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I TRI BUNA LE D I PADOVA 1ª SEZIONE C IVILE E FALLIMENTARE Il Giudice della cautela Dott. DANIELA BRUNI nel procedimento n. ^^^^/2007 R.G. 5 promosso da: Tizio e Tizia con l’avv. ***; nei confronti di: Alfa s.a.s., Caio V. e Caia con l’avv. ***; In punto: ricorso cautelare per la declaratoria di scioglimento ovvero la nomina di un amministratore giudiziale sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente ORDINANZA 10 15 I ricorrenti erano soci insieme ai convenuti Caio e Caia della Alfa s.n.c. e tra i quattro soci originari (Caio e Tizio con le rispettive consorti come sopra identificate) era stato convenuto all’unanimità di concentrare il patrimonio immobiliare nella nuova società beneficiaria – la Alfa s.a.s. – che però doveva locare i beni alla società scissa. L’operazione era stata realizzata con una scissione parziale, meglio descritta negli allegati sub 1, 2 e 3 di parte istante, e con il contratto di locazione del 18 marzo 2004 (doc. 4) con cui la s.a.s. aveva locato alla s.n.c. il capannone per uso artigianale. Il disegno complessivo era stato completato il 25 marzo 2004 con la cessione a Prima e Seconda, figlie dei predetti convenuti, della partecipazione sociale spettante ai ricorrenti: a seguito di tale vendita il capitale sociale si era (ed è) concen- 20 trato nelle mani di Caio e della sua famiglia (moglie e figlie) e il medesimo è divenuto l’(unico) amministratore nonché legale rappresentante della società in nome collettivo. Con ricorso depositato addì 8 febbraio 2006 i ricorrenti lamentavano che l’accomandatario Caio trascurava di riscuotere i canoni dovuti dalla s.n.c. conduttrice così rendendosi immeritevole per mala 25 gestio, e in specie per conflitto di interessi, della posizione di amministratore della s.a.s.: il giudice della cautela accoglieva il ricorso revocando il Caio dalla carica di amministratore (doc. 8) e il reclamo interposto con tale prov- 30 vedimento veniva dichiarato tardivo (doc. 9). Con altro ricorso depositato il 13 luglio 2006 i ricorrenti adivano il Tribunale ex art. 2275, 2293 e 2315 c.c. lamentavano che la accomandita si trovava in situazione di stallo per l’impossibilità di nominare un nuovo amministratore, a causa del veto contrapposto dei due gruppi di soci aventi ciascuno partecipazione paritaria, e II 35 per il dissidio insanabile dimostrato dalla pendenza di cause sicché si rendeva impossibile conseguire l’oggetto sociale; veniva perciò chiesta la nomina di un liquidatore (doc. 10) Il Presidente del Tribunale disattendeva l’istanza rilevando che la causa di scioglimento addotta era contestata dagli altri due soci Caio e Caia e che l’arresto delle Sezioni Unite (nn. 11104/02 e 9231/02) non andava inteso come licenza di nomina del liquidatore pur in caso di contestazione sulla causa di scioglimento, ma come indicazione del 40 45 50 55 rimedio (instaurazione del giudizio ordinario) per il caso anomalo in cui si fosse ugualmente proceduto (doc. 11) Esperito senza esito utile il reclamo alla Corte di Appello perché dichiarato inammissibile (doc. 12 e 13), gli istanti si dolgono di tutto quanto esposto e anche in questa sede mettono in evidenza che la società in accomandita è priva di amministratore e che non è possibile nominarne altro perché i soci sono due coppie di coniugi – l’accomadatario Caio e l’accomandante Caia da un lato e dall’altro gli accomandanti Tizio e Tizia – ormai irrimediabilmente contrapposte con partecipazioni paritarie (25% ciascuno) che si neutralizzano vicendevolmente. La difesa attorea rappresenta che tale stato di cose individua una causa di scioglimento della accomandita per impossibilità di funzionamento e che vi è l’evidente urgenza nel provvedere non potendosi immaginare che la accomandita resti alla deriva per anni in attesa dell’esito del giudizio