercenti un’attività imprenditoriale; • non sarebbe prevista una nuova riapertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai benefici delle leggi n. n. 44/99 e n. 108/96, perché riassorbita dalla precedente riapertura; • sarebbero rese più stringenti la procedure per accedere al concordato per fronteggiare il sovrindebitamento familiare, specificando in maniera più tassativa le ipotesi in cui sarebbe possibile accedere ai benefici previsti da questo nuovo istituto; • sarebbe prevista l’erogazione, a titolo di elargizione, di una somma pari al 10% del mutuo concedibile in favore delle vittime dell’usura, che versino in gravissime difficoltà economiche; 66 • sarebbero previste sanzioni amministrative per l’imprenditore che non abbia denunciato un’estorsione, anche se tentata; • sarebbe novellato l’art. 1815 del codice civile, prevedendo che gli interessi applicati dagli istituti, dagli enti e dalle società autorizzati ad esercitare il credito, si dovrebbero ritenere comunque legittimamente pattuiti e non considerati usurari nella parte in cui si attestano al di sotto dl tasso soglia, sicchè, nell’ipotesi in cui sia concesso un mutuo ai sensi dell’art. 14 della legge n. 108/96, lo stesso dovrebbe essere decurtato degli interessi sotto soglia. B) La riapertura dei termini L’esperienza maturata ha evidenziato la necessità di dare un’attuazione più ampia al principio di applicazione delle norme in favore delle vittime dell’estorsione e dell’usura per fatti antecedenti all’entrata in vigore della normativa in esame, ricomprendendo anche soggetti che non si erano potuti avvalere delle facoltà previste con identiche modalità dall’art. 145, comma 26 della legge finanziaria per l’anno 2001. In particolare, ai sensi dell’art. 6 ter del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, nel corso del 2007, è stata prevista la possibilità di presentare o di ripresentare le domande relative ai due benefici dell’elargizione e del mutuo: 1. per i reati di estorsione e di usura, in relazione a eventi dannosi denunciati o accertati ancor prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge; 2. per i procedimenti in itinere, concedendo agli interessati la possibilità di integrare la domanda, su invito del Comitato di Solidarietà, per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura; 3. per tutti gli interessati a chiedere un riesame delle istanze già definite. 67 Presupposto indispensabile e comune a tutte le ipotesi anzidette era che i fatti, relativi al reato di estorsione, fossero stati denunciati o accertati dal 1°gennaio 1990 in poi e che i fatti relativi al reato di usura si fossero verificati dopo il 1° gennaio 1996. Le domande per la concessione dei benefici dell’elargizione e del mutuo dovevano essere presentate o ripresentate entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (27 febbraio 2007). Sono state, inoltre, previste, in relazione agli stessi benefici dell’elargizione e del mutuo e sempre nell’ottica di favorire la massima emersione dei delitti in questione, le seguenti ulteriori ipotesi: 1. possibilità di presentare domanda per la concessione di un’elargizione o di un mutuo, in relazione ad eventi dannosi denunciati o accertati dopo l’entrata in vigore della legge n. 44/1999 (10 marzo 1999), ma prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 455/1999 (1° settembre 1999), entro 120 giorni, se elargizione, ed entro 180 giorni, se mutuo, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (27 febbraio 2007); 2. possibilità di ripresentare la domanda negli stessi termini, nel caso in cui in tale periodo (10.3.1999 – 1.9.1999) sia stata adottata una decisione; 3. possibilità di presentazione della domanda di concessione di elargizione o di mutuo per eventi dannosi, i cui termini di presentazione delle domande fossero in corso o fossero già scaduti alla data di entrata in vigore del regolamento n. 455/99 (1° settembre 1999), entro, rispettivamente, 120 giorni (se elargizione) ed entro 180 giorni (se mutuo), decorrenti sempre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (27 febbraio 2007). A tal fine i Prefetti sono stati invitati dal Commissario a dare la più ampia pubblicità alle disposizioni che hanno previsto la riapertura dei termini, rendendone edotte tutte le Associazioni e Fondazioni antiracket ed antiusura, presenti sul territorio, ed 68 informando, con ogni tempestività, nelle forme ritenute opportune e con rispetto delle norme poste a tutela della privacy, quegli istanti che potevano rientrare nelle nuove previsioni normative, che, in passato, non avevano visto accolte le loro domande, perché fuori dai termini fissati dalle disposizioni legislative allora vigenti. 69 CAPITOLO V - QUADRO DI SINTESI Le iniziative e le ipotesi di adeguamento normativo a) Fra le proposte di legge di riforma della normativa antiracket e antiusura merita un particolare cenno il disegno di legge presentato dal Senatore Centaro ed altri, che nella stesura originaria prevedeva alcune novità rispetto alla vigente disciplina. Fra le novità che sarebbero state introdotte dal testo presentato al Senato sono da mettere in rilievo la possibilità che ai benefici previsti della legge n. 108/96 potrebbe accedere anche chi non esercita un’attività imprenditoriale, la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze, una nuova disciplina per la sospensione dei termini previsti dall’art. 20 della legge n. 44/99 e la previsione di un concordato, a cui potrebbero accedere i privati per far fronte al sovrindebitamento. Nel corso dei successivi passaggi parlamentari sono stati presentati alcuni emendamenti, attualmente al vaglio delle competenti Commissioni Parlamentari, che, se approvati, riconfermerebbero i requisiti soggettivi previsti dalla vigente legge per poter accedere ai benefici erogati dal Fondo di Solidarietà, non prevederebbero una nuova riapertura dei termini, prevederebbero l’erogazione di una somma a titolo di elargizione anche in favore delle vittime dell’usura, modificherebbero l’art. 1815 del c.c., prevedendo una disciplina ad hoc per i tassi di interesse pattuiti con gli istituti, gli enti e le società autorizzati ad esercitare il credito b) La legge 26 febbraio 2007, n. 17, ha previsto che, nel corso del 2007, fossero riaperti i termini per la presentazione delle istanze finalizzate alla concessione dell’elargizione per le vittime dell’estorsione e del mutuo per le vittime dell’usura. Le domande per la concessione dei benefici dell’elargizione e del mutuo dovevano essere presentate entro 240 giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge (27 febbraio 2007) ed era possibile presentarle o ripresentarle: 70 1- per i reati di estorsione e di usura, in relazione a eventi dannosi denunciati o accertati ancor prima dell’entrata in vigore della legge; 2- per i procedimenti in itinere, concedendo agli interessati la possibilità di integrare la domanda, su invito del Comitato di Solidarietà, per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura; 3- per gli interessati di chiedere un riesame delle istanze già definite. Sono state previste, inoltre, altre ipotesi specifiche, in cui era possibile presentare le istanze per i benefici in parola. 71 CAPITOLO VI LA PREVENZIONE, IL SOSTEGNO E IL MONITORAGGIO 73 A) RICHIESTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO ALL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PER L'APERTURA DEL PROCEDIMENTO PER PRESUNTA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE NEI CONFRONTI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI Il Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura ha inoltrato richiesta d’intervento all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284 e degli artt. 19 e seguenti del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per presunta ingannevolezza della pubblicità posta in essere dagli operatori finanziari di seguito indicati, avendone interesse in relazione ai compiti istituzionalmente demandategli per il contrasto al racket e all’usura. Il Commissario Straordinario, poiché la richiesta investe anche competenze istituzionali di altre Autorità ed Enti, ha ritenuto di indirizzarla anche all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, in ordine ad eventuali violazioni delle norme poste a tutela della privacy, all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in ordine ad eventuali violazioni della trasparenza nelle comunicazioni, alla Banca d’Italia, per i profili di vigilanza e di controllo, alla Procura Nazionale Antimafia e alla Guardia di Finanza, per quanto attiene all’attività di antiriciclaggio. Dal novembre 2006 al giugno 2007 si sono tenute, nelle Prefetture dei Capoluoghi di Regione, le Conferenze Regionali dei Prefetti e delle Forze dell’Ordine, autorizzate dal Ministro dell’Interno, on. Giuliano Amato, e presiedute dal Sottosegretario di Stato, on. Ettore Rosato, con la partecipazione del Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura, per l’esame collegiale ed il monitoraggio delle attività antiracket ed antiusura per gli anni 2006-2007. Nel corso di tali Conferenze e di altri incontri pubblici sono state rivolte, segnatamente dalla Consulta Nazionale Antiusura, dalle Fondazioni Antiusura, dai Confidi e dalle altre Associazioni antiracket e antiusura, all’on. Sottosegretario e al Commissario Straordinario, allarmate denunzie verbali, con produzione di 75 documentazione, sulla presunta pubblicità ingannevole ad opera degli intermediari finanziari. La pubblicità ingannevole si inserisce, in particolare, nell’ambito della patologia usuraria che investe, sull’intero territorio nazionale, le piccole e medie imprese e le famiglie, talvolta coincidenti con le aziende, e viene alimentata da situazioni generalizzate di sovraindebitamento, collegate sia ad eventi straordinari di spesa dei nuclei familiari (come mutui, lutti, malattie, sponsali ed altro), sia alla crescente destinazione di parte dei redditi personali e familiari (stimata intorno al 20%) a consumi voluttuari, come vacanze anche all’estero, acquisto di autovetture assai costose, giochi aleatori di vario genere, lotterie e pronostici. E’ da notare che la patologia dell’usura, collegata sistematicamente alle pratiche estorsive e al racket, rappresenta nelle Regioni meridionali e in qualche zona del Centro-Nord uno strumento fondamentale delle criminalità organizzate per il controllo del territorio, per la provvista finanziaria senza interessi, per l’intimidazione delle popolazioni, per l’infiltrazione nelle imprese, per l’estensione della “zona grigia” e per l’attrazione di imprenditori e commercianti nei circuiti illegali. Il tutto affiancato dal riciclaggio del denaro sporco, proveniente dal traffico e dallo spaccio degli stupefacenti, con minaccia permanente all’economia sana della Nazione e con rilevante pregiudizio alla competitività internazionale del Sistema-Paese. Sulla crescente domanda di denaro per consumi aleatori ed effimeri si innesta l’offerta da parte dei vari soggetti del mercato finanziario (intermediari, promotori, mediatori ed agenti finanziari), i quali martellano un tessuto sociale bisognoso ed assetato di denaro, con una propaganda assillante che offre piccoli prestiti, fideiussioni e cessioni del quinto dello stipendio. Tutto ciò amplifica il ricorso da parte dei consumatori inadempienti al mercato illecito dell’usura e restringe notevolmente, se non addirittura impedisce, la loro partecipazione al mercato legale del credito, nel quale sono emerse – come sottolineato dal Vice Direttore Generale della Banca d’Italia, dottor Giovanni Carosio, nell’audizione del 27 marzo 2007 presso la 2^ Commissione Permanente Giustizia del Senato della Repubblica – carenze nei meccanismi di funzionamento del Fondo di prevenzione, nel complesso riconducibili a differenze nell’utilizzo a 76 livello territoriale, oltre che alle difficoltà dei soggetti protestati di accedere al credito. Aggiunge il Vice Direttore Generale che un maggiore coordinamento delle iniziative in materia potrebbe realizzarsi con la stipula del nuovo “Accordo - quadro nazionale”, in corso di definizione presso il Ministero dell’Interno con l’acquisizione dei pareri e dei suggerimenti che pervengono da tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati, al fine ultimo di fissare le linee guida delle convenzioni locali ed assumere gli occorrenti interventi correttivi sui finanziamenti garantiti dai Fondi antiusura. Del resto, nello stesso intervento alla Commissione Giustizia del Senato, il Vice Direttore Generale auspica una revisione del meccanismo dei tassi soglia previsto dalla legge n. 108/1996, che talvolta avrebbe avuto, secondo la Banca d’Italia, effetti distorsivi tra categorie di finanziamento e di intermediari, con restrizione dell’offerta di credito alle fasce di clientela a maggior rischio e più esposta all’usura. Si ritiene di sottolineare in proposito come il medesimo Vice Direttore Generale riconosca che, nel campo della cessione del quinto dello stipendio e nel credito finalizzato all’acquisto di beni durevoli, l’esistenza di convenzioni con gli enti erogatori (che sono intermediari e non bancari) o con gli esercenti, crea segmentazioni di mercato che ostacolano la concorrenza e che un onere rilevante ed improprio è determinato dai compensi di mediazione, in quanto non limitati dalla vigente disciplina dei tassi soglia. Anche dalle “Considerazioni Finali” del Governatore della Banca d’Italia, dottor Mario Draghi, all’Assemblea Ordinaria dei Partecipanti del 31 maggio 2007, si traggono spunti di carattere generale per l’attuazione di un nuovo corso nello specifico settore in esame. Si auspica, in particolare, la liberalizzazione dei mercati dei servizi, specie in considerazione delle ricadute positive sul benessere dei consumatori, la regolamentazione nuova e più avanzata del comparto dei servizi pubblici locali, il freno alle manchevolezze ed ai ritardi della giustizia, la realizzazione delle opere necessarie alla modernizzazione del Paese, la diminuzione della pressione fiscale e la riduzione della spesa pubblica. 