criteri di deroga al limite minimo di presenza
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criteri di deroga al limite minimo di presenza
ISTITUTO SECONDARIO STATALE “C. DE TITTA” Liceo Linguistico, Pedagogico e Liceo delle Scienze Sociali 66034 L A N C I A N O (CH) CHPM010001- dist. scol. n.10 Tel.0872-713473-713175- Tel. –Fax 0872-714380 CRITERI DI DEROGA AL LIMITE MINIMO DI PRESENZA (Collegio dei docenti del 18 marzo 2011 verb. n 3) VISTO il DPR n.122/2009 “Regolamento della valutazione” che dispone: - art. 14 c.7 “A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.” Vista la Circolare n.20 del 4 marzo 2011 (Oggetto: validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009) Considerato che la competenza a stabilire tale limite è del Collegio dei docenti Accertato che la presenza a scuola viene rilevata dal docente in servizio tramite appello nominale e trasmessa, dagli uffici di segreteria, con sistema elettronico alla famiglia quotidianamente Preso atto che l’art. 2, c. 10 e l’art. 14, c. 7 del D.P.R. 122/09 prevedono esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale di lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio Tenuto conto che il monte ore annuale personalizzato dello studente è conteggiato moltiplicando le ore settimanali della classe del corso di studi frequentato per le 33 settimane di cui si compone l’anno scolastico. Monte ore annuale per ciascuna classe per l’a.s. 2010/11 classe prime seconde terze quarte quinte indirizzo Linguistico – Scienze umane – Scienze umane op. Ec. Soc. Linguistico – Psic-soc-pedagogico Scienze Sociali Linguistico Psic-soc-pedagogico Scienze Sociali Linguistico Psic-soc-pedagogico Scienze Sociali Linguistico Psic-soc-pedagogico Scienze Sociali Monte ore annuale Limite massimo di ore di assenze consentito per poter procedere alla valutazione dell’alunno (27 x 33) 891 223 (34 x 33) 1122 (30 x 33) 990 (35 x 33) 1155 (34 x 33) 1122 (30 x 33) 990 (35 x 33) 1155 (34 x 33) 1122 (30 x 33) 990 (35 x 33) 1155 (34 x 33) 1122 (30 x 33) 990 281 248 289 281 248 289 281 248 289 281 248 N.B. Per gli studenti non avvalentisi dell’IRC al limite massimo delle assenze consentite vanno sottratte 33 ore. In riferimento a quanto sopra, il Collegio dei Docenti, delibera i criteri di deroga al limite minimo di presenze previsto: • Assenze per motivi di salute riconducibili a patologie certificate dal medico di base o ASL e/o presidi ospedalieri che possano far prefigurare assenze prolungate e distribuite nel tempo anche in modo saltuario • Terapie e/o cure programmate • Donazioni di sangue • Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. • Lutto per perdita di parenti entro il secondo grado (fino a tre giorni per ogni evento) • Convocazioni da parte di organi giudiziari • Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987) • Rientro alla propria nazione, ai fini di perfezionamento di permessi di soggiorno, per gli studenti stranieri Stabilisce inoltre che le assenze continuative debbano essere documentate al momento del rientro dell’allievo nella comunità scolastica. Tale documentazione deve essere fornita all’ufficio di presidenza, protocollata ed inserita nel fascicolo personale dello studente. Le suddette documentazioni rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla ‘Privacy’ applicata nell’istituto. Chiarisce che l’assenza dalle lezioni curricolari dello studente oggetto della sanzione disciplinare della sospensione senza frequenza non debba incidere sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l’anno scolastico. Per gli studenti provenienti da altre istituzioni scolastiche e iscritti in questo Istituto nel corso dell’a.s., per la rilevazione del limite minimo di frequenza, vanno computate anche le assenze fatte registrare nella scuola di provenienza. L’istituzione scolastica comunica all’inizio dell’anno scolastico ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno e pubblica altresì all’albo della scuola le deroghe a tale limite previste dal Collegio dei docenti. Inoltre contestualmente alle valutazioni periodiche e finali saranno date informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate. Per il corrente anno scolastico saranno pubblicate all’albo, in tempi brevi, successivamente al Collegio odierno, il monte ore annuo complessivo di ciascuna classe e il limite minimo delle ore di presenza complessive di ciascuno alunno perché non sia pregiudicata la possibilità di procedere alla valutazione finale. Un aggiornamento della quantità di assenze accumulate sarà fornito contestualmente alla comunicazione della seconda valutazione intermedia. Dell’accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione alla classe successiva o all’esame sarà dato atto mediante redazione di apposito verbale da parte del Consiglio di classe.