di merito.Viene pertanto richiesto al Giudice della cautela di accertare o lo stato di scioglimento della Alfa s.a.s. per consentire in via successiva al Presidente del Tribunale la nomina di un liquidatore ovvero, in via alternativa, se ritenuto impossibile quanto sopra, la nomina di un amministratore giudiziale. Solo Caio si è costituito a differenza della società e della Caia a cui peraltro il ricorso è stato notificato. Deve prendersi atto che la Alfa s.a.s. è priva di amministratore in forza 60 65 del provvedimento ex art. 700 c.p.c. del 30/31 maggio 2006 e che esso deve considerarsi definitivo, almeno dal punto di vista cautelare: non è pertanto più consentito discutere sulla sua fondatezza e va invece rimarcato che la revoca è stata disposta per giusta causa attesa “la pratica paralisi della società locatrice creata dalla duplice posizione del Caio di amministratore sia della medesima che della società conduttrice”. La motivazione della revoca rende non condivisibile la posizione del Caio che assume di poter ancora amministrare la società in forza della persistente posizione di accomandatario: se il giudice non può annullare la partecipazione sociale né modificare la tipologia dei soci nella accomandita, gli è invece consentito inibire 70 l’esercizio dei poteri che ne scaturiscono naturaliter per legge, quali quelli III di amministrazione rispetto allo status di socio accomandatario. La tesi del convenuto si risolve in una disapplicazione di fatto del provvedimento giudiziale di revoca, nonostante l’esperimento negativo del gravame, e pertanto 75 80 85 90 deve essere respinta. Parte convenuta sostiene anche la accomandita non necessita di amministratore perché l’attività di amministrazione si è ridotta a ben poca cosa cioè all’incasso dei canoni, al pagamento dei costi di gestione ed alla distribuzione degli eventuali utili. In realtà, a prescindere dal fatto che in tal modo la difesa convenuta attribuisce a posteriori ed unilateralmente alla accomandita una funzione di mero comodo in contrasto con il collegamento funzionale con la s.n.c a suo tempo condiviso da tutti così negando la strategia imprenditoriale sopra illustrata, la stessa elencazione dimostra che sussistono esigenze di amministrazione. In ogni caso non è dato all’interprete scrutinare tra esigenze maggiori o minori di amministrazione essendo indubitabile che ogni società non può mancare di chi la amministri e la rappresenti per realizzare il fine operativo o liquidativo che si riveli proprio dell’ente sociale, a seconda del contesto. Ciò posto, è indubbio che la società non è in grado di esprimere un nuovo amministratore perché è paralizzata dalla contrapposizione tra l’accomandatario e l’accomandante Caia che ne é anche la moglie e gli altri due accomandanti odierni ricorrenti, anch’essi legati dal vincolo di coniugio: i due gruppi possiedono ciascuno il 50% con conseguente esclusione della possibilità che l’impasse venga risolto su base volontaria. 95 100 105 Tale constatazione offre il destro per rammentare che le obiezioni della dottrina e della giurisprudenza prevalente rispetto alla nomina di un amministratore giudiziale nelle società di persone muovono dalla riluttanza a concepire un intervento giudiziale laddove l’ordinamento mostra un indiscutibile favore per il principio consensualistico/contrattualistico e per la risoluzione su tale base contrattuale delle difficoltà che si frappongono allo svolgersi della intrapresa comune: così l’esclusione del socio è affidata ad una delibera degli altri soci (art. 2287 c.c.) , agli accomandanti spetta la possibilità di ricostituire la duplice tipologia dei soci entro sei mesi (art. 2323 c.c.) Ma l’art. 2287, ultimo comma, dimostra pure che la disciplina propria delle società di persone ammette il ricorso al Giudice quando si manifesti carenza del principio sopra