LA LOTTA CONTRO LA VIOLENZA SULLA DONNA NEL
Transcript
LA LOTTA CONTRO LA VIOLENZA SULLA DONNA NEL
Marta Battaglia, matricola: 1000263 LA LOTTA CONTRO LA VIOLENZA SULLA DONNA NEL DIRITTO INTERNAZIONALE: LA CONVENZIONE DI ISTANBUL Attraverso il presente lavoro si è cercato di mettere in evidenza che la violenza di genere è un fenomeno di livello mondiale, che abbraccia diverse culture e si fonda sulla disparità tra i sessi. Importante è stato l’impegno delle Nazioni Unite che nel corso degli anni a partire dal 1975 con la Conferenza di Città del Messico, organizzarono numerose Conferenze per affrontare tale tema. Il primo documento volto a combattere la discriminazione nei confronti delle donne è stata la Convenzione sull’Eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, approvata il 18 dicembre 1979 dall’ONU, nella quale gli Stati parti condannano la discriminazione nei confronti delle donne in tutte le sue forme e concordano sulla necessità di perseguire con tutti i mezzi appropriati e senza ritardi una politica per l’eliminazione di tale discriminazione Il 20 dicembre del 1993 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò all’unanimità la Dichiarazione sull’Eliminazione della violenza contro le donne, nella quale si afferma che tale violenza costituisce una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Anche il Consiglio d’Europa con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 iniziò a sottolineare l’importanza della non discriminazione sancita dall’art. 14 della Convenzione. L’ultima tappa dell’impegno internazionale nella lotta alla violenza contro le donne è culminata nell’elaborazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica (11 maggio 2011, Istanbul). Tale documento attribuisce alle vittime un genere e assume il problema della violenza contro le donne come un problema strutturale “perché la violenza contro le donne [è] basata sul genere… [ed] è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini” (così espressamente nel Preambolo della Convenzione, che dice anche “perché la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione”). La Convenzione si è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione (Canada, Santa Sede, Giappone, Messico e Stati Uniti) e dell’Unione europea. Dopo la sua entrata in vigore, potrà essere invitato ad aderire alla Convenzione qualsiasi Stato non membro del Consiglio d’Europa. Oltre all'Italia, altri quattro paesi firmatari, Albania, Montenegro, Portogallo e Turchia, hanno ratificato la Convenzione, ma, affinché diventi vincolante per gli Stati firmatari, mancano ancora le ratifiche di almeno altri cinque Stati. Il primo rapporto ONU tematico sul femminicidio, presentato il 25 giugno 2012, frutto del lavoro realizzato in Italia dalla rapporteur Rashida Manjoo, afferma che «Il continuum della violenza nella casa si riflette nel crescente numero di vittime di femminicidio in Italia». Il Rapporto sottolinea che nel nostro Paese gli stereotipi di genere sono profondamente radicati e predeterminano i ruoli di uomini e donne nella società. In Italia la consapevolezza di questo problema ha cominciato a manifestarsi negli ultimi due decenni grazie alle numerose associazioni di donne che hanno fatto sentire la propria voce rompendo il silenzio e aprendo servizi specializzati nell’aiuto di donne in difficoltà e ai minori. Le istituzioni italiane, però, hanno attuato provvedimenti concreti solo recentemente; il reato di violenza sessuale, infatti, è stato compreso nell’ambito dei delitti sessuali previsti e disciplinati nel nostro Codice penale agli articoli 609bis a 609decies, collocati nel titolo XII del secondo libro, dedicato ai delitti contro la persona. Come si evince dalla nuova definizione il reato viene disciplinato in maniera diversa dal Codice Rocco, nel quale era collocato nel titolo IX dedicato ai reati contro la moralità pubblica e il buon costume. Un passo fondamentale è stato l’introduzione del d.l. n. 11/2009 intitolato: “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, convertito con la l. 23.04.2009, n.38, introducendo, tra i “delitti contro la libertà morale” del nostro codice penale, il reato di stalking disciplinato dall’art. 612 bis c.p. Attraverso questa fattispecie, il legislatore ha voluto colmare un vuoto normativo in ambito di tutela della persona, da tempo segnalato, introducendo una norma finalizzata a reprimere quel complesso fenomeno che viene comunemente indicato con il termine anglosassone “stalking”.