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Gli interventi per la prevenzione del rischio sismico Una guida completa all'attivazione dei contributi previsti dalla L. 77/2009, dopo che l'Ordinanza 4007/2012 ha attivato anche l'annualità 2011 ed individuato gli interventi, gli obiettivi, le modalità e le procedure. Indagini di microzonazione sismica; interventi di rafforzamento locale, miglioramento sismico, demolizione e ricostruzione; entità e ripartizione dei contributi. A cura di Piero de Paolis L ’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29/02/2012, n. 4007, ha disciplinato i contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico stanziati dall’art. 11 del D.L. 39/2009, con riferimento all’annualità 2011. Si rammenta invece che la regolamentazione riferita all’annualità 2010 è contenuta nella precedente Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13/11/2010, n. 3907, che peraltro ricalca in maniera piuttosto fedele le regole per il 2011. Sempre con riferimento all’annualità 2010 si è poi provveduto al riparto delle risorse con il D.P.C.M. 10/10/2010 ed a meglio specificare alcune modalità di utilizzo dei fondi con il D.P.C.M. 21/01/2011. Questo contributo intende essere una guida pratica agli interventi che possono essere oggetto di contributo, le condizioni generali di ammissibilità, l’entità e la ripartizione dei finanziamenti. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Il citato art. 11 del D.L. 39/2009 ha istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico, autorizzando a tal fine nel periodo 2010-2016 la spesa complessiva di 965 mln di Euro, attivabili in base alla seguente articolazione temporale: 2010 44 2011 145,1 2012 195,6 2013 195,6 2014 195,6 2015 145,1 2016 44 Totale 965 L’intervento si inquadra nell’ambito delle disposizioni introdotte dalla Ord. P.C.M. 20/03/2003, n. 3274, la quale al comma 3 dell’art. 2 ha previsto l’obbligo di verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorità per edifici ed opere situate nelle zone sismiche 1 e 2. L’art. 2, comma 4, della medesima Ordinanza ha inoltre demandato l’individuazione, per quanto di competenza statale, delle tipologie di edifici ed opere aventi le caratteristiche sopra descritte nonché la stesura delle indicazioni per le relative verifiche tecniche da realizzare, ad un provvedimento del DiparBollettino di Legislazione Tecnica 4/2012 — 333 Protezione civile timento della Protezione Civile, emanato con il successivo D.P.C.M. 21/10/2003, n. 3685. L’individuazione degli edifici e delle opere di competenza regionale interessati dalle verifiche sismiche è stata invece effettuata con Delibere emanate da ciascuna Regione. Infine l’art. 13 della Ord. P.C.M. 19/01/2010, n. 3843 ha istituito una apposita Commissione allo scopo di definire gli obiettivi ed i criteri per l’individuazione degli interventi per la prevenzione del rischio sismico. I criteri qualificanti emersi all’esito del lavoro della suddetta Commissione, la quale ha in primo luogo stabilito la possibilità di finanziare interventi sia su edifici privati che su strutture ed infrastrutture pubbliche, sono riportati nell’Allegato 1 all’Ordinanza 4007/2012. CONDIZIONI GENERALI PER L’AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO Gli interventi ammessi al finanziamento a valere sulle somme disponibili per il 2011, elencati dal comma 1 dell’art. 2 dell’Ordinanza 3907/2010 in commento, sono destinati unicamente ad edifici ed opere situati in Comuni nei quali l’accelerazione massima al suolo «ag» di cui all’Allegato 2, sub 2, sia superiore a 0,125g. Possono peraltro essere finanziati anche edifici ed opere di interesse strategico in Comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione che l’amplificazione sismica nel sito dell’opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi del D.M. 14/01/2008 e relativa Circolare 617/2009, determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto maggiore di 0,125g. Nell’allegato 7 sono riportati i valori di «ag», la data della prima classificazione sismica ed i periodi di non classificazione sismica dei Comuni con «ag» non inferiore a 0,125g. Ripartizione dei contributi tra le Regioni AI sensi dell’art. 3 il contributo viene ripartito fra le Regioni secondo i criteri determinati dall’Allegato 2 alla Ordinanza 4007/2012 in commento, il