“omogeneizzazioni” e indennita` di colonnelli e generali. e` urgente

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“omogeneizzazioni” e indennita` di colonnelli e generali. e` urgente
“OMOGENEIZZAZIONI” E INDENNITA’ DI COLONNELLI E GENERALI. E’
URGENTE RIVEDERE LA STRUTTURA RETRIBUTIVA DEL COMPARTO, UN
ANACRONISMO CHE MORTIFICA CHI MERITA E PREMIA CHI “CAMPA DI
RENDITA”– di Gianluca Taccalozzi
martedì 24 marzo 2015
Pubblichiamo una manifestazione del pensiero di Gianluca Taccalozzi,
componente del direttivo nazionale di FICIESSE e del CoCeR Gdf; il titolo è della redazione del
sito.
Una recentissima interrogazione parlamentare del M5S ha evidenziato l’irragionevolezza della c.d.
“omogeneizzazione stipendiale” dei ruoli direttivi delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.
Contemporaneamente la RGS ha accordato l’esclusione “ex post” dal blocco stipendiale delle
indennità “perequativa” e di “posizione” del personale dirigenziale ed il conseguente
riconoscimento dei relativi arretrati a far data dal 01.01.2011.
Aldilà del facile populismo che impera in rete, queste due circostanze evidenziano quanto sia
necessario ed urgente rivedere l’intera struttura retributiva del comparto sicurezza e difesa. Una
struttura anacronistica e disallineata rispetto al resto del pubblico impiego e del lavoro
privato, che mortifica chi merita (“fesso”) e premia chi “campa di rendita” (“furbo”).
Partiamo dalla questione “omogeneizzazione”. L’istituto riconosce al personale della categoria
“Ufficiali” il trattamento economico dirigenziale dopo una certa anzianità, a prescindere dalla
posizione ricoperta e dalle funzione svolta. La logica di fondo è: “anche se non sei stato promosso
(perché non possiamo promuovere tutti) ti retribuisco come se lo fossi stato”. Una logica
“irragionevole” che si rinviene anche nella struttura retributiva dei ruoli non direttivi, sotto forma
di assegni parametrali legati all’anzianità e scollegati dal grado: App. sc. + 8, Brig Capo + 8, Mar.
Capo + 10, ecc., Mar. A. + 8. Non si tratta, quindi, di un privilegio o di una prerogativa del
ruolo “Ufficiali”, ma di una criticità che investe l’intero sistema retributivo del comparto.
Passiamo alla questione “perequativa/posizione”. Queste tipologie di indennità sono state
riconosciute al personale dirigente del comparto alla fine degli anni novanta, con l’obiettivo
perequare il loro trattamento economico a quello del resto della dirigenza del pubblico impiego (nel
frattempo esploso a seguito della c.d. “privatizzazione”). Esse rappresentano, di fatto, il paradigma
delle c.d. “indennità di sedia” del pubblico impiego privatizzato e premiano la funzione
(sostanza) e non il grado (forma).
Ebbene, nel pubblico impiego privatizzato questo tipo di indennità (essendo correlate alla
funzione) non sono mai state assoggettate al blocco stipendiale. La sentenza della Corte
Costituzionale 304 del 2013 ha chiarito che le indennità in questione non erano da considerare
incluse nel blocco stipendiale di cui al d.l. n. 78/2010. Da qui lo sblocco e gli arretrati.
Ora. Si può considerare intempestivo e contraddittorio l’atteggiamento delle amministrazioni del
comparto. Si può considerare un’ingiustizia il fatto che per tre anni queste indennità sono state
parzialmente ristorate utilizzando fondi destinati al riordino dei ruoli non dirigenziali. Si può
criticare il fatto che non sia stato ricompreso nello sblocco anche l’assegno di valorizzazione
dirigenziale di Maggiori/Ten Col.. Si può concordare sul fatto che le amministrazioni abbiano
seguito la vicenda con un’attenzione ed un’intensità “particolare”. Si fa però fatica ad affermare che
la soluzione sia illegittima o forzata. Una soluzione che dimostra, una volta di più, come le
indennità correlate alla funzionesono oggi molto più “spendibili” rispetto a quelle legate alla
mera anzianità.
Non a caso, anche per quanto attiene al personale non dirigente, l’unica forma di retribuzione
esclusa dal blocco è stata quella legata ai c.d. “fondi efficienza”.
Gianluca Taccalozzi