77 Di fronte agli effetti positivi della concentrazione bancaria degli ultimi tempi, prodromici di quelli che deriveranno dall’adozione nel 2008 da parte di tutte le banche italiane dei criteri di Basilea II, la Vigilanza sarà sempre più impegnata ad assicurare la proporzionalità delle dotazioni patrimoniali all’intensità dei rischi e all’accuratezza dei metodi di gestione, stante la rilevata maggiore perdita sui crediti da parte delle banche italiane rispetto alla media europea. In questo quadro la Banca d’Italia ha avviato un processo di rivisitazione dell’intera normativa sulla vigilanza, con l’obiettivo di ridurre il numero dei provvedimenti autorizzativi all’esercizio delle varie attività di carattere bancario e finanziario. Ciò in quanto la Banca d’Italia, ritenendo la fiducia del pubblico essenziale per la solidità delle banche, controlla continuamente il rispetto delle regole di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ed attua capillari verifiche presso gli intermediari, al fine ultimo di migliorare gli standard di comportamento nei riguardi della clientela, con aziende sempre più forti e pronte ad offrire servizi più ampi e a costi inferiori. Tra le attività finanziarie si inserisce il credito al consumo, che comprende ogni forma di finanziamento o altra facilitazione di pagamento messa a disposizione del consumatore da un soggetto professionale per l’acquisto di beni o servizi destinati all’uso privato. Il credito al consumo può assumere le forme del credito rateale (con piano di rimborso definito e rate quantificate sin dall’origine) o delle aperture di credito rotativo (revolving credit), che consistono nella messa a disposizione del consumatore di una somma di denaro, da utilizzare a sua discrezione mediante l’uso di una carta di credito o mediante richiesta alla banca o finanziaria di una somma di denaro, con il solo vincolo della restituzione, in entrambi i casi, a mezzo di una rata mensile minima. La materia è regolata da due Direttive comunitarie, che sono state recepite nel T.U.L.B. e che si propongono di controllare le informazioni acquisite dal consumatore prima della conclusione dell’operazione economica, di distribuire il rischio dell’operazione tra i soggetti che prendono parte alla vicenda negoziale (banche, 78 intermediari finanziari iscritti nell’Albo presso l’Ufficio Italiano Cambi, soggetti autorizzati alla vendita di beni o servizi nelle forme di dilazione dei pagamenti) e di definire le modalità e le dinamiche del rapporto. E’ in corso di elaborazione la III Direttiva comunitaria, che prevede regole più restrittive. Sul testo vi è l'accordo del Consiglio EU. La decisione finale, con l'accordo del Parlamento europeo, è attesa per la fine dell'anno. È al lavoro una speciale Commissione, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per poter anticipare alcune parti degli standard fissati dalla Direttiva. Anche la cessione del quinto dello stipendio è disciplinata dalla normativa sul credito al consumo. Detta cessione consiste nel prestito di una somma di denaro da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o salario fino al quinto dell’ammontare degli emolumenti valutati al netto delle ritenute fiscali; le rate del rimborso vengono trattenute sulla busta paga dal datore di lavoro del dipendente pubblico o privato e versate all’ente finanziatore (banca o intermediario finanziario, iscritto all’Albo presso l’U.I.C.). La normativa sulla cessione del quinto è stata recentemente estesa ai pensionati ed ai lavoratori atipici. E’ previsto un tasso di interesse fisso - espresso dal T.A.N. (tasso annuale nominale) e dal T.A.E.G. (tasso annuale effettivo globale) – ed un rimborso con rate mensili costanti, composte da una quota di interessi decrescente ed una quota capitale crescente, con l’obbligo della stipula delle polizze assicurative rischio vita e rischio impiego. Il credito al consumo, quindi, è in forte aumento e, per assicurarne uno sviluppo positivo sulla crescita economica del Paese, occorre garantire trasparenza ed integrità, oggi parzialmente carenti. La trasparenza può essere aumentata attraverso l’onnicomprensività del T.A.E.G., la massima pubblicità di tutti gli elementi inerenti i costi, il diritto di recesso entro 14 giorni dalla stipula del contratto e la responsabilità congiunta del finanziatore e del venditore per mancata consegna e vizi del bene venduto. 79 Con riferimento all’integrità, va osservato come alcune categorie di operatori creditizi si siano rivelati vulnerabili alla criminalità. Si tratta dei soggetti iscritti ai tre registri, tenuti dall’U.I.C.. La normativa attuale non dà tuttavia adeguati poteri all’U.I.C. per assicurare un controllo adeguato sulle loro attività, come, ad esempio sulle concessioni di fideiussioni, dietro le quali spesso si possono annidare operazioni di riciclaggio. L’integrità può essere migliorata mediante una nuova e più precisa regolamentazione dei requisiti soggettivi occorrenti per l’iscrizione nel registro di cui all’art. 106 del T.U.L.B. (che oggi vanta circa 1.700 iscritti), un aumento dei requisiti minimi di capitale e patrimoniali degli intermediari finanziari, l’eliminazione della possibilità di concedere garanzie/fideiussioni oppure, con massimali peraltro bassi, la limitazione delle garanzie alle imprese iscritte nel registro speciale, di cui all’art. 107 del T.U.L.B., la previsione di sanzioni amministrative in aggiunta alla cancellazione dal registro, la creazione della categoria particolare dei “money transfer”. Occorre altresì una completa e chiara disciplina dei circa 120.000 mediatori ed agenti finanziari iscritti nei due appositi registri tenuti presso l’U.I.C., per i primi dei quali (mediatori) occorre ridurne il numero, previa introduzione di criteri più selettivi per l’iscrizione all’Albo, assicurarne l’indipendenza dalle banche, attuarne la trasparenza dell’operato, aumentare i requisiti, prevedere l’obbligo di rendere noti gli intermediari di cui si offrono i prodotti e comprendere nel prezzo dei prodotti la commissione di mediazione, mentre per i secondi (agenti) occorre migliorarne il livello professionale e dare loro una precisa qualificazione professionale, agevolarne il controllo, demandare la tenuta del registro ad una associazione di agenti e, infine, permettere loro di operare solo su mandato di una banca o finanziaria, che diviene responsabile del loro operato. Nel soffermare ancora l’attenzione sui soggetti operanti in campo finanziario, si può sinteticamente precisare che l’attività di concessione di finanziamenti viene svolta da: 1) banche; 2) intermediari finanziari; 3) promotori; 4) mediatori; 5) agenti in attività finanziaria. 80 Concentrando l’attenzione sulle ultime tre figure, che individuano un’attività di collaborazione esterna a quella bancaria e finanziaria, disciplinata, peraltro, da una normativa frammentata e complessa, si impone una attenta revisione normativa, soprattutto per i mediatori e gli agenti. In particolare, l’esiguità dei requisiti di professionalità richiesti per tali soggetti, di numero assai elevato (circa 120.000 per le due ultime categorie), unita all’assenza di effettivi poteri di controllo, fa sorgere dubbi sulla previsione di albi, elenchi, che possono tradursi in “patenti di legalità” di soggetti di cui si conosce ancora poco. Le criticità maggiori, quindi, riguardano i mediatori e gli agenti, in quanto i promotori prestano la loro opera essenzialmente nel campo dei servizi di investimento. Il primo problema che si pone è quello dell’eccessivo valore percentuale dei tassi di interesse effettivi globali medi, come accade per i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio. Una soluzione potrebbe essere l’accorpamento di alcune categorie di operazioni o meglio di classi di importo, come potrebbe avvenire, ad esempio, per i vari importi nelle cessioni del quinto dello stipendio. Altro problema è quello del numero esorbitante dei mediatori e degli agenti, che comporta anche l’impossibilità di effettuare una seria e programmata attività di controllo, che attualmente dovrebbe essere svolta dall’U.I.C., il quale appare prossimo ad essere integrato nel sistema di vigilanza della Banca d’Italia. Controlli insufficienti si riscontrano anche nei confronti degli intermediari finanziari assoggettabili al controllo dell’U.I.C. per le verifiche, a norma dell’art. 106 del T.U.L.B. ed a quello della Banca d’Italia per le ispezioni ai sensi dell’art. 107 dello stesso T.U.L.B. La soluzione deve essere normativa con le previsioni di requisiti professionali più rigorosi di termini di durata delle iscrizioni nell’Albo e nell’elenco di tre anni, in analogia alla disciplina dei broker assicurativi e alla recente proposta di modifica del regolamento relativo alla tenuta degli elenchi prefettizi delle Associazioni antiracket ed antiusura, di delega dei controlli ad altre Autorità (ad esempio la Guardia di Finanza), con un più ampio 81 ventaglio di sanzioni amministrative e, infine, per quanto attiene controlli nei confronti degli intermediari ex art. 106 del T.U.L.B., rafforzamento dell’organico dell’U.I.C. e di previsione del potere ispezione, anche con la collaborazione di altre Autorità, come Guardia di Finanza. ai di di la Va rilevato, in particolare, come l’azione pubblicitaria di molti operatori creditizi sia intesa a “catturare” soggetti già in gravi condizioni economiche, ricorrendo ai meccanismi del porta a porta, alle inserzioni pubblicitarie sulla stampa quotidiana (specie quella gratuita), al volantinaggio, con il richiamo di testimonial famosi, sulle auto in sosta e ai messaggi personalizzati sui cellulari, che appaiono, per le modalità impiegate, anche una violazione della privacy. Risulta evidente che tali finanziarie facilitano prestiti specie ai soggetti che si indebitano per saldare altri debiti, in un circolo vizioso che rischia di alimentare il sovraindebitamento e l’usura, creando masse crescenti di nuovi poveri, con particolare e conseguente disgregazione dei nuclei familiari. I messaggi di questa pubblicità esasperante e martellante appaiono quasi sempre ingannevoli, perché, come avviene per la cessione del quinto dello stipendio, promettono ai lavoratori dipendenti con la sola busta paga, senza garanzie, anche se onerati da protesti o altri prestiti, la rapida erogazione di somme di denaro a 60 o a 120 mesi. La propaganda sulla velocità e sulla economicità dell’erogazione, a fronte di soggetti particolarmente deboli, porta spesso all’omissione di informazioni, non solo sul T.A.N. (Tasso Annuo Nominale), ma soprattutto sul T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) che nasconde onerosissimi costi di finanziamento, di cui le persone non sono assolutamente consapevoli. Si rammenta che, per legge, i contratti di finanziamento devono indicare chiaramente sia il T.A.N. che il T.A.E.G.. Questi tassi, infatti, sono molto discordanti tra loro, in quanto il T.A.N. si aggira normalmente tra il 4-6% annuo, mentre il T.A.E.G. è arrivato, negli anni scorsi, sistematicamente, fino al 30% per finanziamenti tuttora in essere. 82 Il potenziale cliente, in genere di esigue disponibilità economiche ed in carenza di liquidità, viene allettato attraverso l’indicazione pubblicitaria sulla misura del T.A.N., unita alle assicurazioni in ordine alla rapidità e facilità di erogazione. Trova “assistenza” attraverso molti canali: in particolare, a mezzo intermediari, che a loro volta percepiscono percentuali sulla base di ogni finanziamento, a mezzo sportelli locali o addirittura a mezzo filo sulla base di numeri telefonici diretti con la sede centrale. Riceve dei moduli “quasi sempre non compilati” che sottoscrive e restituisce, ricevendone assegno circolare recante l’importo del finanziamento concesso. Quasi sempre l’interessato in questione ignora totalmente la misura del T.A.E.G. e scopre solo successivamente l’onerosità dell’obbligazione assunta, a volte ammontante a migliaia di euro. Tali gravami non soltanto non trovano riscontro in analoga prassi bancaria – che per operazioni del genere richiede al massimo qualche centinaia di Euro – ma non possono avere il conforto di accettabili giustificazioni. Ciò vale, in particolare, per quei finanziamenti le cui rate di pagamento sono già garantite dalla trattenute effettuate sullo stipendio direttamente presso il datore di lavoro del finanziato. In altre parole, gran parte degli operatori creditizi fanno figurare tali elevate voci di costo, unilateralmente imposte, in misura inaspettata ed incontrollabile da parte dell’interessato, e sulla cui ragion d’essere alla luce dell’analisi delle garanzie acquisite non possono non avanzarsi riserve e perplessità. Si fornisce un esempio esplicativo: Analisi di concreto finanziamento tipo del settore, con prospetto di liquidazione. Rimborso in 120 rate mesi Importo lordo della cessione Euro 27.960,00 Interessi nominali (T.A.N. 5,50%) Euro 6.490,55 Saldo da erogare Sub totale Euro 21.469,45 83 Commissioni Commissioni accessorie Spese Premio polizza Totale spese Euro 482,34 Euro 4.753,20 Euro 250,00 Euro 1.573,78 ------------------Euro 7.059,32 Saldo al cedente (importo effettivamente erogato) Euro 14.410,13 Erogazione in data 1/6/2006 del netto di Euro 14.410,13 a 120 mesi con rata mensile di Euro 233,00 T.A.N. 5,50% T.A.E.G. 16,15% Riassumendo, l’interessato che si obbliga a farsi addebitare l’importo della rata direttamente sugli emolumenti mensili presso il datore di lavoro presenta, con tale ben valida garanzia di rimborso, un ridottissimo coefficiente di rischio d’insolvenza. Tuttavia, viene costretto a pagare irrevocabilmente ben Euro 7.059,32 oltre gli interessi. E’ appunto detto importo che fa lievitare il tasso T.A.N. 5,50 al T.A.E.G. 16,15. Inoltre, il T.A.E.G. risulta del 16,15 soltanto nell’ipotesi che lo stesso sia spalmato in tutto l’arco della durata decennale del piano di ammortamento in questione. Se, ad esempio, venisse richiesta l’estinzione anticipata, poiché la somma di Euro 7.059,32 non viene comunque rimborsata, il tasso di rimborso salirebbe ben oltre i limiti di usura: dopo 6 mesi: capitale da rimborsare Euro 20.652,52+ rate pagate per Euro 1.398,00 con T.A.E.G. intorno al 60%; dopo 1 anno: capitale da rimborsare Euro 19.812,86+ rate pagate per Euro 2.796,00 con T.A.E.G. intorno al 55%; dopo 5 anni: capitale da rimborsare Euro 12.197,81+ rate pagate per Euro 13.980,00 con T.A.E.G. intorno al 25%. In altre parole, se il finanziato chiedesse di estinguere il contratto di cessione del quinto dello stipendio anticipatamente dopo ben quattro anni dall’erogazione, il medesimo dovrebbe ancora corrispondere in un’unica soluzione