testo completo - Consiglio regionale del Piemonte
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« Ragazzi in Aula » PROPOSTA DI LEGGE N. 4 OVADA (AL) Presentata da: Donatella Zunino, Camilla Gioia, Laura Poggi, Veronica Boero, Alice Barbato, Greta Pastorino Classe: II Liceo Linguistico e Pedagogico (Professoressa Maria Teresa Piana) Scuola: Istituto Santa Caterina Madri Pie “ INTERVENTI PER IL CONTROLLO DELL’USO DEGLI ALCOLICI DA PARTE DEI MINORI ” Relatore: Alice Barbato VIII LEGISLATURA Signor Presidente, Colleghi Consiglieri, considerando il crescente uso di alcolici da parte dei giovani, questa legge si propone di mettere a conoscenza i diretti interessati circa i danni che queste sostanze possono provocare su un organismo in crescita, distinguendo in ogni caso tra pre-adoscelenti ed adolescenti. Tale legge colma una grande lacuna della nostra società che si preoccupa di comunicarci in modo particolare quali sono le lesioni causate dagli stupefacenti e non sottolinea sufficientemente il fenomeno dell’abuso di alcool tra i giovani, non tenendo conto della maggiore facilità di acquisto di quest’ultimo. In Europa un giovane su quattro tra i 15 e i 29 anni muore a causa dell’alcol, che rappresenta il primo fattore di rischio di invalidità, mortalità prematura e malattia cronica tra i giovani. Sta inoltre aumentando il consumo di bevande alcoliche nelle fasce di età più vulnerabili, cioè dai 14 ai 17 anni. In questa fascia di età sono circa il 17,1% (era del 12,9% nel 1995) dei maschi e il 13,8% (6% nel 1995) delle femmine che consumano alcol fuori dai pasti. Nel 2002 fra i giovani studenti italiani di età compresa tra i 15 e i 19 anni i consumatori di bevande alcoliche rappresentano l’89% , il 54,6% degli studenti riferisce di essersi ubriacato almeno una volta nella vita, il 4% non percepisce alcun rischio nel bere 4-5 bicchieri ogni giorno. Si rende pertanto necessaria la creazione di adeguati interventi da realizzare presso gli istituti scolastici per permettere una migliore conoscenza del fenomeno e dei rischi annessi. Ciò permetterebbe peraltro alla nostra Regione di allinearsi con gli altri paesi europei, fungendo da elemento propulsore affinché la questione sia affrontata al più presto anche a livello nazionale. L’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, cataloga l’alcool come sostanza tossica , dotata di potere psicoattivo che può creare dipendenza fisica e psichica oltre a dare assuefazione. L’uso protratto di queste sostanze può portare ad un cambiamento del tono dell’umore, a depressione, impulsività ed aggressività, oltre alla compromissione dell’affettività, ad incidenti stradali e ad infortuni sul lavoro. Gli alcool comprendono bevande fermentate in cui la gradazione alcolica è compresa tra i 4 e i 17 gradi ( bevande distillate, i liquori, bevande “fantasia” cioè bibite più liquori) e altre che raggiungono i 70° % , superalcoolici. Tutti gli alcolici sono nocivi per la salute umana se somministrati in quantitativi notevoli, ma per i giovani anche in basse quantità, non essendo a sufficiente conoscenza dei rischi e dei pericoli, né avendo raggiunto una completa maturità fisiologica. Le cause che generano il fenomeno dell’alcolismo sono veramente molte, tanto che risulta difficile stabilire con certezza fattori causali predisponenti più di altri. Tuttavia emergono quali motivi principali nell’utilizzo dell’alcool dei preadoscenti e degli adoscenti l’emulazione di modelli proposti dai media e le dinamiche dell’essere accettati dal “gruppo”. FONTI. ISTAT “Aspetti della vita quotidiana. Relazione annuale al Parlamento sullo stato della tossicodipendenza in Italia, 2002. Progetto ESPAD. ARTICOLATO Articolo 1 (Finalità) 1. Al fine di favorire l’informazione riguardo gli effetti provocati dall’abuso di sostanze alcoliche tra i minori, la Regione Piemonte d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), eroga finanziamenti alle scuole secondarie superiori, statali e non statali, per le attività indicate nell’Articolo 2. d) realizzazione di attività specifiche per promuovere l’informazione e la conoscenza del fenomeno dell’alcolismo e delle relative attività di prevenzione e cura. Articolo 3 (Autorizzazione) 1. Per realizzare gli interventi di cui all’articolo 2 gli istituti scolastici sono tenuti a richiedere apposita autorizzazione all’Assessorato Regionale all’istruzione ed all’Ufficio Scolastico Regionale. Articolo 2 (Interventi finanziabili) Articolo 4 (Oneri) 1. Sono ammessi al finanziamento regionale i seguenti interventi: a) realizzazione, da parte di uno psicologo specializzato, di un questionario da sottoporre in forma anonima agli studenti; b) organizzazione di incontri per l’esame e la valutazione dei dati ricavati dal questionario di cui alla lettera a); c) organizzazione di seminari di discussione con associazioni di volontariato specializzate nella cura dell’alcolismo con lo scopo di sensibilizzare i giovani attraverso la loro testimonianza; 1. La Regione si fa carico totalmente degli oneri connessi agli interventi di cui all’articolo 2, previa verifica dell’effettiva organizzazione e realizzazione degli stessi. Articolo 5 (Disposizione finanziaria) 1. La Regione fa fronte agli oneri derivanti dall’applicazione di codesta legge con le entrate derivanti dall’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l’anno 2006 e successivi.