Circolare esplicativa assenze per malattia

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Circolare esplicativa assenze per malattia
Circolare esplicativa sull’art 71 del decreto legge 112
(Assenze per malattia) e decurtazioni stipendiali.
Aggiornata al 12 agosto 2008
Per tutti i documenti di riferimento www.anaaopiemonte.it
- sezione APPROFONDIMENTI/CONTRATTO
Decurtazioni stipendiali per assenza per malattia: Sull'argomento esiste un
parere dell'ARAN, richiesto da una amministrazione pubblica, per chiarire quali
siano le voci stipendiali da decurtare nei primi giorni di assenza.
Il parere dell’Aran
- Parere ARAN N. 795-21C7 (vedi il link), pur rinviando al
Dipartimento della Funzione Pubblica la esatta interpretazione del decreto, ricorda
quali sono le voci fondamentali e accessorie dello stipendio per i dipendenti
pubblici. Leggendo il parere si può verificare come la quantità di voci accessorie o
comunque delle indennità che non rientrano nel trattamento fondamentale sono
numerosissime.
La complicazione determinata da tale articolo trova origine nel fatto che i
dipendenti pubblici hanno buste paga estremamente difformi nella quantità di
voci stipendiali e nella loro consistenza monetaria. Per cui paradossalmente si
possono venire a determinare decurtazioni proporzionalmente maggiori in alcuni
dipendenti di un comparto rispetto ad un altro semplicemente per tale motivo e
indipendentemente dalla retribuzione percepita globalmente.
Su un articolo del Sole 24 Ore del 4 agosto (vedi link) viene esplicitata in una
tabella la situazione. Si va da oltre 400 euro netti per un Dirigente di un ente
locale fino a poche decine di euro per un assistente tecnico della Scuola con 21
anni di anzianità.
Sempre secondo i calcoli del Sole 24 ore, per un Primario con 25 anni di anzianità
la perdita netta è di 197 euro, per un medico con meno di 25 anni di anzianità di
107 euro e per un infermiere di 93 euro per 10 giorni di assenza per malattia
Sulla questione è intervenuto il Ministro Brunetta che ha diffuso una circolare con
la quale si chiariscono alcuni aspetti dell'art. 71.
Riassumiamo i punti più importanti:
1. Il
decreto,
anche
se
deve
essere
convertito
in
legge,
ha
efficacia
dal
26
giugno
2008.
Pertanto
le
decurtazioni
e
le
altre
disposizioni
contenute
nel
provvedimento
hanno
efficacia
immediata
2. La
norma
si
applica
ai
dipendenti
contrattualizzati
e
non
contrattualizzati
e
anche
ai
dipendenti
assunti
con
forme
di
impiego
flessibile
del
personale
3. Ad
esclusione
delle
eccezioni
(infortunio
sul
lavoro,
causa
di
servizio,
ricoveri
ospedalieri
ecc.)
la
decurtazione
nei
primi
10
giorni
di
malattia
comprende
tutte
le
voci
non
rientranti
nel
trattamento
fondamentale
che
sono:
tabellare,
tredicesima,
retribuzione
di
anzianità,
assegni
ad
personam,
retribuzione
di
posizione
fissa.
4. E’
fatto
obbligo
per
le
amministrazioni
fare
riferimento
alle
eventuali
definizioni
date
dai
CCNL
di
categoria
per
i
trattamenti
fondamentali
ed
accessori
5. I
contratti
collettivi,
come
specificato
nell’ultimo
comma
dell’art.
71,
non
possono
derogare
a
tali
disposizioni.
6. I
risparmi
non
sono
destinati
ad
incrementare
i
fondi
della
contrattazione
integrativa
ma
sono
economie
di
bilancio
7. Per
un
periodo
superiore
ai
dieci
giorni
di
malattia
o
in
occasione
di
un
terzo
evento
di
malattia
(di
qualsivoglia
durata
sia
stato
il
primo
e
il
secondo),
la
certificazione
di
malattia
va
rilasciata
esclusivamente
da
struttura
pubblica
(ovvero
da
medico
convenzionato
con
il
SSN).
Non
saranno
quindi
considerate
valide
certificazioni
rilasciate
da
liberi
professionisti
non
convenzionati.
8. La
visita
fiscale
è
sempre
obbligatoria
compatibilmente
con
le
esigenze
di
servizio
e
rimane
solo
una
finestra
di
un’ora
al
giorno
(dalle
13
alle
14)
in
cui
il
dipendente
non
è
soggetto
a
controllo.
Esso
però
è
esteso
dalle
8
alle
13
e
dalle
14
alle
20
di
tutti
i
giorni
anche
non
lavorativi
e
festivi.
Per quanto concerne le decurtazioni stipendiali dei medici, è utile richiamare l’art.