l’intero capitale a suo tempo ricevuto (per la precisione Euro 14.410,13) dopo aver pagato ben 48 rate per complessivi Euro 11.184, i quali, oltre ovviamente a pagare l’ammortamento secondo la misura degli interessi T.A.N., sono serviti a pagare le varie commissioni e spese per Euro 7.059,32, che costituiscono un lucrosissimo introito dell’operatore creditizio che non ritiene di potersi accontentare del T.A.N.. 84 Sarebbe necessario, quindi: - obbligare la pubblicità a ben evidenziare sempre il T.A.E.G. in luogo del T.A.N.; - e/o imporre che il T.A.E.G. debba essere maggiorato in misura contenuta rispetto al T.A.N. (ad es. non oltre il 20%); inoltre che in ipotesi di estinzione anticipata le cosiddette “commissioni” debbano essere proporzionalmente ridotte, in modo da contenere sempre il T.A.E.G. nella misura indicata nel contratto di finanziamento: ad esempio nella indicazione di rimborso anticipato, di cui innanzi, dopo 6 mesi, onde mantenere il T.A.E.G. nel 16,15% le commissioni dovrebbero essere ridotte a circa Euro 900 (e non mantenute nella misura di Euro 7.059,32 come in effetti attualmente l’operatore creditizio impone); - e/o poiché, peraltro, i T.A.E.G. praticati da detti operatori risultano molto più elevati di quelli praticati dal sistema bancario per finanziamenti similari, legare il T.A.E.G. max consentito alle finanziarie ad una misura proporzionata a quelli della media bancaria (a titolo indicativo non oltre 120%); più esplicativamente se le rilevazioni sui limiti dei tassi di usura dovessero indicare che la media dei tassi praticati dalle banche per finanziamenti chirografari della specie è del 7%, non dovrebbe essere consentito agli operatori creditizi di praticare un T.A.E.G. superiore al 7% X 120/100 (pari, quindi, all’8,4%). Tutto ciò premesso, il Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura ha richiesto all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato l’apertura del procedimento previsto dall’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284 e dagli artt. 19 e seguenti del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per pubblicità ingannevole nei confronti degli intermediari finanziari indicati. Il Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura ha inviato, inoltre, la richiesta: - all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, per gli eventuali adempimenti inerenti a violazioni delle norme poste a tutela della privacy; 85 - all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, per gli eventuali adempimenti inerenti a violazioni della trasparenza nelle comunicazioni; - alla Banca d’Italia, per i profili di vigilanza e di controllo, presenti e futuri; - alla Procura Nazionale Antimafia e al Comando Generale della Guardia di Finanza, per quanto di interesse in merito all’attività di antiriciclaggio. L’APERTURA DELLE PRIME ISTRUTTORIE DA PARTE DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con note ufficiali, pervenute al Commissario Straordinario, fra il 10 agosto ed il 10 settembre 2007, ha comunicato l’apertura dell’avvio dei primi procedimenti ai sensi dell’art. 26, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del consumo e contestuale richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 84, sulla pubblicità ingannevole e comparativa”. I PRIMI PROVVEDIMENTI ASSUNTI DALL’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con tre distinte note, datate 15 gennaio 2008, ha comunicato di aver emesso nell’adunanza del 27 dicembre 2007, i primi tre provvedimenti sanzionatori nei confronti di tre diverse società di mediazione creditizia, ritenendo che nei messaggi con cui le stesse avevano pubblicizzato i propri servizi fossero rinvenibili elementi tali da ritenerli ingannevoli per il consumatore, ai sensi degli artt. 19, 20, e 21, lettere a), b) e c), del Decreto Legislativo n. 206/05. In tutti i casi l’Autorità adita ha censurato le campagne pubblicitarie e sanzionato le società interessate, rilevando che, nei messaggi delle stesse: - non era specificato chiaramente che le società non erogavano direttamente i finanziamenti pubblicizzati, ma svolgevano soltanto un’attività di mediazione creditizia, sicchè non poteva 86 essere garantita al consumatore l’effettiva erogazione del credito, in quanto concretamente erogato da un ente terzo; - l’assenza di puntuali indicazioni, circa il TAEG applicato, non consentiva al consumatore di effettuare un’adeguata valutazione della effettiva convenienza dell’offerta, in un settore ove è “fondamentale avere chiara conoscenza di tali elementi per poter valutare sia l’onerosità dell’operazione sia la convenienza della proposta in raffronto ad altre simili”; - l’uso di espressioni “TAEG come per legge”, “TAEG (…) max consentito dalla legge”, “TAEG min/max consentito dalla legge” apparivano troppo generiche e non consentivano al consumatore un effettivo e valido calcolo circa i costi complessivi dei finanziamenti; - era altresì violato l’art. 123, comma 2, del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 395, secondo cui gli annunci pubblicitari debbono indicare il TAEG ed il relativo periodo di validità. B) ACCORDO-QUADRO DEL 31 LUGLIO 2007 PER LA PREVENZIONE DEL FENOMENO DELL’USURA E PER IL MONITORAGGIO DEL RACKET E DELL’USURA L’Accordo-Quadro è il punto di arrivo dei lavori del Tavolo Interno-Banca d’Italia–ABI–ed altri, voluto dal Ministro dell’Interno, on. Giuliano Amato, e presieduto dal Sottosegretario all’Interno, delegato all’antiracket e all’antiusura, on. Ettore Rosato, con la partecipazione del Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura. Il documento, immediatamente applicabile su tutto il territorio nazionale, sarà sottoscritto, al Palazzo del Viminale, il 31 luglio 2007, dal Ministro dell’Interno, dalla Banca d’Italia, dall’ABI e da tutti i soggetti, istituzionali e sociali, interessati alla prevenzione dell’usura e al sostegno delle vittime del racket, dell’estorsione e dell’usura. Il documento si colloca, in linea di continuità, con il Protocollo d’intesa del 2003, ma costituisce una svolta, molto attesa, nel rafforzamento dei rapporti di collaborazione tra Istituzioni, Società Civile e Sistema Bancario Italiano. 87 Le principali novità del documento sono: di metodo: 1. il passaggio dalla filosofia del protocollo a quella dell’accordo (le Banche che, tramite l’ABI, aderiranno all’Accordo, si impegnano a realizzarne i contenuti) 2. l’istituzione di un Osservatorio per il controllo dell’applicazione dell’Accordo-Quadro e la prevista verifica collegiale, ad un anno dalla sottoscrizione, sui risultati concretamente conseguiti e sulle eventuali modifiche da apportare per rendere lo strumento sempre più incisivo al conseguimento delle finalità, rappresentano un esempio di realistica concretezza. di principio: l’Accordo-Quadro ha la finalità di: 1. rendere più proficuo il rapporto tra le Banche, le Associazioni imprenditoriali e di categoria, nonchè i Confidi, le Fondazioni e le Associazioni antiusura, destinatari, in diversa misura, dei Fondi speciali antiusura; 2. promuovere iniziative, volte a contenere la diffusione dei fenomeni criminali e ad incrementare gli strumenti di sostegno delle piccole e medie imprese in momentanea difficoltà, nella consapevolezza che tali fenomeni costituiscono una grave minaccia alla libertà degli operatori economici, agli equilibri di mercato e al rispetto e alla permanenza delle normali regole sulla concorrenza; 3. educare all’uso responsabile del denaro; 4. incentivare, da parte delle vittime del racket, dell’estorsione e dell’usura, la denuncia degli estortori e degli usurai, nella prospettiva di accesso al Fondo di Solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura; 5. recuperare i protestati al sistema del credito legale. di contenuto: 88 1. l’individuazione, da parte delle Banche, aderenti all’Accordo-Quadro, delle figure dei Referenti, con il compito di seguire l’iter istruttorio delle pratiche di fido relative all’ utilizzazione dei fondi di prevenzione dell’ usura e di interloquire, con i Confidi, le Fondazioni ed Associazioni antiracket e antiusura; 2. l’individuazione, a cura dell’ABI, di figure di Referenti regionali ABI a supporto dei Referenti per i finanziamenti delle varie Banche aderenti, con il compito di curare il funzionamento, ai vari livelli locali, di tavoli di dialogo permanente con i Confidi, le Fondazioni e le Associazioni presenti sul territorio; 3. la rapidità di risposte e decisioni da parte dei Confidi e delle Banche sulle proposte di finanziamento (30 giorni per le Banche); 4. il moltiplicatore da applicare, che, con riferimento ai fondi antiusura, non potrà essere di norma inferiore a 2, salvo specifiche situazioni, eccezionali e motivate, aggiornabile soltanto in misura crescente; 5. il non pregiudizio, da parte delle Banche, della condizione di protestato; 6. l’impegno, da parte delle Banche, a “ribancarizzare” i soggetti protestati, facendo ricorso al “servizio bancario di base”, a favore degli stessi, che consenta una serie di operazioni, prive di rischio di credito, ma capaci di reinserire i protestati nel sistema di credito legale; 7. l’impegno, da parte delle Banche aderenti, a porre la massima attenzione alle vittime che abbiano denunciato fatti estorsivi e di usura ed abbiano chiesto l’accesso al Fondo di Solidarietà, ai fini della valutazione dei fidi in essere e di eventuali nuove richieste di fido; 8. l’impegno, da parte delle Banche aderenti, a valutare con particolare cura la sospensione delle azioni revocatorie od esecutive nei confronti delle vittime, le cui istanze siano pendenti presso il Comitato di Solidarietà; 89 9. la possibilità per le vittime, nel caso di decisione di diniego, totale o parziale, di rivolgersi, per la ricerca di soluzioni alternative, anche tramite le Organizzazioni antiracket e antiusura, al Comitato Ristretto dell’Osservatorio. ACCORDO QUADRO (Testo integrale) Il Ministero dell’Interno, l‘Associazione Bancaria Italiana, le Associazioni di categoria degli operatori economici, il Coordinamento Nazionale Confidi, la Consulta Nazionale Antiusura, la Federazione Italiana delle Associazioni Antiracket e l’Adventum hanno sottoscritto, in data 16 dicembre 2003, un “Protocollo d’intesa”, finalizzato all’uso dei Fondi di prevenzione, di cui all’art. 15 della legge n. 108/1996, da riprodurre e applicare localmente, a cura delle Prefetture e delle Associazioni interessate. In applicazione del “Protocollo d’intesa”, otto Prefetture hanno provveduto, sino al giugno 2006, alla redazione e alla sottoscrizione di analoghi protocolli in sede locale e, successivamente, in base alla circolare n. BE/L.3, in data 10 novembre 2006, del Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura, indirizzata ai Prefetti della Repubblica, sono stati stipulati, in altre province, ulteriori “Protocolli d’intesa” locali. Pur confermando il significato di tali “Protocolli d’intesa”, sottoscritti localmente, in conformità a quello sottoscritto nel dicembre 2003 a livello nazionale, il Ministero dell’Interno, su proposta del Commissario Straordinario del Governo, al fine di incrementare i risultati raggiunti, giudica necessario un “AccordoQuadro”, che dovrà essere applicato a tutti i livelli, centrale e periferici, e verificato, nelle forme di seguito indicate, senza ulteriori formalità. I Prefetti in sede, tuttavia, provvederanno ad applicare il presente “Accordo-Quadro” e, laddove sottoscritti, ad integrare o a sostituire i “Protocolli d’intesa” con il presente “Accordo-Quadro”, curando il coinvolgimento, in sede periferica, anche dei nuovi soggetti firmatari. L’ “Accordo-Quadro” ha la finalità, quindi, di rendere più proficuo il rapporto tra le Banche, le Associazioni imprenditoriali e di categoria, nonchè i Confidi, le Fondazioni e le Associazioni 90 antiusura, destinatari, in diversa misura, dei Fondi speciali antiusura, di cui all’art. 15 della legge n. 108/1996, nella prospettiva della massima operatività dei Fondi di prevenzione, gestiti dai Confidi, e del potenziamento dell’attività di collaborazione da svolgere sempre più alacremente da parte delle Fondazioni e Associazioni antiusura per la prevenzione del fenomeno criminoso, anche a favore delle famiglie e degli altri soggetti non esercenti un’attività economica, che non hanno accesso ai Confidi. L’intensificazione dell’operatività delle risorse del Fondo di prevenzione, gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è considerato dal Ministero dell’Interno un impegno prioritario, con cui concordano i sottoscrittori del presente “Accordo-Quadro”, al fine di promuovere iniziative, volte a contenere la diffusione dei fenomeni criminali e ad incrementare gli strumenti di sostegno delle piccole e medie imprese in momentanea difficoltà, nella consapevolezza che tali fenomeni costituiscono una grave minaccia alla libertà degli operatori economici, agli equilibri di mercato e al rispetto e alla permanenza delle normali regole sulla concorrenza. Tenuto conto dell’ innegabile valore sociale della legislazione antiusura e dell’ impatto negativo che ogni forma di criminalità economica produce nel libero fluire del mercato dei beni e dei servizi per le imprese e le famiglie, nonché del tradizionale clima di collaborazione tra il settore bancario e quello dei Consorzi di garanzia collettiva fidi e delle Fondazioni e Associazioni antiusura, si intende favorire: a) la proficuità di ogni reciproco rapporto volto ad agevolare il dialogo improntato alla massima collaborazione e fiducia reciproca, al fine anche di un impegno comune per rafforzare i percorsi che facilitino l’ accesso al credito legale, alla luce dell’ imminente applicazione, da parte del sistema bancario, delle normative sul capitale di vigilanza delle Banche (Basilea 2); b) un’attività di prevenzione basata sull’ informazione e sull’ educazione all’uso responsabile del denaro, nonché l’introduzione di una più stringente regolamentazione dell’ attività dei mediatori creditizi e dei controlli per i soggetti finanziari, iscritti nell’ elenco generale presso l’ UIC; c) l’incentivazione, da parte delle vittime del racket e dell’usura, alla denuncia degli estortori e degli usurai, nella prospettiva di 91 accesso al Fondo di Solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura; d) il recupero dei protestati al sistema del credito legale. Per le finalità in precedenza