Circolare esplicativa assenze per malattia
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Circolare esplicativa assenze per malattia
Circolare esplicativa sull’art 71 del decreto legge 112 (Assenze per malattia) e decurtazioni stipendiali. Aggiornata al 12 agosto 2008 Per tutti i documenti di riferimento www.anaaopiemonte.it - sezione APPROFONDIMENTI/CONTRATTO Decurtazioni stipendiali per assenza per malattia: Sull'argomento esiste un parere dell'ARAN, richiesto da una amministrazione pubblica, per chiarire quali siano le voci stipendiali da decurtare nei primi giorni di assenza. Il parere dell’Aran - Parere ARAN N. 795-21C7 (vedi il link), pur rinviando al Dipartimento della Funzione Pubblica la esatta interpretazione del decreto, ricorda quali sono le voci fondamentali e accessorie dello stipendio per i dipendenti pubblici. Leggendo il parere si può verificare come la quantità di voci accessorie o comunque delle indennità che non rientrano nel trattamento fondamentale sono numerosissime. La complicazione determinata da tale articolo trova origine nel fatto che i dipendenti pubblici hanno buste paga estremamente difformi nella quantità di voci stipendiali e nella loro consistenza monetaria. Per cui paradossalmente si possono venire a determinare decurtazioni proporzionalmente maggiori in alcuni dipendenti di un comparto rispetto ad un altro semplicemente per tale motivo e indipendentemente dalla retribuzione percepita globalmente. Su un articolo del Sole 24 Ore del 4 agosto (vedi link) viene esplicitata in una tabella la situazione. Si va da oltre 400 euro netti per un Dirigente di un ente locale fino a poche decine di euro per un assistente tecnico della Scuola con 21 anni di anzianità. Sempre secondo i calcoli del Sole 24 ore, per un Primario con 25 anni di anzianità la perdita netta è di 197 euro, per un medico con meno di 25 anni di anzianità di 107 euro e per un infermiere di 93 euro per 10 giorni di assenza per malattia Sulla questione è intervenuto il Ministro Brunetta che ha diffuso una circolare con la quale si chiariscono alcuni aspetti dell'art. 71. Riassumiamo i punti più importanti: 1. Il decreto, anche se deve essere convertito in legge, ha efficacia dal 26 giugno 2008. Pertanto le decurtazioni e le altre disposizioni contenute nel provvedimento hanno efficacia immediata 2. La norma si applica ai dipendenti contrattualizzati e non contrattualizzati e anche ai dipendenti assunti con forme di impiego flessibile del personale 3. Ad esclusione delle eccezioni (infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricoveri ospedalieri ecc.) la decurtazione nei primi 10 giorni di malattia comprende tutte le voci non rientranti nel trattamento fondamentale che sono: tabellare, tredicesima, retribuzione di anzianità, assegni ad personam, retribuzione di posizione fissa. 4. E’ fatto obbligo per le amministrazioni fare riferimento alle eventuali definizioni date dai CCNL di categoria per i trattamenti fondamentali ed accessori 5. I contratti collettivi, come specificato nell’ultimo comma dell’art. 71, non possono derogare a tali disposizioni. 6. I risparmi non sono destinati ad incrementare i fondi della contrattazione integrativa ma sono economie di bilancio 7. Per un periodo superiore ai dieci giorni di malattia o in occasione di un terzo evento di malattia (di qualsivoglia durata sia stato il primo e il secondo), la certificazione di malattia va rilasciata esclusivamente da struttura pubblica (ovvero da medico convenzionato con il SSN). Non saranno quindi considerate valide certificazioni rilasciate da liberi professionisti non convenzionati. 8. La visita fiscale è sempre obbligatoria compatibilmente con le esigenze di servizio e rimane solo una finestra di un’ora al giorno (dalle 13 alle 14) in cui il dipendente non è soggetto a controllo. Esso però è esteso dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20 di tutti i giorni anche non lavorativi e festivi. Per quanto concerne le decurtazioni stipendiali dei medici, è utile richiamare l’art. 35 del CCNL 1998-2000 che illustrava le componenti fondamentali e accessorie dello stipendio. Nel trattamento fondamentale rientravano (vedi link inserito) : 1. Lo stipendio tabellare 2. L’indennità integrativa speciale 3. La retribuzione individuale di anzianità 4. L’indennità di specificità medica 5. La retribuzione di posizione minima – di parte fissa e variabile 6. Assegno personale Nel trattamento accessorio invece rientrano: 1. La retribuzione di posizione, parte variabile, eccedente il minimo contrattuale. 