lavoro a domicilio - Città dei Mestieri
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lavoro a domicilio legge 92/2012 > tipologia Il lavoro a domicilio è una particolare tipologia di contratto di lavoro, nella quale la prestazione di lavoro è resa al domicilio del lavoratore, o in locali di si abbia la disponibilità. Si tratta di una particolare forma di contratto, cosiddetto “decentrato”, caratterizzato dal fatto che la prestazione viene eseguita fuori dai locali dell’azienda. Il contratto di lavoro a domicilio può soddisfare sia l'interesse dell'impresa di realizzare l'opportuno decentramento di talune attività, sia l'interesse del lavoratore di prestare la propria attività lavorativa in un luogo di sua convenienza e scelta. Il lavoro a domicilio viene preso in considerazione dall'articolo 2128 del codice civile, che estende al suo ambito le norme sul lavoro nell'impresa quando compatibili. Il lavoratore a domicilio ha un vincolo di subordinazione “attenuata” nei confronti del datore di lavoro, e presta la sua opera con determinata caratteristiche: o esegue il lavoro personalmente, o eventualmente con l’aiuto di membri della propria famiglia, ma non si serve di manodopera salariata o di apprendisti o rispetta le istruzioni dell’imprenditore sulle modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere o può utilizzare materie prime proprie o dell’imprenditore o custodisce il segreto sul modello di lavoro affidatogli o si astiene dall'eseguire lavori in proprio o per conto di terzi in concorrenza con il datore di lavoro. > soggetti coinvolti I soggetti coinvolti sono: o il lavoratore o il datore di lavoro La legge prevede che i lavoratori a domicilio devono iscriversi in un apposito registro tenuto a cura dei Centri per l'impiego. I datori di lavoro che vogliono avvalersi di lavoratori a domicilio devono iscriversi in un apposito "registro dei committenti", tenuto dalle Direzioni provinciali del lavoro. > modalità di applicazione Vista la particolarità del contratto di lavoro, non si applica la disciplina dell’orario di lavoro; anche per quanto riguarda le ferie e le festività non vengono applicate le norme dei lavoratori subordinati. Il lavoro concretamente svolto dal prestatore risulta da un apposito registro aziendale (in cui vengono riportate le commesse) e da un libretto personale di controllo, tenuto dal lavoratore, in cui sono annotate le singole consegne, il tipo di lavoro da eseguire, la qualifica del prestatore, la misura della retribuzione, le eventuali maggiorazioni. Il contratto di lavoro a domicilio si può applicare in tutti i casi in cui il ciclo di produzione prevede una o più fasi del processo scorporabili e realizzabili al di fuori dell’azienda. Nella pratica, viene essenzialmente utilizzato nel settore manifatturiero. La legge non consente l’utilizzo di questo contratto di lavoro nei seguenti casi: o quando l’attività comporta l’uso di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari; o quando l’azienda ha provveduto nell’ultimo anno a licenziamenti o sospensioni per programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. luglio 2012 lavoro a domicilio legge 92/2012 > retribuzione e regime previdenziale Il lavoratore a domicilio non viene retribuito in base alle ore lavorate, ma in proporzione alla quantità di prodotto reso, in base alle tariffe di cottimo pieno previste dai contratti collettivi nazionali della categoria di riferimento. Se il contratto collettivo non prevede le tariffe di cottimo, la legge dispone che esse siano determinate da una Commissione (a composizione mista lavoratori - datori di lavoro) istituita presso le Direzioni regionali del lavoro. Anche se non si applica la disciplina dell’orario di lavoro, delle ferie e delle festività, i CCNL di categoria, prevedono per i lavoratori a domicilio una maggiorazione retributiva, che vale come indennità sostitutiva per il lavoro festivo, le ferie, la gratifica natalizia e il trattamento di fine rapporto. Al lavoratore a domicilio spetta, inoltre, un rimborso spese per l'uso di macchine, locali, energia ed accessori Per i lavoratori a domicilio vale l’intero sistema di assicurazioni obbligatorie valido per i lavoratori dipendenti (trattamenti pensionistici, malattia, infortuni e malattie professionali, congedi matrimoniali, assegni familiari, disoccupazione e mobilità, etc.). Fa eccezione la cassa integrazione ordinaria e straordinaria. I contributi sono calcolati sulle retribuzioni effettivamente percepite. > riferimenti normativi o o o o Art. 2128 cod. civ. L. 877/73: Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio L. 858/80: Interpretazione autentica e modificazione dell'art. 1 della L. 18 dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio Legge 92/2012 luglio 2012