richiamate, quindi, viene sottoscritto il presente “Accordo-Quadro”, che si compone delle disposizioni di seguito riportate. Art. 1 (Principi dell’ “Accordo-Quadro”) I sottoscrittori dell’ “Accordo-Quadro” si impegnano a: a) costituire, con Decreto del Ministro dell’Interno, un “Osservatorio”, presso il Ministero dell’Interno - Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura; b) promuovere iniziative d’ informazione sull’ utilizzazione dei fondi antiusura; c) diffondere e applicare il presente “Accordo-Quadro” sul territorio nazionale; d) collaborare nelle azioni di contrasto della pubblicità ingannevole; e) incrementare l’attività di microcredito. Art. 2 (Impegni dell’ABI) L’ABI, in applicazione dei principi del presente “AccordoQuadro”, si impegna a: a. promuovere l’adesione al presente “Accordo-Quadro” delle Banche, comunicandolo con apposita lettera circolare e dando tempestiva informazione delle adesioni al Commissario Straordinario del Governo; b. assicurare un continuo e diretto confronto con i Confidi, le Associazioni e le Fondazioni, con l’obiettivo di un miglioramento graduale della gestione dei problemi che 92 possono interessare, di volta in volta, nuove e vecchie convenzioni antiusura; c. monitorare, in forma aggregata, il volume dei prestiti o dei fidi erogati e le sofferenze che si ingenerano; d. effettuare, in relazione all’attività di monitoraggio, un periodico reporting al Commissario Straordinario del Governo; e. organizzare Seminari – a livello nazionale e locale presso le Commissioni bancarie regionali – sui sistemi messi in atto dalla legge n. 108/1996 per la prevenzione dell’usura e del racket, al fine di illustrare l’attività dei Confidi, Fondazioni e Associazioni antiusura, delle loro potenzialità e del loro ruolo sociale ed economico; f. mantenere presso l’ABI, a disposizione delle Banche, gli elenchi aggiornati dei Referenti delle Fondazioni, Associazioni e Confidi, destinatarie dei fondi antiusura. Art. 3 (Osservatorio) L’Osservatorio per la verifica permanente dell’applicazione sul territorio dell’ “Accordo-Quadro” e per il monitoraggio delle attività antiracket e antiusura, viene costituito, con Decreto del Ministro dell’Interno, presso il Ministero dell’Interno e, presieduto dal Sottosegretario delegato o, su delega, dal Commissario Straordinario del Governo, è composto da: - Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura; - Rappresentanti del Ministero dell’Interno, nelle persone del Direttore Centrale per la Documentazione e la Statistica (o di un suo delegato), Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Finanziarie, e di un Funzionario del Ministero dell’Interno; - Rappresentanti del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; - Rappresentante della Banca d’Italia; 93 - Rappresentanti dell’Associazione Bancaria Italiana e delle altre categorie di intermediari finanziari; - Rappresentante dell’ANCI; - Rappresentante dell’UPI; - Rappresentante dell’Ufficio Italiano Cambi, fino all’assorbimento di quest’ultimo Ufficio nell’organizzazione della Banca d’Italia; - Rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali e di categoria, che abbiano sottoscritto l’ “Accordo-Quadro”; - Rappresentante del Coordinamento Nazionale Confidi; - Rappresentante della Consulta Nazionale Antiusura; - Rappresentante della Federazione Italiana delle Associazioni Antiracket; - Rappresentante di Adventum; - Rappresentanti della Magistratura Ordinaria di ogni ordine e grado (DNA, Cassazione, Procure, Tribunali); - Rappresentanti delle Forze dell’Ordine; - Rappresentante del CNEL; - Rappresentante dell’ISTAT; - Rappresentante dell’UNIONCAMERE; - Rappresentante dell’ADICONSUM. L’Osservatorio opera attraverso un Comitato dei Coordinatori dei Gruppi di Lavoro e un Comitato Ristretto, presieduti dal Commissario Straordinario del Governo. Del Comitato Ristretto fanno parte di diritto, oltre al Commissario Straordinario del Governo, che lo presiede, il rappresentante della Banca d’Italia, i rappresentanti dell’ABI, dei Confidi e delle Organizzazioni antiracket e antiusura, presenti nell’Osservatorio, e un Funzionario del Ministero dell’Interno. Sulle verifiche e sugli accertamenti svolti, il Comitato Ristretto potrà essere integrato, di volta in volta, a richiesta del Comitato stesso, dai Referenti regionali dell’ABI, dei Confidi e delle Associazioni e Fondazioni interessate. L’Osservatorio ha sede presso l’Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura e dura in carica tre anni, dalla data del D.M. di costituzione. 94 L’Osservatorio assorbe tutte le funzioni attribuite al precedente Osservatorio permanente sui fenomeni del racket, dell’estorsione e dell’usura, istituito con Decreto del Ministro dell’Interno del 2 giugno 1998 e scaduto il 7 marzo 2007. Nell’assolvimento dei loro compiti, i componenti dell’Osservatorio, del Comitato dei Coordinatori dei Gruppi di Lavoro e del Comitato Ristretto, si attengono ai principi di indipendenza, imparzialità, lealtà, discrezione ed evitano qualsiasi situazione che possa dar luogo a conflitti d’interesse, anche solo apparenti, né utilizzano o diffondono informazioni riservate al fine di trarre vantaggio per essi stessi o per altri soggetti. Art. 4 (Funzioni dell’Osservatorio) 1) All’ Osservatorio, in aggiunta ai compiti indicati nell’ art. 3, sono attribuite le seguenti funzioni: a. b. c. d. e. f. realizzazione di una mappatura dell’esistente, con riguardo alla fenomenologia del racket, dell’estorsione e dell’ usura, sia per aree geografiche che per categorie socio- economiche, al fine di pervenire alla formulazione di un quadro recante l’ entità e la configurazione concreta di tali reati; monitoraggio delle realtà geografiche, onde possedere dati che permettano di misurare l’ evoluzione qualitativa e quantitativa dell’ attività associativa criminale; studio e proposizione delle misure di contrasto a tali reati e diffusione di una cultura della prevenzione nelle realtà sociali; organizzazione di iniziative “a tema” che coinvolgano tutti gli operatori economici, sensibili alle pressioni che sono distorsive della libera concorrenza; allestimento di una “biblioteca”, anche virtuale, presso la quale sia disponibile materiale di pubblica utilità sulla materia; attività istruttoria per la redazione, da parte del Commissario Straordinario del Governo, di un “Libro Bianco su racket e usura”, da sottoporre annualmente all’ approvazione del Ministro dell’ Interno, al fine della presentazione al Parlamento, entro il mese di giugno di ciascun anno; 95 g. h. 2) elaborazione, d’ intesa con l’ISTAT, di modelli matematico-statistici di rilevazione del fenomeno dell’ usura; definizione dei livelli di collaborazione tra tutte le Amministrazioni coinvolte e l’ Autorità Giudiziaria, alla luce della recente circolare del Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia. L’Osservatorio, ai fini operativi, costituisce, nel suo seno, Gruppi di Lavoro, con i seguenti compiti: a. b. c. d. e. f. g. h. i. elaborazione di convenzioni tipo, nel rispetto della normativa antitrust, che tengano conto delle normative sul capitale di vigilanza delle Banche (Basilea 2); elaborazione di casistiche giurisprudenziali dei reati in questione e delle connesse tipologie delittuose; aggiornamento dei dati relativi ai casi denunciati e alle soluzioni investigative adottate, con riferimento anche all’ organizzazione sul territorio e alla mappatura delle aree a rischio; studi e casistiche sullo stato di attuazione del presente ”Accordo-Quadro”, anche al fine di proporre aggiustamenti ed integrazioni, quali quelli relativi alle modalità di calcolo dei tassi soglia e alla vigilanza sugli intermediari finanziari; esame dei dati sull’andamento dell’economia del credito, al fine di valutare le esigenze più comuni e le lacune nella percezione degli obblighi e delle responsabilità di assumere credito; studio delle politiche utilizzate per la prevenzione e l’ assistenza a livello locale e dei dati attualizzati, circa la rilevanza dell’ usura a livello territoriale; studi preparatori per una più incisiva individuazione delle fattispecie delittuose connesse al fenomeno dell’ usura e per l’ introduzione di norme processuali penali più snelle e rapide; raccordo, con particolare riferimento alle metodologie di rilevazione, con le attività svolte da altri osservatori pubblici esistenti sul territorio nazionale; pubblicizzazione, nelle forme ritenute opportune, delle attività svolte e dei risultati conseguiti dall’ Osservatorio. Art. 5 96 (Referenti per i finanziamenti) Le Banche, aderenti al presente “Accordo-Quadro” ed ai “Protocolli d’intesa”, sottoscritti a livello locale, si impegnano a voler individuare all’ interno delle proprie organizzazioni le figure dei Referenti. I Referenti avranno il compito di seguire l’iter istruttorio delle pratiche di fido relative all’ utilizzazione dei fondi di prevenzione dell’ usura e di interloquire, con i Confidi, le Fondazioni ed Associazioni antiracket e antiusura. Sarà cura dell’ ABI istituire, a livello regionale, Referenti espressi dalle Commissioni regionali dell’ABI a supporto dei Referenti per i finanziamenti delle varie Banche, con il compito di curare il funzionamento, ai vari livelli locali, di tavoli di dialogo permanente con i Confidi, le Fondazioni e le Associazioni presenti sul territorio. Le nomine dei Referenti delle Banche e dell’ABI dovranno avvenire tempestivamente ed essere comunicate al Commissario Straordinario del Governo. Verrà redatto, a cura del Commissario Straordinario del Governo, apposito elenco dei Referenti dell’ABI e delle Banche, che sarà consultabile sul sito Internet del Ministero dell’Interno, al link “Antiracket e Antiusura”. Art. 6 (Rapidità di risposte e decisioni) I Confidi si impegnano a svolgere, in tempi rapidi, l’iter susseguente alla richiesta di affidamento per l’accesso ai fondi, quale l’esame da parte del comitato tecnico e la delibera del c.d.a.. Le Banche, aderenti al presente “Accordo-Quadro”, si impegnano, tenendo nella massima considerazione le relazioni dei Confidi, per quanto riguarda, in particolare, il rapporto “garanzia/credito erogato”, ad assumere le decisioni sulle proposte di finanziamento in tempi rapidi, non superiori ai trenta giorni, e ad erogare con sollecitudine le somme relative. Art. 7 97 (Soggetti beneficiari) I sottoscrittori del presente “Accordo-Quadro” si impegnano all’individuazione dei soggetti che, tramite i Confidi, le Fondazioni e le Associazioni, possono accedere ai fondi in questione: - imprenditori, commercianti ed artigiani; - esercenti una libera arte o professione; - lavoratori autonomi, dipendenti e pensionati. Art. 8 (Moltiplicatore) Le Banche, i Confidi, le Fondazioni e le Associazioni, aderenti al presente “Accordo-Quadro” e ai “Protocolli d’intesa”, sottoscritti a livello locale, si impegnano a prevedere, all’interno delle singole convenzioni già stipulate, i moltiplicatori da applicare, con riferimento ai fondi antiusura, nella misura minima di 2, salvo specifiche situazioni, eccezionali e motivate, che potrà essere aggiornata soltanto in misura crescente. Art. 9 (Valutazione del merito creditizio) Da parte delle Banche, aderenti al presente “Accordo-Quadro”, non può essere considerata pregiudizievole la condizione di protestato, tenuto conto che, ai sensi dell’ art. 7, comma 2 del D.P.R. n. 315/1997, la garanzia del fondo speciale antiusura può essere deliberata dal Confidi se vi è, per lo stesso finanziamento, una garanzia del Confidi stesso a valere sul proprio fondo rischio ordinario, rilasciata in base ai criteri fissati nello statuto del Confidi. A tal fine, le Banche, aderenti al presente “Accordo-Quadro”, si impegnano ad assicurare la possibilità di “ribancarizzare” i soggetti protestati, anche attraverso una iniziale sperimentazione, legata alla casistica, filtrata, monitorata e gestita insieme con i Confidi, Fondazioni e Associazioni antiusura. In questo contesto le Banche, aderenti al presente “Accordo-Quadro”, fanno ricorso al “servizio bancario di base”, a favore dei protestati, che consenta una serie di operazioni, prive di rischio di credito, ma capaci di reinserire i protestati nel sistema di credito legale. 98 Le Banche, aderenti al presente “Accordo-Quadro”, si impegnano a porre la massima attenzione alle vittime che abbiano denunciato fatti estorsivi e di usura ed abbiano chiesto l’accesso al Fondo di Solidarietà, ai fini della valutazione dei fidi in essere e di eventuali nuove richieste di fido. Le Banche, aderenti al presente “Accordo-Quadro”, si impegnano altresì a valutare con particolare cura la sospensione delle azioni revocatorie od esecutive nei confronti di questi ultimi soggetti, le cui istanze siano pendenti presso il Comitato di Solidarietà. Nel caso di decisione di diniego, totale o parziale, da parte delle Banche, aderenti al presente “Accordo-Quadro”, i soggetti interessati potranno rivolgersi, per la ricerca di soluzioni alternative, anche tramite le Organizzazioni antiracket e antiusura, al Comitato Ristretto dell’Osservatorio, di cui all’articolo 2. Art. 10 (Iniziative d’informazione sull’utilizzazione dei fondi antiusura) I sottoscrittori del presente “Accordo-Quadro” si impegnano alla diffusione sul territorio di particolari strumenti comunicativi, come i vademecum, anche in formato elettronico, per l’attuazione di campagne informative sull’utilizzo dei fondi di prevenzione antiusura, con la collaborazione di tutti i soggetti sociali interessati ed in collegamento con il mondo dei Confidi, del Commercio, dell’Industria e dell’Artigianato. Art. 11 (Diffusione ed applicazione dell’Accordo-Quadro) I sottoscrittori del presente “Accordo-Quadro” si impegnano nell’immediato a promuovere proprie iniziative, idonee a far conoscere sull’intero territorio nazionale le opportunità di utilizzazione dei fondi di prevenzione antiusura e quelle derivanti dal presente “Accordo-Quadro”. Art. 12 (Adesione) L’ “Accordo-Quadro” è aperto all’adesione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che ne abbiano interesse. 