2. La retribuzione di risultato 3. La retribuzione collegata alle particolari condizioni di lavoro 4. Lo specifico trattamento economico, ove spettante, 5. Indennità di incarico di direzione di struttura complessa Resta la questione della indennità di esclusività che non viene inclusa in nessuna delle due categorie. Il problema rimane immutato con il CCNL 2002-2005 in quanto (vedi link inserito) all’art. 33 la indennità di esclusività viene considerata “elemento distinto della retribuzione”. In altri termini tale indennità non rientrerebbe in nessuna delle due categorie e cionondimeno essa è caratterizzata da elementi intrinseci che potrebbero farla rientrare sia nel trattamento fondamentale (come l’indennità integrativa speciale) che in quello accessorio. Quest’ultima possibilità è ipotizzabile per analogia in quanto essa, con la possibilità di optare per la libera professione extramuraria, ha le stesse caratteristiche della indennità di struttura complessa (che viene persa con l’incarico connesso). Allo stesso modo però, per chi rimane in intramuraria, l’indennità di esclusività non solo è fissa e ricorrente (ma questo non è garanzia di connotazione fondamentale) ma presenta una tipologia di progressione “orizzontale” basata sulla anzianità (meno di 5 anni, tra 5 e 15 anni, oltre 15 anni) che è ricompresa fondamentale. Allo dalla circolare stato attuale dell’ARAN molte nel trattamento amministrazioni economico propendono per l’inclusione della indennità di esclusività tra le voci stipendiali da sottoporre a decurtazione. In definitiva vi alleghiamo l’elenco delle voci che verrebbero mantenute nei primi 10 giorni di malattia (trattamento fondamentale) e quelle che verrebbero invece decurtate: retribuzione fondamentale dirigenza art. 33, c.1,CCNL 3.11.2005 stipendio tabellare ria retribuzione di posizione minima contrattuale ( unificata ) indennità di specificità medico ‐ veterinaria ( dirigenza medica ) assegni personali, ove spettanti, ai sensi delle vigenti norme contrattuali voci retributive oggetto di decurtazione per assenza malattia nei primi 10 giorni Dirigenza. retribuzione di posizione aziendale comprensiva anche della parte residuale ( differenza sui minimi ) retribuzione di risultato e risorse aggiuntive indennità Rx medici indennità di struttura complessa e indennità di Dipartimento specifico trattamento economico ove in godimento quale assegno personale Art. 39,c.2, CCNL 8.6.2000 per SPTA e art. 38, c. 3, CCNL 8.6.2000 per Dirigenza Medica. assegno ad personam di posizione attribuito ai Primari che non percepiscono l'indennità di struttura complessa. indennità di esclusività ( dir. Medica e Sanit. non Medici ) ATTENZIONE: La norma nasce per scoraggiare le assenze brevi. Come precisato anche dal Sole 24 Ore (Le Guide Norme e Tributi del 13 agosto 2008), il conteggio dei 10 giorni RIPARTE ALL’INIZIO DI OGNI PERIODO DI MALATTIA. Se un dipendente, ad esempio, si assenta per 10 giorni, torna al lavoro e poi si riassenta per altri 10 giorni, il trattamento integrativo che perde è pari a quello di 20 giorni. Se invece l’assenza è di 20 giorni continuativi, il trattamento integrativo perso è pari a 10 giorni. Certificazioni: Dopo le richieste di interpretazione del comma 2 (giustificazione al terzo evento o dopo 10 giorni di malattia) su quali fossero le “strutture pubbliche” abbiamo visto che, nel testo della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica (n. 7/2008 vd. Sopra) in tale ambito rientrava anche il medico di base, sconfessando in un certo senso quanto prima affermato anche con dichiarazioni stampa contro i “medici compiacenti” che certificavano le assenze per malattie. Questa marcia indietro è stata determinata dall’enorme carico di lavoro che sarebbe gravato sulle strutture sanitarie pubbliche tra cui i pronto soccorso. Pertanto, malgrado alcuni organi di stampa ancora riportino informazioni errate, la circolare spiega inequivocabilmente che in caso di episodi oltre i 10 giorni o in caso di terzo evento: “…..Ciò detto, la lettura della disposizione va operata nel più ampio