I}bhg - SAVIP,Sindacato Autonomo Vigilanza Privata
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I}bhg - SAVIP,Sindacato Autonomo Vigilanza Privata
... S r LJ~ j i U .. U :': U AL l: ." ,VV. TIZIANA SO D A l\JI .! 'io kh 21roianni, snc - U~i1 n ,l n lOS.JIj·:) !·!E ' ((~ 1. 0775. Ù2 4083 - Fax 0 7 7 5 .822 '';4 6 Partita IVA 01745740603 TRIBUNALE DI FROSINONE LAVORO .iWAGISTRATURA DEL LA VORO R.a.J. 764/2001 Cron.4Alfl Il Giudice del lavoro, dottoPaolo Fraulini, letti gli atti ed i documenti di causa, sciogliendo la riserva presa all'udienza del 30.5.2001; ritenuto: .... che nella specie appare sussistere il requisito del fumus H'l:G. AlTER T'loTIFICt1l: bolli iuris in relazione alla sussistenza di un trasferimento Crono di azienda ex art. 2112 c.c.; Trasferta ...._....-_.._.....-.... I} i Pos t aIl ....._..t:!)... , J.CLO ~~ bhg;;? che infatti: • È pacifico che, sino alla data del 7.12.2000 il Totala servizio di vigilanza fosse gestito dalla Deltapol s.r.l. (ora Deltapol Sud S.c.p.az.ar.l., In prosleguo breviter Deltapol sud) con alle dipendenze anche il ricorrente; che , a tale data, la Prefettura di Frosinone ha rilasciato alla Deltapol _ _-- sud l'autorizzazione a gestire la vigilanza dell'azienda Deltapol, avente sede in Frosinone alla via Selva casilina n. 6; che, sino a tale data, la cooperativa, benché formalmente costituita da tempo, fosse stata assolutamente inattiva (cfr. dich. del suo Presidente Bellini); • Va altresì rilevato che il licenziamento intimato dalla Deltapol (ora International Service 2001 s.r.l. (in prosieguo la Ex Deltapol) decorre dal n , ,'$G2_ 27.12.2000 ed è motiv ato con la cessaz ione dell' attività; • In tale conte sto emerg e all'evidenza che: o Prima del prefe ttizia 7.12.2000 all'esercizio l'autorizzazione dell'attività di vigilanza era della ex Delta pol; dopo il 7.12.2 000 l'autorizzazione è stata invece revoc ata alla Ex Delta pol ed assegnata '. alla Delta pol Sud; o La ex Delta pol ha licenziato il suo perso nale per cessazione dell'attività m data 27.12.2000; o La Delta pol sud ha iniziato a comunicare alla Ques tura i turni di servizio solo in data 15.1.2001 (cfr. docum entaz ione fornit a dalla Quest ura); o Tutta via si evince per tabulas che tra il 7.12.2000 e il 17.12 .2000, epoca di procl amaz ione dello sClOpero del perso nale, l'attività di vigilanza sia stata ancor a esercitata, come chiaramente si evinc e dalla spedi zione alla Quest ura da parte della Delta pol dei turni di servizio e dalla stessa dichiarazione della Ques tura che confermach~ il servizio è i II i. stato reso anche in quel period o; da tali riscon tri emerg e un'alternativa: o la ex n Deltapol ha autorizzazione senza lavorato in maruera del tutto abusiva, ovvero la Deltapol sud, ben lungi che avere iniziato la sua attività in data 15.1.2001, ha in realtà iniziato immediatamente ad effettuare il servizio, utilizzando tutte le strutture della società precedente cui era stata revocata la autorizzazione. o La seconda è l'ipotesi ha trovato van riscontri indiziari. Ed invero da un lato tutti i ricorrenti hanno affermato che, pur sapendo dell'esistenza di un progetto di r~ . trasformare la società in cooperativa, hanno lavorato per rutto il mese di dicembre senza alcuna comunicazione ufficiale, continuando a svolgere i turni stabiliti dalla ex Deltapol, utilizzando le sue strutture e gestendo il normale ~ servizio per la sua clientela; d'altro canto il Presidente della cooperativa Deltapol sud Bellini, pur confermando l'esistenza di trattative con la ex Deltapol per la volturazione della licenza, ha affermato che in realtà egli non si è mai ingerito nelle vicende della gestione della società uscente, dalla quale ormai si era dimesso come amministratore da più di un anno; tuttavia, anche a non voler dar pieno credito alle dichiarazioni dei ricorrenti, che hanno affermato di aver spesso visto il Bellini alla Deltapol nel corso del 2000 fare ciò che faceva puma (ossia l'amministratore), è emersa un'enorme incongruenza, che il Bellini non ha saputo spiegare: egli ha affermato che, pur essendo uscito dalla ex Deltapol, nel dicembre 1999, la licenza di esercizio della vigilanza è sempre rimasta a suo nome ed egli non ha mai