criteri di deroga al limite minimo di presenza

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criteri di deroga al limite minimo di presenza
ISTITUTO SECONDARIO STATALE “C. DE TITTA”
Liceo Linguistico, Pedagogico e Liceo delle Scienze Sociali
66034 L A N C I A N O (CH)
CHPM010001- dist. scol. n.10 Tel.0872-713473-713175- Tel. –Fax 0872-714380
CRITERI DI DEROGA AL LIMITE MINIMO DI PRESENZA
(Collegio dei docenti del 18 marzo 2011 verb. n 3)
VISTO il DPR n.122/2009 “Regolamento della valutazione” che dispone:
- art. 14 c.7 “A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola
secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello
relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno
studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.
Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto
previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale
deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque,
che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di
procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite
minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione
dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di
ciclo.”
Vista la Circolare n.20 del 4 marzo 2011 (Oggetto: validità dell’anno scolastico per la
valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR
122/2009)
Considerato che la competenza a stabilire tale limite è del Collegio dei docenti
Accertato che la presenza a scuola viene rilevata dal docente in servizio tramite appello
nominale e trasmessa, dagli uffici di segreteria, con sistema elettronico alla famiglia
quotidianamente
Preso atto che l’art. 2, c. 10 e l’art. 14, c. 7 del D.P.R. 122/09 prevedono esplicitamente, come
base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale di
lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline, assumendo come orario di
riferimento quello curricolare e obbligatorio
Tenuto conto che il monte ore annuale personalizzato dello studente è conteggiato
moltiplicando le ore settimanali della classe del corso di studi frequentato per le 33 settimane di
cui si compone l’anno scolastico.
Monte ore annuale per ciascuna classe per l’a.s. 2010/11
classe
prime
seconde
terze
quarte
quinte
indirizzo
Linguistico – Scienze umane –
Scienze umane op. Ec. Soc.
Linguistico – Psic-soc-pedagogico
Scienze Sociali
Linguistico
Psic-soc-pedagogico
Scienze Sociali
Linguistico
Psic-soc-pedagogico
Scienze Sociali
Linguistico
Psic-soc-pedagogico
Scienze Sociali
Monte ore annuale
Limite massimo di ore
di assenze consentito
per poter procedere alla
valutazione dell’alunno
(27 x 33) 891
223
(34 x 33) 1122
(30 x 33) 990
(35 x 33) 1155
(34 x 33) 1122
(30 x 33) 990
(35 x 33) 1155
(34 x 33) 1122
(30 x 33) 990
(35 x 33) 1155
(34 x 33) 1122
(30 x 33) 990
281
248
289
281
248
289
281
248
289
281
248
N.B.
Per gli studenti non avvalentisi dell’IRC al limite massimo delle assenze consentite
vanno sottratte 33 ore.
In riferimento a quanto sopra, il Collegio dei Docenti, delibera i criteri di deroga al limite minimo
di presenze previsto:
• Assenze per motivi di salute riconducibili a patologie certificate dal medico di base o ASL
e/o presidi ospedalieri che possano far prefigurare assenze prolungate e distribuite nel
tempo anche in modo saltuario
• Terapie e/o cure programmate
• Donazioni di sangue
• Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute
dal C.O.N.I.
• Lutto per perdita di parenti entro il secondo grado (fino a tre giorni per ogni evento)
• Convocazioni da parte di organi giudiziari
• Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il
sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la
Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei
rapporti tra Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa
stipulata il 27 febbraio 1987)
• Rientro alla propria nazione, ai fini di perfezionamento di permessi di soggiorno, per gli
studenti stranieri
Stabilisce inoltre che le assenze continuative debbano essere documentate al momento del
rientro dell’allievo nella comunità scolastica. Tale documentazione deve essere fornita all’ufficio
di presidenza, protocollata ed inserita nel fascicolo personale dello studente. Le suddette
documentazioni rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa
sulla ‘Privacy’ applicata nell’istituto.
Chiarisce che l’assenza dalle lezioni curricolari dello studente oggetto della sanzione
disciplinare della sospensione senza frequenza non debba incidere sul computo complessivo
delle ore di lezione perse durante l’anno scolastico.
Per gli studenti provenienti da altre istituzioni scolastiche e iscritti in questo Istituto nel corso
dell’a.s., per la rilevazione del limite minimo di frequenza, vanno computate anche le assenze
fatte registrare nella scuola di provenienza.
L’istituzione scolastica comunica all’inizio dell’anno scolastico ad ogni studente e alla sua
famiglia il relativo orario personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da
assicurare per la validità dell’anno e pubblica altresì all’albo della scuola le deroghe a tale limite
previste dal Collegio dei docenti. Inoltre contestualmente alle valutazioni periodiche e finali
saranno date informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile
avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.
Per il corrente anno scolastico saranno pubblicate all’albo, in tempi brevi,
successivamente al Collegio odierno, il monte ore annuo complessivo di ciascuna classe
e il limite minimo delle ore di presenza complessive di ciascuno alunno perché non sia
pregiudicata la possibilità di procedere alla valutazione finale. Un aggiornamento della
quantità di assenze accumulate sarà fornito contestualmente alla comunicazione della
seconda valutazione intermedia.
Dell’accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione
alla classe successiva o all’esame sarà dato atto mediante redazione di apposito verbale da
parte del Consiglio di classe.