quale definisce le modalità per la ripartizione delle risorse, secondo criteri che privilegiano il maggiore rischio sismico delle strutture esposte, con l’obiettivo di ridurre la pericolosità in termini di vite umane. È invece acquisita al bilancio dello Stato la quota di contributo stabilita per le Province autonome di Trento e Bolzano. Ai sensi dell’art. 15 i contributi possono essere revocati qualora non impegnati dalle Regioni entro 12 mesi dalla relativa attribuzione. L’Allegato definisce in particolare la procedura finalizzata al calcolo di un Indice del rischio sismico annuo atteso per ciascun Comune, che determinerà a sua volta la graduatoria e la conseguente ripartizione delle risorse disponibili tra le Regioni, sulla base del prodotto del valore dell’indice medio normalizzato e l’entità del contributo complessivo disponibile. Successivamente le Regioni predispongono i programmi per la realizzazione degli interventi, in collaborazione con i Comuni i quali a loro volta trasmettono una proposta di priorità riferita agli edifici ricadenti nel proprio territorio. Sono considerati inoltre elementi di priorità, con riferimento agli interventi su strutture o infrastrutture pubbliche e su edifici privati, la posizione dell’edificio in prospicienza di una via di fuga prevista nei piani di emergenza provinciali o comunali, nonché l’appartenenza o comunque l’interferenza con la via di fuga stessa. AI sensi dell’art. 4, comma 2, è ritenuto prospiciente l’edificio la cui facciata sulla via di fuga abbia altezza superiore al doppio della distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga. Sono di seguito elencate ed illustrate le diverse linee di intervento ammesse al finanziamento. INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA La lettera a) dell’art. 2, comma 1, prevede «Indagini di microzonazione sismica», vale a dire la valutazione della pericolosità sismica locale attraverso l’individuazione di zone del territorio caratterizzate da comportamento sismico omogeneo. In sostanza la MS individua e caratterizza le zone stabili, le zone stabili suscettibili di amplificazione locale del moto sismico e le zone suscettibili di instabilità. Per le suddette indagini, il documento tecnico di riferimento è costituito dagli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13/11/2008 e disponibili sul nostro sito Internet. In funzione dei diversi contesti e dei diversi obiettivi, secondo quanto si legge del documento tecnico 334 — Bollettino di Legislazione Tecnica 4/2012 Protezione civile sopra citato, gli studi di MS possono essere effettuati a vari livelli di approfondimento, con complessità ed impegno crescenti, passando dal livello 1 fino al livello 3. Il finanziamento previsto per questa linea di interventi dal provvedimento in esame è destinato allo svolgimento di studi di microzonazione sismica almeno di Livello 1, definito come un livello propedeutico ai veri e propri studi di MS, in quanto consiste in una raccolta di dati preesistenti, elaborati per suddividere il territorio in microzone qualitativamente omogenee rispetto alle fenomenologie descritte al punto 1.5 degli Indirizzi tecnici. Il supporto ed il monitoraggio su scala nazionale gli studi di microzonazione sismica è effettuato dalla apposita Commissione Tecnica, operante a titolo gratuito presso il Dipartimento della Protezione Civile, costituita e composta ai sensi del comma 7 dell’art. 5 della precedente Ordinanza 3907/2010. Si rammenta che in conseguenza dell’istituzione della suddetta Commissione ha cessato la propria attività la Commissione già istituita dall’art. 1, comma 13, della citata Ord. P.C.M. 3843/2010. Entità e ripartizione dei contributi Ai sensi dell’art. 16, per l’annualità 2011 il contributo destinato ad indagini di microzonazione sismica ammonta a 10 mln di Euro, che saranno gestiti dalle Regioni. I contributi sono dunque concessi alle Regioni ed agli Enti locali, previo cofinanziamento della relativa spesa da parte dei suddetti enti in misura non inferiore al 40%, sulla base della individuazione, che dovrà avvenire a cura delle medesime Regioni con proprio provvedimento, sentiti gli Enti locali, dei territori nei quali è prioritaria la realizzazione dei suddetti studi. Il provvedimento definisce anche le condizioni minime per lo svolgimento degli studi, avuto riguardo alla