99 Ogni richiesta di adesione successiva verrà sottoposta al parere obbligatorio e vincolante del Comitato Ristretto dell’Osservatorio, di cui all’art. 2. Art. 13 (Verifica) Decorso un anno dalla sottoscrizione del presente “AccordoQuadro”, i soggetti firmatari saranno chiamati ad una verifica collegiale sui risultati conseguiti e ad apportare eventuali modifiche allo stesso, al fine di renderlo sempre più incisivo per il conseguimento delle finalità in premessa indicate. ****** Su richiesta del Commissario, in applicazione dell’art. 5 dell’Accordo-Quadro, l’ABI ha inviato, nel gennaio 2008, il primo elenco delle Banche aderenti, con le indicazioni dei Referenti aziendali e regionali ABI, ai quali le Fondazioni e i Confidi potranno rivolgersi. Dell’elenco è stata data comunicazione a tutti gli operatori interessati e l’elenco è pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno (Antiracket e Antiusura). Inoltre, all’Accordo-Quadro hanno chiesto di aderire numerose Fondazioni (ad esempio la Fondazione Cariplo), Associazioni e Confederazioni. Tra pochi giorni, pervenute tutte le adesioni, sarà istituito il nuovo Osservatorio con Decreto del Ministro dell’Interno. C) LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE L’Avvocatura Generale dello Stato, interpellata in merito alla possibilità di costituzione di parte civile da parte del Commissario Straordinario nei procedimenti penali a carico degli autori dei reati di estorsione e di usura, ha espresso un articolato ed approfondito parere favorevole al riguardo. Invero nei casi in parola è stata riconosciuta la “legittimatio ad causam” che si identifica nel diritto dello Stato e, per esso, del 100 Commissario, finalizzato ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, consistente nell’esborso economico cui l’Amministrazione statale è tenuta, per legge, in relazione alla concessione dei benefici economici spettanti alle vittime dell’estorsione e dell’usura. Passando ai profili di opportunità della costituzione di parte civile, che, come noto, sono oggetto di valutazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri cui, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 3 gennaio 1991, n. 3, è attribuito il compito di autorizzare la costituzione di parte civile dello Stato, la stessa sarà limitata a quelle fattispecie processuali che abbiano ad oggetto fenomeni estorsivi che, per la loro dimensione, pervasività e capillarità sul territorio, vedano danneggiati non soltanto gli imprenditori ma gli stessi cittadini che vivono in una determinata zona del Paese. E’ stato sottolineato come i reati di estorsione e di usura costituiscono un attentato alla libertà commerciale ed imprenditoriale, alterando e compromettendo la libertà di iniziativa economica dei singoli operatori presenti nel territorio, impedendo il pieno sviluppo della loro capacità imprenditoriale. Alla luce di quanto sopra occorre quindi sottolineare l’importanza per lo Stato, quale ente esponenziale della collettività nazionale, di partecipare, quale parte civile, a processi penali in cui vengano in rilievo vicende estorsive ovvero legate al fenomeno dell’usura che, per dimensioni e caratteristiche, si traducono in una vera e propria vessazione delle popolazioni di una determinata zona del Paese. Una partecipazione che potrebbe assumere, tra l’altro, una valenza, per così dire simbolica e che potrebbe costituire uno sprone nei confronti di tutti quegli imprenditori che, ancora oggi, percepiscono il “pizzo”, non come una limitazione della propria libertà imprenditoriale, ma come un costo d’impresa da affrontare per potere operare nel mercato. La partecipazione nei processi penali, da parte dello Stato, in qualità di parte civile, potrebbe, pertanto, essere volta a dimostrare la responsabilizzazione dello stesso Stato che, conscio dei propri doveri e dei propri diritti, si ritiene legittimato a costituirsi parte civile accanto ed insieme agli imprenditori vessati, perché la 101 diffusione capillare di fenomeni come quelli del racket e dell’usura danneggia non solo i singoli imprenditori e i cittadini che, nello stesso contesto, vivono ed operano, ma l’intera economia nazionale. 102 CAPITOLO VI - QUADRO DI SINTESI LA PREVENZIONE, IL SOSTEGNO E IL MONITORAGGIO A) Nel corso del 2007 il Commissario Straordinario ha presentato una articolata denuncia all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, relativamente alla pubblicità degli intermediari finanziari, che erogano credito per i consumi con modalità che sono apparse tali da integrare gli estremi della pubblicità ingannevole. Nella denuncia è stato evidenziato, in particolare, come la pubblicità dei predetti operatori appaia particolarmente insidiosa, inserendosi nell’ambito della patologia usuraria che investe le piccole e medie imprese e le famiglie. Sulla crescente domanda di denaro per consumi aleatori ed effimeri si innesta l’offerta da parte dei vari soggetti del mondo finanziario (intermediari, promotori, mediatori ed agenti finanziari), che, con l’ausilio degli strumenti di un marketing particolarmente spregiudicato, inducono i consumatori a stipulare contratti per l’erogazione di piccoli prestiti, di fideiussioni e di cessioni del quinto dello stipendio. In tale quadro, l’azione pubblicitaria di molti operatori creditizi è rivolta soprattutto ai soggetti già in gravi condizioni economiche, ricorrendo a messaggi pubblicitari che sono apparsi spesso ingannevoli, omettendo di fornire adeguate informazioni sul TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), che pure dovrebbero essere indicati chiaramente. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con note ufficiali, ha, dapprima, comunicato l’apertura dell’avvio dei primi procedimenti sanzionatori nei confronti di alcune società che operano nel settore, e, successivamente, trasmesso i primi provvedimenti, datati 27 dicembre 2007, con cui le stesse aziende sono state condannate al pagamento di una sanzione pecuniaria, ritenendo che i messaggi pubblicitari con cui le stesse promuovevano i loro prodotti erano strutturati in modo tale da costituire delle fattispecie di pubblicità ingannevoli. B) L’Accordo-Quadro, sottoscritto il 31 luglio 2007 dal Ministro dell’Interno, dal Governatore della Banca d’Italia, dall’ABI e dai soggetti istituzionali e sociali interessati alla prevenzione ed al contrasto dell’usura ed al sostegno delle vittime del racket, ha registrato un importante segnale di attenzione e sostegno nei 103 confronti di coloro che sono vessati dai fenomeni criminali in esame. Pur confermando il significato del protocollo sottoscritto per il contrasto dell’usura nel dicembre 2003, il Ministero dell’Interno, su proposta del Commissario, al fine di pervenire a risultanti più concreti, ha giudicato più opportuno stipulare un Accordo-Quadro, che potrà essere applicato a tutti i livelli, senza ulteriori formalità. L’Accordo-Quadro tende a rendere più proficuo il rapporto tra Banche, Confidi, Fondazioni ed Associazioni antiusura, destinatari, in diversa misura, dei Fondi antiusura, di cui all’art. 15 della legge n. 108/1996, nella prospettiva della massima operatività dei Fondi di prevenzione, gestiti dai Confidi e le Fondazioni, per la prevenzione del fenomeno criminoso. Reca, inoltre, regole che dovrebbero favorire il reinserimento nel circuito legale del credito di soggetti e famiglie a rischio, prevedendo strumenti operativi che consentano agli stessi, seppure protestati, di poter beneficiare di un servizio bancario di base. Per il raggiungimento di tali finalità è stata, in particolare, prevista l’istituzione di un Osservatorio presso l’Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura, per la verifica permanente dell’applicazione sul territorio dell’Accordo-Quadro e per il monitoraggio delle attività antiracket ed antiusura. L’Osservatorio, in particolare, dovrà realizzare una mappatura dell’esistente, con riguardo alla fenomenologia dell’usura e del riciclaggio, sia per aree geografiche che per categorie socioeconomiche, al fine di pervenire alla formulazione di un quadro recante l’entità e la configurazione di tali reati e studiare le misure ritenute più opportune per il loro contrasto. All’interno dell’Osservatorio saranno costituiti dei Gruppi di lavoro tematici che avranno il compito di elaborare studi e proposte di aggiornamento degli strumenti per il contrasto dei reati dell’estorsione e dell’usura. In applicazione dell’Accordo-Quadro le Banche aderenti all’A.B.I. che lo sottoscriveranno, individueranno all’interno delle proprie organizzazioni dei Referenti, che, dotati di autonoma capacità decisionale, avranno il compito di seguire l’iter istruttorio delle pratiche di fido relative all’utilizzazione dei fondi di prevenzione dell’usura e di interloquire con i Confidi, le Fondazioni e le Associazioni antiracket e antiusura. Gli Istituti di credito ed i Confidi dovranno adempiere in tempi celeri agli adempimenti di pertinenza connessi all’erogazione dei fidi. 104 L’Accordo-Quadro potrà essere applicato in tutto il territorio nazionale, grazie al supporto che sarà fornito dalle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, che saranno chiamate a vigilare sulla sua applicazione negli ambiti territoriali di competenza. C) L’Avvocatura Generale dello Stato, interpellata sulla questione, ha espresso il parere che sia legittimamente possibile per il Commissario costituirsi parte civile nei processi per i reati di estorsione e di usura. Tale legittimazione trova il suo fondamento sia nel diritto ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, consistente nell’esborso economico cui l’Amministrazione statale è tenuta per la concessione dei benefici economici, spettanti alle vittime del racket e dell’usura, sia nella valenza simbolica che potrebbe avere la partecipazione al processo da parte di un’articolazione dello Stato, soprattutto nei confronti delle vittime di tali reati, fornendo, altresì, un chiaro segnale del concreto impegno delle Istituzioni nella lotta a tali fenomeni criminosi. La costituzione, naturalmente potrà concretizzarsi, previo parere favorevole della Presidenza del Consiglio dei Ministri, soprattutto in quei procedimenti che abbiano ad oggetto fenomeni estorsivi che, per capillarità e pervasività, danneggino l’economia nazionale e l’intera collettività di una determinata zona del Paese. 105 CAPITOLO VII I PROGETTI DI FORMAZIONE 107 A) I risultati del Progetto di Formazione Antiracket e Antiusura 2007 (PFAA 2007) Il Commissario, con il Progetto Formazione Antiracket e Antiusura 2007 (PFAA 2007), ha inteso conseguire le seguenti finalità: a) abbreviare i tempi di attesa per la definizione delle istanze delle vittime del racket e dell´usura, attraverso: • il rafforzamento dell´Ufficio di supporto e l´aggiornamento professionale degli istruttori; • l´aggiornamento professionale dei Referenti delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo; • l´aggiornamento professionale dei Funzionari/Ufficiali delle Forze dell'Ordine, competenti, su base provinciale, per il coordinamento delle denunce delle vittime del racket e dell´usura; • l´aggiornamento professionale dei Rappresentanti di tutte le Organizzazioni antiracket e antiusura, iscritti regolarmente all'albo delle Prefetture- Uffici Territoriali del Governo. b) costituire, presso ciascuna Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, dei Minipool antiracket e antiusura, composti, su base provinciale, dai Referenti delle Prefetture- Uffici Territoriali del Governo e dai Funzionari/Ufficiali delle Forze dell'ordine per l´assistenza delle vittime del racket e dell´usura, sin dalla denuncia, con tutoraggio, informazione e sostegno delle vittime denuncianti (su tutte le provvidenze normative a loro favore e sulle modalità di presentazione). 1) La formazione per i Referenti delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e i Rappresentanti delle Forze dell’Ordine. Per il raggiungimento delle finalità sopra citate sono stati organizzati i sottoindicati corsi di formazione presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno: a) corso di formazione per i Referenti delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, articolato in tre giorni con distribuzione dei partecipanti per area geografica di 109 appartenenza (Nord/Centro/Sud e Isole), che si è svolto il 19, 20 e 21 febbraio 2007; b) corso di formazione per i Funzionari/Ufficiali delle Forze dell'ordine, competenti su base provinciale, articolato in tre giorni con distribuzione dei partecipanti per area geografica di appartenenza (Nord/Centro/Sud e Isole), che si è svolto il 19, 21 e 22 marzo 2007; c) corso di formazione per i rappresentanti delle Organizzazioni antiracket e antiusura, articolato in tre giorni con distribuzione dei partecipanti in relazione all’appartenenza alla stessa organizzazione o ad una tipologia di organizzazione, che si è svolto il 7, 8 e 9 maggio 2007. I corsi sono stati impostati scientificamente e ad ogni partecipante è stato distribuito il Vademecum, sia in forma cartacea che informatica, che ha consentito a ciascuno, per la rispettiva competenza, di avere a disposizione, sul proprio personal computer, i procedimenti amministrativi e l´indicazione analitica degli errori da evitare, anche di natura psicologica, nello svolgimento delle attribuzioni di pertinenza. A seguito dello svolgimento dei corsi succitati, in tutte le Prefetture- Uffici Territoriali del Governo sono stati istituiti, con Decreto del Ministro dell’Interno, i Minipool e, nella maggior parte delle stesse, il Nucleo di valutazione, previsto dall’art. 11, comma 2 del D.P.R. 455/99. 2) L’ istituzione dei Minipool Con decreto del Ministro dell’Interno del 7 giugno 2007, su proposta del Commissario, sono stati istituiti presso tutte le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo i Minipool antiracket e antiusura. I Minipool sono nati a completamento delle iniziative intraprese, nel corso del biennio 2006/2007, per rendere più efficiente ed efficace il servizio pubblico di solidarietà nei confronti delle vittime del racket e dell’usura. 