quadro delle norme costituzionali e dell’organizzazione dell’assistenza sanitaria delineata dal d.lgs. n. 502 del 1992. Tale ottica conduce ad un’interpretazione che supera il dato meramente testuale della disposizione, per cui deve ritenersi ugualmente ammissibile la certificazione rilasciata dalle persone fisiche che comunque fanno parte del Servizio in questione e, cioè, dai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (art. 8 d.lgs. n. 502 del 1992), i quali in base alla convenzione stipulata con le A.S.L. e all’Accordo collettivo nazionale vigente sono tenuti al rilascio della certificazione (Accordo del 23 marzo 2005, art. 45). Anche in questo caso la qualità del medico - ossia l’evidenza del rapporto con il Servizio sanitario nazionale - dovrà risultare dalla certificazione. “ La spiegazione evidentemente non convince dato il tenore del comma 2 dell’art. 71: “Nell’ipotesi del comma 2 per malattia protratta per un periodo superiore a 10 giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica” presentazione di Il testo della legge era pensato originariamente per non lasciare adito a dubbi: se per situazioni con assenze sotto i 10 giorni e meno di tre episodi bastava il medico convenzionato, inserire quel comma significava delegare ad altri la certificazione nei casi ivi previsti. Con la circolare 7/2008 il Ministro sconfessa sé stesso dato che, a questo punto, è ancora possibile che sia il medico convenzionato a certificare (oltre ad essere paragonato a “struttura pubblica”, il comma è del tutto pleonastico). Il problema più serio è che la circolare interpretativa afferma “….per cui deve ritenersi ugualmente ammissibile la certificazione rilasciata dalle persone fisiche che comunque fanno parte del Servizio in questione e, cioè, dai medici convenzionati…” Ora, se deve ritenersi ugualmente ammissibile, la problematica certificatoria non è risolta affatto. Infatti, la circolare non esclude la struttura pubblica da tale attività (e non avrebbe potuto in quanto chiaramente affermato nella legge) per cui la certificazione di malattia potrebbe ricadere comunque ANCHE sui DEA italiani. Questioni di legittimità: Sono state sollevate perplessità sul comma 1 che definisce le eccezioni verso le quali non verranno effettuate le decurtazioni stipendiali. Essendo pacifico che il datore di lavoro deve conoscere la prognosi della malattia ma non la diagnosi (per evidenti questioni di privacy e per una serie di numerose leggi e sentenze) come farà il datore di lavoro a non effettuare la decurtazione stipendiali ai casi ritenuti esenti se non potrà conoscere la diagnosi? Sarà necessario nel caso far effettuare un ulteriore adempimento burocratico al paziente con il quale una struttura pubblica (o il medico curante sotto la sua responsabilità) dichiari che lo stato di malattia rientra tra i casi previsti dal trattamento più favorevole? Anche in questo caso la circolare non scioglie i dubbi in quanto ribadisce ciò che in effetti appare scontato: “…..Si coglie l’occasione per ricordare in questa sede che, in osservanza dei principi della necessità e dell’indispensabilità che improntano la disciplina in materia di trattamento dei dati personali, in linea generale (salvo specifiche previsioni) le pubbliche amministrazioni non possono chiedere che sui certificati prodotti a giustificazione dell’assenza per malattia sia indicata la diagnosi, essendo sufficiente l’enunciazione della prognosi (si veda in proposito anche la Delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 14 giugno 2007, relativa a “Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico.”, pubblicata nel Supplemento ordinario della G.u. del 13 luglio 2007, n. 161.). “ Nelle pieghe del decreto comunque viene esplicitamente affermato che:”…..Resta il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze di per malattia dovute ad infortuni sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.” (Art. 71, comma 1) Per i dirigenti medici vi è questa previsione nei contratti collettivi. In particolare trattasi dell’art. 9 del Contratto integrativo del CCNL 1998-2001 firmato il 10 febbraio 2004 Art. 9 Assenze per malattia 1. Dopo il comma 6 dell’art. 24 del CCNL 5 dicembre 1996 è inserito il seguente comma : “6 bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’ufficio medico legale dell’azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV - AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnosky), ai fini del presente articolo sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata. In tali giornate il dirigente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal comma 6, lett. a). Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, le aziende favoriscono un’idonea articolazione dell’orario di lavoro, ove prevista, nei confronti dei soggetti interessati. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dirigente ed il beneficio riconosciuto decorre dalla data della domanda di accertamento, ove l’esito sia favorevole”. Pertanto nel caso di patologie gravi l’azienda si astiene dal trattenere le somme di cui all’art. 71 dato che è l’ufficio medico-legale dell’azienda sanitaria o il medico competente a trasmettere i documenti che ne attestano la presenza. In caso di infortunio sul lavoro inoltre, l’azienda viene ovviamente a conoscenza di tali accadimenti anche in ossequio a varie disposizioni legislative e regolamentari. ATTENZIONE: Cosi come è impostato l’articolo, la garanzia di non subire decurtazioni per un episodio di ricovero o day hospital non si estende al periodo di eventuale convalescenza. Per cui se un medico si facesse operare chirurgicamente per una patologia qualsivoglia (che non rientri tra quelle gravi), i primi 10 giorni di convalescenza subirebbero la decurtazione prevista! Ulteriori eccezioni (donatori di sangue): Dopo aver sollevato il caso dei donatori di sangue, da parte delle associazioni più importanti, il Ministro Brunetta è intervenuto dichiarando che sarà specificato come in tale caso non saranno effettuate decurtazioni (vedi link articolo del Sole 24 Ore). Anche in questo caso si attende una disposizione da emanare da parte del Ministero. Per ora i donatori di sangue rientrano nel gruppo dei soggetti che subiranno penalizzazioni economiche. Destino dei risparmi: Le somme trattenute dalle varie voci stipendiali per le assenza di malattia NON SONO REDISTRIBUITE ai dipendenti ma confluiscono in un apposito capitolo per il miglioramento dei saldi di bilancio. Evidentemente i fondi a cui fanno capo le voci stipendiali che vengono trattenute non subiscono alcuna alterazione nell’anno successivo. Discorso a parte merita invece il comma 5 dell’art. 71 che afferma che le assenze per malattia confluirebbero invece nei fondi della contrattazione integrativa e redistribuite ai dipendenti. Innanzitutto sono escluse le giornate di malattia che costituiscono eccezione (vd. Sopra) e le altre assenze retribuite comprese i congedi parentali (legge 53), le assenze per lutto, quelle relative alla legge 104 per i portatori di handicap grave per citazione a testimoniare e per l’espletamento della funzione di giudice popolare. Dal combinato disposto del provvedimento si evincerebbe evidentemente che AL NETTO delle decurtazioni relative ai primi 10 giorni di malattia, le risorse degli incentivi non verrebbero comunque erogate a chi si assenta per malattia ma finirebbero per essere redistribuiti. Quindi se in un anno l’azienda ha 10.000 giorni di malattia cosa dovrebbe avvenire? Ad eccezione dei casi con trattamento più favorevole (patologie gravi ad esempio) TUTTE le decurtazioni relative ai primi 10 giorni di malattia per dipendente costituiscono risparmi di bilancio. I giorni di malattia oltre i primi 10 giorni per dipendente vanno a confluire (per la voce incentivi) nel fondo di produttività e redistribuiti ai dipendenti. Evidentemente però le uniche risorse del fondo incentivi che potrebbero essere redistribuite sono relative a dipendenti che si sono assentati per periodi superiori a 10 giorni per episodio. Appare evidente che la stragrande maggioranza delle giornate di malattia in capo a un dipendente rientrino, nell’ambito dei 10 giorni per episodio e che quindi le risorse da redistribuire siano praticamente nulle. Basti pensare ad esempio che i medici (tra i meno assentesisti: circa 3 giornate di malattia all’anno a testa), avranno le decurtazioni ma non genereranno alcuna risorsa aggiuntiva per gli altri colleghi. NELLA SEZIONE VIDEO (SEZIONE NEWS NAZIONALI) E’ DISPONIBILE UN VIDEO SUDDIVISO IN DUE PARTI SUL’ART. 71 DEL DECRETO LEGGE 112 Il Segretario regionale Gabriele Gallone