I}bhg - SAVIP,Sindacato Autonomo Vigilanza Privata

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I}bhg - SAVIP,Sindacato Autonomo Vigilanza Privata
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Partita IVA 01745740603
TRIBUNALE DI FROSINONE
LAVORO
.iWAGISTRATURA DEL LA VORO
R.a.J. 764/2001
Cron.4Alfl
Il Giudice del lavoro, dottoPaolo Fraulini, letti gli atti
ed i documenti di causa, sciogliendo la riserva presa
all'udienza del 30.5.2001;
ritenuto:
....
che nella specie appare sussistere il requisito del fumus
H'l:G. AlTER T'loTIFICt1l:
bolli iuris in relazione alla sussistenza di un trasferimento
Crono
di azienda ex art. 2112 c.c.;
Trasferta ...._....-_.._.....-....
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Pos t aIl ....._..t:!)...
,
J.CLO
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bhg;;?
che infatti:
• È pacifico che, sino alla data del 7.12.2000 il
Totala
servizio di vigilanza fosse gestito dalla Deltapol
s.r.l.
(ora
Deltapol
Sud
S.c.p.az.ar.l.,
In
prosleguo breviter Deltapol sud) con alle
dipendenze anche il ricorrente; che , a tale data,
la Prefettura di Frosinone ha rilasciato alla
Deltapol
_ _--­
sud l'autorizzazione
a gestire
la
vigilanza dell'azienda Deltapol, avente sede in
Frosinone alla via Selva casilina n. 6; che, sino a
tale data, la cooperativa, benché formalmente
costituita da tempo, fosse stata assolutamente
inattiva (cfr. dich. del suo Presidente Bellini);
• Va altresì rilevato che il licenziamento intimato
dalla Deltapol (ora International Service 2001
s.r.l. (in prosieguo la Ex Deltapol) decorre dal
n
,
,'$G2_
27.12.2000 ed è motiv ato con la cessaz ione
dell' attività;
• In tale conte sto emerg e all'evidenza che:
o Prima
del
prefe ttizia
7.12.2000
all'esercizio
l'autorizzazione
dell'attività
di
vigilanza era della ex Delta pol; dopo il
7.12.2 000 l'autorizzazione è stata invece
revoc ata alla Ex Delta pol ed assegnata
'.
alla Delta pol Sud;
o La ex Delta pol ha licenziato il suo
perso nale per cessazione dell'attività m
data 27.12.2000;
o La Delta pol sud ha iniziato a comunicare
alla Ques tura i turni di servizio solo in
data
15.1.2001
(cfr.
docum entaz ione
fornit a dalla Quest ura);
o Tutta via si evince per tabulas che tra il
7.12.2000 e il 17.12 .2000, epoca di
procl amaz ione
dello
sClOpero
del
perso nale, l'attività di vigilanza sia stata
ancor a esercitata, come chiaramente si
evinc e dalla spedi zione alla Quest ura da
parte della Delta pol dei turni di servizio
e
dalla
stessa
dichiarazione
della
Ques tura che confermach~ il servizio è
i
II
i.
stato reso anche in quel period o; da tali
riscon tri emerg e un'alternativa: o la ex
n
Deltapol
ha
autorizzazione
senza
lavorato
in
maruera
del
tutto
abusiva, ovvero la Deltapol sud, ben
lungi che avere iniziato la sua attività in
data 15.1.2001, ha in realtà iniziato
immediatamente ad effettuare il servizio,
utilizzando tutte le strutture della società
precedente cui era stata revocata la
autorizzazione.
o La seconda è l'ipotesi ha trovato van
riscontri indiziari. Ed invero da un lato
tutti i ricorrenti hanno affermato che, pur
sapendo dell'esistenza di un progetto di
r~
.