110 La nuova struttura ha il compito di eliminare le criticità che possono presentarsi durante l'istruttoria, delle istanze presentate dalle vittime, e di accelerare l’erogazione dei benefici previsti dalle leggi n. 44/99 e n. 108/96, assicurando, in particolare, il monitoraggio delle denunce e delle istanze di accesso al Fondo di Solidarietà non ancora definite. Il Minipool verifica in particolare la completezza della documentazione da trasmettere al Comitato di solidarietà, con specifico riguardo al dettagliato rapporto di cui all’art. 11, comma 3, del D.P.R. n 455/99, con particolare attenzione alla tempestività delle risposte alle richieste di provvisionali e anticipazioni. Il Minipool deve costantemente raccordarsi con il Nucleo di valutazione allo specifico fine di una sollecita quantificazione dei danni. Ciascun permanenti: Minipool è composto dai seguenti membri • un funzionario della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, quale Referente antiracket e antiusura della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, che ha il compito di coordinare le riunioni e rendere operative le decisioni adottate; • un rappresentante della Questura; • un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri; • un ufficiale del Corpo della Guardia di Finanza. In relazione a particolari temi, il Prefetto può invitare a prendere parte alle riunioni del Minipool anche altri soggetti istituzionali, del sistema bancario, del mondo dell'impresa e dell'associazionismo antiracket e antiusura. Il Minipool ha altresì il compito di tutoraggio, di assistenza e di sostegno delle vittime del racket e dell’usura, dal momento della denuncia sino al reinserimento nell’economia legale, passando per l’erogazione dei benefici previsti dalle leggi di riferimento. L’organismo in parola può essere integrato con consulenti psicologici per l’assistenza concreta delle vittime nelle diverse fasi del processo di accompagnamento. 111 3) I Nuclei di valutazione L’attività di formazione ha avuto come corollario ed uno dei suoi principali fini la costituzione dei Nuclei di valutazione presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, al fine di dare piena e concreta attuazione alle vigenti disposizioni, che prevedono espressamente la costituzione di tale consesso tecnico per la determinazione del “quantum” da erogare in favore delle vittime del racket o dell’usura Tali disposizioni, anche dopo l’entrata in vigore dei regolamenti di attuazione della legge n. 44/99, non erano state attuate, creando non poche discrasie nei procedimenti per la concessione dei benefici di legge, in quanto la mancanza di un organo tecnico che potesse adeguatamente valutare l’ammontare dei danni subiti dagli istanti implicava necessariamente il ricorso a consulenti esterni, per il compenso dei quali era necessario stanziare delle somme, che gravavano sul Fondo di Solidarietà. A tale stato di fatto si è ovviato, come detto, anche grazie alla capillare opera di sensibilizzazione delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, che ha avuto nei corsi di formazione il suo momento più significativo. In tali sedi è stata rimarcata l’importanza dell’apporto che può essere fornita all’attività dei Nuclei da parte dei Funzionari della Banca d’Italia, in ragione del bagaglio di professionalità che gli stessi possono fornire nella risoluzione e nell’analisi di vicende economiche e societarie sovente molto complesse, che rendono, a volte, particolarmente impegnativo il compito di coloro che sono chiamati a quantificare i danni subiti. In base alle risultanze del monitoraggio disposto dall’Ufficio del Commissario in ordine alla costituzione di tale organo, al momento della stesura della presente relazione lo stesso risulta essere stato istituito in n. 93 delle n. 103 Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, non essendo presente in alcune realtà del Paese dove, allo stato, appaiono meno marcati o sostanzialmente assenti i fenomeni dell’estorsione e dell’usura. 112 4) La quantificazione del danno Fra le tematiche oggetto di particolare attenzione nel corso delle giornate formative, un particolare rilievo ha assunto la questione della quantificazione dei danni subiti dalle vittime dell’estorsione e dell’usura, strettamente correlata a quella dell’istituzione dei Nuclei di valutazione, implicando non poche difficoltà operative in quanto richiede una particolare attenzione e professionalità agli operatori chiamati a stabilire il “quantum” del danno subito. Per far fronte a dette obiettive e sentite esigenze, con circolare del 26 settembre 2007 sono state impartite ulteriori integrative direttive alle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, rispetto a quelle già diramate con circolare n. 3023-BE, in data 20 novembre 2002, per la delicata questione della quantificazione del danno derivante dall’estorsione e/o dall’usura che si riporta integralmente. LA CIRCOLARE (Testo integrale): Al fine della determinazione dell’entità dell’elargizione e del mutuo, nonché delle correlative provvisionale e anticipazione, previsti come benefici dalle leggi n. 44/1999 e n. 108/1996 a favore delle vittime dell’estorsione dell’usura, assume particolare rilievo l’attività valutativa inerente alla quantificazione dei danni sofferti dalle vittime stesse, tenendo anche conto che permangono difficoltà applicative in ordine ai criteri per la commisurazione dell’entità dei benefici economici. La presente Circolare non cancella le disposizioni contenute nella Circolare n. 3023-BE, in data 20 novembre 2002, del Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura, ma le amplia e fornisce ulteriori indicazioni, in via orientativa, alla luce dell’attività svolta e dell’esperienza maturata nell’ultimo quinquennio dal Comitato di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura. Quindi, anche come sussidio allo svolgimento dell’attività demandata ai Prefetti in sede, appare utile ed opportuno formulare ulteriori criteri direttivi da seguire nell’attività di quantificazione e di valutazione dei danni, tenendo conto che l’attività stessa deve 113 essere indirizzata alla ricerca del valore più reale possibile del danno subito dall’esercente l’attività economica o professionale in dipendenza della commissione dei reati di estorsione e di usura. Si riportano, innanzi tutto, i principali riferimenti normativi in materia: art. 3, comma primo, della legge 23 febbraio 1999, n.44: ”L’elargizione è concessa agli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscano un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all’attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale.” - - - art. 14, comma quarto, della legge 7 marzo 1996, n.108: “l’importo del mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all’autore del reato. Il Fondo può erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.” art. 10 della legge 23 febbraio 1999, n. 44: “1. L’ammontare del danno è determinato: a) nel caso di danno a beni mobili o immobili, comprendendo la perdita subita e il mancato guadagno, salvo quanto previsto dall’articolo 7 comma 3; b) nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, ovvero a intimidazione anche ambientale, sulla base del mancato guadagno inerente all’attività esercitata dalla vittima. 2. Il mancato guadagno, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, è valutato con equo apprezzamento delle circostanze, tenendo anche conto della riduzione del valore dell’avviamento commerciale.” art. 17, comma terzo, del D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455: “Il mancato guadagno è quantificato sulla base della documentazione allegata alla domanda ai sensi degli articoli 9, comma1, lettera f), e 10, comma 1, lettera d). Se non può essere determinato nel suo preciso ammontare, si procede alla valutazione in via equitativa, tenuto conto anche della riduzione del valore dell’avviamento commerciale.” - art. 9, comma 1, lettera f), del D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455: “1. La domanda, sottoscritta dal presentatore, per la 114 concessione dell’elargizione contiene:….,,,f) nei casi in cui nella quantificazione del danno siano dichiarati mancati guadagni, l’indicazione della situazione reddituale e fiscale dell’interessato relativa ai due anni precedenti l’evento lesivo ovvero, se si tratta di danno conseguente a intimidazione ambientale, precedenti le richieste estorsive; tale indicazione, se l’attività è più recente, è riferita alla data di inizio dell’attività;” - art. 9, comma 2, lettere b) e c), del D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455: “Alla domanda è allegata la seguente documentazione:...b) in caso di lesioni personali, certificazione medica attestante le lesioni subite dalla persona in conseguenza dell’evento lesivo; c) in caso di danni per mancati guadagni subiti da persona fisica o da società, rispettivamente copia della documentazione fiscale ovvero copia dei bilanci relativi ai due anni precedenti l’evento lesivo o le richieste estorsive; tale indicazione, se l’attività è più recente, è riferita alla data di inizio dell’attività;” - art. 10, comma 1, lettera d), del D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455: “1. La domanda per la concessione del mutuo, sottoscritta dal presentatore, contiene:……d) l’indicazione dell’ammontare del danno subito per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti e dell’eventuale maggior danno consistente in perdite o mancati guadagni derivanti dalle caratteristiche del prestito usurario, dalle sue modalità di riscossione ovvero dalla sua riferibilità ad organizzazioni criminali;”. Preliminarmente, per quanto concerne le ipotesi di danno derivante da lesioni personali, si ritiene di richiamare i parametri di valutazione indicati nella precedente Circolare n. 1677-BE del 28 giugno 2002 del medesimo Commissario Straordinario del Governo, mediante i quali viene determinata l’incidenza dell’invalidità della vittima sulla sua capacità lavorativa. Nel rilevare che la quantificazione del danno deve essere inquadrata entro i limiti spaziali e temporali definiti dalla legge e deve connettersi ai fatti criminali, dai quali non potrà astrarsi, va precisato che l’attività valutativa, pur apparendo diversa caso per caso, deve essere il frutto dell’applicazione di principi fondamentali e di criteri generali alla fattispecie concreta, al fine di determinare il valore del danno subito in conseguenza della commissione dei delitti in questione, denunciati ed oggetto delle procedure, penali ed amministrative, previste dalla legge. 115 Al fine di procedere alle operazioni di valutazione, occorre preliminarmente accertare che il danno: - si sia prodotto realmente; - sia diretta derivazione dell’azione criminale; - rientri nei limiti temporali previsti dalla legge (entro i sei mesi anteriori alla data della denuncia oppure, in caso di intimidazione ambientale, nei dodici mesi precedenti). Nel ribadire che l’analisi della documentazione amministrativo/contabile deve abbracciare almeno un triennio storico (l’anno di accadimento dell’evento lesivo ed i due anni precedenti), si riportano di seguito, in chiave sinottica, per ogni singola tipologia di danno, i documenti e gli elementi di valutazione occorrenti per la correlativa quantificazione. Danno Esplicazione Danno a bene mobile Documento Si tratta di bene Libro dei strumentale aziendale ammortizzabili Inventario ultimo Danno a bene mobile Elementi valutativi beni a) valore storico al netto degli ammortamenti b) valore di riacquisto (al netto dell’IVA) Listino dei prezzi Si tratta di merci da Ultimo inventario rivendere Denuncia con il relativo elenco Danno a bene immobile Deve trattarsi di bene Libro dei strumentale ammortizzabili beni a) valore storico b) ricarico lordo medio per valutarne il mancato guadagno c) verifica degli oneri medi aziendali e, se possibile, della qualità di vendibilità del prodotto per addivenire ad una più corretta valutazione del margine netto Oneri per il ripristino (al netto dell’IVA). Ultimo bilancio Perdita immobile di Perizia tecnica (in quanto il bene potrebbe non essere di proprietà o non essere inserito in inventario) bene Deve trattarsi di bene Libro dei beni a) Differenza tra prezzo strumentale ammortizzabili di cessione (se estorto) e valore di mercato; 116 b)valore di ricostruzione, se Perizia tecnica (in quanto oggetto di perimento (al netto il bene potrebbe non totale essere di proprietà o non dell’IVA). essere inserito in inventario) Bilanci/inventario valore + mancato realizzo del ricarico medio netto Bilanci del precedente Valutazione del reddito triennio medio in periodo normale e raffronto con Copia libro degli inventari il reddito medio degli o, per le imprese in anni successivi (si contabilità semplificata, suggerisce di verificare copia modello di se l’azienda abbia dichiarazione dei redditi ripreso il suo ritmo (UNICO, IVA, IRAP) ordinario prima della erogazione dei benefici, al fine di evitare concessioni erronee) Bilanci del triennio Valutazione del reddito precedente medio del triennio precedente per Copia libro degli inventari eventuale o, per le imprese in capitalizzazione, contabilità semplificata, nonché della perdita del copia dei modelli di patrimonio aziendale dichiarazione dei redditi rimasto inutilizzato e (UNICO, IVA, IRAP) invendibile Cambiali, assegni, estratti Valutazione della conto bancari ed atti parte eccedente i tassi giudiziari soglia. Nel caso di operazioni tra privati, occorre fare riferimento ai tassi soglia per operazioni di credito similari Documenti contabili, atti Valutazione del valore di comodato, cessioni di di mercato o di beni ripristino del bene nella disponibilità della vittima, ovvero differenza tra valore di cessione e valore reale Bilanci di almeno un Per avviamento triennio antecedente la commerciale si intende denuncia comunemente la proiezione nel tempo Copia del libro degli del sovrareddito di cui Bilancio Mancato guadagno Su beni commerciali Mancato guadagno Per riduzione di attività aziendale direttamente connessa all’evento lesivo Mancato guadagno Per cessazione totale dell’azienda Interessi usurari Solo quelli effettivamente pagati Altri vantaggi usurari Beni mobili, immobili e quant’altro sia rimasto nella disponibilità dell’usuraio Avviamento commerciale è previsto dalla legge, sia per l’usura che per l’estorsione, in caso di quantificazione con criterio equitativo 117 quando il mancato guadagno non può essere provato nel suo preciso ammontare inventari o, per le imprese in contabilità semplificata, copia dei modelli di dichiarazione dei redditi (UNICO, IVA, IRAP) è capace l’azienda per sue caratteristiche specifiche. Spesso nelle attività oggetto di usura o di estorsione non esiste, in quanto ci troviamo di fronte ad imprese marginali. Talora esprime il valore di cessione dell’azienda che comprende anche la valutazione dei beni mo-immobiliari, i quali, ove gia valutati autonomamente, non possono essere oggetto di raddoppio della valutazione. Nel caso in cui non sia possibile produrre la documentazione indicata nel quadro sinottico, si potrà fare riferimento, in via residuale, ai dati utilizzati per l’elaborazione degli “studi di settore”. Ad integrazione di quanto sopra riportato, appare opportuno richiamare l’attenzione in ordine ad alcuni concetti fondamentali di danno in tema di azienda: 1. GUADAGNO – E’ un concetto che implica una positività. Per tale motivo non può mai essere di segno (algebrico) negativo. In tali casi va indicato pari a zero, sia nel conteggio della media dei guadagni degli anni precedenti, sia nella determinazione della base rispetto alla quale calcolare il “mancato”. E’ opportuno, inoltre, tenere conto che il mancato guadagno costituisce, in termini aziendalistici, quello che civilisticamente si definisce lucro cessante. Per tali motivi il mancato guadagno è solo parte del danno complessivamente valutabile ai fini della quantificazione del beneficio concedibile (elargizione o mutuo). Eventuali risultati negativi di gestione rientrano nel concetto di perdita solo se hanno influito in termini di riduzione patrimoniale dell’azienda. 