sentito l'urgenza di disfarsene (pur essendo il titolare della licenza direttamente responsabile nei confronti della Questura e della Prefettura della gestione del servizio), ma ha anzi frequentato la ex Deltapol, solo allo scopo di verificare se il servizio venisse gestito bene per premunirsi da future sue responsabilità; non v' è chi non veda che tale spiegazione e assolutamente inverosimile; un soggetto che lasci l'amministrazione di una società e sia titolare delle licenza di esercizio della vigilanza, se non ha con I I essa più alcun rapporto disdice l) imme diatam ente medesima, la titolar ità ovver o della quant omen o rappr esenta la situaz ione sia agli orgar u pubbilci conce denti, SIa alla nuov a amminis trazione, al fine di andar e esent e da future responsabilità; se ciò il Bellin i non ha ritenu to di far per quasi un anno, salvo poi voltur are semp re a suo nome la licenza, ma qualif icand osi Presi dente della coope rativa , è segno evide nte che ben altro era il suo ruolo di fatto svolto nella ex Delta pol, proba bilme nte di ammn istrato re di fatto , come pure e emers o dalle depos izioni dei ricorr enti; o Ciò del resto spiega nella manie ra più convi ncent e perch é mal una nuova società come la coope rativa Delta pol sud, che - a detta del Bellini - inizi ex novo un'att ività di vigilanza nel genna io / - -I,- 2001 propo nga al perso nale dell'im presa che aveva gestito il serviz io sino a pochi . glOrru pnma un ,assun zione , senza minim amen te preoc cupar si di accer tarsi se la società uscen te abbia rispet tato, nel liberarsi del persso nale, le proce dure di legge (223/9 1) in mater ia, né tamp oco abbia il sospe tto che con una tale o operaZIone (assorbimento di rileva nte parte del personale) possa incor rere nella violazione della proce dura ex art 2112 C.c. (tanto da incap pare in violaz ione dell'art. 28 dello Statut o dei lavora tori, sanzionata allegato da m questo atti nel Uffic io come fascicolo del ricorrente). Ciò che potre bbe semb rare '. assolutamente assurdo jbell'o ttica di una corret ta gestione dell'attività di impre sa, trova invece una lineare splegazlOne qualora si prosp etti che il Bellini, ben lungi che estraneo, era stato l'amministatore di fatto della ex Delta pol, anche dopo le sue formali dimis sioni e smo alla volturazione della licenza semp re a suo nome , ma per una divers a società. Ciò spiega perch é non si sia preoc cupat o che il suo nome figurasse come responsabile del servizio per tutto il 2000; e spiega perch é la Delta pol sud non si sia preoc cupat a di accer tarsi minimamente del rispet to da parte della ex Delta pol delle proce dure di legge per i licenziamenti collettivi o la cessio ne di azienda, il veram ente in che corris ponde rebbe caso contr ario ad una n leggerezza inammissibile, considerate le conseguenze di legge per il cessionario d'azienda in materia; spiega anche perché il Bellini abbia consentito che la ex Deltapol continuasse ad effettuare il servizìo anche sino allo sClOpero per tutto il mese eli dicembre QUANDO NON AVEVA PIU' LA TITOL-\RlTA' DELLA AUTORIZZAZIONE, il ché in caso contrano non troverebbe francamente alcuna spiegazione (nessuno è così sprovveduto da lasciare che la concorrenza svolga un servzio proprio, tra l'altro sotto la propria personale responsabilità); spiega inoltre la vicenda della trattativa presso la Prefettura, che altrimenti non avrebbe alcun senso: se infatti si trattasse dell'avvicendamento nel servizo di vigilanza tra due distinte società senza alcuna connessione tra loro, sinceramente non si vedrebbe quale TuulO hl: avere àl1'-'re'itCW nèlla vicenda della volturazione della licenza ed in relazione alla garanzia eli mantenimento dei posti dn lavoro per il personale. o Se invece la vicenda la si inquadra nel modo proposto, ovvero come la n semplice dell'intera cessione dalla De1tapol S,r.l. alla azienda cooperativa, garantita dalla presenza del medesimo deus ex machina (il Bellini) nelle vesti di amministratore di fatto della cedente e di . . cessionaria, presidente della comprende come nell'ambito SI della prefettura, incaricata del rilascio della vol tura al Bellini, si sia potuto anche contestualmente parlare di accettazione