lavoro a domicilio - Città dei Mestieri

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lavoro a domicilio - Città dei Mestieri
lavoro a domicilio
legge 92/2012
> tipologia
Il lavoro a domicilio è una particolare tipologia di contratto di lavoro, nella quale la
prestazione di lavoro è resa al domicilio del lavoratore, o in locali di si abbia la
disponibilità.
Si tratta di una particolare forma di contratto, cosiddetto “decentrato”, caratterizzato dal
fatto che la prestazione viene eseguita fuori dai locali dell’azienda.
Il contratto di lavoro a domicilio può soddisfare sia l'interesse dell'impresa di realizzare l'opportuno
decentramento di talune attività, sia l'interesse del lavoratore di prestare la propria attività lavorativa
in un luogo di sua convenienza e scelta. Il lavoro a domicilio viene preso in considerazione dall'articolo
2128 del codice civile, che estende al suo ambito le norme sul lavoro nell'impresa quando compatibili.
Il lavoratore a domicilio ha un vincolo di subordinazione “attenuata” nei confronti del datore di lavoro,
e presta la sua opera con determinata caratteristiche:
o esegue il lavoro personalmente, o eventualmente con l’aiuto di membri della propria famiglia, ma
non si serve di manodopera salariata o di apprendisti
o rispetta le istruzioni dell’imprenditore sulle modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti
del lavoro da svolgere
o può utilizzare materie prime proprie o dell’imprenditore
o custodisce il segreto sul modello di lavoro affidatogli
o si astiene dall'eseguire lavori in proprio o per conto di terzi in concorrenza con il datore di lavoro.
> soggetti coinvolti
I soggetti coinvolti sono:
o il lavoratore
o il datore di lavoro
La legge prevede che i lavoratori a domicilio devono iscriversi in un apposito registro
tenuto a cura dei Centri per l'impiego. I datori di lavoro che vogliono avvalersi di
lavoratori a domicilio devono iscriversi in un apposito "registro dei committenti", tenuto dalle
Direzioni provinciali del lavoro.
> modalità di applicazione
Vista la particolarità del contratto di lavoro, non si applica la disciplina dell’orario di lavoro;
anche per quanto riguarda le ferie e le festività non vengono applicate le norme dei
lavoratori subordinati.
Il lavoro concretamente svolto dal prestatore risulta da un apposito registro aziendale (in
cui vengono riportate le commesse) e da un libretto personale di controllo, tenuto dal
lavoratore, in cui sono annotate le singole consegne, il tipo di lavoro da eseguire, la qualifica
del prestatore, la misura della retribuzione, le eventuali maggiorazioni.
Il contratto di lavoro a domicilio si può applicare in tutti i casi in cui il ciclo di produzione
prevede una o più fasi del processo scorporabili e realizzabili al di fuori dell’azienda. Nella
pratica, viene essenzialmente utilizzato nel settore manifatturiero.
La legge non consente l’utilizzo di questo contratto di lavoro nei seguenti casi:
o quando l’attività comporta l’uso di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la
salute o la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari;
o quando l’azienda ha provveduto nell’ultimo anno a licenziamenti o sospensioni per
programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.
luglio 2012
lavoro a domicilio
legge 92/2012
> retribuzione e regime previdenziale
Il lavoratore a domicilio non viene retribuito in base alle ore lavorate, ma in proporzione alla
quantità di prodotto reso, in base alle tariffe di cottimo pieno previste dai contratti collettivi
nazionali della categoria di riferimento. Se il contratto collettivo non prevede le tariffe di
cottimo, la legge dispone che esse siano determinate da una Commissione (a composizione
mista lavoratori - datori di lavoro) istituita presso le Direzioni regionali del lavoro.
Anche se non si applica la disciplina dell’orario di lavoro, delle ferie e delle festività, i CCNL di
categoria, prevedono per i lavoratori a domicilio una maggiorazione retributiva, che vale
come indennità sostitutiva per il lavoro festivo, le ferie, la gratifica natalizia e il trattamento
di fine rapporto.
Al lavoratore a domicilio spetta, inoltre, un rimborso spese per l'uso di macchine, locali,
energia ed accessori
Per i lavoratori a domicilio vale l’intero sistema di assicurazioni obbligatorie valido per i
lavoratori dipendenti (trattamenti pensionistici, malattia, infortuni e malattie professionali,
congedi matrimoniali, assegni familiari, disoccupazione e mobilità, etc.). Fa eccezione la
cassa integrazione ordinaria e straordinaria. I contributi sono calcolati sulle retribuzioni
effettivamente percepite.
> riferimenti normativi
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Art. 2128 cod. civ.
L. 877/73: Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio
L. 858/80: Interpretazione autentica e modificazione dell'art. 1 della L. 18 dicembre 1973, n.
877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio
Legge 92/2012
luglio 2012