2. PERDITA o RIDUZIONE DI VALORE di un BENE PRODUTTIVO o del PATRIMONIO NETTO AZIENDALE – E’ un concetto ricorrente nei casi di estorsione o di usura con aggravanti, allorché ricorre un danneggiamento di strutture mo/immobiliari aziendali (compreso il magazzino) ovvero una 118 chiara riduzione dei mezzi impiegati nell’azienda per effetto del sopraggiungere di perdite che incidono sul patrimonio. Contempla, sia il danno a se stante ( il civilistico danno emergente), riferibile al valore economico del bene danneggiato (riparazione o sostituzione), sia l’eventuale mancato apporto (lucro cessante) alla produttività aziendale (fermo attività per i beni materiali, ricarico non realizzato in caso di perdita di magazzino). 3. AVVIAMENTO – E’ un concetto che ordinariamente comprende sia il lucro cessante, sia il danno emergente, in quanto costituito da due elementi: il valore patrimoniale e la redditività aziendale. In tale ordinarietà il concetto si adegua a quello di valore d’azienda. Il concetto di avviamento si estende anche (straordinariamente) al surplus di valore che una certa azienda in un determinato momento e in un determinato luogo riesce a produrre rispetto alla media delle aziende similari. Occorre tenere presente che tale valore può essere assunto (come lucro cessante e danno emergente) per la valutazione del danno da estorsione o da usura solo se non costituisce una duplicazione delle valutazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2). Proprio per questo la legge parla di “riduzione del valore dell’avviamento commerciale”, riferendosi, evidentemente, o alla perdita di efficienza cui è legato il c.d. “surplus” o alla riduzione temporanea della capacità di produrre reddito, le quali, secondo le precedenti istruzioni ministeriali, erano semplicisticamente legate al mancato guadagno (differenziale) tra la media di quelli realizzati prima dell’evento delittuoso ed i periodi successivi, fino alla erogazione dei benefici di legge. Sussistono, poi, situazioni del tutto particolari che hanno interessato il Comitato di Solidarietà e le Prefetture, in quanto attinenti ad attività economiche meritevoli di tutela. Si tratta dei danni ad attività economiche “no profit”, per le quali non ha significato misurare la redditività generale dell’azienda, giacchè il reddito e il valore di avviamento sono praticamente pari a zero a causa della specificità della natura aziendale. In tali casi occorre riferirsi al valore dell’azienda nella sua concezione più profonda e mediata in ordine all’economicità riferibile agli associati, ai conferenti e alle possibilità, precluse 119 dall’evento lesivo, di generare valore in favore della base associativa e, quindi, il mancato guadagno potrebbe farsi pari a quegli oneri che l’evento lesivo abbia prodotto in misura tale da non consentire il pareggio dei conti e gli accantonamenti di rito. Si richiama, infine, per completezza d’informazione, la prassi consolidata, utilizzata dal Comitato di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura, secondo la quale si procede alla rivalutazione del danno dal momento della presentazione della domanda e non dall’accadimento del danno. Nel sottolineare che nell’attività di valutazione e quantificazione dei danni i Prefetti ed il Comitato di Solidarietà sono chiamati spesso a contemperare le esigenze della vittima – che ha interesse a ricevere una somma il più vicina possibile al danno subito, onde reinserirsi al più presto nell’economia legale – e le esigenze di salvaguardare l’integrità del Fondo di Solidarietà, a vantaggio dell’intera collettività, si richiama la particolare attenzione delle SS. LL. sulla necessità della costante applicazione, ad integrazione dei principi sinora seguiti, dei criteri generali sopra enunciati, al fine di consentire ai “Nuclei di Valutazione”, prima, e al Comitato di Solidarietà, dopo, di operare concretamente e con successo per la tutela delle vittime di così gravi delitti nell’interesse generale della libera iniziativa. 120 B) Il Progetto Formazione Prevenzione Usura 2008 (PFPU 2008) per le Fondazioni antiusura ed i Confidi Nell’ambito del Progetto Formazione Prevenzione Usura 2008 (PFPU 2008), sono stati programmati tre corsi di formazione aperti alle Fondazioni ed ai Confidi, che si svolgeranno presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno nel corso dell’anno 2008, prevedendo la suddivisione dei partecipanti per aree geografiche (Nord, Centro, Sud e Isole), secondo il collaudato schema già sperimentato nel 2007. Le giornate di approfondimento e studio delle tematiche relative a Confidi e Fondazioni saranno organizzate d’intesa con la Direzione Generale Antiriciclaggio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la collaborazione di Referenti della Consulta Nazionale Antiusura e dei Consorzi Fidi, ai quali sarà affidata la tematica della prassi vigente in sede di approccio agli indebitati e di relazioni con le banche (convenzioni) e con il Ministero (rendicontazione). Nell’occasione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze curerà la predisposizione di un Vademecum operativo da distribuire ai partecipanti, sulla falsariga del Vademecum realizzato dall’Ufficio del Commissario nell’ambito del Progetto Formazione Antiracket e Antiusura 2007 (PFAA 2007), atteso il generale apprezzamento che lo stesso ha riscosso presso gli addetti ai lavori. Il Vademecum conterrà una guida pratica che, in particolare, fornirà agli operatori indicazioni chiare e precise sugli adempimenti e sulle attività da porre in essere per accedere al Fondo di Prevenzione all’usura, previsto dall’art. 15 della legge 108/96, individuando le prassi corrette e gli errori da evitare nell’istruttoria delle pratiche di garanzia per le imprese e le famiglie onde accedere ai finanziamenti previsti dalla disciplina vigente. I corsi di formazione saranno finalizzati a rendere più efficiente il sistema della prevenzione e più efficace l’utilizzo dei fondi antiusura. 121 CAPITOLO VII - QUADRO DI SINTESI I PROGETTI DI FORMAZIONE PFAA 2007 (Progetto Formazione Antiracket e Antiusura 2007). Nel corso del 2007 si sono svolti, così come programmati, tre corsi di formazione destinati, rispettivamente, ai Referenti delle Prefetture- Uffici Territoriali del Governo, ai Funzionari/Ufficiali delle Forze dell’Ordine e ai Rappresentanti delle Organizzazioni antiracket e antiusura. Nell’ambito degli incontri, che si sono svolti presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, sono state illustrate, ai partecipanti, le modalità operative per la corretta istruttoria delle pratiche, finalizzate all’ottenimento dei benefici previsti dalle leggi n. 44/99 e n. 108/96. Nell’occasione è stato distribuito un Vademecum, predisposto dall’Ufficio del Commissario, recante linee guida per gli adempimenti di rispettiva competenza, con l’indicazione analitica degli errori da evitare. Il vademecum è stato distribuito sia in formato cartaceo che in formato elettronico. I Minipool Il Ministro dell’Interno, con decreto del 7 giugno 2007, ha istituito, presso tutte le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, i Minipool antiracket e antiusura, a cui sono state attribuite le seguenti competenze: - rimuovere le criticità nell’ istruttoria, svolta nelle PrefettureUffici Territoriali del Governo, delle istanze presentate dalle vittime del racket e dell’usura; - accelerare l’erogazione dei benefici previsti dalle leggi n. 44/99 e n. 108/96 (elargizioni per le vittime delle estorsioni e mutui decennali senza interessi per le vittime dell’usura), rendendo in tal modo più tempestiva ed idonea la risposta solidale dello Stato alle vittime che abbiano denunziato gli estorsori e gli usurai. Il Minipool assicurerà, in particolare, il monitoraggio, anche informatico, delle denunzie e delle istanze di accesso al Fondo di Solidarietà non ancora definite ed una proficua collaborazione con 122 l’Autorità Giudiziaria per accelerare le procedure di concessione dei benefici. Il Minipool antiracket e antiusura è composto dai seguenti membri permanenti: un funzionario della Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo, che ne coordina le riunioni e rende operative le decisioni adottate, un rappresentante della Questura, un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri ed un ufficiale del Corpo della Guardia di Finanza. In relazione a particolari temi, il Prefetto potrà far partecipare alle riunioni anche: rappresentanti dell’Autorità Giudiziaria; delle Organizzazioni antiracket e antiusura; dei Confidi e del sistema bancario; degli Enti Locali; delle associazioni imprenditoriali, di categoria o delle Camere di Commercio. I Nuclei di valutazione Nel corso dell’anno sono stati istituiti presso la maggior parte delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo i Nuclei di valutazione per la quantificazione del danno subito dalle vittime del racket e dell’usura. E’ stata sottolineata la particolare importanza che fra i componenti i Nuclei di valutazione sia prevista la presenza di funzionari della Banca d’Italia che, in relazione alla professionalità posseduta ed alla conoscenza del sistema del credito, possono fornire un valido supporto per la corretta quantificazione del danno. L’istituzione dei Nuclei di valutazione è stata fortemente caldeggiata dal Commissario Straordinario, sia perché si tratta di organi tecnici previsti dai regolamenti applicativi della legge n. 44/99 e sia per fornire al Prefetto un valido supporto, atteso che i Nuclei di Valutazione espletano la loro attività quale organo tecnico di supporto del Prefetto per la determinazione del danno. La quantificazione del danno Con circolare del Commissario Straordinario del 26 settembre 2007 sono state diramate alle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo direttive per la quantificazione dei danni subiti dalle vittime dell’estorsione e dell’usura, integrative dei contenuti nella Circolare del 20 novembre 2002 al fine della determinazione dell’entità dell’elargizione e del mutuo, nonché delle correlative anticipazione e provvisionale, previsti come benefici dalle leggi n. 44/1999 e n. 108/1996. 123 La circolare ha precisato che l’attività valutativa, pur apparendo diversa caso per caso, deve essere il frutto dell’applicazione di principi fondamentali e di criteri generali alla fattispecie concreta, al fine di determinare il valore del danno subito in conseguenza della commissione dei delitti in questione e deve essere indirizzata alla ricerca del valore più reale possibile del danno subito dall’esercente l’attività economica o professionale in dipendenza della commissione dei reati di estorsione e di usura. Naturalmente prima di procedere alla quantificazione, occorre preliminarmente accertare che il danno si sia prodotto realmente, sia diretta derivazione dell’azione criminale e rientri nei limiti temporali previsti dalla legge (entro i sei mesi anteriori alla data della denuncia oppure, in caso di intimidazione ambientale, nei dodici mesi precedenti). L’analisi della documentazione amministrativo/contabile deve abbracciare almeno un triennio storico (l’anno di accadimento dell’evento lesivo ed i due anni precedenti) e deve articolarsi in maniera differenziata per le singole tipologie di danno subito, applicando i parametri individuati nella circolare medesima. Il Progetto Formazione Prevenzione Usura 2008 (PFPU 2008) per le Fondazioni antiusura ed i Confidi Nell’ambito del Progetto Formazione Prevenzione Usura 2008 (PFPU 2008), sono stati programmati tre corsi di formazione aperti alle Fondazioni antiusura ed ai Confidi, che si svolgeranno presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno nel corso dell’anno 2008. Per ragioni organizzative e per una migliore fruizione dei corsi i partecipanti saranno suddivisi per aree geografiche di appartenenza (Nord, Centro, Sud e Isole) e sarà loro distribuito un Vademecum, che sarà realizzato a cura del Ministero dell’Economia, contenente le linee guida, alle quali dovrebbe ispirarsi l’attività delle Fondazioni e di Confidi. 124 CAPITOLO VIII L’ASSOCIAZIONISMO ANTIRACKET E ANTIUSURA: IL NUOVO REGOLAMENTO 125 Il nuovo Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l’iscrizione delle Associazioni e Organizzazioni previste dall’articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dall’articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le Prefetture. Nel corso delle “Tre giornate di ascolto” delle Organizzazioni antiracket e antiusura (S.S.A.I., novembre 2006) fu avanzata al Sottosegretario delegato e al Commissario Straordinario del Governo, la richiesta, in particolare dalla F.A.I., di un nuovo Regolamento per l’iscrizione all’Albo delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo per garantire la trasparenza e il controllo periodico delle attività associative, svolte dal volontariato in favore delle vittime del racket e dell’usura. Il nuovo Regolamento, che di seguito viene illustrato, è entrato in vigore il 12 dicembre 2007. Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 276 del 27 novembre 2007, è stato pubblicato il D.M. 24 ottobre 2007, n. 220, Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l’iscrizione delle associazioni e delle organizzazioni previste dall’art. 