la prassi illegittima della locazione con skipper

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la prassi illegittima della locazione con skipper
La voce del diportista
LA PRASSI ILLEGITTIMA
DELLA LOCAZIONE
CON SKIPPER
R
ecentemente, la Capitaneria di Rimini ha posto
al Ministero (Direzione
generale per il trasporto marittimo) un interessante quesito sulla prassi della cosiddetta locazione con skipper.
Il caso era il seguente: una società forniva ai clienti, oltre all’imbarcazione in locazione, una lista di skipper disponibili ad accompagnarli in mare per brevi
uscite giornaliere. L’accompagnatore appariva come lavoratore autonomo (e non dipendente
dalla società) ed emetteva fattura avente ad oggetto “prestazione
di accompagnatore”.
Come noto, la locazione è il
contratto con cui il locatore si
obbliga a cedere il godimento
della barca ad altro soggetto per
un certo periodo di tempo. Per
condurre un’unità in locazione
occorre solo la patente nautica
qualora prevista per il tipo di
navigazione intrapresa (oltre 6
miglia dalla costa) o per il tipo
di motore installato (potenza
superiore a 30 Kw).
Esiste poi un altro tipo di contratto che è il noleggio. In questo caso, il noleggiante mette a
disposizione di un soggetto la
barca per un certo periodo insieme allo skipper. Il noleggiante
rimane responsabile dell’unità,
della sua navigazione e dello
skipper. Lo skipper deve avere
un titolo professionale per condurre la barca e non è sufficiente la patente nautica.
Infine, negli ultimi tempi si stava diffondendo la “locazione con
skipper”, mediante la quale l’azienda che svolge attività di locazione abbina al contratto di
locazione dell’imbarcazione, la
presenza a bordo di personale (a
volte anche appartenente all’azienda stessa) che assume il comando dell’unità.
Il Ministero si è espresso contro
tale ultima pratica, perché la locazione con skipper consente di
assumere il comando di un’unità da diporto senza il possesso
del titolo professionale (previsto
invece per le unità adibite a noleggio), nonché di sottrarre l’u-
nità alle più severe regole di sicurezza previste per il noleggio.
Già nel 2008 l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno
si era espressa sull’utilizzo illegittimo del contratto di locazione con skipper, concludendo
che tale forma contrattuale concretizzava, in effetti, un vero e
proprio contratto di noleggio.
Nel caso in esame con il quesito
di Rimini, il Ministero ha individuato una tipologia contrattuale affine alla locazione con skipper, perché, seppure gli skipper
non fossero direttamente dipendenti dalla società di locazione e
regolarizzassero a parte il profilo
fiscale, la scelta degli stessi era
comunque suggerita dalla società e rimessa al suo gradimento.
Per questi motivi, tale forma di
locazione può ritenersi illegittima, essendo tesa ad eludere la
normativa sui titoli professionali e rappresentando una forma di concorrenza sleale nei
confronti delle società di noleggio.
Aniello Raiola
settembre-ottobre 2015
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