predisposizione ed all’attuazione degli strumenti urbanistici, individuando le modalità per il recepimento all’interno degli stessi degli studi effettuati. Sono escluse dagli studi di microzonazione sismica le zone che incidono su Aree Naturali Protette, Siti di Importanza Comunitaria, Zone di Protezione Speciale ed Aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni che rispondano ai requisiti elencati ai commi 4 e 5 dell’art. 5 dell’Ordinanza in commento. L’art. 7 riporta una tabella contenente l’entità dei contributi, non comprendenti il cofinanziamento da parte degli enti locali, per lo svolgimento degli interventi di microzonazione sismica, previsti in misura crescente in funzione della popolazione residente, da un minimo di 7.200 Euro per i comuni con meno di 2.500 abitanti ad un massimo di 21.600 Euro per quelli con oltre 100.000 abitanti. L’entità dei contributi riportati nella Tabella dell’art. 7 è raddoppiata per lo svolgimento di studi di microzonazione sismica di livello 3, in presenza delle condizioni elencate al comma 2 del medesimo art. 7. INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE, MIGLIORAMENTO SISMICO, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE Gli interventi in questione possono essere eseguiti sia su edifici strategici (art. 2, comma 1, lettera b), dell’Ordinanza 4007/2012) ed opere infrastrutturali che su edifici privati (art. 2, comma 1, lettera c), dell’Ordinanza 4007/2012), e sono definiti e regolamentati dagli articoli 9 e 11 della medesima Ordinanza. Ai sensi del comma 1 dell’art. 11 non possono essere concessi contributi per interventi delle tipologie in questione su: — edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4; — edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati; — edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole. Definizione degli interventi Gli interventi di rafforzamento locale, per i quali non è prevista la verifica globale della struttura, sono finalizzati a ridurre o eliminare comportamenti di singoli elementi o parti strutturali che possano dare luogo a condizioni di fragilità o innescare collassi locali. Per i suddetti interventi, tra i quali rientrano quelli elencati al comma 2 dell’art. 9, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte interessata non venga variato in maniera significativa all’esito dell’intervento, ed inoltre che l’edificio non presenti carenze strutturali gravi, tali da precludere il conseguimento, tramite l’intervento di rafforzamento locale, di un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso. La verifica dell’asBollettino di Legislazione Tecnica 4/2012 — 335 Protezione civile senza delle suddette carenze strutturali gravi, che giustifica dunque il ricorso ad interventi di rafforzamento locale, prevede il rispetto di tutte le condizioni elencate dall’Allegato 5 all’Ordinanza 4007 in commento. Gli interventi di miglioramento sismico, per i quali è prevista la valutazione prima e dopo l’intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto tra capacità e domanda pari al 60%, ed in ogni caso un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all’adeguamento sismico. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche, e con gli stessi parametri edilizi dell’edificio preesistente. Sono peraltro fatti salvi i casi in cui la normativa vigente ammette interventi di sostituzione edilizia in deroga a quanto sopra riportato, come ad esempio accade in molte leggi regionali sul Piano Casa. Interventi su edifici strategici e su opere infrastrutturali Gli interventi di rafforzamento locale, miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione possono essere eseguiti, ai sensi della lettera b) dell’art. 2, comma 1, su edifici ed opere di cui all’art. 2, comma 3 della Ord. P.C.M. 3274/2003. Si tratta dunque di edifici di interesse strategico, opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con esclusione degli edifici scolastici, per i quali sono disponibili altri contributi pubblici, ad eccezione di quelli che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche. Per questi interventi il costo convenzionale di intervento, che comprende i costi delle finiture e degli impianti strettamente connessi all’esecuzione delle opere infrastrutturali, è definito dall’art. 8 e riportato nella tabella che segue. Importo per mc