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dall’art. 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo. Il regolamento introduce sostanziali modifiche rispetto alla previgente normativa relativa all’iscrizione delle associazioni antiracket ed antiusura nei registri prefettizi, sancendo, fra l’altro, all’art. 6 l’esplicita abrogazione dei Decreti Ministeriali 7 settembre 1994, n. 614 e 21 ottobre 1999, n. 451, che disciplinavano l’iscrizione negli elenchi provinciali. Con il nuovo Regolamento deve essere tempestivamente istituito presso ogni Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo l’elenco di cui all’articolo 1, comma 1, del Regolamento, da cui debbono risultare, per ciascuna Associazione o Fondazione iscritta, il numero d’ordine, il soggetto richiedente, la data della domanda con gli estremi dell’assunzione a protocollo, la data di iscrizione, il timbro dell’ufficio della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo che ha proceduto all’iscrizione e la sigla dell’incaricato, nonché gli estremi di ogni eventuale sospensione, revoca o cancellazione. 127 Soggetti richiedenti l’iscrizione Possono richiedere l’iscrizione “nell’elenco provinciale delle associazioni e delle fondazioni antiracket ed antiusura”: - le associazioni, anche non riconosciute, le fondazioni e i comitati di cui all’articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44; le associazioni e le fondazioni antiracket ed antiusura, aventi tra gli scopi sociali, risultanti dall’atto costitutivo, quello principale di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, purchè gli enti suddetti risultino costituiti da almeno un anno, operino effettivamente secondo i criteri indicati nell’articolo 3 e i cui associati, amministratori o promotori non si trovino in una delle situazioni previste nell’Allegato 1; - le associazioni e le fondazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura, iscritte nell’elenco di cui all’articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, a condizione che i suoi associati, amministratori o promotori non si trovino in una delle situazioni previste nell’Allegato 1. Modalità di presentazione documentazione da allegare della domanda d’iscrizione e La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta e siglata in ogni pagina dal legale rappresentante ed indirizzata al Prefetto della provincia in cui il soggetto richiedente ha la sede principale, come indicata nell’atto costitutivo. La domanda stessa deve essere corredata da copia autentica dell’atto costitutivo dell’associazione, anche non riconosciuta, fondazione o comitato e deve indicare le generalità di tutti i soci, amministratori o promotori. La domanda presentata da associazione o fondazione iscritta nell’elenco di cui all’art. 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, deve contenere l’espressa menzione in tal senso e deve essere corredata a tal fine dalla specifica attestazione sottoscritta dal rappresentante legale che richiede l’iscrizione, senza la presentazione di altra documentazione. 128 Nel caso in cui la domanda sia presentata personalmente dal rappresentante legale o da un suo incaricato, la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo dovrà apporre la data ed il timbro “per ricevuta” su copia della prima pagina della domanda stessa. Adempimenti delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo relativi all’iscrizione delle Associazioni e delle Organizzazioni Antiracket ed Antiusura Il Prefetto, entro sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della domanda di iscrizione, deve verificare: - la rispondenza degli scopi sociali dell’ente a quelli previsti dall’art.1, comma 2, del Regolamento; - la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 3, commi 1, 2 e 3, del Regolamento; - l’insussistenza di una delle condizioni preclusive previste dall’Allegato 1. Entro venti giorni prima della succitata scadenza, il Prefetto può richiedere, per una volta, chiarimenti o elementi integrativi all’ente che ha presentato la domanda, assegnando un termine di venti giorni per il deposito della documentazione richiesta. Durante tale periodo, la procedura sospesa. per l’iscrizione resta Decorsi inutilmente i venti giorni assegnati, non si potrà dar luogo all’iscrizione se non previa presentazione di una nuova istanza. L’iscrizione nell’elenco provinciale delle associazioni e delle organizzazioni antiracket e antiusura è comprovata mediante l’apposizione su copia della domanda: - della data di iscrizione; - del numero d’ordine assunto nell’elenco e del timbro dell’ufficio che ha proceduto all’iscrizione, con la sigla dell’incaricato. Adempimenti delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo connessi alle verifiche triennali della permanenza dei requisiti e delle condizioni per l’iscrizione 129 La Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, entro sessanta giorni dal compimento di ogni triennio di iscrizione, deve procedere alla verifica delle condizioni che consentirono l’iscrizione stessa, compresa l’assenza d’iscrizioni in altri elenchi provinciali, che sono da ritenersi nulle se effettuate in difformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 3, del Regolamento. Ai fini di tale verifica, trenta giorni prima dell’inizio della procedura di revisione, la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo deve notificare al legale rappresentante dell’ente la richiesta di deposito della documentazione attestante il permanere dei requisiti per l’iscrizione. L’ente deve procedere al deposito della documentazione entro trenta giorni dalla notifica, durante i quali gli effetti dell’iscrizione sono sospesi. Decorso inutilmente tale termine ovvero a seguito dell’accertamento della carenza delle condizioni e dei requisiti prescritti, la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo procede alla cancellazione dell’ente dall’elenco. Revisione delle iscrizioni nei preesistenti elenchi presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo Con le medesime modalità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, si procede alla revisione, secondo l’ordine cronologico, delle posizioni degli enti già iscritti da almeno un triennio nell’elenco di cui all’art.1 del decreto ministeriale 21 ottobre 1999, n. 451. Analogamente si procede a revisione, con identici criteri, al compimento di un triennio dalla data di ciascuna iscrizione, per gli enti che risultano iscritti nel medesimo elenco da meno di tre anni. Sospensione, rimozione delle cancellazione delle iscrizioni cause ostative, revoca e Al di fuori dei casi connessi alle revisione periodica, quando si accerti il venir meno dei requisiti previsti per l’iscrizione, il Prefetto può disporre la sospensione dell'iscrizione e la rimozione delle cause ostative o la cancellazione dall'elenco. 130 Restano comunque fermi i provvedimenti da adottare nell'immediatezza al verificarsi delle situazioni riguardanti taluno degli associati, degli amministratori o dei promotori, di cui all'Allegato 1. La sospensione dell'iscrizione o la cancellazione dall'elenco sono altresì disposte, in relazione alla gravità del fatto, quando l'associazione o l'organizzazione o taluno dei soci, amministratori o promotori non abbiano osservato le cautele necessarie per la tutela della riservatezza dei soggetti assistiti. I provvedimenti di diniego, sospensione, revoca e cancellazione dell'iscrizione sono adottati dal Prefetto con provvedimento motivato, che deve essere notificato all'associazione od organizzazione interessata. Allorché i provvedimenti anzidetti riguardino le associazioni e le fondazioni di cui all’art. 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e siano stati adottati per una delle cause previste nell’Allegato 1, il Prefetto deve farne segnalazione al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per l’ulteriore corso, nonché al Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura. 131 CAPITOLO VIII- QUADRO DI SINTESI L’ASSOCIAZIONISMO ANTIRACKET E ANTIUSURA: IL NUOVO REGOLAMENTO Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 276 del 27 novembre 2007, è stato pubblicato il D.M. 24 ottobre 2007, n. 220, Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l’iscrizione delle associazioni e delle organizzazioni previste dall’art. 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dall’art. 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo. L’art. 1 individua le associazioni che possono richiedere l’iscrizione nei registri prefettizi. L’art. 2 prevede una serie di adempimenti di natura formale finalizzati ad una più agevole riconoscibilità delle associazioni iscritte. L’art. 3, commi 1, 2, e 3 prevede una verifica particolarmente attenta da parte delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, che, in sede di esame degli statuti degli enti richiedenti, devono verificare la presenza negli stessi di quelle norme che garantiscono la democraticità, sia delle regole di funzionamento degli organismi deliberativi, che di quelle relative alla partecipazione alle cariche sociali. L’art. 4 prevede l’effettuazione con cadenza triennale di verifiche finalizzate ad accertare la permanenza in capo agli enti dei requisiti e delle condizioni che ne avevano consentito l’iscrizione, dettando norma ad hoc per gli enti già iscritti. Nel caso in cui l’ente non abbia presentato entro 30 giorno la documentazione attestante la permanenza dei requisiti di iscrizione, si dovrà disporre la cancellazione dello stesso dall’elenco. L’art. 5 prevede, infine, i casi in cui è possibile cancellare o sospendere dall’elenco gli enti iscritti nelle ipotesi ivi esplicitate. 132 ALLEGATI 133 All. n. 1 COMITATO DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DELL'ESTORSIONE E DELL'USURA BILANCIO DI ATTIVITA' (GENNAIO-DICEMBRE 2007) ESTORSIONE Accoglimenti Non Accoglimenti Integrazioni Istruttorie richieste agli UTG Rinvii Prese Atto Pareri Annullamenti Revoche Riesami Inizio procedure revoca Sospensioni USURA Accoglimenti Non Accoglimenti Integrazioni Istruttorie richieste agli UTG Rinvii Prese Atto Pareri Annullamenti Revoche Riesami Inizio procedure revoca Sospensioni SEDUTE ORDINARIE: N. 83 SEDUTE STRAORDINARIE: N. 3 ISTANZE ESAMINATE: 2161 ESTORSIONE: 890 USURA: 1271 VOTAZIONE: UNANIMITA' Provvisionale Saldo 161 € 4.008.683,23 € 12.564.207,45 147 € Totale 16.572.890,68 € Totale 9.513.863,06 408 66 72 7 4 3 13 2 7 143 176 Anticipazione € 3.168.570,59 € Saldo 6.345.292,47 481 69 98 260 10 7 8 9 10 TOTALE NAZIONALE EROGATO NELLE 86 SEDUTE DI GENNAIO-DICEMBRE 2007 € 26.086.753,74 COMITATO DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DELL'ESTORSIONE E DELL'USURA Bilancio di Attività 2007 Distribuzione per Regioni ABRUZZO BASILICATA CALABRIA CAMPANIA EMILIA FRIULI VENEZIA GIULIA LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE MOLISE PIEMONTE PUGLIA SARDEGNA SICILIA TOSCANA UMBRIA VALLE D'AOSTA VENETO TRENTINO ALTO TOTALI Non accolte 3 Accolte 0 1 26 19 4 4 42 24 0 € € € € 1 14 2 13 2 0 3 18 3 28 7 0 0 0 2 0 3 2 2 2 16 0 62 1 0 0 3 0 147 1 0 161 Totale somme deliberate USURA ESTORSIONE REGIONI All. n. 2 Somme deliberate € - Non accolte 7 Accolte 4 Somme deliberate € 250.933,84 € 250.933,84 240.052,02 5.875.645,72 1.763.743,03 - 4 7 17 8 1 9 17 4 € € € € 24.087,12 1.237.061,32 1.367.704,80 451.372,64 € € € € 264.139,14 7.112.707,04 3.131.447,83 451.372,64 € € € € € € € € € € € € € 59.330,00 199.021,27 357.769,78 127.050,00 247.900,00 1.684.164,43 5.777.201,21 49.025,00 - 2 24 2 21 10 1 7 19 3 15 13 2 0 1 29 4 9 6 1 5 12 0 26 6 3 0 € € € € € € € € € € € € € 13.136,50 1.523.393,28 362.826,49 457.789,04 572.941,43 120.427,00 239.500,00 1.011.150,15 1.011.421,86 579.535,25 110.751,59 - € € € € € € € € € € € € € 13.136,50 1.582.723,28 362.826,49 656.810,31 930.711,21 247.477,00 487.400,00 2.695.314,58 6.788.623,07 628.560,25 110.751,59 - € € € 191.988,22 16.572.890,68 14 0 176 6 0 143 € € € 179.830,75 9.513.863,06 € € € 371.818,97 26.086.753,74 Comitato di Solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura Somme deliberate Anni 2005, 2006 e 2007 € 30.000.000,00 € 25.000.000,00 € 20.000.000,00 € 15.000.000,00 € 10.000.000,00 € 5.000.000,00 €Totale nazionale deliberato 2005 2006* 2007 € 10.970.953,78 € 13.274.880,90 € 26.086.753,74 *Primo semestre 2006: Il Comitato ha operato per soli due mesi, in attesa di essere rinnovato (luglio 2006) Comitato di Solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura Sedute del Comitato Anni 2005, 2006 e 2007 100 90 80 70 87 60 50 83 40 30 50 20 10 0 2005 2006* *Primo semestre 2006: Il Comitato ha operato per soli due mesi, in attesa di essere rinnovato (luglio 2006) 2007 2005 2006* 2007 Comitato di Solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura Istanze presentate Anni 2005, 2006 e 2007 261 2007 2006* 318 175 151 2005 177 169 0 100 200 300 400 500 600 Istanze presentate dalle vittime di estorsione Istanze presentate dalle vittime di usura *Primo semestre 2006: Il Comitato ha operato per soli due mesi, in attesa di essere rinnovato (luglio 2006) 700 Comitato di Solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura Istanze esaminate dal Comitato Anni 2005, 2006 e 2007 890 2007 2006* 496 2005 467 0 1271 631 566 500 1000 1500 2000 Istanze per estorsione esaminate dal Comitato Istanze per usura esaminate dal Comitato *Primo semestre 2006: Il Comitato ha operato per soli due mesi, in attesa di essere rinnovato (luglio 2006) 2500 Comitato di Solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura Istanze accolte Anni 2005, 2006 e 2007 201 304 208 2005 2006* 2007 *Primo semestre 2006: Il Comitato ha operato per soli due mesi, in attesa di essere rinnovato (luglio 2006) Comitato di Solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura Istanze non accolte Anni 2005, 2006 e 2007 323 2007 248 2006* 2005 186 0 50 100 150 200 250 NON ACCOLTE *Primo semestre 2006: Il Comitato ha operato per soli due mesi, in attesa di essere rinnovato (luglio 2006) 300 350 Comitato di Solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura Integrazioni istruttorie disposte dal Comitato Anni 2005, 2006 e 2007 256 330 889 2005 2006* 2007 *Primo semestre 2006: Il Comitato ha operato per soli due mesi, in attesa di essere rinnovato (luglio 2006)