Sentenza del Tribunale di primo grado 4 luglio 2007 - EUR-Lex

Transcript

Sentenza del Tribunale di primo grado 4 luglio 2007 - EUR-Lex
C 199/34
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT
Sentenza del Tribunale di primo grado 4 luglio 2007 —
Lopparelli/Commissione
(Causa T-502/04) (1)
(Pubblico impiego — Dipendenti — Promozione — Esercizio
di promozione 2003 — Attribuzione di punti di priorità)
(2007/C 199/63)
Lingua processuale: il francese
25.8.2007
(Bruxelles); Nicola Robinson (Bruxelles); François-Xavier Rouxel
(Bruxelles); Marta Silva Mendes (Bruxelles); Peter van den Hul
(Tervuren, Belgio); Fritz Von Nordheim Nielsen (Hoeilaart,
Belgio); e Michaël Zouridakis (Bruxelles) (rappresentanti: inizialmente avv.ti G. Vandersanden, L. Levi e A. Finchelstein, quindi
avv.ti G. Vandersanden e L. Levi)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Curral e H. Kraemer, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione
europea (rappresentanti: inizialmente M. Arpio Santacruz,
M. Sims e I. Sulce, quindi M. Arpio Santacruz e I. Sulce, agenti)
Parti
Ricorrente: Stéphane Lopparelli (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti:
avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e M. Velardo, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione recante attribuzione
al ricorrente dei punti di priorità a titolo dell'esercizio di promozione 2003, nonché della decisione di non iscrivere il suo nome
nell'elenco dei dipendenti promossi al grado A5 per il medesimo
esercizio.
Oggetto della causa
Domanda di annullamento delle decisioni con cui i ricorrenti
sono nominati dipendenti in prova, in quanto fissano la loro
classificazione nel grado in base sull'art. 12, n. 3, dell'allegato
XIII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, come
modificato dal regolamento (CE, Euratom) del Consiglio
22 marzo 2004, n. 723 (GU L 124, pag. 1).
Dispositivo della sentenza
1) Il ricorso è respinto.
2) La Commissione sopporterà le proprie spese e la metà delle spese
sostenute dai ricorrenti.
Dispositivo
3) I ricorrenti sopporteranno la metà delle spese che hanno sostenuto.
1) Il ricorso è respinto.
2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
4) Il Consiglio sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 93 del 16.4.2005.
(1) GU C 57 del 5.3.2005.
Sentenza del Tribunale di primo grado dell'11 luglio 2007
— Centeno Mediavilla e altri/Commissione
Sentenza del Tribunale di primo grado 12 luglio 2007 —
AEPI/Commissione
(Causa T-58/05) (1)
(Causa T-229/05) (1)
(«Pubblico impiego — Dipendenti — Nomina — Entrata in
vigore del nuovo Statuto — Norme transitorie di classificazione nel grado al momento del reclutamento — Art. 12
dell'allegato XIII del nuovo Statuto»)
(Concorrenza — Diritti d'autore e diritti connessi — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Obblighi in materia di istruzione
delle denunce — Mancanza di interesse comunitario —
Rigetto)
(2007/C 199/64)
(2007/C 199/65)
Lingua processuale: il francese
Lingua processuale: il greco
Parti
Parti
Ricorrenti: Isabel Centeno Mediavilla (Siviglia, Spagna); Delphine
Fumey (Evere, Belgio); Eva Gerhards (Bruxelles, Belgio); Iona M.
S. Hamilton (Bruxelles); Raymond Hill (Bruxelles); Jean Huby
(Bruxelles); Patrick Klein (Bruxelles); Domenico Lombardi
(Bruxelles); Thomas Millar (Londra, Regno Unito); Miltiadis
Moraitis (Woluwe-Saint-Lambert, Belgio); Ansa Norman Palmer
Ricorrente: AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis
Idioktisias AE (Maroussi, Grecia) (rappresentante: T. Asprogerakas-Grivas, avvocato)
Convenuta: Commissione (rappresentanti: T. Christoforou e F.
Castillo de la Torre, agenti)