35 del CCNL 1998-2000 che illustrava le componenti fondamentali e accessorie
dello stipendio.
Nel trattamento fondamentale rientravano (vedi link inserito) :
1. Lo stipendio tabellare
2. L’indennità integrativa speciale
3. La retribuzione individuale di anzianità
4. L’indennità di specificità medica
5. La retribuzione di posizione minima – di parte fissa e variabile
6. Assegno personale
Nel trattamento accessorio invece rientrano:
1. La
retribuzione
di
posizione,
parte
variabile,
eccedente
il
minimo
contrattuale.
2. La retribuzione di risultato
3. La retribuzione collegata alle particolari condizioni di lavoro
4. Lo specifico trattamento economico, ove spettante,
5. Indennità di incarico di direzione di struttura complessa
Resta la questione della indennità di esclusività che non viene inclusa in nessuna
delle due categorie. Il problema rimane immutato con il CCNL 2002-2005 in
quanto (vedi link inserito) all’art. 33 la indennità di esclusività viene considerata
“elemento distinto della retribuzione”.
In altri termini tale indennità non rientrerebbe in nessuna delle due categorie e
cionondimeno essa è caratterizzata da elementi intrinseci che potrebbero farla
rientrare sia nel trattamento fondamentale (come l’indennità integrativa speciale)
che in quello accessorio. Quest’ultima possibilità è ipotizzabile per analogia in
quanto essa, con la possibilità di optare per la libera professione extramuraria, ha
le stesse caratteristiche della indennità di struttura complessa (che viene persa
con l’incarico connesso). Allo stesso modo però, per chi rimane in intramuraria,
l’indennità di esclusività non solo è fissa e ricorrente (ma questo non è garanzia di
connotazione
fondamentale)
ma
presenta
una
tipologia
di
progressione
“orizzontale” basata sulla anzianità (meno di 5 anni, tra 5 e 15 anni, oltre 15 anni)
che
è
ricompresa
fondamentale.
Allo
dalla
circolare
stato
attuale
dell’ARAN
molte
nel
trattamento
amministrazioni
economico
propendono
per
l’inclusione della indennità di esclusività tra le voci stipendiali da sottoporre a
decurtazione.
In definitiva vi alleghiamo l’elenco delle voci che verrebbero mantenute nei primi
10 giorni di malattia (trattamento fondamentale) e quelle che verrebbero invece
decurtate:
retribuzione
fondamentale
dirigenza
art.
33,
c.1,CCNL
3.11.2005
stipendio
tabellare
ria
retribuzione
di
posizione
minima
contrattuale
(
unificata
)
indennità
di
specificità
medico
‐
veterinaria
(
dirigenza
medica
)
assegni
personali,
ove
spettanti,
ai
sensi
delle
vigenti
norme
contrattuali
voci
retributive
oggetto
di
decurtazione
per
assenza
malattia
nei
primi
10
giorni
Dirigenza.
retribuzione
di
posizione
aziendale
comprensiva
anche
della
parte
residuale
(
differenza
sui
minimi
)
retribuzione
di
risultato
e
risorse
aggiuntive
indennità
Rx
medici
indennità
di
struttura
complessa
e
indennità
di
Dipartimento
specifico
trattamento
economico
ove
in
godimento
quale
assegno
personale
Art.
39,c.2,
CCNL
8.6.2000
per
SPTA
e
art.
38,
c.
3,
CCNL
8.6.2000
per
Dirigenza
Medica.
assegno
ad
personam
di
posizione
attribuito
ai
Primari
che
non
percepiscono
l'indennità
di
struttura
complessa.
indennità
di
esclusività
(
dir.
Medica
e
Sanit.
non
Medici
)
ATTENZIONE: La norma nasce per scoraggiare le assenze brevi. Come precisato
anche dal Sole 24 Ore (Le Guide Norme e Tributi del 13 agosto 2008), il
conteggio dei 10 giorni RIPARTE ALL’INIZIO DI OGNI PERIODO DI MALATTIA.
Se un dipendente, ad esempio, si assenta per 10 giorni, torna al lavoro e poi
si riassenta per altri 10 giorni, il trattamento integrativo che perde è pari a
quello di 20 giorni. Se invece l’assenza è di 20 giorni continuativi, il trattamento
integrativo perso è pari a 10 giorni.
Certificazioni: Dopo le richieste di interpretazione del comma 2 (giustificazione al
terzo evento o dopo 10 giorni di malattia) su quali fossero le “strutture pubbliche”
abbiamo visto che, nel testo della circolare del Dipartimento della Funzione
Pubblica (n. 7/2008 vd. Sopra) in tale ambito rientrava anche il medico di base,
sconfessando in un certo senso quanto prima affermato anche con dichiarazioni
stampa contro i “medici compiacenti” che certificavano le assenze per malattie.