o meno da parte del personale della nuova ragione sociale della società l' ... e della trasformazione del proprio ruolo in socio ~ di lavoro o in dipendente di cooperativa di lavoro; spiega inoltre ciò che è altresì emerso dagli atti: ovvero che dopo la nuova autorizzazione alla Deltapol sud (7.12.2000) e assunzione della SinO alla formale nuova titolarità - -I!' aziendale (15.1.2001), il servizio sia stato svolto dallo stesso personale senza che nulla sia stato cambiato; del resto è evidente che la pretesa della cooperativa Deltapol sud di sfuggire alle conseguenze della cessione di azienda allegando l'insussistenza di comprovino l'immutazione elementi che del n complesso dei beni aziendali, attraverso la documentata di esistenza nuovi contratti e nuove utenze nel marzo 2001 (e, quand'anche si ritenesse, di una nuova centrale operativa di ricetrasmissione), si scontra con la rilevata esistenza di una sostanziale continuità interrotta solo personale e dallo non nell' attività, sClopero certo da del una interruzione del servizio; tanto è vero che è lo stesso Bellini ad ammettere nell'interrogatorio che i servizi, da lui definiti urgenti, sono stati garantiti anche nel periodo tra il 27.12.2000 15.1.2001, restando invece del e il tutto inverosimle e non provata l'affermazione che tale attività sia stata svolta da personale con vetture private e senza l'utilizzo di alcuna struttura della ex / -Il' Deltapol. • Tutto ciò consente di affermare che nella fattispecie si è verificato un trasferimento di azienda, atteso che un uruco soggetto, ammnistratore e repsponsabile delle società cedente e cessionaria, ha proceduto ad un semplice "travaso" di meZZI, avviamento, personale, contratti e struttura dalla ex Deltapol n " ~ alla Delta pol sud, in assolu to spreglO delle nonn e previste in mater ia dall'a rt. 2112 c.c.. • Sussistendo nella specie anche il pericu lum in mora, atteso che il ricorr ente ha docum entato di essere tuttor a disoc cupat o, sebbe ne con moglie inseg nate ma una figlia di 10 mesi a carico, ne deriva che debba essere ordin ato alla Delta pol sud Scarl p. az. A LI., consi derata la violaizione dell'a rt 2112 c..c., di proce dere all'immediata assun zione del ricorr ente nella qualifica e nelle mans ioni prece dente mente ricoperte press o la Delta pol S.r.l., con conda nna altresì al pagam ento delle retrib uzion i medio / tempo re matur ate e con il ricon oscim ento della anzianità di servizio matur ata con la ceden te società. • Ed invero non può non rilevarsi che anche l'eventuale rifiuto dei ricorr enti ad accettare la trasfo rmazi one del loro rappo rto di lavoro dalla ex Delta pol alla coope rativa , motiv ata con la manc ata perce zione del tratta mento di fine rappo rto con la ex Delta pol - non semb ra avere un conte nuto univo came nte abdicativo della facoltà, poi esercitata, di conte stare la legittimità della opera zione posta in essere, sì che non semb ra in alcun modo preclu sa la possibilità di agire in quest a fase. () '. ' r [I '., • La questione del trattamento di fine rapporto, in relazione al quale potrebbe sussistere la responsabilità solidale della cedente ex Deltapol, giacché è emerso che effettivamente la società, dopo i licenziamenti, è inoperante nel settore - sì che i recessi per tale motivo intimati appaiono allo stato legittimi - deve essere affidata all'utilizzo, stante la prova scritta del credito, di altri rimedi tipici messi a disposizione dall'ordinamento. P.Q.M. ordina alla Deltapol sud Scarl p. az. A r.l. di procedere all'immediata Antonio assunzione nella del qualifica e Lisotti ncorrente nelle manS101l1 precedentemente ncoperte presso la Deltapol S.r.l., con condanna altresì al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate con il riconoscimento della anzianità di servizio maturata con la cedente società. Respinge la domanda cautelare nei confronti della Internarional 2001 s.r.l. e compensa tra le parti le relative spese di lite Riserva in separato provvedimento la fissazione dell'inizio del giudizio di merito. Sì comunichi. Così deciso in Frosinone lì 1l l ' b.LCO 1 n D Giudice dellavoro dotto Paolo Fraulini Il Col!.re di ~eria ~ \ Depositato in Cancelleria addì il Coll.re jJ