enunciato rispetto alla bisogna: così la esclusione del socio nella società di soli due soci è affidata di necessità al Giudice essendo prevalente il principio che il disaccordo debba essere composto ne cives ad arma veniant. IV 110 115 La situazione sopra descritta evidenzia una ipotesi del tutto consimile: non può essere denegata la nomina di un amministratore giudiziale in forza di un superiore principio contrattualistico quando esso si rivela apodittico ed inattuabile versandosi in una situazione di paralisi analoga a quella della società con due soci: ed infatti non vi è nessuna differenza tra parti contrapposte unipersonali o pluripersonali quando l’esito è comunque una stabile, incolmabile divergenza sul da farsi circa le cose sociali. Né ha pregio la obiezione che la norma in questione consente solo la revoca e che a tanto il Giudice deve limitarsi perché spetta al socio rimasto decidere la attività successiva. Il parallelismo è fallace: nel caso di specie la revoca dell’amministratore non ha risolto il conflitto, ma ha fatto vieppiù emergere una situa- 120 zione perfettamente sovrapponibile. I due gruppi di soci, compatti come due persone fisiche, si contrappongono e si contrastano impedendo l’operatività della accomandita. Se l’art. 2287, ultimo comma c.c. consente al Giudice di estromettere un socio i cui diritti vengono forzosamente monetizzati senza più possibilità di partecipazione attiva alla gestione, deve vieppiù ammetter- 125 si in concreto un provvedimento meno incisivo come la nomina di un amministratore giudiziale il cui compito non è scontato,ma si apre a svariate alternative. Ed infatti la liquidazione della società rappresenta solo una degli esiti accanto alla ripresa della gestione caratteristica o ad altre prospettive 130 135 (cessione) che l’amministratore potrà verificare sul campo dopo avere sentito i soci ed eseguito le opportune verifiche. In conclusione le considerazioni svolte dimostrano che al momento non può considerarsi scontata l’impossibilità di funzionamento della società ancorché i sospetti di parte attrice non siano affatto peregrini come dimostra l’iter relativo all’assemblea ordinaria del 12 luglio 2006 (cfr. lettera avv. *** del 25 luglio 2006). Ma le medesime considerazioni dispensano da tale indagine nonché dall’ardua problematica circa la possibilità di apprezzarne l’esistenza in via cautelare, ritenendo di avere qui sufficientemente dimostrato la legittimità della nomina di un amministratore giudiziale. PER QUESTI MOTIVI 140 145 il Giudice della cautela: – nomina amministratore giudiziale di Alfa s.a.s. di Caio & C. con sede in ***, via ***, il dott. ***, commercialista in Padova, via ***, al quale affida il compito, previo esame dei documenti della società e predisposizione di una situazione contabile, economica e patrimoniale, di convocare, non appena in grado e comunque entro il 15 ottobre 2007, i soci in assemblea comune dando loro avviso con raccomandata a.r. spedita almeno V 15 gg prima della data della riunione, con il seguente ordine del giorno: nomina di un nuovo amministratore in persona di uno dei soci; in subordine, per il caso di esito negativo, messa in liquidazione della società e 150 155 nomina del liquidatore; medio tempore in ogni caso l’approvazione del documento contabile predisposto. Medio tempore l’amministrazione giudiziale provvederà all’amministrazione ordinaria, compresa la riscossione dei canoni e di altri proventi di competenza della Alfa s.a.s., e renderà il conto dopo l’assemblea del 15 ottobre 2007. Assegna all’amministratore un fondo spese di 1.000 eu oltre accessori, che pone provvisoriamente a carico degli istanti; – termine di legge per l’inizio del giudizio di merito. Si comunichi. Padova, li 2 luglio 2007. IL GIUDICE DELLA CAUTELA ............. ...................[ firmato ]...........................