trasformare la società in cooperativa,
hanno lavorato per rutto il mese di
dicembre senza alcuna comunicazione
ufficiale, continuando a svolgere i turni
stabiliti dalla ex Deltapol, utilizzando le
sue
strutture e gestendo il normale
~
servizio per la sua clientela; d'altro canto
il Presidente della cooperativa Deltapol
sud Bellini, pur confermando l'esistenza
di trattative con la ex Deltapol per la
volturazione della licenza, ha affermato
che in realtà egli non si è mai ingerito
nelle vicende della gestione della società
uscente, dalla quale ormai si era dimesso
come amministratore da più di un anno;
tuttavia, anche a non voler dar pieno
credito alle dichiarazioni dei ricorrenti,
che hanno affermato di aver spesso visto
il Bellini alla Deltapol nel corso del 2000
fare
ciò
che
faceva
puma
(ossia
l'amministratore), è emersa un'enorme
incongruenza, che il Bellini non ha
saputo spiegare: egli ha affermato che,
pur essendo uscito dalla ex Deltapol, nel
dicembre 1999, la licenza di esercizio
della vigilanza è sempre rimasta a suo
nome
ed
egli
non
ha
mai
sentito
l'urgenza di disfarsene (pur essendo il
titolare
della
licenza
direttamente
responsabile nei confronti della Questura
e della Prefettura della gestione del
servizio), ma ha anzi frequentato la ex
Deltapol, solo allo scopo di verificare se
il servizio
venisse
gestito
bene per
premunirsi da future sue responsabilità;
non v' è chi non veda che tale spiegazione
e
assolutamente
inverosimile;
un
soggetto che lasci l'amministrazione di
una società e sia titolare delle licenza di
esercizio della vigilanza, se non ha con
I
I­
essa
più
alcun
rapporto
disdice
l)
imme diatam ente
medesima,
la
titolar ità
ovver o
della
quant omen o
rappr esenta la situaz ione sia agli orgar u
pubbilci
conce denti,
SIa
alla
nuov a
amminis trazione, al fine di andar e esent e
da future responsabilità; se ciò il Bellin i
non ha ritenu to di far per quasi un anno,
salvo poi voltur are semp re a suo nome la
licenza,
ma
qualif icand osi
Presi dente
della coope rativa , è segno evide nte che
ben altro era il suo ruolo di fatto svolto
nella
ex Delta pol,
proba bilme nte
di
ammn istrato re di fatto , come pure e
emers o dalle depos izioni dei ricorr enti;
o Ciò del resto spiega nella manie ra più
convi ncent e
perch é
mal
una
nuova
società come la coope rativa Delta pol
sud, che - a detta del Bellini - inizi ex
novo un'att ività di vigilanza nel genna io
/
- -I,-­
2001 propo nga al perso nale dell'im presa
che aveva gestito il serviz io sino a pochi
.
glOrru pnma un ,assun zione
,
senza
minim amen te preoc cupar si di accer tarsi
se la società uscen te abbia rispet tato, nel
liberarsi del persso nale, le proce dure di
legge (223/9 1) in mater ia, né tamp oco
abbia il sospe tto che con una tale
o
operaZIone (assorbimento di rileva nte
parte del personale) possa incor rere nella
violazione della proce dura ex art 2112
C.c. (tanto da incap pare in violaz ione
dell'art. 28 dello Statut o dei lavora tori,
sanzionata
allegato
da
m
questo
atti
nel
Uffic io
come
fascicolo
del
ricorrente). Ciò che potre bbe semb rare
'.
assolutamente assurdo jbell'o ttica di una
corret ta gestione dell'attività di impre sa,
trova invece una lineare splegazlOne
qualora si prosp etti che il Bellini, ben
lungi
che
estraneo,
era
stato
l'amministatore di fatto della ex Delta pol,
anche dopo le sue formali dimis sioni e
smo
alla volturazione
della
licenza
semp re a suo nome , ma per una divers a
società. Ciò spiega perch é non si sia
preoc cupat o che il suo nome figurasse
come responsabile del servizio per tutto
il 2000; e spiega perch é la Delta pol sud
non si sia preoc cupat a di accer tarsi
minimamente del rispet to da parte della
ex Delta pol delle proce dure di legge per i
licenziamenti collettivi o la cessio ne di
azienda,
il
veram ente
in
che
corris ponde rebbe
caso contr ario ad una
n
leggerezza inammissibile, considerate le
conseguenze di legge per il cessionario
d'azienda in materia; spiega anche perché
il Bellini abbia consentito che la ex
Deltapol continuasse ad effettuare il
servizìo anche sino
allo sClOpero per
tutto il mese eli dicembre QUANDO
NON AVEVA PIU' LA TITOL-\RlTA'
DELLA AUTORIZZAZIONE, il ché in
caso
contrano
non
troverebbe
francamente alcuna spiegazione (nessuno
è così sprovveduto da lasciare che la
concorrenza svolga un servzio proprio,
tra l'altro sotto la propria personale
responsabilità); spiega inoltre la vicenda
della trattativa presso la Prefettura, che
altrimenti non avrebbe alcun senso: se
infatti si trattasse dell'avvicendamento
nel servizo di vigilanza tra due distinte
società senza alcuna connessione tra
loro, sinceramente non si vedrebbe quale
TuulO hl: avere àl1'-'re'itCW nèlla vicenda
della volturazione della licenza ed in
relazione alla garanzia eli mantenimento
dei posti dn lavoro per il personale.
o Se invece la vicenda la si inquadra nel
modo
proposto,
ovvero
come
la
n
semplice
dell'intera
cessione
dalla De1tapol S,r.l.
alla
azienda
cooperativa,
garantita dalla presenza del medesimo
deus ex machina (il Bellini) nelle vesti di
amministratore di fatto della cedente e di
.