lordo di edificio Importo per mq lordo di impalcato di ponte Rafforzamento locale 100 Euro 300 Euro Miglioramento sismico 150 Euro 450 Euro Demolizione e ricostruzione 200 Euro 600 Euro Tipologia di intervento Interventi su edifici privati La lettera c) dell’art. 2, comma 1, prevede interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o di demolizione e ricostruzione, di edifici privati di cui al comma 4 dell’art. 2, il quale a sua volta esclude gli edifici di cui all’art. 51 del D.P.R. 380/2001 (immobili eseguiti abusivamente in zone alluvionali ed immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria). Per una più puntuale definizione di «edificio» ai fini della fruizione dei contributi, si faccia riferimento a quanto riportato nell’Allegato 6. Di estrema rilevanza a tale proposito il ruolo del progettista, che dovrà valutare, in caso di edifici non isolati ma facenti parte di aggregati strutturali più ampi, il livello di reciproca interazione, definendo in base a questo l’unità minima di intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale. Entità e ripartizione dei contributi Ai sensi dell’art. 16, per l’annualità 2010 il contributo destinato ad interventi di rafforzamento locale, miglioramento sismico, demolizione e ricostruzione ammonta a 130 mln di Euro complessivi, comprendenti quindi sia gli interventi a beneficio di edifici privati che quelli su edifici di interesse strategico. Interventi su edifici strategici e su opere infrastrutturali Quanto agli interventi su edifici strategici e su opere infrastrutturali, la selezione è affidata alle Regioni sulla base dei programmi di cui all’art. 3, comma 3, e degli esiti delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell’Ordinanza 3274/2003. Le Regioni sono altresì chiamate a coordinarsi in modo da garantire omogeneità nei criteri di selezione degli interventi e nelle verifiche tecniche eseguite. 336 — Bollettino di Legislazione Tecnica 4/2012 Protezione civile Il contributo è stabilito in misura pari ad una quota del costo convenzionale di intervento di cui sopra, espresso in termini di rapporto tra capacità e domanda secondo il criterio riportato dall’art. 10. Interventi su edifici privati Quanto agli interventi su edifici privati, il contributo viene ripartito fra le Regioni secondo i criteri determinati dall’Allegato 2 alla Ordinanza 4007/2012 in commento, al quale si è già fatto riferimento. Secondo quanto disposto dal comma 5 dell’art. 2, per il 2011 le Regioni possono attivare le risorse per interventi su edifici privati, con le modalità sopra descritte, entro un minimo del 20% ed un massimo del 40% del finanziamento complessivo loro assegnato. Le Regioni che usufruiscono di un finanziamento inferiore a 2 mln di Euro hanno facoltà di non attivare i contributi per gli interventi su edifici privati. Le Regioni a loro volta dovranno definire i criteri per attivare le risorse nei singoli Comuni, i quali, nei limiti delle risorse loro assegnate, predisporranno i bandi, per consentire ai cittadini che intendano aderire all’iniziativa di presentare la richiesta di incentivo secondo la modulistica riportata nell’Allegato 4. Le richieste di contributo sono registrate dai Comuni e trasmesse alle Regioni, che provvedono ad inserirle in apposite graduatorie di priorità, tenendo conto degli elementi e dei criteri riportati nell’Allegato 3. Successivamente i soggetti collocati utilmente nella graduatoria dovranno presentare un progetto di intervento a firma di un professionista abilitato ed iscritto all’Albo, entro le seguenti scadenze: — 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria per gli interventi di rafforzamento locale; — 180 giorni dalla pubblicazione della graduatoria per gli interventi di miglioramento sismico e di demolizione e ricostruzione. Il progetto sarà poi sottoposto allo sportello unico per il rilascio del permesso di costruire, con applicazione delle procedure di vigilanza e di controllo previste dal D.P.R. 380/2001 e dalle norme regionali conseguentemente emanate. In ogni caso la misura massima per singolo edificio del contributo, che deve essere destinato unicamente ad interventi sulle parti strutturali, è quella riportata nella tabella che segue. Importo per mq di superficie lorda coperta Max per le abitazioni Max per altri immobili Rafforzamento locale 100 Euro 