Questa marcia indietro è stata determinata dall’enorme carico di lavoro che
sarebbe gravato sulle strutture sanitarie pubbliche tra cui i pronto soccorso.
Pertanto, malgrado alcuni organi di stampa ancora riportino informazioni errate,
la circolare spiega inequivocabilmente che in caso di episodi oltre i 10 giorni o in
caso di terzo evento:
“…..Ciò detto, la lettura della disposizione va operata nel più ampio quadro delle
norme costituzionali e dell’organizzazione dell’assistenza sanitaria delineata dal
d.lgs. n. 502 del 1992. Tale ottica conduce ad un’interpretazione che supera il
dato meramente testuale della disposizione, per cui deve ritenersi ugualmente
ammissibile la certificazione rilasciata dalle persone fisiche che comunque fanno
parte del Servizio in questione e, cioè, dai medici convenzionati con il Servizio
sanitario nazionale (art. 8 d.lgs. n. 502 del 1992), i quali in base alla convenzione
stipulata con le A.S.L. e all’Accordo collettivo nazionale vigente sono tenuti al
rilascio della certificazione (Accordo del 23 marzo 2005, art. 45). Anche in questo
caso la qualità del medico - ossia l’evidenza del rapporto con il Servizio sanitario
nazionale - dovrà risultare dalla certificazione. “
La spiegazione evidentemente non convince dato il tenore del comma 2 dell’art.
71:
“Nell’ipotesi del comma 2 per malattia protratta per un periodo superiore a 10
giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare
l’assenza
viene
giustificata
esclusivamente
mediante
certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica”
presentazione
di
Il testo della legge era pensato originariamente per non lasciare adito a dubbi: se
per situazioni con assenze sotto i 10 giorni e meno di tre episodi bastava il
medico convenzionato, inserire quel comma significava delegare ad altri la
certificazione nei casi ivi previsti. Con la circolare 7/2008 il Ministro sconfessa sé
stesso dato che, a questo punto, è ancora possibile che sia il medico
convenzionato a certificare (oltre ad essere paragonato a “struttura pubblica”, il
comma è del tutto pleonastico). Il problema più serio è che la circolare
interpretativa afferma “….per cui deve ritenersi ugualmente ammissibile la
certificazione rilasciata dalle persone fisiche che comunque fanno parte del
Servizio in questione e, cioè, dai medici convenzionati…”
Ora, se deve ritenersi ugualmente ammissibile, la problematica certificatoria non è
risolta affatto. Infatti, la circolare non esclude la struttura pubblica da tale
attività (e non avrebbe potuto in quanto chiaramente affermato nella legge)
per cui la certificazione di malattia potrebbe ricadere comunque ANCHE sui
DEA italiani.
Questioni di legittimità: Sono state sollevate perplessità sul comma 1 che
definisce le eccezioni verso le quali non verranno effettuate le decurtazioni
stipendiali. Essendo pacifico che il datore di lavoro deve conoscere la prognosi
della malattia ma non la diagnosi (per evidenti questioni di privacy e per una serie
di numerose leggi e sentenze) come farà il datore di lavoro a non effettuare la
decurtazione stipendiali ai casi ritenuti esenti se non potrà conoscere la diagnosi?
Sarà necessario nel caso far effettuare un ulteriore adempimento burocratico al
paziente con il quale una struttura pubblica (o il medico curante sotto la sua
responsabilità) dichiari che lo stato di malattia rientra tra i casi previsti dal
trattamento più favorevole?
Anche in questo caso la circolare non scioglie i dubbi in quanto ribadisce ciò che
in effetti appare scontato:
“…..Si coglie l’occasione per ricordare in questa sede che, in osservanza dei
principi della necessità e dell’indispensabilità che improntano la disciplina in
materia di trattamento dei dati personali, in linea generale (salvo specifiche
previsioni) le pubbliche amministrazioni non possono chiedere che sui certificati
prodotti a giustificazione dell’assenza per malattia sia indicata la diagnosi,
essendo sufficiente l’enunciazione della prognosi (si veda in proposito anche la
Delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 14 giugno 2007,
relativa a “Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per
finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico.”, pubblicata nel
Supplemento ordinario della G.u. del 13 luglio 2007, n. 161.). “
Nelle pieghe del decreto comunque viene esplicitamente affermato che:”…..Resta
il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o
dalle specifiche normative di settore per le assenze di per malattia dovute ad
infortuni sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day
hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie
salvavita.” (Art. 71, comma 1)
Per i dirigenti medici vi è questa previsione nei contratti collettivi. In particolare
trattasi dell’art. 9 del Contratto integrativo del CCNL 1998-2001 firmato il 10
febbraio 2004
Art. 9
Assenze per malattia
1. Dopo il comma 6 dell’art. 24 del CCNL 5 dicembre 1996 è inserito il seguente
comma : “6 bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed
altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’ufficio medico legale
dell’azienda
sanitaria
competente
per
territorio,
come
ad
esempio
l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV - AIDS
nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di
Karnosky), ai fini del presente articolo sono esclusi dal computo dei giorni di
assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital ed i
giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla
competente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata. In tali giornate il
dirigente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal comma 6, lett.
a). Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o
visite specialistiche, le aziende favoriscono un’idonea articolazione dell’orario di
lavoro, ove prevista, nei confronti dei soggetti interessati. La procedura per il
riconoscimento della grave patologia è attivata dal dirigente ed il beneficio
riconosciuto decorre dalla data della domanda di accertamento, ove l’esito sia
favorevole”.
Pertanto nel caso di patologie gravi l’azienda si astiene dal trattenere le somme di
cui all’art. 71 dato che è l’ufficio medico-legale dell’azienda sanitaria o il medico
competente a trasmettere i documenti che ne attestano la presenza. In caso di
infortunio sul lavoro inoltre, l’azienda viene ovviamente a conoscenza di tali
accadimenti anche in ossequio a varie disposizioni legislative e regolamentari.
ATTENZIONE: Cosi come è impostato l’articolo, la garanzia di non subire
decurtazioni per un episodio di ricovero o day hospital non si estende al periodo
di eventuale convalescenza. Per cui se un medico si facesse operare
chirurgicamente per una patologia qualsivoglia (che non rientri tra quelle
gravi), i primi 10 giorni di convalescenza subirebbero la decurtazione
prevista!
Ulteriori eccezioni (donatori di sangue): Dopo aver sollevato il caso dei donatori
di sangue, da parte delle associazioni più importanti, il Ministro Brunetta è
intervenuto dichiarando che sarà specificato come in tale caso non saranno
effettuate decurtazioni (vedi link articolo del Sole 24 Ore). Anche in questo caso si
attende una disposizione da emanare da parte del Ministero. Per ora i donatori di
sangue
rientrano
nel
gruppo
dei
soggetti
che
subiranno
penalizzazioni
economiche.
Destino dei risparmi: Le somme trattenute dalle varie voci stipendiali per le
assenza di malattia NON SONO REDISTRIBUITE ai dipendenti ma confluiscono in
un apposito capitolo per il miglioramento dei saldi di bilancio. Evidentemente i
fondi a cui fanno capo le voci stipendiali che vengono trattenute non subiscono
alcuna alterazione nell’anno successivo.
Discorso a parte merita invece il comma 5 dell’art. 71 che afferma che le assenze
per malattia confluirebbero invece nei fondi della contrattazione integrativa e
redistribuite ai dipendenti. Innanzitutto sono escluse le giornate di malattia che
costituiscono eccezione (vd. Sopra) e le altre assenze retribuite comprese i
congedi parentali (legge 53), le assenze per lutto, quelle relative alla legge 104
per i portatori di handicap grave per citazione a testimoniare e per l’espletamento
della funzione di giudice popolare. Dal combinato disposto del provvedimento si
evincerebbe evidentemente che AL NETTO delle decurtazioni relative ai primi 10
giorni di malattia, le risorse degli incentivi non verrebbero comunque erogate a
chi si assenta per malattia ma finirebbero per essere redistribuiti.
Quindi se in un anno l’azienda ha 10.000 giorni di malattia cosa dovrebbe
avvenire? Ad eccezione dei casi con trattamento più favorevole (patologie gravi ad
esempio) TUTTE le decurtazioni relative ai primi 10 giorni di malattia per
dipendente costituiscono risparmi di bilancio. I giorni di malattia oltre i primi 10
giorni per dipendente vanno a confluire (per la voce incentivi) nel fondo di
produttività e redistribuiti ai dipendenti. Evidentemente però le uniche risorse del
fondo incentivi che potrebbero essere redistribuite sono relative a dipendenti che
si sono assentati per periodi superiori a 10 giorni per episodio. Appare evidente
che la stragrande maggioranza delle giornate di malattia in capo a un dipendente
rientrino, nell’ambito dei 10 giorni per episodio e che quindi le risorse da
redistribuire siano praticamente nulle. Basti pensare ad esempio che i medici (tra i
meno assentesisti: circa 3 giornate di malattia all’anno a testa), avranno le
decurtazioni ma non genereranno alcuna risorsa aggiuntiva per gli altri colleghi.
NELLA SEZIONE VIDEO (SEZIONE NEWS NAZIONALI) E’ DISPONIBILE UN VIDEO
SUDDIVISO IN DUE PARTI SUL’ART. 71 DEL DECRETO LEGGE 112
Il
Segretario
regionale
Gabriele
Gallone