.
cessionaria,
presidente
della
comprende
come
nell'ambito
SI
della
prefettura, incaricata del rilascio della
vol tura al Bellini, si sia potuto anche
contestualmente parlare di accettazione o
meno da parte del personale della nuova
ragione sociale della società
l'
...
e della
trasformazione del proprio ruolo in socio
~
di lavoro o in dipendente di cooperativa
di lavoro; spiega inoltre ciò che è altresì
emerso dagli atti: ovvero che dopo la
nuova autorizzazione alla Deltapol sud
(7.12.2000)
e
assunzione
della
SinO
alla
formale
nuova
titolarità
- -I!'
aziendale (15.1.2001), il servizio sia stato
svolto dallo stesso personale senza che
nulla sia stato cambiato; del resto è
evidente che la pretesa della cooperativa
Deltapol sud di sfuggire alle conseguenze
della
cessione
di
azienda
allegando
l'insussistenza
di
comprovino
l'immutazione
elementi
che
del
n
complesso dei beni aziendali, attraverso
la
documentata
di
esistenza
nuovi
contratti e nuove utenze nel marzo 2001
(e, quand'anche si ritenesse, di una nuova
centrale operativa di ricetrasmissione), si
scontra con la rilevata esistenza di una
sostanziale
continuità
interrotta
solo
personale
e
dallo
non
nell' attività,
sClopero
certo
da
del
una
interruzione del servizio; tanto è vero che
è
lo
stesso
Bellini
ad
ammettere
nell'interrogatorio che i servizi, da lui
definiti urgenti, sono stati garantiti anche
nel
periodo
tra
il
27.12.2000
15.1.2001, restando invece del
e
il
tutto
inverosimle e non provata l'affermazione
che tale attività sia stata svolta da
personale con vetture private e senza
l'utilizzo di alcuna struttura della ex
/
-Il'
Deltapol.
•
Tutto ciò consente di affermare che nella
fattispecie si è verificato un trasferimento di
azienda,
atteso
che
un
uruco
soggetto,
ammnistratore e repsponsabile delle società
cedente e cessionaria, ha proceduto ad un
semplice
"travaso"
di
meZZI,
avviamento,
personale, contratti e struttura dalla ex Deltapol
n
"
~
alla Delta pol sud, in assolu to spreglO delle
nonn e previste in mater ia dall'a rt. 2112 c.c..
• Sussistendo nella specie anche il pericu lum in
mora, atteso che il ricorr ente ha docum entato
di essere tuttor a disoc cupat o, sebbe ne con
moglie inseg nate ma una figlia di 10 mesi a
carico, ne deriva che debba essere ordin ato alla
Delta pol sud Scarl p. az. A LI., consi derata la
violaizione dell'a rt 2112 c..c., di proce dere
all'immediata assun zione del ricorr ente nella
qualifica e nelle mans ioni prece dente mente
ricoperte press o la Delta pol S.r.l., con conda nna
altresì al pagam ento delle retrib uzion i medio
/
tempo re matur ate e con il ricon oscim ento della
anzianità di servizio matur ata con la ceden te
società.
• Ed invero non può non rilevarsi che anche
l'eventuale rifiuto dei ricorr enti ad accettare la
trasfo rmazi one del loro rappo rto di lavoro dalla
ex Delta pol alla coope rativa , motiv ata con la
manc ata perce zione del tratta mento di fine
rappo rto con la ex Delta pol - non semb ra avere
un conte nuto univo came nte abdicativo della
facoltà, poi esercitata, di conte stare la legittimità
della opera zione posta in essere, sì che non
semb ra in alcun modo preclu sa la possibilità di
agire in quest a fase.
()
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r
[I
'.,
• La questione del trattamento di fine rapporto,
in relazione al quale potrebbe sussistere la
responsabilità
solidale
della
cedente
ex
Deltapol, giacché è emerso che effettivamente
la società, dopo i licenziamenti, è inoperante nel
settore - sì che i recessi per tale motivo intimati
appaiono allo stato legittimi - deve essere
affidata all'utilizzo, stante la prova scritta del
credito,
di
altri
rimedi
tipici
messi
a
disposizione dall'ordinamento.
P.Q.M.
ordina alla Deltapol sud Scarl p. az. A r.l. di procedere
all'immediata
Antonio
assunzione
nella
del
qualifica
e
Lisotti
ncorrente
nelle
manS101l1
precedentemente ncoperte presso la Deltapol S.r.l.,
con condanna altresì al pagamento delle retribuzioni
medio tempore maturate con il riconoscimento della
anzianità di servizio maturata con la cedente società.
Respinge la domanda cautelare
nei confronti della
Internarional 2001 s.r.l. e compensa tra le parti le
relative spese di lite
Riserva in separato provvedimento la fissazione
dell'inizio del giudizio di merito.
Sì comunichi.
Così deciso in Frosinone lì
1l l ' b.LCO 1
n
D Giudice dellavoro
dotto Paolo Fraulini
Il Col!.re di
~eria
~
\
Depositato in Cancelleria addì
il Coll.re
jJ