20.000 Euro 10.000 Euro Miglioramento sismico 150 Euro 30.000 Euro 15.000 Euro Demolizione e ricostruzione 200 Euro 40.000 Euro 20.000 Euro Tipologia di intervento La superficie cui si fa riferimento per la determinazione del contributo è quella risultante alla data di emanazione dell’Ordinanza in commento, con esclusione quindi degli eventuali ampliamenti consentiti nell’ambito del Piano Casa, che sono a totale carico del proprietario. Nel caso in cui la ricostruzione preveda una superficie inferiore a quella originaria, l’incentivo viene calcolato con riferimento a detta superficie inferiore. I contributi sono concessi dalle Regioni con il versamento di somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori, al raggiungimento di un valore pari al 30% ed al 70% del complesso delle opere strutturali previste, ed al completamento dei lavori (Allegato 6, punto 4). Nel caso peraltro in cui le opere richiedano il collaudo statico, la rata finale verrà erogata al momento della presentazione del relativo certificato. I prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori non devono essere superiori a quanto previsto dai prezzari regionali. Gli interventi devono iniziare entro 30 giorni dalla data in cui viene comunicata l’approvazione del progetto e del relativo contributo, e devono essere completati entro: — 270 giorni per gli interventi di rafforzamento locale; — 360 giorni per gli interventi di miglioramento sismico; — 450 giorni per gli interventi di demolizione e ricostruzione. La conclusione dei lavori è certificata dal direttore dei lavori. In caso di superamento dei termini di conclusione la ditta appaltatrice è soggetta all’applicazione di una penale, definita nel contratto in misura non superiore all’1% del corrispettivo per ciascuna settimana di ritardo. Bollettino di Legislazione Tecnica 4/2012 — 337 Protezione civile ALTRI INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI La lettera d) dell’art. 2, comma 1, prevede infine altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione, anche afferenti alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani di protezione civile. L’individuazione degli interventi finanziabili nell’ambito di questa tipologia, per la quale ai sensi dell’art. 16 è stanziata la somma complessiva di 4 mln di Euro, è effettuata dal Dipartimento della protezione Civile, sentito il Presidente della Regione interessata. RIFERIMENTI NORMATIVI Tutti i provvedimenti sono consultabili sulla Banca dati normativa on line. ESTREMI TITOLO B.U.R./G.U. Ord. P.C.M. 13/11/2010, n. 3907 Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico. B.U.R. Umbria 03/02/2010, n. 6 Ord. P.C.M. 29/02/2012, n. 4007 Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. B.U.R. Umbria 05/08/2010, n. 36 D.P.C.M. 21/01/2011 Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 - Regolamentazione dell'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2010 n. 3907, concernente «altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico». B.U.R. Umbria Suppl. Ord. 21/09/2011, n. 1 D.P.C.M. 10/12/2010 Attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia di risorse finanziarie. B.U.R. Umbria 08/11/2004, n. 47 D.L. 28/04/2009, n. 39 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. B.U.R. Umbria 25/02/2004, n. 8 Ord. P.C.M. 19/01/2010, n. 3843 Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile. B.U.R. Umbria 11/04/1990, n. 15 Ord. P.C.M. 20/03/2003, n. 3274 Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica. B.U. R. Umbria P. I-II 19/05/1982, n. 28 D.P.C.M. 21/10/2003, n. 3685 Disposizioni attuative dell’art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica». B.U.R. Umbria 22/09/1981, n. 260 Circ. P.C.M. 22/04/2011 O.P.C.M. 3907 del 13/11/2010 e s.m.i. «Attuazione dell'articolo 11 del D.L. 28/04/2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/06/2009 n. 77», pubblicata in G.U. 01/12/2010 - Circolare esplicativa su quesiti e chiarimenti relativi agli studi di microzonazione sismica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). B.U.R. Umbria 30/07/2003, n. 31 Ord. P.C.M. 08/11/2011, n. 3977 Disposizioni urgenti di protezione civile. B.U.R. Umbria 24/12/2003, n. 54 Ord. P.C.M. 23/02/2011, n. 3925 Disposizioni urgenti di protezione civile. G.U. 29/08/1981, n. 257 338 — Bollettino di Legislazione Tecnica 4/2012