LA LOTTA CONTRO LA VIOLENZA SULLA DONNA NEL

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LA LOTTA CONTRO LA VIOLENZA SULLA DONNA NEL
Marta Battaglia, matricola: 1000263
LA LOTTA CONTRO LA VIOLENZA SULLA DONNA NEL DIRITTO
INTERNAZIONALE: LA CONVENZIONE DI ISTANBUL
Attraverso il presente lavoro si è cercato di mettere in evidenza che la violenza di
genere è un fenomeno di livello mondiale, che abbraccia diverse culture e si fonda sulla
disparità tra i sessi.
Importante è stato l’impegno delle Nazioni Unite che nel corso degli anni a partire dal
1975 con la Conferenza di Città del Messico, organizzarono numerose Conferenze per
affrontare tale tema. Il primo documento volto a combattere la discriminazione nei
confronti delle donne è stata la Convenzione sull’Eliminazione di ogni forma di
discriminazione nei confronti della donna, approvata il 18 dicembre 1979 dall’ONU,
nella quale gli Stati parti condannano la discriminazione nei confronti delle donne in
tutte le sue forme e concordano sulla necessità di perseguire con tutti i mezzi appropriati
e senza ritardi una politica per l’eliminazione di tale discriminazione
Il 20 dicembre del 1993 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò
all’unanimità la Dichiarazione sull’Eliminazione della violenza contro le donne, nella
quale si afferma che tale violenza costituisce una violazione dei diritti umani e delle
libertà fondamentali.
Anche il Consiglio d’Europa con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 iniziò a sottolineare l’importanza della
non discriminazione sancita dall’art. 14 della Convenzione.
L’ultima tappa dell’impegno internazionale nella lotta alla violenza contro le donne è
culminata nell’elaborazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica (11 maggio
2011, Istanbul). Tale documento attribuisce alle vittime un genere e assume il problema
della violenza contro le donne come un problema strutturale “perché la violenza contro
le donne [è] basata sul genere… [ed] è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo
dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini”
(così espressamente nel Preambolo della Convenzione, che dice anche “perché la
violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente
diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla
discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena
emancipazione”).
La Convenzione si è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa e degli
Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione (Canada, Santa Sede,
Giappone, Messico e Stati Uniti) e dell’Unione europea. Dopo la sua entrata in vigore,
potrà essere invitato ad aderire alla Convenzione qualsiasi Stato non membro del
Consiglio d’Europa. Oltre all'Italia, altri quattro paesi firmatari, Albania, Montenegro,
Portogallo e Turchia, hanno ratificato la Convenzione, ma, affinché diventi vincolante
per gli Stati firmatari, mancano ancora le ratifiche di almeno altri cinque Stati.
Il primo rapporto ONU tematico sul femminicidio, presentato il 25 giugno 2012, frutto
del lavoro realizzato in Italia dalla rapporteur Rashida Manjoo, afferma che «Il
continuum della violenza nella casa si riflette nel crescente numero di vittime di
femminicidio in Italia». Il Rapporto sottolinea che nel nostro Paese gli stereotipi di
genere sono profondamente radicati e predeterminano i ruoli di uomini e donne nella
società. In Italia la consapevolezza di questo problema ha cominciato a manifestarsi
negli ultimi due decenni grazie alle numerose associazioni di donne che hanno fatto
sentire la propria voce rompendo il silenzio e aprendo servizi specializzati nell’aiuto di
donne in difficoltà e ai minori. Le istituzioni italiane, però, hanno attuato provvedimenti
concreti solo recentemente; il reato di violenza sessuale, infatti, è stato compreso
nell’ambito dei delitti sessuali previsti e disciplinati nel nostro Codice penale agli
articoli 609bis a 609decies, collocati nel titolo XII del secondo libro, dedicato ai delitti
contro la persona. Come si evince dalla nuova definizione il reato viene disciplinato in
maniera diversa dal Codice Rocco, nel quale era collocato nel titolo IX dedicato ai reati
contro la moralità pubblica e il buon costume.
Un passo fondamentale è stato l’introduzione del d.l. n. 11/2009 intitolato: “Misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in
tema di atti persecutori”, convertito con la l. 23.04.2009, n.38, introducendo, tra i
“delitti contro la libertà morale” del nostro codice penale, il reato di stalking
disciplinato dall’art. 612 bis c.p. Attraverso questa fattispecie, il legislatore ha voluto
colmare un vuoto normativo in ambito di tutela della persona, da tempo segnalato,
introducendo una norma finalizzata a reprimere quel complesso fenomeno che viene
comunemente indicato con il termine anglosassone “stalking”.